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Sentenza 6 giugno 2025
Sentenza 6 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tempio Pausania, sentenza 06/06/2025, n. 362 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tempio Pausania |
| Numero : | 362 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 717/2024 riun. 976/2024
TRIBUNALE ORDINARIO DI TEMPIO PAUSANIA
AFFARI CIVILI
DECRETO DI ESITO UDIENZA EX ART. 127 TER E 281 SEXIES C.P.C.
Nella causa n. r.g. 717/2024, cui è stata riunita la n. RG 976/2024 promossa da:
(C.F. ) Parte_1 C.F._1
(C.F. E P.IVA ) Parte_2 P.IVA_1
ATTORI-opponenti contro
C.F. ) rappresentata da Controparte_1 P.IVA_2 Controparte_2
CONVENUTA-opposta
La Giudice, dott.ssa Antonia Palombella lette le note depositate dalle parti in sostituzione dell'udienza DEL 7.05.2025 ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., visto che l'udienza era fissata ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. per la precisazione delle conclusioni e la discussione della causa;
rilevato che con note depositate il 7.05.2025, gli attori ha precisato le proprie conclusioni come segue: “si riporta all'atto introduttivo insistendo per l'accoglimento.
In ogni caso, letta l'ordinanza del Giudice del 10.03.2025, senza nulla pregiudicare sulle istanze, eccezioni e deduzioni e conclusioni di cui all'atto introduttivo, Il Sig. intende formulare la seguente proposta conciliativa: Parte_1 pagamento della somma precettata 148.034,90 euro comprensiva di interessi e di € 6.965,10 per onorari e quindi di
155.000,00 euro nelle seguenti modalità: 15.000,00 euro nell'immediato, i residui 140.000,00 euro dilazionati in pari importi per 84 mensilità (1.666,66 mensili).
Si chiede pertanto che il Giudice voglia valutare un rinvio di udienza affinché parte opposta possa valutare la proposta conciliativa sopra esposta, in difetto si chiede l'accoglimento delle conclusioni formulate nell'atto introduttivo.”; rilevato che con le note depositate in data 5.05.2025, parte convenuta ha precisato le proprie conclusioni confermando quelle rassegnate nell'atto introduttivo: “1) Ogni contraria domanda, eccezione, deduzione e conclusione respinta;
In via preliminare
pagina 1 di 8 2) Previo rigetto dell'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva dell'opposto atto di precetto, dichiarare competente il
Tribunale di Roma, Sezione Specializzata Imprese, a statuire sulla nullità della fideiussioni di cui all'art. 6 del contratto di mutuo del 26.01.2016, rep. 83263, racc. 36718, a rogito del Dott. notaio in Olbia, per contrarietà all'art. Persona_1
2, comma 2, lett. a) della L. n. 287/1990;
Nel merito
3) Previo rigetto dell'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva dell'opposto atto di precetto, dichiarare infondate in fatto e diritto e, quindi, rigettare le domande proposte dalla e da e, per l'effetto, Parte_2 Parte_1 confermare il precetto del 23.04.2024, notificato il 08.05.2024.
4) Con vittoria di competenze e spese.”;
all'esito, la Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. allegata al verbale di udienza.
La Giudice
Antonia Palombella
pagina 2 di 8 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Tempio Pausania
Affari Civili
Il Tribunale, nella persona della Giudice dott.ssa Antonia Palombella ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado n. r.g. 717/2024, cui è stata riunita la n. RG 976/2024 promossa da:
(C.F. ) in proprio e quale legale rappresentante della Parte_1 C.F._1
(C.F. E P.IVA con sede legale Parte_2 P.IVA_1 in Tempio Pausania, Via Europa Unita n.2, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'avv. Giuseppe Corda, con studio in Olbia, via Santorre di Santarosa n. 61, presso il quale sono elettivamente domiciliati, giusta procura in atti
ATTORI-opponenti contro
(C.F. rappresentata da c.f. Controparte_1 P.IVA_2 Controparte_2
, con sede legale in via V. Alfieri n.1, Conegliano (TV), in persona del suo legale P.IVA_3 rappresentante pro tempore;
rappresentata e difesa dall'Avv. Filippo Bassu, presso il cui studio in Olbia, Via Torino n. 40, è elettivamente e telematicamente domiciliata
CONVENUTA-opposta
OGGETTO: opposizione a precetto (art. 615 co.1 c.p.c.)
CONCLUSIONI: le parti hanno concluso come da verbale d'udienza.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione del 27.05.2024, ritualmente notificato a mezzo PEC in pari data, la società la e hanno proposto opposizione avverso l'atto di precetto del Parte_2 Parte_2 Parte_1
23.04.2024, notificato a mezzo pec alla in data 08.05.2024, con il quale era stato Parte_2 richiesto alla il pagamento della somma di €. 148.034,90, SE&O, oltre le spese di Parte_2 notifica come a margine indicate e tutte le successive spese occorrende, gli interessi di mora successivi al pagina 3 di 8 23.04.2024 e si era avvertivo che, in caso di mancato pagamento, si sarebbe proceduto ad Parte_1 esecuzione forzata sull'appartamento sito Sant'Antonio di Gallura, Frazione Priatu, Via Anglona n. 32 (già
Via Sassari), con annesso cortile di pertinenza e autorimessa, distinto al NCEU al F. 36, mappale 581, sub.
1, cat A/2, classe U e al F. 36, mappale 581, syub. 2, cat. C/6, classe U, il tutto edificato su censita al
N.C.T. al F. 36, mappale 581 (ex 240).
A fondamento dell'opposizione, gli attori hanno dedotto i seguenti motivi: 1) nullità dell'atto di precetto per carenza di procura al difensore ex art. 83 co. 3 c.p.c., in quanto, sebbene con lo stesso si intimi il pagamento alla sola società la procura in calce all'atto di precetto sarebbe stata Parte_2 conferita esclusivamente per le azioni nei confronti del fideiussore e prestatore di ipoteca , Parte_1
e non nei confronti della società debitrice intimata 2) nullità della procura e dell'atto di precetto per l'asserita omessa indicazione e documentazione del soggetto incaricato della gestione, amministrazione e riscossione del credito acquisito da e in particolare dei “passaggi” intervenuti tra Controparte_1
e Banca RI Internazionale S.p.A. quale da un lato, e tra Controparte_1 Controparte_3 quest'ultima e , quale 3) carenza di legittimazione da parte Controparte_2 Parte_3 dell'opposta ad intimare alla società debitrice e al garante il pagamento delle somme afferenti il contratto di mutuo fondiario, per l'asserita omessa comunicazione, al debitore e al garante, della cessione del credito da
Intesa San Paolo S.p.A. ad la quale dovrebbe ritenersi per tale ragione inefficace nei Controparte_1 confronti degli odierni opponenti;
4) nullità della clausola fideiussoria di cui all'art. 6 del contratto di mutuo per violazione della normativa antitrust e in particolare per violazione dell'art. 2 co.2 lett a) L. n. 287/1990, così come sanzionata dalla Banca d'Italia con provvedimento n. 55/2005.
Ha pertanto concluso chiedendo, in via preliminare ed inaudita altera parte, la sospensione dell'efficacia esecutiva dell'atto di precetto del 23.04.2024; nel merito, di dichiarare che l'opponente nulla deve alla società opposta in forza del titolo azionato per le ragioni dedotte in narrativa e conseguentemente dichiarare l'inefficacia e/o nullità del precetto notificato in data 8.05.2024, nonché inefficacia del titolo esecutivo nei confronti degli opponenti, con vittoria di spese e competenze di causa.
Con comparsa di costituzione e risposta del 22.10.2024, si è costituita in giudizio Controparte_1 rappresentata da eccependo l'infondatezza della proposta opposizione e Controparte_2 chiedendo, in via preliminare, previo rigetto dell'istanza di sospensione, di dichiarare competente il
Tribunale di Roma, Sezione Specializzata Imprese, a statuire sulla nullità delle fideiussioni di cui all'art. 6 del contratto di mutuo;
nel merito, previo rigetto dell'istanza di sospensione, ha richiesto il rigetto altresì dell'opposizione, in quanto infondata in fatto e in diritto.
Con decreto reso ai sensi dell'art. 171 bis c.p.c. sono state svolte le verifiche preliminari ed è stata confermata l'udienza fissata con l'atto di citazione.
Le parti hanno provveduto al tempestivo deposito delle memorie ex art. 171 ter c.p.c. pagina 4 di 8 All'udienza ex art. 183 c.p.c., le parti si sono riportate agli atti già depositati e, in particolare, parte attrice ha insistito perché venisse disposta la riunione al presente fascicolo della causa successivamente iscritta al n.
RG 976/2024 e per la sospensione cautelare dell'efficacia esecutiva dell'atto di precetto e del titolo esecutivo costituito dal contratto di mutuo fondiario.
All'esito dell'udienza, la Giudice ha disposto la riunione richiesta, riservandosi sull'istanza cautelare.
A scioglimento della riserva assunta, con ordinanza del 10.03.2025 è stata rigettata l'istanza cautelare ed è stata fissata l'udienza ex art. 281 – sexies c.p.c. disponendo la trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c.
Tanto premesso in ordine allo svolgimento del presente giudizio e ai fatti di causa, occorre preliminarmente rilevare che gli attori hanno provveduto, solo all'esito del rigetto dell'istanza di sospensione e in sede di note di precisazione delle conclusioni, a formulare una proposta transattiva, chiedendo al Giudice di
“valutare un rinvio di udienza, affinché parte opposta possa valutare la proposta conciliativa”.
La suddetta richiesta di rinvio non può, tuttavia, trovare accoglimento, considerata la tardività della proposta, formulata peraltro l'ultimo giorno utile per il deposito delle note sostitutive dell'udienza, così impedendo a controparte di visionarla prima del deposito delle proprie note, restando impregiudicata la facoltà per le parti di pervenire ad un accordo in via stragiudiziale.
Quanto al merito delle domande proposte, le stesse non possono trovare accoglimento, attesa l'infondatezza dell'opposizione per tutte le ragioni di seguito esposte e, sostanzialmente, già evidenziate nell'ordinanza di rigetto dell'istanza cautelare.
Con il primo motivo di opposizione, gli opponenti hanno eccepito la nullità del precetto per carenza della procura, in quanto asseritamente conferita per intraprendere l'espropriazione immobiliare solo nei confronti del fideiussore e terzo datore di ipoteca , ma non nei confronti della società Parte_1 quale titolare della posizione debitoria e nei cui confronti l'azione esecutiva Parte_2 dovrebbe essere – nella tesi prospettata – necessariamente avviata.
Ebbene, tale prospettazione non può in alcun modo essere condivisa.
Le norme che governano l'espropriazione immobiliare nei confronti del terzo datore di ipoteca, com'è noto, sono contenute negli artt. 602, 603 e 604 c.p.c.. L'art. 603 c.p.c., in particolare, dispone testualmente con riferimento alla notificazione del titolo esecutivo e del precetto, che “il titolo esecutivo e il precetto debbono essere notificati anche al terzo.
Nel precetto deve essere fatta espressa menzione del bene del terzo che si intende espropriare.”
Come è evidente, se da un lato si prescrive l'obbligo di notificare il titolo esecutivo ed il precetto anche nei confronti del terzo –adempimento che, si veda bene, non è oggetto di contestazione nel caso di specie –
d'altro lato, non vi è alcuna traccia dell'obbligo, prospettato dall'opponente, di intraprendere un'azione esecutiva nei confronti della debitrice principale, ben potendo il creditore soddisfarsi esclusivamente sul bene immobile concesso in ipoteca dal terzo, peraltro correttamente indicato nell'atto di precetto notificato pagina 5 di 8 nei confronti di entrambi i soggetti.
Al debitore va infatti rivolta l'intimazione di pagamento, che costituisce il contenuto tipico del precetto.
Nel caso di specie, il credito azionato dalla convenuta opposta trova titolo nel contratto di mutuo del
26.01.2016 a rogito del Dott. , Notaio in Olbia, rep. n. 83236, racc. n. 36718, con il quale la Persona_1 aveva concesso, a titolo di finanziamento sotto forma di mutuo alla Controparte_4 [...] la somma di €. 230.000,00 che la parte mutuataria dichiarava di avere ricevuto all'atto e della Parte_2 quale rilasciava quietanza (cfr. doc.1 allegato all'atto di citazione).
L'adempimento dell'obbligazione era garantito con la concessione di ipoteca di primo grado sull'appartamento di proprietà di sito in Sant'Antonio di Gallura, Frazione Priatu, Via Parte_1
Anglona n. 32 (già Via Sassari), con annesso cortile di pertinenza e autorimessa, distinto al NCEU al F. 36, mappale 581, sub. 1, cat A/2, classe U e al F. 36, mappale 581, syub. 2, cat. C/6, classe U, il tutto edificato su censita al N.C.T. al F. 36, mappale 581 (ex 240) (Cfr. doc. 2 allegato alla comparsa di . CP_1
A seguito dell'inadempimento da parte della mutuataria, la attuale titolare del credito in Controparte_1 forza di cessione, ha provveduto a notificare sia alla debitrice ( sia al terzo datore Parte_2 di ipoteca ( ) odierni attori, l'atto di precetto opposto in questa sede (cfr. doc. 1 atto di Parte_1 citazione).
Ne deriva la palese infondatezza del primo motivo di opposizione.
Anche il secondo motivo non può trovare accoglimento.
Infatti, da un lato, non è chiaro cosa intendano gli attori per “passaggi” di cui, secondo la prospettazione attorea, la creditrice avrebbe dovuto dare conto sia nella procura sia nell'atto di precetto.
Sotto tale profilo, dev'essere chiarito che unica titolare del credito è la cessionaria società Controparte_1 veicolo che ha acquisito i crediti dalla Intesa San Paolo S.p.A.. Viceversa, Banca RI S.p.A. e
[...] sono, rispettivamente, e deputate la prima alla gestione CP_2 Controparte_3 Parte_3 amministrativa dei prestiti, la seconda al recupero dei crediti in sofferenza, ai sensi della L. n. 130/1999.
Non è dato rinvenire, pertanto, alcun “passaggio” di titolarità.
Peraltro, il conferimento di questi incarichi è stato specificamente esplicitato nell'atto di precetto, il cui estratto è riportato dallo stesso opponente nell'atto introduttivo della presente causa.
Pertanto, anche tale motivo è infondato.
Lo stesso deve dirsi del terzo motivo di opposizione, riguardante l'asserita omessa comunicazione delle
“varie cessioni del credito” al debitore e al fideiussore, in violazione dell'art. 1264 c.c., da cui gli odierni attori fanno derivare la carenza di legittimazione del creditore a intimare il pagamento delle somme di cui al precetto nei confronti della debitrice e del garante.
Sotto tale profilo, precisato che alcuna contestazione ha ad oggetto l'esistenza del credito, il quantum, o la titolarità dello stesso in capo all'odierna opposta, e che l'unica cessione che viene in rilievo nel caso di pagina 6 di 8 specie, come si evince dalla prospettazione degli attori stessi, è quella intervenuta tra Intesa San Paolo
S.p.A. e l'odierna opposta, deve ulteriormente precisarsi quanto segue in ordine alle regole che governano la cessione del credito c.d. “in blocco”, ex art. 58 TUB, rispetto a quella c.d. “ordinaria”.
Infatti, in linea generale, la cessione del credito è fattispecie che si perfeziona in forza dell'accordo tra cedente e cessionario, per effetto dell'operatività del principio del consenso traslativo (1376 c.c.). Non è richiesta, pertanto, l'accettazione da parte del debitore ceduto, il quale rimane estraneo all'accordo di cessione, diversamente da quanto è previsto con riferimento alla cessione del contratto.
Per effetto della cessione del credito, si determina una modificazione del rapporto dal lato soggettivo che produce un fenomeno circolatorio e non novativo dell'obbligazione. In altri termini, la cessione produce una trasformazione giuridica del rapporto che si sostanzia nel trasferimento del diritto di credito.
Il codice civile richiede, ai fini dell'efficacia della cessione nei confronti del debitore, che venga notificata allo stesso ovvero sia da lui accettata (1264 c.c.), ciò esclusivamente ai fini della portata liberatoria del pagamento fatto dal debitore.
Costituisce principio consolidato della giurisprudenza di legittimità che la notifica prevista dalla norma dell'art. 1264 c.c. non si identifica con quella effettuata ai sensi dell'ordinamento processuale: fermo l'onere di «dare la prova del negozio di cessione», è sufficiente al riguardo qualunque «comunicazione scritta
(eventualmente citazione in giudizio)», quand'anche proveniente dal cessionario, che risulti «idonea a porre il debitore nella consapevolezza della mutata titolarità attiva del rapporto obbligatorio» (Cass. 12734/2021).
Ciò posto, nel caso in esame, l'odierna creditrice opposta è divenuta tale in forza della disciplina contenuta nell'art. 58, comma 2 del d.lgs. n.385 del 1993 (T.U.B.), che prevede la possibilità per le banche di realizzare la cessione “in blocco” di rapporti giuridici, tra cui si annoverano i diritti di credito.
Tale disposizione agevola la realizzazione della cessione “in blocco” di rapporti giuridici, prevedendo, quale presupposto di efficacia della stessa nei confronti dei debitori ceduti, la pubblicazione di un avviso nella
Gazzetta Ufficiale, e dispensando la banca cessionaria dall'onere di provvedere alla notifica della cessione alle singole controparti dei rapporti acquisiti.
Tale adempimento, ponendosi sullo stesso piano di quelli prescritti in via generale dall'art. 1264 c.c., può essere, com'è noto, validamente surrogato da questi ultimi, e segnatamente dalla notificazione della cessione, che non è subordinata a particolari requisiti di forma, e può quindi aver luogo anche mediante l'atto di citazione con cui il cessionario intima il pagamento al debitore ceduto, ovvero nel corso del giudizio (Cass. sez. 6, 29 settembre 2020, n. 20495).
Ne deriva l'infondatezza del motivo proposto.
Il quarto motivo di ricorso, riguardante l'asserita nullità della clausola fideiussoria, non è meritevole di accoglimento, attesa l'irrilevanza, nella presente causa, della posizione di in qualità di Parte_1 fideiussore, posto che il creditore intende promuovere azione esecutiva nei confronti di è Parte_1 pagina 7 di 8 destinatario dell'atto di precetto in qualità di terzo datore di ipoteca, concessa sull'appartamento di sua proprietà sito in Sant'Antonio Gallura, Frazione Priatu, Via Anglona n.32, distinto al NCEU al F. 36, mapp. 581, sub 1, cat. A/2 e al al F. 36, mappale 581, sub. 2, cat. C/6, classe U, il tutto edificato su censita al N.C.T. al F. 36, mappale 581 (ex 240), come dall'atto di mutuo agli atti, e non quale fideiussore.
Alla luce di tutte le suesposte argomentazioni, deve concludersi per il rigetto integrale dell'opposizione.
Le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo secondo i parametri di cui al
D.M. 55/2014 per lo scaglione di valore da euro 52.000,00 a 260.000,00, con applicazione dei valori medi per le fasi di studio e introduttiva e opportunamente ridotti per la fase decisoria (svoltasi ai sensi dell'art. 281 sexies), mentre nulla deve essere riconosciuto per la fase istruttoria che non ha avuto luogo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Tempio Pausania, definitivamente pronunciando, sull'opposizione promossa da e con atto di citazione notificato in data Parte_2 Parte_1
27/05/2024, ogni altra domanda ed istanza disattesa, così dispone:
RIGETTA l'opposizione;
CONDANNA gli opponenti, in solido tra loro, a rimborsare in favore di e spese di Controparte_1 lite del presente giudizio, che si liquidano in € 7.100,00, per compensi professionali, oltre spese generali nella misura del 15% e oltre CPA e IVA come per legge.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante allegazione al verbale.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito.
Così deciso in Tempio Pausania, il 6 giugno 2025
La Giudice dott.ssa Antonia Palombella
pagina 8 di 8
TRIBUNALE ORDINARIO DI TEMPIO PAUSANIA
AFFARI CIVILI
DECRETO DI ESITO UDIENZA EX ART. 127 TER E 281 SEXIES C.P.C.
Nella causa n. r.g. 717/2024, cui è stata riunita la n. RG 976/2024 promossa da:
(C.F. ) Parte_1 C.F._1
(C.F. E P.IVA ) Parte_2 P.IVA_1
ATTORI-opponenti contro
C.F. ) rappresentata da Controparte_1 P.IVA_2 Controparte_2
CONVENUTA-opposta
La Giudice, dott.ssa Antonia Palombella lette le note depositate dalle parti in sostituzione dell'udienza DEL 7.05.2025 ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., visto che l'udienza era fissata ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. per la precisazione delle conclusioni e la discussione della causa;
rilevato che con note depositate il 7.05.2025, gli attori ha precisato le proprie conclusioni come segue: “si riporta all'atto introduttivo insistendo per l'accoglimento.
In ogni caso, letta l'ordinanza del Giudice del 10.03.2025, senza nulla pregiudicare sulle istanze, eccezioni e deduzioni e conclusioni di cui all'atto introduttivo, Il Sig. intende formulare la seguente proposta conciliativa: Parte_1 pagamento della somma precettata 148.034,90 euro comprensiva di interessi e di € 6.965,10 per onorari e quindi di
155.000,00 euro nelle seguenti modalità: 15.000,00 euro nell'immediato, i residui 140.000,00 euro dilazionati in pari importi per 84 mensilità (1.666,66 mensili).
Si chiede pertanto che il Giudice voglia valutare un rinvio di udienza affinché parte opposta possa valutare la proposta conciliativa sopra esposta, in difetto si chiede l'accoglimento delle conclusioni formulate nell'atto introduttivo.”; rilevato che con le note depositate in data 5.05.2025, parte convenuta ha precisato le proprie conclusioni confermando quelle rassegnate nell'atto introduttivo: “1) Ogni contraria domanda, eccezione, deduzione e conclusione respinta;
In via preliminare
pagina 1 di 8 2) Previo rigetto dell'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva dell'opposto atto di precetto, dichiarare competente il
Tribunale di Roma, Sezione Specializzata Imprese, a statuire sulla nullità della fideiussioni di cui all'art. 6 del contratto di mutuo del 26.01.2016, rep. 83263, racc. 36718, a rogito del Dott. notaio in Olbia, per contrarietà all'art. Persona_1
2, comma 2, lett. a) della L. n. 287/1990;
Nel merito
3) Previo rigetto dell'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva dell'opposto atto di precetto, dichiarare infondate in fatto e diritto e, quindi, rigettare le domande proposte dalla e da e, per l'effetto, Parte_2 Parte_1 confermare il precetto del 23.04.2024, notificato il 08.05.2024.
4) Con vittoria di competenze e spese.”;
all'esito, la Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. allegata al verbale di udienza.
La Giudice
Antonia Palombella
pagina 2 di 8 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Tempio Pausania
Affari Civili
Il Tribunale, nella persona della Giudice dott.ssa Antonia Palombella ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado n. r.g. 717/2024, cui è stata riunita la n. RG 976/2024 promossa da:
(C.F. ) in proprio e quale legale rappresentante della Parte_1 C.F._1
(C.F. E P.IVA con sede legale Parte_2 P.IVA_1 in Tempio Pausania, Via Europa Unita n.2, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'avv. Giuseppe Corda, con studio in Olbia, via Santorre di Santarosa n. 61, presso il quale sono elettivamente domiciliati, giusta procura in atti
ATTORI-opponenti contro
(C.F. rappresentata da c.f. Controparte_1 P.IVA_2 Controparte_2
, con sede legale in via V. Alfieri n.1, Conegliano (TV), in persona del suo legale P.IVA_3 rappresentante pro tempore;
rappresentata e difesa dall'Avv. Filippo Bassu, presso il cui studio in Olbia, Via Torino n. 40, è elettivamente e telematicamente domiciliata
CONVENUTA-opposta
OGGETTO: opposizione a precetto (art. 615 co.1 c.p.c.)
CONCLUSIONI: le parti hanno concluso come da verbale d'udienza.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione del 27.05.2024, ritualmente notificato a mezzo PEC in pari data, la società la e hanno proposto opposizione avverso l'atto di precetto del Parte_2 Parte_2 Parte_1
23.04.2024, notificato a mezzo pec alla in data 08.05.2024, con il quale era stato Parte_2 richiesto alla il pagamento della somma di €. 148.034,90, SE&O, oltre le spese di Parte_2 notifica come a margine indicate e tutte le successive spese occorrende, gli interessi di mora successivi al pagina 3 di 8 23.04.2024 e si era avvertivo che, in caso di mancato pagamento, si sarebbe proceduto ad Parte_1 esecuzione forzata sull'appartamento sito Sant'Antonio di Gallura, Frazione Priatu, Via Anglona n. 32 (già
Via Sassari), con annesso cortile di pertinenza e autorimessa, distinto al NCEU al F. 36, mappale 581, sub.
1, cat A/2, classe U e al F. 36, mappale 581, syub. 2, cat. C/6, classe U, il tutto edificato su censita al
N.C.T. al F. 36, mappale 581 (ex 240).
A fondamento dell'opposizione, gli attori hanno dedotto i seguenti motivi: 1) nullità dell'atto di precetto per carenza di procura al difensore ex art. 83 co. 3 c.p.c., in quanto, sebbene con lo stesso si intimi il pagamento alla sola società la procura in calce all'atto di precetto sarebbe stata Parte_2 conferita esclusivamente per le azioni nei confronti del fideiussore e prestatore di ipoteca , Parte_1
e non nei confronti della società debitrice intimata 2) nullità della procura e dell'atto di precetto per l'asserita omessa indicazione e documentazione del soggetto incaricato della gestione, amministrazione e riscossione del credito acquisito da e in particolare dei “passaggi” intervenuti tra Controparte_1
e Banca RI Internazionale S.p.A. quale da un lato, e tra Controparte_1 Controparte_3 quest'ultima e , quale 3) carenza di legittimazione da parte Controparte_2 Parte_3 dell'opposta ad intimare alla società debitrice e al garante il pagamento delle somme afferenti il contratto di mutuo fondiario, per l'asserita omessa comunicazione, al debitore e al garante, della cessione del credito da
Intesa San Paolo S.p.A. ad la quale dovrebbe ritenersi per tale ragione inefficace nei Controparte_1 confronti degli odierni opponenti;
4) nullità della clausola fideiussoria di cui all'art. 6 del contratto di mutuo per violazione della normativa antitrust e in particolare per violazione dell'art. 2 co.2 lett a) L. n. 287/1990, così come sanzionata dalla Banca d'Italia con provvedimento n. 55/2005.
Ha pertanto concluso chiedendo, in via preliminare ed inaudita altera parte, la sospensione dell'efficacia esecutiva dell'atto di precetto del 23.04.2024; nel merito, di dichiarare che l'opponente nulla deve alla società opposta in forza del titolo azionato per le ragioni dedotte in narrativa e conseguentemente dichiarare l'inefficacia e/o nullità del precetto notificato in data 8.05.2024, nonché inefficacia del titolo esecutivo nei confronti degli opponenti, con vittoria di spese e competenze di causa.
Con comparsa di costituzione e risposta del 22.10.2024, si è costituita in giudizio Controparte_1 rappresentata da eccependo l'infondatezza della proposta opposizione e Controparte_2 chiedendo, in via preliminare, previo rigetto dell'istanza di sospensione, di dichiarare competente il
Tribunale di Roma, Sezione Specializzata Imprese, a statuire sulla nullità delle fideiussioni di cui all'art. 6 del contratto di mutuo;
nel merito, previo rigetto dell'istanza di sospensione, ha richiesto il rigetto altresì dell'opposizione, in quanto infondata in fatto e in diritto.
Con decreto reso ai sensi dell'art. 171 bis c.p.c. sono state svolte le verifiche preliminari ed è stata confermata l'udienza fissata con l'atto di citazione.
Le parti hanno provveduto al tempestivo deposito delle memorie ex art. 171 ter c.p.c. pagina 4 di 8 All'udienza ex art. 183 c.p.c., le parti si sono riportate agli atti già depositati e, in particolare, parte attrice ha insistito perché venisse disposta la riunione al presente fascicolo della causa successivamente iscritta al n.
RG 976/2024 e per la sospensione cautelare dell'efficacia esecutiva dell'atto di precetto e del titolo esecutivo costituito dal contratto di mutuo fondiario.
All'esito dell'udienza, la Giudice ha disposto la riunione richiesta, riservandosi sull'istanza cautelare.
A scioglimento della riserva assunta, con ordinanza del 10.03.2025 è stata rigettata l'istanza cautelare ed è stata fissata l'udienza ex art. 281 – sexies c.p.c. disponendo la trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c.
Tanto premesso in ordine allo svolgimento del presente giudizio e ai fatti di causa, occorre preliminarmente rilevare che gli attori hanno provveduto, solo all'esito del rigetto dell'istanza di sospensione e in sede di note di precisazione delle conclusioni, a formulare una proposta transattiva, chiedendo al Giudice di
“valutare un rinvio di udienza, affinché parte opposta possa valutare la proposta conciliativa”.
La suddetta richiesta di rinvio non può, tuttavia, trovare accoglimento, considerata la tardività della proposta, formulata peraltro l'ultimo giorno utile per il deposito delle note sostitutive dell'udienza, così impedendo a controparte di visionarla prima del deposito delle proprie note, restando impregiudicata la facoltà per le parti di pervenire ad un accordo in via stragiudiziale.
Quanto al merito delle domande proposte, le stesse non possono trovare accoglimento, attesa l'infondatezza dell'opposizione per tutte le ragioni di seguito esposte e, sostanzialmente, già evidenziate nell'ordinanza di rigetto dell'istanza cautelare.
Con il primo motivo di opposizione, gli opponenti hanno eccepito la nullità del precetto per carenza della procura, in quanto asseritamente conferita per intraprendere l'espropriazione immobiliare solo nei confronti del fideiussore e terzo datore di ipoteca , ma non nei confronti della società Parte_1 quale titolare della posizione debitoria e nei cui confronti l'azione esecutiva Parte_2 dovrebbe essere – nella tesi prospettata – necessariamente avviata.
Ebbene, tale prospettazione non può in alcun modo essere condivisa.
Le norme che governano l'espropriazione immobiliare nei confronti del terzo datore di ipoteca, com'è noto, sono contenute negli artt. 602, 603 e 604 c.p.c.. L'art. 603 c.p.c., in particolare, dispone testualmente con riferimento alla notificazione del titolo esecutivo e del precetto, che “il titolo esecutivo e il precetto debbono essere notificati anche al terzo.
Nel precetto deve essere fatta espressa menzione del bene del terzo che si intende espropriare.”
Come è evidente, se da un lato si prescrive l'obbligo di notificare il titolo esecutivo ed il precetto anche nei confronti del terzo –adempimento che, si veda bene, non è oggetto di contestazione nel caso di specie –
d'altro lato, non vi è alcuna traccia dell'obbligo, prospettato dall'opponente, di intraprendere un'azione esecutiva nei confronti della debitrice principale, ben potendo il creditore soddisfarsi esclusivamente sul bene immobile concesso in ipoteca dal terzo, peraltro correttamente indicato nell'atto di precetto notificato pagina 5 di 8 nei confronti di entrambi i soggetti.
Al debitore va infatti rivolta l'intimazione di pagamento, che costituisce il contenuto tipico del precetto.
Nel caso di specie, il credito azionato dalla convenuta opposta trova titolo nel contratto di mutuo del
26.01.2016 a rogito del Dott. , Notaio in Olbia, rep. n. 83236, racc. n. 36718, con il quale la Persona_1 aveva concesso, a titolo di finanziamento sotto forma di mutuo alla Controparte_4 [...] la somma di €. 230.000,00 che la parte mutuataria dichiarava di avere ricevuto all'atto e della Parte_2 quale rilasciava quietanza (cfr. doc.1 allegato all'atto di citazione).
L'adempimento dell'obbligazione era garantito con la concessione di ipoteca di primo grado sull'appartamento di proprietà di sito in Sant'Antonio di Gallura, Frazione Priatu, Via Parte_1
Anglona n. 32 (già Via Sassari), con annesso cortile di pertinenza e autorimessa, distinto al NCEU al F. 36, mappale 581, sub. 1, cat A/2, classe U e al F. 36, mappale 581, syub. 2, cat. C/6, classe U, il tutto edificato su censita al N.C.T. al F. 36, mappale 581 (ex 240) (Cfr. doc. 2 allegato alla comparsa di . CP_1
A seguito dell'inadempimento da parte della mutuataria, la attuale titolare del credito in Controparte_1 forza di cessione, ha provveduto a notificare sia alla debitrice ( sia al terzo datore Parte_2 di ipoteca ( ) odierni attori, l'atto di precetto opposto in questa sede (cfr. doc. 1 atto di Parte_1 citazione).
Ne deriva la palese infondatezza del primo motivo di opposizione.
Anche il secondo motivo non può trovare accoglimento.
Infatti, da un lato, non è chiaro cosa intendano gli attori per “passaggi” di cui, secondo la prospettazione attorea, la creditrice avrebbe dovuto dare conto sia nella procura sia nell'atto di precetto.
Sotto tale profilo, dev'essere chiarito che unica titolare del credito è la cessionaria società Controparte_1 veicolo che ha acquisito i crediti dalla Intesa San Paolo S.p.A.. Viceversa, Banca RI S.p.A. e
[...] sono, rispettivamente, e deputate la prima alla gestione CP_2 Controparte_3 Parte_3 amministrativa dei prestiti, la seconda al recupero dei crediti in sofferenza, ai sensi della L. n. 130/1999.
Non è dato rinvenire, pertanto, alcun “passaggio” di titolarità.
Peraltro, il conferimento di questi incarichi è stato specificamente esplicitato nell'atto di precetto, il cui estratto è riportato dallo stesso opponente nell'atto introduttivo della presente causa.
Pertanto, anche tale motivo è infondato.
Lo stesso deve dirsi del terzo motivo di opposizione, riguardante l'asserita omessa comunicazione delle
“varie cessioni del credito” al debitore e al fideiussore, in violazione dell'art. 1264 c.c., da cui gli odierni attori fanno derivare la carenza di legittimazione del creditore a intimare il pagamento delle somme di cui al precetto nei confronti della debitrice e del garante.
Sotto tale profilo, precisato che alcuna contestazione ha ad oggetto l'esistenza del credito, il quantum, o la titolarità dello stesso in capo all'odierna opposta, e che l'unica cessione che viene in rilievo nel caso di pagina 6 di 8 specie, come si evince dalla prospettazione degli attori stessi, è quella intervenuta tra Intesa San Paolo
S.p.A. e l'odierna opposta, deve ulteriormente precisarsi quanto segue in ordine alle regole che governano la cessione del credito c.d. “in blocco”, ex art. 58 TUB, rispetto a quella c.d. “ordinaria”.
Infatti, in linea generale, la cessione del credito è fattispecie che si perfeziona in forza dell'accordo tra cedente e cessionario, per effetto dell'operatività del principio del consenso traslativo (1376 c.c.). Non è richiesta, pertanto, l'accettazione da parte del debitore ceduto, il quale rimane estraneo all'accordo di cessione, diversamente da quanto è previsto con riferimento alla cessione del contratto.
Per effetto della cessione del credito, si determina una modificazione del rapporto dal lato soggettivo che produce un fenomeno circolatorio e non novativo dell'obbligazione. In altri termini, la cessione produce una trasformazione giuridica del rapporto che si sostanzia nel trasferimento del diritto di credito.
Il codice civile richiede, ai fini dell'efficacia della cessione nei confronti del debitore, che venga notificata allo stesso ovvero sia da lui accettata (1264 c.c.), ciò esclusivamente ai fini della portata liberatoria del pagamento fatto dal debitore.
Costituisce principio consolidato della giurisprudenza di legittimità che la notifica prevista dalla norma dell'art. 1264 c.c. non si identifica con quella effettuata ai sensi dell'ordinamento processuale: fermo l'onere di «dare la prova del negozio di cessione», è sufficiente al riguardo qualunque «comunicazione scritta
(eventualmente citazione in giudizio)», quand'anche proveniente dal cessionario, che risulti «idonea a porre il debitore nella consapevolezza della mutata titolarità attiva del rapporto obbligatorio» (Cass. 12734/2021).
Ciò posto, nel caso in esame, l'odierna creditrice opposta è divenuta tale in forza della disciplina contenuta nell'art. 58, comma 2 del d.lgs. n.385 del 1993 (T.U.B.), che prevede la possibilità per le banche di realizzare la cessione “in blocco” di rapporti giuridici, tra cui si annoverano i diritti di credito.
Tale disposizione agevola la realizzazione della cessione “in blocco” di rapporti giuridici, prevedendo, quale presupposto di efficacia della stessa nei confronti dei debitori ceduti, la pubblicazione di un avviso nella
Gazzetta Ufficiale, e dispensando la banca cessionaria dall'onere di provvedere alla notifica della cessione alle singole controparti dei rapporti acquisiti.
Tale adempimento, ponendosi sullo stesso piano di quelli prescritti in via generale dall'art. 1264 c.c., può essere, com'è noto, validamente surrogato da questi ultimi, e segnatamente dalla notificazione della cessione, che non è subordinata a particolari requisiti di forma, e può quindi aver luogo anche mediante l'atto di citazione con cui il cessionario intima il pagamento al debitore ceduto, ovvero nel corso del giudizio (Cass. sez. 6, 29 settembre 2020, n. 20495).
Ne deriva l'infondatezza del motivo proposto.
Il quarto motivo di ricorso, riguardante l'asserita nullità della clausola fideiussoria, non è meritevole di accoglimento, attesa l'irrilevanza, nella presente causa, della posizione di in qualità di Parte_1 fideiussore, posto che il creditore intende promuovere azione esecutiva nei confronti di è Parte_1 pagina 7 di 8 destinatario dell'atto di precetto in qualità di terzo datore di ipoteca, concessa sull'appartamento di sua proprietà sito in Sant'Antonio Gallura, Frazione Priatu, Via Anglona n.32, distinto al NCEU al F. 36, mapp. 581, sub 1, cat. A/2 e al al F. 36, mappale 581, sub. 2, cat. C/6, classe U, il tutto edificato su censita al N.C.T. al F. 36, mappale 581 (ex 240), come dall'atto di mutuo agli atti, e non quale fideiussore.
Alla luce di tutte le suesposte argomentazioni, deve concludersi per il rigetto integrale dell'opposizione.
Le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo secondo i parametri di cui al
D.M. 55/2014 per lo scaglione di valore da euro 52.000,00 a 260.000,00, con applicazione dei valori medi per le fasi di studio e introduttiva e opportunamente ridotti per la fase decisoria (svoltasi ai sensi dell'art. 281 sexies), mentre nulla deve essere riconosciuto per la fase istruttoria che non ha avuto luogo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Tempio Pausania, definitivamente pronunciando, sull'opposizione promossa da e con atto di citazione notificato in data Parte_2 Parte_1
27/05/2024, ogni altra domanda ed istanza disattesa, così dispone:
RIGETTA l'opposizione;
CONDANNA gli opponenti, in solido tra loro, a rimborsare in favore di e spese di Controparte_1 lite del presente giudizio, che si liquidano in € 7.100,00, per compensi professionali, oltre spese generali nella misura del 15% e oltre CPA e IVA come per legge.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante allegazione al verbale.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito.
Così deciso in Tempio Pausania, il 6 giugno 2025
La Giudice dott.ssa Antonia Palombella
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