Sentenza 22 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 22/03/2025, n. 449 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 449 |
| Data del deposito : | 22 marzo 2025 |
Testo completo
RG 1337 /2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di ConSIlio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Valeria Rosetti - Presidente-
Dott.ssa Eva Scalfati - Giudice -
Dott.ssa Ivana Sassi - Giudice - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1337 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'Anno 2025, avente per oggetto: ricorso congiunto per separazione personale
TRA
nata in data [...] a [...] C.F. Parte_1
rappresentata e difesa dall'avv. MARANGELLA DAMIANO presso il C.F._1
quale elettivamente domicilia
E
nato in data [...] a [...] C.F. CP
rappresentato e difeso dall'avv. SARPA ROBERTO presso il quale C.F._2
elettivamente domicilia
RICORRENTI con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli il quale ha concluso per l'accoglimento della domanda.
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 21/01/2025 le parti, e Parte_1 CP
chiedevano pronunziarsi la separazione personale in relazione al matrimonio da loro contratto in
NAPOLI il 13/07/2015 (atto n. 37, P. I, sez. Z, anno 2015).
Aggiungevano che dall'unione tra le parti sono nati il 04/03/2017 e il 23/11/2018, Per_1 Per_2
ORnni.
1
All'esito delle conclusioni del P.M. depositate telematicamente in epigrafe trascritte il Tribunale si riservava la decisione.
Le parti hanno congiuntamente rappresentato l'insorgenza di un'insanabile situazione di contrasto, la quale ha reso non più tollerabile la loro convivenza, con il conseguente venire meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale, per cui ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta separazione ai sensi dell'art. 151 1° comma c.c.
Le parti hanno definito i loro rapporti alle seguenti condizioni:
Il SI. si impegna a corrispondere entro il 5 di ogni mese alla SI.ra , un CP Pt_1 assegno di mantenimento pari ad euro 150,00 mensili, rivalutabili annualmente secondo l'indice
ISTAT.
La casa coniugale sita in Napoli alla Via Lattanzio n. 88, viene assegnata alla SI.ra con i beni e gli arredi ivi contenuti. Pt_1
Il SI. si allontanerà entro 15 giorni dall'udienza presidenziale di comparizione dei CP
coniugi portando con sé i propri effetti personali e quanto di sua esclusiva proprietà;
I figli minori sono affidati in modo condiviso ad entrambi i genitori, con abitazione e residenza principale presso la madre.
I genitori dovranno assumere di comune accordo le decisioni di maggiore interesse che riguardano la prole relativamente all'istruzione, all'educazione ed alla salute tenendo conto dei bisogni, capacità e inclinazioni naturali ed aspirazioni mentre ciascuno dei genitori eserciterà la potestà separatamente nelle questioni di ordinaria amministrazione quando avrà i figli con sé. Per_ Il SI. , a titolo di concorso nel mantenimento della figlia OR , verserà alla CP SI.ra , entro il giorno 15 di ogni mese, la somma di € 250,00 (duecentocinquanta/00), da Pt_1
rivalutarsi annualmente in base agli indici ISTAT;
contribuirà altresì, nella misura del 50%, al pagamento delle spese scolastiche e mediche non coperte dal S.S.N. e a quelle ludiche-sportive adeguatamente documentate.
Il SI. , a titolo di concorso nel mantenimento del figlio OR , verserà alla CP Per_2 SI.ra , entro il giorno 15 di ogni mese, la somma di € 250,00 (duecentocinquanta/00), da Pt_1
rivalutarsi annualmente in base agli indici ISTAT;
contribuirà altresì, nella misura del 50%, al pagamento delle spese scolastiche e mediche non coperte dal S.S.N. e a quelle ludiche-sportive adeguatamente documentate.
Pur nell'esercizio dell'affidamento condiviso e della potestà condivisa, il padre potrà avere entrambi i figli minori con sé previo semplice accordo telefonico tre volte alla settimana
2 (martedì-mercoledì-giovedì dalle ore 09,00 alle ore 20,00), con la possibilità di ospitarli anche per il pernottamento presso la sua nuova residenza, salvo diverso accordo tra le parti e compatibilmente con gli impegni scolastici ed extrascolastici dei figli. Il fine settimana alternato dal venerdì alle 18,00 fino alla domenica sera alle 20,00, quando li riporterà presso la dimora materna.
I figli minori trascorreranno il periodo di Natale ovvero il 24 con un genitore ed il 25 con l'altro, così come il 31 Dicembre ed il 1° Gennaio, analogamente l'epifania, secondo il criterio dell'alternanza, salvo diversi accordi tra le parti. Il giorno di Pasqua ed il lunedì in Albis, verranno divisi tra i genitori ad anni alterni. I minori trascorreranno inoltre i compleanni, onomastici, festa del papà il 19 marzo e la festa della mamma con i rispettivi festeggiati, fermo restando accordi diversi delle parti, in virtù delle eSIenze e desideri dei minori, nella tutela di questi ultimi e del rapporto genitoriale con entrambe le parti.
Le vacanze estive e quelle invernali saranno preliminarmente concordate secondo le eSIenze di entrambi i coniugi;
in caso di mancato accordo, i coniugi avranno la facoltà di avere con sé la prole per un periodo continuativo di 15 giorni da concordare. I coniugi dovranno comunicarsi a vicenda, tempestivamente, il luogo dove trascorreranno le vacanze con i figli, nonché il recapito telefonico ove essere sempre reperibili;
Le parti, inoltre, alla sottoscrizione del presente atto, prestano reciproco consenso al rilascio o al rinnovo del passaporto e degli altri documenti di espatrio dei figli
Il Tribunale ritiene che tali accordi siano conformi all'interesse dei minori, infradodicenni., garantendo loro la bigenitorialità.
In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, premesso che il Tribunale può porre a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto (all'affidamento dei figli, ai poteri di visita, agli assegni di mantenimento e all'assegnazione della casa familiare), di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto.
Poiché comunque le condizioni non sono contrarie a norme imperative, il Tribunale ritiene di poterle porre a base della decisione.
Trattandosi di ricorso congiunto in cui le spese sono state anticipate dai ricorrenti, nulla deve disporsi in ordine ad esse.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
• pronunzia, secondo le condizioni sopra riportate, la separazione personale dei ricorrenti
3 e;
Parte_1 CP
• ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di NAPOLI per l'annotazione di cui all'art. 69 lett.
d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) (atto n. 37, P. I, sez. Z, anno
2015);
• spese irripetibili.
Così deciso in Napoli in camera di conSIlio il 21/03/2025
Il Presidente estensore
Dott.ssa V. Rosetti
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