Sentenza 18 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 18/06/2025, n. 2431 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 2431 |
| Data del deposito : | 18 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Sezione controversie di Lavoro e di Previdenza ed Assistenza composta dai magistrati: dr. Anna Carla Catalano Presidente dr. Maristella Agostinacchio Consigliere dr. Paolo Barletta Consigliere rel.
a seguito di trattazione scritta, riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello all'udienza del 15.5.2025 la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2784/2023 sezione lavoro, vertente
TRA
(p.iva Parte_1
) – in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso come da P.IVA_1
procura in atti dagli avv.ti Giovanni Taglialatela, e Alessandra Parte_2
Taglialatela, presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Caserta al corso Trieste n.
116 -appellante-
E
CORTE -appellata n.c.- Pt_1 CP_1
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 14.11.2023, l Parte_1
ha proposto appello avverso la sentenza n. 4220/2023 emessa il 23.10.2023, con la quale il Tribunale di Napoli Nord in funzione di giudice del lavoro, aveva accolto parzialmente la domanda proposta da nei confronti della predetta società, intesa ad Controparte_2 ottenere l'accertamento di un rapporto di lavoro subordinato tra le parti ed il pagamento delle differenze retributive per complessivi € 50.395,00, del TFR per la somma annua di €
1.538,00, delle tredicesime non corrisposte per la somma annua di € 1.538,00, di €
Il Tribunale adìto, all'esito della prova orale, accertata la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato alle dipendenze della convenuta, non ha riconosciuto lo CP_3
svolgimento da parte della ricorrente di un orario di lavoro difforme ed eccedente quello ordinario contrattualmente previsto né le ferie ed i permessi non goduti;
ha invece accolto la richiesta di pagamento del TFR limitatamente ai periodi dal 1.10.2018 al 12.7.2019 e dal
2.9.2019 al 22.11.2021 e delle somme per la tredicesima mensilità per i periodi dal
15.11.2016 al 30.6.2017, dal 1.10.2018 al 12.7.2019, dal 2.9.2019 al 22.11.2021
Non si è costituita , la quale è rimasta contumace. Controparte_2
Lette le note scritte, all'udienza odierna la Corte ha riservato la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello deve essere accolto per quanto di ragione.
La appellante si duole della errata valutazione delle risultanze documentali e delle prove acquisite al processo: censura la sentenza impugnata nella parte in cui riconosce alla lavoratrice le somme a titolo di TFR e della 13^ mensilità relativamente ai periodi suindicati.
Afferma il primo giudice che la società appellante non avrebbe fornito adeguata prova dell'avvenuto pagamento su di essa gravante;
che dai bonifici depositati in atti dalla società datrice non emergerebbe la dicitura afferente alle suddette spettanze;
che le buste paga depositate per gli anni dal 2019 al 2021 non costituiscono prova dell'avvenuto pagamento, non risultando firmate per quietanza dalla ricorrente;
che l'odierna appellante deve essere condannata al pagamento in favore dell'appellata prendendo come base di calcolo l'estratto contributivo in atti.
Premesso che, quanto al valore probatorio delle buste paga, come recentemente affermato dalla Cassazione civile sez. lav. con Sentenza 14/11/2018, n. 29367: "Le buste paga, ancorchè sottoscritte dal lavoratore con la formula "per ricevuta", costituiscono prova solo della loro avvenuta consegna ma non anche dell'effettivo pagamento, della cui dimostrazione è onerato il datore di lavoro, attesa l'assenza di una presunzione assoluta di corrispondenza tra quanto da esse risulta e la retribuzione effettivamente percepita dal lavoratore, il quale può provare l'insussistenza del carattere di quietanza delle sottoscrizioni eventualmente apposte, fermo restando che l'accettazione senza riserve della liquidazione da parte di quest'ultimo al momento della risoluzione del rapporto può assumere, in presenza di altre circostanze precise, concordanti ed obiettivamente concludenti dell'intenzione di accettare l'atto risolutivo, significato negoziale" (così Cass. n.
13150/2016).
Che pertanto neanche la consegna al lavoratore della busta paga, ossia del prospetto contenente l'indicazione di tutti gli elementi costitutivi della retribuzione, ai sensi della L. 5 gennaio 1953, n. 4, art. 1, prova l'avvenuto pagamento, ove il lavoratore ne contesti la corrispondenza alla retribuzione effettivamente erogata;
e l'onere dimostrativo di tale non corrispondenza può incombere sul lavoratore soltanto in caso di provata regolarità della documentazione liberatoria e del rilascio di quietanze da parte del dipendente, spettando in caso diverso al datore di lavoro la prova rigorosa dei pagamenti in effetti eseguiti (cfr.
Cass. n. 1150/1994, Cass. n. 7310/2001).
Invero, nel caso di specie, per quanto attiene agli importi della 13^, esaminando le buste paga in atti, risulta che:
- la busta paga di dicembre 2016 per l'importo lordo di € 128.85 e quella di giugno 2017 dell'importo lordo di € 394,78, sono quietanzate (cfr. allegati produzione appellante);
- nella busta paga di dicembre 2018 figura l'importo di € 162,40 (sempre a titolo di 13^), il cui pagamento effettivo è provato dall'estratto conto bancario Monte dei Paschi di Siena, che riporta la somma complessiva in uscita di € 1.254,00, versata a mezzo bonifico con valuta 7.1.2019, corrispondente a quella al netto del mese, presente in busta paga (cfr. all., produzione).
Risulta quindi provato il pagamento in favore della lavoratrice dei suddetti importi, per un totale di € 686,03 (€ 128,85 + € 394,78 + € 162,40), che dovrà essere detratto dalla somma complessiva di € 3.126,48, liquidata in primo grado a titolo di tredicesima, pervenendo così all'importo rideterminato di € 2.440,45.
Con riferimento invece alle buste paga di luglio 2019, dicembre 2019, dicembre 2020 e novembre 2021, per i pagamenti riferiti alla tredicesime e al TFR riportati nel prospetto contenuto nell'atto di appello, non vi è prova dell'effettivo pagamento da parte del datore di lavoro (su cui grava l'onere della prova in assenza di ricevuta/quietanza in calce alla busta paga), non essendo stato prodotto (come per la busta paga di dicembre 2018) l'estratto conto bancario, bensì degli stampati da cui risultano semplicemente gli ordini dei bonifici e non che gli stessi siano andati a buon fine.
Tali pagamenti, pertanto, non possono essere riconosciuti come eseguiti, non essendo stata fornita adeguata prova al riguardo dalla società appellante.
Va infine accolta la richiesta avanzata con le note scritte della appellante per l'udienza odierna in ordine alla restituzione delle maggiori somme corrisposte a seguito della sentenza di primo grado, come da documentazione allegata dalla società (bonifici saldo atto di precetto del 20.2.2024 di € 5.803,43 e di € 954,23).
Alla stregua delle suesposte considerazioni, l'appello deve essere pertanto accolto per quanto di ragione.
Sono compensate le spese del doppio grado in virtù della reciproca soccombenza.
P.Q.M.
La Corte così provvede:
- accoglie l'appello per quanto di ragione e, in parziale riforma dell'impugnata sentenza, che nel resto conferma, condanna l al Parte_1 pagamento, in favore di , del minore importo di € 2.440,45 a titolo di Controparte_2
tredicesima mensilità;
- condanna alla restituzione della maggiore somma ricevuta dalla Controparte_2
società appellante in esecuzione della sentenza di I grado;
- compensa le spese del doppio grado.
Napoli, 15.5.2025
Il consigliere estensore Magistrato Ausiliario Il Presidente
-Dott. Paolo Barletta- - Dott.ssa Anna Carla Catalano-