TRIB
Sentenza 24 giugno 2025
Sentenza 24 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Udine, sentenza 24/06/2025, n. 430 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Udine |
| Numero : | 430 |
| Data del deposito : | 24 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO DI UDINE
s e z i o n e s p e c i a l i z z a t a a g r a r i a
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Udine, riunito nella seguente composizione dott. Francesco VENIER presidente dott.ssa Annalisa BARZAZI giudice relatore dott.ssa Marta DIAMANTE giudice geom. Corrado ZUIANI esperto geom. Daniele LAVARONI esperto ha pronunciato all'udienza del 5 giugno 2025, mediante lettura del dispositivo, la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 319/2025, promossa con ricorso depositato l'8.2.2025
DA
già titolare dell'impresa individuale , Parte_1 Parte_2
rappresentato e difeso, per procura unita mediante strumenti informatici al ricorso, dall'avv. Pierpaolo
Lucchese del Foro di Roma, domiciliatario;
ricorrente;
pagina 1 di 6 CONTRO
(C.F. ), con sede a Padova, in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, per procura unita mediante strumenti informatici al ricorso per ingiunzione, dall'avv. Claudio Pretin del Foro di Padova, domiciliatario;
resistente;
in punto: contratto di affitto di fondi agricoli;
pagamento del corrispettivo;
opposizione al decreto ingiuntivo n. 1212/2024 emesso il 23-24.12.2024 dal presidente della sezione specializzata agraria.
CONCLUSIONI
Per il ricorrente: voglia l'Ill.mo Tribunale di Udine, Sezione Specializzata Agraria, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione reietta, sospendere la provvisoria esecutività e comunque dichiarare nullo e/o inefficace e/o inammissibile e/o improcedibile, per i motivi di cui in atto, il Decreto
Ingiuntivo n. 1212/2024, emesso dal medesimo Tribunale, stessa Sezione, in data 24.12.2024 – RG. N.
3268/2024 e notificato in data 30.12.2024. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa.
Per la resistente: nel merito, rigettare tutte le domande formulate nell'opposizione a decreto ingiuntivo promossa dal sig. in quanto infondate in fatto ed in diritto, e, per l'effetto, Parte_1
confermare il decreto ingiuntivo n. 1212/2024 R. Ing. n. 3268/2024 R.G. Tribunale di Udine. nel merito, in via subordinata, accertato il diritto di credito della società nei confronti del Controparte_1
sig. già titolare dell'omonima impresa individuale, a titolo di canoni di affitto di fondi Parte_1
agricoli non corrisposti o, in ogni caso, a titolo di ingiustificato arricchimento per il pacifico godimento degli stessi per svolgervi attività produttiva, condannare il sig. al pagamento in favore di Parte_1
dell'importo ingiunto ovvero del diverso importo che risulterà dovuto in base alle Controparte_1
risultanze istruttorie;
Con vittoria di spese e compensi del giudizio, oltre ad oneri e accessori di legge.
pagina 2 di 6 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso per ingiunzione al Tribunale di Udine, depositato il 20.12.2024, CP_1
premesso di aver concesso in affitto ad all'epoca titolare dell'impresa individuale
[...] Parte_1
, alcuni fondi agricoli siti nel Comune di Aquileia (Udine), per il canone Parte_2
annuo di € 43.000,00, che a fronte del mancato pagamento dei canoni di affitto il sig. aveva Pt_1
concesso ipoteca volontaria sui suoi immobili sino a concorrenza della somma di € 94.700,00, che nel corso degli anni il sig. aveva parzialmente adempiuto all'obbligo di pagamento del canone, sino Pt_1
a restare debitore dell'importo residuo, alla data del deposito del ricorso, di € 40.736,64, che il
18.6.2024 era stato promosso il procedimento di conciliazione agraria avanti all'Ispettorato regionale dell'agricoltura, disertato dal sig. ha chiesto di pronunciare nei confronti di quest'ultimo Parte_1
l'ingiunzione di pagamento, provvisoriamente esecutiva, dell'importo di € 40.736,64, oltre interessi moratori al tasso di cui all'art. 5 del D.Lvo 231/2002 dal 15.4.2021 (data dell'atto transattivo con il quale era stata concessa ipoteca sugli immobili del sig. nel frattempo pignorati da altri Pt_1
creditori) sino al saldo.
2. Il presidente della sezione agraria ha integralmente accolto la domanda monitoria,
liquidando le spese processuali, con decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo del 23-24.12.2024.
3. Con ricorso depositato il 7.2.2025, il sig. ha proposto opposizione avverso Parte_1
il decreto ingiuntivo, rappresentando di aver proposto un'istanza di composizione della crisi da sovraindebitamento, con conseguente divieto di prosecuzione delle azioni esecutive ed inefficacia o improcedibilità del decreto ingiuntivo, quanto meno sino all'omologa del piano presentato dal debitore nella procedura di risanamento. Nel merito ha poi sostenuto la nullità del contratto di affitto, in quanto sottoscritto in violazione dell'art. 45 della L. 203/1982, per il mancato intervento delle organizzazioni di categoria, dal momento che il contratto conteneva varie pattuizioni in deroga alle previsioni legali. Il
decreto ingiuntivo era stato erroneamente emesso per un importo inferiore ad un'annualità del canone di affitto, in pretesa violazione dell'art. 5 ultimo comma L. 203/1982. Sollecitata la sospensione pagina 3 di 6 dell'esecutorietà del decreto opposto, il ricorrente ha concluso per la declaratoria di nullità, inefficacia,
inammissibilità del provvedimento monitorio, con vittoria di spese.
4. Si è costituita deducendo, in primo luogo, che le misure protettive ai Controparte_1
sensi dell'art. 70 CCII non operano automaticamente ma debbono essere disposte dal giudice con il decreto di apertura della procedura;
per di più, l'istanza all'Organismo di composizione della crisi,
unico documento prodotto, si riferiva ad un procedimento attivabile dal solo consumatore e cui il sig.
in quanto imprenditore agricolo, non poteva accedere. La resistente ha poi evidenziato che il Pt_1
contratto di affitto era stato stipulato con l'assistenza di e che, in Controparte_2
ogni caso, la mancata assistenza non avrebbe determinato la nullità del contratto ma soltanto l'automatica sostituzione delle clausole difformi dal modello legale con le previsioni normative derogate;
l'art. 5 c. 4 della L. 203/1982 si riferiva alla sola risoluzione del contratto di affitto per inadempimento e non certo all'azione esperita per il pagamento del canone ancora dovuto. Ricordato
che il contratto era stato consensualmente risolto, con effetto dal 31.12.2020, con la scrittura transattiva che aveva previsto la rinuncia al preavviso da parte di quest'ultima ha concluso Controparte_1
affinché, previa reiezione dell'istanza di sospensione della provvisoria esecuzione, l'opposizione e tutte le richieste della ricorrente fossero rigettate, in via subordinata per la condanna del sig. al Pt_1
pagamento dell'importo già ingiunto a titolo di canoni o di indennizzo per ingiustificato arricchimento.
5. Nel fissare l'udienza, il presidente ha ritenuto insussistenti i presupposti per provvedere
inaudita altera parte sull'istanza di sospensione;
avanti al collegio entrambe le parti si sono richiamate ai rispettivi atti e alle conclusioni in essi rassegnate. Il Tribunale ha deciso la causa come da dispositivo letto in udienza.
6. L'opposizione è infondata e non merita accoglimento.
7. Nessun ostacolo alla procedibilità dell'azione monitoria è prospettabile nel caso di specie;
l'opponente ha documentato soltanto di aver presentato all'Organismo di Composizione della crisi da sovraindebitamento Forense di Pordenone la richiesta di avvio della procedura, peraltro individuata nella ristrutturazione dei debiti, procedura riservata al consumatore e non all'imprenditore pagina 4 di 6 non assoggettabile a liquidazione giudiziale;
le misure protettive operano soltanto se disposte dal giudice con il decreto di apertura della procedura e si riferiscono esclusivamente alle azioni esecutive,
alle procedure di esecuzione forzata già pendenti, alle azioni cautelari. Il creditore può in ogni caso promuovere il procedimento monitorio per procurarsi il titolo esecutivo, che non potrà azionare prima della cessazione delle misure protettive, della cui operatività non vi è alcuna prova nel caso di specie.
8. Quanto all'eccepita nullità del contratto di affitto agrario, per violazione dell'art. 23 c. 3
L. n. 11/1971, come sostituito dall'art. 45 della L. 3.5.1982, n. 203 -disposizione che subordina la validità delle stipulazioni avvenute in deroga alle norme vigenti in materia di contratti agrari alla necessità che le parti siano assistite dalle rispettive organizzazioni professionali- deve osservarsi che la mancata assistenza non determina la nullità dell'intero negozio, bensì l'automatica sostituzione, ex art. 1339 c.c., delle clausole difformi dal modello legale con quelle normativamente previste, ferma restando l'esistenza e validità del contratto di affitto ex art. 1419, comma 2, c.c. e, quindi, l'obbligo di pagamento del canone (tra le altre, Cass., sez. III civ., ord. 25.1.2018, n. 1827; Cass., sez. III civ.,
4.6.2013, n. 14046).
9. Risulta del tutto inconferente il richiamo all'art. 5 u.c. della L. n. 203/1982, per sostenere che il decreto ingiuntivo sarebbe stato illegittimamente emesso per un importo inferiore al canone dovuto per una annualità; la norma citata si riferisce, infatti, alla risoluzione del contratto di affitto per inadempimento, che deve essere grave e per qualificarsi tale deve concretarsi nel mancato pagamento del canone per almeno una annualità.
10. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, in applicazione dei parametri di cui al D.M. Giustizia n. 55/2024, pertinenti rispetto al valore della domanda, assunti ai valori medi per le fasi studio e introduttiva, al valore minimo per la fase decisoria,
stante la ridotta attività svolta rispetto a quella prevista per l'onnicomprensivo parametro.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione, così
provvede:
pagina 5 di 6 -rigetta l'opposizione proposta da e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. Parte_1
1212/2024 pronunciato dal presidente della sezione specializzata agraria del Tribunale di Udine il 23-
24.12.2024;
-condanna l'opponente a rifondere all'opposta le spese del presente Parte_1 Controparte_1
giudizio, che liquida in € 4.358,00 per compenso, oltre al rimborso forfetario spese generali del 15%, al
CPA e all'IVA, se dovuta in quanto costo effettivo;
-assegna termine di 30 giorni per il deposito della sentenza.
Udine, 5.6.2025.
Il giudice estensore Il presidente dott.ssa Annalisa Barzazi dott. Francesco Venier
pagina 6 di 6
TRIBUNALE ORDINARIO DI UDINE
s e z i o n e s p e c i a l i z z a t a a g r a r i a
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Udine, riunito nella seguente composizione dott. Francesco VENIER presidente dott.ssa Annalisa BARZAZI giudice relatore dott.ssa Marta DIAMANTE giudice geom. Corrado ZUIANI esperto geom. Daniele LAVARONI esperto ha pronunciato all'udienza del 5 giugno 2025, mediante lettura del dispositivo, la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 319/2025, promossa con ricorso depositato l'8.2.2025
DA
già titolare dell'impresa individuale , Parte_1 Parte_2
rappresentato e difeso, per procura unita mediante strumenti informatici al ricorso, dall'avv. Pierpaolo
Lucchese del Foro di Roma, domiciliatario;
ricorrente;
pagina 1 di 6 CONTRO
(C.F. ), con sede a Padova, in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, per procura unita mediante strumenti informatici al ricorso per ingiunzione, dall'avv. Claudio Pretin del Foro di Padova, domiciliatario;
resistente;
in punto: contratto di affitto di fondi agricoli;
pagamento del corrispettivo;
opposizione al decreto ingiuntivo n. 1212/2024 emesso il 23-24.12.2024 dal presidente della sezione specializzata agraria.
CONCLUSIONI
Per il ricorrente: voglia l'Ill.mo Tribunale di Udine, Sezione Specializzata Agraria, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione reietta, sospendere la provvisoria esecutività e comunque dichiarare nullo e/o inefficace e/o inammissibile e/o improcedibile, per i motivi di cui in atto, il Decreto
Ingiuntivo n. 1212/2024, emesso dal medesimo Tribunale, stessa Sezione, in data 24.12.2024 – RG. N.
3268/2024 e notificato in data 30.12.2024. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa.
Per la resistente: nel merito, rigettare tutte le domande formulate nell'opposizione a decreto ingiuntivo promossa dal sig. in quanto infondate in fatto ed in diritto, e, per l'effetto, Parte_1
confermare il decreto ingiuntivo n. 1212/2024 R. Ing. n. 3268/2024 R.G. Tribunale di Udine. nel merito, in via subordinata, accertato il diritto di credito della società nei confronti del Controparte_1
sig. già titolare dell'omonima impresa individuale, a titolo di canoni di affitto di fondi Parte_1
agricoli non corrisposti o, in ogni caso, a titolo di ingiustificato arricchimento per il pacifico godimento degli stessi per svolgervi attività produttiva, condannare il sig. al pagamento in favore di Parte_1
dell'importo ingiunto ovvero del diverso importo che risulterà dovuto in base alle Controparte_1
risultanze istruttorie;
Con vittoria di spese e compensi del giudizio, oltre ad oneri e accessori di legge.
pagina 2 di 6 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso per ingiunzione al Tribunale di Udine, depositato il 20.12.2024, CP_1
premesso di aver concesso in affitto ad all'epoca titolare dell'impresa individuale
[...] Parte_1
, alcuni fondi agricoli siti nel Comune di Aquileia (Udine), per il canone Parte_2
annuo di € 43.000,00, che a fronte del mancato pagamento dei canoni di affitto il sig. aveva Pt_1
concesso ipoteca volontaria sui suoi immobili sino a concorrenza della somma di € 94.700,00, che nel corso degli anni il sig. aveva parzialmente adempiuto all'obbligo di pagamento del canone, sino Pt_1
a restare debitore dell'importo residuo, alla data del deposito del ricorso, di € 40.736,64, che il
18.6.2024 era stato promosso il procedimento di conciliazione agraria avanti all'Ispettorato regionale dell'agricoltura, disertato dal sig. ha chiesto di pronunciare nei confronti di quest'ultimo Parte_1
l'ingiunzione di pagamento, provvisoriamente esecutiva, dell'importo di € 40.736,64, oltre interessi moratori al tasso di cui all'art. 5 del D.Lvo 231/2002 dal 15.4.2021 (data dell'atto transattivo con il quale era stata concessa ipoteca sugli immobili del sig. nel frattempo pignorati da altri Pt_1
creditori) sino al saldo.
2. Il presidente della sezione agraria ha integralmente accolto la domanda monitoria,
liquidando le spese processuali, con decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo del 23-24.12.2024.
3. Con ricorso depositato il 7.2.2025, il sig. ha proposto opposizione avverso Parte_1
il decreto ingiuntivo, rappresentando di aver proposto un'istanza di composizione della crisi da sovraindebitamento, con conseguente divieto di prosecuzione delle azioni esecutive ed inefficacia o improcedibilità del decreto ingiuntivo, quanto meno sino all'omologa del piano presentato dal debitore nella procedura di risanamento. Nel merito ha poi sostenuto la nullità del contratto di affitto, in quanto sottoscritto in violazione dell'art. 45 della L. 203/1982, per il mancato intervento delle organizzazioni di categoria, dal momento che il contratto conteneva varie pattuizioni in deroga alle previsioni legali. Il
decreto ingiuntivo era stato erroneamente emesso per un importo inferiore ad un'annualità del canone di affitto, in pretesa violazione dell'art. 5 ultimo comma L. 203/1982. Sollecitata la sospensione pagina 3 di 6 dell'esecutorietà del decreto opposto, il ricorrente ha concluso per la declaratoria di nullità, inefficacia,
inammissibilità del provvedimento monitorio, con vittoria di spese.
4. Si è costituita deducendo, in primo luogo, che le misure protettive ai Controparte_1
sensi dell'art. 70 CCII non operano automaticamente ma debbono essere disposte dal giudice con il decreto di apertura della procedura;
per di più, l'istanza all'Organismo di composizione della crisi,
unico documento prodotto, si riferiva ad un procedimento attivabile dal solo consumatore e cui il sig.
in quanto imprenditore agricolo, non poteva accedere. La resistente ha poi evidenziato che il Pt_1
contratto di affitto era stato stipulato con l'assistenza di e che, in Controparte_2
ogni caso, la mancata assistenza non avrebbe determinato la nullità del contratto ma soltanto l'automatica sostituzione delle clausole difformi dal modello legale con le previsioni normative derogate;
l'art. 5 c. 4 della L. 203/1982 si riferiva alla sola risoluzione del contratto di affitto per inadempimento e non certo all'azione esperita per il pagamento del canone ancora dovuto. Ricordato
che il contratto era stato consensualmente risolto, con effetto dal 31.12.2020, con la scrittura transattiva che aveva previsto la rinuncia al preavviso da parte di quest'ultima ha concluso Controparte_1
affinché, previa reiezione dell'istanza di sospensione della provvisoria esecuzione, l'opposizione e tutte le richieste della ricorrente fossero rigettate, in via subordinata per la condanna del sig. al Pt_1
pagamento dell'importo già ingiunto a titolo di canoni o di indennizzo per ingiustificato arricchimento.
5. Nel fissare l'udienza, il presidente ha ritenuto insussistenti i presupposti per provvedere
inaudita altera parte sull'istanza di sospensione;
avanti al collegio entrambe le parti si sono richiamate ai rispettivi atti e alle conclusioni in essi rassegnate. Il Tribunale ha deciso la causa come da dispositivo letto in udienza.
6. L'opposizione è infondata e non merita accoglimento.
7. Nessun ostacolo alla procedibilità dell'azione monitoria è prospettabile nel caso di specie;
l'opponente ha documentato soltanto di aver presentato all'Organismo di Composizione della crisi da sovraindebitamento Forense di Pordenone la richiesta di avvio della procedura, peraltro individuata nella ristrutturazione dei debiti, procedura riservata al consumatore e non all'imprenditore pagina 4 di 6 non assoggettabile a liquidazione giudiziale;
le misure protettive operano soltanto se disposte dal giudice con il decreto di apertura della procedura e si riferiscono esclusivamente alle azioni esecutive,
alle procedure di esecuzione forzata già pendenti, alle azioni cautelari. Il creditore può in ogni caso promuovere il procedimento monitorio per procurarsi il titolo esecutivo, che non potrà azionare prima della cessazione delle misure protettive, della cui operatività non vi è alcuna prova nel caso di specie.
8. Quanto all'eccepita nullità del contratto di affitto agrario, per violazione dell'art. 23 c. 3
L. n. 11/1971, come sostituito dall'art. 45 della L. 3.5.1982, n. 203 -disposizione che subordina la validità delle stipulazioni avvenute in deroga alle norme vigenti in materia di contratti agrari alla necessità che le parti siano assistite dalle rispettive organizzazioni professionali- deve osservarsi che la mancata assistenza non determina la nullità dell'intero negozio, bensì l'automatica sostituzione, ex art. 1339 c.c., delle clausole difformi dal modello legale con quelle normativamente previste, ferma restando l'esistenza e validità del contratto di affitto ex art. 1419, comma 2, c.c. e, quindi, l'obbligo di pagamento del canone (tra le altre, Cass., sez. III civ., ord. 25.1.2018, n. 1827; Cass., sez. III civ.,
4.6.2013, n. 14046).
9. Risulta del tutto inconferente il richiamo all'art. 5 u.c. della L. n. 203/1982, per sostenere che il decreto ingiuntivo sarebbe stato illegittimamente emesso per un importo inferiore al canone dovuto per una annualità; la norma citata si riferisce, infatti, alla risoluzione del contratto di affitto per inadempimento, che deve essere grave e per qualificarsi tale deve concretarsi nel mancato pagamento del canone per almeno una annualità.
10. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, in applicazione dei parametri di cui al D.M. Giustizia n. 55/2024, pertinenti rispetto al valore della domanda, assunti ai valori medi per le fasi studio e introduttiva, al valore minimo per la fase decisoria,
stante la ridotta attività svolta rispetto a quella prevista per l'onnicomprensivo parametro.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione, così
provvede:
pagina 5 di 6 -rigetta l'opposizione proposta da e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. Parte_1
1212/2024 pronunciato dal presidente della sezione specializzata agraria del Tribunale di Udine il 23-
24.12.2024;
-condanna l'opponente a rifondere all'opposta le spese del presente Parte_1 Controparte_1
giudizio, che liquida in € 4.358,00 per compenso, oltre al rimborso forfetario spese generali del 15%, al
CPA e all'IVA, se dovuta in quanto costo effettivo;
-assegna termine di 30 giorni per il deposito della sentenza.
Udine, 5.6.2025.
Il giudice estensore Il presidente dott.ssa Annalisa Barzazi dott. Francesco Venier
pagina 6 di 6