Sentenza 28 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. II, sentenza 28/05/2025, n. 10266 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 10266 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 28/05/2025
N. 10266/2025 REG.PROV.COLL.
N. 03963/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3963 del 2025, proposto da Roma Sisteni & Comvinioni S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Massimiliano Cappa, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Consap Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Patrizia Beraldi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
- del rigetto espresso come comunicato a mezzo pec in data 13/3/2025 alle ore 08:30 dall’Amministrazione intimata;
nonché per l’accertamento dell’obbligo dell’Amministrazione intimata a fornire copia della documentazione richiesta in data 26.02.2025;
per la condanna della stessa Amministrazione intimata a provvedere in ordine alla menzionata istanza di accesso agli atti entro un termine non superiore a trenta giorni, con richiesta di nomina di un Commissario ad acta che ponga fine al comportamento illegittimo della Consap spa. Con ogni consequenziale statuizione di legge, anche in ordine alle spese del presente giudizio.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Consap Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici S.p.A.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 21 maggio 2025 la dott.ssa Annamaria Gigli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Premesso che:
- con ricorso ex art. 116 c.p.a. la ricorrente ha agito per l’accertamento dell’obbligo dell’Amministrazione intimata di fornire copia della documentazione richiesta in data 26.2.2025 (v. più nel dettaglio ricorso);
- con memoria depositata il 9.5.2025, la resistente ha chiesto di dichiarare la cessazione della materia del contendere, vista la sopravvenuta ostensione della documentazione richiesta, con compensazione delle spese di lite;
- parte ricorrente nella udienza del 21.5.2025 ha aderito alla predetta richiesta, rappresentando la cessazione della materia del contendere, insistendo per le sole spese di lite;
Considerato che, in ossequio al principio dispositivo che informa il processo amministrativo, il Collegio non possa che prendere atto della dichiarazione in tal senso resa dalla parte ricorrente sicché si deve dichiarare cessata la materia del contendere ai sensi dell’art. 34, co. 5 cod. proc. amm.;
Evidenziato che sussistono i presupposti per la compensazione delle spese di lite, considerato il sopravvenuto accoglimento della istanza di accesso, proposta con modalità diverse da quelle predefinite (v. memoria resistente), fatto salvo l’obbligo di parte resistente di rifondere al ricorrente il costo del contributo unificato eventualmente versato;
visto l'art. 34, comma 5, cod. proc. amm.;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara la cessazione della materia del contendere.
Spese compensate con obbligo di parte resistente di rifondere al ricorrente il costo del contributo unificato eventualmente versato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 21 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Pietro Morabito, Presidente
Eleonora Monica, Consigliere
Annamaria Gigli, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Annamaria Gigli | Pietro Morabito |
IL SEGRETARIO