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Sentenza 11 aprile 2025
Sentenza 11 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 11/04/2025, n. 732 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 732 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI SALERNO
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice dott.ssa A.M. D'Antonio all'udienza del 10 aprile 2025, sostituita dal deposito di note di trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 3409/24 reg.gen.sez.lavoro, e vertente
TRA
con sede in Vallo della Lucania (SA) - Parte_1
C.F. - in persona del Presidente, legale rapp.te p.t., rappresentato e difeso, giusta P.IVA_1
Deliberazione di G. E. n. 18 del 19.04.2024, dall'avv. Valentino Italo Rizzo, del Foro di Vallo della
Lucania, ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo, in Vallo della Lucania, alla
Via L. Rinaldi 8, come da mandato in calce al ricorso introduttivo
Opponente
E
, con sede in Roma, alla Via Controparte_1
Giuseppe Grezar n. 14, in persona del procuratore speciale, elett.te dom.ta in Napoli alla via Cervantes
n. 55/5 presso lo studio dell'avv. Serena De Simone che la rappresentata e difende, giusta procura in calce alla memoria difensiva
in persona del legale rapp.te p.t., elettivamente Controparte_2 domiciliato presso l'Avvocatura Distrettuale PS in uno all'avv. Francesco Bove che lo rappresenta e difende in forza di procura generale ad lites del 24.3.2024 n.37875 Rep. per notar di Per_1
Fiumicino
di Salerno, ente pubblico non economico, in persona del suo Controparte_3
Direttore ad interim dr che elegge domicilio al Corso Garibaldi (Pal. Amato) in Controparte_4
Salerno, rappresentato e difeso dai funzionari delegati dott.ssa Anna Maria Stile, dott.ssa Marianna
Bassi, dott.ssa , dott.ssa Eleonora Stefanelli come da delega i cui alla comparsa Controparte_5
di costituzione e risposta
Opposti
Avente ad oggetto: opposizione avverso comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria
Conclusioni rassegnate alla presenta udienza: i procuratori delle parti hanno trasmesso note di trattazione scritta riportandosi alle conclusioni di cui ai rispettivi atti.
Motivi in fatto e in diritto
Con ricorso in riassunzione depositato in data 24 giugno 2024 parte opponente esponeva che, con ricorso notificato il 25.09.2023 ed iscritto a ruolo in data 19.10.2023 al n. RGR 4233/2023 della Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Salerno, aveva impugnato la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 10076202300000460000, per euro 986.420,89 notificata dall'
[...]
a mezzo pec in data 28.06.2023; che a seguito di giudizio tributario, veniva Controparte_1
dichiarato il difetto di giurisdizione in favore del Giudice del Lavoro presso il Tribunale di Salerno, relativamente a n. 22 cartelle esattoriali per un importo complessivo pari ad € 867.671,30 riguardanti sanzioni amministrative ex DPR n. 1124/1965 (assicurazione obbligatoria), recupero spese e maggiorazioni della di Salerno;
contributi IVS, Modello DM 10, Parte_2 sanzioni di competenza dell' Salerno, per le cartelle e ava CP_6
num.100201400345876230,100201900034936830,10020190028401212001,400201400053865230,
40020150001964920,400201500027451040,400201600038702780,4002016003898380,400201600
039354790,400201600059517610,400201700067617530,400201800025672340,400201800061428
780,400201900007398640,400201900009718590,40020190015288490,400201900039082350,400
20190063156220 e 400202200064637570 (complessivamente € 867.671,30); che l'opponente procedeva dunque a presentare ricorso in riassunzione limitatamente alle cartelle ed ava sopra indicati, eccependo che l'PS avrebbe dovuto porre a compensazione dei propri crediti i crediti della per le anticipazione effettuate a titolo di cassa integrazione, indennità di Parte_3
malattia ed assegni familiari , anticipazione che essa avrebbe effettuato per un importo complessivo di €.886.003,62, nonché con quelli anticipati a titolo di TFR, pari ad €.648.526,85; che l'PS non avrebbe tenuto conto, inoltre, delle intervenute definizioni agevolate e rottamazioni varie, conseguenti alle apposite istanze presentate dalla alle quali sarebbero seguiti Parte_3 pagamenti per € 83.813,43; l'opponente eccepiva, poi, l'inesistenza di beni patrimoniali disponibili e suscettibili di iscrizione ipotecaria;
inoltrava altresì istanza di sospensione dell'esecutività dell'atto impugnato, proprio per i motivi sopra descritti;
tanto premesso , concludeva chiedendo al giudice adito di “- accertare e dichiarare la insussistenza del credito di € 867.671,30 per quanto attiene la parte della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria alla quale sono sottese le cartelle esattoriali riguardanti sanzioni amministrative ex DPR n. 1124/1965 (assicurazione obbligatoria), recupero spese e maggiorazioni della del Lavoro di Salerno;
contributi IVS, Parte_2
Modello DM 10, sanzioni di competenza dell' Salerno, cartelle e ava CP_6
n.100201400345876230,100201900034936830,10020190028401212001,400201400053865230,40
020150001964920,400201500027451040,400201600038702780,
4002016003898380,400201600039354790,400201600059517610,400201700067617530,40020180
0025672340,400201800061428780,400201900007398640,400201900009718590,40020190015288
490,400201900039082350,40020190063156220, 400202200064637570; - accertare e dichiarare che la non ha a disposizione beni rientranti nel patrimonio Parte_4
disponibile e suscettibili, pertanto, di essere ipotecati;
- per l'effetto di quanto precede, annullare in parte qua, relativamente agli importi recati nelle cartelle sopra richiamate, la Comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 10076202300000460000, notificata a mezzo pec in data
28.06.2023, relativamente all'importo di € 867.671,30, per le ragioni e motivazioni, esposte e rappresentate con il ricorso proposto nel processo con il presente atto riassunto;
- condannare le parti resistenti al pagamento delle spese processuali con attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario.”.
Ritualmente instauratosi il contraddittorio, si costituiva l' che, in Controparte_1
CP_ via preliminare,evidenziava la necessità di integrare il contraddittorio nei confronti dell' e dell' ; nel merito, chiedeva il rigetto delle domande proposte dal Controparte_7 ricorrente nei confronti dell' perché inammissibili in rito ed Controparte_1
CP_ infondate nel merito;
chiedeva infine la condanna dell' e dell' a Controparte_7 manlevare l' da ogni e qualsivoglia conseguenza sfavorevole (per Controparte_1 sorta capitale, interessi e spese legali) derivante a suo carico dall'accoglimento della domanda del ricorrente, con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio. Il giudice all'udienza del 12 dicembre 2024 onerava parte ricorrente della integrazione del contraddittorio nei confronti degli enti titolari del credito fissando quale nuova udienza di discussione quella del 10 aprile 2025.
Il 25.3.2025 si costituiva in giudizio l' il quale chiedeva Controparte_8
in via preliminare, che fosse dichiarata l'incompetenza funzionale del Tribunale adito;
in via ulteriormente preliminare, che fosse dichiarata l'inammissibilità del ricorso con estromissione dal presente giudizio dell' per difetto di legittimazione Controparte_8
passiva; in via subordinata chiedeva il rigetto del ricorso per infondatezza, dichiarando dovuto il credito di cui alle cartelle esattoriali impugnate, con vittoria di spese. CP_ Il 28.3.2025 si costituiva in giudizio anche l chiedendo al giudice adito di dichiarare inammissibile per difetto di legittimazione passiva ed infondata la domanda, e confermare il preavviso di ipoteca opposto e tutti i titoli esecutivi indicati in ricorso;
in via subordinata, di ordinare uno sgravio parziale dei titoli opposti entro i limiti della diversa somma che dovesse risultare dovuta all'esito del giudizio e della quale si richiede l'accertamento; con vittoria di spese, diritti e onorari di lite.
Il giudice all'udienza del 10 aprile 2025, sulle conclusioni rassegnate dai procuratori costituiti, decideva come da sentenza con motivazione contestuale.
*****
Il ricorso è infondato e non può trovare accoglimento .
Preliminarmente deve essere qualificata la domanda avente ad oggetto la declaratoria di nullità ( ovvero annullamento ) della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecarica .
La qualificazione della domanda comporta il previo inquadramento di questo istituto , la cui disciplina
è stata oggetto di intervento normativo con cui il d.lgs. 46/1999 ha riformato la disciplina della riscossione esattoriale di cui al dpr 602/73 novellandola.
Tale novellazione ha riguardato , tra gli altri , gli istituti della ipoteca ( art.77 del dpr suddetto ) e del fermo ( art. 86) . Con riferimento a quest'ultimo istituto deve menzionarsi l' intervento delle S.U. della Suprema Corte che hanno enunciato principi applicabili , per espressa indicazione , anche all'istituto costituito dall'ipoteca attesa l'identità di funzione con l'istituto del fermo da cui si differenza solo per il diverso oggetto su cui cade consistente in beni immobili in luogo dei mobili registrati cui si applica l'istituto del fermo .
Ed invero , nel pronunciarsi , la Suprema Corte , con sentenza n.11087/2010 è partita dal rilievo che l'articolo 86 in tema di fermo di beni mobili registrati "stabilisce che, decorso inutilmente il termine di cui all'articolo 50, comma 1 (di sessanta giorni dalla notifica della cartella di pagamento n.d.r.), il concessionario può disporre il fermo dei beni mobili del debitore iscritti in pubblici registri (comma 1) e che il fermo si esegue mediante iscrizione del provvedimento che lo dispone nei registri mobiliari
(comma 2)". Su tale premessa la Corte ha ritenuto che "dalla collocazione delle norme citate
(entrambe nel titolo II sulla riscossione coattiva delle imposte e la più recente nel capo III contenente disposizioni particolari in materia di espropriazione di beni mobili registrati), si ricava che il fermo amministrativo è preordinato all'espropriazione forzata. Il fermo amministrativo, dunque, è atto funzionale all'espropriazione forzata e, quindi, mezzo di realizzazione del credito allo stesso modo con il quale la realizzazione del credito è agevolata dall'iscrizione ipotecaria ex articolo 77 del citato
Dpr 602/73. Se ne ricava che la tutela giudiziaria esperibile nei confronti del fermo amministrativo si deve realizzare davanti al giudice ordinario con le forme, consentite dal vigente articolo 57 del citato
Dpr 602/73, dell'opposizione all'esecuzione o atti esecutivi".
Né a conclusioni diverse si può giungere a seguito della modifica apportata all'art. 19 co1 Dlgs n.
546/1992 dal DL 4.7.2006 n. 223 conv. in legge
4.8.2006 n. 248 , il quale non ha investito i "limiti esterni" della giurisdizione tributaria (che sono regolati espressamente dall'art. 2 del Dlgs n. 546/1992) e l'ampliamento degli "atti" impugnabili avanti le Commissioni tributarie anche ai provvedimenti di iscrizione di fermo e di ipoteca
(originariamente sottratti alla cognizione di tali Giudici speciali proprio dall'art. 2 del Dlgs n.
546/1992 in quanto ricadenti nella fase della riscossione coattiva successiva alla notifica della cartella di pagamento) non ha determinato alcuna immutazione del criterio generale di riparto, dovendo in conseguenza ritenersi -secondo una interpretazione della norma ex art. 19 Dlgs n. 546/92 costituzionalmente orientata sui parametri dell'art. 102 commi 1 e 2 e della VI disp. trans. Cost., nonchè alla stregua dei principi espressi nella fondamentale pronuncia della Corte costituzionale n.
204/2004- che la modifica dell'art. 19 predetto operi esclusivamente all'interno della giurisdizione riservata alle Commissioni tributarie e dunque in relazione alle sole controversie aventi ad oggetto "i tributi di ogni ordine e specie" e le "sanzioni amministrative comunque irrogate da Uffici finanziari"
(cfr. art. 12 co2 lege 21.12.2001 n. 448 che ha modificato l'art. 2 Dlgs n. 546/1992).
Né sussistono dubbi sulla impugnabilità della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria e di fermo amministrativo . La Suprema Corte, infatti , ha affermato ancora che “ Il preavviso di fermo amministrativo, introdotto nella prassi sulla base di istruzioni fornite dall' alle Controparte_1
società di riscossione al fine di superare il disposto dell'art. 86, secondo comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 - in forza del quale il concessionario deve dare comunicazione del provvedimento di fermo al soggetto nei cui confronti si procede, decorsi sessanta giorni dalla notificazione della cartella esattoriale - e consistente nell'ulteriore invito all'obbligato di effettuare il pagamento, con la contestuale comunicazione che, alla scadenza dell'ulteriore termine, si procederà all'iscrizione del fermo, rappresenta un atto autonomamente impugnabile anche se riguardante obbligazioni di natura extratributaria, trattandosi, in ogni caso, di atto funzionale a portare a conoscenza dell'obbligato una determinata pretesa dell'Amministrazione, rispetto alla quale sorge, ex art. 100 cod. proc. civ., l'interesse alla tutela giurisdizionale per il controllo della legittimità sostanziale della pretesa, dovendo altrimenti l'obbligato attendere il decorso dell'ulteriore termine concessogli per impugnare l'iscrizione del fermo, direttamente in sede di esecuzione, con aggravio di spese ed ingiustificata perdita di tempo ( Cass. n. 11087 del 7.5.2010 ; Cass. n. 10672/2009) .
Sulla base di tale qualificazione dell'istituto dell'ipoteca come mezzo di realizzazione del credito e dei rimedi , esperibili dinanzi all'AGO , avverso lo stesso esperibili come individuati dalla Suprema
Corte nelle opposizioni all'esecuzione ed agli atti esecutivi , dobbiamo subito rilevare che, nella specie , la ricorrente propone una opposizione qualificabile unicamente come opposizione all'esecuzione in quanto contesta il diritto dell' a procedere alla Controparte_1 minacciata esecuzione forzata per l'avvenuta estinzione del credito per compensazione .
Ma se questo è l'unico motivo di contestazione sollevato in ricorso , la domanda va innanzitutto rigettata nei confronti dell' , atteso che rispetto ai crediti di Controparte_3
competenza del predetto ente non viene sollevata alcuna eccezione , a meno che la ricorrente non intendesse avvalersi della compensazione orizzontale , ma di tale richiesta non vi è traccia in atti .
Occorre rilevare , a proposito del contraddittorio instaurato nei confronti dell Controparte_3
, che il giudice non ha imposto alla parte ricorrente di integrare il contraddittorio nei
[...]
confronti del suddetto ente , ma ha unicamente invitato la parte, laddove avesse ritenuto che l'opposizione proposta investisse il merito della pretesa vantata dall' , a convenire in CP_3
giudizio tale ente .
Sennonché , nella specie , le doglianze sollevate dall'opponente attengono unicamente alla mancata compensazione tra le rispettive posizioni debitorie e creditorie riguardanti l'PS e la Parte_3
, nonché alla mancata considerazione delle istanze di definizione agevolata e rottamazione
[...] varie e dei pagamenti effettuati , vale a dire eccezioni con riferimento alle quali l' Controparte_3
rimane completamente estraneo .
[...]
Per quanto riguarda invece la domanda proposta nei confronti dell'PS , essa è infondata . Nel caso in esame è stata la stessa Comunità opponente a dichiarare all'PS i contributi che avrebbe dovuto versare attraverso gli appositi modelli mensili;
alla dichiarazione, però, non ha fatto seguito il pagamento per cui i crediti sono stati iscritti a ruolo. La ricorrente, del resto, non contesta l'an ed il quantum dei crediti dell'PS, riconoscendo espressamente di non avere pagato i contributi dovuti, ma si limita ad eccepire di vantare crediti suscettibili di essere posti in compensazione.
Sennonché , occorre innanzitutto rilevare che i crediti posti a fondamento della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria sono consacrati in titoli mai contestati dalla opponente , sicché , come precisato dalla costante giurisprudenza della Cassazione, il debito contributivo dell'ente previdenziale non è più contestabile dal debitore .
Ma , anche a voler ritenere che con la presente azione l'opponente abbia inteso paralizzare l'azione esecutiva sulla base di fatti sopravvenuti alla formazione del titolo , vale a dire l'insorgere di crediti in favore della stessa parte debitrice dei contributi , nella specie la domanda sarebbe comunque infondata.
Occorre innanzitutto evidenziare che la richiesta di compensazione contributiva rientra nel merito delle linee guida dell'Istituto in materia di telematizzazione in via eslcusiva della presentazione di domande , denunce , istanze , atti versamenti da parte di cittadini e imprese. Il D.Lgs. 9 luglio 1997,
n. 241, nell'ottica di una generale semplificazione degli adempimenti dei contribuenti, ha introdotto la riscossione unificata, tramite modello F24 delle imposte, dei contributi previdenziali e delle altre somme dovute all'erario. L'unificazione, in particolare, ha riguardato la modalità di riscossione nonché i termini per i relativi versamenti. Al contribuente è stata inoltre data la possibilità di poter operare compensazioni tra le somme da versare a titolo di imposta o contribuzione previdenziale e i crediti derivanti dalle relative dichiarazioni e denunce periodiche.
L'art.17 del Decreto Legislativo 9 luglio 1997, n. 241, in attuazione della delega prevista dall'articolo
3, comma 134, della Legge 23 dicembre 1996, n. 662, contenente disposizioni in materia di semplificazioni degli adempimenti dei contribuenti così dispone: “I contribuenti eseguono versamenti unitari delle imposte, dei contributi dovuti all'PS e delle altre somme a favore dello
Stato, delle regioni e degli enti previdenziali, con eventuale compensazione dei crediti, dello stesso periodo, nei confronti dei medesimi soggetti, risultanti dalle dichiarazioni e dalle denunce periodiche presentate successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto. Tale compensazione deve essere effettuata entro la data di presentazione della dichiarazione successiva…”.
Dal 1° gennaio 1999, a seguito delle modifiche introdotte dal D.Lgs. n. 422/97 all'articolo 17 del
D.Lgs. n. 241/97 possono avvalersi della compensazione tutti i contribuenti: persone fisiche titolari o meno di partita IVA;
società di persone e di capitali;
la compensazione in questione può essere c.d.
“verticale”, ovvero riguardare crediti sorti in periodi precedenti con debiti riferiti alla stessa imposta oppure c.d. “orizzontale”, cioè relativa a debiti e crediti facenti capo a diversi enti impositori (Erario, CP_
Enti locali, Inail ecc.).
A questo punto non è superfluo ricordare che la verifica in ordine alla sussistenza delle condizioni legittimanti il ricorso alla compensazione in questione deve concernere anche l'eventuale previsione da parte del legislatore di una particolare regolamentazione della compensazione del credito di imposta;
in tali ipotesi, infatti, ai fini della valutazione relativa alla legittimità della compensazione ex art. 17, l'operatore del diritto dovrà accertare, oltre che la sussistenza dei requisiti costitutivi di cui al predetto art. 17 e previsti per le operazioni di compensazioni in generale, anche la sussistenza degli altri elementi richiesti dalla normativa speciale nella parte in cui subordina l'operatività della compensazione alla sussistenza di specifiche condizioni. E' il caso, ad esempio, della tempestiva richiesta di compensazione .
L'art. 17 , sopra citato , individua infatti una specifica tempistica per la richiesta di compensazione che fa riferimento al periodo di imposta immediatamente precedente e tanto si giustifica proprio per la necessità di consentire all'PS la verifica della legittimità della compensazione operata .
Ma , nel caso di specie , come evidenziato dall'PS , la ricorrente ha effettuato la comunicazione di compensazione soltanto dal 2021 , nel senso che solo nei DMAG dal 2021 in poi si rileva che è stata valorizzata la colonna dei crediti per anticipazioni effettuate . L'estratto conto aziendale evidenzia, infatti, dei crediti sui seguenti trimestri di emissione, successivi ai periodi oggetto del
Contr debito trasmesso all'
Per quanto riguarda invece i crediti consacrati negli avvisi di addebito per cui è causa , la ricorrente non ha mai presentato alcuna istanza del genere, e dunque non ha mai consentito al competente ufficio di eseguire una istruttoria.
Quanto alla possibilità di eccepire comunque in questa sede l'esistenza di crediti da porre in compensazione con il debito contributivo ,non si piò non rilevare che la ricorrente non fornisce alcuna prova della esistenza di tali crediti.
La ricorrente , infatti , si limita a produrre un attestato emesso dai propri organi interni , attestato che tuttavia non ha alcun valore probatorio riguardo alle anticipazioni effettuate . Pertanto la domanda oggi avanzata dalla ricorrente e tesa alla dichiarazione di avvenuta estinzione della obbligazione contributiva per compensazione è infondata perché assolutamente sfornita di prova .
Ma del pari infondata è anche l'eccezione relativa alla mancata considerazione, da parte dell' CP_10
, delle istanze di agevolazione avanzate dalla ricorrente atteso che la documentazione prodotta in atti evidenzia come i debiti peri i quali la ricorrente ha aderito alla definizione agevolata si riferiscono a differenti enti impositori , laddove la compensazione viene richiesta e formulata solo nei confronti dell'PS .
La ricorrente , infine , eccepisce l'inesistenza di beni patrimoniali disponibili e suscettibili di iscrizione ipotecaria. L'eccezione tuttavia si appalesa allo stato inammissibile atteso che , con la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria , non è stato ancora individuato alcun immobile sul quale iscrivere ipoteca, e certamente non rientra nei poteri del Tribunale la mera ricognizione del patrimonio immobiliare dell'ente .
L'opposizione , pertanto , va interamente rigettata . Le spese del giudizio , tuttavia , in considerazione della complessità delle questioni trattate , restano interamente compensate tra le parti .
P.Q.M.
Rigetta l'opposizione ; compensa tra le parti le spese del giudizio .
Salerno, 10 aprile 2025
Il Giudice
A.M.D'Antonio