Sentenza 25 gennaio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 25/01/2001, n. 1034 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1034 |
| Data del deposito : | 25 gennaio 2001 |
Testo completo
Aula 'A' F REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO TALIAN0 4 0 3 4 0 1 LA CO C NE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Giuseppe IANNIRUBERTO Presidente R.G.N. 2165/00 Dott. Giovanni MAZZARELLA Consigliere Cron.2148 Dott. Attilio CELENTANO Rel. Consigliere Rep. Dott. Camillo FILADORO Consigliere Ud. 07/11/00 Consigliere -CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Dott. Paolo STILE UFFICIO COME ha pronunciato la seguente Richiesta copia studio IL SOLE 24 ORE dal Sig. S ENT ENZA per diritti 1000 25 BEN 2001 sul ricorso proposto da: IL CANCELLIERE TA AR, elettivamente domiciliato in ROMA VIA PASUBIO 4, presso lo studio dell'avvocato CARLO CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE -- UFFICIO COPIE D'ERRICO, rappresentato e difeso dagli avvocati Rilasciata copia legale al Sig. PIRITORE ACHILLE PIRITORE, VINCENZO CATANZARO, giusta delega in per diritti L. atti;
5 MAR 2001 IL CANCELLIERE ricorrente
contro
ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in INPS - persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, 2000 presso 1'Avvocatura Centrale dell'Istituto, 4533 rappresentato e difeso dagli avvocati CARLO DE -1- ANGELIS, MICHELE DI LULLO, NICOLA VALENTE, giusta delega in calce alla copia notificata del ricorso;
- resistente con mandato avverso la sentenza n. 12/99 del Tribunale di TRAPANI, depositata il 08/03/99 R.G.N. 465/97; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 07/11/00 dal Consigliere Dott. Attilio CELENTANO;
udito l'Avvocato ALU' per delega CATANZARO;
udito l'Avvocato DE ANGELIS;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Antonio BONAJUTO che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- Svolgimento del processo Con sentenza del 4/19 marzo 1997 il Pretore di Trapani rigettava la domanda con la quale il signor MA LO aveva chiesto la condanna dell'INPS al pagamento della pensione di inabilità o, in subordine, dell'assegno di invalidità. L'appello dell'assicurato veniva respinto dal Tribunale di Trapani con sentenza del 25 febbraio/8 marzo 1999. I giudici di secondo grado osservavano che la consulenza tecnica da essi disposta, in sintonia con il giudizio reso dal CTU nominato dal Pretore, aveva rilevato un modesto quadro di spondiloartrosi, nonché un iniziale quadro di retinopatia con scarsi rilievi funzionali, causato dal diabete mellito;
che tali infermità escludevano una riduzione della capacità lavorativa, in attività confacenti, a meno di un terzo. Per la cassazione di tale decisione ricorre, formulando due motivi di censura, MA LO. L'Istituto nazionale della previdenza sociale ha depositato solo procura, svolgendo le proprie difese all'udienza. Motivi della decisione Con il primo motivo, denunciando vizio di motivazione su un punto decisivo della controversia (art. 360, n. 5, c.p.c.), la difesa del ricorrente lamenta che il Tribunale ha omesso di esaminare, e quindi di valutare, i documenti prodotti unitamente alla memoria autorizzata depositata il 5 febbraio 1999: 1) referto di visita specialistica della Azienda USL n. 9, distretto di Alcamo, del 18.1.1999, attestante che il signor LO “è affetto da diabete mellito di tipo 2 in trattamento combinato complicato da 3 retinopatia diabetica", specificando “che per tale patologia pratica in atto terapia con ipoglicemizzanti orali ed insulina con scadente controllo dei valori glicemici"; 2) referto di visita oculistica del 19.1.1999, nel quale lo specialista dell'Azienda USL n. 9 attesta di aver accertato "presenze di piccole microemorragie ed essudati cotonosi in ambito retinico", che sono i sintomi propri del diabete mellito in fase avanzata non compensato;
3) referto del laboratorio di analisi dell'Ospedale di Alcamo, avente per oggetto l'esame frazionato della glicemia, dal quale risulta che il signor LO presenta valori tripli rispetto ai massimi consentiti;
4) certificazione del presidio di diabetologia dell'Azienda USL n. 9 Trapani del 18.1.1999, attestante che il signor LO è affetto da diabete mellito “irreversibile” e necessita di continue iniezioni di insulina, una ogni sei ore, "come specificato a pagina 5 delle note difensive conclusive del 5.2.99". Assume che detta documentazione evidenzia lo stato avanzato delle patologie connesse al diabete mellito accertato dal CTU, e che il loro esame avrebbe certamente comportato una diversa visione del quadro clinico e l'accoglimento della domanda. Con il secondo motivo, denunciando violazione e falsa applicazione dell'art. 1 della legge 12 giugno 1984 n. 222, con riferimento all'art. 360, nn. 3 e 5, c.p.c., la difesa del ricorrente deduce che entrambe le consulenze tecniche di ufficio, e quindi la sentenza che su di esse si è basata, non hanno attribuito adeguata importanza al diabete mellito, anche se non compensato né compensabile tramite farmaci da assumere per via orale, e nonostante l'anamnesi familiare che evidenziava la presenza di tale malattia nella madre e in due sorelle. Lamenta, inoltre, che non è stata determinata la percentuale di diminuzione della capacità lavorativa, in relazione all'età del soggetto, alle attività svolte in passato e a quelle che potrebbe svolgere senza esporre ad ulteriore danno la propria salute;
che sono state sottovalutate la “spondiloartrosi a media incidenza funzionale” e la “broncopatia”. I due motivi di ricorso, che si trattano congiuntamente in considerazione della loro connessione, sono fondati nei limiti di seguito precisati. Costituisce principio giurisprudenziale consolidato che, qualora la parte abbia mosso all'operato del consulente tecnico di ufficio rilievi critici, che possono essere formulati anche con la produzione di una certificazione sanitaria di data posteriore a quella delle indagini peritali, relativa ad infermità nuove o ad aggravamenti di quelle già accertate, il giudice ha l'obbligo di prenderli espressamente in considerazione e di esporre le ragioni per le quali li disattende, sempre che tale documentazione si riveli influente ai fini di un differente giudizio clinico e medico-legale (cfr. Cass., 10 giugno 1982 n. 3499; 15 marzo 1986 n. 1744; 20 agosto 1997 n. 7776). Nella fattispecie in esame risulta che il difensore dell'assicurato ha depositato, il 5 febbraio 1999, note autorizzate unitamente a quattro certificati. La certificazione 18.01.99 dello specialista dell'ambulatorio di 5 diabetologia dell'Azienda USL n. 9 di Trapani, distretto di Alcamo, attesta che il signor LO è affetto da “Diabete mellito di tipo 2 in trattamento combinato, complicato da retinopatia diabetica”; e che “per tale patologia pratica in atto terapia con ipoglicemizzanti orali ed insulina con scadente controllo dei valori glicemici". La circostanza della necessità di affiancare agli ipoglicemizzanti orali l'insulina dimostrata anche dal certificato 18.1.99 dello stesso ambulatorio di diabetologia, attestante che il signor LO aveva necessità di una quantità mensile di trenta “siringhe spazio zero" dimostra un sicuro aggravamento del diabete (anche se l'insulina era da iniettare una volta al giorno e non, come si assume in ricorso, ogni sei ore); tenuto conto che la malattia era già complicata da retinopatia e che le attività confacenti all'assicurato richiedono un impegno fisico gravoso (il LO, dopo aver lavorato come operaio cavatore, aveva sempre svolto l'attività di muratore), i giudici di appello avrebbero dovuto procedere a nuova valutazione della situazione dell'assicurato, se del caso richiedendo un supplemento di indagini al CTU. Infatti la diagnosi sulla quale il CTU aveva fondato il suo giudizio era di "Diabete mellito non insulinodipendente con iniziale retinopatia non proliferante. Spondiloartrosi lombare a media incidenza funzionale. Broncopatia cronica e cardiopatia a lieve incidenza funzionale”. La comparsa dell'insulina nella terapia prescritta dallo specialista andava espressamente presa in considerazione, anche per effetto della presenza di altre infermità incidenti su un impegno fisico gravoso, quale quello proprio dell'attività confacente all'assicurato; ed andavano esposte le 6 ragioni per le quali si escludeva, eventualmente, l'influenza di tale aggravamento ai fini del raggiungimento di un grado di invalidità utile ai fini pensionistici, con il mantenimento di una capacità lavorativa superiore ad un terzo in attività non usuranti. Per tutto quanto esposto il ricorso va accolto, la sentenza va cassata e la causa va rinviata, per nuovo esame, ad altro giudice di pari grado, che si indica nella Corte di Appello di Palermo. Il giudice del rinvio, al quale si rimette anche la decisione sulle spese di questo giudizio di legittimità, valuterà la certificazione prodotta, tenendo conto, ai sensi dell'art. 149 disp. att. c.p.c., degli aggravamenti intervenuti.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese, alla Corte di Appello di Palermo. Così deciso in Roma il 7 novembre 2000. Il cons. estensore Il PresidentePresidente лив пи Shill IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA Depositata in Cancelleria I D 25 GEN. 2001 A , S 0 O S 1 oggi, 3 L A . 3 L T IL CO ADORATORE T 5 O , R B A . DI CANCELLERIA A S I ' N E L D P L S 3 A E T I T 7 R D - S N O I C 8 O G S - P O 1 N 1 M E A I S D I E A E A D G , O G E O R T E T T L T N S I E I R S G A I E E L D R L E O D 7