Versione
15 gennaio 1993
15 gennaio 1993
>
Versione
30 ottobre 1993
30 ottobre 1993
>
Versione
16 settembre 2022
16 settembre 2022
>
Versione
1 gennaio 2026
1 gennaio 2026
>
Versione
20 febbraio 2026
20 febbraio 2026
Art. 76. Controversie in sede di rinvio 1. Se alla data prevista dall'art. 72, a seguito di sentenza della Corte di cassazione o di corte d'appello o a seguito di decisione della ((corte di giustizia tributaria di primo e secondo grado)) centrale pendono i termini per la riassunzione del procedimento di rinvio davanti alle ((corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado)) di primo o di secondo grado, detti termini decorrono da tale data e la riassunzione va fatta davanti alla commissione tributaria provinciale o regionale competente. ((49)) 2. Il termine per la riassunzione davanti alla corte d'appello non subisce modifiche.
3. Se alla data prevista all'art. 72, a seguito di rinvio disposto dalla Corte di cassazione, pende il termine per la riassunzione davanti alla ((corte di giustizia tributaria di primo e secondo grado)) centrale, detto termine decorre da tale data e la riassunzione va fatta davanti alla ((corte di giustizia tributaria di secondo grado)) competente.
4. Se la riassunzione non avviene nei termini, o si avvera successivamente ad essa una causa di estinzione del giudizio di rinvio, l'intero processo si estingue.
5. Se alla data indicata nei commi precedenti pendono i giudizi di rinvio davanti alla ((corte di giustizia tributaria di primo e secondo grado)) di primo o di secondo grado si applicano le disposizioni di cui all'articolo 72, comma 4.
--------------- AGGIORNAMENTO (49)
La L. 31 agosto 2022, n. 130 ha disposto (con l'art. 4, comma 1, lettera a)) che nel presente decreto "le parole: «commissione tributaria provinciale», «commissioni tributarie provinciali», «commissione tributaria regionale», «commissioni tributarie regionali», «commissione tributaria» e «commissioni tributarie», ovunque ricorrono, sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: «corte di giustizia tributaria di primo grado», «corti di giustizia tributaria di primo grado», «corte di giustizia tributaria di secondo grado», «corti di giustizia tributaria di secondo grado», «corte di giustizia tributaria di primo e secondo grado» e «corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado»".
3. Se alla data prevista all'art. 72, a seguito di rinvio disposto dalla Corte di cassazione, pende il termine per la riassunzione davanti alla ((corte di giustizia tributaria di primo e secondo grado)) centrale, detto termine decorre da tale data e la riassunzione va fatta davanti alla ((corte di giustizia tributaria di secondo grado)) competente.
4. Se la riassunzione non avviene nei termini, o si avvera successivamente ad essa una causa di estinzione del giudizio di rinvio, l'intero processo si estingue.
5. Se alla data indicata nei commi precedenti pendono i giudizi di rinvio davanti alla ((corte di giustizia tributaria di primo e secondo grado)) di primo o di secondo grado si applicano le disposizioni di cui all'articolo 72, comma 4.
--------------- AGGIORNAMENTO (49)
La L. 31 agosto 2022, n. 130 ha disposto (con l'art. 4, comma 1, lettera a)) che nel presente decreto "le parole: «commissione tributaria provinciale», «commissioni tributarie provinciali», «commissione tributaria regionale», «commissioni tributarie regionali», «commissione tributaria» e «commissioni tributarie», ovunque ricorrono, sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: «corte di giustizia tributaria di primo grado», «corti di giustizia tributaria di primo grado», «corte di giustizia tributaria di secondo grado», «corti di giustizia tributaria di secondo grado», «corte di giustizia tributaria di primo e secondo grado» e «corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado»".
Commentari • 37
- 1. Sentenza Cassazione Civile n. 17256 del 22https://www.laleggepertutti.it/ · 1
Cassazione civile sez. trib., 22/07/2010, (ud. 27/05/2010, dep. 22/07/2010), n.17256 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TRIBUTARIA Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Presidente – Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere – Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere – Dott. VIRGILIO Biagio – rel. Consigliere – Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere – ha pronunciato la seguente: ordinanza sul ricorso proposto da: COMUNE di SAN FELICE SUL PANARO, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, Via Monte Zebio n. 37, presso gli avv.ti FURITANO Marcello e Cecilia, che lo rappresentano e difendono unitamente all'avv. Marco Zanasi giusta …
Leggi di più…
Giurisprudenza • 104
- 1. Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 11/12/2025, n. 9802Provvedimento: Pubblicato il 11/12/2025 N. 09802/2025REG.PROV.COLL. N. 02285/2025 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 2285 del 2025, proposto da TA Group S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , in relazione alla procedura CIG 9425310BDB, rappresentata e difesa dall'avvocato Lorenzo Colazzilli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; contro Comune di Lecce, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Laura Astuto, con domicilio eletto …Leggi di più...
- soccorso istruttorio·
- verifica requisiti·
- giurisdizione amministrativa·
- capacità tecnico-professionale·
- principio di tassatività clausole di esclusione·
- art. 95 d.lgs. 50/2016·
- requisiti di partecipazione·
- principio di favor partecipationis·
- concessione di servizi·
- dilazione temporale accesso agli atti