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Sentenza 23 maggio 2025
Sentenza 23 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 23/05/2025, n. 1461 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 1461 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 232/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI MILANO
Prima Sezione CIVILE
La Corte d'Appello, riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Consiglieri: dott.ssa Marianna Galioto - Presidente dott.ssa Alessandra Arceri - Consigliere rel. dott. Lorenzo Orsenigo - Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa di appello iscritta al n. r.g. 232/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio degli avv.ti Parte_1 P.IVA_1
RIGO MARCO e CAGNIN SIMONE, con domicilio eletto a norma dell'art. 16 sexies D.L. n.
179/2012 presso gli indirizzi di posta elettronica certificata e Email_1
Email_2
RICORRENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ROLLERO Controparte_1 P.IVA_2
ROBERTO e dell'avv. BASSO GIANPIERO, elettivamente domiciliato presso lo studio dei predetti in
Torino, Corso Stati Uniti n. 15
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente:
pagina 1 di 18 “Voglia Codesta Eccellentissima Corte d'Appello, in parziale riforma del lodo arbitrale pronunciato tra e depositato in Milano il 16 giugno 2023 Parte_2 Controparte_1
dal Collegio arbitrale composto da: Prof. Avv. Luigi Balestra (in qualità di Presidente), Avv. Germano
Margiotta, Avv. Enrico Zattoni (in qualità di arbitri), disattesa ogni contraria istanza, eccezione
– dichiarare la nullità parziale del lodo impugnato per tutti i motivi indicati in narrativa e, per l'effetto, condannare al pagamento in favore della Controparte_1 Controparte_2
della somma pari ad € 143.306,59, oltre IVA, ovvero della somma giudizio
[...]
arbitrale, oltre ancora quelli ex art. 1284, comma 4, C.c. dal deposito della domanda arbitrale al saldo;
– con vittoria di spese e compensi di Avvocato di entrambi i gradi del giudizio”.
Per la convenuta:
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello,
Respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione;
IN VIA PRINCIPALE:
Rigettare l'impugnazione del lodo emesso in Milano in data 16 giugno 2023 dal Collegio Arbitrale composto dagli avv.ti Luigi Balestra, Enrico Zattoni e Germano Margiotta ex adverso proposta ed assolvere comunque la società conchiudente da ogni avversaria domanda;
IN VIA DI IMPUGNAZIONE INCIDENTALE:
Pronunciando ai sensi dell'art. 829 co. 3 c.p.c.,
Accertare e dichiarare la nullità parziale del lodo emesso in Milano in data 16 giugno 2023 dal
Collegio Arbitrale composto dagli avv.ti Luigi Balestra, Enrico Zattoni e Germano Margiotta e, segnatamente, del capo contraddistinto dal n. 5 e rubricato “Sulla cessione del credito effettuata da
e sulle eccezioni sollevate da ” e del capo contraddistinto dal n. 8 e rubricato CP_1 Pt_1
“Sulle spese legali e dei consulenti tecnici di parte nonché di arbitrato”, per tutti i motivi sopra svolti ed illustrati;
Quindi, pronunciando ai sensi dell'art. 830 co. 2 c.p.c.,
Accertare e dichiarare la titolarità in capo a dei diritti fatti valere dalla società CP_1
e delle azioni dalla stessa proposte in sede arbitrale;
Parte_3
Conseguentemente, dato atto dell'intervenuto e definitivo accertamento del credito sorto in conseguenza dei ritardi accumulati dall'allora in virtù della clausola penale prevista Parte_1 dall'Accordo e del credito risarcitorio sorto in conseguenza dei vizi, dei difetti e delle non conformità palesati dalle opere realizzate dall'allora ed accertati in sede arbitrale, Parte_1
pagina 2 di 18 Dichiarare tenuta e condannare la liquidazione giudiziale di , in persona Parte_2
del suo curatore dott. , a pagare alla società conchiudente la somma di euro 1.075.346,14 a Per_1
titolo di penale per il ritardo e la somma di euro 321.737,89 a titolo di risarcimento dei danni patiti dalla stessa società conchiudente in conseguenza dei vizi, dei difetti e delle non conformità palesate dalle opere realizzate dall'allora e, così, la complessiva somma di euro 1.397.084,03; Parte_1
IN OGNI CASO:
Con il favore delle spese e dei compensi di giudizio e patrocinio sia del procedimento arbitrale sia del presente giudizio di impugnazione”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
(d'ora in avanti, per brevità, ) ha proposto Controparte_2 Pt_1 impugnazione, ai sensi dell'art. 828 c.p.c., del lodo arbitrale pronunciato tra la predetta ed Pt_1
Pa d'ora in avanti per brevità ), pronunciato in data 16 giugno 2023, Controparte_1
di cui chiedeva pronunciarsi la nullità parziale per tutti i motivi svolti con l'atto di gravame, chiedendo Pa la condanna di al pagamento, in proprio favore, della somma di € 143.306,59 oltre IVA, ovvero della maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, oltre interessi ex D. LGs. n.231/2002 dal dovuto all'introduzione del giudizio arbitrale, oltre ancora a quelli ex art. 1284 comma 4 c.c., a decorrere dalla data della domanda arbitrale e fino al saldo.
La vicenda può essere così ricostruita in fatto:
Pa tra le parti era intervenuto, in data 18 dicembre 2014, un contratto di appalto privato con cui aveva incaricato di realizzare opere edili e strutturali inerenti ad un complesso residenziale sito in Pt_1
Pa Roma, via Aurelia n. 278, di proprietà di . (si trattava di tre corpi, A, B, e C;
i lavori erano suddivisi in due fasi); era poi insorta controversia tra le stesse in ordine alle lavorazioni effettivamente portate a compimento da , sui compensi da questa maturati, sulla corretta esecuzione dei lavori da parte di (ER, Pt_1 Pt_1
infatti, pretendeva di essere a propria volta risarcita per la carente esecuzione dei lavori); era stata attivata la prevista composizione arbitrale, e nella predetta sede il Collegio arbitrale, respinte le eccezioni preliminari, aveva disposto CTU con il seguente quesito:
“Esaminati gli atti ed i documenti prodotti e, con l'accordo scritto delle parti, ogni altro documento ritenuto utile o necessario, sentite le parti, assunte informazioni da terzi e svolta ogni indagine ritenuta opportuna, nonché se del caso, domandando, sempre con l'accordo scritto delle parti, ulteriore documentazione funzionale all'espletamento dell'incarico alle stesse parti in causa, voglia il CTU:
pagina 3 di 18 (1) accertare quali tra le opere di Fase 1 e quelle di Fase 2 effettivamente affidate a sulla Pt_1
scorta degli OdV in atti siano state in concreto eseguite da e quali, invece, siano state Pt_1
successivamente affidate a soggetti differenti da;
Pt_1
(2) determinare, per ciascuna sospensione dei lavori documentata dalle parti, a quale parte essa sia imputabile, sotto il profilo tecnico;
(3) accertare l'esistenza o meno di vizi e di difetti nell'opera oggetto dell'appalto, indicando per ciascuno di essi se siano relativi a opere di Fase 1 o a opere di Fase 2 effettivamente affidate a
e dalla medesima espletate, ovvero ad opere affidate, a soggetti differenti con i contratti di Pt_1
cui ai doc.ti nn. 15, 17 e 19 depositati da per le quali è chiamata a CP_1 Pt_1
rispondere contrattualmente in via solidale;
(4) in caso di accertamento dei vizi e difetti imputabili a di cui al precedente n. (3), Pt_1
determinare i costi sostenuti e da sostenere ad opera di per la individuazione dei CP_1
vizi e dei difetti e per la eliminazione degli stessi;
(5) in caso di accertamento dei vizi e dei difetti di cui al n. (4), determinare il danno patito da in termini di minori incassi dalla collocazione sul mercato degli immobili o di costi CP_1 sostenuti nell'ambito degli accordi transattivi raggiunti con acquirenti/promissari acquirenti degli stessi, in conseguenza dei vizi degli immobili addebitabili alla attività di Svam».
Il consulente concludeva la sua analisi rilevando, con riferimento alle lavorazioni sicuramente riferibili a e non oggetto di già avvenuta riparazione, per diretta constatazione effettuatane Pt_1
in sede di operazioni (pagg. 36 e ss. CTU, grassetto del relatore):
A- Secondo interrato – Rivestimento paratia di pali lato rampa di accesso.
Opera di fase 1 realizzata da . Pt_1
Motivo contestazione: Infiltrazioni d'acqua provenienti dalla parete in cemento armato posta a rivestimento della
paratia di pali e/o dalle tubazioni che attraversano la parete stessa.
Accertamenti del CTU: Durante gli accessi si è potuto constatare la presenza di tracce pregresse di venute d'acqua dalle riprese di getto, dalle lesioni da ritiro presenti nella parete di rivestimento della paratia ed in corrispondenza degli attraversamenti delle tubazioni impiantistiche (cfr Report fotografico - Foto 1 ÷ 10). Durante l'accesso del
10/10/2022 si è anche constatato come un tratto di questa paratia risultasse privo di qualsiasi tipo di rivestimento con conseguenti possibili venute d'acqua mista a terriccio provenienti dal terrapieno posto a tergo dei pali;
interpellati i tecnici presenti in cantiere si è venuti a conoscenza che tale tratto di paratia era stato rivestito tramite una parete di blocchi di cls che successivamente era stata rimossa;
non è dato sapere né il motivo per il quale tale
tratto di paratia non fosse stato rivestito con le stesse modalità utilizzate in tutto il suo tracciato quale fosse la soluzione prevista per ripristinare il rivestimento. Comunque analizzando le foto presenti in atti e il particolare
pagina 4 di 18 costruttivo di progetto si è riscontrata la totale mancanza di un sistema di impermeabilizzazione a tergo del
rivestimento della paratia. Il rimedio ipotizzabile allo stato attuale potrebbe consistere nell'applicazione di un prodotto protettivo impermeabilizzante applicato direttamente sulla superficie esterna del muro in cemento armato.
Anche per il tratto di paratia privo di rivestimento a parere del sottoscritto sarebbe indispensabile prevedere una contro parete in cemento armato integrata con un adeguato sistema di impermeabilizzazione.
B- Primo interrato – Rivestimento paratia di pali.
Opera di fase 1 realizzata da . Pt_1
Motivo contestazione: Infiltrazioni d'acqua provenienti dalla parete in cemento armato posta a rivestimento della paratia di pali e/o in corrispondenza degli attraversamenti impiantistici.
Accertamenti del CTU: Durante gli accessi si è potuto constatare la presenza di tracce pregresse di venute d'acqua dalle riprese di getto, dalle lesioni da ritiro presenti nella parete di rivestimento della paratia ed in corrispondenza degli attraversamenti delle tubazioni impiantistiche (cfr Report fotografico - Foto 1 ÷ 10). Stessa considerazione svolta per il punto precedente: le foto presenti in atti e il particolare costruttivo di progetto riportano la totale mancanza di
un sistema di impermeabilizzazione a tergo del rivestimento della paratia. Anche in questo caso il rimedio ipotizzabile allo stato attuale potrebbe consistere nell'applicazione di un prodotto protettivo impermeabilizzante applicato direttamente sulla superficie esterna del muro in cemento armato.
A proposito di ciò, come anche per il precedente punto A, si sottolinea che nei computi allegati al contratto d'appalto come rivestimento della paratia dei pali/micropali era previsto: “Fornitura e posa in opera di parete di finitura pali Ø
60 lato interno fabbricato in pannello tipo Aquapanel o similare completo di adeguata struttura di fissaggio ai pali e finitura con vernice epossidica….” e non si fa menzione ad alcuna opera di impermeabilizzazione della paratia.
Peraltro non è chiaro neanche come si è addivenuti alla determinazione di sostituire il rivestimento in aquapanel previsto in progetto con la contro parete in cemento armato. L'unico documento in cui si parla di una parete vera e propria di rivestimento dei pali/micropali è l'OdS 04022016 del Direttore Lavori in cui si ordina l'impresa ad eseguire
i lavori della parete come da tavola di progetto ST040GPR00, ma tale elaborato non è stato trovato dal sottoscritto tra
i documenti ricevuti…
Per quanto sopra scritto si ritiene che a riguardo di questi primi due punti la abbia soltanto la responsabilità Pt_1 di non aver sollevato il problema della mancanza di un idoneo presidio di impermeabilizzazione, di non avere sigillato a dovere tutti gli attraversamenti impiantistici della parete e di non aver curato una finitura ad opera d'arte della parete di rivestimento (cfr Report fotografico - Foto 1 ÷ 10).
C- Corpo principale – Zona condominiale relax al 6° piano tra le scale B e C
Opera di fase 1 realizzata da . Pt_1
Opere di fase 2 realizzate da . Pt_1
Motivo contestazione: Infiltrazioni d'acqua provenienti dalla copertura, dal terrazzo e dalle pareti della scala a
chiocciola di accesso alla copertura.
Accertamenti del CTU: Durante gli accessi si è constatata la presenza di tracce di infiltrazioni d'acqua sulle murature dei locali condominiali, provenienti sia dalla copertura che dall'esterno (in corrispondenza del risvolto della guaina). Le macchie di umidità comunque sono apparse asciutte. Analizzando il modesto spazio presente tra le doghe della pavimentazione in WPC e il piano dell'impermeabilizzazione in mapelastic si è riscontrata una pendenza molto modesta del piano di scorrimento dell'acqua con il conseguente pericolo di ristagni al disotto della pavimentazione e la possibilità per l'acqua di rimanere per parecchio tempo a contatto con il binario dell'infisso pagina 5 di 18 delle porte finestre e/o con la muratura perimetrale, con il pericolo quindi di trasmettere umidità all'interno degli appartamenti. L'impermeabilizzazione in mapelastic non sembra che sia corredata del cosiddetto mapeband, ossia il nastro gommato impermeabile all'acqua che deve essere sempre associato al in corrispondenza degli CP_3 spigoli, dei risvolti verticali, dei giunti di dilatazione, degli attraversamenti impiantistici etc.. Durante il sopralluogo sul terrazzo in questione si è anche presa visione di una tettoia metallica direttamente gravante sul terrazzo con una
discutibile opera di impermeabilizzazione dello spiccato delle colonne, che a detta del CTP Ing. ( ) non Per_2 Pt_1 risulterebbe opera della sua assistita. In effetti il sottoscritto non ha trovato alcuna traccia dell'esistenza di tale tettoia tra i documenti in suo possesso (cfr Report fotografico - Foto 11 ÷ 16).
D- Corpo principale – Lastrico di copertura
Opera di fase 1 realizzata da . Pt_1
Motivo contestazione: Guaina di impermeabilizzazione non a perfetta tenuta.
Accertamenti del CTU: Si è visionato attentamente il lastrico solare constatando la presenza di innumerevoli possibili sorgenti di infiltrazioni d'acqua, qualora non accuratamente protette e ci si riferisce ai terminali delle canne fumarie, agli ancoraggi delle linee vita, ai risvolti dei torrini, ai giunti di dilatazione tra i vari corpi di fabbrica, all'ancoraggio delle antenne etc (cfr Report fotografico - Foto 21 ÷ 24). Sono ancora presenti sul lastrico di copertura i segni delle prove di allagamento effettuate per la ricerca dei punti di ingresso dell'acqua. Sono presenti numerosi rattoppi e rinforzi della guaina, ma sembra che al momento non siano più presenti falle al sistema
di impermeabilizzazione della copertura.
E- Corpo principale – Appartamento 5.1 al piano 5° della scala A
Opere di fase 1: realizzate da . Pt_1
Opere di fase 2: realizzate da CP_4
contestazione: Infiltrazioni d'acqua provenienti dalla copertura e dal terrazzo.
[...]
Accertamenti del CTU: L'appartamento originario (A5.1) è stato suddiviso in tre appartamenti più piccoli: A5.1.1,
A5.1.2 e A5.1.3. Si sono visionati tutti e tre gli appartamenti senza riscontrare particolari problematiche salvo nell'appartamento A5.1.1 dove si è notata sul pavimento del primo ambiente una leggera velatura sul pavimento in prossimità della porta finestra di accesso al balcone come probabile residuo di un ristagno d'acqua la cui causa probabile, a parere del sottoscritto, potrebbe essere imputabile ad una inadeguata pendenza dell'impermeabilizzazione associata alla possibile otturazione della griglia di scarico del balcone con conseguente allagamento dello stesso (cfr
Report fotografico - Foto 17 ÷ 18). La problematica del possibile intasamento della griglia di scarico e del
conseguente allagamento dei balconi purtroppo è un evento molto serio e molto probabile, infatti il sistema adottato progettualmente per la pavimentazione (pavimento galleggiante in doghe WPC) non permette né un controllo visivo della griglia di scarico che rimane nascosta al di sotto del calpestio né una facile verifica dello stato di pulizia della stessa senza la rimozione delle doghe (cfr Report fotografico - Foto 19 ÷ 20).
Sulle pareti e sui soffitti degli appartamenti non sono presenti né efflorescenze saline da infiltrazioni d'acqua né muffe da umidità
F- Corpo principale – Appartamento D.03 al piano terra della scala D
Opere di fase 1: realizzate da . Pt_1
Opere di fase 2: realizzate da ZINZI Costruzioni.
Motivo contestazione: Guaina di impermeabilizzazione del terrazzo/giardino e delle fioriere non a perfetta tenuta.
pagina 6 di 18 Accertamenti del CTU: Al momento dell'accesso del 10/10/2022 erano in corso nell'appartamento lavori di rifacimento dell'impermeabilizzazione di tutte le superfici esterne di pertinenza e delle fioriere del giardino.
G- Villino Aurelia – Appartamento E.
0.1 al piano terra
Opere di fase 1: realizzate da . Pt_1
Opere di fase 2: realizzate da . Pt_1
Motivo contestazione: Infiltrazioni d'acqua.
Accertamenti del CTU: Si è riscontrata un'infiltrazione attiva in corrispondenza della colonna principale di scarico posta nella tamponatura esterna lato sud dell'appartamento. Sono in corso lavori di rifacimento di tutte le superfici impermeabilizzate, sia del calpestio che delle fioriere del giardino. Si è riscontrata l'assenza del nastro “mapeband” lungo l'attacco dell'impermeabilizzazione in mapelastic con il parapetto/fioriera. Dal giardino dell'appartamento si riscontra la presenza di residui di infiltrazioni d'acqua sulle doghe del controsoffitto posto all'intradosso dei balconi degli appartamenti E1.2 e E2.2. (cfr Report fotografico - Foto 25 ÷ 34)
H- Villino Aurelia – Appartamento E.
2.2 al piano secondo
Opere di fase 1: realizzate da . Pt_1
Opere di fase 2: realizzate da . Pt_1
Motivo contestazione: Infiltrazioni d'acqua.
Accertamenti del CTU: Si sono riscontrate le stesse problematiche dell'appartamento E0.1.
I- Villino Pazzi – Appartamenti F.
0.1 e F1.1
Opere di fase 1: realizzate da . Pt_1
Opere di fase 2: realizzate da oltre altre imprese. Pt_1
Motivo contestazione: Persiane in legno danneggiate.
Accertamenti del CTU: Si è effettivamente constatato il pessimo stato di conservazione di tutte le persiane degli infissi della palazzina
- Foto 35 ÷ 38) tutte le persiane risultano sconnesse e a parere del sottoscritto di difficile ripristino a regola d'arte.
Dovranno essere sostituite integralmente.
J- Corpo principale – Facciata lato boulevard
Opere di fase 1: realizzate da . Pt_1
Motivo contestazione: Infiltrazioni d'acqua dai balconi.
Accertamenti del CTU: Si è effettivamente constatato un certo numero di tracce, a parere del sottoscritto pregresse,
di infiltrazioni salnitriche tra le doghe del controsoffitto di un certo numero di balconi (cfr Report fotografico - Foto
39 ÷ 41)
K- Giunti strutturali presenti nel corpo principale
Opere di fase 1: realizzate da . Pt_1
Motivo contestazione: Infiltrazioni d'acqua per cattiva esecuzione dei giunti.
Accertamenti del CTU: Allo stato attuale non è stato possibile riscontrare tale problematica.
Concludeva come segue in ordine alla stima delle somme risultate necessarie alla rimozione delle evidenziate problematiche:
7. RISPOSTA AL QUESITO 4
pagina 7 di 18 Quesito posto al CTU:
(4) in caso di accertamento dei vizi e difetti imputabili a di cui al precedente n. (3), determinare i costi sostenuti e da Pt_1 sostenere ad opera di per la individuazione dei vizi e dei difetti e per la eliminazione degli stessi;
CP_1
A seguito della risposta al quesito precedente nel seguito si ipotizzano dei costi verosimili per l'eliminazione degli inconvenienti di cui alla tabella 3.1 calcolando, in funzione delle percentuali di responsabilità assegnate dal sottoscritto a
, il valore imputabile a . Pt_1 Pt_1
Per la determinazione dei costi si fa riferimento, dove possibile, ai prezzi contrattuali incrementati di una percentuale stimata dal sottoscritto e/o al prezziario DEI “Ristrutturazione e manutenzione” edizione I° semestre 2022.
Per le opere di fase 2 oggetto delle contestazioni di a , non avendo avuto modo di constatarne CP_1 Pt_1
l'esistenza de visu, si sono analizzati i documenti contabili delle imprese IMPREDO e Impresa presenti in CP_5 atti (Doc. 74 di le quali sono intervenute successivamente a per effettuare lavori di completamento CP_1 Pt_1 delle opere di finitura e di ripristino degli inconvenienti nel frattempo emersi. Nel documento 74.1 è riportato il riepilogo contabile delle lavorazioni effettuate da IMPREDO: premesso che i valori delle opere che assegna a CP_1 competenza di riportati nella tabella di riepilogo non sono congruenti con i valori riportati in dettaglio nei singoli Pt_1
SAL, purtroppo il contenuto dei SAL è difficilmente comprovabile dal sottoscritto in quanto sono riportate molte lavorazioni effettuate in economia e per quelle riferibili a lavorazioni specifiche, effettuate negli appartamenti di competenza , Pt_1 non c'è modo di valutare se sono state già inserite nelle note detrazioni effettuate da a e da CP_1 Pt_1 quest'ultima accettate. Inoltre molte lavorazioni riportate nel documento 74.1 (ripristino fioriere, impermeabilizzazioni dei terrazzi etc) sono state già inserite nella stima effettuata dal sottoscritto di cui alla tabella 4.1. Anche nel documento 74.2, in cui è riportato il riepilogo contabile delle lavorazioni effettuate dall' sono riportate esclusivamente CP_6 opere (ripristino fioriere, impermeabilizzazioni dei terrazzi etc) che il sottoscritto ha inserito nella propria stima di cui alla
tabella 4.1 citata.
Per quanto detto il sottoscritto non si trova nelle condizioni obiettive per poter inserire nella tabella 4.1 costi specifici per il ripristino dei vizi e difetti relativi ad opere di fase 2.
Nella tabella riepilogativa (Tabella 4.1) riportata alle pagine seguenti è rappresentata la stima dei costi ipotizzata dal
sottoscritto.
Qui di seguito invece si riporta, per comodità di COSTI ATTRIBUIBILI A SVAM lettura, il riepilogo finale della stima: TOTALI
PARZIALI E TOTALE GENERALE
INTERVENTO 01 € 36 457,95 33% € 12 031,12
INTERVENTO 02 € 268 972,97 33% € 88 761,08
INTERVENTO 03 € 67 857,00 80% € 54 285,60
INTERVENTO 04 € 35 891,30 100% € 35 891,30
INTERVENTO 05 € 0,00 0% € 0,00
INTERVENTO 06 € 40 592,40 100% € 40 592,40
INTERVENTO 07 € 46 194,61 100% € 46 194,61
pagina 8 di 18 € 14 878,99 50% € 7 439,49 COSTI DELLA
SICUREZZA (3% totale)
€ 20 000,00 50% € 10 000,00 OPERE ACCESSORIE
(impianto cantiere, trabattelli, piattaforme aeree, autogru, ect…)
€ 53 084,52 50% € 26 542,26 SPESE TECNICHE
(Professionisti vari) 10% totale
TOTALE GENERALE € 583 929,73 € 321 737,87
All'esito della precitata consulenza, il Collegio arbitrale, ritenuta la causa matura per la decisione, ha assegnato alle parti i termini per le difese conclusive, e successivamente, dopo aver riassunto svolgimento del giudizio, con decisione riportata nei tratti che interessano il presente giudizio di gravame:
Ha determinato le somme ancora dovute a , sul presupposto dell'esaurimento delle prestazioni Pt_1
Pa contemplate dal contratto di appalto, e contato l'importo già pacificamente ricevuto da parte di (€
10.618.154,84), contate altresì le aggiunte in variante e le lavorazioni attribuite a terzi sulla fase 2, in accordo tra le parti, in € 143.306,59 (pari alla differenza tra il valore delle opere commissionate a Pa
determinato in € 10.753.461,40 e l'ammontare dei corrispettivi già versati da , come sopra Pt_1
indicati);
Pa Ha precisato, a pag. 34, di non poter pronunciare condanna di al pagamento della predetta somma, non avendo offerto prova di aver terminato le opere affidatele con il citato contratto, anche Pt_1
considerando le varianti;
rilevando che, ai sensi dell'art.
6.2 del contratto di appalto, non era stato redatto né verbale di ultimazione delle opere, né il collaudo delle stesse;
che, ai sensi dell'art. 1665 c.c., neppure era intervenuta accettazione delle opere stesse da parte della committente ER;
che, oltretutto, ai sensi dell'art.
6.4 del contratto, la committente era comunque legittimata a sospendere i pagamenti in caso di inadempimento dell'appaltatore, nel caso di specie pacificamente esistente;
Pa Ha valorizzato, in ordine alla cessione del credito effettuata da in favore di (pagg. 47 CP_7
e ss. del lodo, doc. n. 55 allegato alla seconda memoria istruttoria e doc. n. 83 prodotto ER), e dunque, all'eccepita carenza di legittimazione della stessa, il punto 5.2 del contratto di cessione, nella parte in cui conserva la titolarità in capo alla cedente di agire giudizialmente per tutte le azioni inerenti ai cd. Pa
“crediti minori”, per desumerne – posto che i crediti azionati da sono i crediti per i corrispettivi pagina 9 di 18 asseritamente versati in eccesso, nonché i crediti risarcitori per ritardo (penali) e per non corretta Pa esecuzione delle opere, affette in tesi da vizi e difetti, da qualificarsi “crediti maggiori” – che , pur non potendosi più ritenere legittimata a proporre azioni ed avanzare pretese in relazione ai predetti crediti1, essa resta tuttavia legittimata ad opporre, in ragione dell'esistenza degli stessi, eccezioni relativamente al mancato adempimento del contratto da cui scaturisce il credito ceduto, trattandosi di prerogativa strettamente inerente al negozio fonte del credito ceduto, nella sua fase genetica e funzionale, che resta di esclusiva pertinenza del cedente (pagg. 54- 55 del lodo); ha ritenuto superflua la quantificazione degli importi reclamati in via riconvenzionale da , in Pt_1 quanto pertinenti a posizioni cedute all'istituto di credito in forza dell'intervenuta cessione;
ha provveduto alla quantificazione della penale per il ritardo nella consegna da parte di , in € Pt_1
Pa 1.075.346,14, per poi osservare che, trattandosi di credito “maggiore”, non può reclamarne il pagamento (pag. 60 lodo, ultimo paragrafo);
Pa ha osservato, in relazione alle altre voci risarcitorie reclamate da , che anche a prescindere dall'eccezione ex art. 1667 c.c. sollevata da , ed in ossequio al principio della “ragione più Pt_1 liquida”, detti crediti – in parte comunque non provati - non apparivano rientrare, alla stregua delle osservazioni già fatte, per la porzione di danni suscettibili di riconoscimento e quantificazione, nella
Pa categoria di quelli ancora azionabili da nonostante l'intervenuta cessione, dato il loro elevato ammontare (pagg. 61 e ss. lodo); ha compensato tra le parti le spese del procedimento arbitrale e della consulenza, data la reciproca soccombenza.
***
Avverso tale pronuncia interpone appello , lamentando, con un unico articolato motivo, i Pt_1
seguenti vizi della decisione arbitrale:
a) Nullità ai sensi dell'art. 829 comma 1 n. 5 e 11; violazione ex art. 820 n. 3 c.p.c. ed in particolare violazione ed erronea applicazione degli artt. 1665 c.c. e 116 c.p.c.
In tesi di parte appellante – pur avendo il lodo accertato che l'appaltatrice aveva Parte_1
eseguito le opere di cui al contratto di appalto intervenuto tra le parti in data 18 dicembre 2014 sia con riferimento alla fase 1 che in riferimento alla fase 2 di detto contratto – ed aver altresì accertato un diritto di parte appaltatrice a ricevere un corrispettivo per le opere portate a compimento di € Pa 143.306,59, ha pur tuttavia reputato impossibile pronunciare condanna di al pagamento per le motivazioni (ritrascritte) riportate da pag. 34 rigo 10 al pag. 35 rigo 13 del lodo. Detta decisione sarebbe nulla in quanto:
• Nulla sarebbe stato eccepito sui lavori di cui alla Fase 1, mentre, per quanto concerne i lavori di cui alla fase 2, gli stessi sarebbero stati in parte affidati a terzi su accordo tra le parti, ma anche in relazione ad essi, li avrebbe portati a compimento;
Pt_1
• Non è vero che le opere non sono state ultimate: la CTU accerta che gli appartamenti commissionati a sono stati realizzati (si riporta alla tabella contenuta nella CTU a Pt_1
pagg. 21-22), e dunque è contraria alla legge la decisione degli arbitri di ritenere il pagamento del corrispettivo spettante a subordinato a condotte ascrivibili a terzi, Pt_1
ovvero le imprese che, di comune accordo, sono state incaricate di portare a compimento talune delle opere della parte 2 dell'appalto. In ogni caso, all'appaltatore spetta sempre il corrispettivo per le opere effettivamente eseguite (pag. 9 atto di gravame, motivo di gravame sub a);
• Il lodo sarebbe contraddittorio nella parte in cui richiama l'art.
6.2. del contratto di appalto per desumere che, essendo mancato il verbale di ultimazione dei lavori, non sarebbe dovuto il corrispettivo residuo a , senza tener conto che non si può imputare a Pt_1
la responsabilità per il mancato completamento dei lavori da parte dei terzi (motivo Pt_1
di gravame sub lett. b);
• Ai sensi dell'art. 1665 c.c., l'appaltatore ha diritto al corrispettivo se la mancata accettazione delle opere da parte del committente non è giustificata (cfr. Cass. 6 marzo
2019 n. 6463), come non lo sarebbe nel caso di specie, in cui le difformità della fase 2 dei lavori, a detta del CTU, non sono con certezza riferibili a , piuttosto che alle altre Pt_1
ditte esecutrici dei lavori (motivo di gravame, sub lett. c);
• Il lodo sarebbe altresì contraddittorio nella parte in cui, richiamando l'art.
6.4 del contratto di appalto, afferma che la committente è legittimata a sospendere i pagamenti anche in ragione dei ritardi, nonostante tale facoltà non abbia alcun senso una volta che il contratto di appalto sia stato portato a compimento (il CTU dice che le opere sono state completate, e che non vi sono vizi e difetti imputabili a per la fase 2), trattandosi di misura Pt_1
cautelativa (motivo di gravame sub d).
Pa Si costituisce , contestando il contenuto dell'atto di gravame e significando: Pa a) Non risponde a verità la circostanza che nulla avrebbe contestato sulla corretta esecuzione delle lavorazioni di cui alla Fase 1. Gli inadempimenti esistono sia a livello di carente esecuzione dei lavori, sia a livello di gravissimi ritardi, come pacificamente riconosciuto dalle pagina 11 di 18 parti nel momento in cui, dopo aver addirittura ER rinunciato al performance bond previsto al punto 6.5 dell'Accordo per consentire a di disporre di maggiore liquidità con cui saldare Pt_1
le maestranze (doc. n. 21), determinate lavorazioni della Fase 2 venivano commissionate a terzi, sulla base della constatata impossibilità di di portarle a termine (docc. 15,17,19, Pt_1
22 e 23 ER), tant'è che la stessa, nel febbraio 2019, abbandonava di fatto il cantiere. Peraltro,
non avrebbe formulato alcuna impugnazione avverso la parte della pronuncia che Pt_1 accerta un ritardo di quanto meno 41 giorni ed un importo della penale dovuta pari ad €
1.075.346,14, per cui sul punto vi sarebbe giudicato. Inoltre, pur avendo il lodo non Pa condivisibilmente affermato che ha perso la titolarità del diritto e quindi la possibilità di farlo valere giudizialmente, vi sarebbe la possibilità di far valere il ritardo come eccezione, come del resto correttamente riconosciuto a pag. 54 del lodo;
b) Anche il punto della decisione in cui gli arbitri quantificano il danno per carente esecuzione delle opere relative alla Fase 1 in € 321.737,89 (pag. 65 lodo) non è stato fatto oggetto di specifica impugnazione da parte di , pertanto su di esso è parimenti calato il giudicato;
Pt_1
c) In ogni caso quindi il lodo ha accertato un controcredito di ER per complessivi € 1.397.084,03 e Pa mai avrebbe potuto condannare al pagamento del saldo sui lavori di appalto;
d) Contrariamente a quanto strumentalmente argomentato da , verbale di ultimazione dei Pt_1
lavori e di collaudo, sia ai sensi del contratto di appalto (art. 13.3. e 11.1) sia ai sensi del successivo accordo per l'affidamento di opere della Fase 2 a terzi (art.16,2 e 17.1) avrebbero dovuto essere stilati in relazione alle opere la cui esecuzione era rimasta in capo a;
Pt_1
Viene inoltre proposto (pagg. 22 e ss. comparsa di risposta ER) appello incidentale ai sensi dell'art. 829 co. 3 c.p.c. in relazione al punto della pronuncia che ha ritenuto come ER non fosse più titolare delle ragioni di credito vantate nei confronti di , in proposito argomentando: Pt_1
a) che tale affermazione di fonda su erronea applicazione delle norme che disciplinano l'interpretazione dei contratti, e segnatamente, del disposto dell'art. 1362 c..c, che impone all'interprete di ricercare la comune intenzione dei contraenti, e quello di cui all'art. 1363 c.c., a norma del quale le clausole del contratto si interpretano le une per mezzo delle altre, attribuendo a ciascuna il senso che risulta dal complesso dell'atto. Ora, pur condividendo le osservazioni del
Collegio arbitrale in merito al momento genetico del credito risarcitorio, ritiene parte appellata che vi sia stato errore interpretativo laddove si è desunta una volontà dell'istituto di credito cessionario di rendersi acquirente ed esclusivo latore di tutte le azioni di accertamento giudiziale (trattandosi di crediti risarcitori e quindi non liquidi) e condanna relative ai cd. “crediti maggiori”, con la pagina 12 di 18 Pa prospettiva di doverne retrocedere l'importo ad , una volta soddisfatte le proprie spettanze.
Peraltro, la clausola 5.5. dell'atto di cessione conterrebbe precisazione diretta ad escludere che oggetto della cessione siano “le altre posizioni giuridiche soggettive diverse dai crediti che derivano da ciascuno dei contratti fonte dei crediti e che, pertanto, continueranno a poter essere esercitate esclusivamente dal cedente” e la clausola n. 72 confermerebbe ulteriormente l'interpretazione secondo cui la cessione non comprenderebbe la posizione sostanziale sottostante, facendo divieto al cedente di esercitare iniziative giudiziarie tali da incidere in senso pregiudizievole sulla consistenza della posizione ceduta;
b) che in ogni caso, la questione della carenza di titolarità sostanziale, sarebbe superata per effetto della sopravvenuta retrocessione, da parte degli istituti di credito cessionari, delle posizioni
Pa sostanziali cedute ad , con atto già comunicato a , in forza di scrittura privata autenticata Pt_1
dal Notaio (rep. 49221, racc. 15326), con la quale le banche finanziatrici avevano Persona_3
dichiarato di acconsentire alla risoluzione e cancellazione delle predette garanzie, ivi inclusa la
Pa cessione di crediti (allegati B e C alla comparsa di risposta ).
La causa è stata quindi rimessa in decisione previo scambio di brevi memorie difensive.
***
Prima di procedere all'esame delle contrapposte difese di parte, la Corte ritiene utile premettere alcune considerazioni in ordine alle scelte operate dal legislatore in materia di impugnazione del lodo arbitrale.
L'impugnazione del lodo per nullità ha carattere di impugnazione limitata, in quanto ammessa solo per determinati vizi in procedendo e, per inosservanza di regole di diritto, esclusivamente nei limiti di cui all'art. 829 c.p.c.; in particolare, tale impugnazione non dà luogo ad un giudizio di appello che abiliti il
Giudice dell'impugnazione a riesaminare nel merito la decisione degli arbitri e consente esclusivamente il cosiddetto iudicium rescindens, consistente nell'accertare se sussista o no taluna delle nullità previste dalla norma citata, come conseguenza di errori in procedendo o in iudicando.
Soltanto in ipotesi di giudizio rescindente, conclusosi con l'accertamento della nullità del lodo, l'art. 830 c.p.c.consente il riesame di merito della pronuncia arbitrale, che forma oggetto dell'eventuale, successivo iudicium rescissorium (cfr. Cass. n. 5857 del 2000). 2 “(…) il Fondo, fino alla data di liberazione dei Crediti dalla Cessione in conformità al presente Contratto, a proprie spese dovrà - (…) (q) astenersi dall'esercitare i propri diritti e facoltà, di natura sostanziale e processuale, in quanto parte dei Contratti Fonte di Crediti (ed unico soggetto legittimato ad esercitare tali diritti e facoltà) (…) in modo tale da: (i) diminuire, direttamente o indirettamente, il valore dei Crediti;
(iii) pregiudicare o impedire l'esercizio dei diritti o delle facoltà dei Cessionari ai sensi del presente Contratto;
o (iii) violare le disposizione del Contratto di Finanziamento (…)”. pagina 13 di 18 L'ammissibilità di un riesame di merito è subordinata, in sostanza, alla preliminare risoluzione della questione della violazione di legge opponibile con l'impugnazione in via di legittimità, analogamente a quanto accade con il ricorso per Cassazione, e soltanto alla condizione che sia esplicitamente allegata l'erroneità del canone di diritto applicato rispetto agli elementi accertati dagli arbitri.
Ha rammentato infatti la Suprema Corte al proposito che Cassazione civile sez. I, 19/08/2024, n.22931
“Ai sensi dell'art. 829, comma 2, c.p.c., la denuncia di nullità del lodo arbitrale, per inosservanza delle regole di diritto in iudicando è ammissibile solo se contenuta entro i medesimi confini della violazione di legge opponibile con il ricorso per cassazione ex art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. Ne deriva la necessaria specificazione del contenuto della statuizione impugnata, della norma asseritamente violata
o falsamente applicata e delle ragioni specifiche per cui la decisione impugnata deve ritenersi viziata, evidenziando la corretta applicazione della stessa. Devono, dunque, essere operate specifiche argomentazioni intellegibili ed esaurienti, intese a motivatamente dimostrare in qual modo la decisione si ponga in contrasto con le indicate norme regolatrici della fattispecie o con l'interpretazione delle stesse fornite dalla giurisprudenza di legittimità, diversamente impedendo alla corte regolatrice di adempiere al suo compito istituzionale di verificare il fondamento della lamentata violazione”.
L'impugnazione non è, dunque, proponibile in collegamento alla mera deduzione di lacune d'indagine e di motivazione, che potrebbero evidenziare l'inosservanza della legge solo all'esito del riscontro dell'omesso o inadeguato esame di circostanze di carattere decisivo.
Occorre rimarcare altresì che ai fini della nullità del lodo ex art. 829 n. 4 e 5 c.p.c. (quest'ultimo in relazione all'art. 823 n. 3 c.p.c., che prescrive che il lodo debba contenere “la esposizione sommaria dei motivi”), l'omessa o contraddittoria motivazione rilevante è soltanto quella che determina
“l'impossibilità assoluta di ricostruire l'iter logico e giuridico sottostante alla decisione per totale assenza di una motivazione riconducibile al suo modello funzionale” ovvero nel caso “ in cui la motivazione sia così inadeguata, da non consentire la ricostruzione dell'iter logico seguito dagli arbitri per giungere ad attribuire al contratto un determinato contenuto, oppure per violazione delle norme ermeneutiche di cui agli 1362 e segg. c.c. In tale ultimo caso, peraltro, colui che impugna il lodo non può limitarsi a richiamare genericamente le regole di cui agli articoli menzionati, ma deve specificare i canoni in concreto violati, nonché il punto ed il modo in cui l'arbitro si sia da essi discostato, non essendo sufficiente una semplice critica della decisione sfavorevole, formulata attraverso la mera prospettazione di una diversa (e più favorevole) interpretazione, traducendosi questa, in sostanza, nella richiesta di un nuovo accertamento di fatto, come tale inammissibile Cass.
8 aprile 2011 n. 8049; Cass. 8 giugno 2007 n. 13511; Cass. 2 maggio 20026, n. 10131)”.. pagina 14 di 18 La contraddittorietà rilevante è, dunque, quella che emerge dalle diverse componenti del dispositivo
(cioè da contrastanti pronunce che rendano impossibile l'esecuzione del lodo) mentre si discute se rilevi la contraddittorietà tra motivazione e dispositivo.
È, infine, unanime l'orientamento che nega rilevanza alla contraddittorietà tra diverse parti della motivazione, in quanto non espressamente prevista tra i vizi comportanti la nullità, salvo che essa si risolva nella già sopra ricordata impossibilità assoluta di ricostruire la ratio decidendi, con conseguente sostanziale inesistenza della motivazione, pur sommaria, richiesta dalla legge.
I vizi devono intendersi come lacune talmente gravi da pregiudicare completamente la comprensione dell'iter logico-giuridico seguito dal collegio arbitrale: il vizio riconducibile all'art. 829 comma 2 n. 5
c.p.c. è, dunque, ravvisabile solo nell'ipotesi in cui la motivazione del lodo sia a tal punto carente da
“denotare un "iter" argomentativo assolutamente inaccettabile sul piano dialettico, sì da risolversi in una non- motivazione” (Cass. sez. VI, ord. n. 12321/2018).
Tale impostazione ha trovato conferma anche in recente arresto della Suprema Corte, con cui ha ribadito la possibilità di impugnare il lodo soltanto qualora la motivazione sia completamente mancante o assolutamente carente, sì da far presumere un cattivo esercizio del potere decisorio delegatogli, con la conseguenza che “una volta che gli arbitri abbiano fissato, mediante l'interpretazione della clausola,
l'ambito oggettivo di essa e, quindi, del loro potere decisorio, il relativo dictum, proprio in quanto ha previamente definito i confini della clausola stessa, non è impugnabile per nullità ai sensi dell'art. 829 primo comma n. 4 c.p.c.” (Cassazione civile sez. III, 21 ottobre 2021, n.29346).
Applicando detti principi al caso di specie, è dato immediatamente rilevare che la ratio decidendi del provvedimento impugnato è pienamente comprensibile dalla lettura di esso, né appare esservi contraddittorietà, o violazione di norme di diritto.
Ed in particolare:
a) i lavori di cui pretende il pagamento non sono stati oggetto di verbale di Parte_1
ultimazione ai sensi dell'art. 16.2 dell'Accordo e dell'art. 11.1 del Capitolato generale, non vi è stato collaudo finale (art. 17.1 Accordo) né sottoscrizione del relativo verbale (art. 13.3
Capitolato generale), adempimenti che indubbiamente sarebbero stati necessari per il maturare del diritto al corrispettivo in capo all'appaltatore, relativamente e limitatamente alle opere non commissionate a terzi;
non vi è quindi tardività nella denuncia degli svariati vizi di cui le opere sono risultate affette, ben emergenti dalla consulenza. Ci si riporta, per brevità, alle pagine 36 e ss. dell'elaborato peritale, nel quale sono descritte svariate criticità emerse, specificamente,
pagina 15 di 18 nelle opere realizzate da (molti difetti e vizi si sono verificati in riferimento a Pt_1
lavorazioni della fase 1, pacificamente riferibili a ), quali principalmente difetti di Pt_1
impermeabilizzazione dei terrazzi, dei balconi, delle serre e dei lastrici, difetti di impermeabilizzazione delle fioriere, infiltrazioni di acqua sulle facciate per ostruzione dei pluviali, infiltrazioni dalle opere di contenimento del terreno, sigillatura dei giunti strutturali, lesioni sulla pavimentazione dei pianerottoli delle scale, difetti e vizi di rilevante gravità, sicuramente occulti e manifestatisi in epoca successiva all'interruzione del rapporto tra le parti, con l'abbandono, da parte di , del cantiere;
Pt_1
b) sicuramente, peraltro, ha accumulato sensibili ritardi rispetto alle tempistiche previste Pt_1
per la realizzazione delle opere, mai contestati, essendosi piuttosto la stessa limitata ad eccepire, genericamente, come non potessero esserle imputati inadempimenti riferibili ad altri, senza tuttavia confrontarsi con gli oggettivi ritardi che, a suo carico, emergono pacificamente in atti;
• la decisione impugnata pone a base del percorso motivazionale, per l'appunto, la CTU espletata, dalla quale emerge che l'eventuale credito di per le lavorazioni portate e Pt_1
Pa termine, ed ancora non saldate, è comunque assorbito dal controcredito che , in ragione degli inadempimenti, come sopra descritti, ha diritto di far valere nei confronti di quest'ultima. A tale proposito, valga osservare l'infondatezza dell'eccezione, sollevata da
, secondo la quale, una volta risoluto il contratto per l'intervenuto fallimento di Pt_1
, non vi sarebbe spazio per sollevare l'eccezione di inadempimento, cui si potrebbe Pt_1
unicamente riconnettere efficacia cautelare, perdurando il vincolo contrattuale. Al contrario, valga osservare che, a mente della più recente giurisprudenza di legittimità (cfr.
Cass., Sez. 1, 8 luglio 2024, n. 18587, Pres. Terrusi, Est. Dongiacomo, ed anche, in precedenza, Cass. n. 35489 del 2023, in motiv.) “l'eccezione d'inadempimento non è subordinata alla presenza degli stessi presupposti richiesti per la risoluzione del contratto in quanto la gravità (e, a fortiori, la dannosità) dell'inadempimento è un requisito specificamente previsto dalla legge per la risoluzione dello stesso (e per l'azione di risarcimento dei danni conseguentemente arrecati) e trova ragione nella radicale definitività di tale rimedio, e cioè lo scioglimento del rapporto contrattuale, mentre
l'eccezione d'inadempimento, che può essere dedotta anche in caso di adempimento solo inesatto, si limita a consentire alla parte che la solleva il legittimo rifiuto di adempiere in favore dell'altro contraente che già non ha adempiuto (o ha adempiuto inesattamente) la propria obbligazione (cfr. Cass. n. 12719 del 2021)”. Né può essere attribuito alcun pregio pagina 16 di 18 all'argomento, svolto in memoria autorizzata, secondo il quale “l'appellata non ha proposto impugnazione incidentale del lodo per l'omesso accoglimento dell'eccezione di inadempimento ed anzi in questa sede ha invocato a sua volta la nullità parziale della pronuncia arbitrale al solo fine di replicare le domande riconvenzionali svolte in primo grado (e respinte per carenza di titolarità in capo alla stessa convenuta)”, ricavandone la Pa conseguenza che “la questione dell'omesso esame delle domande di sotto la diversa qualifica di eccezione riconvenzionale non può entrare a far parte del presente giudizio”.
La piana lettura del lodo arbitrale, infatti, enuclea in due diverse declinazioni gli inadempimenti imputabili a , giungendo, per ognuna di esse, a soluzioni ben Pt_1 differenziate. Sotto il primo profilo, infatti, il Collegio arbitrale ha ritenuto che l'oggettivo riscontro degli inadempimenti, ed il loro peso economico, fosse sufficiente a paralizzare, sia ai sensi dell'art 1665 comma 5 c.c., sia ai sensi dell'art.
6.4 del contratto di appalto, la pretesa di , ritenendola quindi infondata;
sotto il secondo profilo, ha respinto la Pt_1
domanda riconvenzionale svolta da , ritenendo che, sulla scorta della cessione del Pt_1
credito effettuata, la stessa non fosse legittimata ad instare per la condanna di controparte al pagamento di crediti superiori, quanto ad importo, a 200.000 euro, e dunque, non qualificabili in termini di “crediti minori”;
• il mancato pagamento dell'importo di € 143.306,59 come stimato dalla CTU quale valore delle opere astrattamente ancora dovuto a , è dunque pienamente giustificato alla Pt_1 luce dell'art. 1665 c.c., che consente alla stazione appaltante di rifiutare il collaudo delle opere (rifiuto che, al contrario di quanto ritenuto da , trova ampio supporto nelle Pt_1
plurime criticità rinvenibili nelle opere realizzate, sia in riferimento al I lotto di lavorazioni, sia in relazione al II lotto) ed ai sensi della richiamata disposizione del contratto di appalto.
In definitiva, l'impugnativa proposta da non merita accoglimento. Pt_1
Pa Per quanto poi riguarda il gravame svolto in via incidentale da , valga ugualmente osservare che lo stesso, per quanto concerne la non corretta interpretazione da parte degli arbitri del contenuto della cessione, e della sua attitudine a ricomprendere nel suo ambito anche le azioni di accertamento e condanna relative ai crediti maggiori, specie se non liquidi, si fonda su mere supposizioni relative all'intenzione dell'istituto di credito cessionario, e si risolve, comunque, in una richiesta di rivisitazione delle valutazioni e degli apprezzamenti, non favorevoli, svolti dal
Collegio arbitrale, cui non viene imputato, per il vero, alcun evidente errore di diritto.
Quanto, poi, alla richiesta di voler considerare, ai fini della precitata decisione, il tenore degli pagina 17 di 18 Pa accordi di retrocessione intervenuti tra ed sulla scorta di produzioni documentali non CP_7 sottoposte all'esame degli arbitri decidenti, va da sé che tali produzioni avrebbero dovuto formare oggetto, semmai, di una richiesta di rimessione in termini dinanzi a tale organo, affinché gli stessi potessero essere valutati, nel contraddittorio, in seno a quel giudizio (sulla non incompatibilità dell'istituto della rimessione in termini rispetto al procedimento arbitrale, v. Cassazione, Sezioni
Unite civili – sentenza 12 febbraio 2019 n. 4135).
In questa sede, dato il limitato campo di giudizio riconosciuto alla Corte in fase rescindente, tale produzione e l'apprezzamento della stessa si risolverebbe in un inammissibile nuovo giudizio sul merito della medesima questione, oltretutto sulla base di sopravvenienze non note agli arbitri.
Pa Anche l'appello incidentale svolto da , pertanto, non merita accoglimento.
La reciproca soccombenza giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite del presente giudizio di impugnazione, mentre, per quanto concerne le spese della consulenza, le stesse dovranno considerarsi, in via definitiva, con conferma del lodo arbitrale anche sul punto, a carico di entrambe le parti e suddivise al 50% tra di esse, salvo il vincolo di solidarietà delle stesse nei confronti del CTU.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, come sopra composta, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, definitivamente decidendo sui gravami proposti, in via principale ed incidentale, avverso il lodo pronunciato dal Collegio Arbitrale composto dai proff. Avv. Luigi Balestra
(in qualità di Presidente), dall'avv. Germano Margiotta e dell'avv. Enrico Zattoni (in qualità di arbitri) in data 16 giugno 2023, così dispone:
- Respinge entrambi i gravami proposti avverso il lodo arbitrale e per l'effetto, conferma lo stesso integralmente, anche con riferimento alla suddivisione delle spese della CTU;
- Compensa tra le parti le spese del presente giudizio di impugnazione.
Milano, 20 maggio 2025
Il Consigliere relatore dott.ssa Alessandra Arceri
Il Presidente dott.ssa Marianna Galioto
pagina 18 di 18 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Il lodo si riferisce chiaramente, per delineare le azioni di cui solo la cessionaria è divenuta titolare in forza della cessione, a tutte quelle volte alla conservazione del credito (dichiarativa, di condanna, esecutiva e cautelare), in quanto strettamente
“connesse e strumentali alla realizzazione del credito ceduto” (pag. 54 lodo, secondo capoverso). pagina 10 di 18
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI MILANO
Prima Sezione CIVILE
La Corte d'Appello, riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Consiglieri: dott.ssa Marianna Galioto - Presidente dott.ssa Alessandra Arceri - Consigliere rel. dott. Lorenzo Orsenigo - Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa di appello iscritta al n. r.g. 232/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio degli avv.ti Parte_1 P.IVA_1
RIGO MARCO e CAGNIN SIMONE, con domicilio eletto a norma dell'art. 16 sexies D.L. n.
179/2012 presso gli indirizzi di posta elettronica certificata e Email_1
Email_2
RICORRENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ROLLERO Controparte_1 P.IVA_2
ROBERTO e dell'avv. BASSO GIANPIERO, elettivamente domiciliato presso lo studio dei predetti in
Torino, Corso Stati Uniti n. 15
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente:
pagina 1 di 18 “Voglia Codesta Eccellentissima Corte d'Appello, in parziale riforma del lodo arbitrale pronunciato tra e depositato in Milano il 16 giugno 2023 Parte_2 Controparte_1
dal Collegio arbitrale composto da: Prof. Avv. Luigi Balestra (in qualità di Presidente), Avv. Germano
Margiotta, Avv. Enrico Zattoni (in qualità di arbitri), disattesa ogni contraria istanza, eccezione
– dichiarare la nullità parziale del lodo impugnato per tutti i motivi indicati in narrativa e, per l'effetto, condannare al pagamento in favore della Controparte_1 Controparte_2
della somma pari ad € 143.306,59, oltre IVA, ovvero della somma giudizio
[...]
arbitrale, oltre ancora quelli ex art. 1284, comma 4, C.c. dal deposito della domanda arbitrale al saldo;
– con vittoria di spese e compensi di Avvocato di entrambi i gradi del giudizio”.
Per la convenuta:
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello,
Respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione;
IN VIA PRINCIPALE:
Rigettare l'impugnazione del lodo emesso in Milano in data 16 giugno 2023 dal Collegio Arbitrale composto dagli avv.ti Luigi Balestra, Enrico Zattoni e Germano Margiotta ex adverso proposta ed assolvere comunque la società conchiudente da ogni avversaria domanda;
IN VIA DI IMPUGNAZIONE INCIDENTALE:
Pronunciando ai sensi dell'art. 829 co. 3 c.p.c.,
Accertare e dichiarare la nullità parziale del lodo emesso in Milano in data 16 giugno 2023 dal
Collegio Arbitrale composto dagli avv.ti Luigi Balestra, Enrico Zattoni e Germano Margiotta e, segnatamente, del capo contraddistinto dal n. 5 e rubricato “Sulla cessione del credito effettuata da
e sulle eccezioni sollevate da ” e del capo contraddistinto dal n. 8 e rubricato CP_1 Pt_1
“Sulle spese legali e dei consulenti tecnici di parte nonché di arbitrato”, per tutti i motivi sopra svolti ed illustrati;
Quindi, pronunciando ai sensi dell'art. 830 co. 2 c.p.c.,
Accertare e dichiarare la titolarità in capo a dei diritti fatti valere dalla società CP_1
e delle azioni dalla stessa proposte in sede arbitrale;
Parte_3
Conseguentemente, dato atto dell'intervenuto e definitivo accertamento del credito sorto in conseguenza dei ritardi accumulati dall'allora in virtù della clausola penale prevista Parte_1 dall'Accordo e del credito risarcitorio sorto in conseguenza dei vizi, dei difetti e delle non conformità palesati dalle opere realizzate dall'allora ed accertati in sede arbitrale, Parte_1
pagina 2 di 18 Dichiarare tenuta e condannare la liquidazione giudiziale di , in persona Parte_2
del suo curatore dott. , a pagare alla società conchiudente la somma di euro 1.075.346,14 a Per_1
titolo di penale per il ritardo e la somma di euro 321.737,89 a titolo di risarcimento dei danni patiti dalla stessa società conchiudente in conseguenza dei vizi, dei difetti e delle non conformità palesate dalle opere realizzate dall'allora e, così, la complessiva somma di euro 1.397.084,03; Parte_1
IN OGNI CASO:
Con il favore delle spese e dei compensi di giudizio e patrocinio sia del procedimento arbitrale sia del presente giudizio di impugnazione”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
(d'ora in avanti, per brevità, ) ha proposto Controparte_2 Pt_1 impugnazione, ai sensi dell'art. 828 c.p.c., del lodo arbitrale pronunciato tra la predetta ed Pt_1
Pa d'ora in avanti per brevità ), pronunciato in data 16 giugno 2023, Controparte_1
di cui chiedeva pronunciarsi la nullità parziale per tutti i motivi svolti con l'atto di gravame, chiedendo Pa la condanna di al pagamento, in proprio favore, della somma di € 143.306,59 oltre IVA, ovvero della maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, oltre interessi ex D. LGs. n.231/2002 dal dovuto all'introduzione del giudizio arbitrale, oltre ancora a quelli ex art. 1284 comma 4 c.c., a decorrere dalla data della domanda arbitrale e fino al saldo.
La vicenda può essere così ricostruita in fatto:
Pa tra le parti era intervenuto, in data 18 dicembre 2014, un contratto di appalto privato con cui aveva incaricato di realizzare opere edili e strutturali inerenti ad un complesso residenziale sito in Pt_1
Pa Roma, via Aurelia n. 278, di proprietà di . (si trattava di tre corpi, A, B, e C;
i lavori erano suddivisi in due fasi); era poi insorta controversia tra le stesse in ordine alle lavorazioni effettivamente portate a compimento da , sui compensi da questa maturati, sulla corretta esecuzione dei lavori da parte di (ER, Pt_1 Pt_1
infatti, pretendeva di essere a propria volta risarcita per la carente esecuzione dei lavori); era stata attivata la prevista composizione arbitrale, e nella predetta sede il Collegio arbitrale, respinte le eccezioni preliminari, aveva disposto CTU con il seguente quesito:
“Esaminati gli atti ed i documenti prodotti e, con l'accordo scritto delle parti, ogni altro documento ritenuto utile o necessario, sentite le parti, assunte informazioni da terzi e svolta ogni indagine ritenuta opportuna, nonché se del caso, domandando, sempre con l'accordo scritto delle parti, ulteriore documentazione funzionale all'espletamento dell'incarico alle stesse parti in causa, voglia il CTU:
pagina 3 di 18 (1) accertare quali tra le opere di Fase 1 e quelle di Fase 2 effettivamente affidate a sulla Pt_1
scorta degli OdV in atti siano state in concreto eseguite da e quali, invece, siano state Pt_1
successivamente affidate a soggetti differenti da;
Pt_1
(2) determinare, per ciascuna sospensione dei lavori documentata dalle parti, a quale parte essa sia imputabile, sotto il profilo tecnico;
(3) accertare l'esistenza o meno di vizi e di difetti nell'opera oggetto dell'appalto, indicando per ciascuno di essi se siano relativi a opere di Fase 1 o a opere di Fase 2 effettivamente affidate a
e dalla medesima espletate, ovvero ad opere affidate, a soggetti differenti con i contratti di Pt_1
cui ai doc.ti nn. 15, 17 e 19 depositati da per le quali è chiamata a CP_1 Pt_1
rispondere contrattualmente in via solidale;
(4) in caso di accertamento dei vizi e difetti imputabili a di cui al precedente n. (3), Pt_1
determinare i costi sostenuti e da sostenere ad opera di per la individuazione dei CP_1
vizi e dei difetti e per la eliminazione degli stessi;
(5) in caso di accertamento dei vizi e dei difetti di cui al n. (4), determinare il danno patito da in termini di minori incassi dalla collocazione sul mercato degli immobili o di costi CP_1 sostenuti nell'ambito degli accordi transattivi raggiunti con acquirenti/promissari acquirenti degli stessi, in conseguenza dei vizi degli immobili addebitabili alla attività di Svam».
Il consulente concludeva la sua analisi rilevando, con riferimento alle lavorazioni sicuramente riferibili a e non oggetto di già avvenuta riparazione, per diretta constatazione effettuatane Pt_1
in sede di operazioni (pagg. 36 e ss. CTU, grassetto del relatore):
A- Secondo interrato – Rivestimento paratia di pali lato rampa di accesso.
Opera di fase 1 realizzata da . Pt_1
Motivo contestazione: Infiltrazioni d'acqua provenienti dalla parete in cemento armato posta a rivestimento della
paratia di pali e/o dalle tubazioni che attraversano la parete stessa.
Accertamenti del CTU: Durante gli accessi si è potuto constatare la presenza di tracce pregresse di venute d'acqua dalle riprese di getto, dalle lesioni da ritiro presenti nella parete di rivestimento della paratia ed in corrispondenza degli attraversamenti delle tubazioni impiantistiche (cfr Report fotografico - Foto 1 ÷ 10). Durante l'accesso del
10/10/2022 si è anche constatato come un tratto di questa paratia risultasse privo di qualsiasi tipo di rivestimento con conseguenti possibili venute d'acqua mista a terriccio provenienti dal terrapieno posto a tergo dei pali;
interpellati i tecnici presenti in cantiere si è venuti a conoscenza che tale tratto di paratia era stato rivestito tramite una parete di blocchi di cls che successivamente era stata rimossa;
non è dato sapere né il motivo per il quale tale
tratto di paratia non fosse stato rivestito con le stesse modalità utilizzate in tutto il suo tracciato quale fosse la soluzione prevista per ripristinare il rivestimento. Comunque analizzando le foto presenti in atti e il particolare
pagina 4 di 18 costruttivo di progetto si è riscontrata la totale mancanza di un sistema di impermeabilizzazione a tergo del
rivestimento della paratia. Il rimedio ipotizzabile allo stato attuale potrebbe consistere nell'applicazione di un prodotto protettivo impermeabilizzante applicato direttamente sulla superficie esterna del muro in cemento armato.
Anche per il tratto di paratia privo di rivestimento a parere del sottoscritto sarebbe indispensabile prevedere una contro parete in cemento armato integrata con un adeguato sistema di impermeabilizzazione.
B- Primo interrato – Rivestimento paratia di pali.
Opera di fase 1 realizzata da . Pt_1
Motivo contestazione: Infiltrazioni d'acqua provenienti dalla parete in cemento armato posta a rivestimento della paratia di pali e/o in corrispondenza degli attraversamenti impiantistici.
Accertamenti del CTU: Durante gli accessi si è potuto constatare la presenza di tracce pregresse di venute d'acqua dalle riprese di getto, dalle lesioni da ritiro presenti nella parete di rivestimento della paratia ed in corrispondenza degli attraversamenti delle tubazioni impiantistiche (cfr Report fotografico - Foto 1 ÷ 10). Stessa considerazione svolta per il punto precedente: le foto presenti in atti e il particolare costruttivo di progetto riportano la totale mancanza di
un sistema di impermeabilizzazione a tergo del rivestimento della paratia. Anche in questo caso il rimedio ipotizzabile allo stato attuale potrebbe consistere nell'applicazione di un prodotto protettivo impermeabilizzante applicato direttamente sulla superficie esterna del muro in cemento armato.
A proposito di ciò, come anche per il precedente punto A, si sottolinea che nei computi allegati al contratto d'appalto come rivestimento della paratia dei pali/micropali era previsto: “Fornitura e posa in opera di parete di finitura pali Ø
60 lato interno fabbricato in pannello tipo Aquapanel o similare completo di adeguata struttura di fissaggio ai pali e finitura con vernice epossidica….” e non si fa menzione ad alcuna opera di impermeabilizzazione della paratia.
Peraltro non è chiaro neanche come si è addivenuti alla determinazione di sostituire il rivestimento in aquapanel previsto in progetto con la contro parete in cemento armato. L'unico documento in cui si parla di una parete vera e propria di rivestimento dei pali/micropali è l'OdS 04022016 del Direttore Lavori in cui si ordina l'impresa ad eseguire
i lavori della parete come da tavola di progetto ST040GPR00, ma tale elaborato non è stato trovato dal sottoscritto tra
i documenti ricevuti…
Per quanto sopra scritto si ritiene che a riguardo di questi primi due punti la abbia soltanto la responsabilità Pt_1 di non aver sollevato il problema della mancanza di un idoneo presidio di impermeabilizzazione, di non avere sigillato a dovere tutti gli attraversamenti impiantistici della parete e di non aver curato una finitura ad opera d'arte della parete di rivestimento (cfr Report fotografico - Foto 1 ÷ 10).
C- Corpo principale – Zona condominiale relax al 6° piano tra le scale B e C
Opera di fase 1 realizzata da . Pt_1
Opere di fase 2 realizzate da . Pt_1
Motivo contestazione: Infiltrazioni d'acqua provenienti dalla copertura, dal terrazzo e dalle pareti della scala a
chiocciola di accesso alla copertura.
Accertamenti del CTU: Durante gli accessi si è constatata la presenza di tracce di infiltrazioni d'acqua sulle murature dei locali condominiali, provenienti sia dalla copertura che dall'esterno (in corrispondenza del risvolto della guaina). Le macchie di umidità comunque sono apparse asciutte. Analizzando il modesto spazio presente tra le doghe della pavimentazione in WPC e il piano dell'impermeabilizzazione in mapelastic si è riscontrata una pendenza molto modesta del piano di scorrimento dell'acqua con il conseguente pericolo di ristagni al disotto della pavimentazione e la possibilità per l'acqua di rimanere per parecchio tempo a contatto con il binario dell'infisso pagina 5 di 18 delle porte finestre e/o con la muratura perimetrale, con il pericolo quindi di trasmettere umidità all'interno degli appartamenti. L'impermeabilizzazione in mapelastic non sembra che sia corredata del cosiddetto mapeband, ossia il nastro gommato impermeabile all'acqua che deve essere sempre associato al in corrispondenza degli CP_3 spigoli, dei risvolti verticali, dei giunti di dilatazione, degli attraversamenti impiantistici etc.. Durante il sopralluogo sul terrazzo in questione si è anche presa visione di una tettoia metallica direttamente gravante sul terrazzo con una
discutibile opera di impermeabilizzazione dello spiccato delle colonne, che a detta del CTP Ing. ( ) non Per_2 Pt_1 risulterebbe opera della sua assistita. In effetti il sottoscritto non ha trovato alcuna traccia dell'esistenza di tale tettoia tra i documenti in suo possesso (cfr Report fotografico - Foto 11 ÷ 16).
D- Corpo principale – Lastrico di copertura
Opera di fase 1 realizzata da . Pt_1
Motivo contestazione: Guaina di impermeabilizzazione non a perfetta tenuta.
Accertamenti del CTU: Si è visionato attentamente il lastrico solare constatando la presenza di innumerevoli possibili sorgenti di infiltrazioni d'acqua, qualora non accuratamente protette e ci si riferisce ai terminali delle canne fumarie, agli ancoraggi delle linee vita, ai risvolti dei torrini, ai giunti di dilatazione tra i vari corpi di fabbrica, all'ancoraggio delle antenne etc (cfr Report fotografico - Foto 21 ÷ 24). Sono ancora presenti sul lastrico di copertura i segni delle prove di allagamento effettuate per la ricerca dei punti di ingresso dell'acqua. Sono presenti numerosi rattoppi e rinforzi della guaina, ma sembra che al momento non siano più presenti falle al sistema
di impermeabilizzazione della copertura.
E- Corpo principale – Appartamento 5.1 al piano 5° della scala A
Opere di fase 1: realizzate da . Pt_1
Opere di fase 2: realizzate da CP_4
contestazione: Infiltrazioni d'acqua provenienti dalla copertura e dal terrazzo.
[...]
Accertamenti del CTU: L'appartamento originario (A5.1) è stato suddiviso in tre appartamenti più piccoli: A5.1.1,
A5.1.2 e A5.1.3. Si sono visionati tutti e tre gli appartamenti senza riscontrare particolari problematiche salvo nell'appartamento A5.1.1 dove si è notata sul pavimento del primo ambiente una leggera velatura sul pavimento in prossimità della porta finestra di accesso al balcone come probabile residuo di un ristagno d'acqua la cui causa probabile, a parere del sottoscritto, potrebbe essere imputabile ad una inadeguata pendenza dell'impermeabilizzazione associata alla possibile otturazione della griglia di scarico del balcone con conseguente allagamento dello stesso (cfr
Report fotografico - Foto 17 ÷ 18). La problematica del possibile intasamento della griglia di scarico e del
conseguente allagamento dei balconi purtroppo è un evento molto serio e molto probabile, infatti il sistema adottato progettualmente per la pavimentazione (pavimento galleggiante in doghe WPC) non permette né un controllo visivo della griglia di scarico che rimane nascosta al di sotto del calpestio né una facile verifica dello stato di pulizia della stessa senza la rimozione delle doghe (cfr Report fotografico - Foto 19 ÷ 20).
Sulle pareti e sui soffitti degli appartamenti non sono presenti né efflorescenze saline da infiltrazioni d'acqua né muffe da umidità
F- Corpo principale – Appartamento D.03 al piano terra della scala D
Opere di fase 1: realizzate da . Pt_1
Opere di fase 2: realizzate da ZINZI Costruzioni.
Motivo contestazione: Guaina di impermeabilizzazione del terrazzo/giardino e delle fioriere non a perfetta tenuta.
pagina 6 di 18 Accertamenti del CTU: Al momento dell'accesso del 10/10/2022 erano in corso nell'appartamento lavori di rifacimento dell'impermeabilizzazione di tutte le superfici esterne di pertinenza e delle fioriere del giardino.
G- Villino Aurelia – Appartamento E.
0.1 al piano terra
Opere di fase 1: realizzate da . Pt_1
Opere di fase 2: realizzate da . Pt_1
Motivo contestazione: Infiltrazioni d'acqua.
Accertamenti del CTU: Si è riscontrata un'infiltrazione attiva in corrispondenza della colonna principale di scarico posta nella tamponatura esterna lato sud dell'appartamento. Sono in corso lavori di rifacimento di tutte le superfici impermeabilizzate, sia del calpestio che delle fioriere del giardino. Si è riscontrata l'assenza del nastro “mapeband” lungo l'attacco dell'impermeabilizzazione in mapelastic con il parapetto/fioriera. Dal giardino dell'appartamento si riscontra la presenza di residui di infiltrazioni d'acqua sulle doghe del controsoffitto posto all'intradosso dei balconi degli appartamenti E1.2 e E2.2. (cfr Report fotografico - Foto 25 ÷ 34)
H- Villino Aurelia – Appartamento E.
2.2 al piano secondo
Opere di fase 1: realizzate da . Pt_1
Opere di fase 2: realizzate da . Pt_1
Motivo contestazione: Infiltrazioni d'acqua.
Accertamenti del CTU: Si sono riscontrate le stesse problematiche dell'appartamento E0.1.
I- Villino Pazzi – Appartamenti F.
0.1 e F1.1
Opere di fase 1: realizzate da . Pt_1
Opere di fase 2: realizzate da oltre altre imprese. Pt_1
Motivo contestazione: Persiane in legno danneggiate.
Accertamenti del CTU: Si è effettivamente constatato il pessimo stato di conservazione di tutte le persiane degli infissi della palazzina
- Foto 35 ÷ 38) tutte le persiane risultano sconnesse e a parere del sottoscritto di difficile ripristino a regola d'arte.
Dovranno essere sostituite integralmente.
J- Corpo principale – Facciata lato boulevard
Opere di fase 1: realizzate da . Pt_1
Motivo contestazione: Infiltrazioni d'acqua dai balconi.
Accertamenti del CTU: Si è effettivamente constatato un certo numero di tracce, a parere del sottoscritto pregresse,
di infiltrazioni salnitriche tra le doghe del controsoffitto di un certo numero di balconi (cfr Report fotografico - Foto
39 ÷ 41)
K- Giunti strutturali presenti nel corpo principale
Opere di fase 1: realizzate da . Pt_1
Motivo contestazione: Infiltrazioni d'acqua per cattiva esecuzione dei giunti.
Accertamenti del CTU: Allo stato attuale non è stato possibile riscontrare tale problematica.
Concludeva come segue in ordine alla stima delle somme risultate necessarie alla rimozione delle evidenziate problematiche:
7. RISPOSTA AL QUESITO 4
pagina 7 di 18 Quesito posto al CTU:
(4) in caso di accertamento dei vizi e difetti imputabili a di cui al precedente n. (3), determinare i costi sostenuti e da Pt_1 sostenere ad opera di per la individuazione dei vizi e dei difetti e per la eliminazione degli stessi;
CP_1
A seguito della risposta al quesito precedente nel seguito si ipotizzano dei costi verosimili per l'eliminazione degli inconvenienti di cui alla tabella 3.1 calcolando, in funzione delle percentuali di responsabilità assegnate dal sottoscritto a
, il valore imputabile a . Pt_1 Pt_1
Per la determinazione dei costi si fa riferimento, dove possibile, ai prezzi contrattuali incrementati di una percentuale stimata dal sottoscritto e/o al prezziario DEI “Ristrutturazione e manutenzione” edizione I° semestre 2022.
Per le opere di fase 2 oggetto delle contestazioni di a , non avendo avuto modo di constatarne CP_1 Pt_1
l'esistenza de visu, si sono analizzati i documenti contabili delle imprese IMPREDO e Impresa presenti in CP_5 atti (Doc. 74 di le quali sono intervenute successivamente a per effettuare lavori di completamento CP_1 Pt_1 delle opere di finitura e di ripristino degli inconvenienti nel frattempo emersi. Nel documento 74.1 è riportato il riepilogo contabile delle lavorazioni effettuate da IMPREDO: premesso che i valori delle opere che assegna a CP_1 competenza di riportati nella tabella di riepilogo non sono congruenti con i valori riportati in dettaglio nei singoli Pt_1
SAL, purtroppo il contenuto dei SAL è difficilmente comprovabile dal sottoscritto in quanto sono riportate molte lavorazioni effettuate in economia e per quelle riferibili a lavorazioni specifiche, effettuate negli appartamenti di competenza , Pt_1 non c'è modo di valutare se sono state già inserite nelle note detrazioni effettuate da a e da CP_1 Pt_1 quest'ultima accettate. Inoltre molte lavorazioni riportate nel documento 74.1 (ripristino fioriere, impermeabilizzazioni dei terrazzi etc) sono state già inserite nella stima effettuata dal sottoscritto di cui alla tabella 4.1. Anche nel documento 74.2, in cui è riportato il riepilogo contabile delle lavorazioni effettuate dall' sono riportate esclusivamente CP_6 opere (ripristino fioriere, impermeabilizzazioni dei terrazzi etc) che il sottoscritto ha inserito nella propria stima di cui alla
tabella 4.1 citata.
Per quanto detto il sottoscritto non si trova nelle condizioni obiettive per poter inserire nella tabella 4.1 costi specifici per il ripristino dei vizi e difetti relativi ad opere di fase 2.
Nella tabella riepilogativa (Tabella 4.1) riportata alle pagine seguenti è rappresentata la stima dei costi ipotizzata dal
sottoscritto.
Qui di seguito invece si riporta, per comodità di COSTI ATTRIBUIBILI A SVAM lettura, il riepilogo finale della stima: TOTALI
PARZIALI E TOTALE GENERALE
INTERVENTO 01 € 36 457,95 33% € 12 031,12
INTERVENTO 02 € 268 972,97 33% € 88 761,08
INTERVENTO 03 € 67 857,00 80% € 54 285,60
INTERVENTO 04 € 35 891,30 100% € 35 891,30
INTERVENTO 05 € 0,00 0% € 0,00
INTERVENTO 06 € 40 592,40 100% € 40 592,40
INTERVENTO 07 € 46 194,61 100% € 46 194,61
pagina 8 di 18 € 14 878,99 50% € 7 439,49 COSTI DELLA
SICUREZZA (3% totale)
€ 20 000,00 50% € 10 000,00 OPERE ACCESSORIE
(impianto cantiere, trabattelli, piattaforme aeree, autogru, ect…)
€ 53 084,52 50% € 26 542,26 SPESE TECNICHE
(Professionisti vari) 10% totale
TOTALE GENERALE € 583 929,73 € 321 737,87
All'esito della precitata consulenza, il Collegio arbitrale, ritenuta la causa matura per la decisione, ha assegnato alle parti i termini per le difese conclusive, e successivamente, dopo aver riassunto svolgimento del giudizio, con decisione riportata nei tratti che interessano il presente giudizio di gravame:
Ha determinato le somme ancora dovute a , sul presupposto dell'esaurimento delle prestazioni Pt_1
Pa contemplate dal contratto di appalto, e contato l'importo già pacificamente ricevuto da parte di (€
10.618.154,84), contate altresì le aggiunte in variante e le lavorazioni attribuite a terzi sulla fase 2, in accordo tra le parti, in € 143.306,59 (pari alla differenza tra il valore delle opere commissionate a Pa
determinato in € 10.753.461,40 e l'ammontare dei corrispettivi già versati da , come sopra Pt_1
indicati);
Pa Ha precisato, a pag. 34, di non poter pronunciare condanna di al pagamento della predetta somma, non avendo offerto prova di aver terminato le opere affidatele con il citato contratto, anche Pt_1
considerando le varianti;
rilevando che, ai sensi dell'art.
6.2 del contratto di appalto, non era stato redatto né verbale di ultimazione delle opere, né il collaudo delle stesse;
che, ai sensi dell'art. 1665 c.c., neppure era intervenuta accettazione delle opere stesse da parte della committente ER;
che, oltretutto, ai sensi dell'art.
6.4 del contratto, la committente era comunque legittimata a sospendere i pagamenti in caso di inadempimento dell'appaltatore, nel caso di specie pacificamente esistente;
Pa Ha valorizzato, in ordine alla cessione del credito effettuata da in favore di (pagg. 47 CP_7
e ss. del lodo, doc. n. 55 allegato alla seconda memoria istruttoria e doc. n. 83 prodotto ER), e dunque, all'eccepita carenza di legittimazione della stessa, il punto 5.2 del contratto di cessione, nella parte in cui conserva la titolarità in capo alla cedente di agire giudizialmente per tutte le azioni inerenti ai cd. Pa
“crediti minori”, per desumerne – posto che i crediti azionati da sono i crediti per i corrispettivi pagina 9 di 18 asseritamente versati in eccesso, nonché i crediti risarcitori per ritardo (penali) e per non corretta Pa esecuzione delle opere, affette in tesi da vizi e difetti, da qualificarsi “crediti maggiori” – che , pur non potendosi più ritenere legittimata a proporre azioni ed avanzare pretese in relazione ai predetti crediti1, essa resta tuttavia legittimata ad opporre, in ragione dell'esistenza degli stessi, eccezioni relativamente al mancato adempimento del contratto da cui scaturisce il credito ceduto, trattandosi di prerogativa strettamente inerente al negozio fonte del credito ceduto, nella sua fase genetica e funzionale, che resta di esclusiva pertinenza del cedente (pagg. 54- 55 del lodo); ha ritenuto superflua la quantificazione degli importi reclamati in via riconvenzionale da , in Pt_1 quanto pertinenti a posizioni cedute all'istituto di credito in forza dell'intervenuta cessione;
ha provveduto alla quantificazione della penale per il ritardo nella consegna da parte di , in € Pt_1
Pa 1.075.346,14, per poi osservare che, trattandosi di credito “maggiore”, non può reclamarne il pagamento (pag. 60 lodo, ultimo paragrafo);
Pa ha osservato, in relazione alle altre voci risarcitorie reclamate da , che anche a prescindere dall'eccezione ex art. 1667 c.c. sollevata da , ed in ossequio al principio della “ragione più Pt_1 liquida”, detti crediti – in parte comunque non provati - non apparivano rientrare, alla stregua delle osservazioni già fatte, per la porzione di danni suscettibili di riconoscimento e quantificazione, nella
Pa categoria di quelli ancora azionabili da nonostante l'intervenuta cessione, dato il loro elevato ammontare (pagg. 61 e ss. lodo); ha compensato tra le parti le spese del procedimento arbitrale e della consulenza, data la reciproca soccombenza.
***
Avverso tale pronuncia interpone appello , lamentando, con un unico articolato motivo, i Pt_1
seguenti vizi della decisione arbitrale:
a) Nullità ai sensi dell'art. 829 comma 1 n. 5 e 11; violazione ex art. 820 n. 3 c.p.c. ed in particolare violazione ed erronea applicazione degli artt. 1665 c.c. e 116 c.p.c.
In tesi di parte appellante – pur avendo il lodo accertato che l'appaltatrice aveva Parte_1
eseguito le opere di cui al contratto di appalto intervenuto tra le parti in data 18 dicembre 2014 sia con riferimento alla fase 1 che in riferimento alla fase 2 di detto contratto – ed aver altresì accertato un diritto di parte appaltatrice a ricevere un corrispettivo per le opere portate a compimento di € Pa 143.306,59, ha pur tuttavia reputato impossibile pronunciare condanna di al pagamento per le motivazioni (ritrascritte) riportate da pag. 34 rigo 10 al pag. 35 rigo 13 del lodo. Detta decisione sarebbe nulla in quanto:
• Nulla sarebbe stato eccepito sui lavori di cui alla Fase 1, mentre, per quanto concerne i lavori di cui alla fase 2, gli stessi sarebbero stati in parte affidati a terzi su accordo tra le parti, ma anche in relazione ad essi, li avrebbe portati a compimento;
Pt_1
• Non è vero che le opere non sono state ultimate: la CTU accerta che gli appartamenti commissionati a sono stati realizzati (si riporta alla tabella contenuta nella CTU a Pt_1
pagg. 21-22), e dunque è contraria alla legge la decisione degli arbitri di ritenere il pagamento del corrispettivo spettante a subordinato a condotte ascrivibili a terzi, Pt_1
ovvero le imprese che, di comune accordo, sono state incaricate di portare a compimento talune delle opere della parte 2 dell'appalto. In ogni caso, all'appaltatore spetta sempre il corrispettivo per le opere effettivamente eseguite (pag. 9 atto di gravame, motivo di gravame sub a);
• Il lodo sarebbe contraddittorio nella parte in cui richiama l'art.
6.2. del contratto di appalto per desumere che, essendo mancato il verbale di ultimazione dei lavori, non sarebbe dovuto il corrispettivo residuo a , senza tener conto che non si può imputare a Pt_1
la responsabilità per il mancato completamento dei lavori da parte dei terzi (motivo Pt_1
di gravame sub lett. b);
• Ai sensi dell'art. 1665 c.c., l'appaltatore ha diritto al corrispettivo se la mancata accettazione delle opere da parte del committente non è giustificata (cfr. Cass. 6 marzo
2019 n. 6463), come non lo sarebbe nel caso di specie, in cui le difformità della fase 2 dei lavori, a detta del CTU, non sono con certezza riferibili a , piuttosto che alle altre Pt_1
ditte esecutrici dei lavori (motivo di gravame, sub lett. c);
• Il lodo sarebbe altresì contraddittorio nella parte in cui, richiamando l'art.
6.4 del contratto di appalto, afferma che la committente è legittimata a sospendere i pagamenti anche in ragione dei ritardi, nonostante tale facoltà non abbia alcun senso una volta che il contratto di appalto sia stato portato a compimento (il CTU dice che le opere sono state completate, e che non vi sono vizi e difetti imputabili a per la fase 2), trattandosi di misura Pt_1
cautelativa (motivo di gravame sub d).
Pa Si costituisce , contestando il contenuto dell'atto di gravame e significando: Pa a) Non risponde a verità la circostanza che nulla avrebbe contestato sulla corretta esecuzione delle lavorazioni di cui alla Fase 1. Gli inadempimenti esistono sia a livello di carente esecuzione dei lavori, sia a livello di gravissimi ritardi, come pacificamente riconosciuto dalle pagina 11 di 18 parti nel momento in cui, dopo aver addirittura ER rinunciato al performance bond previsto al punto 6.5 dell'Accordo per consentire a di disporre di maggiore liquidità con cui saldare Pt_1
le maestranze (doc. n. 21), determinate lavorazioni della Fase 2 venivano commissionate a terzi, sulla base della constatata impossibilità di di portarle a termine (docc. 15,17,19, Pt_1
22 e 23 ER), tant'è che la stessa, nel febbraio 2019, abbandonava di fatto il cantiere. Peraltro,
non avrebbe formulato alcuna impugnazione avverso la parte della pronuncia che Pt_1 accerta un ritardo di quanto meno 41 giorni ed un importo della penale dovuta pari ad €
1.075.346,14, per cui sul punto vi sarebbe giudicato. Inoltre, pur avendo il lodo non Pa condivisibilmente affermato che ha perso la titolarità del diritto e quindi la possibilità di farlo valere giudizialmente, vi sarebbe la possibilità di far valere il ritardo come eccezione, come del resto correttamente riconosciuto a pag. 54 del lodo;
b) Anche il punto della decisione in cui gli arbitri quantificano il danno per carente esecuzione delle opere relative alla Fase 1 in € 321.737,89 (pag. 65 lodo) non è stato fatto oggetto di specifica impugnazione da parte di , pertanto su di esso è parimenti calato il giudicato;
Pt_1
c) In ogni caso quindi il lodo ha accertato un controcredito di ER per complessivi € 1.397.084,03 e Pa mai avrebbe potuto condannare al pagamento del saldo sui lavori di appalto;
d) Contrariamente a quanto strumentalmente argomentato da , verbale di ultimazione dei Pt_1
lavori e di collaudo, sia ai sensi del contratto di appalto (art. 13.3. e 11.1) sia ai sensi del successivo accordo per l'affidamento di opere della Fase 2 a terzi (art.16,2 e 17.1) avrebbero dovuto essere stilati in relazione alle opere la cui esecuzione era rimasta in capo a;
Pt_1
Viene inoltre proposto (pagg. 22 e ss. comparsa di risposta ER) appello incidentale ai sensi dell'art. 829 co. 3 c.p.c. in relazione al punto della pronuncia che ha ritenuto come ER non fosse più titolare delle ragioni di credito vantate nei confronti di , in proposito argomentando: Pt_1
a) che tale affermazione di fonda su erronea applicazione delle norme che disciplinano l'interpretazione dei contratti, e segnatamente, del disposto dell'art. 1362 c..c, che impone all'interprete di ricercare la comune intenzione dei contraenti, e quello di cui all'art. 1363 c.c., a norma del quale le clausole del contratto si interpretano le une per mezzo delle altre, attribuendo a ciascuna il senso che risulta dal complesso dell'atto. Ora, pur condividendo le osservazioni del
Collegio arbitrale in merito al momento genetico del credito risarcitorio, ritiene parte appellata che vi sia stato errore interpretativo laddove si è desunta una volontà dell'istituto di credito cessionario di rendersi acquirente ed esclusivo latore di tutte le azioni di accertamento giudiziale (trattandosi di crediti risarcitori e quindi non liquidi) e condanna relative ai cd. “crediti maggiori”, con la pagina 12 di 18 Pa prospettiva di doverne retrocedere l'importo ad , una volta soddisfatte le proprie spettanze.
Peraltro, la clausola 5.5. dell'atto di cessione conterrebbe precisazione diretta ad escludere che oggetto della cessione siano “le altre posizioni giuridiche soggettive diverse dai crediti che derivano da ciascuno dei contratti fonte dei crediti e che, pertanto, continueranno a poter essere esercitate esclusivamente dal cedente” e la clausola n. 72 confermerebbe ulteriormente l'interpretazione secondo cui la cessione non comprenderebbe la posizione sostanziale sottostante, facendo divieto al cedente di esercitare iniziative giudiziarie tali da incidere in senso pregiudizievole sulla consistenza della posizione ceduta;
b) che in ogni caso, la questione della carenza di titolarità sostanziale, sarebbe superata per effetto della sopravvenuta retrocessione, da parte degli istituti di credito cessionari, delle posizioni
Pa sostanziali cedute ad , con atto già comunicato a , in forza di scrittura privata autenticata Pt_1
dal Notaio (rep. 49221, racc. 15326), con la quale le banche finanziatrici avevano Persona_3
dichiarato di acconsentire alla risoluzione e cancellazione delle predette garanzie, ivi inclusa la
Pa cessione di crediti (allegati B e C alla comparsa di risposta ).
La causa è stata quindi rimessa in decisione previo scambio di brevi memorie difensive.
***
Prima di procedere all'esame delle contrapposte difese di parte, la Corte ritiene utile premettere alcune considerazioni in ordine alle scelte operate dal legislatore in materia di impugnazione del lodo arbitrale.
L'impugnazione del lodo per nullità ha carattere di impugnazione limitata, in quanto ammessa solo per determinati vizi in procedendo e, per inosservanza di regole di diritto, esclusivamente nei limiti di cui all'art. 829 c.p.c.; in particolare, tale impugnazione non dà luogo ad un giudizio di appello che abiliti il
Giudice dell'impugnazione a riesaminare nel merito la decisione degli arbitri e consente esclusivamente il cosiddetto iudicium rescindens, consistente nell'accertare se sussista o no taluna delle nullità previste dalla norma citata, come conseguenza di errori in procedendo o in iudicando.
Soltanto in ipotesi di giudizio rescindente, conclusosi con l'accertamento della nullità del lodo, l'art. 830 c.p.c.consente il riesame di merito della pronuncia arbitrale, che forma oggetto dell'eventuale, successivo iudicium rescissorium (cfr. Cass. n. 5857 del 2000). 2 “(…) il Fondo, fino alla data di liberazione dei Crediti dalla Cessione in conformità al presente Contratto, a proprie spese dovrà - (…) (q) astenersi dall'esercitare i propri diritti e facoltà, di natura sostanziale e processuale, in quanto parte dei Contratti Fonte di Crediti (ed unico soggetto legittimato ad esercitare tali diritti e facoltà) (…) in modo tale da: (i) diminuire, direttamente o indirettamente, il valore dei Crediti;
(iii) pregiudicare o impedire l'esercizio dei diritti o delle facoltà dei Cessionari ai sensi del presente Contratto;
o (iii) violare le disposizione del Contratto di Finanziamento (…)”. pagina 13 di 18 L'ammissibilità di un riesame di merito è subordinata, in sostanza, alla preliminare risoluzione della questione della violazione di legge opponibile con l'impugnazione in via di legittimità, analogamente a quanto accade con il ricorso per Cassazione, e soltanto alla condizione che sia esplicitamente allegata l'erroneità del canone di diritto applicato rispetto agli elementi accertati dagli arbitri.
Ha rammentato infatti la Suprema Corte al proposito che Cassazione civile sez. I, 19/08/2024, n.22931
“Ai sensi dell'art. 829, comma 2, c.p.c., la denuncia di nullità del lodo arbitrale, per inosservanza delle regole di diritto in iudicando è ammissibile solo se contenuta entro i medesimi confini della violazione di legge opponibile con il ricorso per cassazione ex art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. Ne deriva la necessaria specificazione del contenuto della statuizione impugnata, della norma asseritamente violata
o falsamente applicata e delle ragioni specifiche per cui la decisione impugnata deve ritenersi viziata, evidenziando la corretta applicazione della stessa. Devono, dunque, essere operate specifiche argomentazioni intellegibili ed esaurienti, intese a motivatamente dimostrare in qual modo la decisione si ponga in contrasto con le indicate norme regolatrici della fattispecie o con l'interpretazione delle stesse fornite dalla giurisprudenza di legittimità, diversamente impedendo alla corte regolatrice di adempiere al suo compito istituzionale di verificare il fondamento della lamentata violazione”.
L'impugnazione non è, dunque, proponibile in collegamento alla mera deduzione di lacune d'indagine e di motivazione, che potrebbero evidenziare l'inosservanza della legge solo all'esito del riscontro dell'omesso o inadeguato esame di circostanze di carattere decisivo.
Occorre rimarcare altresì che ai fini della nullità del lodo ex art. 829 n. 4 e 5 c.p.c. (quest'ultimo in relazione all'art. 823 n. 3 c.p.c., che prescrive che il lodo debba contenere “la esposizione sommaria dei motivi”), l'omessa o contraddittoria motivazione rilevante è soltanto quella che determina
“l'impossibilità assoluta di ricostruire l'iter logico e giuridico sottostante alla decisione per totale assenza di una motivazione riconducibile al suo modello funzionale” ovvero nel caso “ in cui la motivazione sia così inadeguata, da non consentire la ricostruzione dell'iter logico seguito dagli arbitri per giungere ad attribuire al contratto un determinato contenuto, oppure per violazione delle norme ermeneutiche di cui agli 1362 e segg. c.c. In tale ultimo caso, peraltro, colui che impugna il lodo non può limitarsi a richiamare genericamente le regole di cui agli articoli menzionati, ma deve specificare i canoni in concreto violati, nonché il punto ed il modo in cui l'arbitro si sia da essi discostato, non essendo sufficiente una semplice critica della decisione sfavorevole, formulata attraverso la mera prospettazione di una diversa (e più favorevole) interpretazione, traducendosi questa, in sostanza, nella richiesta di un nuovo accertamento di fatto, come tale inammissibile Cass.
8 aprile 2011 n. 8049; Cass. 8 giugno 2007 n. 13511; Cass. 2 maggio 20026, n. 10131)”.. pagina 14 di 18 La contraddittorietà rilevante è, dunque, quella che emerge dalle diverse componenti del dispositivo
(cioè da contrastanti pronunce che rendano impossibile l'esecuzione del lodo) mentre si discute se rilevi la contraddittorietà tra motivazione e dispositivo.
È, infine, unanime l'orientamento che nega rilevanza alla contraddittorietà tra diverse parti della motivazione, in quanto non espressamente prevista tra i vizi comportanti la nullità, salvo che essa si risolva nella già sopra ricordata impossibilità assoluta di ricostruire la ratio decidendi, con conseguente sostanziale inesistenza della motivazione, pur sommaria, richiesta dalla legge.
I vizi devono intendersi come lacune talmente gravi da pregiudicare completamente la comprensione dell'iter logico-giuridico seguito dal collegio arbitrale: il vizio riconducibile all'art. 829 comma 2 n. 5
c.p.c. è, dunque, ravvisabile solo nell'ipotesi in cui la motivazione del lodo sia a tal punto carente da
“denotare un "iter" argomentativo assolutamente inaccettabile sul piano dialettico, sì da risolversi in una non- motivazione” (Cass. sez. VI, ord. n. 12321/2018).
Tale impostazione ha trovato conferma anche in recente arresto della Suprema Corte, con cui ha ribadito la possibilità di impugnare il lodo soltanto qualora la motivazione sia completamente mancante o assolutamente carente, sì da far presumere un cattivo esercizio del potere decisorio delegatogli, con la conseguenza che “una volta che gli arbitri abbiano fissato, mediante l'interpretazione della clausola,
l'ambito oggettivo di essa e, quindi, del loro potere decisorio, il relativo dictum, proprio in quanto ha previamente definito i confini della clausola stessa, non è impugnabile per nullità ai sensi dell'art. 829 primo comma n. 4 c.p.c.” (Cassazione civile sez. III, 21 ottobre 2021, n.29346).
Applicando detti principi al caso di specie, è dato immediatamente rilevare che la ratio decidendi del provvedimento impugnato è pienamente comprensibile dalla lettura di esso, né appare esservi contraddittorietà, o violazione di norme di diritto.
Ed in particolare:
a) i lavori di cui pretende il pagamento non sono stati oggetto di verbale di Parte_1
ultimazione ai sensi dell'art. 16.2 dell'Accordo e dell'art. 11.1 del Capitolato generale, non vi è stato collaudo finale (art. 17.1 Accordo) né sottoscrizione del relativo verbale (art. 13.3
Capitolato generale), adempimenti che indubbiamente sarebbero stati necessari per il maturare del diritto al corrispettivo in capo all'appaltatore, relativamente e limitatamente alle opere non commissionate a terzi;
non vi è quindi tardività nella denuncia degli svariati vizi di cui le opere sono risultate affette, ben emergenti dalla consulenza. Ci si riporta, per brevità, alle pagine 36 e ss. dell'elaborato peritale, nel quale sono descritte svariate criticità emerse, specificamente,
pagina 15 di 18 nelle opere realizzate da (molti difetti e vizi si sono verificati in riferimento a Pt_1
lavorazioni della fase 1, pacificamente riferibili a ), quali principalmente difetti di Pt_1
impermeabilizzazione dei terrazzi, dei balconi, delle serre e dei lastrici, difetti di impermeabilizzazione delle fioriere, infiltrazioni di acqua sulle facciate per ostruzione dei pluviali, infiltrazioni dalle opere di contenimento del terreno, sigillatura dei giunti strutturali, lesioni sulla pavimentazione dei pianerottoli delle scale, difetti e vizi di rilevante gravità, sicuramente occulti e manifestatisi in epoca successiva all'interruzione del rapporto tra le parti, con l'abbandono, da parte di , del cantiere;
Pt_1
b) sicuramente, peraltro, ha accumulato sensibili ritardi rispetto alle tempistiche previste Pt_1
per la realizzazione delle opere, mai contestati, essendosi piuttosto la stessa limitata ad eccepire, genericamente, come non potessero esserle imputati inadempimenti riferibili ad altri, senza tuttavia confrontarsi con gli oggettivi ritardi che, a suo carico, emergono pacificamente in atti;
• la decisione impugnata pone a base del percorso motivazionale, per l'appunto, la CTU espletata, dalla quale emerge che l'eventuale credito di per le lavorazioni portate e Pt_1
Pa termine, ed ancora non saldate, è comunque assorbito dal controcredito che , in ragione degli inadempimenti, come sopra descritti, ha diritto di far valere nei confronti di quest'ultima. A tale proposito, valga osservare l'infondatezza dell'eccezione, sollevata da
, secondo la quale, una volta risoluto il contratto per l'intervenuto fallimento di Pt_1
, non vi sarebbe spazio per sollevare l'eccezione di inadempimento, cui si potrebbe Pt_1
unicamente riconnettere efficacia cautelare, perdurando il vincolo contrattuale. Al contrario, valga osservare che, a mente della più recente giurisprudenza di legittimità (cfr.
Cass., Sez. 1, 8 luglio 2024, n. 18587, Pres. Terrusi, Est. Dongiacomo, ed anche, in precedenza, Cass. n. 35489 del 2023, in motiv.) “l'eccezione d'inadempimento non è subordinata alla presenza degli stessi presupposti richiesti per la risoluzione del contratto in quanto la gravità (e, a fortiori, la dannosità) dell'inadempimento è un requisito specificamente previsto dalla legge per la risoluzione dello stesso (e per l'azione di risarcimento dei danni conseguentemente arrecati) e trova ragione nella radicale definitività di tale rimedio, e cioè lo scioglimento del rapporto contrattuale, mentre
l'eccezione d'inadempimento, che può essere dedotta anche in caso di adempimento solo inesatto, si limita a consentire alla parte che la solleva il legittimo rifiuto di adempiere in favore dell'altro contraente che già non ha adempiuto (o ha adempiuto inesattamente) la propria obbligazione (cfr. Cass. n. 12719 del 2021)”. Né può essere attribuito alcun pregio pagina 16 di 18 all'argomento, svolto in memoria autorizzata, secondo il quale “l'appellata non ha proposto impugnazione incidentale del lodo per l'omesso accoglimento dell'eccezione di inadempimento ed anzi in questa sede ha invocato a sua volta la nullità parziale della pronuncia arbitrale al solo fine di replicare le domande riconvenzionali svolte in primo grado (e respinte per carenza di titolarità in capo alla stessa convenuta)”, ricavandone la Pa conseguenza che “la questione dell'omesso esame delle domande di sotto la diversa qualifica di eccezione riconvenzionale non può entrare a far parte del presente giudizio”.
La piana lettura del lodo arbitrale, infatti, enuclea in due diverse declinazioni gli inadempimenti imputabili a , giungendo, per ognuna di esse, a soluzioni ben Pt_1 differenziate. Sotto il primo profilo, infatti, il Collegio arbitrale ha ritenuto che l'oggettivo riscontro degli inadempimenti, ed il loro peso economico, fosse sufficiente a paralizzare, sia ai sensi dell'art 1665 comma 5 c.c., sia ai sensi dell'art.
6.4 del contratto di appalto, la pretesa di , ritenendola quindi infondata;
sotto il secondo profilo, ha respinto la Pt_1
domanda riconvenzionale svolta da , ritenendo che, sulla scorta della cessione del Pt_1
credito effettuata, la stessa non fosse legittimata ad instare per la condanna di controparte al pagamento di crediti superiori, quanto ad importo, a 200.000 euro, e dunque, non qualificabili in termini di “crediti minori”;
• il mancato pagamento dell'importo di € 143.306,59 come stimato dalla CTU quale valore delle opere astrattamente ancora dovuto a , è dunque pienamente giustificato alla Pt_1 luce dell'art. 1665 c.c., che consente alla stazione appaltante di rifiutare il collaudo delle opere (rifiuto che, al contrario di quanto ritenuto da , trova ampio supporto nelle Pt_1
plurime criticità rinvenibili nelle opere realizzate, sia in riferimento al I lotto di lavorazioni, sia in relazione al II lotto) ed ai sensi della richiamata disposizione del contratto di appalto.
In definitiva, l'impugnativa proposta da non merita accoglimento. Pt_1
Pa Per quanto poi riguarda il gravame svolto in via incidentale da , valga ugualmente osservare che lo stesso, per quanto concerne la non corretta interpretazione da parte degli arbitri del contenuto della cessione, e della sua attitudine a ricomprendere nel suo ambito anche le azioni di accertamento e condanna relative ai crediti maggiori, specie se non liquidi, si fonda su mere supposizioni relative all'intenzione dell'istituto di credito cessionario, e si risolve, comunque, in una richiesta di rivisitazione delle valutazioni e degli apprezzamenti, non favorevoli, svolti dal
Collegio arbitrale, cui non viene imputato, per il vero, alcun evidente errore di diritto.
Quanto, poi, alla richiesta di voler considerare, ai fini della precitata decisione, il tenore degli pagina 17 di 18 Pa accordi di retrocessione intervenuti tra ed sulla scorta di produzioni documentali non CP_7 sottoposte all'esame degli arbitri decidenti, va da sé che tali produzioni avrebbero dovuto formare oggetto, semmai, di una richiesta di rimessione in termini dinanzi a tale organo, affinché gli stessi potessero essere valutati, nel contraddittorio, in seno a quel giudizio (sulla non incompatibilità dell'istituto della rimessione in termini rispetto al procedimento arbitrale, v. Cassazione, Sezioni
Unite civili – sentenza 12 febbraio 2019 n. 4135).
In questa sede, dato il limitato campo di giudizio riconosciuto alla Corte in fase rescindente, tale produzione e l'apprezzamento della stessa si risolverebbe in un inammissibile nuovo giudizio sul merito della medesima questione, oltretutto sulla base di sopravvenienze non note agli arbitri.
Pa Anche l'appello incidentale svolto da , pertanto, non merita accoglimento.
La reciproca soccombenza giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite del presente giudizio di impugnazione, mentre, per quanto concerne le spese della consulenza, le stesse dovranno considerarsi, in via definitiva, con conferma del lodo arbitrale anche sul punto, a carico di entrambe le parti e suddivise al 50% tra di esse, salvo il vincolo di solidarietà delle stesse nei confronti del CTU.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, come sopra composta, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, definitivamente decidendo sui gravami proposti, in via principale ed incidentale, avverso il lodo pronunciato dal Collegio Arbitrale composto dai proff. Avv. Luigi Balestra
(in qualità di Presidente), dall'avv. Germano Margiotta e dell'avv. Enrico Zattoni (in qualità di arbitri) in data 16 giugno 2023, così dispone:
- Respinge entrambi i gravami proposti avverso il lodo arbitrale e per l'effetto, conferma lo stesso integralmente, anche con riferimento alla suddivisione delle spese della CTU;
- Compensa tra le parti le spese del presente giudizio di impugnazione.
Milano, 20 maggio 2025
Il Consigliere relatore dott.ssa Alessandra Arceri
Il Presidente dott.ssa Marianna Galioto
pagina 18 di 18 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Il lodo si riferisce chiaramente, per delineare le azioni di cui solo la cessionaria è divenuta titolare in forza della cessione, a tutte quelle volte alla conservazione del credito (dichiarativa, di condanna, esecutiva e cautelare), in quanto strettamente
“connesse e strumentali alla realizzazione del credito ceduto” (pag. 54 lodo, secondo capoverso). pagina 10 di 18