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Sentenza 6 giugno 2025
Sentenza 6 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 06/06/2025, n. 395 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 395 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nola, II sezione civile, riunito in camera di consiglio in persona dei magistrati
Dott.ssa Vincenza Barbalucca Presidente
Dott.ssa Federica Girfatti Giudice
Dott.ssa Federica Peluso Giudice est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al N. 801/2025 R.G. avente ad oggetto la Separazione consensuale promosso da
, nato a [...] il [...], Parte_1
e da
, nata a [...] il [...], Parte_2
entrambi elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv. BRILLO MARCELLA, dalla quale sono rappresentati e difesi, giusta procura in atti,
- ricorrenti -
con l'intervento della
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI NOLA
- interveniente necessario -
CONCLUSIONI
Le parti con note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. hanno congiuntamente richiesto la separazione alle condizioni indicate in ricorso.
1 MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
1. I coniugi e , con ricorso congiunto iscritto a ruolo in Parte_1 Parte_2 data 25/03/2025, hanno proposto domanda di separazione a seguito del matrimonio concordatario contratto in data 02/12/1985, regolarmente trascritto nei registri di stato civile del Comune di Volla
(al N. 29, Parte I, Ufficio 1, anno 1985). Hanno rilevato, infatti, che la comunione spirituale e materiale è fallita. Premesso che dal matrimonio sono nati due figli, (il 12/12/1987 in Per_1
Per Cercola) e (il 11/08/1991 in Napoli), entrambi maggiorenni ed economicamente autosufficienti, le parti hanno indicato compiutamente nel ricorso le intese raggiunte per addivenire alla richiesta pronuncia di separazione.
2. Si dà atto che il ricorso, sottoscritto dalle parti, è conforme alle indicazioni di cui agli articoli 473 bis.51, 473 bis.12 e 473 bis.51 comma 1 numeri 1, 2, 3 e 5 comma 2, richiamati dalla prima norma.
3. Risulta assicurata la partecipazione del pubblico ministero mediante la comunicazione degli atti ex art. 71 c.p.c.
4. La procedura veniva trattata in modalità cartolare ex art. 473 bis 51 e 127 ter c.p.c. e le parti nelle note scritte ex art. 127 ter depositate entro il termine del 20/05/2025 hanno confermato la volontà di non riconciliarsi, di volersi separare e di rinunciare alla comparizione personale.
La domanda di separazione, dunque, è fondata e merita accoglimento.
5. In merito ai provvedimenti accessori, risulta conforme alle norme imperative, all'ordine pubblico ed al buon costume, l'accordo contenuto nel ricorso in esame, come ribadito nelle note di trattazione scritta depositate il 12/05/2025.
Le parti, in particolare, hanno congiuntamente richiesto la pronuncia di separazione consensuale con l'accoglimento delle condizioni che di seguito si riportano testualmente:
“ a) I coniugi liberamente ed espressamente acconsentono alla loro separazione personale, per la quale vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto.
b) La casa coniugale sita in Cercola (NA) al Viale Caruso n. 19, terzo piano, di proprietà del sig. Pt_1
già divisa nelle due unità abitative, sarà abitata dal sig. nei locali individuati
[...] Parte_1 con INT. B mentre la sig.ra in quelli con l'INT. A ed ognuno si farà carico delle spese Parte_2 relative alla gestione delle stesse.
c) La sig.ra corrisponderà mensilmente la somma di € 100,00 (cento,00) quale contributo per Parte_2 il mantenimento del sig. entro il giorno cinque di ogni mese, - a mezzo bonifico e/o altra Parte_1
2 modalità da concordare - annualmente rivalutata secondo gli indici ISTAT dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati pubblicata sulla G.U. -.
d) I coniugi si obbligano a comunicare reciprocamente, con racc.a/r, ogni eventuale cambio di residenza e/o domicilio.
e) I coniugi si scambiano il reciproco consenso e si concedono reciprocamente, sin da ora, il nulla osta al rilascio
e/o rinnovo dei passaporti ai sensi di legge.
f) Per quanto non previsto nei presenti accordi troveranno applicazione le norme vigenti in materia.”
Il Tribunale, dunque, preso atto delle intese raggiunte dalle parti, sopra testualmente riportate, ritiene che non vi siano motivi ostativi al loro recepimento nella presente sentenza.
6. Il pieno accordo delle parti in ordine alla richiesta di separazione consensuale giustifica, altresì,
l'integrale compensazione delle spese di lite.
P. Q. M.
Il Tribunale di Nola, definitivamente pronunciando, così provvede:
• pronuncia la separazione dei coniugi , nato a [...] il Parte_1
13/11/1958, e , nata a [...] il [...], che hanno contratto Parte_2 matrimonio a Volla (NA) il 02/12/1985 (atto n. 29, Parte I, Ufficio 1, anno 1985);
• omologa gli accordi intervenuti tra le parti di cui al ricorso da intendersi sul punto integralmente richiamati e trascritti;
• ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Volla (NA) per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396;
• compensa integralmente le spese di lite.
Così deciso in Nola nella Camera di Consiglio del 23/05/2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Federica Peluso Dott.ssa Vincenza Barbalucca
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nola, II sezione civile, riunito in camera di consiglio in persona dei magistrati
Dott.ssa Vincenza Barbalucca Presidente
Dott.ssa Federica Girfatti Giudice
Dott.ssa Federica Peluso Giudice est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al N. 801/2025 R.G. avente ad oggetto la Separazione consensuale promosso da
, nato a [...] il [...], Parte_1
e da
, nata a [...] il [...], Parte_2
entrambi elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv. BRILLO MARCELLA, dalla quale sono rappresentati e difesi, giusta procura in atti,
- ricorrenti -
con l'intervento della
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI NOLA
- interveniente necessario -
CONCLUSIONI
Le parti con note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. hanno congiuntamente richiesto la separazione alle condizioni indicate in ricorso.
1 MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
1. I coniugi e , con ricorso congiunto iscritto a ruolo in Parte_1 Parte_2 data 25/03/2025, hanno proposto domanda di separazione a seguito del matrimonio concordatario contratto in data 02/12/1985, regolarmente trascritto nei registri di stato civile del Comune di Volla
(al N. 29, Parte I, Ufficio 1, anno 1985). Hanno rilevato, infatti, che la comunione spirituale e materiale è fallita. Premesso che dal matrimonio sono nati due figli, (il 12/12/1987 in Per_1
Per Cercola) e (il 11/08/1991 in Napoli), entrambi maggiorenni ed economicamente autosufficienti, le parti hanno indicato compiutamente nel ricorso le intese raggiunte per addivenire alla richiesta pronuncia di separazione.
2. Si dà atto che il ricorso, sottoscritto dalle parti, è conforme alle indicazioni di cui agli articoli 473 bis.51, 473 bis.12 e 473 bis.51 comma 1 numeri 1, 2, 3 e 5 comma 2, richiamati dalla prima norma.
3. Risulta assicurata la partecipazione del pubblico ministero mediante la comunicazione degli atti ex art. 71 c.p.c.
4. La procedura veniva trattata in modalità cartolare ex art. 473 bis 51 e 127 ter c.p.c. e le parti nelle note scritte ex art. 127 ter depositate entro il termine del 20/05/2025 hanno confermato la volontà di non riconciliarsi, di volersi separare e di rinunciare alla comparizione personale.
La domanda di separazione, dunque, è fondata e merita accoglimento.
5. In merito ai provvedimenti accessori, risulta conforme alle norme imperative, all'ordine pubblico ed al buon costume, l'accordo contenuto nel ricorso in esame, come ribadito nelle note di trattazione scritta depositate il 12/05/2025.
Le parti, in particolare, hanno congiuntamente richiesto la pronuncia di separazione consensuale con l'accoglimento delle condizioni che di seguito si riportano testualmente:
“ a) I coniugi liberamente ed espressamente acconsentono alla loro separazione personale, per la quale vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto.
b) La casa coniugale sita in Cercola (NA) al Viale Caruso n. 19, terzo piano, di proprietà del sig. Pt_1
già divisa nelle due unità abitative, sarà abitata dal sig. nei locali individuati
[...] Parte_1 con INT. B mentre la sig.ra in quelli con l'INT. A ed ognuno si farà carico delle spese Parte_2 relative alla gestione delle stesse.
c) La sig.ra corrisponderà mensilmente la somma di € 100,00 (cento,00) quale contributo per Parte_2 il mantenimento del sig. entro il giorno cinque di ogni mese, - a mezzo bonifico e/o altra Parte_1
2 modalità da concordare - annualmente rivalutata secondo gli indici ISTAT dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati pubblicata sulla G.U. -.
d) I coniugi si obbligano a comunicare reciprocamente, con racc.a/r, ogni eventuale cambio di residenza e/o domicilio.
e) I coniugi si scambiano il reciproco consenso e si concedono reciprocamente, sin da ora, il nulla osta al rilascio
e/o rinnovo dei passaporti ai sensi di legge.
f) Per quanto non previsto nei presenti accordi troveranno applicazione le norme vigenti in materia.”
Il Tribunale, dunque, preso atto delle intese raggiunte dalle parti, sopra testualmente riportate, ritiene che non vi siano motivi ostativi al loro recepimento nella presente sentenza.
6. Il pieno accordo delle parti in ordine alla richiesta di separazione consensuale giustifica, altresì,
l'integrale compensazione delle spese di lite.
P. Q. M.
Il Tribunale di Nola, definitivamente pronunciando, così provvede:
• pronuncia la separazione dei coniugi , nato a [...] il Parte_1
13/11/1958, e , nata a [...] il [...], che hanno contratto Parte_2 matrimonio a Volla (NA) il 02/12/1985 (atto n. 29, Parte I, Ufficio 1, anno 1985);
• omologa gli accordi intervenuti tra le parti di cui al ricorso da intendersi sul punto integralmente richiamati e trascritti;
• ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Volla (NA) per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396;
• compensa integralmente le spese di lite.
Così deciso in Nola nella Camera di Consiglio del 23/05/2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Federica Peluso Dott.ssa Vincenza Barbalucca
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