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Sentenza 28 novembre 2025
Sentenza 28 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 28/11/2025, n. 4086 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 4086 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI Sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza
composta dai sigg. magistrati:
1)- Dott. Anna Carla Catalano -Presidente
2) - Dott.Rosa B. Cristofano - Consigliere rel.
3) – Dott.Francesca Romana Amarelli - Consigliere
A seguito di trattazione scritta ,riunita in camera di consiglio, ha pronunciato in grado di appello, all'esito dell'udienza del 6.11.2025 , la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 2130/2024 r. g. sezione lavoro, vertente
TRA
(cod.fisc. ), nato a [...] il Parte_1 C.F._1
16.01.1956 e residente in [...], rappresentato e difeso, in virtù di procura in calce rilasciata su foglio separato dal quale è stata estratta copia informatica per immagine inserita nella busta telematica di cui al presente atto (Doc. 1), dall'Avv. Sergio Perugino (cod. fisc. ) C.F._2 ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Napoli (NA) alla Via S. Lucia n. 15, il quale dichiara di voler ricevere tutte le comunicazioni al seguente n. di fax 081/2451394 e pec: Email_1
Appellante CONTRO
(ex ed ex ), P.IVA , in persona CP_1 CP_2 CP_3 P.IVA_1 del Direttore Generale e legale rappresentante p.t., con sede legale in Torre del Greco (NA) alla Via Marconi n. 66, rappresentata e difesa congiuntamente e disgiuntamente dagli Avv.ti Rosa Maria Siciliano ( ) e C.F._3
ON ER ( giusta procura alle liti depositate in atti– elettivamente domiciliati presso la sede legale dell'Ente indirizzo pec–
- slnapoli3sud.it) Email_2 Email_3
appellata OGGETTO: appello avverso la sentenza n° 309/2024 emessa dal Tribunale di Nola -in funzione di Giudice del lavoro -nel giudizio R.g. 1656/2022, pubblicata il giorno 08.02.2024, non notificata.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso di I grado depositato presso il Tribunale di Nola in funzione di giudice del lavoro, proposto in riassunzione del giudizio originariamente incardinato innanzi al Tribunale di Torre Annunziata dichiaratosi territorialmente incompetente, l'originario ricorrente Dr. esponeva: Parte_1
1) di lavorare alle dipendenze della con rapporto di lavoro Parte_2 subordinato a tempo indeterminato, quale medico convenzionato per la medicina dei servizi e già in servizio presso l'U.O.C. “Servizio Materno Infantile”;
2) di aver ricevuto l'incarico di Responsabile della Unità Operativa Semplice
“Salute della donna” istituita all'interno della predetta U.O.C. con delibera n. 100 del 25.01.2007; 3) di avere successivamente sottoscritto il 20.06.2007 il contratto di conferimento di incarico di Direzione dell'Unità Operativa Semplice predetta in forza del quale, segnatamente all'art. 8, gli veniva riconosciuto un incremento della retribuzione, definito a livello aziendale, al pari di quella corrisposta per retribuzione, posizione e risultato, al personale dirigenziale medico con incarico di pari graduazione;
4) di avere agito giudizialmente per ottenere quanto gli spettava stante l'inadempimento della che infatti, con sentenza n. 2067/2017, Parte_3 veniva condannata al pagamento delle differenze retributive maturate fino a maggio 2011;
5) di aver continuato a svolgere il predetto incarico senza tuttavia ricevere l'incremento della retribuzione dal 01.06.2011 e di avere maturato un credito a tale titolo di €. 159.222,97 alla data del 30.06.2021. Ciò premesso chiedeva di: a) accertare e dichiarare il suo diritto al riconoscimento della retribuzione di posizione minima unificata dei dirigenti medici e, quindi, al relativo incremento anno, dalla data della sottoscrizione del relativo contratto ovvero del 01.06.2011 alla data del presente ricorso con l'attuale Parte_4
in persona del Direttore Generale e legale rappresentante p.t. o dalla CP_2 differente data ritenuta di ragione; b) per l'effetto, condannare l' , ex CP_1
ed ex , in persona del Direttore Generale e legale rappresentante CP_2 CP_3
p.t., al pagamento delle differenze retributive maturate e maturande per effetto degli incrementi annui della retribuzione di posizione minima unificata dei dirigenti medici e della retribuzione di risultato, per l'importo complessivo di € 159.222,97, come da conteggi allegati oltre rivalutazione ed interessi legali, o della differente maggiore e/o minore somma ritenuta di ragione a decorrere dal 01.06.2011 ovvero dalla differente data ritenuta di ragione;
c) condannare l' , ex CP_1 CP_2 ed ex in persona del Direttore Generale e legale rappresentante p.t., al CP_3 pagamento delle spese, diritti ed onorari del presente giudizio, con attribuzione ai sottoscritti procuratori anticipatari. Si costituiva la eccependo la parziale prescrizione del credito, Pt_2 Pt_2
l'infondatezza in fatto e in diritto dell'avverso ricorso in difetto di prova della proroga o del rinnovo dell'originario contratto di conferimento e, in ogni caso, l'intervenuta riorganizzazione del Dipartimento Materno infantile nel quale non era più prevista l'U.O.S. “Salute della Donna” come da decreto n. 39/17. Concludeva per il rigetto, vinte le spese. Il Tribunale adito con la sentenza in epigrafe indicata rigettava il ricorso e compensava le spese di lite.
Avverso la suddetta decisione ha interposto tempestivo gravame la parte soccombente in epigrafe indicata con atto depositato presso l'intestata Corte il 26.07.2024, deducendo: I. la violazione del giudicato rappresentato dalla sentenza del Tribunale di Nola – Sez. Lavoro n. 2067/2017; II l'erroneità della decisione in ordine all' inapplicabilità dell'art. 52 D.Lgs.165/2001, considerato anche la natura convenzionata del rapporto;
III. la debenza della retribuzione di posizione minima contrattuale nella misura di cui all' art. 5 del CCNL 2002/2005. Ha concluso quindi, chiedendo, in riforma della sentenza gravata ,di accogliere integralmente le domande tutte formulate in primo grado;
vinte le spese del doppio grado di giudizio con attribuzione. Instaurato nuovamente il contraddittorio si costituiva la , in Parte_2 persona del suo l.rp.t., che, sulla base di plurime argomentazioni, resisteva al gravame chiedendone il rigetto siccome infondato in fatto e diritto, con vittoria delle spese del grado. Nelle more del giudizio era disposta la trattazione cartolare secondo il disposto degli artt. 127 – 127 ter c.p.c. applicabili, dal 1° gennaio 2023, anche ai giudizi pendenti ai sensi dell'art. 35, comma 2, del d.lgs. 149/2022. Pertanto, a seguito del deposito delle note di trattazione scritta delle parti , la causa è stata riservata in decisione.
La Corte giudica l'appello infondato per le ragioni che si vanno ad esporre.
Con il primo motivo l'appellante censura la sentenza impugnata per non aver il primo giudice ritenuto vincolante il precedente giudicato contenuto nella sentenza n. 2067/2017 (rg. 4077/2011) emessa dal Tribunale di Nola nei confronti delle stesse parti ed aventi medesimo petitum e causa petendi ,evidenziando in particolare come mentre con riferimento al periodo 25.06.2007 – 31.05.2011, sempre per lo svolgimento del già menzionato incarico, il Tribunale di Nola, con la citata sentenza n. 2067/2017, gli aveva riconosciuto le differenze maturate in rapporto all'incremento annuo stabilito dalla relativa disposizione del CCNL Dirigenza medica della retribuzione di posizione minima unificata, relativamente al periodo successivo, 01.06.2011 – 28.03.2022 (data del deposito del ricorso in I grado), lo stesso Tribunale, con la sentenza qui impugnata, sempre per le medesime funzioni di Responsabile della Unità Operativa Semplice, pur in assenza di fatti nuovi e rilevanti, aveva rigettato la domanda negando la spettanza del diritto azionato. Il ricorrente si duole della violazione del giudicato esterno, ai sensi dell'art. 2909 c.c. e art. 324 c.p.c., che, ad avviso della Difesa, si sarebbe formato a seguito del giudizio definito con la citata pronuncia n. 2067/2017 emessa dal Tribunale di Nola anche con riferimento al periodo successivo decorrente dal 01.06.2011 al 28.03.2022 in cui il dott. aveva svolto di fatto funzioni Parte_1 di Responsabile della Unità Operativa Semplice “Salute della donna” – con conseguente diritto alla corresponsione di tutte le indennità relative all'incarico ricoperto senza soluzione di continuità. Secondo l'appellante, quindi, in forza del giudicato espresso nella sentenza del 2017 il Tribunale avrebbe dovuto accogliere la domanda dell'odierno appellante riconoscendogli il diritto a percepire a titolo di differenze retributive di posizione minima unificata la somma di €. 159.222,97 oltre interessi .
Il motivo è infondato.
Come noto, in ambito civilistico, con giudicato esterno suole identificarsi la pronuncia che, in un diverso giudizio, abbia definito il rapporto controverso, facendo stato (art. 2909 c.c.) tra le parti, i loro eredi o aventi causa, una sentenza nei confronti della quale non è più possibile proporre mezzi impugnatori (art. 324 c.p.c.). Il giudicato, in astratto, rende incontestabile, a seconda dei casi, l'esistenza o l'inesistenza del diritto o dello status oggetto della decisione, impedendo che di esso possa tornare a discutersi, in un successivo processo, sulla base dei fatti che erano stati già dedotti nel giudizio in cui era stata resa la sentenza, o che avrebbero potuto esservi fatti valere. L'eccezione di giudicato, dunque, ha una limitazione temporale, non potendosi escludere che il diritto riconosciuto si modifichi o si estingua per fatto posteriore alla formazione del giudicato o che il diritto negato dalla sentenza venga in vita successivamente ad essa. Fatte queste generali premesse, pare opportuno osservare che la preclusione del giudicato esterno sostanziale opera nel caso di giudizi identici - per soggetti, causa petendi e petitum - ma nei soli limiti dell'accertamento delle questioni di fatto e non anche in relazione alle conseguenze giuridiche. L'attività interpretativa delle norme giuridiche compiuta dal giudice è connaturata allo stesso esercizio della funzione giurisdizionale e, come tale, non può impedire o limitare l'attività esegetica esercitata da altro giudice. Deve, in proposito, richiamarsi "il distinto modo in cui opera il vincolo determinato dalla efficacia oggettiva del giudicato ex art. 2909 c.c., rispetto a quello imposto, in altri ordinamenti giuridici, dal principio dello "stare decisis" (cioè, del precedente giurisprudenziale vincolante) che non trova riconoscimento nell'attuale ordinamento processuale. (Cass., sez. 5, 21/10/2013, n. 23723; Cass., sez. 5, 15/07/2016, n. 14509; n. 15215/2021, in motiv.)", con la conseguenza che l'interpretazione della norma giuridica posta a fondamento della pronuncia non limita il giudice dell'impugnazione nell'esercizio del suo potere di interpretare la norma applicabile al caso controverso, per cui le relative statuizioni "non sono... suscettibili di passare in giudicato autonomamente dalla domanda o dal capo di essa cui si riferiscono, assolvendo ad una funzione meramente strumentale rispetto alla decisione (cfr. Cass. I sez. 29.4.1976 n. 1531; id. sez. lav. 23.12.2003 n. 19679; id. III sez. 20.10.2010 11. 216561; Cass., sez. 5, 21/10/2013, n. 23723)" (così Cass. n. 11331/2022 citata). Se tanto è vero relativamente all'interpretazione delle norme applicabili, a maggior ragione lo è nel caso di specie in cui il thema decidendum attiene alla vigenza (o meno) del contratto di conferimento dell'incarico a valenza triennale, scaduto a Contr giugno del 2010, intercorso tra la e l'appellante ed alle conseguenze giuridiche che ne discendono. Il Collegio ritiene che il primo giudice abbia correttamente ritenuto che il giudicato contenuto nella sentenza n. 2067/2017 faccia stato limitatamente all'esistenza del rapporto che è risultato accertato in quel giudizio, e quindi al contratto di conferimento di incarico del 25.06.2007, di durata triennale, delle pattuizioni ivi stabilite, compreso il diritto del ricorrente all'incremento della retribuzione, definito a livello aziendale, al pari di quella corrisposta per retribuzione, posizione e risultato, al personale dirigenziale medico con incarico di pari graduazione di cui all'art.
8.Nel detto periodo, dal 25 giugno 2007 al 31 maggio 2011, vigente il menzionato contratto, il Dr. ha maturato il Pt_1 diritto a percepire l'incremento della retribuzione nella misura indicata, l'
[...]
è stata condannata al pagamento e la somma gli è stata puntualmente Parte_3 corrisposta. Il motivo di appello è , dunque, infondato e va respinto, non ravvisando la Corte alcuna violazione del giudicato formato a seguito del giudizio deciso con la sentenza n. 2067/2017 del Tribunale di Nola in funzione di giudice del lavoro.
Con il secondo motivo di appello l'appellante censura la sentenza nella parte in cui il primo giudice, disaminando la natura del rapporto di lavoro intercorrente tra il Dr. e l' , dubita che si tratti di un rapporto di Pt_1 Parte_3 natura convenzionata e che sia applicabile l'art. 52 del D.Lgs 165/2001 facendo da ciò derivare l'ulteriore incertezza in ordine al titolo che legittimerebbe le istanze retributive spiegate in atti, stante la presenza di un contratto di conferimento di incarico scaduto nel 2010 e l'assenza di altri titoli e o ragioni giuridiche fondanti la pretesa creditoria. Deduce l'appellante :a) che il rapporto di lavoro ha natura convenzionata com'è comprovato dalla declaratoria di incompetenza del Tribunale di Torre Annunziata adito per primo e dichiaratosi incompetente per materia non trattandosi di un rapporto di lavoro subordinato a favore del Tribunale di Nola quale ufficio giudiziario competente in ragione della residenza del ricorrente;
b) che il titolo fatto valere è il contratto di conferimento dell'incarico del 25 giugno 2007 la cui durata si è estesa almeno fino al 28.03.2022, data di iscrizione a ruolo del ricorso in primo grado, avendo il ricorrente continuato a ricoprire l'incarico senza soluzione di continuità, come attestato da diversi atti di provenienza della stessa Contr prodotti in giudizio a valere sostanzialmente quale prova della perdurante vigenza del contratto del 25 giugno 2007; c) che tale documentazione smentiva Contr inoltre l'affermazione dell' secondo cui l'Unità Operativa Semplice di cui il Dr.
era responsabile sarebbe stata chiusa con effetto immediato in virtù di Pt_1 decreto del Commissario ad acta della Regione Campania n. 39 del 25.09.2017, essendosi tale atto regionale limitato solo ad avviare le operazioni tese a completare ed allineare il modello organizzativo di assistenza territoriale;
che semmai successivamente al 2017 l'unità operativa era stata semplicemente
“rinominata” in “UOS Prevenzione patologie della donna nella UOC Prevenzione e Cura patologie della donna e del bambino (screening oncologici)” ma mai soppressa;
d) che erroneamente il Tribunale aveva ritenuto non applicabile la disciplina di cui all'art. 2103 c.c nonchè le garanzie previste dall'art. 36Cost. , pur a fronte dello svolgimento di fatto e in via continuativa dell'attività dirigenziale in capo all'appellante con conseguente diritto a godere del relativo trattamento in base al contratto collettivo applicabile.
L'articolato motivo è infondato.
Il Collegio condivide la decisione del primo giudice apprezzandone il ragionamento logico-giuridico alla luce della puntuale disamina delle norme che disciplinano la materia. Correttamente il Tribunale afferma che il dato di fatto incontrovertibile è la carenza del titolo che legittimerebbe l'accoglimento della domanda spiegata dall'originario ricorrente, risultando agli atti unicamente il contratto di conferimento dell'incarico di responsabile della Unità Operativa Parte_5 del 25.06.2007 scaduto il 25.06.2010, né prorogato, né rinnovato e
[...] neanche oggetto di formali provvedimenti dirigenziali successivi alla scadenza. L'appellante non fornisce alcuna prova documentale idonea a superare tale evidenza. Occorre rimarcare che l'esegesi del quadro normativo e contrattuale in materia non consente di estendere ai dirigenti in generale, ed alla dirigenza medica in particolare, norme e principi che regolano il rapporto di lavoro non dirigenziale. L'inapplicabilità ai dirigenti dell'art.2103 c.c., sancita dal D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 19, era già stata affermata dal D.Lgs. n. 29 del 1993, art. 19, come modificato dal D.Lgs. n. 80 del 1998, art. 13 e discende dalle peculiarità proprie della qualifica dirigenziale che, nel nuovo assetto, non esprime più una posizione lavorativa inserita nell'ambito di una carriera e caratterizzata dallo svolgimento di determinate mansioni, bensì esclusivamente l'idoneità professionale del soggetto a ricoprire un incarico dirigenziale, necessariamente a termine, conferito con atto datoriale gestionale, distinto dal contratto di lavoro a tempo indeterminato. Per le stesse ragioni non è applicabile al rapporto dirigenziale l'art.52 del D.Lgs.165/2001, riferibile al solo personale che non rivesta la qualifica di dirigente, al quale è, invece, riservata la disciplina dettata dalle disposizioni del capo 2^. In particolare quanto alla dirigenza sanitaria, inserita "in un unico ruolo distinto per profili professionali e in un unico livello" (D.Lgs. n. 502 del 1992, art. 15), la giuridica impossibilità di applicare la disciplina dettata dall'art. 2103 c.c., è ribadita dal D.Lgs. n. 502 del 1992, inserito dal D.Lgs. n. 229 del 1999, nonché dall'art. 28, comma 6, del CCNL 8.6.2000 per il quadriennio 1997/2001, secondo cui " nel conferimento degli incarichi e per il passaggio ad incarichi di funzioni dirigenziali diverse le aziende tengono conto... che data l'equivalenza delle mansioni dirigenziali non si applica l'art. 2103 c.c., comma 1". Il D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 24, in tutte le versioni succedutesi nel tempo, delega alla contrattazione collettiva la determinazione del trattamento retributivo del personale con qualifica dirigenziale, da correlarsi quanto al trattamento accessorio alle funzioni attribuite, ed al comma 3 fissa il principio di onnicomprensività, stabilendo che il trattamento medesimo "remunera tutte le funzioni ed i compiti attribuiti ai dirigenti in base a quanto previsto dal presente decreto nonché qualsiasi incarico ad essi conferito in ragione del loro ufficio o comunque conferito dall'amministrazione presso cui prestano servizio o su designazione della stessa".( v. Cass. n. 16299 del 2015 , n. 584/2016)- La materia delle sostituzioni poi è stata espressamente disciplinata dalle parti collettive che, all'art. 18, comma 7, del CCNL 8.6.2000 hanno innanzitutto ribadito, in linea con la previsione del D.Lgs. n. 502 del 1992, art. 15 ter, comma 5, che "le sostituzioni ... non si configurano come mansioni superiori in quanto avvengono nell'ambito del ruolo e livello unico della dirigenza sanitaria". Hanno, quindi, previsto una speciale indennità, da corrispondersi solo in caso di sostituzioni protrattesi oltre sessanta giorni, rapportata al livello di complessità della struttura diretta. Sul punto la giurisprudenza di legittimità ha affermato che "la sostituzione nell'incarico di dirigente medico del servizio sanitario nazionale ai sensi dell'art. 18 del c.c.n.l. dirigenza medica e veterinaria dell'8 giugno 2000, non si configura come svolgimento di mansioni superiori poiché avviene nell'ambito del ruolo e livello unico della dirigenza sanitaria, sicché non trova applicazione l'art. 2103 c.c. e al sostituto non spetta il trattamento accessorio del sostituito ma solo la prevista indennità cd. sostitutiva, senza che rilevi, in senso contrario, la prosecuzione dell'incarico oltre il termine di sei mesi (o di dodici se prorogato) per l'espletamento della procedura per la copertura del posto vacante, dovendosi considerare adeguatamente remunerativa l'indennità sostitutiva specificamente prevista dalla disciplina collettiva e, quindi, inapplicabile l'art. 36 Cost." (Cass. n. 16299/2015 e negli stessi termini Cass. n. 15577/2015, n. 584/2016, n. 9879/2017, Cass. n.21565/2018).
Con specifico riferimento all'affidamento e alla revoca degli incarichi dirigenziali diversi dalla direzione di struttura complessa, l'art.19 CCNL 2016/2018 stabilisce: Art.19 comma 1 . “Le aziende ed enti in relazione alle esigenze di servizio e sulla base dei propri ordinamenti e delle leggi regionali di organizzazione nonché delle scelte di programmazione sanitaria e sociosanitaria nazionale e/o regionale istituiscono ,con gli atti previsti dagli stessi, le posizioni dirigenziali di cui all'art.18 ( tipologie di incarico ) nei limiti delle risorse disponibili nel fondo denominato “ Fondo per la retribuzione degli incarichi” Art.19 comma 7.” Per il conferimento degli incarichi si procede con l'emissione di avviso di selezione interna e il dirigente da incaricare sarà selezionato da parte dei responsabili indicati nel comma 8.” Art.19 comma 8 “Gli incarichi sono conferiti dal Direttore Generale dell'Azienda o Ente su proposta : a) del Direttore di struttura complessa di afferenza per l'incarico di struttura semplice quale articolazione interna di struttura complessa;
b ) del Direttore di Dipartimento o di distretto sentiti i direttori delle strutture complesse di afferenza al dipartimento o distretto per l'incarico di struttura semplice a valenza dipartimentale o distrettuale;
c) del direttore della struttura di appartenenza sentito il direttore di dipartimento o di distretto per gli incarichi professionali;
d ) del Direttore della struttura di appartenenza per gli incarichi professionali di base attribuibili ai dirigenti con meno di cinque anni di attività. Art.19 comma 9. Nel conferimento degli incarichi e per il passaggio ad incarichi di funzioni dirigenziali diverse, le aziende effettuano una valutazione comparata dei curricula formativi e professionali e tengono conto: a) Per i dirigenti sanitari, delle valutazioni del collegio tecnico di cui all'art.57, comma 2; b) dell'area e disciplina di appartenenza o della professionalità richiesta;
c) delle attitudini personali e delle capacità professionali del singolo dirigente sia in relazione alle conoscenze specialistiche nella disciplina o professione di competenza che all'esperienza già acquisita in precedenti incarichi svolti anche in altre aziende o esperienze documentate di studio, ricerca o professionali presso istituti di rilievo nazionale o internazionale;
d) dei risultati conseguiti in rapporto agli obiettivi assegnati a seguito della valutazione annuale di performance organizzativa e individuale da parte dell'organismo indipendente di valutazione ai sensi dell'art.57,comma 4; e) del criterio della rotazione ove applicabile. Art.19 comma 10: Il conferimento o il rinnovo degli incarichi comporta la sottoscrizione di un contratto individuale d'incarico che integra il contratto individuale di costituzione del rapporto di lavoro e che definisce tutti gli altri aspetti connessi all'incarico conferito ivi inclusi la denominazione ,gli oggetti, gli obiettivi generali da conseguire, la durata e la retribuzione di posizione spettante…” “In assenza della sottoscrizione del contratto, non potrà essere erogato il relativo trattamento economico di cui al successivo comma 11” È pacifico, pertanto, che ai fini della validità dell'incarico in generale, e della sua retribuibilità, è necessario il rispetto della procedimentalizzazione imposta dalla legge e dalla contrattazione collettiva al fine evidente di salvaguardare l'interesse pubblico del buon andamento della p.a., costituzionalmente garantito all'art. 97 comma 2 Cost., mediante la selezione di persone idonee a ricoprire incarichi direttamente incidenti sull'attività amministrativa. Ed è altrettanto evidente che l'assegnazione di fatto di compiti assimilabili a incarichi professionali al di fuori dei limiti anche procedimentali ivi contemplati, non può pertanto in alcun modo valere a costituire un valido rapporto, neanche ai soli fini della retribuibilità dell'incarico con emolumenti aggiuntivi rispetto alla retribuzione di posizione già goduta. Non a caso l'art. 19 del T.U. 165/2001, al primo comma, esclude espressamente per i dirigenti che “al conferimento degli incarichi e al passaggio ad incarichi diversi” si applichi l'art. 2103 c.c., sancendo per tale categoria di lavoratori, in ragione della descritta peculiarità delle funzioni svolte ed in deroga alla previsione generale di cui all'art. 52, la prevalenza assoluta dell'assetto formale su quello sostanziale.
Alla luce dei suindicati principi di cui il Tribunale ha fatto corretta applicazione, nella fattispecie all'odierno vaglio, va esclusa l'applicabilità dell'art. 52 del D. Lgs. n. 165/2001 (inapplicabile ai dirigenti medici), nonché l'insussistenza di una retribuzione inadeguata ex art. 36 Cost., avendo l'attore percepito anche una retribuzione di posizione per sua natura commisurata all'incarico espletato. Come infatti affermato dalla S. C ( sent. n. 4690 del 23.3.2012, in senso totalmente adesivo alla precedente orientamento la retribuzione di posizione, in quanto ricollegata al valore dell'incarico svolto, è soddisfacentemente finalizzata ad adeguare ex art. 36 Cost. l'aspetto retributivo alla qualità e alla quantità della prestazione resa, in relazione alla natura delle funzioni espletate dal dirigente medico.
.Ed ancora la S. C. ha ribadito che “ Nell'ambito della dirigenza sanitaria, non trova applicazione l'art. 2103 c.c. con riferimento al mancato riconoscimento delle mansioni superiori, atteso che l'inapplicabilità di tale disposizione ai dirigenti del pubblico impiego privatizzato, che è sancita in via generale dall'art. 19 del d.lgs. n. 165 del 2001 e che trova origine nel fatto che la qualifica dirigenziale non esprime una posizione lavorativa caratterizzata dallo svolgimento di determinate mansioni, bensì esclusivamente l'idoneità professionale a ricoprire un incarico dirigenziale, è ribadita per la dirigenza sanitaria, inserita in un unico ruolo distinto per profili professionali e in un unico livello, dall'art. 15-ter del d.lgs. n. 502 del 1992 e dall'art. 28, comma 6, del c.c.n.l. 8 giugno 2000. ( v. Cass. 91 del 04/01/2019) Ora nella fattispecie all'odierno vaglio mette conto osservare che l'appellante richiede l'applicazione di un trattamento retributivo, in applicazione del CCNL, in favore dei dirigenti di struttura semplice senza considerare che l'attribuzione dell'incarico di responsabilità di struttura semplice (idest complessa, o professionale) è subordinato a requisiti normativamente espressi e che i dirigenti sono sottoposti al relativo regime di responsabilità e verifiche. Nella specie al dott. alla cessazione del formale ed iniziale contratto del Pt_1
2007, non è stato attribuito alcun incarico di direzione di struttura semplice né è stato stipulato alcun contratto individuale. La preposizione di fatto senza il rispetto delle procedure previste e senza previa fissazione degli obiettivi ad una struttura semplice e/o complessa non costituisce “direzione” della medesima struttura. Il diritto alla retribuzione rivendicata può affermarsi solo nell 'ipotesi in cui l'incarico dirigenziale di responsabile, sia stato conferito secondo i criteri, le forme e le procedure previste dalla legge e dalla contrattazione collettiva.
Diversamente ragionando si giungerebbe ad ammettere che il consolidamento di situazioni di fatto, al di fuori di ogni regola formale e procedurale, possa attribuire il diritto all' incarico dirigenziale a chi risulti impropriamente beneficiato, consentendosi il superamento dell''ostacolo della procedura di selezione e/o paraconcorsuale prevista dalla legge per il conferimento di un incarico di struttura ( semplice e/o complessa) con la semplice preposizione materiale ad essa di un dirigente al di fuori di ogni selezione . Va ribadito --ed il principio è stato affermato da Cass 91/2019 cit.-- che l'art. 24 del d.lgs. n. 165 del 2001, in tutte le versioni succedutesi nel tempo, delega alla contrattazione collettiva la determinazione del trattamento retributivo del personale con qualifica dirigenziale, da correlarsi quanto al trattamento accessorio alle funzioni attribuite, ed al comma 3 fissa il principio di onnicomprensività, stabilendo che il trattamento medesimo «remunera tutte le funzioni ed i compiti attribuiti ai dirigenti in base a quanto previsto dal presente decreto nonché qualsiasi incarico ad essi conferito in ragione del loro ufficio o comunque conferito dall'amministrazione presso cui prestano servizio o su designazione della stessa” In definitiva null'altro può competere all'odierno appellante , non operando appunto l'art. 2103 cod. civ. né tan meno l'art.52 del D.Lgs.165/2001.
D 'altra parte l'espressa previsione di non applicazione dell'art. 2013 cc non può che essere stata aggiunta proprio per evitare esborsi di denaro per incarichi superiori dirigenziali senza il rispetto dell'apposita normativa e procedura di selezione. Neppure è in concreto invocabile il disposto dell'art. 36 Cost., giacchè-come innanzi detto- la previsione legislativa di un ruolo unico di dirigenza, ancorché articolato in relazione alle diverse responsabilità professionali e gestionali, e la previsione contrattuale di una retribuzione di posizione in relazione alla graduazione delle funzioni escludono che si realizzi la violazione del principio costituzionale di corrispondenza della retribuzione alla quantità e qualità del lavoro prestato, poiché la retribuzione di posizione, secondo l'autonomia contrattuale, remunera in modo pieno e soddisfacente il lavoro prestato. Può dunque affermarsi, con apprezzamento sovrapponibile a quello già espresso dal giudice di prima istanza, che le risultanze processuali si rivelano del tutto inidonee a sorreggere la domanda proposta dell'originaria parte ricorrente. La sentenza gravata ha esaminato tutte le circostanze rilevanti ai fini della decisione, svolgendo un iter argomentativo esaustivo, coerente con le emergenze istruttorie acquisite e immune da contraddizioni e vizi logici. Per tutte le considerazioni sin qui svolte, assorbito l'ultimo motivo di doglianza attesa l'insussistenza della prova dell'esistenza del titolo in forza del quale il Dr.
reclama le somme oggetto di causa, il gravame va rigettato , con Pt_1 conseguente conferma della sentenza impugnata . Le spese del grado vanno poste a carico dell'appellante soccombente -come da successivo dispositivo - non potendosi ravvisare quelle particolari situazioni solo in presenza delle quali, a mente dell'art.92 c.p.c. - nuova formulazione applicabile ratione temporis al presente procedimento - è possibile disporre la compensazione delle spese di lite. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater D.P.R. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante , dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte così provvede:
-rigetta l'appello; Contr
-condanna parte appellante al pagamento , in favore dell appellata ,delle spese del presente grado che liquida in euro 3.000,00 oltre IVA, CPA e rimborso come per legge, se dovuto. Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui al comma 1 quater dell'art. 13 T.U. approvato con D.P.R. 115 del 2002, come introdotto dall'art. 1, comma 17, legge 24.12.2012, n. 228, per l'insorgenza dell'obbligo di pagamento di ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto .
Così deciso in Napoli lì 6.11.2025
Il Consigliere est. Il Presidente Dr.ssa Rosa B. Cristofano dr.ssa Anna Carla Catalano
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dagli antescritti magistrati in conformità alle prescrizioni di cui al combinato disposto dell'art. 4 del d.l. 29 dicembre, n. 193 convertito con modif. dalla legge 22 febbraio 2010 n. 24 e del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82(CAD), e nel rispetto delle regole tecniche stabilite con d.m. della Giustizia 21 febbraio 2011, n. 44 e suc
composta dai sigg. magistrati:
1)- Dott. Anna Carla Catalano -Presidente
2) - Dott.Rosa B. Cristofano - Consigliere rel.
3) – Dott.Francesca Romana Amarelli - Consigliere
A seguito di trattazione scritta ,riunita in camera di consiglio, ha pronunciato in grado di appello, all'esito dell'udienza del 6.11.2025 , la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 2130/2024 r. g. sezione lavoro, vertente
TRA
(cod.fisc. ), nato a [...] il Parte_1 C.F._1
16.01.1956 e residente in [...], rappresentato e difeso, in virtù di procura in calce rilasciata su foglio separato dal quale è stata estratta copia informatica per immagine inserita nella busta telematica di cui al presente atto (Doc. 1), dall'Avv. Sergio Perugino (cod. fisc. ) C.F._2 ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Napoli (NA) alla Via S. Lucia n. 15, il quale dichiara di voler ricevere tutte le comunicazioni al seguente n. di fax 081/2451394 e pec: Email_1
Appellante CONTRO
(ex ed ex ), P.IVA , in persona CP_1 CP_2 CP_3 P.IVA_1 del Direttore Generale e legale rappresentante p.t., con sede legale in Torre del Greco (NA) alla Via Marconi n. 66, rappresentata e difesa congiuntamente e disgiuntamente dagli Avv.ti Rosa Maria Siciliano ( ) e C.F._3
ON ER ( giusta procura alle liti depositate in atti– elettivamente domiciliati presso la sede legale dell'Ente indirizzo pec–
- slnapoli3sud.it) Email_2 Email_3
appellata OGGETTO: appello avverso la sentenza n° 309/2024 emessa dal Tribunale di Nola -in funzione di Giudice del lavoro -nel giudizio R.g. 1656/2022, pubblicata il giorno 08.02.2024, non notificata.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso di I grado depositato presso il Tribunale di Nola in funzione di giudice del lavoro, proposto in riassunzione del giudizio originariamente incardinato innanzi al Tribunale di Torre Annunziata dichiaratosi territorialmente incompetente, l'originario ricorrente Dr. esponeva: Parte_1
1) di lavorare alle dipendenze della con rapporto di lavoro Parte_2 subordinato a tempo indeterminato, quale medico convenzionato per la medicina dei servizi e già in servizio presso l'U.O.C. “Servizio Materno Infantile”;
2) di aver ricevuto l'incarico di Responsabile della Unità Operativa Semplice
“Salute della donna” istituita all'interno della predetta U.O.C. con delibera n. 100 del 25.01.2007; 3) di avere successivamente sottoscritto il 20.06.2007 il contratto di conferimento di incarico di Direzione dell'Unità Operativa Semplice predetta in forza del quale, segnatamente all'art. 8, gli veniva riconosciuto un incremento della retribuzione, definito a livello aziendale, al pari di quella corrisposta per retribuzione, posizione e risultato, al personale dirigenziale medico con incarico di pari graduazione;
4) di avere agito giudizialmente per ottenere quanto gli spettava stante l'inadempimento della che infatti, con sentenza n. 2067/2017, Parte_3 veniva condannata al pagamento delle differenze retributive maturate fino a maggio 2011;
5) di aver continuato a svolgere il predetto incarico senza tuttavia ricevere l'incremento della retribuzione dal 01.06.2011 e di avere maturato un credito a tale titolo di €. 159.222,97 alla data del 30.06.2021. Ciò premesso chiedeva di: a) accertare e dichiarare il suo diritto al riconoscimento della retribuzione di posizione minima unificata dei dirigenti medici e, quindi, al relativo incremento anno, dalla data della sottoscrizione del relativo contratto ovvero del 01.06.2011 alla data del presente ricorso con l'attuale Parte_4
in persona del Direttore Generale e legale rappresentante p.t. o dalla CP_2 differente data ritenuta di ragione; b) per l'effetto, condannare l' , ex CP_1
ed ex , in persona del Direttore Generale e legale rappresentante CP_2 CP_3
p.t., al pagamento delle differenze retributive maturate e maturande per effetto degli incrementi annui della retribuzione di posizione minima unificata dei dirigenti medici e della retribuzione di risultato, per l'importo complessivo di € 159.222,97, come da conteggi allegati oltre rivalutazione ed interessi legali, o della differente maggiore e/o minore somma ritenuta di ragione a decorrere dal 01.06.2011 ovvero dalla differente data ritenuta di ragione;
c) condannare l' , ex CP_1 CP_2 ed ex in persona del Direttore Generale e legale rappresentante p.t., al CP_3 pagamento delle spese, diritti ed onorari del presente giudizio, con attribuzione ai sottoscritti procuratori anticipatari. Si costituiva la eccependo la parziale prescrizione del credito, Pt_2 Pt_2
l'infondatezza in fatto e in diritto dell'avverso ricorso in difetto di prova della proroga o del rinnovo dell'originario contratto di conferimento e, in ogni caso, l'intervenuta riorganizzazione del Dipartimento Materno infantile nel quale non era più prevista l'U.O.S. “Salute della Donna” come da decreto n. 39/17. Concludeva per il rigetto, vinte le spese. Il Tribunale adito con la sentenza in epigrafe indicata rigettava il ricorso e compensava le spese di lite.
Avverso la suddetta decisione ha interposto tempestivo gravame la parte soccombente in epigrafe indicata con atto depositato presso l'intestata Corte il 26.07.2024, deducendo: I. la violazione del giudicato rappresentato dalla sentenza del Tribunale di Nola – Sez. Lavoro n. 2067/2017; II l'erroneità della decisione in ordine all' inapplicabilità dell'art. 52 D.Lgs.165/2001, considerato anche la natura convenzionata del rapporto;
III. la debenza della retribuzione di posizione minima contrattuale nella misura di cui all' art. 5 del CCNL 2002/2005. Ha concluso quindi, chiedendo, in riforma della sentenza gravata ,di accogliere integralmente le domande tutte formulate in primo grado;
vinte le spese del doppio grado di giudizio con attribuzione. Instaurato nuovamente il contraddittorio si costituiva la , in Parte_2 persona del suo l.rp.t., che, sulla base di plurime argomentazioni, resisteva al gravame chiedendone il rigetto siccome infondato in fatto e diritto, con vittoria delle spese del grado. Nelle more del giudizio era disposta la trattazione cartolare secondo il disposto degli artt. 127 – 127 ter c.p.c. applicabili, dal 1° gennaio 2023, anche ai giudizi pendenti ai sensi dell'art. 35, comma 2, del d.lgs. 149/2022. Pertanto, a seguito del deposito delle note di trattazione scritta delle parti , la causa è stata riservata in decisione.
La Corte giudica l'appello infondato per le ragioni che si vanno ad esporre.
Con il primo motivo l'appellante censura la sentenza impugnata per non aver il primo giudice ritenuto vincolante il precedente giudicato contenuto nella sentenza n. 2067/2017 (rg. 4077/2011) emessa dal Tribunale di Nola nei confronti delle stesse parti ed aventi medesimo petitum e causa petendi ,evidenziando in particolare come mentre con riferimento al periodo 25.06.2007 – 31.05.2011, sempre per lo svolgimento del già menzionato incarico, il Tribunale di Nola, con la citata sentenza n. 2067/2017, gli aveva riconosciuto le differenze maturate in rapporto all'incremento annuo stabilito dalla relativa disposizione del CCNL Dirigenza medica della retribuzione di posizione minima unificata, relativamente al periodo successivo, 01.06.2011 – 28.03.2022 (data del deposito del ricorso in I grado), lo stesso Tribunale, con la sentenza qui impugnata, sempre per le medesime funzioni di Responsabile della Unità Operativa Semplice, pur in assenza di fatti nuovi e rilevanti, aveva rigettato la domanda negando la spettanza del diritto azionato. Il ricorrente si duole della violazione del giudicato esterno, ai sensi dell'art. 2909 c.c. e art. 324 c.p.c., che, ad avviso della Difesa, si sarebbe formato a seguito del giudizio definito con la citata pronuncia n. 2067/2017 emessa dal Tribunale di Nola anche con riferimento al periodo successivo decorrente dal 01.06.2011 al 28.03.2022 in cui il dott. aveva svolto di fatto funzioni Parte_1 di Responsabile della Unità Operativa Semplice “Salute della donna” – con conseguente diritto alla corresponsione di tutte le indennità relative all'incarico ricoperto senza soluzione di continuità. Secondo l'appellante, quindi, in forza del giudicato espresso nella sentenza del 2017 il Tribunale avrebbe dovuto accogliere la domanda dell'odierno appellante riconoscendogli il diritto a percepire a titolo di differenze retributive di posizione minima unificata la somma di €. 159.222,97 oltre interessi .
Il motivo è infondato.
Come noto, in ambito civilistico, con giudicato esterno suole identificarsi la pronuncia che, in un diverso giudizio, abbia definito il rapporto controverso, facendo stato (art. 2909 c.c.) tra le parti, i loro eredi o aventi causa, una sentenza nei confronti della quale non è più possibile proporre mezzi impugnatori (art. 324 c.p.c.). Il giudicato, in astratto, rende incontestabile, a seconda dei casi, l'esistenza o l'inesistenza del diritto o dello status oggetto della decisione, impedendo che di esso possa tornare a discutersi, in un successivo processo, sulla base dei fatti che erano stati già dedotti nel giudizio in cui era stata resa la sentenza, o che avrebbero potuto esservi fatti valere. L'eccezione di giudicato, dunque, ha una limitazione temporale, non potendosi escludere che il diritto riconosciuto si modifichi o si estingua per fatto posteriore alla formazione del giudicato o che il diritto negato dalla sentenza venga in vita successivamente ad essa. Fatte queste generali premesse, pare opportuno osservare che la preclusione del giudicato esterno sostanziale opera nel caso di giudizi identici - per soggetti, causa petendi e petitum - ma nei soli limiti dell'accertamento delle questioni di fatto e non anche in relazione alle conseguenze giuridiche. L'attività interpretativa delle norme giuridiche compiuta dal giudice è connaturata allo stesso esercizio della funzione giurisdizionale e, come tale, non può impedire o limitare l'attività esegetica esercitata da altro giudice. Deve, in proposito, richiamarsi "il distinto modo in cui opera il vincolo determinato dalla efficacia oggettiva del giudicato ex art. 2909 c.c., rispetto a quello imposto, in altri ordinamenti giuridici, dal principio dello "stare decisis" (cioè, del precedente giurisprudenziale vincolante) che non trova riconoscimento nell'attuale ordinamento processuale. (Cass., sez. 5, 21/10/2013, n. 23723; Cass., sez. 5, 15/07/2016, n. 14509; n. 15215/2021, in motiv.)", con la conseguenza che l'interpretazione della norma giuridica posta a fondamento della pronuncia non limita il giudice dell'impugnazione nell'esercizio del suo potere di interpretare la norma applicabile al caso controverso, per cui le relative statuizioni "non sono... suscettibili di passare in giudicato autonomamente dalla domanda o dal capo di essa cui si riferiscono, assolvendo ad una funzione meramente strumentale rispetto alla decisione (cfr. Cass. I sez. 29.4.1976 n. 1531; id. sez. lav. 23.12.2003 n. 19679; id. III sez. 20.10.2010 11. 216561; Cass., sez. 5, 21/10/2013, n. 23723)" (così Cass. n. 11331/2022 citata). Se tanto è vero relativamente all'interpretazione delle norme applicabili, a maggior ragione lo è nel caso di specie in cui il thema decidendum attiene alla vigenza (o meno) del contratto di conferimento dell'incarico a valenza triennale, scaduto a Contr giugno del 2010, intercorso tra la e l'appellante ed alle conseguenze giuridiche che ne discendono. Il Collegio ritiene che il primo giudice abbia correttamente ritenuto che il giudicato contenuto nella sentenza n. 2067/2017 faccia stato limitatamente all'esistenza del rapporto che è risultato accertato in quel giudizio, e quindi al contratto di conferimento di incarico del 25.06.2007, di durata triennale, delle pattuizioni ivi stabilite, compreso il diritto del ricorrente all'incremento della retribuzione, definito a livello aziendale, al pari di quella corrisposta per retribuzione, posizione e risultato, al personale dirigenziale medico con incarico di pari graduazione di cui all'art.
8.Nel detto periodo, dal 25 giugno 2007 al 31 maggio 2011, vigente il menzionato contratto, il Dr. ha maturato il Pt_1 diritto a percepire l'incremento della retribuzione nella misura indicata, l'
[...]
è stata condannata al pagamento e la somma gli è stata puntualmente Parte_3 corrisposta. Il motivo di appello è , dunque, infondato e va respinto, non ravvisando la Corte alcuna violazione del giudicato formato a seguito del giudizio deciso con la sentenza n. 2067/2017 del Tribunale di Nola in funzione di giudice del lavoro.
Con il secondo motivo di appello l'appellante censura la sentenza nella parte in cui il primo giudice, disaminando la natura del rapporto di lavoro intercorrente tra il Dr. e l' , dubita che si tratti di un rapporto di Pt_1 Parte_3 natura convenzionata e che sia applicabile l'art. 52 del D.Lgs 165/2001 facendo da ciò derivare l'ulteriore incertezza in ordine al titolo che legittimerebbe le istanze retributive spiegate in atti, stante la presenza di un contratto di conferimento di incarico scaduto nel 2010 e l'assenza di altri titoli e o ragioni giuridiche fondanti la pretesa creditoria. Deduce l'appellante :a) che il rapporto di lavoro ha natura convenzionata com'è comprovato dalla declaratoria di incompetenza del Tribunale di Torre Annunziata adito per primo e dichiaratosi incompetente per materia non trattandosi di un rapporto di lavoro subordinato a favore del Tribunale di Nola quale ufficio giudiziario competente in ragione della residenza del ricorrente;
b) che il titolo fatto valere è il contratto di conferimento dell'incarico del 25 giugno 2007 la cui durata si è estesa almeno fino al 28.03.2022, data di iscrizione a ruolo del ricorso in primo grado, avendo il ricorrente continuato a ricoprire l'incarico senza soluzione di continuità, come attestato da diversi atti di provenienza della stessa Contr prodotti in giudizio a valere sostanzialmente quale prova della perdurante vigenza del contratto del 25 giugno 2007; c) che tale documentazione smentiva Contr inoltre l'affermazione dell' secondo cui l'Unità Operativa Semplice di cui il Dr.
era responsabile sarebbe stata chiusa con effetto immediato in virtù di Pt_1 decreto del Commissario ad acta della Regione Campania n. 39 del 25.09.2017, essendosi tale atto regionale limitato solo ad avviare le operazioni tese a completare ed allineare il modello organizzativo di assistenza territoriale;
che semmai successivamente al 2017 l'unità operativa era stata semplicemente
“rinominata” in “UOS Prevenzione patologie della donna nella UOC Prevenzione e Cura patologie della donna e del bambino (screening oncologici)” ma mai soppressa;
d) che erroneamente il Tribunale aveva ritenuto non applicabile la disciplina di cui all'art. 2103 c.c nonchè le garanzie previste dall'art. 36Cost. , pur a fronte dello svolgimento di fatto e in via continuativa dell'attività dirigenziale in capo all'appellante con conseguente diritto a godere del relativo trattamento in base al contratto collettivo applicabile.
L'articolato motivo è infondato.
Il Collegio condivide la decisione del primo giudice apprezzandone il ragionamento logico-giuridico alla luce della puntuale disamina delle norme che disciplinano la materia. Correttamente il Tribunale afferma che il dato di fatto incontrovertibile è la carenza del titolo che legittimerebbe l'accoglimento della domanda spiegata dall'originario ricorrente, risultando agli atti unicamente il contratto di conferimento dell'incarico di responsabile della Unità Operativa Parte_5 del 25.06.2007 scaduto il 25.06.2010, né prorogato, né rinnovato e
[...] neanche oggetto di formali provvedimenti dirigenziali successivi alla scadenza. L'appellante non fornisce alcuna prova documentale idonea a superare tale evidenza. Occorre rimarcare che l'esegesi del quadro normativo e contrattuale in materia non consente di estendere ai dirigenti in generale, ed alla dirigenza medica in particolare, norme e principi che regolano il rapporto di lavoro non dirigenziale. L'inapplicabilità ai dirigenti dell'art.2103 c.c., sancita dal D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 19, era già stata affermata dal D.Lgs. n. 29 del 1993, art. 19, come modificato dal D.Lgs. n. 80 del 1998, art. 13 e discende dalle peculiarità proprie della qualifica dirigenziale che, nel nuovo assetto, non esprime più una posizione lavorativa inserita nell'ambito di una carriera e caratterizzata dallo svolgimento di determinate mansioni, bensì esclusivamente l'idoneità professionale del soggetto a ricoprire un incarico dirigenziale, necessariamente a termine, conferito con atto datoriale gestionale, distinto dal contratto di lavoro a tempo indeterminato. Per le stesse ragioni non è applicabile al rapporto dirigenziale l'art.52 del D.Lgs.165/2001, riferibile al solo personale che non rivesta la qualifica di dirigente, al quale è, invece, riservata la disciplina dettata dalle disposizioni del capo 2^. In particolare quanto alla dirigenza sanitaria, inserita "in un unico ruolo distinto per profili professionali e in un unico livello" (D.Lgs. n. 502 del 1992, art. 15), la giuridica impossibilità di applicare la disciplina dettata dall'art. 2103 c.c., è ribadita dal D.Lgs. n. 502 del 1992, inserito dal D.Lgs. n. 229 del 1999, nonché dall'art. 28, comma 6, del CCNL 8.6.2000 per il quadriennio 1997/2001, secondo cui " nel conferimento degli incarichi e per il passaggio ad incarichi di funzioni dirigenziali diverse le aziende tengono conto... che data l'equivalenza delle mansioni dirigenziali non si applica l'art. 2103 c.c., comma 1". Il D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 24, in tutte le versioni succedutesi nel tempo, delega alla contrattazione collettiva la determinazione del trattamento retributivo del personale con qualifica dirigenziale, da correlarsi quanto al trattamento accessorio alle funzioni attribuite, ed al comma 3 fissa il principio di onnicomprensività, stabilendo che il trattamento medesimo "remunera tutte le funzioni ed i compiti attribuiti ai dirigenti in base a quanto previsto dal presente decreto nonché qualsiasi incarico ad essi conferito in ragione del loro ufficio o comunque conferito dall'amministrazione presso cui prestano servizio o su designazione della stessa".( v. Cass. n. 16299 del 2015 , n. 584/2016)- La materia delle sostituzioni poi è stata espressamente disciplinata dalle parti collettive che, all'art. 18, comma 7, del CCNL 8.6.2000 hanno innanzitutto ribadito, in linea con la previsione del D.Lgs. n. 502 del 1992, art. 15 ter, comma 5, che "le sostituzioni ... non si configurano come mansioni superiori in quanto avvengono nell'ambito del ruolo e livello unico della dirigenza sanitaria". Hanno, quindi, previsto una speciale indennità, da corrispondersi solo in caso di sostituzioni protrattesi oltre sessanta giorni, rapportata al livello di complessità della struttura diretta. Sul punto la giurisprudenza di legittimità ha affermato che "la sostituzione nell'incarico di dirigente medico del servizio sanitario nazionale ai sensi dell'art. 18 del c.c.n.l. dirigenza medica e veterinaria dell'8 giugno 2000, non si configura come svolgimento di mansioni superiori poiché avviene nell'ambito del ruolo e livello unico della dirigenza sanitaria, sicché non trova applicazione l'art. 2103 c.c. e al sostituto non spetta il trattamento accessorio del sostituito ma solo la prevista indennità cd. sostitutiva, senza che rilevi, in senso contrario, la prosecuzione dell'incarico oltre il termine di sei mesi (o di dodici se prorogato) per l'espletamento della procedura per la copertura del posto vacante, dovendosi considerare adeguatamente remunerativa l'indennità sostitutiva specificamente prevista dalla disciplina collettiva e, quindi, inapplicabile l'art. 36 Cost." (Cass. n. 16299/2015 e negli stessi termini Cass. n. 15577/2015, n. 584/2016, n. 9879/2017, Cass. n.21565/2018).
Con specifico riferimento all'affidamento e alla revoca degli incarichi dirigenziali diversi dalla direzione di struttura complessa, l'art.19 CCNL 2016/2018 stabilisce: Art.19 comma 1 . “Le aziende ed enti in relazione alle esigenze di servizio e sulla base dei propri ordinamenti e delle leggi regionali di organizzazione nonché delle scelte di programmazione sanitaria e sociosanitaria nazionale e/o regionale istituiscono ,con gli atti previsti dagli stessi, le posizioni dirigenziali di cui all'art.18 ( tipologie di incarico ) nei limiti delle risorse disponibili nel fondo denominato “ Fondo per la retribuzione degli incarichi” Art.19 comma 7.” Per il conferimento degli incarichi si procede con l'emissione di avviso di selezione interna e il dirigente da incaricare sarà selezionato da parte dei responsabili indicati nel comma 8.” Art.19 comma 8 “Gli incarichi sono conferiti dal Direttore Generale dell'Azienda o Ente su proposta : a) del Direttore di struttura complessa di afferenza per l'incarico di struttura semplice quale articolazione interna di struttura complessa;
b ) del Direttore di Dipartimento o di distretto sentiti i direttori delle strutture complesse di afferenza al dipartimento o distretto per l'incarico di struttura semplice a valenza dipartimentale o distrettuale;
c) del direttore della struttura di appartenenza sentito il direttore di dipartimento o di distretto per gli incarichi professionali;
d ) del Direttore della struttura di appartenenza per gli incarichi professionali di base attribuibili ai dirigenti con meno di cinque anni di attività. Art.19 comma 9. Nel conferimento degli incarichi e per il passaggio ad incarichi di funzioni dirigenziali diverse, le aziende effettuano una valutazione comparata dei curricula formativi e professionali e tengono conto: a) Per i dirigenti sanitari, delle valutazioni del collegio tecnico di cui all'art.57, comma 2; b) dell'area e disciplina di appartenenza o della professionalità richiesta;
c) delle attitudini personali e delle capacità professionali del singolo dirigente sia in relazione alle conoscenze specialistiche nella disciplina o professione di competenza che all'esperienza già acquisita in precedenti incarichi svolti anche in altre aziende o esperienze documentate di studio, ricerca o professionali presso istituti di rilievo nazionale o internazionale;
d) dei risultati conseguiti in rapporto agli obiettivi assegnati a seguito della valutazione annuale di performance organizzativa e individuale da parte dell'organismo indipendente di valutazione ai sensi dell'art.57,comma 4; e) del criterio della rotazione ove applicabile. Art.19 comma 10: Il conferimento o il rinnovo degli incarichi comporta la sottoscrizione di un contratto individuale d'incarico che integra il contratto individuale di costituzione del rapporto di lavoro e che definisce tutti gli altri aspetti connessi all'incarico conferito ivi inclusi la denominazione ,gli oggetti, gli obiettivi generali da conseguire, la durata e la retribuzione di posizione spettante…” “In assenza della sottoscrizione del contratto, non potrà essere erogato il relativo trattamento economico di cui al successivo comma 11” È pacifico, pertanto, che ai fini della validità dell'incarico in generale, e della sua retribuibilità, è necessario il rispetto della procedimentalizzazione imposta dalla legge e dalla contrattazione collettiva al fine evidente di salvaguardare l'interesse pubblico del buon andamento della p.a., costituzionalmente garantito all'art. 97 comma 2 Cost., mediante la selezione di persone idonee a ricoprire incarichi direttamente incidenti sull'attività amministrativa. Ed è altrettanto evidente che l'assegnazione di fatto di compiti assimilabili a incarichi professionali al di fuori dei limiti anche procedimentali ivi contemplati, non può pertanto in alcun modo valere a costituire un valido rapporto, neanche ai soli fini della retribuibilità dell'incarico con emolumenti aggiuntivi rispetto alla retribuzione di posizione già goduta. Non a caso l'art. 19 del T.U. 165/2001, al primo comma, esclude espressamente per i dirigenti che “al conferimento degli incarichi e al passaggio ad incarichi diversi” si applichi l'art. 2103 c.c., sancendo per tale categoria di lavoratori, in ragione della descritta peculiarità delle funzioni svolte ed in deroga alla previsione generale di cui all'art. 52, la prevalenza assoluta dell'assetto formale su quello sostanziale.
Alla luce dei suindicati principi di cui il Tribunale ha fatto corretta applicazione, nella fattispecie all'odierno vaglio, va esclusa l'applicabilità dell'art. 52 del D. Lgs. n. 165/2001 (inapplicabile ai dirigenti medici), nonché l'insussistenza di una retribuzione inadeguata ex art. 36 Cost., avendo l'attore percepito anche una retribuzione di posizione per sua natura commisurata all'incarico espletato. Come infatti affermato dalla S. C ( sent. n. 4690 del 23.3.2012, in senso totalmente adesivo alla precedente orientamento la retribuzione di posizione, in quanto ricollegata al valore dell'incarico svolto, è soddisfacentemente finalizzata ad adeguare ex art. 36 Cost. l'aspetto retributivo alla qualità e alla quantità della prestazione resa, in relazione alla natura delle funzioni espletate dal dirigente medico.
.Ed ancora la S. C. ha ribadito che “ Nell'ambito della dirigenza sanitaria, non trova applicazione l'art. 2103 c.c. con riferimento al mancato riconoscimento delle mansioni superiori, atteso che l'inapplicabilità di tale disposizione ai dirigenti del pubblico impiego privatizzato, che è sancita in via generale dall'art. 19 del d.lgs. n. 165 del 2001 e che trova origine nel fatto che la qualifica dirigenziale non esprime una posizione lavorativa caratterizzata dallo svolgimento di determinate mansioni, bensì esclusivamente l'idoneità professionale a ricoprire un incarico dirigenziale, è ribadita per la dirigenza sanitaria, inserita in un unico ruolo distinto per profili professionali e in un unico livello, dall'art. 15-ter del d.lgs. n. 502 del 1992 e dall'art. 28, comma 6, del c.c.n.l. 8 giugno 2000. ( v. Cass. 91 del 04/01/2019) Ora nella fattispecie all'odierno vaglio mette conto osservare che l'appellante richiede l'applicazione di un trattamento retributivo, in applicazione del CCNL, in favore dei dirigenti di struttura semplice senza considerare che l'attribuzione dell'incarico di responsabilità di struttura semplice (idest complessa, o professionale) è subordinato a requisiti normativamente espressi e che i dirigenti sono sottoposti al relativo regime di responsabilità e verifiche. Nella specie al dott. alla cessazione del formale ed iniziale contratto del Pt_1
2007, non è stato attribuito alcun incarico di direzione di struttura semplice né è stato stipulato alcun contratto individuale. La preposizione di fatto senza il rispetto delle procedure previste e senza previa fissazione degli obiettivi ad una struttura semplice e/o complessa non costituisce “direzione” della medesima struttura. Il diritto alla retribuzione rivendicata può affermarsi solo nell 'ipotesi in cui l'incarico dirigenziale di responsabile, sia stato conferito secondo i criteri, le forme e le procedure previste dalla legge e dalla contrattazione collettiva.
Diversamente ragionando si giungerebbe ad ammettere che il consolidamento di situazioni di fatto, al di fuori di ogni regola formale e procedurale, possa attribuire il diritto all' incarico dirigenziale a chi risulti impropriamente beneficiato, consentendosi il superamento dell''ostacolo della procedura di selezione e/o paraconcorsuale prevista dalla legge per il conferimento di un incarico di struttura ( semplice e/o complessa) con la semplice preposizione materiale ad essa di un dirigente al di fuori di ogni selezione . Va ribadito --ed il principio è stato affermato da Cass 91/2019 cit.-- che l'art. 24 del d.lgs. n. 165 del 2001, in tutte le versioni succedutesi nel tempo, delega alla contrattazione collettiva la determinazione del trattamento retributivo del personale con qualifica dirigenziale, da correlarsi quanto al trattamento accessorio alle funzioni attribuite, ed al comma 3 fissa il principio di onnicomprensività, stabilendo che il trattamento medesimo «remunera tutte le funzioni ed i compiti attribuiti ai dirigenti in base a quanto previsto dal presente decreto nonché qualsiasi incarico ad essi conferito in ragione del loro ufficio o comunque conferito dall'amministrazione presso cui prestano servizio o su designazione della stessa” In definitiva null'altro può competere all'odierno appellante , non operando appunto l'art. 2103 cod. civ. né tan meno l'art.52 del D.Lgs.165/2001.
D 'altra parte l'espressa previsione di non applicazione dell'art. 2013 cc non può che essere stata aggiunta proprio per evitare esborsi di denaro per incarichi superiori dirigenziali senza il rispetto dell'apposita normativa e procedura di selezione. Neppure è in concreto invocabile il disposto dell'art. 36 Cost., giacchè-come innanzi detto- la previsione legislativa di un ruolo unico di dirigenza, ancorché articolato in relazione alle diverse responsabilità professionali e gestionali, e la previsione contrattuale di una retribuzione di posizione in relazione alla graduazione delle funzioni escludono che si realizzi la violazione del principio costituzionale di corrispondenza della retribuzione alla quantità e qualità del lavoro prestato, poiché la retribuzione di posizione, secondo l'autonomia contrattuale, remunera in modo pieno e soddisfacente il lavoro prestato. Può dunque affermarsi, con apprezzamento sovrapponibile a quello già espresso dal giudice di prima istanza, che le risultanze processuali si rivelano del tutto inidonee a sorreggere la domanda proposta dell'originaria parte ricorrente. La sentenza gravata ha esaminato tutte le circostanze rilevanti ai fini della decisione, svolgendo un iter argomentativo esaustivo, coerente con le emergenze istruttorie acquisite e immune da contraddizioni e vizi logici. Per tutte le considerazioni sin qui svolte, assorbito l'ultimo motivo di doglianza attesa l'insussistenza della prova dell'esistenza del titolo in forza del quale il Dr.
reclama le somme oggetto di causa, il gravame va rigettato , con Pt_1 conseguente conferma della sentenza impugnata . Le spese del grado vanno poste a carico dell'appellante soccombente -come da successivo dispositivo - non potendosi ravvisare quelle particolari situazioni solo in presenza delle quali, a mente dell'art.92 c.p.c. - nuova formulazione applicabile ratione temporis al presente procedimento - è possibile disporre la compensazione delle spese di lite. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater D.P.R. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante , dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte così provvede:
-rigetta l'appello; Contr
-condanna parte appellante al pagamento , in favore dell appellata ,delle spese del presente grado che liquida in euro 3.000,00 oltre IVA, CPA e rimborso come per legge, se dovuto. Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui al comma 1 quater dell'art. 13 T.U. approvato con D.P.R. 115 del 2002, come introdotto dall'art. 1, comma 17, legge 24.12.2012, n. 228, per l'insorgenza dell'obbligo di pagamento di ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto .
Così deciso in Napoli lì 6.11.2025
Il Consigliere est. Il Presidente Dr.ssa Rosa B. Cristofano dr.ssa Anna Carla Catalano
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dagli antescritti magistrati in conformità alle prescrizioni di cui al combinato disposto dell'art. 4 del d.l. 29 dicembre, n. 193 convertito con modif. dalla legge 22 febbraio 2010 n. 24 e del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82(CAD), e nel rispetto delle regole tecniche stabilite con d.m. della Giustizia 21 febbraio 2011, n. 44 e suc