CA
Sentenza 20 marzo 2025
Sentenza 20 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 20/03/2025, n. 420 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 420 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
_________
CORTE D'APPELLO DI CATANIA
SEZIONE PRIMA CIVILE
_________ composta dai magistrati dr Nicola La Mantia Presidente dr Marcella Murana Consigliere rel. est. dr Antonio Caruso Consigliere
ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1022/2024 R.G.,
PROMOSSA DA
(C.F. ), in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv.
Loredana Azzaro;
APPELLANTE
CONTRO
, nata a [...] il [...] (C.F. ), Controparte_1 C.F._1
rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dagli avvocati Angelo Flaccavento e Maria
Crocco;
APPELLATA
1 E CONTRO
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro Controparte_2 P.IVA_2 tempore, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Daniela Gulino;
APPELLATA ED APPELLANTE IN VIA INCIDENTALE
E CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO IN SEDE
*****
La causa, sulle conclusioni delle parti come in atti precisate, è stata posta in decisione, giusta il disposto dell'art. 350 bis c.p.c., a seguito di discussione orale, all'esito dell'udienza del 5 marzo 2025.
La Corte ha osservato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato conveniva in giudizio, Controparte_1 dinanzi al Tribunale di Ragusa, l e Parte_1 Controparte_2
Assumeva di avere proposto ricorso alla commissione tributaria di Ragusa per ottenere l'annullamento di un atto di intimazione e della relativa cartella esattoriale, e di non avere mai ricevuto la notifica dei detti atti, a dispetto di quanto dichiarato dall'agente postale negli avvisi di ricevimento.
Ottenuta la sospensione del procedimento per pregiudizialità, l'attrice proponeva, dunque, querela di falso avverso gli avvisi di ricevimento delle raccomandate nn.
12796386862 e 13202422681, deducendo che la firma del ricevente, colà apposta, non era riconducibile alla propria.
Si costituiva in giudizio eccependo il proprio difetto di Controparte_2 legittimazione passiva e, comunque, l'infondatezza della domanda.
Si costituiva pure in giudizio l , chiedendo il rigetto Parte_1
della domanda e proponendo domanda di manleva nei confronti di Controparte_2
Con sentenza n. 103/2024 del 17/1/2024 il Tribunale di Ragusa, in accoglimento della domanda proposta, dichiarava “la non riferibilità a Parte_2
apposte sugli avvisi di ricevimento relativi alle raccomandate n. 12796386862 del 8/4/2006
e nr. 13202422681 del 4/4/2011”; poneva le spese di consulenza a carico di CP_2
e compensava, per il resto, le spese del giudizio.
Avverso la sentenza ha proposto appello sulla Parte_1
base di due ragioni di censura.
2 Si è costituita in giudizio proponendo a sua volta appello Controparte_2
incidentale parzialmente adesivo.
Costituitasi in giudizio, ha resistito al gravame, chiedendone il Controparte_1
rigetto.
Il Pubblico Ministero ha concluso come in atti.
La causa, sulle conclusioni come in atti precisate, è stata posta in decisione all'esito dell'udienza del 5 marzo 2025 ai sensi dell'art. 350 bis c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nell'ordine logico, va anzitutto dichiarata l'inammissibilità del primo motivo dell'appello incidentale proposto da , afferente la ribadita eccezione di difetto CP_2
di legittimazione passiva.
Ed invero, per principio che non vi è ragione di contraddire, è inammissibile l'impugnazione incidentale tardiva (qual è quella di specie, proposta con la comparsa di risposta depositata il 4 ottobre 2024, quando era ormai decorso il termine di cui all'art. 325
c.p.c.) che investa un capo della sentenza autonomo rispetto a quello investito dall'impugnazione principale, se l'interesse a proporla preesiste all'altrui gravame e sorge immediatamente dalla decisione (v. Cass. n. 29448/2024).
Con il primo motivo dell'impugnazione principale ed il secondo motivo dell'impugnazione incidentale viene dedotto che ha errato il Tribunale nel ritenere ammissibile la querela proposta, dovendo escludersi la natura di atto fidefacente dell'avviso di ricevimento della raccomandata, non essendo previsto l'obbligo per l'agente postale di indicare il nome del ricevente o la sua qualifica, ma solo di raccogliere la di lui sottoscrizione.
Il motivo è fondato.
Ed invero, il Tribunale, intenzionalmente discostandosi dall'ordinanza n. 1686/2023 della Corte di cassazione, ha ritenuto necessaria la proposizione della querela di falso per
“rimuovere l'apparente coincidenza tra colui che apparentemente risulta firmatario e il suo autore, attesa la pubblica fede di cui è investito l'avviso di ricevimento redatto alla presenza dell'operatore postale”.
Tuttavia, ciò ha fatto richiamando una serie di pronunce della Suprema Corte che, in realtà, affermano – al di là degli obiter dicta in esse contenuti - il diverso principio per cui ai fini del perfezionamento della notifica diretta effettuata, a mezzo posta, dall'incaricato della riscossione è sufficiente la consegna del plico al domicilio del destinatario, senza nessun
3 altro adempimento ad opera dell'ufficiale postale se non quello di curare che la persona da lui individuata come legittimata alla ricezione apponga la propria firma sul registro di consegna della corrispondenza, oltreché sull'avviso di ricevimento da restituire al mittente, essendo la notifica valida anche se manchi l'indicazione delle generalità della persona cui l'atto è stato consegnato, trattandosi di adempimento non previsto da alcuna norma.
La richiamata Cass. n. 946/2020, poi, riguarda ipotesi di notifica a mezzo di ufficiale giudiziario, e dunque fattispecie affatto diversa da quella di cui si discute.
Deve, invece, prestarsi adesione ai principi espressi recentemente dalla Suprema
Corte con l'ordinanza n. 1686/2023.
Ed invero, in tema di notificazione eseguita a mezzo posta, a differenza della notifica degli atti giudiziari - disciplinata dall'art. 149 c.p.c. e dalla l. n. 890 del 1982 - la notifica diretta della cartella esattoriale da parte del concessionario della riscossione (ora ) CP_3
eseguita mediante raccomandata con avviso di ricevimento, ai sensi del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 26, si perfeziona, secondo la disciplina del d.m. n. 9 aprile
2001, artt. 32 e 39, con la consegna del plico al domicilio del destinatario, senz'altro adempimento ad opera dell'ufficiale postale se non quello di curare che la persona individuata come legittimata alla ricezione apponga la sua firma sul registro di consegna della corrispondenza, oltre che sull'avviso di ricevimento da restituire al mittente. Pertanto, qualora manchino nell'avviso di ricevimento le generalità della persona cui l'atto è stato consegnato - adempimento non previsto da alcuna norma - e la relativa sottoscrizione non risulti intelligibile, l'avviso di ricevimento, in quanto atto pubblico, è assistito dall'efficacia probatoria di cui all'art. 2700 c.c. con riguardo alla relazione tra la persona cui esso è destinato e quella cui è stato consegnato, oggetto del preliminare accertamento di competenza dell'ufficiale postale, ma non anche con riguardo alla presunzione - valevole fino a querela di falso - che la notifica sia stata effettuata a mani del destinatario, come avviene invece, con riguardo alla relata della notifica effettuata ai sensi della l. n. 890 del
1982, art. 7, quando la firma illeggibile apposta sull'avviso di ricevimento e sul registro di consegna sia priva della specificazione della qualità della persona cui è consegnato il piego (v. Cass. n. 1686/2023).
Afferma la Suprema Corte nella citata pronuncia che solo all'interno del regime notificatorio di cui alla L. n. 890 del 1982 è configurabile la necessità di promuovere querela di falso per contestare il riferimento della sottoscrizione illeggibile al destinatario
(qualora dalla relata non risulti la consegna a persona diversa), mentre ai fini del perfezionamento della notifica a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento ai sensi
4 del D.P.R. n. 602 del 1973, è sufficiente la consegna del plico al domicilio del destinatario, dovendo l'ufficiale postale curare solo che la persona individuata come legittimata alla ricezione apponga la sua firma sul registro di consegna della corrispondenza e sull'avviso di ricevimento da restituire al mittente, senza essere tenuto a indicarne le generalità.
In altri termini, sancisce la Suprema Corte che solo laddove vi è l'obbligo di effettuare la relata di notifica con espressa indicazione del soggetto che ha ricevuto l'atto,
l'omissione di tale indicazione fa presumere che la notifica sia stata effettuata a mani del destinatario, il quale potrà perciò disconoscere la propria firma;
al contrario, laddove non vi sia obbligo di redigere la relata di notifica, ma solo l'obbligo di raccogliere la sottoscrizione del ricevente - che ai sensi del D.M. n. 9 aprile 2001, art. 39 può essere anche un familiare, convivente, collaboratore, addetto al ritiro o portiere, senza che l'agente postale debba identificarlo e trascriverne le generalità - non opera la presunzione di consegna a mani del destinatario, e l'unica querela di falso che potrà essere proposta per contestare la fede privilegiata dell'atto pubblico redatto dall'agente postale, attiene alla consegna in sé dell'atto ai soggetti sopra indicati.
Nel caso di specie, pacifico essendo che si verta in ipotesi relativa a notifica di cartella esattoriale effettuata ai sensi del D.P.R. n. 602 del 1973, art.26, a mezzo raccomandata ordinaria con avviso di ricevimento, la firma è stata apposta nello spazio destinato al “ricevente” senza alcun'altra indicazione circa la persona (destinatario ovvero componenti del nucleo familiare, conviventi, collaboratori familiari o portiere dello stabile) che abbia ricevuto l'atto, non potendosi dunque presumere che l'atto sia stato ricevuto dalla ovvero che l'agente postale abbia attribuito all'attrice le sottoscrizioni in CP_1
esame.
Inoltre, neppure ha pregio l'asserzione in base alla quale le dette firme sarebbero leggibili ed apparentemente riconducibili all'appellante.
Ed invero, le firme apposte agli avvisi di ricevimento per cui è causa non appaiono intelleggibili e non sono affatto indiscutibilmente volte a riprodurre la sottoscrizione di per come si evince dalla riproduzione sottostante Controparte_1
5 In definitiva, la querela di falso avrebbe potuto essere proposta solamente in relazione alla effettiva consegna dell'atto all'indirizzo ovvero per il caso di assoluta estraneità della persona che ha sottoscritto l'atto alla propria sfera personale o familiare.
Ipotesi, queste, ben diverse dal caso di specie, in cui la ha solo rilevato la CP_1
diversità fra la propria firma e quelle apposte negli avvisi di ricevimento.
Le spese di entrambi i gradi seguono la soccombenza e si liquidano, siccome in dispositivo, in base al DM 55/2014, tenuto conto del valore della controversia e dell'attività difensiva effettivamente svolta.
P.Q.M.
La Corte di appello, definitivamente decidendo sul gravame proposto dall
[...]
avverso la sentenza n. 103/2024 in data 17/1/2024 del Tribunale di Parte_1
Ragusa, con l'appello incidentale di , ogni contraria istanza ed eccezione CP_2
disattese, così provvede:
- Dichiara inammissibile l'appello incidentale autonomo di Controparte_2
- In accoglimento dell'appello principale e di quello adesivo spiegati, ed in riforma della sentenza impugnata, dichiara inammissibile la querela di falso proposta da CP_1
[...]
- Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 226 c.p.c.;
- Condanna a rifondere, in favore degli appellati, le spese del grado, Controparte_1 che liquida, per ciascuno di essi, in €. 5.000,00 per il giudizio di primo grado ed in €.
4.000,00 per il presente grado, oltre ad IVA, CPA e rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, nonché al pagamento della pena pecuniaria di €. 20,00;
- Pone le spese di CTU, siccome liquidate dal primo giudice, definitivamente a carico di Controparte_1
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della prima sezione civile della Corte, il
17 marzo 2025.
IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE
(Marcella Murana) (Nicola La Mantia)
6