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Sentenza 3 giugno 2025
Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pisa, sentenza 03/06/2025, n. 553 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pisa |
| Numero : | 553 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3341/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PISA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Santa Spina Presidente Relatore dott.ssa Alessandra Migliorino Giudice dott.ssa Giulia Tavella Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3341/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PARENTI Parte_1 C.F._1
GIULIO e dell'avv. BERNARDINI ELENA ( ed Email_1 elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Bernardini, via del Tiglio n. 157, Calcinaia (PI) nei confronti di
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BERNARDINI CP_1 C.F._2
VALENTINA ed elettivamente domiciliata presso Email_2
il predetto difensore, piazza Giacomo Matteotti n. 3, Buti (PI) avente ad oggetto: domanda congiunta cessazione effetti civili del matrimonio con l'intervento del PM in sede
CONCLUSIONI
La causa veniva rimessa al Collegio per la decisione sulle conclusioni rassegnate dalle parti con le note depositate nel rispetto dei termini assegnati col decreto a mezzo del quale veniva disposta la trattazione scritta in luogo di quella orale, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., allorquando, hanno congiuntamente dichiarato di rinunciare liberamente a comparire in udienza, di confermare la volontà di voler divorziare alle condizioni di cui all'accordo depositato in PCT.
Il PM ha concluso nulla opponendo.
OSSERVATO IN FATTO E IN DIRITTO: - che e il 1° agosto 1976, contraevano, in San LI ME Parte_1 CP_1
(PI) matrimonio concordatario, trascritto nei registri dello Stato civile del predetto comune di San
LI ME (PI) al n. 54, parte II, serie A, anno 1976;
Per_
- che dall'unione dei due sono nati i figli, , il 19 gennaio 1977 e il 15 febbraio 1982; Per_1
- che ha proposto domanda per ottenere la pronunzia di cessazione degli effetti Parte_1 civili del matrimonio, indicando compiutamente le condizioni prescritte dall'art. 4, comma 13 della legge 1.12.1970, n. 898 e disponendo, in punto di condizioni accessorie, l'onere a suo carico di corrispondere la residua somma di € 50.000,00 a titolo di contributo al mantenimento della signora, come previsto nell'accordo recepito nella sentenza di omologa;
- che si costituiva in giudizio nulla opponendo alla richiesta di cessazione degli effetti CP_1
civili del matrimonio ma domandando, da parte sua, riconoscersi in suo favore un assegno divorzile pari ad € 1.200,00 mensili, più Istat;
- che, all'esito dell'udienza di comparizione dei coniugi e dell'ammissione delle prove orali richieste, nonché della previsione di accertamenti a mezzo polizia tributaria, le parti davano atto di aver raggiunto un accordo e la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione;
- che il Pubblico ministero è intervenuto nel procedimento nulla opponendo all'accoglimento della domanda;
- che in data 5 ottobre 2023, il Tribunale di Pisa ha pronunciato la sentenza di separazione personale tra le parti;
- che rispetto al momento di presentazione del ricorso introduttivo del presente giudizio è, pertanto, decorso il periodo di separazione ininterrotta previsto dall'art. 3, n. 2, lett. B) della citata legge
898/1970, come modificato dalla legge n. 55/2015;
- che l'atteggiamento processuale ed extraprocessuale dei coniugi dimostra l'impossibilità di ricostituire tra di loro la comunione materiale e spirituale, così, pertanto, ricorrendo le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda;
- che in relazione all'esito del giudizio, definito su conclusioni congiunte rassegnate dalle parti, sussistono i presupposti per disporre la compensazione tra le medesime delle spese.
P. Q. M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando,
DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in San LI ME (PI) il
1° agosto 1976 tra e trascritto nei registri dello stato Parte_1 CP_1
civile del Comune di San LI ME (PI) nel Registro Atti di Matrimonio dell'Anno 1976, n.
54, parte II, serie A.
Sull'accordo delle parti, il Tribunale PONE a carico di a titolo di assegno divorzile, l'obbligo di corrispondere la Parte_1 somma mensile di € 1.000,00, importo soggetto a rivalutazione annuale secondo l'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati, da versarsi entro il decimo giorno di ogni mese, a decorrere dal 10 giugno 2025, tramite bonifico bancario alle coordinate bancarie che gli saranno indicate dalla sig.ra CP_1
Sul resto dell'accordo, il Tribunale prende atto che:
- l'abitazione coniugale rimane nella piena ed esclusiva proprietà del Sig. Parte_1
- il Sig. provvederà al versamento, in favore della Sig.ra Parte_1 CP_1 dell'importo rimanente di euro 50000,00, che residua dovuto entro il termine del 31 Luglio 2025, in adempimento dell'accordo di separazione di cui alla Sentenza Tribunale di Pisa, 5 Ottobre 2023, n.
1222, tramite bonifico bancario alle coordinate bancarie che gli saranno indicate dalla Sig.ra
[...]
CP_1
DICHIARA integralmente compensate le spese di lite tra le parti.
Manda alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficio di Stato
Civile del Comune di San LI ME (PI) per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge, ivi compresa quella di cui all'art. 5 della Legge sul divorzio come modificata.
Così deciso a Pisa, il 3 giugno 2025.
Il Presidente relatore dott.ssa Santa Spina
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PISA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Santa Spina Presidente Relatore dott.ssa Alessandra Migliorino Giudice dott.ssa Giulia Tavella Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3341/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PARENTI Parte_1 C.F._1
GIULIO e dell'avv. BERNARDINI ELENA ( ed Email_1 elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Bernardini, via del Tiglio n. 157, Calcinaia (PI) nei confronti di
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BERNARDINI CP_1 C.F._2
VALENTINA ed elettivamente domiciliata presso Email_2
il predetto difensore, piazza Giacomo Matteotti n. 3, Buti (PI) avente ad oggetto: domanda congiunta cessazione effetti civili del matrimonio con l'intervento del PM in sede
CONCLUSIONI
La causa veniva rimessa al Collegio per la decisione sulle conclusioni rassegnate dalle parti con le note depositate nel rispetto dei termini assegnati col decreto a mezzo del quale veniva disposta la trattazione scritta in luogo di quella orale, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., allorquando, hanno congiuntamente dichiarato di rinunciare liberamente a comparire in udienza, di confermare la volontà di voler divorziare alle condizioni di cui all'accordo depositato in PCT.
Il PM ha concluso nulla opponendo.
OSSERVATO IN FATTO E IN DIRITTO: - che e il 1° agosto 1976, contraevano, in San LI ME Parte_1 CP_1
(PI) matrimonio concordatario, trascritto nei registri dello Stato civile del predetto comune di San
LI ME (PI) al n. 54, parte II, serie A, anno 1976;
Per_
- che dall'unione dei due sono nati i figli, , il 19 gennaio 1977 e il 15 febbraio 1982; Per_1
- che ha proposto domanda per ottenere la pronunzia di cessazione degli effetti Parte_1 civili del matrimonio, indicando compiutamente le condizioni prescritte dall'art. 4, comma 13 della legge 1.12.1970, n. 898 e disponendo, in punto di condizioni accessorie, l'onere a suo carico di corrispondere la residua somma di € 50.000,00 a titolo di contributo al mantenimento della signora, come previsto nell'accordo recepito nella sentenza di omologa;
- che si costituiva in giudizio nulla opponendo alla richiesta di cessazione degli effetti CP_1
civili del matrimonio ma domandando, da parte sua, riconoscersi in suo favore un assegno divorzile pari ad € 1.200,00 mensili, più Istat;
- che, all'esito dell'udienza di comparizione dei coniugi e dell'ammissione delle prove orali richieste, nonché della previsione di accertamenti a mezzo polizia tributaria, le parti davano atto di aver raggiunto un accordo e la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione;
- che il Pubblico ministero è intervenuto nel procedimento nulla opponendo all'accoglimento della domanda;
- che in data 5 ottobre 2023, il Tribunale di Pisa ha pronunciato la sentenza di separazione personale tra le parti;
- che rispetto al momento di presentazione del ricorso introduttivo del presente giudizio è, pertanto, decorso il periodo di separazione ininterrotta previsto dall'art. 3, n. 2, lett. B) della citata legge
898/1970, come modificato dalla legge n. 55/2015;
- che l'atteggiamento processuale ed extraprocessuale dei coniugi dimostra l'impossibilità di ricostituire tra di loro la comunione materiale e spirituale, così, pertanto, ricorrendo le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda;
- che in relazione all'esito del giudizio, definito su conclusioni congiunte rassegnate dalle parti, sussistono i presupposti per disporre la compensazione tra le medesime delle spese.
P. Q. M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando,
DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in San LI ME (PI) il
1° agosto 1976 tra e trascritto nei registri dello stato Parte_1 CP_1
civile del Comune di San LI ME (PI) nel Registro Atti di Matrimonio dell'Anno 1976, n.
54, parte II, serie A.
Sull'accordo delle parti, il Tribunale PONE a carico di a titolo di assegno divorzile, l'obbligo di corrispondere la Parte_1 somma mensile di € 1.000,00, importo soggetto a rivalutazione annuale secondo l'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati, da versarsi entro il decimo giorno di ogni mese, a decorrere dal 10 giugno 2025, tramite bonifico bancario alle coordinate bancarie che gli saranno indicate dalla sig.ra CP_1
Sul resto dell'accordo, il Tribunale prende atto che:
- l'abitazione coniugale rimane nella piena ed esclusiva proprietà del Sig. Parte_1
- il Sig. provvederà al versamento, in favore della Sig.ra Parte_1 CP_1 dell'importo rimanente di euro 50000,00, che residua dovuto entro il termine del 31 Luglio 2025, in adempimento dell'accordo di separazione di cui alla Sentenza Tribunale di Pisa, 5 Ottobre 2023, n.
1222, tramite bonifico bancario alle coordinate bancarie che gli saranno indicate dalla Sig.ra
[...]
CP_1
DICHIARA integralmente compensate le spese di lite tra le parti.
Manda alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficio di Stato
Civile del Comune di San LI ME (PI) per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge, ivi compresa quella di cui all'art. 5 della Legge sul divorzio come modificata.
Così deciso a Pisa, il 3 giugno 2025.
Il Presidente relatore dott.ssa Santa Spina