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20 febbraio 2026
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Art. 65. Proposizione della impugnazione 1. Competente per la revocazione e' la stessa corte di giustizia tributaria di primo e secondo grado che ha pronunciato la sentenza impugnata.
2. A pena di inammissibilita' il ricorso deve contenere gli elementi previsti dall'art. 53, comma 1, e la specifica indicazione del motivo di revocazione e della prova dei fatti di cui ai numeri 1 , 2 , 3 e 6 dell'art. 395 del codice di procedura civile nonche' del giorno della scoperta o della falsita' dichiarata o del recupero del documento. La prova della sentenza passata in giudicato che accerta il dolo del giudice deve essere data mediante la sua produzione in copia autentica.
3. Il ricorso per revocazione e' proposto e depositato a norma dell'art. 53, comma 2.
3-bis. Le parti possono proporre istanze cautelari ai sensi delle disposizioni di cui ((agli articoli 47 e)) 52, in quanto compatibili. ((52)) --------------- AGGIORNAMENTO (52)
Il D.Lgs. 30 dicembre 2023, n. 220 ha disposto (con l'art. 4, comma 2) che "Le disposizioni del presente decreto si applicano ai giudizi instaurati, in primo e in secondo grado, con ricorso notificato successivamente al 1° settembre 2024, fatta eccezione per quelle di cui all'articolo 1, comma 1, lettere d), e), f), i), n), o), p), q), s), t), u), v), z), aa), bb), cc) e dd) che si applicano ai giudizi instaurati, in primo e in secondo grado, nonche' in Cassazione, a decorrere dal giorno successivo all'entrata in vigore del presente decreto".
2. A pena di inammissibilita' il ricorso deve contenere gli elementi previsti dall'art. 53, comma 1, e la specifica indicazione del motivo di revocazione e della prova dei fatti di cui ai numeri 1 , 2 , 3 e 6 dell'art. 395 del codice di procedura civile nonche' del giorno della scoperta o della falsita' dichiarata o del recupero del documento. La prova della sentenza passata in giudicato che accerta il dolo del giudice deve essere data mediante la sua produzione in copia autentica.
3. Il ricorso per revocazione e' proposto e depositato a norma dell'art. 53, comma 2.
3-bis. Le parti possono proporre istanze cautelari ai sensi delle disposizioni di cui ((agli articoli 47 e)) 52, in quanto compatibili. ((52)) --------------- AGGIORNAMENTO (52)
Il D.Lgs. 30 dicembre 2023, n. 220 ha disposto (con l'art. 4, comma 2) che "Le disposizioni del presente decreto si applicano ai giudizi instaurati, in primo e in secondo grado, con ricorso notificato successivamente al 1° settembre 2024, fatta eccezione per quelle di cui all'articolo 1, comma 1, lettere d), e), f), i), n), o), p), q), s), t), u), v), z), aa), bb), cc) e dd) che si applicano ai giudizi instaurati, in primo e in secondo grado, nonche' in Cassazione, a decorrere dal giorno successivo all'entrata in vigore del presente decreto".
Commentari • 23
- 1. Sentenza Cassazione Civile n. 32494 del 08https://www.laleggepertutti.it/ · 1
Cassazione civile sez. VI, 08/11/2021, (ud. 15/09/2021, dep. 08/11/2021), n.32494 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SESTA CIVILE SOTTOSEZIONE T Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. LUCIOTTI Lucio – Presidente – Dott. CATALDI Michele – Consigliere – Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere – Dott. LO SARDO Giuseppe – Consigliere – Dott. RAGONESI Vittorio – rel. Consigliere – ha pronunciato la seguente: ORDINANZA sul ricorso 27485-2019 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE (OMISSIS), in persona del Direttore in carica, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis; – ricorrente – contro A.A.; – …
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Giurisprudenza • 182
- 1. Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Abruzzo, sez. I, sentenza 30/09/2025, n. 673Provvedimento: Sentenza n. 673/2025 Depositato il 30/09/2025 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado dell' ABRUZZO Sezione 1, riunita in udienza il 11/09/2025 alle ore 15:30 con la seguente composizione collegiale: DI MARCOTULLIO ENRICO, Presidente e Relatore BAIOCCO ALBERTO, Giudice CERVALE MARIA CRISTINA, Giudice in data 11/09/2025 ha pronunciato la seguente SENTENZA - sull'appello per revoca iscritto nel R.G.A. n. 402/2025 depositato il 09/05/2025 proposto da Ag. Entrate Direzione Provinciale L'Aquila - Via Filomusi Guelfi 67100 L'Aquila AQ elettivamente domiciliato presso dp.laquila@pce.agenziaentrate.it contro Resistente_1 …Leggi di più...
- decisione diversa·
- art. 395 c.p.c.·
- giudizio ad impulso di parte·
- falsa percezione realtà·
- art. 43 D.Lgs. 546/1992·
- revocazione sentenza·
- cessazione materia del contendere·
- svista materiale·
- errore di fatto·
- istanza di trattazione