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Sentenza 2 dicembre 2025
Sentenza 2 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 02/12/2025, n. 17072 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 17072 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
Testo completo
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Repubblica Italiana In Nome del Popolo Italiano
Tribunale Ordinario di Roma Sezione 6^ Civile
Il Tribunale ordinario di Roma - VI Sezione civile, in composizione monocratica ed in persona del Giudice Unico, dott.ssa Maria Flora Febbraro, all'esito dell'udienza del 3/11/2025, tenuta con trattazione scritta, sulle conclusioni come precisate, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 189 c.p.c. e 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA ORDINARIA dando lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, nella causa iscritta al n. 2652 del Ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2025 tra
nato a [...] il [...] Parte_1 CodiceFiscale_1 residente in Roma ed ivi elettivamente domiciliato in via Antonio Chinotto 1 presso lo studio dell'Avv. Maria Rosa Ianni, CF (indirizzo C.F._2
PEC : ( n. fax 0637511881) che lo rappresenta Email_1 difende per procura in calce al presente atto attore
e
Controparte_1
C.F. subentrata nella titolarità di tutti i beni e dei
[...] P.IVA_1 rapporti attivi e passivi dello a seguito del decreto del Presidente Pt_2 CP_1
1 2
della Regione Lazio n. 427 dell'11 novembre 2003, attuativo della legge regionale n. 30 del 2002, in persona del Direttore Generale pro tempore domiciliato per la carica in Roma, Lungotevere Tor di Nona n. 1 ed elettivamente in Roma, Via
Fulcieri Paulucci de Calboli n.20/E presso l'Avv. Gianluca Bravi (C.F. =
- Fax = 0668843229 - Pec = C.F._3
) dal quale è rappresentato e difeso in virtù Email_2 di procura alle liti depositata in atti;
convenuto
OGGETTO: Azione di accertamento e di condanna
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI come in atti.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
- ARTT. 132 E 127 TER– 429 C.P.C. – I. In limine litis va osservato che la recente riforma del processo civile, intervenuta con legge 18 giugno 2009, n. 69, ha modificato l'art. 132 c.p.c. ed il correlato art. 118 disp. att. c.p.c. escludendo dal contenuto della sentenza (art. 132, n. 4, c.p.c.) lo svolgimento del processo. La novella dell'art. 132 c.p.c. è applicabile ai giudizi pendenti in primo grado alla data di entrata in vigore della legge, ossia dal 4 luglio 2009 (v. art. 58 L. n. 69 del 2009). Ne deriva che può procedersi all'immediata stesura delle ragioni della decisione. II. Con citazione notificata all' del il Sig. CP_1 CP_1 Pt_1
ha adito il Tribunale di Roma per ivi sentire accogliere le seguenti
[...] conclusioni:
<<…piaccia all'Ill.mo Tribunale Civile di Roma, rejectis contrariis, accogliere le
seguenti conclusioni: in via principale e nel merito
1) dichiarare la nullità, invalidità ed inefficacia della determinazione dirigenziale n.336 del 25/11/2024 per i motivi esposti nelle premesse del presente atto
2) per l'effetto accertare e dichiarare il diritto del SI a Parte_1 subentrare nel contratto di locazione alla SI , Parte_3 relativo all'immobile sito in Roma via Monte Calvo n.15 lotto 2 scala F int.8…>>.
A tal fine ha esposto e dedotto che:
<<…Il SI abita in locazione in un immobile sito in Roma Parte_1 via Monte Calvo n.15 lotto 2 scala f int.8, di proprietà dell' CP_1 precedentemente assegnato con contratto del 2001 ( doc.1) - alla SI
[...]
deceduta in data 19.06.2016 ( doc.2). Parte_3
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La SI era subentrata nel contratto di assegnazione al defunto Parte_3 marito SI deceduto in data 25 agosto 1999.( doc.3). Persona_1
Dal 1995 il SI ha convissuto stabilmente con la prozia ed il Parte_1 di lei marito per fornire e ricevere assistenza morale e materiale, come comprovato già dal certificato di cambio di domicilio e dai censimenti periodici presentati all' .( doc.4,5). CP_1
Nel 2002, il SI ha trasferito ufficialmente la residenza presso Pt_1 l'immobile de quo, come si evince dal certificato storico anagrafico ( doc.6) continuando ad abitare con la SI sino al decesso della stessa nel Parte_3 2016.Successivamente al decesso della SI il SI in Parte_3 Pt_1 data 10/01/2021, ha presentato istanza di subentro nell'assegnazione del suddetto immobile ai sensi della L:R n.23/99. ( doc.7).
Peraltro, medio tempore, con lettera del 26/01/2021 prot n.4990, l' ha CP_1 offerto in vendita al SI ai sensi del DL 24/2/2015 DGRL 410/2015 e Pt_1 DGRL n.623/2020, il suddetto immobile al prezzo di euro 39.664,00, invitandolo a manifestare la volontà all'acquisto entro 60 gg con contestuale pagamento della somma di euro 1.708,00 per spese amministrative e di istruttoria ( doc.8).
Il SI ha tempestivamente manifestato la volontà ad acquistare ( doc.8) Pt_1 ed ha corrisposto le spese “amministrative” come richiesto ( doc.8), ma successivamente, l' ha comunicato di aver archiviato l'istruttoria CP_1 affermando che il SI non aveva diritto all'acquisto ( doc.8) Pt_1
In relazione a questo aspetto si fa presente che pende giudizio ex art. 2932 cc RG 57877/2023 Dott. Cina X sezione udienza 16.06.2027.
Da ultimo, l' , nonostante fosse a conoscenza della stabile convivenza del CP_1 SI con l'assegnataria deceduta, come dimostrato dai censimenti ( Pt_1 doc.9) e dalla corrispondenza ricevuta, ha respinto l'istanza di subentro, ritenendo il richiedente non facente parte del nucleo familiare originario o ampliato, in quanto parente di secondo grado.
Quindi con determina dirigenziale n.336 del 25/11/2024, ricevuta dal SI in data 18.12.2024, l' ha notificato all'istante provvedimento di Pt_1 CP_1 inammissibilità dell'istanza di subentro “per carenza delle condizioni normative”, ( doc.10) affermando che il rapporto di parentela e l'ingresso anagrafico dell'alloggio non soddisfano i requisiti di cui all'art. 12 comma 4 della legge regionale n.12/99. ( doc.10)
Tale provvedimento è errato ed ingiusto in quanto lesivo del diritto al subentro nel contratto di assegnazione alla SI per i motivi che Parte_3 seguono.…>>.
Instauratosi il contraddittorio si è costituito in giudizio con comparsa di costituzione e risposta del 16/4/2025 l' di Roma, che ha contestato ed CP_1 impugnato tutto quanto ex adverso dedotto e sostenuto per i seguenti motivi di fatto e di diritto:
<<…Si rileva come, diversamente da quanto affermato dal ricorrente, non sussista alcun diritto in capo allo stesso che imponga all' di procedere in CP_1 suo favore, così come richiesto.
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Preliminarmente si rileva che l'acquisto di un immobile ERP è subordinato al possesso dei requisiti di assegnazione, insussistenti nel caso di specie.
Infatti, controparte, è carente di legittimazione attiva, non avendo alcun rapporto CP_ contrattuale con l' derivante da un provvedimento di assegnazione.
Infatti, è emerso che il signor ha ricevuto un preavviso di rigetto Pt_1 all'assegnazione in deroga ai sensi della L.r. 1/2020 in quanto, alla data del 23/05/2014, l'originaria assegnataria - era ancora in Parte_3 vita (deceduta in data19/06/2016 ).
Successivamente, anche all'esito delle contro deduzioni prodotte, è stato confermato e notificato il provvedimento di diniego, oggi impugnato.
Pertanto il ricorrente non ha i requisiti per acquistare l'immobile e la domanda deve essere rigettata de plano.
La premessa relativa alla vendita è doverosa, in quanto, come riportato dalla controparte, è pendente un giudizio con il quale il Sig. ha chiesto: Parte_1
1) accertato e dichiarato il diritto del SI ad acquistare Parte_1 l'alloggio sito in Rima via Monte Calvo n.15, via Monte Calvo n.15 int.8 identificato al Nuovo Catasto Edilizio al figlio 267 particella 512 subalterno 28 zona A/4 classe 2,
2) accertare e dichiarare l'inadempimento contrattuale dell' all'obbligo di CP_1 stipulare il contratto di compravendita relativamente all'immobile sito in Roma via Monte Clavo n.15,
3) per l'effetto dichiarare ai sensi dell'art. 2932 c.c. il trasferimento dell'immobile de quo via Monte Calvo n.15 via Monte Calvo n.15 int.8 identificato al Nuovo Catasto Edilizio al figlio 267 particella 512 subalterno 28 zona A/4 classe 2, è composto da 4 vani catastali, in favore del SI Pt_1 al prezzo di cui alla proposta di vendita pari ad euro 39.664,00;
[...]
3) disporre che il SI provveda al pagamento del prezzo pattuito di Pt_1 euro 39.664,00, mediante corresponsione all' – anche tramite l'accensione CP_1 di mutuo bancario – entro il termine di due mesi dal deposito della sentenza o nel termine che si riterrà di giustizia;
4) ordinare la trascrizione della sentenza presso la competente Conservatoria dei registri immobiliari
5) condannare l' al risarcimento dei danni subiti e subendi dal SI CP_1 per il comportamento inadempiente dalla resistente. Pt_1
Ora, appare evidente il tentativo di controparte, strumentale quanto illegittimo, di acquistare indebitamente l'immobile previo riconoscimento del diritto ad eventuale subentro, condizione imprescindibile per l'acquisto.
Non assume alcun pregio la circostanza che il ricorrente abbia risposto in modo affermativo alla richiesta di acquisto, la quale, è formulata in modo massivo e comunque condizionata alla verifica della sussistenza dei requisiti, i quali, sono mancanti nel caso di specie.
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A nulla rileva l'indicazione di assegnatario, puramente formale ed evidentemente errata, posto che, è noto e pacifico che con la P.A. è necessaria la forma scritta per ottenere qualsiasi legittimazione.
In tal senso la Cassazione (12540/2016) ha affermato che I contratti conclusi dalla P.A. richiedono la forma scritta "ad substantiam" e devono essere consacrati in un unico documento, ciò che esclude il loro perfezionamento attraverso lo scambio di propostaed accettazione tra assenti.
Peraltro nella lettera inviata per l'eventuale acquisto è chiaramente indicato che è l'immobile che è compreso nel piano di vendita e non il soggetto, poiché quest'ultimo, deve possedere i requisiti e le condizioni sono, tra le altre, la regolare assegnazione.
Ai fini del subentro nell'assegnazione, invece, la normativa discende dalla corretta e testuale lettura del combinato disposto dell'art. 11 comma 5 della L.R. 12/1999 e dell'art. 12 comma 1 della medesima legge.
Invero, l'art. 12 della suindicata Legge Regionale, nel disciplinare le modalità del
“Subentro nell'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblicata destinati all'assistenza abitativa e ampliamento del nucleo familiare” richiama l'art. 11 comma 5 della medesima Legge con la sola finalità di individuare i soggetti che possano essere ricompresi nella nozione di nucleo familiare.
Tuttavia, detta previsione non legittima in alcun modo l'invocazione indiscriminata del diritto al subentro da parte di tutti i soggetti legati da un qualsivoglia vincolo di parentela con l'assegnatario, ma, mediante l'utilizzo della locuzione “originariamente assegnatario o ampliato”, circoscrive e subordina detta possibilità alla condizione che il nucleo familiare (composto da quei soggetti rientranti nella previsione di cui all'art. 11 comma 5) risulti indicato originariamente, dunque al momento della sottoscrizione del contratto di locazione, o a seguito di ampliamento, mediante la presentazione all'ente gestore di specifiche istanze volte a verificare la sussistenza dei requisiti legittimanti.
L'immobile di cui è causa era locato a terzi ed il ricorrente non era in possesso dei requisiti.
Dal combinato disposto dell'art. 11, comma 5 e dell'art. 12, comma 4, della legge regionale 12/1999 si deduce agevolmente e senza possibilità di equivoco che è ammesso l'allargamento a componenti non appartenenti alla “famiglia nucleare in senso stretto” (nella definizione coniata dal Tribunale civile di Torino, sezione VIII, ordinanza del 25.6.2003) solo per il nucleo familiare originariamente assegnatario. L'ampliamento successivo è limitato ai soli casi di cui all'art. 12, comma 4, ovvero: matrimonio o convivenza more uxorio dell'assegnatario, accrescimento della prole dell'assegnatario dovuto a nascita naturale, riconoscimento o adozione, affidamento di minori e rientro dei figli motivato da separazione omologata dal giudice competente, circostanza non sussistente nel caso di specie.
Ove invece si volesse considerare l'ingresso successivo alla riforma della suddetta norma, ovvero quella vigente sempre dal combinato disposto degli artt. 11 e 12 si rileva come, in particolare, l'art. 11 della L. Regione Lazio n°12/1999,
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dedicato a regolare i "Requisiti soggettivi per l'accesso all'edilizia residenziale pubblica destinata all'assistenza abitativa" prescriveva e prescrive a tutt'oggi:
"1. I requisiti soggettivi per l'accesso all'edilizia residenziale pubblica destinata all'assistenza abitativa sono i seguenti:
a) cittadinanza italiana o di uno stato aderente all'Unione europea o di altro stato non aderente all'Unione europea, sempre che, in tale ultimo caso, il cittadino straniero sia titolare di carta di soggiorno o regolarmente soggiornante ed iscritto nelle liste di collocamento od esercitante una regolare attività di lavoro subordinato o di lavoro autonomo;
b) residenza anagrafica od attività lavorativa esclusiva o principale nel comune od in uno dei comuni compresi nell'ambito territoriale cui si riferisce il bando di concorso, salvo che si tratti di lavoratori destinati a prestare servizio presso nuovi insediamenti produttivi compresi nel suddetto ambito o di lavoratori emigrati all'estero, per i quali ultimi è ammessa la partecipazione per un solo comune;
c) mancanza di titolarità di diritti di proprietà, usufrutto, uso ed abitazione su alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare nell'ambito territoriale del bando di concorso e nel comune di residenza, qualora diverso da quello in cui si svolge l'attività lavorativa e, comunque, nell'ambito del territorio nazionale, su beni patrimoniali di valore complessivo superiore al limite definito nel regolamento di cui all'articolo 17, comma 1;
d) assenza di precedente assegnazione in locazione ovvero in proprietà originaria
o derivata, immediata o futura di alloggio realizzato con contributi pubblici e assenza di finanziamento agevolato in qualunque forma concesso dallo Stato o da enti pubblici, sempre che l'alloggio non sia utilizzabile o sia perito senza dar luogo al risarcimento del danno o sia stato espropriato per pubblica utilità ;
e) reddito annuo complessivo del nucleo familiare non superiore al limite per l'accesso all'edilizia residenziale pubblica destinata all'assistenza abitativa stabilito dalla Regione e vigente al momento della pubblicazione del bando di concorso;
f) non aver ceduto in tutto o in parte, fuori dei casi previsti dalla legge, l'alloggio eventualmente assegnato in precedenza in locazione semplice oppure non aver occupato senza titolo un alloggio di edilizia residenziale pubblica destinato all'assistenza abitativa, fatto salvo quanto stabilito dall'articolo 15 , comma 4[26].
2. I requisiti previsti dal comma 1 devono essere posseduti da parte del richiedente e, limitatamente a quelli di cui alle lettere c), d) ed f), anche da parte degli altri componenti il nucleo familiare, alla data di pubblicazione del bando di concorso e permanere fino al momento dell'assegnazione ed in costanza di rapporto.
3. Il requisito di cui al comma 1, lettera e) deve permanere alla data dell'assegnazione, con riferimento al limite vigente a tale data.
4. La Regione, nell'ambito del piano di cui all'articolo 7, comma 2, può stabilire particolari requisiti aggiuntivi per l'assegnazione di alloggi realizzati con
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finanziamenti destinati a specifiche finalità in relazione a peculiari esigenze locali segnalate dai comuni. D'altronde l'art. 12 della medesima L. R. n°12/1999 cit., per quanto ora d'interesse, testualmente recita (nella versione rimodulata, alla lettera e), dalla L. R. n°14/2008, applicabile ratione temporis alla vicenda successoria costituente motivo del contendere:
“1. Fatto salvo quanto previsto dai commi 2 e 3 [n.d.r.: separazione giudiziale o consensuale dell'assegnatario dell'alloggio], in caso di decesso o negli altri casi in cui l'assegnatario non faccia più parte del nucleo familiare, subentrano nell'assegnazione i componenti del nucleo familiare di cui all'articolo 11, comma 5 originariamente assegnatario o ampliato ai sensi del comma 4, secondo l'ordine stabilito nel citato articolo 11, comma 5.
5. L'ingresso di uno dei soggetti indicati nel comma 4 deve essere immediatamente comunicato all'ente gestore. L'ente gestore, nei successivi tre mesi, verifica che, a seguito dell'ampliamento, non sussistano cause di decadenza dall'assegnazione. Qualora dalla verifica risultino comunicazioni non veritiere, l'ampliamento non produce effetti ai fini dell'eventuale subentro. Gli esiti delle verifiche sono comunicati all'interessato a cura dell'ente gestore”.
Infine l'art. 13 della L. R. n°12/1999 sanciva testualmente:
"1. L'assegnatario di alloggio di edilizia residenziale pubblica destinato all'assistenza abitativa decade automaticamente dall'assegnazione ed il contratto di locazione è risolto di diritto al momento dell'accertamento da parte dell'ente gestore di una delle seguenti condizioni:
a) aver ceduto a terzi, in tutto o in parte, l'alloggio assegnatogli;
b) non abitare stabilmente l'alloggio assegnatogli, salvo il caso in cui l'ente gestore non lo autorizzi per gravi motivi;
c) aver mutato la destinazione d'uso dell'alloggio;
d) svolgere nell'alloggio attività illecite, accertate sulla base delle risultanze dell'autorità giudiziaria competente;
e) aver superato per due anni consecutivi il limite di reddito definito ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettera b).
2. L'ente gestore, a seguito dell'accertamento di una delle condizioni di cui al comma 1, comunica al comune ed all'assegnatario interessato l'avvenuta decadenza dall'assegnazione ed avvia le procedure per il rilascio dell'alloggio.
3. Altri casi di decadenza dell'assegnazione e relative procedure sono disciplinate nel rispetto dei criteri generali determinati nel regolamento di cui all'articolo 17, comma 1".
In ogni caso, nella fattispecie, si sottolinea che in materia di subentro in alloggi erp, ogni eventuale variazione della consistenza del nucleo familiare, nel caso di specie considerato come tale esclusivamente nella forma, è necessaria una preventiva approvazione dell'Ente proprietario, il quale, verificati i presupposti, può concedere a coloro che ne facciano istanza l'ingresso all'interno dell'alloggio.
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Tutto ciò a testimonianza delle pretestuose affermazione della controparte e del fatto che vi sia un intento di aggirare le norme vigenti in materia di immobili erp e che il ricorrente non vanta alcun diritto in merito alla vendita.
Infatti, si rileva che quanto verificato dall'Ater determina comunque l'impossibilità di addivenire alla stipula di un contratto di locazione per evidente insussistenza dei requisiti previsti per legge in quanto, il ricorrente, non ha alcun titolo a subentrare la qual cosa comporta, de plano, il rigetto di qualsiasi istanza in merito e della relativa istanza per l'acquisto.
Peraltro, l'attore afferma che nel 2002, ha trasferito ufficialmente la residenza presso l'immobile de quo, come si evince dal certificato storico anagrafico continuando ad abitare con la SI sino al decesso della stessa nel Parte_3
2016. Successivamente al decesso della SI il SI in Parte_3 Pt_1 data 10/01/2021, ha presentato istanza di subentro nell'assegnazione del suddetto immobile ai sensi della L:R n.23/99.
Pertanto, quanto al rivendicato diritto al subentro e/o comunque previo riconoscimento dei requisiti di legge per ottenere l'assegnazione dell'alloggio sociale in questione, si evidenzia che certamente il Sig. non può e Parte_1 non ha potuto far derivare un proprio titolo all'assegnazione da un mero
“subentro” di fatto nella detenzione dell'alloggio o dalla mera convivenza, non autorizzata dall'ente gestore, con l'assegnatario e comunque smentita per tabulas.
L'abitazione e l'uso di un alloggio di edilizia residenziale pubblica sono infatti consentiti ai soli legittimi assegnatari investiti da specifico provvedimento amministrativo comunale;
la legge stabilisce che il diritto ad abitare l'alloggio - e la conseguente stipula contrattuale - si acquisisca esclusivamente in virtù di provvedimento comunale di assegnazione o di assegnazione in regolarizzazione - in caso di adesione ad eventuale legge di sanatoria - o per provvedimento di ampliamento dell'ente gestore, ai sensi dell'art. 12 della legge regionale del Lazio n. 12/1999.
Nel caso di specie, non è mai stato chiesto ampliamento del nucleo familiare (che tra l'altro sarebbe stato verosimilmente rigettato) da parte dell'assegnataria, unica legittimata a farlo, salvo poi, formulare istanza di subentro, senza alcun tipo di giustificazione, se non quella della residenza, che peraltro deve considerarsi quale indebito ingresso e/o indebita ospitalità, poiché mai autorizzata dall'Ater.
Tutto ciò premesso respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, Voglia accogliere le seguenti CONCLUSIONI
<<..- in via preliminare e nel merito, dichiarare inammissibile la domanda di
controparte e comunque rigettare la domanda per i motivi di cui in premessa, respingere il ricorso avversario, poiché infondato in fatto e diritto, e per l'effetto confermare la piena legittimità del medesimo provvedimento e dell'intero operato posto in essere dall' . Controparte_1
Il tutto con vittoria delle spese di causa oltre oneri accessori ovvero oneri riflessi che espressamente si richiedono…>>.
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Differita l'udienza in citazione, ritenuta l'insussistenza dei presupposti per la sospensione necessaria del processo;
ritenuta la causa matura per le conclusioni, è stata fissata per la precisazione delle conclusioni e l'assegnazione della causa a sentenza, l'udienza del 3.11.2025 da tenersi ai sensi dell'art.83, co.7, lettera H del D.L.n°18/2020 ed ex art. 127 ter c.p.c. mediante trattazione scritta figurata, con termine perentorio sino alle ore 00.00 del giorno di udienza stessa per note di udienza scritta, contenenti istanze, conclusioni e note conclusive e successivo provvedimento telematico del giudice nei successivi trenta giorni. Sono stati assegnati i seguenti termini perentori:
1) non superiore a sessanta giorni prima dell'udienza per il deposito di note scritte contenenti la sola precisazione delle conclusioni;
2) non superiore a trenta giorni prima dell'udienza per il deposito delle comparse conclusionali;
3) non superiore a quindici giorni prima dell'udienza per il deposito delle memorie di replica.
All'esito dell'udienza del 3/11/2025 la causa è stata trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. con le formule ordinarie.
III. III. In limine litis sussiste la giurisdizione dell'autorità adita. Invero la materia dell'edilizia residenziale pubblica, per la finalità sociale che la connota, è compresa in quella dei servizi pubblici, ora disciplinata dal D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 80, art. 33, nel testo sostituito dalla L. 21 luglio 2000, n. 205, art. 7 e risultante dalla sentenza di illegittimità costituzionale parziale del 6 luglio 2004 n. 204 della Corte Costituzionale. In tale materia, il procedimento di assegnazione degli alloggi di edilizia pubblica si articola in due fasi: a) quella attinente alla prenotazione ed all'assegnazione dell'alloggio ed alla posizione e qualità del richiedente;
b) quella della disciplina del rapporto così instaurato. La prima fase ha natura pubblicistica ed è caratterizzata dall'esercizio di poteri finalizzati al perseguimento di interessi pubblici ai quali corrispondono posizioni di interesse legittimo dei richiedenti. Nella seconda fase, la posizione del richiedente ha natura di diritto soggettivo, poiché, in questa fase, la pubblica amministrazione non è titolare di poteri di supremazia di alcun genere e vede limitato il suo intervento alla verifica del corretto adempimento di obbligazioni civili che gravano sull'assegnatario. La distinzione ha le sue ripercussioni sulla giurisdizione: le controversie attinenti a pretesi vizi di legittimità dei provvedimenti emessi nella prima fase debbono essere attribuite alla giurisdizione del Giudice amministrativo, mentre quelle in cui siano in discussione cause sopravvenute di estinzione o risoluzione del rapporto locatizio, poiché sottratte al discrezionale apprezzamento della pubblica amministrazione, vanno ricondotte alla giurisdizione del Giudice ordinario (S.U. 12.6.2006 n. 13527; S.U.23.6.2005 n. 13459). A parere delle S.U. Civili, in conformità a una tale – ormai costante – ricostruzione, la giurisdizione del Giudice amministrativo si può configurare nella prima fase del procedimento di assegnazione, che è di natura pubblicistica, perché caratterizzata dall'esercizio di poteri finalizzati al perseguimento di interessi pubblici mediante provvedimenti che esprimono il potere di supremazia della pubblica amministrazione.
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La giurisdizione del Giudice amministrativo, invece, non è configurabile nella fase successiva al provvedimento di assegnazione, in cui non vi sono atti o provvedimenti che esprimano una ponderazione tra l'interesse pubblico e quello privato, ma determinazioni assunte, non iure pubblicorum, nell'ambito del rapporto privatistico di locazione, variamente definite di revoca, decadenza o risoluzione che, a rigore, si configurano come atti di valutazione delle obbligazioni assunte dall'assegnatario al momento dell'assegnazione ovvero si sostanziano in atti di accertamento del diritto vantato dal terzo al subentro sulla scorta dei requisiti prescritti dalla legge (v. in tal senso, T.A.R. Lazio, III quater, 14.7.2011, n. 6331, cfr., conf. T.A.R. Lazio, III quater, n. 12944 del 2016). Gli atti posteriori all'assegnazione, in definitiva, incidono sulla posizione di diritto soggettivo che deve essere riconosciuta all'assegnatario e le controversie relative rientrano nella giurisdizione del Giudice ordinario. È stato così sancito (v. S.U. ord. 28.12.2011 n. 29095; conf. S.U. ord. 16.1.2007 n. 758) che appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario la controversia avente ad oggetto la decadenza dall'assegnazione dell'alloggio, correlata non già ad un'asserita (nuova) valutazione dell'interesse pubblico a mantenerla, bensì all'avvenuto accertamento della carenza del requisito dell'impossidenza e/o del superamento dei limiti reddituali, quale previsto dalla legge (nella specie della Regione Lazio) per il diritto alla conservazione dell'alloggio e perciò costituente atto con valenza dichiarativa incidente su una posizione di diritto soggettivo dell'assegnatario, rientrante nella seconda delle menzionate fasi del rapporto intercorrente con l'ente pubblico. È stato – ancora – ritenuto (v. S.U. 12.6.2006 n. 13527) rientrare nella giurisdizione del giudice ordinario la cognizione della controversia avente ad oggetto l'opposizione avverso il decreto di rilascio emesso nei confronti di occupante abusivo dell'alloggio, fondata sulla deduzione della qualità componente del nucleo familiare destinatario dell'assegnazione dell'immobile per cui è causa. Sempre nella giurisdizione del giudice ordinario è stato, ulteriormente, giudicato (v. S.U. ord. 16.1.2007 n. 757 ) rientrare la controversia avente ad oggetto il diritto al subingresso nel rapporto di assegnazione del terzo familiare, per effetto di espressa previsione legislativa regionale, in presenza di alcune condizioni riguardo alle quali manca qualsiasi vantazione discrezionale della Pubblica Amministrazione. E così pure, sono attribuite alla giurisdizione del giudice amministrativo le controversie attinenti a pretesi vizi di legittimità dei provvedimenti emessi nella prima fase fino all'assegnazione, mentre sono riconducibili alla giurisdizione del giudice ordinario le controversie in cui siano in discussione cause sopravvenute di estinzione o di risoluzione del rapporto. Da ultimo, sussiste la giurisdizione del giudice ordinario per tutte le controversie che non attengono alla fase di formazione dell'atto autoritativo dell'amministrazione e, dunque, per quelle, non autoritative, successive al provvedimento di assegnazione. Rientra, ancora, nella giurisdizione del giudice ordinario la controversia avente ad oggetto la decadenza dall'assegnazione dell'alloggio, ai sensi dell'art. 11 d.p.r. 1035 del 1972, per non essersi l'assegnatario presentato per la stipula del contratto di locazione e per non aver occupato l'alloggio (v. S.U. ord. 16.1.2007 n. 755; S.U. ord. 28.12.2011 n. 29095).
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Su tale base, è di tutta evidenza che la controversia in esame postula il riconoscimento della giurisdizione del giudice ordinario (v. espressamente, Corte di Cassazione, Sez. Unite Civili, sentenza 25 settembre – 23 novembre 2012, n. 20727, in simile fattispecie), contestando l'attuale ricorrente la legittimità del decreto di rilascio dell'immobile. Di recente, v. pure Cass. Civ., SS.UU. n. 22957 del 2013 secondo cui: “In tema di riparto di giurisdizione nelle controversie concernenti gli alloggi di edilizia economica e popolare, sussiste la giurisdizione del giudice amministrativo quando si controverta dell'annullamento dell'assegnazione per vizi incidenti sulla fase del procedimento amministrativo, fase strumentale all'assegnazione medesima e caratterizzata dall'assenza di diritti soggettivi in capo all'aspirante al provvedimento, mentre sussiste la giurisdizione del giudice ordinario quando siano in discussione cause sopravvenute di estinzione o risoluzione del rapporto locatizio, sottratte al discrezionale apprezzamento dell'amministrazione. Ne consegue che spetta al giudice ordinario la controversia promossa dal familiare dell'assegnatario, deceduto, di alloggio di edilizia economica e popolare, al fine di far accertare il proprio diritto a succedere nel rapporto locatizio, giacché la disciplina recata in relazione al subentro nell'assegnazione dalle leggi della Regione Piemonte 28 marzo 1995, n. 46 (artt. 1 e 15) e 17 febbraio 2010, n. 3 (artt. 4 e 13), non riservi all'Amministrazione alcuna discrezionalità al riguardo, configurando un diritto soggettivo.”. Sussiste, poi, la legittimazione passiva dell' in merito Controparte_1 all'accertamento del diritto alla permanenza nell'alloggio. III. L'azione va riqualificata come di accertamento negativo dei presupposti e requisiti per l'emissione del decreto di rilascio con conseguente annullamento del medesimo. Le doglianze che si compendiano in censure di natura formale di illegittimità od invalidità, nel campo del diritto amministrativo, del decreto di rilascio dell'alloggio sono inconferenti ed inammissibili sul piano della cd. possibilità giuridica poiché – per pacifica giurisprudenza di legittimità ordinaria ed amministrativa – i provvedimenti adottati dall' variamente definiti di CP_1 revoca, decadenza, risoluzione, non costituiscono espressione di una ponderazione dell'interesse pubblico e di raffronto con quello privato bensì configurano atti di valutazione del rispetto da parte dell'assegnatario di obblighi assunti al momento della stipula del contratto ovvero si sostanziano in atti di accertamento del diritto vantato dal terzo al subentro sulla base dei requisiti prescritti dalla legge. Ne consegue che la cognizione della controversia in esame non potrebbe condurre all'accertamento della violazione di principi e norme in tema di procedimento amministrativo, la cui inosservanza non inficia la validità e l'efficacia dell'atto, e per tale via alla disapplicazione od alla riforma e/o cassazione di un atto amministrativo provvedimentale. Il giudizio può postulare, se mai, la valutazione in ordine alla sussistenza o meno di una situazione di occupazione abusiva dell'alloggio, in conseguenza della cessione parziale dell'alloggio assegnato, quale condizione positiva prevista per l'emissione di un decreto di rilascio ovvero negativa ricorrendo il diritto non affievolito alla assegnazione, il diritto alla conservazione della detenzione dell'alloggio od il diritto all'abitazione di un alloggio di edilizia pubblica a titolo di subentro od a titolo di ampliamento od in virtù di una assistenza domiciliare autorizzata.
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La diffida dell'occupante abusivo ed il conseguente ordine di rilascio dell'immobile ex artt. 18 del d.p.r. n. 1035 del 1972 e 15 della Legge Regione Lazio n.12 del 1999 si ricollegano, più propriamente, a compiti di gestione del patrimonio abitativo attribuiti all'Ater di Roma ed assegnati al Dirigente Generale in virtù della Legge Regione Lazio n. 30 del 2002. Con l'art. 95 del d.p.r. n. 616 del 1977 e l'art. 55 della legge n. 457 del 1978 il legislatore ha, del resto, sottratto agli enti gestori del patrimonio di edilizia residenziale pubblica ogni potestà amministrativa riguardante l'assegnazione degli alloggi e l'emissione dei provvedimenti successivi alla stessa, potestà che è trasferita ai Comuni. Gli artt. 4 e 5 della Legge Regione Lazio n.12 del 1000 hanno ribadito quanto disposto dalla normativa nazionale attribuendo ai Comuni le funzioni amministrative riguardanti l'assegnazione degli alloggi di e.r.p., compresa quella di emettere i provvedimenti di decadenza, mentre all'Ater è attribuita esclusivamente la gestione tecnico amministrativa ed economica del patrimonio. Sussiste, dunque, la legittimazione passiva della convenuta in relazione alle domande come prospettate e riqualificate. IV. L'opposizione esperita dall'attore avverso il decreto di rilascio impugnato n.336 del 25/11/2024 non è meritevole di accoglimento e, per l'effetto, non può essere accertato e dichiarato il diritto del SI a Parte_1 subentrare nel contratto di locazione alla SI , relativo Parte_3 all'immobile sito in Roma via Monte Calvo n.15 lotto 2 scala F int.8 Gli accertamenti eseguiti dall' di Roma e la documentazione CP_1 allegata danno conto di come: 1) l'immobile sito in Roma alla via Monte Calvo n.15 lotto 2 scala f int.8, di proprietà dell' fosse stato assegnato al SI CP_1 Per_1
deceduto a 25 agosto 1999;
[...] 2) indi con contratto del 2001 ( doc.1) la moglie SI Parte_3 sia subentrata nel contratto di assegnazione al
[...] defunto marito doc.3);
3) dal 1995 il SI senza autorizzazione Parte_1 dell'Ente gestore, abbia convissuto stabilmente con la prozia ed il di lei marito per fornire e ricevere assistenza morale e materiale agli stessi;
4) lo stessa fosse rimasto nell'appartamento anche dopo il decesso del prozia, avvenuto in data 19.06.2016 ( doc.2), in cui aveva trasferito la residenza ufficialmente dal 2002;
5) il SI in data 10/01/2021, abbia presentato istanza di Pt_1 subentro nell'assegnazione del suddetto immobile ai sensi della L:R n.23/99, dopo il decesso della prozia;
5) l'Ater del abbia inoltrato all un preavviso di CP_1 Pt_1 rigetto all'assegnazione in deroga ai sensi della L.r. 1/2020 in quanto, alla data del 23/05/2014, l'originaria assegnataria - era ancora in vita Parte_3 (deceduta in data19/06/2016 ); 6) con determina dirigenziale n.336 del 25/11/2024, ricevuta dal SI in data 18.12.2024, l' abbia notificato all'istante provvedimento di Pt_1 CP_1 inammissibilità dell'istanza di subentro “per carenza delle condizioni normative”, ( doc.10) affermando che il rapporto di parentela e l'ingresso anagrafico
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dell'alloggio non soddisfano i requisiti di cui all'art. 12 comma 4 della legge regionale n.12/99. ( doc.10); Appare, dunque, con evidenza la correttezza dell'attività svolta dall' CP_1 di Roma in presenza di condotta qualificabile come sostanziale sottrazione della disponibilità di un immobile all'Ente gestore del patrimonio destinato all'e.r.p.. All'esito degli accertamenti sui requisiti previsti dalla normativa vigente per il godimento dell'alloggio pubblico da parte dell'odierna ricorrente, l' CP_1 nella qualità di gestore del patrimonio pubblico, ha attivato la procedura per rientrare nella disponibilità dell'alloggio attraverso un titolo (il decreto di rilascio) che si forma prima e al di fuori del giudizio e in forza del quale l'ente può conseguire il soddisfacimento della propria pretesa. Difatti, da un lato, non è irragionevole la scelta del legislatore di consentire al gestore del patrimonio pubblico, attesa la sua natura pubblicistica e l'affidabilità derivante dal procedimento che ne governa l'attività, di formare unilateralmente un titolo esecutivo, e, dall'altro lato, il rispetto del diritto di difesa e dei principi del giusto processo, con la possibilità concessa al preteso soggetto destinatario di promuovere, entro un termine perentorio ma adeguato, un giudizio ordinario di cognizione nel quale fare efficacemente valere le proprie ragioni atte a paralizzare le pretese in esso (titolo) contenute. In base alla normativa speciale in materia di e.r.p. la presenza di soggetti diversi dall'assegnatario, l'assenza di un provvedimento a favore dell'utilizzatore che qualifichi la sua detenzione giustifica, anzi, obbliga l'ente gestore del patrimonio pubblico a negare ed impedire il godimento del bene pubblico da parte di un soggetto terzo all'assegnazione. Il decreto di rilascio è il provvedimento finale della speciale procedura esecutiva di rilascio di un bene a destinazione pubblica vincolata regolamentata dagli artt. 11 e 18 del D.P.R. n. 1035 del 1972 e dall'articolo 15 della legge regionale n. 12 del 1999, per cui l'eccezione sollevata da parte istante sulla validità del titolo impugnato è da ritenersi assolutamente priva di pregio giuridico. Invero il diritto al subentro nell'assegnazione è regolato dal combinato disposto dell'articolo 11, comma 5 (in cui sono descritti i requisiti soggettivi per l'assegnazione), dell'articolo 12 (dedicato al subentro nell'assegnazione e all'ampliamento del nucleo familiare dell'assegnatario), dell'articolo 13 (disciplina delle cause di decadenza dall'assegnazione) della legge regionale n. 12 del 1999. Sulla base delle disposizioni richiamate è evidente che non esiste un diritto soggettivo di parenti ed ancor di più di terzi, anche se stabilmente conviventi con l'assegnatario, a subentrargli nel contratto di locazione. Al contrario emerge chiaramente che il diritto al subentro nell'assegnazione-locazione sorge solo a favore dei soggetti tassativamente indicati nell'articolo 12 della l.r. n. 12 del 1999, purché si sia in presenza delle condizioni di cui all'articolo 11 della l.r. n. 12 del 1999, e non si verifichi una qualsiasi ragione di decadenza di cui all'articolo 13 della medesima legge. Il subentro nel contratto è conseguenza del subentro nell'assegnazione e, quindi, di un provvedimento amministrativo, al pari della stipula contrattuale conseguente alla prima assegnazione. L'art. 11, che regolamenta la prima assegnazione comunale a favore dei richiedenti ai fini dell'inserimento nella graduatoria, viene richiamato esclusivamente per determinare, sempre nell'ambito di un nucleo familiare già assegnatario – originariamente o per ampliamento – la
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graduazione nel subentro in caso di più componenti superstiti del nucleo familiare già riconosciuto. La verifica della reale consistenza del nucleo familiare beneficiario di un alloggio pubblico è necessaria per l'espletamento delle funzioni e dei compiti che la normativa attribuisce all'Azienda ovvero la “vigilanza sugli assegnatari degli alloggi”. Per assicurare gli scopi perseguiti dalla normativa di favore, la presenza del terzo nell'alloggio locato deve essere tempestivamente resa nota alla PA e da essa autorizzata per il riscontro delle finalità pubblicistiche di costituzione di una stabile e duratura convivenza con i caratteri della mutua solidarietà ed assistenza economica ed affettiva, legittimanti anche (ma non solo) il successivo subentro nel rapporto in luogo dell'originario assegnatario dell'alloggio (Corte di Cassazione, sez. I Civile, sentenza 29 gennaio – 13 maggio 2015, n. 9783). Nel caso de quo agitur, l'attrice ha invocato, in sostanza, con l'opposizione, un presunto diritto all'assegnazione ma tale domanda non può essere accolta per una pluralità di motivazioni. Nella fattispecie, la ricorrente ha affermato di essere un parente lontano, un pronipote, dell'assegnatario subentrato all'originario assegnatario dell'immobile per cui è causa;
di aver fatto ingresso nell'immobile per cui è causa, per ragioni di assistenza, in epoca antecedente al decesso della prozia, avvenuto nel 2016. Il solo fatto della convivenza, sia pure stabile e protratta nel tempo, con chi legittimamente detenga un alloggio di edilizia residenziale pubblica, ancorché < fini assistenziali>>, non dà titolo al subentro nell'assegnazione, ove non si ricada in una delle ipotesi espressamente previste dalla legge. Successivamente al decesso dell'assegnatario nel 2021 ha presentato domanda di subingresso. In primis, manca un contratto di locazione con l'Ater di Roma stipulato in forma scritta ed in secundis, non esiste un'assegnazione in cui subentrare. La giurisprudenza è ferma nel ritenere che: “in tema di assegnazione di alloggio popolare, se l'assegnatario non chiede l'autorizzazione all'ampliamento del nucleo familiare in relazione ad un soggetto che intende risiedere stabilmente nell'alloggio, significa che, ove tale residenza comunque si abbia, si verifica un'ipotesi di cessione parziale dell'alloggio, non consentita (in tale senso Tar Venezia, veneto, n. 728 del 2009, in Foro Amministrativo Tar 2009, 3, 647; Tar Milano, Lombardia, n. 716 del 2012, in red. Amm. Tar 2012, 03)”. Non è stata, peraltro, comprovata la cd. necessità di assistenza domiciliare anche nelle ore notturne da parte del nipote. In simile casi, l' autorizza la CP_1 presenza temporanea nell'alloggio sociale di soggetti terzi, estranei al nucleo familiare assegnatario, al fine di assicurare l'assistenza all'assegnatario o ad altri componenti del nucleo familiare. A tal fine l'assegnatario presenta all' CP_1 apposita istanza di autorizzazione, producendo la documentazione comprovante la necessità di assistenza, anche notturna, e l'eventuale contratto di lavoro dell'assistente. L'autorizzazione è di durata massima corrispondente alla necessità di assistenza. Qualora l'assistenza venga fornita da un familiare – entro il secondo grado si prescinde dal contratto di lavoro, ma la presenza temporanea deve essere comunque autorizzata dall'ATER. L'assistente familiare non fissa neppure temporaneamente la propria residenza effettiva e/o anagrafica nell'alloggio sociale.
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Simile autorizzazione è, comunque, rilasciabile solo a badanti extracomunitarie con contratto di lavoro;
a badanti comunitarie con contratto di lavoro in cui l'alloggio sia compreso, con il vitto, come controprestazione;
ad assistenti familiari che abbiano richiesto di usufruire del "congedo per eventi e cause particolari" previsto all'art. 4, comma 2, della legge 53/2000, nei limiti posti dalla disposizione stessa e per la durata del congedo stesso (massimo due anni). Nemmeno tale fattispecie ricorre o è stata documentata nel caso in esame, fermo restando che la presenza a fini di assistenza temporanea non attribuisce all'assistente alcun diritto sull'alloggio sociale e non costituisce in alcun modo presupposto per un eventuale futuro subentro nell'assegnazione da parte dell'assistente. In secondo luogo, va osservato che l'attrice è nipote (ex filio) dell'assegnatario subentrato. Con riferimento alla posizione dei “nipoti” la fattispecie in esame impone alcune riflessioni sul diritto al subentro dei predetti alla luce delle modifiche intervenute nel 2018. L'art. 11 della legge regionale n. 13 del 28.12.2018 (“Disciplina delle funzioni amministrative regionali e locali in materia di edilizia residenziale pubblica” e successive modifiche che alla lettera e) del comma 4 dell'articolo 12 della l.r. 12/1999 dopo la parola: “figli” ha inserito l'espressione “dei parenti di secondo grado,”. La novella consente, quindi, l'ampliamento anche nel caso di nipote ex filio ampliando le situazioni legittimanti il subentro per cui anche quella della odierna parte attrice sarebbe in astratto inquadrabile nelle ipotesi alle quali la novella ha esteso il diritto al subentro. Pur tuttavia la modifica legislativa non può applicarsi “ratione temporis” al caso in esame in quanto il decesso dell'assegnatario, è avvenuto nel 2016, prima dell'entrata in vigore della novella del 2018 e dalla predetta alcuna domanda di
“ampliamento” era stata presentata. Pertanto, con riferimento alle modifiche predette poichè “…l'invocato diritto al subentro nella assegnazione non si realizza fin tanto che l'assegnatario è in vita o occupa regolarmente l'immobile. Infatti, ai fini della configurazione dell'istituto del subentro è necessario che si interrompa il rapporto tra assegnatario e alloggio e, dunque, occorre fare riferimento al momento in cui si verifica tale evento” per verificare quale normativa sia ratione temporis applicabile occorre fare riferimento al decesso dell'assegnatario ovvero al momento in cui è stata presentata la domanda di ampliamento. Questo è il principio che è stato ritenuto applicabile in casi in cui si controverteva della successione tra la L.R.n. 33/87 e la L.R. n.12/99 ai fini del subentro (Trib. Roma sez. VI sent. n. n.8217/16 e sent. n. 139/1 e sent. n. 8217/16 del medesimo Tribunale di Roma). Il medesimo principio è stato affermato anche dalla Regione Lazio (PROTOCOLLO N. E-2017-0068534 del 27.6.2017) che ha ritenuto, infatti, una novella intervenuta sia pure su altro aspetto (LR. N. 12/2016) applicabile “per le domande presentate successivamente all'entrata in vigore della L.R. 12/2016” (12.8.2016) per le quali ha ritenuto “consentito l'ampliamento del nucleo familiare anche in riferimento ai figli “in ingresso” nell'alloggio di ERP”. L'ampliamento va chiesto dall'assegnatario: laddove, poi, l'istanza di ampliamento sia antecedente alla novella ma “l'istruttoria non sia ancora
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conclusa” potrà essere applicata la novella consentendo l'ampliamento anche in caso di ingresso, nel nostro caso, dei nipoti. Stando pertanto al tenore letterale della disposizione dell'art. 12 (vecchia versione), emerge come il legislatore regionale aveva inteso negare, all'infuori delle ipotesi di matrimonio, convivenza more uxorio, accrescimento della prole, affidamento di minori o rientro dei figli, la possibilità di ampliare il nucleo familiare assegnatario dell'alloggio, e quindi il diritto sostantivo vantato dalla ricorrente. I discendenti in linea retta di secondo grado (nipoti) non sono contemplati tra i soggetti che possono beneficiare della procedura di ampliamento del nucleo familiare assegnatario dell'alloggio. Aggiungasi che, nel caso che ci occupa, alcuna richiesta di ampliamento risulta essere stata presentata dall'assegnatario a favore dell'odierna parte attrice. Tutte queste circostanze sono state oggetto di valutazione della Suprema Corte /234/2923) la quale ha affermato che “La necessaria condizione della presentazione di domanda di ampliamento per subentrare all'assegnatario dell'alloggio di edilizia popolare si ricava induttivamente dalla previsione contenuta nel comma 2 dell'art. 12 l.reg. Liguria n. 10 del 2004 (analogicamente applicabile al caso di specie), secondo cui "l'ampliamento avviene previa verifica da parte dell'ente gestore della sussistenza dei requisiti previsti per la permanenza nel rapporto di assegnazione". Si tratta di verifica da compiersi preventivamente e, dunque, condizionante l'ampliamento del nucleo familiare. Essendo interesse della parte, che pretende di aver diritto al subentro, ottenere tale "previa verifica", appare del tutto evidente che altrimenti tale obiettivo non possa essere conseguito se non attraverso la presentazione di una istanza o domanda di ampliamento” V. i termini, Trib.Roma 14139/23 secondo cui: “ In tema di locazione di immobili dell'edilizia residenziale pubblica, l'ingresso e/o il rientro di un membro nel nucleo famigliare dell'originario assegnatario devono essere comunicati ed accompagnati da un'apposita istanza di ampliamento, nonché legittimati da un formale provvedimento dell'Ente gestore. In assenza di tale provvedimento, l'occupazione dell'alloggio dopo la morte dell'assegnatario risulta illegittima ed abusiva”. Infine, non può riconoscersi al sig. alcun diritto alla pretesa e Pt_1 rivendicata assegnazione in quanto lo stesso assume che il diritto al subentro invocato derivi dalla condizione abitativa della prozia la quale, a sua volta, era già subentrata nell'assegnazione del coniuge. Non è configurabile sulla scorta della disciplina di riferimento un subentro derivato o di secondo grado (v., in argomento, sentenza, Tribunale di Roma, sezione sesta, n. 6642 del 2018). Al lume delle argomentazioni sinora esposte, l'azione esperita, in quanto destituita di fondamento normativo e fattuale, va inesorabilmente respinta. V. In merito al governo delle spese di lite, sussistono gravi ed eccezionali giusti motivi, in considerazione della qualità delle parti, della particolare complessità e novità delle questioni trattate (v. Cass. Civile, sez. un., 15 novembre 1994, n. 9597), delle ragioni della decisione, integralmente, tra le stesse le spese e le competenze del giudizio.
Per Questi Motivi
Il Tribunale di Roma, sezione sesta civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda come proposta in narrativa, nel contraddittorio delle parti, ogni contraria domanda, istanza, deduzione, eccezione
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disattesa, così provvede:
1. rigetta la domanda attorea per le ragioni di cui in motivazione;
2. dichiara compensate integralmente le spese di lite. Così deciso in Roma all'esito dell'udienza del 3.11.2025 con trattazione scritta.
Il Giudice Unico dott.ssa Maria Flora Febbraro
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Repubblica Italiana In Nome del Popolo Italiano
Tribunale Ordinario di Roma Sezione 6^ Civile
Il Tribunale ordinario di Roma - VI Sezione civile, in composizione monocratica ed in persona del Giudice Unico, dott.ssa Maria Flora Febbraro, all'esito dell'udienza del 3/11/2025, tenuta con trattazione scritta, sulle conclusioni come precisate, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 189 c.p.c. e 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA ORDINARIA dando lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, nella causa iscritta al n. 2652 del Ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2025 tra
nato a [...] il [...] Parte_1 CodiceFiscale_1 residente in Roma ed ivi elettivamente domiciliato in via Antonio Chinotto 1 presso lo studio dell'Avv. Maria Rosa Ianni, CF (indirizzo C.F._2
PEC : ( n. fax 0637511881) che lo rappresenta Email_1 difende per procura in calce al presente atto attore
e
Controparte_1
C.F. subentrata nella titolarità di tutti i beni e dei
[...] P.IVA_1 rapporti attivi e passivi dello a seguito del decreto del Presidente Pt_2 CP_1
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della Regione Lazio n. 427 dell'11 novembre 2003, attuativo della legge regionale n. 30 del 2002, in persona del Direttore Generale pro tempore domiciliato per la carica in Roma, Lungotevere Tor di Nona n. 1 ed elettivamente in Roma, Via
Fulcieri Paulucci de Calboli n.20/E presso l'Avv. Gianluca Bravi (C.F. =
- Fax = 0668843229 - Pec = C.F._3
) dal quale è rappresentato e difeso in virtù Email_2 di procura alle liti depositata in atti;
convenuto
OGGETTO: Azione di accertamento e di condanna
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI come in atti.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
- ARTT. 132 E 127 TER– 429 C.P.C. – I. In limine litis va osservato che la recente riforma del processo civile, intervenuta con legge 18 giugno 2009, n. 69, ha modificato l'art. 132 c.p.c. ed il correlato art. 118 disp. att. c.p.c. escludendo dal contenuto della sentenza (art. 132, n. 4, c.p.c.) lo svolgimento del processo. La novella dell'art. 132 c.p.c. è applicabile ai giudizi pendenti in primo grado alla data di entrata in vigore della legge, ossia dal 4 luglio 2009 (v. art. 58 L. n. 69 del 2009). Ne deriva che può procedersi all'immediata stesura delle ragioni della decisione. II. Con citazione notificata all' del il Sig. CP_1 CP_1 Pt_1
ha adito il Tribunale di Roma per ivi sentire accogliere le seguenti
[...] conclusioni:
<<…piaccia all'Ill.mo Tribunale Civile di Roma, rejectis contrariis, accogliere le
seguenti conclusioni: in via principale e nel merito
1) dichiarare la nullità, invalidità ed inefficacia della determinazione dirigenziale n.336 del 25/11/2024 per i motivi esposti nelle premesse del presente atto
2) per l'effetto accertare e dichiarare il diritto del SI a Parte_1 subentrare nel contratto di locazione alla SI , Parte_3 relativo all'immobile sito in Roma via Monte Calvo n.15 lotto 2 scala F int.8…>>.
A tal fine ha esposto e dedotto che:
<<…Il SI abita in locazione in un immobile sito in Roma Parte_1 via Monte Calvo n.15 lotto 2 scala f int.8, di proprietà dell' CP_1 precedentemente assegnato con contratto del 2001 ( doc.1) - alla SI
[...]
deceduta in data 19.06.2016 ( doc.2). Parte_3
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La SI era subentrata nel contratto di assegnazione al defunto Parte_3 marito SI deceduto in data 25 agosto 1999.( doc.3). Persona_1
Dal 1995 il SI ha convissuto stabilmente con la prozia ed il Parte_1 di lei marito per fornire e ricevere assistenza morale e materiale, come comprovato già dal certificato di cambio di domicilio e dai censimenti periodici presentati all' .( doc.4,5). CP_1
Nel 2002, il SI ha trasferito ufficialmente la residenza presso Pt_1 l'immobile de quo, come si evince dal certificato storico anagrafico ( doc.6) continuando ad abitare con la SI sino al decesso della stessa nel Parte_3 2016.Successivamente al decesso della SI il SI in Parte_3 Pt_1 data 10/01/2021, ha presentato istanza di subentro nell'assegnazione del suddetto immobile ai sensi della L:R n.23/99. ( doc.7).
Peraltro, medio tempore, con lettera del 26/01/2021 prot n.4990, l' ha CP_1 offerto in vendita al SI ai sensi del DL 24/2/2015 DGRL 410/2015 e Pt_1 DGRL n.623/2020, il suddetto immobile al prezzo di euro 39.664,00, invitandolo a manifestare la volontà all'acquisto entro 60 gg con contestuale pagamento della somma di euro 1.708,00 per spese amministrative e di istruttoria ( doc.8).
Il SI ha tempestivamente manifestato la volontà ad acquistare ( doc.8) Pt_1 ed ha corrisposto le spese “amministrative” come richiesto ( doc.8), ma successivamente, l' ha comunicato di aver archiviato l'istruttoria CP_1 affermando che il SI non aveva diritto all'acquisto ( doc.8) Pt_1
In relazione a questo aspetto si fa presente che pende giudizio ex art. 2932 cc RG 57877/2023 Dott. Cina X sezione udienza 16.06.2027.
Da ultimo, l' , nonostante fosse a conoscenza della stabile convivenza del CP_1 SI con l'assegnataria deceduta, come dimostrato dai censimenti ( Pt_1 doc.9) e dalla corrispondenza ricevuta, ha respinto l'istanza di subentro, ritenendo il richiedente non facente parte del nucleo familiare originario o ampliato, in quanto parente di secondo grado.
Quindi con determina dirigenziale n.336 del 25/11/2024, ricevuta dal SI in data 18.12.2024, l' ha notificato all'istante provvedimento di Pt_1 CP_1 inammissibilità dell'istanza di subentro “per carenza delle condizioni normative”, ( doc.10) affermando che il rapporto di parentela e l'ingresso anagrafico dell'alloggio non soddisfano i requisiti di cui all'art. 12 comma 4 della legge regionale n.12/99. ( doc.10)
Tale provvedimento è errato ed ingiusto in quanto lesivo del diritto al subentro nel contratto di assegnazione alla SI per i motivi che Parte_3 seguono.…>>.
Instauratosi il contraddittorio si è costituito in giudizio con comparsa di costituzione e risposta del 16/4/2025 l' di Roma, che ha contestato ed CP_1 impugnato tutto quanto ex adverso dedotto e sostenuto per i seguenti motivi di fatto e di diritto:
<<…Si rileva come, diversamente da quanto affermato dal ricorrente, non sussista alcun diritto in capo allo stesso che imponga all' di procedere in CP_1 suo favore, così come richiesto.
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Preliminarmente si rileva che l'acquisto di un immobile ERP è subordinato al possesso dei requisiti di assegnazione, insussistenti nel caso di specie.
Infatti, controparte, è carente di legittimazione attiva, non avendo alcun rapporto CP_ contrattuale con l' derivante da un provvedimento di assegnazione.
Infatti, è emerso che il signor ha ricevuto un preavviso di rigetto Pt_1 all'assegnazione in deroga ai sensi della L.r. 1/2020 in quanto, alla data del 23/05/2014, l'originaria assegnataria - era ancora in Parte_3 vita (deceduta in data19/06/2016 ).
Successivamente, anche all'esito delle contro deduzioni prodotte, è stato confermato e notificato il provvedimento di diniego, oggi impugnato.
Pertanto il ricorrente non ha i requisiti per acquistare l'immobile e la domanda deve essere rigettata de plano.
La premessa relativa alla vendita è doverosa, in quanto, come riportato dalla controparte, è pendente un giudizio con il quale il Sig. ha chiesto: Parte_1
1) accertato e dichiarato il diritto del SI ad acquistare Parte_1 l'alloggio sito in Rima via Monte Calvo n.15, via Monte Calvo n.15 int.8 identificato al Nuovo Catasto Edilizio al figlio 267 particella 512 subalterno 28 zona A/4 classe 2,
2) accertare e dichiarare l'inadempimento contrattuale dell' all'obbligo di CP_1 stipulare il contratto di compravendita relativamente all'immobile sito in Roma via Monte Clavo n.15,
3) per l'effetto dichiarare ai sensi dell'art. 2932 c.c. il trasferimento dell'immobile de quo via Monte Calvo n.15 via Monte Calvo n.15 int.8 identificato al Nuovo Catasto Edilizio al figlio 267 particella 512 subalterno 28 zona A/4 classe 2, è composto da 4 vani catastali, in favore del SI Pt_1 al prezzo di cui alla proposta di vendita pari ad euro 39.664,00;
[...]
3) disporre che il SI provveda al pagamento del prezzo pattuito di Pt_1 euro 39.664,00, mediante corresponsione all' – anche tramite l'accensione CP_1 di mutuo bancario – entro il termine di due mesi dal deposito della sentenza o nel termine che si riterrà di giustizia;
4) ordinare la trascrizione della sentenza presso la competente Conservatoria dei registri immobiliari
5) condannare l' al risarcimento dei danni subiti e subendi dal SI CP_1 per il comportamento inadempiente dalla resistente. Pt_1
Ora, appare evidente il tentativo di controparte, strumentale quanto illegittimo, di acquistare indebitamente l'immobile previo riconoscimento del diritto ad eventuale subentro, condizione imprescindibile per l'acquisto.
Non assume alcun pregio la circostanza che il ricorrente abbia risposto in modo affermativo alla richiesta di acquisto, la quale, è formulata in modo massivo e comunque condizionata alla verifica della sussistenza dei requisiti, i quali, sono mancanti nel caso di specie.
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A nulla rileva l'indicazione di assegnatario, puramente formale ed evidentemente errata, posto che, è noto e pacifico che con la P.A. è necessaria la forma scritta per ottenere qualsiasi legittimazione.
In tal senso la Cassazione (12540/2016) ha affermato che I contratti conclusi dalla P.A. richiedono la forma scritta "ad substantiam" e devono essere consacrati in un unico documento, ciò che esclude il loro perfezionamento attraverso lo scambio di propostaed accettazione tra assenti.
Peraltro nella lettera inviata per l'eventuale acquisto è chiaramente indicato che è l'immobile che è compreso nel piano di vendita e non il soggetto, poiché quest'ultimo, deve possedere i requisiti e le condizioni sono, tra le altre, la regolare assegnazione.
Ai fini del subentro nell'assegnazione, invece, la normativa discende dalla corretta e testuale lettura del combinato disposto dell'art. 11 comma 5 della L.R. 12/1999 e dell'art. 12 comma 1 della medesima legge.
Invero, l'art. 12 della suindicata Legge Regionale, nel disciplinare le modalità del
“Subentro nell'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblicata destinati all'assistenza abitativa e ampliamento del nucleo familiare” richiama l'art. 11 comma 5 della medesima Legge con la sola finalità di individuare i soggetti che possano essere ricompresi nella nozione di nucleo familiare.
Tuttavia, detta previsione non legittima in alcun modo l'invocazione indiscriminata del diritto al subentro da parte di tutti i soggetti legati da un qualsivoglia vincolo di parentela con l'assegnatario, ma, mediante l'utilizzo della locuzione “originariamente assegnatario o ampliato”, circoscrive e subordina detta possibilità alla condizione che il nucleo familiare (composto da quei soggetti rientranti nella previsione di cui all'art. 11 comma 5) risulti indicato originariamente, dunque al momento della sottoscrizione del contratto di locazione, o a seguito di ampliamento, mediante la presentazione all'ente gestore di specifiche istanze volte a verificare la sussistenza dei requisiti legittimanti.
L'immobile di cui è causa era locato a terzi ed il ricorrente non era in possesso dei requisiti.
Dal combinato disposto dell'art. 11, comma 5 e dell'art. 12, comma 4, della legge regionale 12/1999 si deduce agevolmente e senza possibilità di equivoco che è ammesso l'allargamento a componenti non appartenenti alla “famiglia nucleare in senso stretto” (nella definizione coniata dal Tribunale civile di Torino, sezione VIII, ordinanza del 25.6.2003) solo per il nucleo familiare originariamente assegnatario. L'ampliamento successivo è limitato ai soli casi di cui all'art. 12, comma 4, ovvero: matrimonio o convivenza more uxorio dell'assegnatario, accrescimento della prole dell'assegnatario dovuto a nascita naturale, riconoscimento o adozione, affidamento di minori e rientro dei figli motivato da separazione omologata dal giudice competente, circostanza non sussistente nel caso di specie.
Ove invece si volesse considerare l'ingresso successivo alla riforma della suddetta norma, ovvero quella vigente sempre dal combinato disposto degli artt. 11 e 12 si rileva come, in particolare, l'art. 11 della L. Regione Lazio n°12/1999,
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dedicato a regolare i "Requisiti soggettivi per l'accesso all'edilizia residenziale pubblica destinata all'assistenza abitativa" prescriveva e prescrive a tutt'oggi:
"1. I requisiti soggettivi per l'accesso all'edilizia residenziale pubblica destinata all'assistenza abitativa sono i seguenti:
a) cittadinanza italiana o di uno stato aderente all'Unione europea o di altro stato non aderente all'Unione europea, sempre che, in tale ultimo caso, il cittadino straniero sia titolare di carta di soggiorno o regolarmente soggiornante ed iscritto nelle liste di collocamento od esercitante una regolare attività di lavoro subordinato o di lavoro autonomo;
b) residenza anagrafica od attività lavorativa esclusiva o principale nel comune od in uno dei comuni compresi nell'ambito territoriale cui si riferisce il bando di concorso, salvo che si tratti di lavoratori destinati a prestare servizio presso nuovi insediamenti produttivi compresi nel suddetto ambito o di lavoratori emigrati all'estero, per i quali ultimi è ammessa la partecipazione per un solo comune;
c) mancanza di titolarità di diritti di proprietà, usufrutto, uso ed abitazione su alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare nell'ambito territoriale del bando di concorso e nel comune di residenza, qualora diverso da quello in cui si svolge l'attività lavorativa e, comunque, nell'ambito del territorio nazionale, su beni patrimoniali di valore complessivo superiore al limite definito nel regolamento di cui all'articolo 17, comma 1;
d) assenza di precedente assegnazione in locazione ovvero in proprietà originaria
o derivata, immediata o futura di alloggio realizzato con contributi pubblici e assenza di finanziamento agevolato in qualunque forma concesso dallo Stato o da enti pubblici, sempre che l'alloggio non sia utilizzabile o sia perito senza dar luogo al risarcimento del danno o sia stato espropriato per pubblica utilità ;
e) reddito annuo complessivo del nucleo familiare non superiore al limite per l'accesso all'edilizia residenziale pubblica destinata all'assistenza abitativa stabilito dalla Regione e vigente al momento della pubblicazione del bando di concorso;
f) non aver ceduto in tutto o in parte, fuori dei casi previsti dalla legge, l'alloggio eventualmente assegnato in precedenza in locazione semplice oppure non aver occupato senza titolo un alloggio di edilizia residenziale pubblica destinato all'assistenza abitativa, fatto salvo quanto stabilito dall'articolo 15 , comma 4[26].
2. I requisiti previsti dal comma 1 devono essere posseduti da parte del richiedente e, limitatamente a quelli di cui alle lettere c), d) ed f), anche da parte degli altri componenti il nucleo familiare, alla data di pubblicazione del bando di concorso e permanere fino al momento dell'assegnazione ed in costanza di rapporto.
3. Il requisito di cui al comma 1, lettera e) deve permanere alla data dell'assegnazione, con riferimento al limite vigente a tale data.
4. La Regione, nell'ambito del piano di cui all'articolo 7, comma 2, può stabilire particolari requisiti aggiuntivi per l'assegnazione di alloggi realizzati con
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finanziamenti destinati a specifiche finalità in relazione a peculiari esigenze locali segnalate dai comuni. D'altronde l'art. 12 della medesima L. R. n°12/1999 cit., per quanto ora d'interesse, testualmente recita (nella versione rimodulata, alla lettera e), dalla L. R. n°14/2008, applicabile ratione temporis alla vicenda successoria costituente motivo del contendere:
“1. Fatto salvo quanto previsto dai commi 2 e 3 [n.d.r.: separazione giudiziale o consensuale dell'assegnatario dell'alloggio], in caso di decesso o negli altri casi in cui l'assegnatario non faccia più parte del nucleo familiare, subentrano nell'assegnazione i componenti del nucleo familiare di cui all'articolo 11, comma 5 originariamente assegnatario o ampliato ai sensi del comma 4, secondo l'ordine stabilito nel citato articolo 11, comma 5.
5. L'ingresso di uno dei soggetti indicati nel comma 4 deve essere immediatamente comunicato all'ente gestore. L'ente gestore, nei successivi tre mesi, verifica che, a seguito dell'ampliamento, non sussistano cause di decadenza dall'assegnazione. Qualora dalla verifica risultino comunicazioni non veritiere, l'ampliamento non produce effetti ai fini dell'eventuale subentro. Gli esiti delle verifiche sono comunicati all'interessato a cura dell'ente gestore”.
Infine l'art. 13 della L. R. n°12/1999 sanciva testualmente:
"1. L'assegnatario di alloggio di edilizia residenziale pubblica destinato all'assistenza abitativa decade automaticamente dall'assegnazione ed il contratto di locazione è risolto di diritto al momento dell'accertamento da parte dell'ente gestore di una delle seguenti condizioni:
a) aver ceduto a terzi, in tutto o in parte, l'alloggio assegnatogli;
b) non abitare stabilmente l'alloggio assegnatogli, salvo il caso in cui l'ente gestore non lo autorizzi per gravi motivi;
c) aver mutato la destinazione d'uso dell'alloggio;
d) svolgere nell'alloggio attività illecite, accertate sulla base delle risultanze dell'autorità giudiziaria competente;
e) aver superato per due anni consecutivi il limite di reddito definito ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettera b).
2. L'ente gestore, a seguito dell'accertamento di una delle condizioni di cui al comma 1, comunica al comune ed all'assegnatario interessato l'avvenuta decadenza dall'assegnazione ed avvia le procedure per il rilascio dell'alloggio.
3. Altri casi di decadenza dell'assegnazione e relative procedure sono disciplinate nel rispetto dei criteri generali determinati nel regolamento di cui all'articolo 17, comma 1".
In ogni caso, nella fattispecie, si sottolinea che in materia di subentro in alloggi erp, ogni eventuale variazione della consistenza del nucleo familiare, nel caso di specie considerato come tale esclusivamente nella forma, è necessaria una preventiva approvazione dell'Ente proprietario, il quale, verificati i presupposti, può concedere a coloro che ne facciano istanza l'ingresso all'interno dell'alloggio.
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Tutto ciò a testimonianza delle pretestuose affermazione della controparte e del fatto che vi sia un intento di aggirare le norme vigenti in materia di immobili erp e che il ricorrente non vanta alcun diritto in merito alla vendita.
Infatti, si rileva che quanto verificato dall'Ater determina comunque l'impossibilità di addivenire alla stipula di un contratto di locazione per evidente insussistenza dei requisiti previsti per legge in quanto, il ricorrente, non ha alcun titolo a subentrare la qual cosa comporta, de plano, il rigetto di qualsiasi istanza in merito e della relativa istanza per l'acquisto.
Peraltro, l'attore afferma che nel 2002, ha trasferito ufficialmente la residenza presso l'immobile de quo, come si evince dal certificato storico anagrafico continuando ad abitare con la SI sino al decesso della stessa nel Parte_3
2016. Successivamente al decesso della SI il SI in Parte_3 Pt_1 data 10/01/2021, ha presentato istanza di subentro nell'assegnazione del suddetto immobile ai sensi della L:R n.23/99.
Pertanto, quanto al rivendicato diritto al subentro e/o comunque previo riconoscimento dei requisiti di legge per ottenere l'assegnazione dell'alloggio sociale in questione, si evidenzia che certamente il Sig. non può e Parte_1 non ha potuto far derivare un proprio titolo all'assegnazione da un mero
“subentro” di fatto nella detenzione dell'alloggio o dalla mera convivenza, non autorizzata dall'ente gestore, con l'assegnatario e comunque smentita per tabulas.
L'abitazione e l'uso di un alloggio di edilizia residenziale pubblica sono infatti consentiti ai soli legittimi assegnatari investiti da specifico provvedimento amministrativo comunale;
la legge stabilisce che il diritto ad abitare l'alloggio - e la conseguente stipula contrattuale - si acquisisca esclusivamente in virtù di provvedimento comunale di assegnazione o di assegnazione in regolarizzazione - in caso di adesione ad eventuale legge di sanatoria - o per provvedimento di ampliamento dell'ente gestore, ai sensi dell'art. 12 della legge regionale del Lazio n. 12/1999.
Nel caso di specie, non è mai stato chiesto ampliamento del nucleo familiare (che tra l'altro sarebbe stato verosimilmente rigettato) da parte dell'assegnataria, unica legittimata a farlo, salvo poi, formulare istanza di subentro, senza alcun tipo di giustificazione, se non quella della residenza, che peraltro deve considerarsi quale indebito ingresso e/o indebita ospitalità, poiché mai autorizzata dall'Ater.
Tutto ciò premesso respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, Voglia accogliere le seguenti CONCLUSIONI
<<..- in via preliminare e nel merito, dichiarare inammissibile la domanda di
controparte e comunque rigettare la domanda per i motivi di cui in premessa, respingere il ricorso avversario, poiché infondato in fatto e diritto, e per l'effetto confermare la piena legittimità del medesimo provvedimento e dell'intero operato posto in essere dall' . Controparte_1
Il tutto con vittoria delle spese di causa oltre oneri accessori ovvero oneri riflessi che espressamente si richiedono…>>.
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Differita l'udienza in citazione, ritenuta l'insussistenza dei presupposti per la sospensione necessaria del processo;
ritenuta la causa matura per le conclusioni, è stata fissata per la precisazione delle conclusioni e l'assegnazione della causa a sentenza, l'udienza del 3.11.2025 da tenersi ai sensi dell'art.83, co.7, lettera H del D.L.n°18/2020 ed ex art. 127 ter c.p.c. mediante trattazione scritta figurata, con termine perentorio sino alle ore 00.00 del giorno di udienza stessa per note di udienza scritta, contenenti istanze, conclusioni e note conclusive e successivo provvedimento telematico del giudice nei successivi trenta giorni. Sono stati assegnati i seguenti termini perentori:
1) non superiore a sessanta giorni prima dell'udienza per il deposito di note scritte contenenti la sola precisazione delle conclusioni;
2) non superiore a trenta giorni prima dell'udienza per il deposito delle comparse conclusionali;
3) non superiore a quindici giorni prima dell'udienza per il deposito delle memorie di replica.
All'esito dell'udienza del 3/11/2025 la causa è stata trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. con le formule ordinarie.
III. III. In limine litis sussiste la giurisdizione dell'autorità adita. Invero la materia dell'edilizia residenziale pubblica, per la finalità sociale che la connota, è compresa in quella dei servizi pubblici, ora disciplinata dal D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 80, art. 33, nel testo sostituito dalla L. 21 luglio 2000, n. 205, art. 7 e risultante dalla sentenza di illegittimità costituzionale parziale del 6 luglio 2004 n. 204 della Corte Costituzionale. In tale materia, il procedimento di assegnazione degli alloggi di edilizia pubblica si articola in due fasi: a) quella attinente alla prenotazione ed all'assegnazione dell'alloggio ed alla posizione e qualità del richiedente;
b) quella della disciplina del rapporto così instaurato. La prima fase ha natura pubblicistica ed è caratterizzata dall'esercizio di poteri finalizzati al perseguimento di interessi pubblici ai quali corrispondono posizioni di interesse legittimo dei richiedenti. Nella seconda fase, la posizione del richiedente ha natura di diritto soggettivo, poiché, in questa fase, la pubblica amministrazione non è titolare di poteri di supremazia di alcun genere e vede limitato il suo intervento alla verifica del corretto adempimento di obbligazioni civili che gravano sull'assegnatario. La distinzione ha le sue ripercussioni sulla giurisdizione: le controversie attinenti a pretesi vizi di legittimità dei provvedimenti emessi nella prima fase debbono essere attribuite alla giurisdizione del Giudice amministrativo, mentre quelle in cui siano in discussione cause sopravvenute di estinzione o risoluzione del rapporto locatizio, poiché sottratte al discrezionale apprezzamento della pubblica amministrazione, vanno ricondotte alla giurisdizione del Giudice ordinario (S.U. 12.6.2006 n. 13527; S.U.23.6.2005 n. 13459). A parere delle S.U. Civili, in conformità a una tale – ormai costante – ricostruzione, la giurisdizione del Giudice amministrativo si può configurare nella prima fase del procedimento di assegnazione, che è di natura pubblicistica, perché caratterizzata dall'esercizio di poteri finalizzati al perseguimento di interessi pubblici mediante provvedimenti che esprimono il potere di supremazia della pubblica amministrazione.
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La giurisdizione del Giudice amministrativo, invece, non è configurabile nella fase successiva al provvedimento di assegnazione, in cui non vi sono atti o provvedimenti che esprimano una ponderazione tra l'interesse pubblico e quello privato, ma determinazioni assunte, non iure pubblicorum, nell'ambito del rapporto privatistico di locazione, variamente definite di revoca, decadenza o risoluzione che, a rigore, si configurano come atti di valutazione delle obbligazioni assunte dall'assegnatario al momento dell'assegnazione ovvero si sostanziano in atti di accertamento del diritto vantato dal terzo al subentro sulla scorta dei requisiti prescritti dalla legge (v. in tal senso, T.A.R. Lazio, III quater, 14.7.2011, n. 6331, cfr., conf. T.A.R. Lazio, III quater, n. 12944 del 2016). Gli atti posteriori all'assegnazione, in definitiva, incidono sulla posizione di diritto soggettivo che deve essere riconosciuta all'assegnatario e le controversie relative rientrano nella giurisdizione del Giudice ordinario. È stato così sancito (v. S.U. ord. 28.12.2011 n. 29095; conf. S.U. ord. 16.1.2007 n. 758) che appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario la controversia avente ad oggetto la decadenza dall'assegnazione dell'alloggio, correlata non già ad un'asserita (nuova) valutazione dell'interesse pubblico a mantenerla, bensì all'avvenuto accertamento della carenza del requisito dell'impossidenza e/o del superamento dei limiti reddituali, quale previsto dalla legge (nella specie della Regione Lazio) per il diritto alla conservazione dell'alloggio e perciò costituente atto con valenza dichiarativa incidente su una posizione di diritto soggettivo dell'assegnatario, rientrante nella seconda delle menzionate fasi del rapporto intercorrente con l'ente pubblico. È stato – ancora – ritenuto (v. S.U. 12.6.2006 n. 13527) rientrare nella giurisdizione del giudice ordinario la cognizione della controversia avente ad oggetto l'opposizione avverso il decreto di rilascio emesso nei confronti di occupante abusivo dell'alloggio, fondata sulla deduzione della qualità componente del nucleo familiare destinatario dell'assegnazione dell'immobile per cui è causa. Sempre nella giurisdizione del giudice ordinario è stato, ulteriormente, giudicato (v. S.U. ord. 16.1.2007 n. 757 ) rientrare la controversia avente ad oggetto il diritto al subingresso nel rapporto di assegnazione del terzo familiare, per effetto di espressa previsione legislativa regionale, in presenza di alcune condizioni riguardo alle quali manca qualsiasi vantazione discrezionale della Pubblica Amministrazione. E così pure, sono attribuite alla giurisdizione del giudice amministrativo le controversie attinenti a pretesi vizi di legittimità dei provvedimenti emessi nella prima fase fino all'assegnazione, mentre sono riconducibili alla giurisdizione del giudice ordinario le controversie in cui siano in discussione cause sopravvenute di estinzione o di risoluzione del rapporto. Da ultimo, sussiste la giurisdizione del giudice ordinario per tutte le controversie che non attengono alla fase di formazione dell'atto autoritativo dell'amministrazione e, dunque, per quelle, non autoritative, successive al provvedimento di assegnazione. Rientra, ancora, nella giurisdizione del giudice ordinario la controversia avente ad oggetto la decadenza dall'assegnazione dell'alloggio, ai sensi dell'art. 11 d.p.r. 1035 del 1972, per non essersi l'assegnatario presentato per la stipula del contratto di locazione e per non aver occupato l'alloggio (v. S.U. ord. 16.1.2007 n. 755; S.U. ord. 28.12.2011 n. 29095).
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Su tale base, è di tutta evidenza che la controversia in esame postula il riconoscimento della giurisdizione del giudice ordinario (v. espressamente, Corte di Cassazione, Sez. Unite Civili, sentenza 25 settembre – 23 novembre 2012, n. 20727, in simile fattispecie), contestando l'attuale ricorrente la legittimità del decreto di rilascio dell'immobile. Di recente, v. pure Cass. Civ., SS.UU. n. 22957 del 2013 secondo cui: “In tema di riparto di giurisdizione nelle controversie concernenti gli alloggi di edilizia economica e popolare, sussiste la giurisdizione del giudice amministrativo quando si controverta dell'annullamento dell'assegnazione per vizi incidenti sulla fase del procedimento amministrativo, fase strumentale all'assegnazione medesima e caratterizzata dall'assenza di diritti soggettivi in capo all'aspirante al provvedimento, mentre sussiste la giurisdizione del giudice ordinario quando siano in discussione cause sopravvenute di estinzione o risoluzione del rapporto locatizio, sottratte al discrezionale apprezzamento dell'amministrazione. Ne consegue che spetta al giudice ordinario la controversia promossa dal familiare dell'assegnatario, deceduto, di alloggio di edilizia economica e popolare, al fine di far accertare il proprio diritto a succedere nel rapporto locatizio, giacché la disciplina recata in relazione al subentro nell'assegnazione dalle leggi della Regione Piemonte 28 marzo 1995, n. 46 (artt. 1 e 15) e 17 febbraio 2010, n. 3 (artt. 4 e 13), non riservi all'Amministrazione alcuna discrezionalità al riguardo, configurando un diritto soggettivo.”. Sussiste, poi, la legittimazione passiva dell' in merito Controparte_1 all'accertamento del diritto alla permanenza nell'alloggio. III. L'azione va riqualificata come di accertamento negativo dei presupposti e requisiti per l'emissione del decreto di rilascio con conseguente annullamento del medesimo. Le doglianze che si compendiano in censure di natura formale di illegittimità od invalidità, nel campo del diritto amministrativo, del decreto di rilascio dell'alloggio sono inconferenti ed inammissibili sul piano della cd. possibilità giuridica poiché – per pacifica giurisprudenza di legittimità ordinaria ed amministrativa – i provvedimenti adottati dall' variamente definiti di CP_1 revoca, decadenza, risoluzione, non costituiscono espressione di una ponderazione dell'interesse pubblico e di raffronto con quello privato bensì configurano atti di valutazione del rispetto da parte dell'assegnatario di obblighi assunti al momento della stipula del contratto ovvero si sostanziano in atti di accertamento del diritto vantato dal terzo al subentro sulla base dei requisiti prescritti dalla legge. Ne consegue che la cognizione della controversia in esame non potrebbe condurre all'accertamento della violazione di principi e norme in tema di procedimento amministrativo, la cui inosservanza non inficia la validità e l'efficacia dell'atto, e per tale via alla disapplicazione od alla riforma e/o cassazione di un atto amministrativo provvedimentale. Il giudizio può postulare, se mai, la valutazione in ordine alla sussistenza o meno di una situazione di occupazione abusiva dell'alloggio, in conseguenza della cessione parziale dell'alloggio assegnato, quale condizione positiva prevista per l'emissione di un decreto di rilascio ovvero negativa ricorrendo il diritto non affievolito alla assegnazione, il diritto alla conservazione della detenzione dell'alloggio od il diritto all'abitazione di un alloggio di edilizia pubblica a titolo di subentro od a titolo di ampliamento od in virtù di una assistenza domiciliare autorizzata.
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La diffida dell'occupante abusivo ed il conseguente ordine di rilascio dell'immobile ex artt. 18 del d.p.r. n. 1035 del 1972 e 15 della Legge Regione Lazio n.12 del 1999 si ricollegano, più propriamente, a compiti di gestione del patrimonio abitativo attribuiti all'Ater di Roma ed assegnati al Dirigente Generale in virtù della Legge Regione Lazio n. 30 del 2002. Con l'art. 95 del d.p.r. n. 616 del 1977 e l'art. 55 della legge n. 457 del 1978 il legislatore ha, del resto, sottratto agli enti gestori del patrimonio di edilizia residenziale pubblica ogni potestà amministrativa riguardante l'assegnazione degli alloggi e l'emissione dei provvedimenti successivi alla stessa, potestà che è trasferita ai Comuni. Gli artt. 4 e 5 della Legge Regione Lazio n.12 del 1000 hanno ribadito quanto disposto dalla normativa nazionale attribuendo ai Comuni le funzioni amministrative riguardanti l'assegnazione degli alloggi di e.r.p., compresa quella di emettere i provvedimenti di decadenza, mentre all'Ater è attribuita esclusivamente la gestione tecnico amministrativa ed economica del patrimonio. Sussiste, dunque, la legittimazione passiva della convenuta in relazione alle domande come prospettate e riqualificate. IV. L'opposizione esperita dall'attore avverso il decreto di rilascio impugnato n.336 del 25/11/2024 non è meritevole di accoglimento e, per l'effetto, non può essere accertato e dichiarato il diritto del SI a Parte_1 subentrare nel contratto di locazione alla SI , relativo Parte_3 all'immobile sito in Roma via Monte Calvo n.15 lotto 2 scala F int.8 Gli accertamenti eseguiti dall' di Roma e la documentazione CP_1 allegata danno conto di come: 1) l'immobile sito in Roma alla via Monte Calvo n.15 lotto 2 scala f int.8, di proprietà dell' fosse stato assegnato al SI CP_1 Per_1
deceduto a 25 agosto 1999;
[...] 2) indi con contratto del 2001 ( doc.1) la moglie SI Parte_3 sia subentrata nel contratto di assegnazione al
[...] defunto marito doc.3);
3) dal 1995 il SI senza autorizzazione Parte_1 dell'Ente gestore, abbia convissuto stabilmente con la prozia ed il di lei marito per fornire e ricevere assistenza morale e materiale agli stessi;
4) lo stessa fosse rimasto nell'appartamento anche dopo il decesso del prozia, avvenuto in data 19.06.2016 ( doc.2), in cui aveva trasferito la residenza ufficialmente dal 2002;
5) il SI in data 10/01/2021, abbia presentato istanza di Pt_1 subentro nell'assegnazione del suddetto immobile ai sensi della L:R n.23/99, dopo il decesso della prozia;
5) l'Ater del abbia inoltrato all un preavviso di CP_1 Pt_1 rigetto all'assegnazione in deroga ai sensi della L.r. 1/2020 in quanto, alla data del 23/05/2014, l'originaria assegnataria - era ancora in vita Parte_3 (deceduta in data19/06/2016 ); 6) con determina dirigenziale n.336 del 25/11/2024, ricevuta dal SI in data 18.12.2024, l' abbia notificato all'istante provvedimento di Pt_1 CP_1 inammissibilità dell'istanza di subentro “per carenza delle condizioni normative”, ( doc.10) affermando che il rapporto di parentela e l'ingresso anagrafico
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dell'alloggio non soddisfano i requisiti di cui all'art. 12 comma 4 della legge regionale n.12/99. ( doc.10); Appare, dunque, con evidenza la correttezza dell'attività svolta dall' CP_1 di Roma in presenza di condotta qualificabile come sostanziale sottrazione della disponibilità di un immobile all'Ente gestore del patrimonio destinato all'e.r.p.. All'esito degli accertamenti sui requisiti previsti dalla normativa vigente per il godimento dell'alloggio pubblico da parte dell'odierna ricorrente, l' CP_1 nella qualità di gestore del patrimonio pubblico, ha attivato la procedura per rientrare nella disponibilità dell'alloggio attraverso un titolo (il decreto di rilascio) che si forma prima e al di fuori del giudizio e in forza del quale l'ente può conseguire il soddisfacimento della propria pretesa. Difatti, da un lato, non è irragionevole la scelta del legislatore di consentire al gestore del patrimonio pubblico, attesa la sua natura pubblicistica e l'affidabilità derivante dal procedimento che ne governa l'attività, di formare unilateralmente un titolo esecutivo, e, dall'altro lato, il rispetto del diritto di difesa e dei principi del giusto processo, con la possibilità concessa al preteso soggetto destinatario di promuovere, entro un termine perentorio ma adeguato, un giudizio ordinario di cognizione nel quale fare efficacemente valere le proprie ragioni atte a paralizzare le pretese in esso (titolo) contenute. In base alla normativa speciale in materia di e.r.p. la presenza di soggetti diversi dall'assegnatario, l'assenza di un provvedimento a favore dell'utilizzatore che qualifichi la sua detenzione giustifica, anzi, obbliga l'ente gestore del patrimonio pubblico a negare ed impedire il godimento del bene pubblico da parte di un soggetto terzo all'assegnazione. Il decreto di rilascio è il provvedimento finale della speciale procedura esecutiva di rilascio di un bene a destinazione pubblica vincolata regolamentata dagli artt. 11 e 18 del D.P.R. n. 1035 del 1972 e dall'articolo 15 della legge regionale n. 12 del 1999, per cui l'eccezione sollevata da parte istante sulla validità del titolo impugnato è da ritenersi assolutamente priva di pregio giuridico. Invero il diritto al subentro nell'assegnazione è regolato dal combinato disposto dell'articolo 11, comma 5 (in cui sono descritti i requisiti soggettivi per l'assegnazione), dell'articolo 12 (dedicato al subentro nell'assegnazione e all'ampliamento del nucleo familiare dell'assegnatario), dell'articolo 13 (disciplina delle cause di decadenza dall'assegnazione) della legge regionale n. 12 del 1999. Sulla base delle disposizioni richiamate è evidente che non esiste un diritto soggettivo di parenti ed ancor di più di terzi, anche se stabilmente conviventi con l'assegnatario, a subentrargli nel contratto di locazione. Al contrario emerge chiaramente che il diritto al subentro nell'assegnazione-locazione sorge solo a favore dei soggetti tassativamente indicati nell'articolo 12 della l.r. n. 12 del 1999, purché si sia in presenza delle condizioni di cui all'articolo 11 della l.r. n. 12 del 1999, e non si verifichi una qualsiasi ragione di decadenza di cui all'articolo 13 della medesima legge. Il subentro nel contratto è conseguenza del subentro nell'assegnazione e, quindi, di un provvedimento amministrativo, al pari della stipula contrattuale conseguente alla prima assegnazione. L'art. 11, che regolamenta la prima assegnazione comunale a favore dei richiedenti ai fini dell'inserimento nella graduatoria, viene richiamato esclusivamente per determinare, sempre nell'ambito di un nucleo familiare già assegnatario – originariamente o per ampliamento – la
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graduazione nel subentro in caso di più componenti superstiti del nucleo familiare già riconosciuto. La verifica della reale consistenza del nucleo familiare beneficiario di un alloggio pubblico è necessaria per l'espletamento delle funzioni e dei compiti che la normativa attribuisce all'Azienda ovvero la “vigilanza sugli assegnatari degli alloggi”. Per assicurare gli scopi perseguiti dalla normativa di favore, la presenza del terzo nell'alloggio locato deve essere tempestivamente resa nota alla PA e da essa autorizzata per il riscontro delle finalità pubblicistiche di costituzione di una stabile e duratura convivenza con i caratteri della mutua solidarietà ed assistenza economica ed affettiva, legittimanti anche (ma non solo) il successivo subentro nel rapporto in luogo dell'originario assegnatario dell'alloggio (Corte di Cassazione, sez. I Civile, sentenza 29 gennaio – 13 maggio 2015, n. 9783). Nel caso de quo agitur, l'attrice ha invocato, in sostanza, con l'opposizione, un presunto diritto all'assegnazione ma tale domanda non può essere accolta per una pluralità di motivazioni. Nella fattispecie, la ricorrente ha affermato di essere un parente lontano, un pronipote, dell'assegnatario subentrato all'originario assegnatario dell'immobile per cui è causa;
di aver fatto ingresso nell'immobile per cui è causa, per ragioni di assistenza, in epoca antecedente al decesso della prozia, avvenuto nel 2016. Il solo fatto della convivenza, sia pure stabile e protratta nel tempo, con chi legittimamente detenga un alloggio di edilizia residenziale pubblica, ancorché < fini assistenziali>>, non dà titolo al subentro nell'assegnazione, ove non si ricada in una delle ipotesi espressamente previste dalla legge. Successivamente al decesso dell'assegnatario nel 2021 ha presentato domanda di subingresso. In primis, manca un contratto di locazione con l'Ater di Roma stipulato in forma scritta ed in secundis, non esiste un'assegnazione in cui subentrare. La giurisprudenza è ferma nel ritenere che: “in tema di assegnazione di alloggio popolare, se l'assegnatario non chiede l'autorizzazione all'ampliamento del nucleo familiare in relazione ad un soggetto che intende risiedere stabilmente nell'alloggio, significa che, ove tale residenza comunque si abbia, si verifica un'ipotesi di cessione parziale dell'alloggio, non consentita (in tale senso Tar Venezia, veneto, n. 728 del 2009, in Foro Amministrativo Tar 2009, 3, 647; Tar Milano, Lombardia, n. 716 del 2012, in red. Amm. Tar 2012, 03)”. Non è stata, peraltro, comprovata la cd. necessità di assistenza domiciliare anche nelle ore notturne da parte del nipote. In simile casi, l' autorizza la CP_1 presenza temporanea nell'alloggio sociale di soggetti terzi, estranei al nucleo familiare assegnatario, al fine di assicurare l'assistenza all'assegnatario o ad altri componenti del nucleo familiare. A tal fine l'assegnatario presenta all' CP_1 apposita istanza di autorizzazione, producendo la documentazione comprovante la necessità di assistenza, anche notturna, e l'eventuale contratto di lavoro dell'assistente. L'autorizzazione è di durata massima corrispondente alla necessità di assistenza. Qualora l'assistenza venga fornita da un familiare – entro il secondo grado si prescinde dal contratto di lavoro, ma la presenza temporanea deve essere comunque autorizzata dall'ATER. L'assistente familiare non fissa neppure temporaneamente la propria residenza effettiva e/o anagrafica nell'alloggio sociale.
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Simile autorizzazione è, comunque, rilasciabile solo a badanti extracomunitarie con contratto di lavoro;
a badanti comunitarie con contratto di lavoro in cui l'alloggio sia compreso, con il vitto, come controprestazione;
ad assistenti familiari che abbiano richiesto di usufruire del "congedo per eventi e cause particolari" previsto all'art. 4, comma 2, della legge 53/2000, nei limiti posti dalla disposizione stessa e per la durata del congedo stesso (massimo due anni). Nemmeno tale fattispecie ricorre o è stata documentata nel caso in esame, fermo restando che la presenza a fini di assistenza temporanea non attribuisce all'assistente alcun diritto sull'alloggio sociale e non costituisce in alcun modo presupposto per un eventuale futuro subentro nell'assegnazione da parte dell'assistente. In secondo luogo, va osservato che l'attrice è nipote (ex filio) dell'assegnatario subentrato. Con riferimento alla posizione dei “nipoti” la fattispecie in esame impone alcune riflessioni sul diritto al subentro dei predetti alla luce delle modifiche intervenute nel 2018. L'art. 11 della legge regionale n. 13 del 28.12.2018 (“Disciplina delle funzioni amministrative regionali e locali in materia di edilizia residenziale pubblica” e successive modifiche che alla lettera e) del comma 4 dell'articolo 12 della l.r. 12/1999 dopo la parola: “figli” ha inserito l'espressione “dei parenti di secondo grado,”. La novella consente, quindi, l'ampliamento anche nel caso di nipote ex filio ampliando le situazioni legittimanti il subentro per cui anche quella della odierna parte attrice sarebbe in astratto inquadrabile nelle ipotesi alle quali la novella ha esteso il diritto al subentro. Pur tuttavia la modifica legislativa non può applicarsi “ratione temporis” al caso in esame in quanto il decesso dell'assegnatario, è avvenuto nel 2016, prima dell'entrata in vigore della novella del 2018 e dalla predetta alcuna domanda di
“ampliamento” era stata presentata. Pertanto, con riferimento alle modifiche predette poichè “…l'invocato diritto al subentro nella assegnazione non si realizza fin tanto che l'assegnatario è in vita o occupa regolarmente l'immobile. Infatti, ai fini della configurazione dell'istituto del subentro è necessario che si interrompa il rapporto tra assegnatario e alloggio e, dunque, occorre fare riferimento al momento in cui si verifica tale evento” per verificare quale normativa sia ratione temporis applicabile occorre fare riferimento al decesso dell'assegnatario ovvero al momento in cui è stata presentata la domanda di ampliamento. Questo è il principio che è stato ritenuto applicabile in casi in cui si controverteva della successione tra la L.R.n. 33/87 e la L.R. n.12/99 ai fini del subentro (Trib. Roma sez. VI sent. n. n.8217/16 e sent. n. 139/1 e sent. n. 8217/16 del medesimo Tribunale di Roma). Il medesimo principio è stato affermato anche dalla Regione Lazio (PROTOCOLLO N. E-2017-0068534 del 27.6.2017) che ha ritenuto, infatti, una novella intervenuta sia pure su altro aspetto (LR. N. 12/2016) applicabile “per le domande presentate successivamente all'entrata in vigore della L.R. 12/2016” (12.8.2016) per le quali ha ritenuto “consentito l'ampliamento del nucleo familiare anche in riferimento ai figli “in ingresso” nell'alloggio di ERP”. L'ampliamento va chiesto dall'assegnatario: laddove, poi, l'istanza di ampliamento sia antecedente alla novella ma “l'istruttoria non sia ancora
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conclusa” potrà essere applicata la novella consentendo l'ampliamento anche in caso di ingresso, nel nostro caso, dei nipoti. Stando pertanto al tenore letterale della disposizione dell'art. 12 (vecchia versione), emerge come il legislatore regionale aveva inteso negare, all'infuori delle ipotesi di matrimonio, convivenza more uxorio, accrescimento della prole, affidamento di minori o rientro dei figli, la possibilità di ampliare il nucleo familiare assegnatario dell'alloggio, e quindi il diritto sostantivo vantato dalla ricorrente. I discendenti in linea retta di secondo grado (nipoti) non sono contemplati tra i soggetti che possono beneficiare della procedura di ampliamento del nucleo familiare assegnatario dell'alloggio. Aggiungasi che, nel caso che ci occupa, alcuna richiesta di ampliamento risulta essere stata presentata dall'assegnatario a favore dell'odierna parte attrice. Tutte queste circostanze sono state oggetto di valutazione della Suprema Corte /234/2923) la quale ha affermato che “La necessaria condizione della presentazione di domanda di ampliamento per subentrare all'assegnatario dell'alloggio di edilizia popolare si ricava induttivamente dalla previsione contenuta nel comma 2 dell'art. 12 l.reg. Liguria n. 10 del 2004 (analogicamente applicabile al caso di specie), secondo cui "l'ampliamento avviene previa verifica da parte dell'ente gestore della sussistenza dei requisiti previsti per la permanenza nel rapporto di assegnazione". Si tratta di verifica da compiersi preventivamente e, dunque, condizionante l'ampliamento del nucleo familiare. Essendo interesse della parte, che pretende di aver diritto al subentro, ottenere tale "previa verifica", appare del tutto evidente che altrimenti tale obiettivo non possa essere conseguito se non attraverso la presentazione di una istanza o domanda di ampliamento” V. i termini, Trib.Roma 14139/23 secondo cui: “ In tema di locazione di immobili dell'edilizia residenziale pubblica, l'ingresso e/o il rientro di un membro nel nucleo famigliare dell'originario assegnatario devono essere comunicati ed accompagnati da un'apposita istanza di ampliamento, nonché legittimati da un formale provvedimento dell'Ente gestore. In assenza di tale provvedimento, l'occupazione dell'alloggio dopo la morte dell'assegnatario risulta illegittima ed abusiva”. Infine, non può riconoscersi al sig. alcun diritto alla pretesa e Pt_1 rivendicata assegnazione in quanto lo stesso assume che il diritto al subentro invocato derivi dalla condizione abitativa della prozia la quale, a sua volta, era già subentrata nell'assegnazione del coniuge. Non è configurabile sulla scorta della disciplina di riferimento un subentro derivato o di secondo grado (v., in argomento, sentenza, Tribunale di Roma, sezione sesta, n. 6642 del 2018). Al lume delle argomentazioni sinora esposte, l'azione esperita, in quanto destituita di fondamento normativo e fattuale, va inesorabilmente respinta. V. In merito al governo delle spese di lite, sussistono gravi ed eccezionali giusti motivi, in considerazione della qualità delle parti, della particolare complessità e novità delle questioni trattate (v. Cass. Civile, sez. un., 15 novembre 1994, n. 9597), delle ragioni della decisione, integralmente, tra le stesse le spese e le competenze del giudizio.
Per Questi Motivi
Il Tribunale di Roma, sezione sesta civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda come proposta in narrativa, nel contraddittorio delle parti, ogni contraria domanda, istanza, deduzione, eccezione
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disattesa, così provvede:
1. rigetta la domanda attorea per le ragioni di cui in motivazione;
2. dichiara compensate integralmente le spese di lite. Così deciso in Roma all'esito dell'udienza del 3.11.2025 con trattazione scritta.
Il Giudice Unico dott.ssa Maria Flora Febbraro
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