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Sentenza 8 giugno 2024
Sentenza 8 giugno 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 08/06/2024, n. 4093 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 4093 |
| Data del deposito : | 8 giugno 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE I CIVILE
Nel collegio composto da:
Dott. Diego Rosario Antonio Pinto Presidente rel.
Dott.ssa Maria Aversano Consigliere
Dott. Ludovica Dotti Consigliere riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello iscritta al Ruolo generale affari contenziosi al numero 6917/2018 posta in deliberazione il giorno 6.3.2024
TRA
( ) Parte_1 C.F._1
Avv. BRACCIALE FRANCO;
E
) Controparte_1 P.IVA_1
Avv. MANCIOCCHI VINCENZO
OGGETTO
Appello avverso la sentenza n. 2213/2018 emessa dal Tribunale di Latina.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1 ha proposto appello avverso la Parte_1
sentenza in oggetto con la quale il Tribunale aveva dichiarato inammissibile, risultando ancora aperto il rapporto di conto corrente intercorrente fra le parti, la
1 domanda così proposta “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria domanda, eccezione ed istanza, anche istruttoria: 1)dichiarare la nullità della clausola di pattuizione della capitalizzazione trimestrale degli interessi contenuta nel contratto impugnato per violazione dell'art. 1283 c.c.;
2)dichiarare la nullità della clausola di previsione della c.m.s., nonché l'illiceità del metodo adottato dalla per la decorrenza delle valute;
3)dichiarare, per CP_1
l'effetto, la violazione dell'art.1284, III comma, c.c., e la conseguente non debenza degli interessi ultralegali;
4)accertare l'avvenuto superamento dei tassi soglia ex Legge n.108/96; 5)accertare di conseguenza, l'esatto dare-avere tra le parti in base ai risultati del ricalcolo che verrà effettuato mediante C.T.U. contabile e sulla intera documentazione relativo al rapporto in questione, e per l'effetto condannare la alla restituzione, Controparte_1
in favore dell'attore, della somma che dovesse risultare in corso di causa tramite
C.T.U., dalla stessa indebitamente percepita in virtù della capitalizzazione degli interessi, della c.m.s., dell'illecito metodo adottato per la decorrenza delle valute e dell'applicazione dei tassi in misura superiore a quelli soglia rilevati trimestralmente ex L. n.108/96, oltre al risarcimento del maggior danno conseguente al diminuito valore del credito, nonché interessi al tasso legale dal dì del dovuto al saldo;
6)condannare la al risarcimento dei Controparte_1
danni subiti dall'attore in conseguenza dell'illegittimo comportamento della stessa e del superamento dei tassi soglia, dell'illegittima segnalazione alla CP_1
Centrale Rischi della , nella misura di € 5.000,00 o in quella Org_1
maggiore e/o minore che sarà precisata in corso di causa o comunque determinata dall'Ill.mo Tribunale anche in via equitativa”
Si è costituita in giudizio l'appellata instando per il rigetto dell'appello e proponendo appello incidentale condizionato nell'ipotesi che la domanda di controparte fosse dichiarata ammissibile.
2 Precisate le conclusioni, la causa è stata trattenuta in decisione all'udienza in epigrafe tenutasi nelle forme di cui all'art 127 ter c.p.c. con i termini di cui all'art
190 c.p.c.
Per quanto attiene alla ricostruzione della vicenda si richiama per relationem l'impugnata sentenza.
2.L'appello, nella parte in cui viene affermata l'inammissibilità della domanda essendo ancora in essere il rapporto di conto corrente, è fondato.
A tale proposito si richiama l'ordinanza della Corte di Cassazione 21646/2018 “
In tema di conto corrente bancario, l'assenza di rimesse solutorie eseguite dal correntista non esclude l'interesse di questi all'accertamento giudiziale, prima della chiusura del conto, della nullità delle clausole anatocistiche e dell'entità del saldo parziale ricalcolato, depurato delle appostazioni illegittime, con ripetizione delle somme illecitamente riscosse dalla banca, atteso che tale interesse mira al conseguimento di un risultato utile, giuridicamente apprezzabile e non attingibile senza la pronuncia del giudice, consistente nell'esclusione, per il futuro, di annotazioni illegittime, nel ripristino di una maggiore estensione dell'affidamento concessogli e nella riduzione dell'importo che la banca, una volta rielaborato il saldo, potrà pretendere alla cessazione del rapporto.”
3. Vanno pertanto esaminate le seguenti domande dell'appellante: “
a)dichiarare la nullità della clausola di pattuizione della capitalizzazione trimestrale degli interessi contenuta nel contratto oggetto di causa per violazione dell'art. 1283 c.c.;
b)dichiarare, relativamente al contratto oggetto di lite, la nullità della clausola di previsione della c.m.s., nonché l'illiceità del metodo adottato dalla Banca per la decorrenza delle valute;
c)dichiarare, per l'effetto, la violazione dell'art.1284, III comma, c.c., e la conseguente non debenza degli interessi ultralegali da parte del correntista, appellante, attore in primo grado;
d)accertare l'avvenuto superamento dei tassi soglia ex Legge n.108/96;
3 e)accertare di conseguenza, l'esatto dare-avere tra le parti in base ai risultati del ricalcolo effettuato in prime cure dal C.T.U. Dott. con la Persona_1
relazione peritale del 19.2.2016 (pagg. 2 e 3) nella misura di Euro 782,98 a debito del correntista (ipotesi n. 1) o, in subordine, nella diversa misura di Euro
1.600,92, sempre a debito del correntista (ipotesi n. 2).
f)condannare la appellata al pagamento delle spese, diritti ed onorari di CP_1
ambedue i gradi del giudizio , oltre rimborso spese generali, iva e contr. integr. come per legge, ponendo a totale carico della stessa le spese delle C.T.U. contabili espletate in primo grado nella misura già liquidata.
4. Va, preliminarmente al merito, esaminato l'appello incidentale della che CP_1
si duole dell'emissione dell'ordine ex art 210 c.p.c., in difetto di preventiva richiesta ex art 119 TUB e della ammissione della ctu contabile in quanto esplorativa.
Ha dedotto la : “E' dunque evidente che non solo l'ordine ad exhibendum CP_1
non poteva essere emesso ma anche la CTU che postulava l'accoglimento dell'ordine ad exhibendum non doveva essere ammessa. Talché tutte le altre domande aventi natura di accertamento negativo o declaratoria di nullità svolte nei punti da 1 a 5 delle conclusioni rassegnate dall'appellante nell'atto di citazione del giudizio di primo grado, meritavano il rigetto per mancato assolvimento dell'onus probandi gravante sull' , attore in Parte_1
primo grado ed odierno appellante.”
La doglianza è infondata.
A tale proposito si richiama da ultimo Cass 31774/2023 che ha affermato: “ In tema di consulenza tecnica d'ufficio, l'eccezione di nullità relativa per illegittima utilizzazione, da parte del consulente nominato dal giudice, di documenti che non poteva invece utilizzare, non può essere utilmente formulata, al momento del loro deposito, dal consulente di parte nel corso delle operazioni peritali, ma deve essere formalmente proposta, a norma dell'art. 157, comma 2, c.p.c., nella prima istanza o udienza successiva al formale deposito dell'atto viziato - ossia la
4 relazione del consulente tecnico d'ufficio -, anche a mezzo di rinvio alla contestazione eventualmente formulata nel corso della consulenza, come nelle osservazioni alla bozza di relazione che la parte abbia trasmesso a norma dell'art. 195, comma 3, c.p.c.”
Si richiama altresì l'ordinanza 5370/2023 “ In materia di esame contabile, il consulente nominato dal giudice, nei limiti delle indagini commessegli e nell'osservanza dell16723/2020 a disciplina vigente in tema di contraddittorio delle parti, può acquisire, anche prescindendo dall'attività di allegazione delle parti, ma sul presupposto condizionante del "previo consenso" delle stesse previsto dall'art. 198, comma 2, c.p.c., tutti i documenti che si rende necessario acquisire al fine di rispondere ai quesiti sottopostigli, benché essi siano diretti a provare i fatti principali posti dalle parti a fondamento della domanda e delle eccezioni. Dalla rilevanza del consenso in ordine all'acquisizione del materiale probatorio discende che i vizi che infirmano l'operato del consulente sotto tale profilo sono fonte di nullità relativa ex art. 157, comma 2, c.p.c., correlandosi ad un interesse primario ma disponibile delle parti.”
Si richiama infine la sentenza della Corte di Cassazione a sezioni unite
16723/2020: “L'inammissibilità della prova testimoniale di un contratto che deve essere provato per iscritto, ai sensi dell'art. 2725, comma 1, c.c., attenendo alla tutela processuale di interessi privati, non può essere rilevata d'ufficio, ma deve essere eccepita dalla parte interessata prima dell'ammissione del mezzo istruttorio;
qualora, nonostante l'eccezione di inammissibilità, la prova sia stata ugualmente assunta, è onere della parte interessata opporne la nullità secondo le modalità dettate dall'art. 157, comma 2, c.p.c., rimanendo altrimenti la stessa ritualmente acquisita, senza che detta nullità possa più essere fatta valere in sede di impugnazione.”
5. Nel merito l'appello è fondato
L'attore ha contestato in primo luogo l'esistenza della pretesa creditoria di €
16.226,29 richiesta dalla con l'estratto conto al 30 giugno 2009. CP_1
5 In primo luogo va dichiarata la nullità della clausola concernente gli interessi passivi per indeterminatezza essendo essi parametrati al cd “uso piazza”, da sostituirsi con il tasso legale trattandosi di un contratto del 1990.
In secondo luogo, tenuto conto della nullità originaria della clausola di capitalizzazione degli interessi passivi non sanabile se non attraverso una successiva pattuizione specifica, la capitalizzazione di detti interessi non è dovuta per l'intera durata del rapporto
Con la sentenza 17150/2016 la Corte di Cassazione ha affermato l'ormai noto principio “ In tema di controversie relative ai rapporti tra la banca ed il cliente correntista, il quale lamenti la nullità della clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi anatocistici maturati con riguardo ad un contratto di apertura di credito bancario regolato in conto corrente e negoziato dalle parti in data anteriore al 22 aprile 2000, il giudice, dichiarata la nullità della predetta clausola, per contrasto con il divieto di anatocismo stabilito dall'art. 1283 c.c., deve calcolare gli interessi a debito del correntista senza operare alcuna capitalizzazione.”
Cionondimeno il ctu ha applicato la capitalizzazione annuale fino al 30.6.2000 e quella trimestrale per l'epoca successiva.
In terzo luogo si osserva che non essendo specificamente pattuite non sono dovute le c.m.s.
Dalla ctu espletata e dal relativo supplemento, è risultato che, applicati gli interessi legali, escluse le c.m.s. non previste e ridotta la capitalizzazione degli interessi passivi secondo il conteggio operato dal ctu, il debito del correntista era di €782,98 alla data del 30.6.2009. A questo punto non rileva se la capitalizzazione avrebbe dovuto essere del tutto esclusa o meno, in quanto, in applicazione del principio di cui all'art112 c.p.c., il debito deve essere ritenersi accertato nella suddetta somma, come espressamente richiesto dall'appellante alla suddetta lettera e).
6 6.La domanda risarcitoria va invece rigettata per insufficienza di allegazione che prima di prova, trattandosi danni non in re ipsa che necessitano di compiuta allegazione e poi di prova , anche fornendo gli elementi parametrici per una eventuale liquidazione equitativa.
7.Considerato l' accoglimento, pressochè integrale della domanda di accertamento negativo in quanto il debito del correntista risulta quasi azzerato, mentre la domanda risarcitoria è stata rigettata, la prevalente soccombenza dell'istituto di credito ne determina la condanna alla rifusione dei 3/4 delle spese di lite, mentre le spese di ctu vanno poste interamente a carico della in CP_1
quanto necessaria per accertare la sostanziale insussistenza del credito.
PQM
In riforma dell'impugnata sentenza: dichiara la nullità della clausola concernente gli interessi passivi;
dichiara la nullità della clausola di capitalizzazione degli interessi passivi;
dichiara l'insussistenza del diritto alla percezione delle c.m.s.
Accerta in € 782,98 il debito del correntista alla data del 30.6.2009.
Rigetta ogni altra domanda. condanna alla rifusione dei 3/4 delle spese Controparte_1
di lite in favore di quota che Parte_1
liquida come segue: per il primo grado in € 300,00 per spese ed € 4.000,00 per compensi, oltre rimborso spese gen e per questo grado in € 300,00 per spese ed €
3.200,00 per compensi, oltre rimborso spese gen. da distrarsi in favore dell'avv.
BRACCIALE Franco antistatario;
pone definitivamente a carico della Banca integralmente le spese di ctu.
Roma, 8.5.2024
IL PRESIDENTE EST
7 8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE I CIVILE
Nel collegio composto da:
Dott. Diego Rosario Antonio Pinto Presidente rel.
Dott.ssa Maria Aversano Consigliere
Dott. Ludovica Dotti Consigliere riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello iscritta al Ruolo generale affari contenziosi al numero 6917/2018 posta in deliberazione il giorno 6.3.2024
TRA
( ) Parte_1 C.F._1
Avv. BRACCIALE FRANCO;
E
) Controparte_1 P.IVA_1
Avv. MANCIOCCHI VINCENZO
OGGETTO
Appello avverso la sentenza n. 2213/2018 emessa dal Tribunale di Latina.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1 ha proposto appello avverso la Parte_1
sentenza in oggetto con la quale il Tribunale aveva dichiarato inammissibile, risultando ancora aperto il rapporto di conto corrente intercorrente fra le parti, la
1 domanda così proposta “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria domanda, eccezione ed istanza, anche istruttoria: 1)dichiarare la nullità della clausola di pattuizione della capitalizzazione trimestrale degli interessi contenuta nel contratto impugnato per violazione dell'art. 1283 c.c.;
2)dichiarare la nullità della clausola di previsione della c.m.s., nonché l'illiceità del metodo adottato dalla per la decorrenza delle valute;
3)dichiarare, per CP_1
l'effetto, la violazione dell'art.1284, III comma, c.c., e la conseguente non debenza degli interessi ultralegali;
4)accertare l'avvenuto superamento dei tassi soglia ex Legge n.108/96; 5)accertare di conseguenza, l'esatto dare-avere tra le parti in base ai risultati del ricalcolo che verrà effettuato mediante C.T.U. contabile e sulla intera documentazione relativo al rapporto in questione, e per l'effetto condannare la alla restituzione, Controparte_1
in favore dell'attore, della somma che dovesse risultare in corso di causa tramite
C.T.U., dalla stessa indebitamente percepita in virtù della capitalizzazione degli interessi, della c.m.s., dell'illecito metodo adottato per la decorrenza delle valute e dell'applicazione dei tassi in misura superiore a quelli soglia rilevati trimestralmente ex L. n.108/96, oltre al risarcimento del maggior danno conseguente al diminuito valore del credito, nonché interessi al tasso legale dal dì del dovuto al saldo;
6)condannare la al risarcimento dei Controparte_1
danni subiti dall'attore in conseguenza dell'illegittimo comportamento della stessa e del superamento dei tassi soglia, dell'illegittima segnalazione alla CP_1
Centrale Rischi della , nella misura di € 5.000,00 o in quella Org_1
maggiore e/o minore che sarà precisata in corso di causa o comunque determinata dall'Ill.mo Tribunale anche in via equitativa”
Si è costituita in giudizio l'appellata instando per il rigetto dell'appello e proponendo appello incidentale condizionato nell'ipotesi che la domanda di controparte fosse dichiarata ammissibile.
2 Precisate le conclusioni, la causa è stata trattenuta in decisione all'udienza in epigrafe tenutasi nelle forme di cui all'art 127 ter c.p.c. con i termini di cui all'art
190 c.p.c.
Per quanto attiene alla ricostruzione della vicenda si richiama per relationem l'impugnata sentenza.
2.L'appello, nella parte in cui viene affermata l'inammissibilità della domanda essendo ancora in essere il rapporto di conto corrente, è fondato.
A tale proposito si richiama l'ordinanza della Corte di Cassazione 21646/2018 “
In tema di conto corrente bancario, l'assenza di rimesse solutorie eseguite dal correntista non esclude l'interesse di questi all'accertamento giudiziale, prima della chiusura del conto, della nullità delle clausole anatocistiche e dell'entità del saldo parziale ricalcolato, depurato delle appostazioni illegittime, con ripetizione delle somme illecitamente riscosse dalla banca, atteso che tale interesse mira al conseguimento di un risultato utile, giuridicamente apprezzabile e non attingibile senza la pronuncia del giudice, consistente nell'esclusione, per il futuro, di annotazioni illegittime, nel ripristino di una maggiore estensione dell'affidamento concessogli e nella riduzione dell'importo che la banca, una volta rielaborato il saldo, potrà pretendere alla cessazione del rapporto.”
3. Vanno pertanto esaminate le seguenti domande dell'appellante: “
a)dichiarare la nullità della clausola di pattuizione della capitalizzazione trimestrale degli interessi contenuta nel contratto oggetto di causa per violazione dell'art. 1283 c.c.;
b)dichiarare, relativamente al contratto oggetto di lite, la nullità della clausola di previsione della c.m.s., nonché l'illiceità del metodo adottato dalla Banca per la decorrenza delle valute;
c)dichiarare, per l'effetto, la violazione dell'art.1284, III comma, c.c., e la conseguente non debenza degli interessi ultralegali da parte del correntista, appellante, attore in primo grado;
d)accertare l'avvenuto superamento dei tassi soglia ex Legge n.108/96;
3 e)accertare di conseguenza, l'esatto dare-avere tra le parti in base ai risultati del ricalcolo effettuato in prime cure dal C.T.U. Dott. con la Persona_1
relazione peritale del 19.2.2016 (pagg. 2 e 3) nella misura di Euro 782,98 a debito del correntista (ipotesi n. 1) o, in subordine, nella diversa misura di Euro
1.600,92, sempre a debito del correntista (ipotesi n. 2).
f)condannare la appellata al pagamento delle spese, diritti ed onorari di CP_1
ambedue i gradi del giudizio , oltre rimborso spese generali, iva e contr. integr. come per legge, ponendo a totale carico della stessa le spese delle C.T.U. contabili espletate in primo grado nella misura già liquidata.
4. Va, preliminarmente al merito, esaminato l'appello incidentale della che CP_1
si duole dell'emissione dell'ordine ex art 210 c.p.c., in difetto di preventiva richiesta ex art 119 TUB e della ammissione della ctu contabile in quanto esplorativa.
Ha dedotto la : “E' dunque evidente che non solo l'ordine ad exhibendum CP_1
non poteva essere emesso ma anche la CTU che postulava l'accoglimento dell'ordine ad exhibendum non doveva essere ammessa. Talché tutte le altre domande aventi natura di accertamento negativo o declaratoria di nullità svolte nei punti da 1 a 5 delle conclusioni rassegnate dall'appellante nell'atto di citazione del giudizio di primo grado, meritavano il rigetto per mancato assolvimento dell'onus probandi gravante sull' , attore in Parte_1
primo grado ed odierno appellante.”
La doglianza è infondata.
A tale proposito si richiama da ultimo Cass 31774/2023 che ha affermato: “ In tema di consulenza tecnica d'ufficio, l'eccezione di nullità relativa per illegittima utilizzazione, da parte del consulente nominato dal giudice, di documenti che non poteva invece utilizzare, non può essere utilmente formulata, al momento del loro deposito, dal consulente di parte nel corso delle operazioni peritali, ma deve essere formalmente proposta, a norma dell'art. 157, comma 2, c.p.c., nella prima istanza o udienza successiva al formale deposito dell'atto viziato - ossia la
4 relazione del consulente tecnico d'ufficio -, anche a mezzo di rinvio alla contestazione eventualmente formulata nel corso della consulenza, come nelle osservazioni alla bozza di relazione che la parte abbia trasmesso a norma dell'art. 195, comma 3, c.p.c.”
Si richiama altresì l'ordinanza 5370/2023 “ In materia di esame contabile, il consulente nominato dal giudice, nei limiti delle indagini commessegli e nell'osservanza dell16723/2020 a disciplina vigente in tema di contraddittorio delle parti, può acquisire, anche prescindendo dall'attività di allegazione delle parti, ma sul presupposto condizionante del "previo consenso" delle stesse previsto dall'art. 198, comma 2, c.p.c., tutti i documenti che si rende necessario acquisire al fine di rispondere ai quesiti sottopostigli, benché essi siano diretti a provare i fatti principali posti dalle parti a fondamento della domanda e delle eccezioni. Dalla rilevanza del consenso in ordine all'acquisizione del materiale probatorio discende che i vizi che infirmano l'operato del consulente sotto tale profilo sono fonte di nullità relativa ex art. 157, comma 2, c.p.c., correlandosi ad un interesse primario ma disponibile delle parti.”
Si richiama infine la sentenza della Corte di Cassazione a sezioni unite
16723/2020: “L'inammissibilità della prova testimoniale di un contratto che deve essere provato per iscritto, ai sensi dell'art. 2725, comma 1, c.c., attenendo alla tutela processuale di interessi privati, non può essere rilevata d'ufficio, ma deve essere eccepita dalla parte interessata prima dell'ammissione del mezzo istruttorio;
qualora, nonostante l'eccezione di inammissibilità, la prova sia stata ugualmente assunta, è onere della parte interessata opporne la nullità secondo le modalità dettate dall'art. 157, comma 2, c.p.c., rimanendo altrimenti la stessa ritualmente acquisita, senza che detta nullità possa più essere fatta valere in sede di impugnazione.”
5. Nel merito l'appello è fondato
L'attore ha contestato in primo luogo l'esistenza della pretesa creditoria di €
16.226,29 richiesta dalla con l'estratto conto al 30 giugno 2009. CP_1
5 In primo luogo va dichiarata la nullità della clausola concernente gli interessi passivi per indeterminatezza essendo essi parametrati al cd “uso piazza”, da sostituirsi con il tasso legale trattandosi di un contratto del 1990.
In secondo luogo, tenuto conto della nullità originaria della clausola di capitalizzazione degli interessi passivi non sanabile se non attraverso una successiva pattuizione specifica, la capitalizzazione di detti interessi non è dovuta per l'intera durata del rapporto
Con la sentenza 17150/2016 la Corte di Cassazione ha affermato l'ormai noto principio “ In tema di controversie relative ai rapporti tra la banca ed il cliente correntista, il quale lamenti la nullità della clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi anatocistici maturati con riguardo ad un contratto di apertura di credito bancario regolato in conto corrente e negoziato dalle parti in data anteriore al 22 aprile 2000, il giudice, dichiarata la nullità della predetta clausola, per contrasto con il divieto di anatocismo stabilito dall'art. 1283 c.c., deve calcolare gli interessi a debito del correntista senza operare alcuna capitalizzazione.”
Cionondimeno il ctu ha applicato la capitalizzazione annuale fino al 30.6.2000 e quella trimestrale per l'epoca successiva.
In terzo luogo si osserva che non essendo specificamente pattuite non sono dovute le c.m.s.
Dalla ctu espletata e dal relativo supplemento, è risultato che, applicati gli interessi legali, escluse le c.m.s. non previste e ridotta la capitalizzazione degli interessi passivi secondo il conteggio operato dal ctu, il debito del correntista era di €782,98 alla data del 30.6.2009. A questo punto non rileva se la capitalizzazione avrebbe dovuto essere del tutto esclusa o meno, in quanto, in applicazione del principio di cui all'art112 c.p.c., il debito deve essere ritenersi accertato nella suddetta somma, come espressamente richiesto dall'appellante alla suddetta lettera e).
6 6.La domanda risarcitoria va invece rigettata per insufficienza di allegazione che prima di prova, trattandosi danni non in re ipsa che necessitano di compiuta allegazione e poi di prova , anche fornendo gli elementi parametrici per una eventuale liquidazione equitativa.
7.Considerato l' accoglimento, pressochè integrale della domanda di accertamento negativo in quanto il debito del correntista risulta quasi azzerato, mentre la domanda risarcitoria è stata rigettata, la prevalente soccombenza dell'istituto di credito ne determina la condanna alla rifusione dei 3/4 delle spese di lite, mentre le spese di ctu vanno poste interamente a carico della in CP_1
quanto necessaria per accertare la sostanziale insussistenza del credito.
PQM
In riforma dell'impugnata sentenza: dichiara la nullità della clausola concernente gli interessi passivi;
dichiara la nullità della clausola di capitalizzazione degli interessi passivi;
dichiara l'insussistenza del diritto alla percezione delle c.m.s.
Accerta in € 782,98 il debito del correntista alla data del 30.6.2009.
Rigetta ogni altra domanda. condanna alla rifusione dei 3/4 delle spese Controparte_1
di lite in favore di quota che Parte_1
liquida come segue: per il primo grado in € 300,00 per spese ed € 4.000,00 per compensi, oltre rimborso spese gen e per questo grado in € 300,00 per spese ed €
3.200,00 per compensi, oltre rimborso spese gen. da distrarsi in favore dell'avv.
BRACCIALE Franco antistatario;
pone definitivamente a carico della Banca integralmente le spese di ctu.
Roma, 8.5.2024
IL PRESIDENTE EST
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