Art. 2. Circoscrizioni territoriali 1. Il limite delle circoscrizioni territoriali degli uffici di cui all'articolo 1, nell'ambito delle zone marittime di appartenenza, e' individuato nelle rispettive tabelle allegate al presente decreto le quali, vistate dal Ministro proponente, ne formano parte integrante ed abrogano e sostituiscono le corrispondenti tabelle delle circoscrizioni territoriali marittime del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti approvate con decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 2000, n. 135 , come modificate, da ultimo, dal decreto del Presidente della Repubblica 1° marzo 2005, n. 51 .
Nota all' art. 2:
- Per il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 2000, n. 135 , e per il decreto del Presidente della Repubblica 1° marzo 2005, n. 51 , si veda nelle note alle premesse.
Nota all' art. 2:
- Per il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 2000, n. 135 , e per il decreto del Presidente della Repubblica 1° marzo 2005, n. 51 , si veda nelle note alle premesse.