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Sentenza 23 maggio 2025
Sentenza 23 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 23/05/2025, n. 1959 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 1959 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Napoli Nord – II SEZIONE CIVILE, in composizione monocratica e nella persona del Giudice dott. Luca
Stanziola , ha emesso la seguente
SENTENZA
(redatta ai sensi degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., come
modificati dalla legge 18.6.09 n. 69, applicabili ai giudizi già pendenti)
nella causa iscritta al n. 8665 del Ruolo Generale A.C. dell'anno 2020,
avente ad oggetto: Indebito soggettivo - Indebito oggettivo
vertente
TRA
(C.F. ), con il patrocinio Parte_1 C.F._1
dell'avv. DI GUIDA EMILIO, elettivamente domiciliato in Napoli alla
Via Acquaviva n. 55 presso il difensore avv. DI GUIDA EMILIO, giusta procura in calce al ricorso introduttivo,
PARTE ATTRICE
e
(C.F. ), con il Controparte_1 C.F._2
patrocinio dell'avv. De Marco Francesco presso il cui studio in Casal
Velino (SA), Piazza Marconi n. 71, è elettivamente domiciliato giusta procura in atti
PARTE CONVENUTA
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Proc. n. 8665 /2020 R.G – Sentenza Pagina 1 di 16 All'udienza del 24/02/2025 le parti costituite concludevano con note ex art. 127 ter c.p.c., da intendersi in questa sede come integralmente richiamate.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso proposto ex art. 702 bis c.p.c. e depositato il 29/09/2020,
premettendo di aver stipulato, con il resistente, Parte_1
il 22.10.2019 una proposta d'acquisto avente ad oggetto l'unità
immobiliare sita in Marano di Napoli (NA) alla via Eugenio Montale n.
13, catastalmente meglio individuata in ricorso, sospensivamente condizionata alla “concessione del mutuo che il sig. richiese Pt_1
presso la ”, deduceva: - che in forza di tale atto Controparte_2
ha versato in favore di la somma di € 10.000,00 a Controparte_1
titolo di caparra confirmatoria;
- che con scrittura integrativa le parti prorogavano il termine per la stipula del contratto definitivo,
inizialmente fissato per il 29.02.2020, alla data del 30.06.2020 - che,
tuttavia, il contratto definitivo non è mai stato stipulato, in ragione della mancata erogazione, da parte dell'istituto di credito, del mutuo richiesto;
- che, più in particolare, con lettera del 05.06.2020 la Controparte_2
comunicava che l'istruttoria del mutuo non era andata a buon fine
[...]
e che pertanto non si poteva procedere all'erogazione del finanziamento;
- che, in ragione di tanto, la proposta doveva ritenersi caducata, con conseguente obbligo del di provvedere alla restituzione della CP_1
caparra incamerata;
- che, tuttavia, il resistente si rifiutava di provvedere a tanto, adducendo di aver “sostenuto spese ingenti per la mutazione della destinazione d'uso dell'immobile in vista della vendita”.
Proc. n. 8665 /2020 R.G – Sentenza Pagina 2 di 16 Parte attrice ha quindi concluso come segue: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,
provvedere come appresso: 1) Accertare e dichiarare che il sig.
[...]
ha diritto ad ottenere la restituzione della somma di € Pt_1
10.000,00 versata a titolo di caparra confirmatoria in occasione della
sottoscrizione della proposta di acquisto di immobile presso la Leti
Immobiliare, atteso che la proposta di acquisto veniva subordinata alla
concessione del mutuo;
2) Condannare pertanto il sig. CP_1
al pagamento in favore del ricorrente della somma di €
[...]
10.000,00, quale restituzione della caparra confirmatoria versata all'atto della sottoscrizione della proposta di acquisto, oltre interessi art. 1284 c.c. comma IV, così come modificati dall'art. 17 del D.L.
132/14 convertito in legge n. 10.11.2014 n. 162, dalla domanda
giudiziale al soddisfo il tutto compreso, ai fini del versamento del contributo unificato, nel limite di € 26.000,00; 3) Condannare il resistente al pagamento delle spese e competenze del presente giudizio oltre IVA e CPA”.
Si costituiva ritualmente in giudizio che, Controparte_1
contestando gli avversi assunti, eccepiva da un lato l'improcedibilità
della domanda (per il mancato esperimento del tentativo di mediazione e negoziazione assistita) e dall'altro lato contestava l'apposizione in contratto della clausola risolutiva di cui si discorre e, comunque, che “il
sig. , sia stato indotto ad apporre una firma su un foglio CP_1
bianco e solo successivamente è stata poi aggiunta la clausola di cui oggi intende avvalersi”; negava, inoltre, di aver materialmente incassato
Proc. n. 8665 /2020 R.G – Sentenza Pagina 3 di 16 le somme di cui si chiede la restituzione e proponeva, a sua volta,
domanda riconvenzionale per il rimborso delle spese sostenute per la mutazione della destinazione urbanistica dell'immobile oggetto di compravendita , quantificate in complessivi euro 10.006,69.
Parte convenuta ha quindi concluso, in via preliminare, per l'inammissibilità e/o improcedibilità della domanda e, nel merito, per il rigetto della stessa in quanto infondata in fatto ed in diritto oltre che non provata;
in via riconvenzionale, per la condanna del ricorrente alla restituzione della somma di euro 10.006,69, oltre interessi e rivalutazione dal dovuto a soddisfo;
il tutto, con il favore delle spese di lite, con clausola di distrazione.
Con ordinanza del 9/3/2021 veniva assegnato alle parti il termine di gg.
15 per la comunicazione dell'invito a stipulare la convenzione di negoziazione assistita, condizione di procedibilità della domanda giudiziale.
Disposto il mutamento del rito e concessi i termini ex art. 183 comma
VI c.p.c., le richieste istruttorie venivano ammesse con ordinanza del
13/02/2023.
E' stato proposto in corso di causa Ricorso per sequestro conservativo ex art. 671 c.p.c., domanda rigettata con ordinanza del 8.10.2024.
L'istruttoria è consistita nel solo interrogatorio formale di
[...]
mentre non si è dato luogo alla prova testimoniale, pur Pt_1
ammessa, in quanto la parte convenuta, interessata all'assunzione del mezzo istruttorio, non presenziava in occasione dell'udienza del
15/2/2024, omettendo di dimostrare di aver regolarmente citato i testi
Proc. n. 8665 /2020 R.G – Sentenza Pagina 4 di 16 ammessi e, pertanto, veniva dichiarata decaduta dalla prova.
***
1. La domanda principale è fondata e deve essere accolta, mentre è
infondata la domanda riconvenzionale.
Preliminarmente, la domanda è procedibile avendo l'attrice dimostrato aver ritualmente assolto alla condizione di procedibilità di cui all'art. 3
del d.l. 12 settembre 2014 n. 132 conv. con mod. in l. 10 novembre 2014
n. 162, esibendo la lettera di invito alla stipula di negoziazione assistita con PEC del 16.03.2021 (come da Ricevuta di avvenuta Consegna in atti), alla quale il convenuto ha dato seguito solo il 23.04.2021, ben oltre quindi il termine di cui all'art. 2 co. 2° lett. a).
Conseguentemente, la condizione deve ritenersi avverata, a nulla rilevando, nella fattispecie, la circostanza del mancato recapito dell'accettazione dell'invito, in quanto come detto intempestiva.
2.1. Nel merito, come anticipato, la domanda principale è fondata.
2.2. Incontestata la sussistenza, tra le parti, di un rapporto contrattuale,
come da proposta irrevocabile di acquisto dell'immobile per cui vi è
causa formalizzata da il 22.10.2019 ed accettata Parte_1
dalla controparte, alla quale ha fatto seguito la scrittura integrativa del
5.03.2020, parte attrice ha domandato la restituzione della somma versata a titolo di caparra confirmatoria attesa la mancata conclusione del contratto definitivo e, quindi, l'avverarsi della condizione sospensiva convenuta tra le parti contrattuali.
Al riguardo, secondo la tesi attorea, l'atto di autonomia privata in oggetto risultava sospensivamente condizionato alla concessione del
Proc. n. 8665 /2020 R.G – Sentenza Pagina 5 di 16 mutuo, avendo le parti convenuto espressamente che “la presente proposta è subordinata al buon esito del mutuo”, come si legge in contratto.
Il mutuo per l'importo di euro 216.000,00, pur richiesto dal , non Pt_1
veniva accordato dall'istituto di credito, come dimostrato dall'attore con missiva ad egli rivolta dalla banca del 5.06.2020.
2.3. La domanda è risultata fondata, avendo l'attore anzitutto dimostrato l'esistenza di una clausola condizionale convenuta dalle parti ed in secondo luogo l'effettivo versamento in favore del CP_1
dell'importo complessivo di euro 10.000,00, come portato da due assegni bancari di € 5.000,00 cadauno: n. 0220311498-04 del 5.11.2019
e n. 0220311499-05 del 28.11.2019, entrambi portati all'incasso da
. Controparte_1
E sebbene il convenuto abbia contestato di aver ricevuto tale somma,
risulta dai titoli come essi siano stati regolarmente girati per l'incasso in favore del . CP_1
La circostanza, oltre ad emergere chiaramente dal tenore della scrittura integrativa del 5.03.2020 (laddove si legge, a pag. 2, che “il sig.
[...]
contestualmente alla sottoscrizione della proposta di acquisto Pt_1
citata nel punto precedente ha corrisposto a titolo di caparra confirmatoria la somma di euro 10.000,00 (diecimila/00)”), può dirsi, peraltro, pacifica, in quanto, come sostenuto dallo stesso convenuto a pag. 4 della memoria difensiva, “con missiva del 3.7.2020, ricevuta il
6.7.2020, il sig. invitava il sig. a non voler richiedere CP_1 Pt_1
restituzioni di somme”, somme dunque che egli ha ammesso, in questo
Proc. n. 8665 /2020 R.G – Sentenza Pagina 6 di 16 modo, di aver incassato e trattenuto presso di sé.
2.4. L'oggetto della presente domanda giudiziale è quindi costituito dalla restituzione delle somme versate a titolo di caparra confirmatoria,
previa risoluzione del contratto preliminare di compravendita intercorso tra le parti in causa.
La parte non inadempiente non ha quindi invocato il proprio diritto di recedere dal contratto, domandando espressamente la mera restituzione della somma versata a titolo di caparra, e non del doppio della stessa.
In diritto, va detto che nei casi in cui nell'ambito di un contratto preliminare sia stata corrisposta una caparra confirmatoria, al momento della stipula del contratto, di fronte all'inadempimento di una parte,
l'altra può, a sua scelta, recedere dal contratto e trattenere la caparra/chiederne la restituzione del doppio (art. 1385 comma 2 c.c.),
oppure chiedere la risoluzione (o anche l'esecuzione) del contratto ed il risarcimento del danno secondo le regole generali e, quindi, provando il danno (art. 1385 comma 3 c.c.).
Non è ammesso il cumulo tra la domanda restitutoria e quella risarcitoria poiché, come evidenziato dalla giurisprudenza di legittimità, la caparra confirmatoria ex art. 1385 c.c. ha la funzione di liquidare convenzionalmente il danno da inadempimento in favore della parte non inadempiente che intenda esercitare il potere di recesso conferitole ex lege, sicché, ove ciò avvenga, essa è legittimata a ritenere la caparra ricevuta ovvero ad esigere il doppio di quella versata;
qualora, invece,
detta parte preferisca agire per la risoluzione ovvero l'esecuzione del contratto, il diritto al risarcimento del danno va provato nell'an e nel
Proc. n. 8665 /2020 R.G – Sentenza Pagina 7 di 16 quantum (Cass. Civ., n. 20532/2020; Cass. Civ. n. 8417/2016).
Secondo la giurisprudenza di legittimità, la caparra confirmatoria ha infatti una funzione complessa, essendo volta a garantire l'esecuzione del contratto, venendo incamerata in caso di inadempimento della controparte;
consente, inoltre, in via di autotutela, di recedere dal contratto senza la necessità di adire il giudice e infine contiene una quantificazione preventiva e forfettaria dell'entità del danno derivante dal recesso, cui la parte sia stata costretta a causa dell'altrui inadempimento (Cass. civ., n. 34641/2022).
Ciò posto, vi è prova, come detto, dell'effettivo versamento della somma di euro 10.000,00 a titolo di caparra confirmatoria in favore del convenuto, il quale l'ha trattenuta presso di sé a titolo di rimborso delle spese occorrenti per il mutamento della destinazione d'uso del cespite immobiliare, proponendo, in ragione di tanto, apposita domanda riconvenzionale.
La domanda riconvenzionale è rimasta, però, radicalmente infondata nel corso del processo e, più in generale, smentita dallo stesso tenore della proposta di acquisto sottoscritta dalle parti, laddove si legge che il ha preso visione dell'immobile trovandolo di suo gradimento Pt_1
nello stato di fatto in cui si trova ed impegnandosi esclusivamente ad accollarsi gli oneri connessi al trasferimento di proprietà, senza alcuna menzione quindi dell'eventuale mutamento della destinazione d'uso del bene.
Mentre, per altro verso, è pacifico, poiché dimostrato per tabulas, che la condizione sospensiva apposta al contratto non ebbe a verificarsi per
Proc. n. 8665 /2020 R.G – Sentenza Pagina 8 di 16 causa non certamente imputabile alla parte promittente acquirente, non essendo dimostrata alcuna condotta commissiva dolosa o colposa dello stesso finalizzata ad impedire l'avveramento della condizione, con conseguente caducazione del contratto.
Sul punto, va detto che nel caso in cui le parti subordinino gli effetti di un contratto preliminare di compravendita immobiliare alla condizione che il promissario acquirente ottenga da un istituto bancario un mutuo per poter pagare in tutto o in parte il prezzo stabilito, la relativa condizione è qualificabile come “mista”, dipendendo la concessione del mutuo non solo dalla volontà della banca, ma anche dal comportamento del promissario acquirente nell'approntare la relativa pratica, sicché la mancata concessione del mutuo comporta le conseguenze previste in contratto, senza che rilevi, ai sensi dell'art. 1359 c.c., un eventuale comportamento omissivo del promissario acquirente, sia perché tale disposizione è inapplicabile nel caso in cui la parte tenuta condizionatamente ad una data prestazione abbia anch'essa interesse all'avveramento della condizione, sia perché l'omissione di un'attività
in tanto può ritenersi contraria a buona fede e costituire fonte di responsabilità, in quanto l'attività omessa costituisca oggetto di un obbligo giuridico, e la sussistenza di un siffatto obbligo deve escludersi per l'attività di attuazione dell'elemento potestativo in una condizione mista, con conseguente esclusione dell'obbligo di corrispondere la provvigione in favore del mediatore (Cass. civ., sez. II, 22/06/2023, n.
17919 che si richiama a Cass. civ., sez. II, 11/09/2018, n. 22046 in Foro
it., 2019, 1, I, 258).
Proc. n. 8665 /2020 R.G – Sentenza Pagina 9 di 16 2.5. A questo punto, il convenuto ha però genericamente eccepito di non aver mai stipulato tale clausola risolutiva, essendosi lo stesso limitato a sottoscrivere un foglio in bianco, poi abusivamente riempito.
Non è quindi in contestazione l'autenticità della firma apposta dal convenuto al contratto – non avendo gli stessi formalmente disconosciuto tale sottoscrizione – con la conseguenza che, ai sensi dell'art. 2702 c.c., la scrittura privata piena prova, fino a querela di falso, della provenienza delle dichiarazioni da chi l'ha sottoscritta solo se colui contro il quale la scrittura è prodotta in giudizio ne riconosce come propria la sottoscrizione, ovvero se tale sottoscrizione è legalmente considerata come riconosciuta (così Cass., n. 15219/2007).
Resta da verificare, ad ogni modo, la bontà della tesi difensiva in ordine al presunto riempimento abusivo di foglio firmato in bianco.
La tesi, peraltro genericamente sostenuta, non merita seguito.
Va dato atto, in questa sede, della differenza che corre tra l'ipotesi di riempimento abusivo della scrittura privata “absque pactis” e l'ipotesi del riempimento “contra pacta”.
Il riempimento “absque pactis” consiste in una falsità materiale realizzata trasformando il documento in qualcosa di diverso da quel che era in precedenza;
da tale fattispecie si distingue l'ipotesi del riempimento “contra pacta”, che si concreta in un inadempimento derivante dalla violazione del “mandatum ad scribendum”.
La differenza tra le due ipotesi è di fondamentale importanza, dal momento che l'abusivo riempimento di scrittura privata “contra pacta”, configurando eventualmente un vizio dell'atto di autonomia privata, non
Proc. n. 8665 /2020 R.G – Sentenza Pagina 10 di 16 richiede la proposizione di querela di falso (cfr. Cass., n. 8899/2018).
Sul punto la Suprema Corte a Sezioni Unite, con sentenza 7 ottobre
1980, n. 5374, ha enunciato il principio di diritto, cui si vuol dare in questa sede continuità, secondo cui la denuncia dell'abusivo riempimento di un foglio firmato in bianco, con sottoscrizione riconosciuta od autenticata, richiede l'esperimento della querela di falso, ai sensi dell'art. 2702 c.c., solo nel caso in cui il riempimento stesso sia avvenuto “absque pactis”, cioè senza che il suo autore sia stato autorizzato dal sottoscrittore con preventivo patto, ma non anche nel caso in cui sia avvenuto “contra pacta”, cioè in modo difforme da quello consentitogli dall'accordo precedentemente intervenuto, atteso che l'abuso del riempitore, nella prima ipotesi, incide sulla provenienza e sulla riferibilità della dichiarazione al sottoscrittore, mentre, nella seconda ipotesi, si traduce in una mera disfunzione interna del procedimento di formazione della dichiarazione medesima, in relazione allo strumento adottato (mandato “ad scribendum”), la quale implica solo non corrispondenza fra ciò che risulta dichiarato e ciò che si intendeva dichiarare.
In definitiva, la denunzia dell'abusivo riempimento di un foglio firmato in bianco postula la proposizione della querela di falso tutte le volte in cui il riempimento risulti avvenuto in assenza di uno specifico accordo sul contenuto che il documento avrebbe dovuto assumere in attuazione del mandato a completarlo (falsità materiale) e non anche nel caso di riempimento “contra pacta” (falsità ideologica), restando in quest'ultimo caso ininfluente l'intento di far apparire il documento come
Proc. n. 8665 /2020 R.G – Sentenza Pagina 11 di 16 collegato ad un'operazione economica diversa da quella alla quale si riferisce l'autorizzazione (si v. Cass., n. 21587/2019 nonché più di recente Cass., n. 8105/2020).
Ora, fatte queste premesse, il convenuto non è riuscito a dimostrare alcunché al riguardo.
Va precisato che se la parte contro la quale la scrittura sia stata prodotta ne riconosce la sottoscrizione (ovvero se quest'ultima debba aversi per riconosciuta), la scrittura fa piena prova della provenienza delle dichiarazioni da chi l'ha sottoscritta, mentre il sottoscrittore che assuma, con querela di falso, che la sottoscrizione era stata apposta su foglio firmato in bianco ed abusivamente riempito, ha l'onere di provare sia che la firma era stata apposta su foglio non ancora riempito, sia che il riempimento era avvenuto absque pactis. Mentre, d'altra parte, colui che, riconoscendo di aver sottoscritto il documento, si duole del suo riempimento in modo difforme da quello pattuito, ha l'onere di provare la sua eccezione di abusivo riempimento contra pacta e, quindi, di inadempimento del mandato ad scribendum in ragione della non corrispondenza tra il dichiarato e ciò che si intendeva dichiarare, giacché
attraverso il patto di riempimento il sottoscrittore medesimo fa preventivamente proprio il risultato espressivo prodotto dalla formula che sarà adottata dal riempitore (così, di recente, Cass., n. 31313/2019
nonché Cass., n. 5417/2014; cfr. anche Cass., n. 3155/2004; Cass., n.
2524/2006; Cass., n. 5245/2006; Cass., Sez. Un., n. 5459/1980).
Non avendo nella specie il convenuto disconosciuto espressamente le sottoscrizioni apposte alla scrittura privata in oggetto, le dichiarazioni in
Proc. n. 8665 /2020 R.G – Sentenza Pagina 12 di 16 essa contenute non possono che essere riferite allo stesso che, con la sua sottoscrizione apposta all'atto di autonomia privata ed al successivo atto integrativo, le ha definitivamente fatte proprie, ratificandole.
2.6. Dal momento che, come anticipato, non è stata raggiunta la prova in giudizio del riempimento contra pacta di foglio firmato in bianco, avendo l'attore dimostrato l'effettivo esborso del danaro di cui si è chiesto, in questa sede, la restituzione, attesa la pacifica caducazione del vincolo contrattuale per effetto del mancato avveramento della condizione sospensiva dedotta in contratto si impone pertanto, in accoglimento della domanda proposta dall'attore, la condanna di alla restituzione in favore del primo della Controparte_1
complessiva somma di euro 10.000,00.
Nulla è, invece, dovuto a titolo di “rivalutazione monetaria” in quanto il creditore di un'obbligazione di valuta, il quale intenda ottenere il ristoro del pregiudizio da svalutazione monetaria, ha l'onere di domandare il risarcimento del “maggior danno” ai sensi dell'art. 1224, secondo comma, c.c. e non può limitarsi a domandare semplicemente la condanna del debitore al pagamento del capitale e della rivalutazione, non essendo quest'ultima una conseguenza automatica del ritardato adempimento delle obbligazioni di valuta (Cass. Civ., Sez. Un., 23
marzo 2015, n. 5743).
Sono invece dovuti gli interessi al tasso di legge dalla data di pubblicazione della presente sentenza fino al soddisfo.
Va, per altro verso, rigettata la domanda riconvenzionale, per quanto detto.
Proc. n. 8665 /2020 R.G – Sentenza Pagina 13 di 16 3. Le spese seguono la soccombenza di e Controparte_1
sono liquidate in dispositivo facendo applicazione del D.M. 55/2014
s.m.i., parametri minimi (attesa la bassissima difficoltà della controversia e l'assenza di specifiche questioni di fatto o di diritto prospettate dalle parti) per tutte le fasi processuali espletate secondo lo scaglione sino ad euro 26.000,00.
Spese irripetibili invece quanto alla domanda cautelare proposta in corso di causa da parte attrice, attesa la sua infondatezza e la mancata costituzione, in quella sede, del resistente.
Si ritiene, infine, l'insussistenza dei presupposti per la condanna,
sollecitata da parte attrice, al risarcimento del danno per lite temeraria,
tenuto conto del più recente indirizzo della Corte di Cassazione (Cass.
n. 11229/2019, conforme a Cass. civ., Sez. U., 20/04/2018, n. 9912), per il quale se è vero che la responsabilità aggravata ai sensi dell'art. 96
c.p.c., comma 3, a differenza di quella di cui ai primi due commi della medesima norma, non richiede la domanda di parte né la prova del danno, esige pur sempre, sul piano soggettivo, la mala fede o la colpa grave della parte soccombente, sussistente nell'ipotesi di violazione del grado minimo di diligenza che consente di avvertire facilmente l'infondatezza o l'inammissibilità della propria domanda - non ravvisabile nel caso di specie - non essendo sufficiente la mera infondatezza, anche manifesta, delle tesi prospettate.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunziando, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, sulla domanda proposta da Pt_1
Proc. n. 8665 /2020 R.G – Sentenza Pagina 14 di 16 RO contro , così provvede: Controparte_1
1) Accoglie la domanda proposta da e, per Parte_1
l'effetto, condanna al pagamento, in Controparte_1
favore dell'attore, della somma complessiva di euro 10.000,00, sulla quale vanno computati i soli interessi al tasso legale dalla data di pubblicazione della presente sentenza fino all'effettivo soddisfo;
2) Rigetta, invece, la domanda riconvenzionale proposta da
; Controparte_1
3) Condanna al pagamento delle spese di Controparte_1
lite di questo giudizio in favore dell'attore che qui si liquidano in euro 264,00 per esborsi ed euro 2.540,00 per compensi professionali,
oltre spese generali (15% sui compensi), CAP ed IVA se dovute come per legge, con distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore dell'avv.
DI GUIDA EMILIO dichiaratosi antistatario;
4) Spese irripetibili quanto alla domanda cautelare proposta in corso di causa da . Parte_1
Così deciso in Aversa il 23/05/2025
IL GIUDICE
(dott. Luca Stanziola)
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35, comma 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44,
come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209, in conformità a quanto previsto dall'art. 196-quater, co. 3°, c.p.c. così come introdotto con D.Lgs. n. 149/2022, con disposizione applicabile con decorrenza dal 1° marzo 2023 anche ai procedimenti già pendenti a quella
Proc. n. 8665 /2020 R.G – Sentenza Pagina 15 di 16 data.
Proc. n. 8665 /2020 R.G – Sentenza Pagina 16 di 16