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Sentenza 18 maggio 2025
Sentenza 18 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 18/05/2025, n. 2182 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 2182 |
| Data del deposito : | 18 maggio 2025 |
Testo completo
N.10709 /2022 R.G.A.C.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Salerno nella persona del dr. Corrado d'Ambrosio, in funzione di giudice unico ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 10709 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno 2022
TRA
rapp.ta e difesa, giusta procura Parte_1 CodiceFiscale_1
in atti, dall'AVV. SANTORIELLO MARCELLO, presso il cui studio elettivamente domicilia
OPPONENTE
E
, c.f. , rappresentato e Controparte_1 C.F._2
difeso, in virtù di mandato agli atti, dall'AVV. GRANIERO VINCENZO, presso il cui studio elettivamente domicilia come in atti
OPPOSTO
OGGETTO: Altri istituti e leggi speciali
CONCLUSIONI Come da note di trattazione scritta tempestivamente depositate all'udienza del 14
maggio 2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Sig.ra roponeva opposizione avverso il d.i. n. 2430/2022 Parte_1
del 01.10.2022, reso dal Tribunale di Salerno, con il quale le si intimava di corrispondere, in favore del Sig. , la somma di € Controparte_1
14.000,00, derivate dall'inadempimento dell'obbligo di corrispondere i canoni mensili
(nella specie n. 18 mensilità, pari ad € 700,00 ciascuna, per il periodo intercorrente da febbraio 2020 a giugno 2022) così come pattuiti nel contratto di locazione del 13
dicembre 2016, avente ad oggetto un locale commerciale sito in Eboli (SA), alla Via
G. Amendola n.106.
Essa opponente, in particolare, lamentava l'inesistenza del credito vantato dalla controparte, nonché la mancanza di certezza, liquidità ed esigibilità dello stesso;
quindi, concludeva per la revoca del decreto contestato.
Si costituiva in giudizio il Sig. , contestando la Controparte_1
pretesa avversaria ed instando per il rigetto della domanda.
Instaurato così il contraddittorio, all'udienza del 03 ottobre 2024 il precedente istruttore rigettava la richiesta di provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo e rinviava la causa all'odierna udienza, del 14 maggio 2025, per discussione e contestuale motivazione del dispositivo, concedendo termini per il deposito di note conclusive fino a 10 giorni prima. All'esito di tale udienza, svoltasi secondo le modalità alternative di cui all'art. 127 -ter (Deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza) il Giudice decideva la causa.
L'opposizione è infondata e va, pertanto, rigettata.
Per quel che concerne l'asserita “autorità di giudicato sostanziale” di cui godrebbe l'ordinanza di convalida di sfratto del 02.08.2022, va osservato che, come precisato dalla Suprema Corte, “l'ordinanza di convalida dello sfratto per morosità ha efficacia
di cosa giudicata sostanziale su ogni questione in merito alla risoluzione del contratto
ed al possesso di fatto della cosa locata, ma non preclude, nell'autonomia dei rispettivi
e correlativi diritti, nè al locatore di instaurare separato giudizio per il pagamento dei
canoni, nè al conduttore di chiedere in giudizio l'accertamento dell'obbligo del
pagamento e di eccepire e contrastare, nell'indagine sui rapporti di dare e di avere in
relazione ai canoni, la misura di questi, tranne il caso in cui allo sfratto per morosità
si sia accompagnata contestualmente l'ingiunzione di pagamento per i canoni,
risultando, in tale ipotesi, coperti dal giudicato anche i fatti impeditivi/estintivi del
relativo obbligo” (Cfr. Cass. Civ. n. 816/2020).
Nel caso di specie, allo sfratto per morosità non si è accompagnata la contestuale ingiunzione di pagamento per i canoni, atteso che l'ordinanza si limita a convalidare lo sfratto per come intimato e, per l'effetto, ad ordinare al conduttore il rilascio dell'immobile, sicché la relativa eccezione è da intendersi rigettata, non essendo preclusa al debitore, in adesione al precedente richiamato, la possibilità di dispiegare opposizione al decreto ingiuntivo notificatogli.
Per quel che concerne il merito, si osserva.
Anzitutto, va precisato che l'opposizione a d.i. dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, avente ad oggetto la domanda proposta dal creditore con il ricorso per decreto ingiuntivo e nel quale le parti si ritrovano nella stessa posizione sostanziale che avrebbero avuto se il decreto ingiuntivo non fosse stato pronunciato, per cui l'attore in opposizione è colui che nel giudizio ordinario sarebbe stato il convenuto e viceversa.
In altri termini, la pronuncia del decreto inverte solo l'onere della instaurazione del contraddittorio ma non influisce sulla posizione delle parti davanti al giudice, ed in particolare non inverte l'onere della prova che resta a carico dell'attore in senso sostanziale, secondo i principi generali (Cfr. tra le molte, Cass 5.3.07 n 4386; 28.1.05
n 2390 ss 4.5.04 n 3210; 28.1.05 n 1467 Cass 4.5.04 n 1368; 28.1.05 n 9535 Cass 3.6.08
n 4791).
Pertanto, spetta alla parte convenuta (avente veste di attore per aver chiesto l'ingiunzione), provare l'esistenza del credito vantato nei confronti dell'ingiunto, dato che il decreto ingiunzionale non vale di per sè a far presumere la sussistenza del diritto stesso.
Ancora, nella materia in esame, va altresì precisato che “in caso di locazione di
immobile, al conduttore incombe l'onere del pagamento del canone ed in caso di
inadempienza al locatore spetta solo la prova della locazione e del canone pattuito,
mentre spetta al conduttore la prova dell'avvenuto pagamento del canone” (cfr.
Tribunale Messina, sez. I, 31/03/2005).
Calando tali principi nella vicenda che ci occupa, è agevole osservare come la parte opponente, conduttrice, non abbia dimostrato il pagamento dei canoni oggetto della pretesa creditoria. Parte opposta, invece, nella sua qualità di locatore, ha prodotto il contratto di locazione da cui trae titolo il diritto azionato in sede monitoria, ed ha allegato l'inadempimento di controparte, assolvendo gli oneri probatori su di esso gravanti.
In particolare, va precisato che, dalla documentazione in atti, risultano bonifici effettuati soltanto a parziale saldo del canone dovuto
Si ritiene condivisibile il principio di diritto secondo cui ai fini della prova dell'avvenuto pagamento di una somma di denaro, non è sufficiente produrre in giudizio l'estratto conto da cui risulta la disposizione di bonifico, atteso che Il
pagamento postula il trasferimento, concretantesi in una "traditio" anche se non necessariamente materiale, della somma dovuta dalla sfera patrimoniale del "solvens"
a quella dello "accipiens" e quindi il conseguimento effettivo da parte di quest'ultimo della disponibilità della somma, effetto che non può ritenersi conseguito, neppure in via presuntiva, con il mero ordine di bonifico ove non risulti che le somme siano state effettivamente incamerate.
La semplice disposizione di bonifico, risultante dall'annotazione, non dimostra, quindi,
l'effettuazione e il buon fine del pagamento (Cass. Civ. 8046.2023).
Sicché, la prova del pagamento non può desumersi unicamente dall'estratto conto prodotto in atti (cfr. all.to “estratto conto” all'atto di citazione).
In definitiva, alla luce delle considerazioni appena svolte, deve concludersi per il rigetto dell'opposizione e per la conseguente conferma del d.i. n. 2430/2022.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno – I Sezione-, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa,
così provvede:
-rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il d.i. n. 2430/2022 in R.G.
7977/2022 emesso dal Tribunale di Salerno in data 01/10/2022;
- condanna al pagamento delle spese che liquida in Parte_1
complessivi € 3.000,00, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario per spese generali
nella misura del 15% come per legge con attribuzione in favore dell'avvocato
antistatario per avvenuto anticipo
Salerno, 14 maggio 2025
IL TRIBUNALE
Dott. Corrado d'Ambrosio
In caso di diffusione del presente provvedimento, omettere le generalità e gli altri dati identificativi ai sensi dell'art. 52 D.Lgs. n. 196/2003.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Salerno nella persona del dr. Corrado d'Ambrosio, in funzione di giudice unico ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 10709 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno 2022
TRA
rapp.ta e difesa, giusta procura Parte_1 CodiceFiscale_1
in atti, dall'AVV. SANTORIELLO MARCELLO, presso il cui studio elettivamente domicilia
OPPONENTE
E
, c.f. , rappresentato e Controparte_1 C.F._2
difeso, in virtù di mandato agli atti, dall'AVV. GRANIERO VINCENZO, presso il cui studio elettivamente domicilia come in atti
OPPOSTO
OGGETTO: Altri istituti e leggi speciali
CONCLUSIONI Come da note di trattazione scritta tempestivamente depositate all'udienza del 14
maggio 2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Sig.ra roponeva opposizione avverso il d.i. n. 2430/2022 Parte_1
del 01.10.2022, reso dal Tribunale di Salerno, con il quale le si intimava di corrispondere, in favore del Sig. , la somma di € Controparte_1
14.000,00, derivate dall'inadempimento dell'obbligo di corrispondere i canoni mensili
(nella specie n. 18 mensilità, pari ad € 700,00 ciascuna, per il periodo intercorrente da febbraio 2020 a giugno 2022) così come pattuiti nel contratto di locazione del 13
dicembre 2016, avente ad oggetto un locale commerciale sito in Eboli (SA), alla Via
G. Amendola n.106.
Essa opponente, in particolare, lamentava l'inesistenza del credito vantato dalla controparte, nonché la mancanza di certezza, liquidità ed esigibilità dello stesso;
quindi, concludeva per la revoca del decreto contestato.
Si costituiva in giudizio il Sig. , contestando la Controparte_1
pretesa avversaria ed instando per il rigetto della domanda.
Instaurato così il contraddittorio, all'udienza del 03 ottobre 2024 il precedente istruttore rigettava la richiesta di provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo e rinviava la causa all'odierna udienza, del 14 maggio 2025, per discussione e contestuale motivazione del dispositivo, concedendo termini per il deposito di note conclusive fino a 10 giorni prima. All'esito di tale udienza, svoltasi secondo le modalità alternative di cui all'art. 127 -ter (Deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza) il Giudice decideva la causa.
L'opposizione è infondata e va, pertanto, rigettata.
Per quel che concerne l'asserita “autorità di giudicato sostanziale” di cui godrebbe l'ordinanza di convalida di sfratto del 02.08.2022, va osservato che, come precisato dalla Suprema Corte, “l'ordinanza di convalida dello sfratto per morosità ha efficacia
di cosa giudicata sostanziale su ogni questione in merito alla risoluzione del contratto
ed al possesso di fatto della cosa locata, ma non preclude, nell'autonomia dei rispettivi
e correlativi diritti, nè al locatore di instaurare separato giudizio per il pagamento dei
canoni, nè al conduttore di chiedere in giudizio l'accertamento dell'obbligo del
pagamento e di eccepire e contrastare, nell'indagine sui rapporti di dare e di avere in
relazione ai canoni, la misura di questi, tranne il caso in cui allo sfratto per morosità
si sia accompagnata contestualmente l'ingiunzione di pagamento per i canoni,
risultando, in tale ipotesi, coperti dal giudicato anche i fatti impeditivi/estintivi del
relativo obbligo” (Cfr. Cass. Civ. n. 816/2020).
Nel caso di specie, allo sfratto per morosità non si è accompagnata la contestuale ingiunzione di pagamento per i canoni, atteso che l'ordinanza si limita a convalidare lo sfratto per come intimato e, per l'effetto, ad ordinare al conduttore il rilascio dell'immobile, sicché la relativa eccezione è da intendersi rigettata, non essendo preclusa al debitore, in adesione al precedente richiamato, la possibilità di dispiegare opposizione al decreto ingiuntivo notificatogli.
Per quel che concerne il merito, si osserva.
Anzitutto, va precisato che l'opposizione a d.i. dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, avente ad oggetto la domanda proposta dal creditore con il ricorso per decreto ingiuntivo e nel quale le parti si ritrovano nella stessa posizione sostanziale che avrebbero avuto se il decreto ingiuntivo non fosse stato pronunciato, per cui l'attore in opposizione è colui che nel giudizio ordinario sarebbe stato il convenuto e viceversa.
In altri termini, la pronuncia del decreto inverte solo l'onere della instaurazione del contraddittorio ma non influisce sulla posizione delle parti davanti al giudice, ed in particolare non inverte l'onere della prova che resta a carico dell'attore in senso sostanziale, secondo i principi generali (Cfr. tra le molte, Cass 5.3.07 n 4386; 28.1.05
n 2390 ss 4.5.04 n 3210; 28.1.05 n 1467 Cass 4.5.04 n 1368; 28.1.05 n 9535 Cass 3.6.08
n 4791).
Pertanto, spetta alla parte convenuta (avente veste di attore per aver chiesto l'ingiunzione), provare l'esistenza del credito vantato nei confronti dell'ingiunto, dato che il decreto ingiunzionale non vale di per sè a far presumere la sussistenza del diritto stesso.
Ancora, nella materia in esame, va altresì precisato che “in caso di locazione di
immobile, al conduttore incombe l'onere del pagamento del canone ed in caso di
inadempienza al locatore spetta solo la prova della locazione e del canone pattuito,
mentre spetta al conduttore la prova dell'avvenuto pagamento del canone” (cfr.
Tribunale Messina, sez. I, 31/03/2005).
Calando tali principi nella vicenda che ci occupa, è agevole osservare come la parte opponente, conduttrice, non abbia dimostrato il pagamento dei canoni oggetto della pretesa creditoria. Parte opposta, invece, nella sua qualità di locatore, ha prodotto il contratto di locazione da cui trae titolo il diritto azionato in sede monitoria, ed ha allegato l'inadempimento di controparte, assolvendo gli oneri probatori su di esso gravanti.
In particolare, va precisato che, dalla documentazione in atti, risultano bonifici effettuati soltanto a parziale saldo del canone dovuto
Si ritiene condivisibile il principio di diritto secondo cui ai fini della prova dell'avvenuto pagamento di una somma di denaro, non è sufficiente produrre in giudizio l'estratto conto da cui risulta la disposizione di bonifico, atteso che Il
pagamento postula il trasferimento, concretantesi in una "traditio" anche se non necessariamente materiale, della somma dovuta dalla sfera patrimoniale del "solvens"
a quella dello "accipiens" e quindi il conseguimento effettivo da parte di quest'ultimo della disponibilità della somma, effetto che non può ritenersi conseguito, neppure in via presuntiva, con il mero ordine di bonifico ove non risulti che le somme siano state effettivamente incamerate.
La semplice disposizione di bonifico, risultante dall'annotazione, non dimostra, quindi,
l'effettuazione e il buon fine del pagamento (Cass. Civ. 8046.2023).
Sicché, la prova del pagamento non può desumersi unicamente dall'estratto conto prodotto in atti (cfr. all.to “estratto conto” all'atto di citazione).
In definitiva, alla luce delle considerazioni appena svolte, deve concludersi per il rigetto dell'opposizione e per la conseguente conferma del d.i. n. 2430/2022.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno – I Sezione-, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa,
così provvede:
-rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il d.i. n. 2430/2022 in R.G.
7977/2022 emesso dal Tribunale di Salerno in data 01/10/2022;
- condanna al pagamento delle spese che liquida in Parte_1
complessivi € 3.000,00, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario per spese generali
nella misura del 15% come per legge con attribuzione in favore dell'avvocato
antistatario per avvenuto anticipo
Salerno, 14 maggio 2025
IL TRIBUNALE
Dott. Corrado d'Ambrosio
In caso di diffusione del presente provvedimento, omettere le generalità e gli altri dati identificativi ai sensi dell'art. 52 D.Lgs. n. 196/2003.