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Sentenza 26 maggio 2025
Sentenza 26 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Campobasso, sentenza 26/05/2025, n. 445 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Campobasso |
| Numero : | 445 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1429/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CAMPOBASSO
Sezione civile
Il Tribunale ordinario di Campobasso, in composizione collegiale, composto dai magistrati:
Dott. Enrico Di Dedda Presidente;
Dott.ssa Claudia Carissimi Giudice;
Dott.ssa Rossella Casillo Giudice relatore ed estensore;
riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente:
S E N T E N Z A
Nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1429 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2024, vertente: TRA:
(in atti generalizzato), rappresentato e difeso, nel presente giudizio, dall'avv. Parte_1
Maurizio Messina;
(ricorrente) E:
(in atti generalizzata), rappresentata e difesa, nel presente giudizio, Controparte_1 dall'avv. FA Pariota;
(resistente)
NONCHÉ: PUBBLICO MINISTERO PRESSO IL TRIBUNALE DI CAMPOBASSO
(interventore ex lege)
OGGETTO: modifica delle condizioni di divorzio;
CONCLUSIONI: come da verbale di udienza del 12 febbraio 2025.
FATTO E DIRITTO Con ricorso ritualmente notificato, – premesso: 1) di aver contratto, in data Parte_1
29/09/2010, in Campobasso, matrimonio civile con , scioltosi a seguito di sentenza di Controparte_1 divorzio emessa dall'intestato Tribunale in data 21/03/2016; 2) che dall'unione della coppia erano nati i figli Per_ (11/12/2010) ed (09/11/2012); 3) che i rapporti patrimoniali e personali tra i genitori e i figli Per_1 della coppia erano stati, da ultimo, disciplinati con decreto del 04/02/2024, emesso, dall'intestato Tribunale, in sede di modifica delle condizioni di divorzio, con previsione (tra le altre cose) dell'affidamento condiviso dei minori ad entrambi i genitori e con collocazione prevalente degli stessi presso la madre – ha convenuto in giudizio, dinanzi all'intestato Tribunale, , chiedendo l'ulteriore modifica Controparte_1 delle condizioni di divorzio, in merito:
- alla collocazione prevalente del minore da disporsi presso il padre, con il quale il Per_2 minore, di fatto, già convive, a far data da settembre 2024;
- alla conseguente revoca del contributo, posto a carico del ricorrente, per il mantenimento del minore stesso, al quale il padre provvederà, invece, in via diretta.
Si è costituita in giudizio , non opponendosi alle richieste del ricorrente Controparte_1 quanto alla collocazione presso di lui del minore – previa richiesta di audizione del minore stesso e previa conferma della sua effettiva volontà di vivere presso il padre –, chiedendo, invece, il rigetto della domanda di revoca dell'assegno di mantenimento posto a carico del ricorrente e la conferma di tale previsione, così come dell'ulteriore previsione avente ad oggetto la percezione, da parte della resistente, dell'assegno unico e universale per entrambi i figli della coppia. Designato il giudice relatore, la causa è stata istruita mediante audizione del minore (disposta dal giudice precedentemente in ruolo) e, fatte precisare le conclusioni, la stessa è stata rimessa, quindi, al Collegio per la decisione, con trasmissione degli atti al pubblico ministero, il quale si è rimesso, nel merito della domanda, al prudente apprezzamento del Tribunale.
***
La domanda è fondata e, pertanto, deve essere accolta.
Sulla collocazione prevalente del minore.
Oggetto del presente giudizio è, essenzialmente, la domanda del ricorrente, avente ad oggetto – fermo l'affidamento condiviso del minore ad entrambi i genitori – la modifica della collocazione prevalente del minore da disporsi presso l'abitazione del padre, sita in Campobasso. Per_2
Ebbene, dall'istruttoria espletata nel presente giudizio, e dalle stesse allegazioni delle parti, risulta:
- che la madre si era trasferita con i figli, d in Guardialfiera, presso l'abitazione Per_1 Per_2 del suo nuovo compagno dal quale ella ha avuto, nel frattempo, tre ulteriori figli;
- che tale situazione ha generato una condizione di forte malessere e stress nel minore il Per_2 quale – mosso anche dal desiderio di vedere più spesso il padre – dal mese di settembre 2024 si è, di fatto, trasferito, su sua richiesta, presso l'abitazione paterna;
- che anche il nuovo nucleo familiare, costituito dalla resistente, dal suo nuovo compagno, dai tre figli della coppia e dal minore è, invero, in procinto di rientrare a Campobasso. Per_1
Ciò premesso, ritiene il Collegio che l'attuale collocazione di presso il padre, già attuata in via Per_2 di mero fatto, risponda pienamente agli interessi del minore, oltre che al sostanziale accordo delle parti.
sentito in sede di audizione, ha, infatti, dichiarato, al riguardo: Per_2
- “ora sto vivendo con papà, da settembre;
l'ho chiesto io, perché, fino a poco tempo fa, non accettavo i fratellini e FA [compagno della madre], qualche tempo fa ero più geloso, ora non tanto”;
- “sono voluto andare da lui [dal padre] perché volevo vederlo di più e stare di più con lui”;
- “un po' mi sento che se sto da papà vado meglio a scuola, perché la scuola è più vicina”; Dall'audizione del minore, dunque, è emerso;
- da un lato, che il trasferimento di presso il padre è stato effettivamente determinato da Per_2 una richiesta spontanea del minore stesso, il quale viveva con forte disagio la nuova situazione familiare venutasi a creare per effetto della nascita di tre nuovi fratellini e desiderava, al contempo, frequentare maggiormente il proprio padre;
- dall'altro lato, che la sua permanenza, negli ultimi mesi, presso l'abitazione del padre gli ha consentito una maggiore stabilità, anche grazie alla vicinanza, alla scuola da lui frequentata in Campobasso, dell'abitazione paterna (anch'essa sita in Campobasso) rispetto a quella della madre, sita in Guardialfiera, ben più distante e che rendeva necessari, pertanto, quotidiani e stancanti viaggi per raggiungere la scuola.
Ritiene, pertanto, l'odierno Collegio, in continuità rispetto all'assetto già attuatosi in via di mero fatto e risultato del tutto positivo per il minore – non solo dal punto di vista del suo rendimento scolastico ma anche, più in generale, dal punto di vista dell'equilibrio psicofisico del minore stesso –, di dover confermare la collocazione di presso il padre. Per_2
Trattasi, del resto, di soluzione in grado di garantire al minore – ormai adolescente e, pertanto, prossimo ad affacciarsi ad un'età particolarmente critica – una maggiore tranquillità e stabilità, oltre che maggiori attenzioni, anche tenuto conto dell'accresciuto impegno della madre nella gestione dei restanti figli, tre dei quali, peraltro, in tenerissima età.
Non può, invece, essere assecondata la richiesta del minore stesso di “collocazione a settimane alterne” presso entrambi i genitori, effettuata nel corso dell'audizione del 12/02/2025, trattandosi di richiesta senz'altro dettata dal desiderio spontaneo del minore di poter stare, quanto più possibile, con entrambi i genitori senza dover per forza scegliere un genitore rispetto all'altro, ma ritenuta dal
Collegio non opportuna nel suo superiore interesse, dovendosi, piuttosto, garantire al minore (come già osservato) un habitat prevalente, stabile e continuativo, che possa rappresentare il suo primo punto fermo nello sviluppo della sua personalità. Deve, quindi, essere confermato l'affidamento condiviso di ad entrambi i genitori, con Per_2 collocazione prevalente presso il padre.
Circa la regolamentazione del diritto di visita e di frequentazione del minore da parte del Per_2 genitore non collocatario, ritiene il Collegio – in ragione del notevole impegno della madre nella gestione di una nuova famiglia composta da quattro figli minori di età, di cui tre neonati o poco più che neonati – di dover dettare, allo stato, una regolamentazione minima di tali modalità di visita e di frequentazione, ferma restando la possibilità delle parti di ampliare, d'accordo tra loro, tale regolamentazione.
La madre, pertanto, dovrà tenere presso di sé ogni sabato, dalle ore 08.00 alle ore 20.00, con Per_2 facoltà di pernottamento del minore stesso presso la madre e di permanenza sino alle 18.00 della domenica, in caso di accordo tra la parti. Per quanto riguarda, invece, le festività natalizie e pasquali e le ferie estive, la frequentazione del minore con entrambi i genitori deve essere regolamentata secondo quanto già analiticamente Per_2 previsto con decreto del 04/02/2024, emesso dall'intestato Tribunale, nell'ambito del procedimento iscritto al R.G.V.G. n. 228/2023, in sede di modifica delle condizioni di divorzio.
Sul contributo economico al mantenimento del minore.
Deve, conseguentemente, essere revocato – con decorrenza da settembre 2024 – l'assegno mensile posto a carico del ricorrente, limitatamente alla quota di € 200,00, dallo stesso versato in favore della resistente a titolo di contributo al mantenimento del minore al cui mantenimento Per_2 provvederanno, invece, d'ora in avanti, entrambi i genitori in via diretta, in proporzione al tempo in cui il minore starà presso ciascuno di loro.
Non si ritiene, invece, opportuno, allo stato, disporre la previsione di un assegno mensile di contributo al mantenimento di a carico del genitore non collocatario (ossia a carico della resistente), in Per_2 ragione dell'attuale stato di disoccupazione della resistente stessa e della sua oggettiva situazione di difficoltà nell'eventuale ricerca di un'occupazione, in ragione della sua condizione di genitore di minori in tenerissima età (e fermo restando che la stessa è, in ogni caso, tenuta, in un'ottica pro futuro, ad attivarsi al fine di ottenere un'occupazione, sì da poter provvedere adeguatamente al mantenimento dei figli minori).
Sulle spese di lite. Le spese di lite – liquidate, per l'intero, come in dispositivo, in applicazione dei parametri di cui al D.M. n. 55/2014, con riferimento ai valori minimi (tenuto conto dell'attività difensiva concretamente espletata) previsti per i giudizi di cognizione dinanzi al tribunale di valore indeterminabile, complessità bassa (attesa l'assenza di particolari questioni di fatto o di diritto), con riconoscimento di tutte le fasi, ad esclusione di quella decisionale, in concreto non espletata mediante il deposito di scritti difensivi e/o memorie conclusionali – seguono la soccombenza e, pertanto, sono poste a carico della parte resistente, nei limiti della metà
(dovendosi valorizzare, in tal senso, la soccombenza della stessa circa le questioni economiche), da versarsi in favore dell'Erario, previa dimidiazione dei compensi ex art. 130 del D.P.R. n. 115/2002, stante l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato della parte ricorrente vittoriosa, con compensazione, tra le stesse parti, della restante metà (dovendosi, invece, valorizzare, in tale diverso senso, il sostanziale accordo delle parti circa la collocazione del minore, in applicazione del principio espresso dall'art. 92, co. 3, c.p.c.).
P.Q.M.
Il Tribunale di Campobasso, nella composizione collegiale indicata in epigrafe, definitivamente pronunciando nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1429 del ruolo generale degli affari civili contenziosi dell'anno 2024, con l'intervento del Pubblico Ministero, ogni contraria istanza o eccezione disattesa, così provvede: • Conferma l'affidamento condiviso del minore, , ad entrambi i genitori, Persona_3 disponendone, tuttavia, la collocazione prevalente presso il padre;
• Dispone che le condizioni di visita e frequentazione del minore, , da parte Persona_3 della madre, genitore non collocatario, siano quelle puntualmente indicate nella parte motiva del presente provvedimento, a pag. 3, da intendersi, qui, integralmente richiamate e trascritte;
• Revoca, con decorrenza dal mese di settembre 2024, l'assegno mensile posto a carico di
, limitatamente alla quota di € 200,00 mensili, corrisposta a titolo di Parte_1 contributo al mantenimento del figlio;
Per_2
• Dispone che al mantenimento del minore provveda ciascun genitore in via diretta, nel Per_2 tempo in cui il minore stesso starà presso ciascuno di loro;
• Dispone la percezione dell'assegno unico e universale per il minore interamente da Per_2 parte di;
Parte_1
• Conferma, per tutto quanto in questa sede non espressamente modificato né regolamentato in questa sede, le condizioni di cui al decreto del 04/02/2024, emesso dall'intestato Tribunale, nell'ambito del procedimento iscritto al R.G.V.G. n. 228/2023, in sede di modifica delle condizioni di divorzio;
• Condanna a corrispondere, in favore di le spese di Controparte_1 Parte_1 lite del presente procedimento – liquidate, per l'intero, in complessivi € 1.178,00, oltre al rimborso forfettario del 15%, C.P.A. e I.V.A. (se dovuta) come per legge, già operata la dimidiazione della metà prevista dall'art. 130 del D.P.R. n. 115/2002 – nella misura della metà, da versarsi in favore dell'Erario, con compensazione, tra le stesse parti, della restante metà;
• Rigetta ogni altra domanda. Così deciso in Campobasso, data del deposito.
Il giudice estensore
Dott.ssa Rossella Casillo
Il Presidente Dott. Enrico Di Dedda
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CAMPOBASSO
Sezione civile
Il Tribunale ordinario di Campobasso, in composizione collegiale, composto dai magistrati:
Dott. Enrico Di Dedda Presidente;
Dott.ssa Claudia Carissimi Giudice;
Dott.ssa Rossella Casillo Giudice relatore ed estensore;
riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente:
S E N T E N Z A
Nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1429 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2024, vertente: TRA:
(in atti generalizzato), rappresentato e difeso, nel presente giudizio, dall'avv. Parte_1
Maurizio Messina;
(ricorrente) E:
(in atti generalizzata), rappresentata e difesa, nel presente giudizio, Controparte_1 dall'avv. FA Pariota;
(resistente)
NONCHÉ: PUBBLICO MINISTERO PRESSO IL TRIBUNALE DI CAMPOBASSO
(interventore ex lege)
OGGETTO: modifica delle condizioni di divorzio;
CONCLUSIONI: come da verbale di udienza del 12 febbraio 2025.
FATTO E DIRITTO Con ricorso ritualmente notificato, – premesso: 1) di aver contratto, in data Parte_1
29/09/2010, in Campobasso, matrimonio civile con , scioltosi a seguito di sentenza di Controparte_1 divorzio emessa dall'intestato Tribunale in data 21/03/2016; 2) che dall'unione della coppia erano nati i figli Per_ (11/12/2010) ed (09/11/2012); 3) che i rapporti patrimoniali e personali tra i genitori e i figli Per_1 della coppia erano stati, da ultimo, disciplinati con decreto del 04/02/2024, emesso, dall'intestato Tribunale, in sede di modifica delle condizioni di divorzio, con previsione (tra le altre cose) dell'affidamento condiviso dei minori ad entrambi i genitori e con collocazione prevalente degli stessi presso la madre – ha convenuto in giudizio, dinanzi all'intestato Tribunale, , chiedendo l'ulteriore modifica Controparte_1 delle condizioni di divorzio, in merito:
- alla collocazione prevalente del minore da disporsi presso il padre, con il quale il Per_2 minore, di fatto, già convive, a far data da settembre 2024;
- alla conseguente revoca del contributo, posto a carico del ricorrente, per il mantenimento del minore stesso, al quale il padre provvederà, invece, in via diretta.
Si è costituita in giudizio , non opponendosi alle richieste del ricorrente Controparte_1 quanto alla collocazione presso di lui del minore – previa richiesta di audizione del minore stesso e previa conferma della sua effettiva volontà di vivere presso il padre –, chiedendo, invece, il rigetto della domanda di revoca dell'assegno di mantenimento posto a carico del ricorrente e la conferma di tale previsione, così come dell'ulteriore previsione avente ad oggetto la percezione, da parte della resistente, dell'assegno unico e universale per entrambi i figli della coppia. Designato il giudice relatore, la causa è stata istruita mediante audizione del minore (disposta dal giudice precedentemente in ruolo) e, fatte precisare le conclusioni, la stessa è stata rimessa, quindi, al Collegio per la decisione, con trasmissione degli atti al pubblico ministero, il quale si è rimesso, nel merito della domanda, al prudente apprezzamento del Tribunale.
***
La domanda è fondata e, pertanto, deve essere accolta.
Sulla collocazione prevalente del minore.
Oggetto del presente giudizio è, essenzialmente, la domanda del ricorrente, avente ad oggetto – fermo l'affidamento condiviso del minore ad entrambi i genitori – la modifica della collocazione prevalente del minore da disporsi presso l'abitazione del padre, sita in Campobasso. Per_2
Ebbene, dall'istruttoria espletata nel presente giudizio, e dalle stesse allegazioni delle parti, risulta:
- che la madre si era trasferita con i figli, d in Guardialfiera, presso l'abitazione Per_1 Per_2 del suo nuovo compagno dal quale ella ha avuto, nel frattempo, tre ulteriori figli;
- che tale situazione ha generato una condizione di forte malessere e stress nel minore il Per_2 quale – mosso anche dal desiderio di vedere più spesso il padre – dal mese di settembre 2024 si è, di fatto, trasferito, su sua richiesta, presso l'abitazione paterna;
- che anche il nuovo nucleo familiare, costituito dalla resistente, dal suo nuovo compagno, dai tre figli della coppia e dal minore è, invero, in procinto di rientrare a Campobasso. Per_1
Ciò premesso, ritiene il Collegio che l'attuale collocazione di presso il padre, già attuata in via Per_2 di mero fatto, risponda pienamente agli interessi del minore, oltre che al sostanziale accordo delle parti.
sentito in sede di audizione, ha, infatti, dichiarato, al riguardo: Per_2
- “ora sto vivendo con papà, da settembre;
l'ho chiesto io, perché, fino a poco tempo fa, non accettavo i fratellini e FA [compagno della madre], qualche tempo fa ero più geloso, ora non tanto”;
- “sono voluto andare da lui [dal padre] perché volevo vederlo di più e stare di più con lui”;
- “un po' mi sento che se sto da papà vado meglio a scuola, perché la scuola è più vicina”; Dall'audizione del minore, dunque, è emerso;
- da un lato, che il trasferimento di presso il padre è stato effettivamente determinato da Per_2 una richiesta spontanea del minore stesso, il quale viveva con forte disagio la nuova situazione familiare venutasi a creare per effetto della nascita di tre nuovi fratellini e desiderava, al contempo, frequentare maggiormente il proprio padre;
- dall'altro lato, che la sua permanenza, negli ultimi mesi, presso l'abitazione del padre gli ha consentito una maggiore stabilità, anche grazie alla vicinanza, alla scuola da lui frequentata in Campobasso, dell'abitazione paterna (anch'essa sita in Campobasso) rispetto a quella della madre, sita in Guardialfiera, ben più distante e che rendeva necessari, pertanto, quotidiani e stancanti viaggi per raggiungere la scuola.
Ritiene, pertanto, l'odierno Collegio, in continuità rispetto all'assetto già attuatosi in via di mero fatto e risultato del tutto positivo per il minore – non solo dal punto di vista del suo rendimento scolastico ma anche, più in generale, dal punto di vista dell'equilibrio psicofisico del minore stesso –, di dover confermare la collocazione di presso il padre. Per_2
Trattasi, del resto, di soluzione in grado di garantire al minore – ormai adolescente e, pertanto, prossimo ad affacciarsi ad un'età particolarmente critica – una maggiore tranquillità e stabilità, oltre che maggiori attenzioni, anche tenuto conto dell'accresciuto impegno della madre nella gestione dei restanti figli, tre dei quali, peraltro, in tenerissima età.
Non può, invece, essere assecondata la richiesta del minore stesso di “collocazione a settimane alterne” presso entrambi i genitori, effettuata nel corso dell'audizione del 12/02/2025, trattandosi di richiesta senz'altro dettata dal desiderio spontaneo del minore di poter stare, quanto più possibile, con entrambi i genitori senza dover per forza scegliere un genitore rispetto all'altro, ma ritenuta dal
Collegio non opportuna nel suo superiore interesse, dovendosi, piuttosto, garantire al minore (come già osservato) un habitat prevalente, stabile e continuativo, che possa rappresentare il suo primo punto fermo nello sviluppo della sua personalità. Deve, quindi, essere confermato l'affidamento condiviso di ad entrambi i genitori, con Per_2 collocazione prevalente presso il padre.
Circa la regolamentazione del diritto di visita e di frequentazione del minore da parte del Per_2 genitore non collocatario, ritiene il Collegio – in ragione del notevole impegno della madre nella gestione di una nuova famiglia composta da quattro figli minori di età, di cui tre neonati o poco più che neonati – di dover dettare, allo stato, una regolamentazione minima di tali modalità di visita e di frequentazione, ferma restando la possibilità delle parti di ampliare, d'accordo tra loro, tale regolamentazione.
La madre, pertanto, dovrà tenere presso di sé ogni sabato, dalle ore 08.00 alle ore 20.00, con Per_2 facoltà di pernottamento del minore stesso presso la madre e di permanenza sino alle 18.00 della domenica, in caso di accordo tra la parti. Per quanto riguarda, invece, le festività natalizie e pasquali e le ferie estive, la frequentazione del minore con entrambi i genitori deve essere regolamentata secondo quanto già analiticamente Per_2 previsto con decreto del 04/02/2024, emesso dall'intestato Tribunale, nell'ambito del procedimento iscritto al R.G.V.G. n. 228/2023, in sede di modifica delle condizioni di divorzio.
Sul contributo economico al mantenimento del minore.
Deve, conseguentemente, essere revocato – con decorrenza da settembre 2024 – l'assegno mensile posto a carico del ricorrente, limitatamente alla quota di € 200,00, dallo stesso versato in favore della resistente a titolo di contributo al mantenimento del minore al cui mantenimento Per_2 provvederanno, invece, d'ora in avanti, entrambi i genitori in via diretta, in proporzione al tempo in cui il minore starà presso ciascuno di loro.
Non si ritiene, invece, opportuno, allo stato, disporre la previsione di un assegno mensile di contributo al mantenimento di a carico del genitore non collocatario (ossia a carico della resistente), in Per_2 ragione dell'attuale stato di disoccupazione della resistente stessa e della sua oggettiva situazione di difficoltà nell'eventuale ricerca di un'occupazione, in ragione della sua condizione di genitore di minori in tenerissima età (e fermo restando che la stessa è, in ogni caso, tenuta, in un'ottica pro futuro, ad attivarsi al fine di ottenere un'occupazione, sì da poter provvedere adeguatamente al mantenimento dei figli minori).
Sulle spese di lite. Le spese di lite – liquidate, per l'intero, come in dispositivo, in applicazione dei parametri di cui al D.M. n. 55/2014, con riferimento ai valori minimi (tenuto conto dell'attività difensiva concretamente espletata) previsti per i giudizi di cognizione dinanzi al tribunale di valore indeterminabile, complessità bassa (attesa l'assenza di particolari questioni di fatto o di diritto), con riconoscimento di tutte le fasi, ad esclusione di quella decisionale, in concreto non espletata mediante il deposito di scritti difensivi e/o memorie conclusionali – seguono la soccombenza e, pertanto, sono poste a carico della parte resistente, nei limiti della metà
(dovendosi valorizzare, in tal senso, la soccombenza della stessa circa le questioni economiche), da versarsi in favore dell'Erario, previa dimidiazione dei compensi ex art. 130 del D.P.R. n. 115/2002, stante l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato della parte ricorrente vittoriosa, con compensazione, tra le stesse parti, della restante metà (dovendosi, invece, valorizzare, in tale diverso senso, il sostanziale accordo delle parti circa la collocazione del minore, in applicazione del principio espresso dall'art. 92, co. 3, c.p.c.).
P.Q.M.
Il Tribunale di Campobasso, nella composizione collegiale indicata in epigrafe, definitivamente pronunciando nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1429 del ruolo generale degli affari civili contenziosi dell'anno 2024, con l'intervento del Pubblico Ministero, ogni contraria istanza o eccezione disattesa, così provvede: • Conferma l'affidamento condiviso del minore, , ad entrambi i genitori, Persona_3 disponendone, tuttavia, la collocazione prevalente presso il padre;
• Dispone che le condizioni di visita e frequentazione del minore, , da parte Persona_3 della madre, genitore non collocatario, siano quelle puntualmente indicate nella parte motiva del presente provvedimento, a pag. 3, da intendersi, qui, integralmente richiamate e trascritte;
• Revoca, con decorrenza dal mese di settembre 2024, l'assegno mensile posto a carico di
, limitatamente alla quota di € 200,00 mensili, corrisposta a titolo di Parte_1 contributo al mantenimento del figlio;
Per_2
• Dispone che al mantenimento del minore provveda ciascun genitore in via diretta, nel Per_2 tempo in cui il minore stesso starà presso ciascuno di loro;
• Dispone la percezione dell'assegno unico e universale per il minore interamente da Per_2 parte di;
Parte_1
• Conferma, per tutto quanto in questa sede non espressamente modificato né regolamentato in questa sede, le condizioni di cui al decreto del 04/02/2024, emesso dall'intestato Tribunale, nell'ambito del procedimento iscritto al R.G.V.G. n. 228/2023, in sede di modifica delle condizioni di divorzio;
• Condanna a corrispondere, in favore di le spese di Controparte_1 Parte_1 lite del presente procedimento – liquidate, per l'intero, in complessivi € 1.178,00, oltre al rimborso forfettario del 15%, C.P.A. e I.V.A. (se dovuta) come per legge, già operata la dimidiazione della metà prevista dall'art. 130 del D.P.R. n. 115/2002 – nella misura della metà, da versarsi in favore dell'Erario, con compensazione, tra le stesse parti, della restante metà;
• Rigetta ogni altra domanda. Così deciso in Campobasso, data del deposito.
Il giudice estensore
Dott.ssa Rossella Casillo
Il Presidente Dott. Enrico Di Dedda