Sentenza 13 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 13/02/2025, n. 654 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 654 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Il Giudice Unico del Tribunale di Napoli Nord in funzione di giudice del lavoro dott. Marco Cirillo, all'esito della scadenza del termine per il deposito di note di trattazione scritta, disposta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella controversia iscritta al n. 1625/2023 R.G.
TRA
, Parte_1
elettivamente domiciliato in Lusciano, alla via Togliatti n. 18, presso lo studio legale dell'avv.
Davide Russo, da cui è rappresentato e difeso
- ricorrente -
E
Controparte_1
- resistente contumace–
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 07/02/2023 presso il Tribunale di Napoli Nord, sezione lavoro, il ricorrente ha convenuto in giudizio l' , chiedendo “- in Controparte_1
via principale, dichiarare l'illegittimità, la nullità e/o l'inefficacia dell'intimazione di pagamento sopra meglio specificato, per tutti i motivi esposti;
- condannarsi, infine, il resistente al pagamento di spese, diritti ed onorari di causa in favore del sottoscritto procuratore anticipatario, oltre C.P.A., I.V.A. e rimborso forfetario delle spese generali, come per legge”.
e di non essere tenuto al pagamento di tali contributi non essendo tenuto all'iscrizione alla gestione commercianti.
Ritualmente citato in giudizio, l' non si è costituito e deve esserne dichiarata la CP_2
contumacia.
In via preliminare deve essere dichiarata l'ammissibilità del ricorso.
Al riguardo, essendo stato pacificamente notificato l'avviso di addebito in data 27/01/23, il termine di 40 giorni non appare decorso al momento della presentazione del ricorso.
Venendo all'analisi del merito del ricorso, quindi, lo stesso deve ritenersi fondato.
L'avviso di addebito, infatti, è stato notificato alla ricorrente con riferimento a crediti derivanti dall'iscrizione alla gestione commercianti in ragione della sua qualità di amministratore della Ecocalore srl, come risulta dal raffronto tra la posizione contributiva del ricorrente e della visura camerale di detta società.
Con riferimento all'iscrizione alla gestione commercianti, tuttavia, la giurisprudenza consolidata è orientata nel senso che “Il presupposto imprescindibile per l'iscrizione alla Gestione
Commercianti è lo svolgimento di un'attività commerciale", conformemente a quanto previsto dalla L. n. 662 del 1996, art. 1, comma 203, che ha sostituito il testo della L. n. 160 del 1975, art. 29, in materia di requisiti previsti per ritenere l'obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali;
per cui, con riferimento alle società, non è sufficiente la qualità di amministratore a far sorgere l'obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali, essendo, appunto, necessaria anche la partecipazione personale al lavoro aziendale, con carattere di abitualità e prevalenza” (cfr. Cassazione civile sez. lav.,
14/05/2020, n.8945), con orientamento seguito dalla giurisprudenza di merito prevalente, secondo cui “L'iscrizione alla gestione commercianti è obbligatoria ove si realizzano congiuntamente le ipotesi previste dalla legge e cioè: la titolarità o gestione in proprio di impresa organizzata con prevalenza del lavoro proprio;
la piena responsabilità dell'impresa con assunzione dei conseguenti rischi ed oneri;
la partecipazione personale al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza e il possesso, ove richiesto da norme e regolamenti per l'esercizio dell'attività propria, di licenze e qualifiche professionali. Non è, dunque, sufficiente la mera qualità di socio o amministratore per cui, ove il socio amministratore non svolga attività commerciale con carattere di abitualità e prevalenza, non opera l'obbligo di iscrizione nella corrispondente gestione previdenziale, non essendo in tal caso sussistente il presupposto dell'obbligo contributivo” (cfr.
Tribunale Terni sez. lav., 17/06/2020, n.238) e “Il presupposto imprescindibile per l'iscrizione alla gestione commercianti consiste nella prestazione di un'attività lavorativa abituale all'interno dell'impresa, in forma individuale o societaria: di conseguenza la qualità di socio accomandatario non è sufficiente da sola a far sorgere l'obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali, essendo necessaria anche la partecipazione personale al lavoro aziendale, con carattere di abitualità e prevalenza” (cfr. Tribunale Vibo Valentia sez. lav.,
07/04/2022, n.359).
Anche con riferimento all'onere della prova, con particolare riguardo ai caratteri dell'abitualità e della prevalenza della partecipazione personale al lavoro aziendale, la giurisprudenza – con orientamento condiviso da questo giudice – è ormai assestata nel ritenere che lo stesso ricada sull'ente previdenziale: “In materia di iscrizione alla gestione commercianti,
l'onere della prova grava sull'ente che esige i contributi ed esso può dirsi assolto attraverso la prova di un effettivo svolgimento di una attività di lavoro prevalente ed abituale all'interno della società, rispetto alla quale la dichiarazione del contribuente nella compilazione del modello unico può svolgere una funzione probatoria a condizione che la stessa offra gli elementi di fatto da cui sia desumibile la sussistenza effettiva dell'attività lavorativa, riguardando altrimenti la citata annotazione soltanto le pretese impositive che si fondino sui dati allegati dall'obbligato. Quanto, poi, ai requisiti congiunti di abitualità e di prevalenza dell'attività di socio di società, essi sono da riferire all'attività lavorativa espletata dal soggetto considerato in seno all'impresa che costituisce l'oggetto della società, a prescindere dall'attività eventualmente esercitata in quanto amministratore, per la quale semmai ricorre l'obbligo dell'iscrizione alla gestione separata di cui alla legge n. 335 del 1995, in modo che sia assicurato alla gestione commercianti il socio di società che si dedica abitualmente e prevalentemente al lavoro in azienda, indipendentemente dal fatto che il suo apporto sia prevalente rispetto agli altri fattori produttivi (naturali, materiale e personali) dell'impresa” (cfr. Tribunale Velletri sez. lav., 10/09/2020, n.897) e “In forza dell'art. 1, comma
203, della l. n. 662 del 1996, che ha modificato l'art. 29 della l. n. 160 del 1975, e dell'art. 3 della l.
n. 45 del 1986, la qualità di socio di società in nome collettivo o in accomandita semplice, anche con veste di amministratore, non è di per sé sufficiente a far sorgere l'obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali, essendo necessaria anche la partecipazione personale al lavoro aziendale, e con carattere di abitualità e prevalenza, la cui prova è a carico dell'istituto assicuratore” (cfr. Tribunale Salerno sez. lav., 11/09/2020, n.1422).
Venendo al presente giudizio, quindi, l'istituto resistente non ha in alcun modo provato la sussistenza dei requisiti per l'iscrizione della ricorrente alla gestione commercianti.
In senso contrario, invece, pur esulando dal proprio onere probatorio, parte ricorrente ha fornito prova dell'insussistenza dei requisiti dell'abitualità e della prevalenza della partecipazione personale al lavoro aziendale: dalla visura camerale prodotta, infatti, risulta che il ricorrente è cessato dalla carica di amministratore della citata società a partire dal 16/10/2018, con la conseguenza che non gli possono essere richiesti i contributi rispetto all'anno 2021.
Sulla base delle risultanze del giudizio, quindi, deve ritenersi che non siano sussistenti i presupposti per la riscossione dei contributi oggetto dell'avviso di addebito impugnato, che deve quindi essere annullato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
- Accoglie il ricorso e per l'effetto annulla l'avviso di addebito n. 328 2022 0006808050 000;
- Condanna l' al pagamento delle spese di lite in favore di parte ricorrente, che liquida in CP_2
€ 1.312,00, oltre spese generali, IVA e cpa, con attribuzione.
Si comunichi.
Aversa, 13.02.2025
Il Giudice del lavoro
Dott. Marco Cirillo