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Sentenza 25 marzo 2025
Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Civitavecchia, sentenza 25/03/2025, n. 367 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Civitavecchia |
| Numero : | 367 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA così composto: dott. Gianluca Gelso Presidente relatore dott.ssa Silvia Vitelli Giudice dott. Andrea Barzellotti Giudice riunito nella camera di consiglio ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2119 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2024 avente ad oggetto cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario e vertente
TRA
, nato a [...] il [...] e ivi residente, rappresentato e Parte_1 difeso dall'Avv. Enrico Baldassari, giusta procura speciale in atti;
- ricorrente -
E
, nata a [...] il [...] e ivi residente, Controparte_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Guerrina Crescentini, giusta procura speciale in atti;
- resistente-
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
Oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio
Conclusioni
All'udienza del 19.03.2025 le parti precisavano le conclusioni in via congiunta ed il
Giudice rimetteva la causa al Collegio per la decisione senza assegnazione dei termini ex art. 473 bis. 28 c.p.c. per rinuncia dei difensori delle parti.
Svolgimento del processo Con ricorso depositato in data 19.09.2024, ritualmente notificato unitamente al decreto di fissazione d'udienza, ha dedotto: Parte_1
- di aver contratto matrimonio con rito concordatario in EC (RM) il
19.09.1993 con , registrato agli atti dello Stato Civile del Controparte_1 medesimo Comune all'anno 1993, atto n. 154, parte 2, Serie A;
- che dall'unione tra le parti non erano nati figli;
- che in data 22.02.1999 il Tribunale di EC omologava la separazione personale dei coniugi prevedendo, tra l'altro, l'assegnazione della casa coniugale al Pt_1
- di avere lasciato la casa coniugale, che era in affitto, e di aver trasferito la propria residenza in altro appartamento;
- che erano trascorsi 25 anni dalla separazione e non vi erano state modifiche rispetto alle condizioni economiche dei coniugi;
- di convivere da anni con una compagna, la sig.ra Parte_2
- che la aveva un nuovo nucleo familiare con un altro compagno dal CP_1 quale aveva avuto un figlio oggi ultra ventenne;
- di percepire un reddito di euro 1.600,00 mensili e di versare euro 550,00 mensili per l'affitto della casa di abitazione;
- che dopo la separazione non era ripresa la convivenza, né si era ricostituita la comunione materiale e spirituale tra i coniugi ed erano decorsi i termini di legge per dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio con ogni conseguente statuizione.
Tanto dedotto, il ricorrente chiedeva dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle medesime condizioni della separazione.
Con memoria difensiva del 15.02.2025 si costituiva in giudizio CP_1
che aderiva alla domanda di divorzio alle condizioni formulate dal
[...] ricorrente.
All'udienza del 19.03.2025 le parti rappresentavano di aver raggiunto un accordo alle medesime condizioni della separazione consensuale, salvo per l'assegnazione della casa familiare con dichiarazione di autonomia economica delle parti e richiedevano rimettersi la causa in decisione al Collegio senza richiesta di
2 assegnazione dei termini di cui all'art. 473 bis. 28 c.p.c. e il Giudice rimetteva la decisione al Collegio.
Ritiene il Tribunale che nulla osti all'accoglimento delle condizioni concordate in quanto conformi all'interesse delle parti.
Ricorrono giustificati motivi, avuto riguardo alla natura e all'oggetto del presente procedimento nonché alle ragioni della decisione e al contegno processuale ed extraprocessuale delle parti, per disporre l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 2119/2024 R.G.A.C., disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, così provvede:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data
19.09.1993 in EC (RM) tra nato a [...] Parte_1 il 09.06.1958 e , nata a [...] il Controparte_1
07.12.1967, registrato agli atti di matrimonio del Comune di EC
(RM) all'anno 1993, atto n. 154, parte 2, Serie A;
2) dispone che ciascuna parte provveda autonomamente al proprio mantenimento.
Nulla sulle spese.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Così deciso, in EC il 25 marzo 2025
Il Presidente relatore
Dott. Gianluca Gelso
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA così composto: dott. Gianluca Gelso Presidente relatore dott.ssa Silvia Vitelli Giudice dott. Andrea Barzellotti Giudice riunito nella camera di consiglio ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2119 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2024 avente ad oggetto cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario e vertente
TRA
, nato a [...] il [...] e ivi residente, rappresentato e Parte_1 difeso dall'Avv. Enrico Baldassari, giusta procura speciale in atti;
- ricorrente -
E
, nata a [...] il [...] e ivi residente, Controparte_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Guerrina Crescentini, giusta procura speciale in atti;
- resistente-
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
Oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio
Conclusioni
All'udienza del 19.03.2025 le parti precisavano le conclusioni in via congiunta ed il
Giudice rimetteva la causa al Collegio per la decisione senza assegnazione dei termini ex art. 473 bis. 28 c.p.c. per rinuncia dei difensori delle parti.
Svolgimento del processo Con ricorso depositato in data 19.09.2024, ritualmente notificato unitamente al decreto di fissazione d'udienza, ha dedotto: Parte_1
- di aver contratto matrimonio con rito concordatario in EC (RM) il
19.09.1993 con , registrato agli atti dello Stato Civile del Controparte_1 medesimo Comune all'anno 1993, atto n. 154, parte 2, Serie A;
- che dall'unione tra le parti non erano nati figli;
- che in data 22.02.1999 il Tribunale di EC omologava la separazione personale dei coniugi prevedendo, tra l'altro, l'assegnazione della casa coniugale al Pt_1
- di avere lasciato la casa coniugale, che era in affitto, e di aver trasferito la propria residenza in altro appartamento;
- che erano trascorsi 25 anni dalla separazione e non vi erano state modifiche rispetto alle condizioni economiche dei coniugi;
- di convivere da anni con una compagna, la sig.ra Parte_2
- che la aveva un nuovo nucleo familiare con un altro compagno dal CP_1 quale aveva avuto un figlio oggi ultra ventenne;
- di percepire un reddito di euro 1.600,00 mensili e di versare euro 550,00 mensili per l'affitto della casa di abitazione;
- che dopo la separazione non era ripresa la convivenza, né si era ricostituita la comunione materiale e spirituale tra i coniugi ed erano decorsi i termini di legge per dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio con ogni conseguente statuizione.
Tanto dedotto, il ricorrente chiedeva dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle medesime condizioni della separazione.
Con memoria difensiva del 15.02.2025 si costituiva in giudizio CP_1
che aderiva alla domanda di divorzio alle condizioni formulate dal
[...] ricorrente.
All'udienza del 19.03.2025 le parti rappresentavano di aver raggiunto un accordo alle medesime condizioni della separazione consensuale, salvo per l'assegnazione della casa familiare con dichiarazione di autonomia economica delle parti e richiedevano rimettersi la causa in decisione al Collegio senza richiesta di
2 assegnazione dei termini di cui all'art. 473 bis. 28 c.p.c. e il Giudice rimetteva la decisione al Collegio.
Ritiene il Tribunale che nulla osti all'accoglimento delle condizioni concordate in quanto conformi all'interesse delle parti.
Ricorrono giustificati motivi, avuto riguardo alla natura e all'oggetto del presente procedimento nonché alle ragioni della decisione e al contegno processuale ed extraprocessuale delle parti, per disporre l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 2119/2024 R.G.A.C., disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, così provvede:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data
19.09.1993 in EC (RM) tra nato a [...] Parte_1 il 09.06.1958 e , nata a [...] il Controparte_1
07.12.1967, registrato agli atti di matrimonio del Comune di EC
(RM) all'anno 1993, atto n. 154, parte 2, Serie A;
2) dispone che ciascuna parte provveda autonomamente al proprio mantenimento.
Nulla sulle spese.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Così deciso, in EC il 25 marzo 2025
Il Presidente relatore
Dott. Gianluca Gelso
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