Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 10/04/2025, n. 2273 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2273 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZIONE PRIMA CIVILE così composta:
Dr. Nicola Saracino presidente
Dr. Elena Gelato consigliere est.
Dr. Maria Aversano consigliere riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel giudizio rubricato al numero 51455/2023 V.G., cui è stato riunito il fascicolo di cui al n.
51459/2023 V.G., e pendente
TRA
(C.F.: ), in persona del liquidatore, Parte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dal Prof. Avv. Valerio Di Gravio e dall'Avv. Silvio Lecca giusta procura in atti reclamante
E
Liquidazione Giudiziale della società (C.F. , in Parte_1 P.IVA_1 persona del curatore, rappresentata e difesa dall'Avv. Alessandro Ferretti per delega in atti, giusta autorizzazione del Giudice Delegato in data 28 settembre 2023 reclamata
E
(C.F. ) – D.P. III di Roma, in persona del Direttore Controparte_1 P.IVA_2 pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato reclamata
E
, contumace Controparte_2 reclamata
CONCLUSIONI: i procuratori delle parti rassegnavano le rispettive conclusioni come in atti, conclusioni da intendere qui integralmente richiamate.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
La società (di seguito, , con due distinti Parte_1 Parte_1 ricorsi per reclamo, ha impugnato la sentenza n. 434/2023 emessa dal Tribunale di Roma in data 14 luglio 2023, con la quale era stata dichiarata l'apertura della sua liquidazione giudiziale, nonché la sentenza n. 433/2023 emessa in pari data, con la quale lo stesso Tribunale aveva dichiarato l'inammissibilità dei ricorsi volti ad ottenere l'omologazione degli accordi di ristrutturazione con correlate proposte di transazione fiscale depositati dalla stessa in data 29 dicembre 2022 Parte_1
e in data 29 marzo 2023 oltre che l'inefficacia delle misure protettive ex art. 40 comma 2 CCII ad essi accedenti (assorbita ogni considerazione sull'opposizione all'omologa proposta dall'Agenzia delle Entrate).
Con i suddetti reclami (separatamente proposti a fronte dell'emissione di due distinte pronunce da parte del Tribunale di Roma, ma di identico contenuto), la società ha lamentato: Parte_1
i)l'erroneità della dichiarazione di inammissibilità del primo ricorso per omologazione e la violazione delle disposizioni di cui agli artt. 48, 57 e 63 del Codice della Crisi: sul punto ha addotto come il termine contenuto nell'art. 63, secondo comma, ultimo periodo, del Codice della Crisi non dovesse consumarsi anteriormente al deposito del ricorso finalizzato ad ottenere l'omologazione dell'accordo di ristrutturazione al quale acceda una proposta transattiva sui debiti tributari, essendo del tutto lecito che l'imprenditore che abbia già formulato all'Erario la propria proposta e concluso un accordo di ristrutturazione con altri creditori ne richieda sin da subito l'omologazione al Tribunale, ferma restando la necessità di attendere, per l'eventuale esercizio del c.d. cram down da parte dell'organo giudiziario adito, l'eventuale diniego delle Agenzie Fiscali o l'infruttuoso decorso del termine di novanta giorni;
una diversa interpretazione sarebbe tale da precludere l'accesso allo strumento in oggetto nei casi, come quello di specie, in cui fosse pendente un'istanza per l'apertura della liquidazione giudiziale, posto che i ridotti termini di fissazione dell'udienza di trattazione dell'istanza e comunque quelli concedibili nel caso di proposizione di domanda con riserva ai sensi dell'art. 44
CCII, non consentirebbero di attendere il decorso del termine di 90 giorni;
né a giustificare la tesi sostenuta da Tribunale soccorreva l'assunto secondo il quale, in mancanza del preventivo diniego dell' o del completo decorso del termine di novanta giorni, i creditori non Controparte_1 avrebbero la possibilità di opporsi all'omologazione dell'accordo entro il termine loro assegnato dall'art. 48, quarto comma, del Codice della Crisi, posto che in tali casi il termine di legge per la proposizione di eventuali opposizioni doveva farsi decorrere dalla scadenza del termine di novanta giorni assegnato agli Uffici per la espressione del loro assenso o meno sull'accordo proposto;
ii) l'erroneità della dichiarazione di inammissibilità del secondo ricorso, pronunciata in violazione dell'art. 40 del Codice della Crisi: la disposizione in oggetto, funzionale ad ovviare al rischio di utilizzo abusivo degli strumenti di regolazione della crisi di tipo pattizio, doveva essere interpretata restrittivamente, non essendo possibile affermare, a priori, che ogni domanda di accesso ad uno strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza presentata dopo la prima udienza tenutasi nell'ambito del procedimento per l'apertura della liquidazione giudiziale debba, per ciò solo, ritenersi mossa da finalità dilatoria;
per l'effetto, ad avviso della reclamante, una lettura sistematicamente orientata della disposizione di cui all'art 40 CCII avrebbe dovuto condurre il Tribunale di Roma ad escludere l'inammissibilità del secondo ricorso, in assenza di qualsivoglia finalità deviata o abusiva dello strumento prescelto;
in ogni caso, la preclusione doveva intendersi riferita solo al momento dell'assunzione della causa in decisione, di modo che dovevano considerarsi ammissibili le richieste di accesso ad una procedura alternativa alla liquidazione giudiziale presentate dal debitore qualora
(come nel caso di specie) fosse ancora in corso l'istruttoria “prefallimentare”;
iii) l'illegittimo rigetto della proposta di transazione fiscale da parte dell' e Controparte_1
l'infondatezza dell'opposizione all'omologazione dell'accordo di ristrutturazione dalla stessa spiegata: le deduzioni relative all'irrisorietà della percentuale di soddisfacimento del creditore erariale erano irrilevanti, non essendo prevista una soglia minima per l'ammissibilità dell'accordo, mentre quelle afferenti all'assenza di ulteriori creditori aderenti alla proposta di accordo erano infondate, ferma in ogni caso l'ammissibilità di un accordo anche qualora l'unico creditore (o quello pressoché totalitario) fosse il Fisco;
non era poi prospettabile alcuna deviazione dallo scopo tipico dell'istituto, posto che l'accordo poteva essere funzionale sia alla prosecuzione dell'attività d'impresa che alla sua liquidazione;
infine, ferma l'irrilevanza di ogni considerazione in ordine alla “meritevolezza” del proponente, era indubbia (e non era stata nemmeno contestata da parte dell ) Controparte_1 la maggiore convenienza dell'accordo rispetto all'alternativa liquidatoria, a fronte dell'apporto di
“finanza esterna” da parte di una società terza, a fondo perduto.
Alla luce delle considerazioni che precedono, ha dunque concluso per la revoca del Parte_1 provvedimento con il quale era stata dichiarata l'inammissibilità dei ricorsi per omologa di accordi di ristrutturazione e, per l'effetto, della pronuncia con la quale era stata aperta la procedura di liquidazione giudiziale.
L' e la Liquidazione giudiziale della società si sono costituite Controparte_1 Parte_1
resistendo ai reclami, di cui hanno addotto l'infondatezza.
Per l'effetto hanno concluso per il loro rigetto e la conseguente conferma delle impugnate pronunce.
L' , seppur ritualmente evocata in entrambi i giudizi, non si è Controparte_3 costituita.
A seguito della riunione dei due giudizi rispettivamente generati dai ricorsi proposti da Parte_1 la causa è stata trattenuta in decisione.
I reclami riuniti non sono suscettibili di accoglimento.
Il primo motivo di reclamo, con il quale viene censurata la pronuncia con la quale è stato dichiarato inammissibile il primo ricorso per omologa dell'accordo di ristrutturazione, deve essere disatteso.
Premesso che la fattispecie è regolata dall'art. 63 ccii nella versione anteriore al nuovo testo introdotto dal d.lgs. n. 136 del 2024, che ha espressamente risolto la questione in senso conforme a quanto statuito dal Tribunale di Roma, si ritiene che la conclusione fosse prospettabile già nel vigore del previgente testo del codice della crisi (alla luce della lettura coordinata degli artt. 48, comma 4,
57, e 63, commi 1, 2 e 2 bis del ccii) e nella vigenza della legge fallimentare.
In tal senso si era espressa la Suprema Corte ritenendo che “ai fini della omologazione forzosa (c.d. "cram down") dell'accordo di ristrutturazione dei debiti contenente una transazione fiscale, la relativa domanda di omologazione deve essere raccordata con i tempi di perfezionamento dell'adesione dei creditori, compreso il creditore fiscale, con la conseguenza che la stessa risulta inammissibile laddove presentata prima del decorso del termine di 90 giorni concesso all'amministrazione finanziaria, a norma dell'art.182-bis, quarto comma, l.fall., al fine di valutare
l'eventuale adesione alla proposta di soddisfacimento formulata dal debitore” (in questi termini, Cass., ord.,
24.12.2024, n. 34377).
La conclusione si fonda sulle seguenti condivisibili considerazioni, che si ritiene opportuno testualmente richiamare. La S.C., dopo aver dato atto del fatto che la Corte d'Appello competente aveva ritenuto possibile depositare la domanda di omologazione degli accordi di ristrutturazione del debito con transazione non approvata dai creditori istituzionali prima ancora che fosse scaduto il termine di novanta giorni sul presupposto che non si trattasse di un termine dilatorio della presentazione della domanda, quanto piuttosto dell'adozione del provvedimento giudiziale conclusivo del procedimento di ristrutturazione del debito, talché la norma sarebbe rispettata quando il Tribunale abbia comunque fissato l'udienza di omologazione dopo la maturazione del termine (il che coincide con la tesi prospettata dall'odierna reclamante), ha ritenuto che la soluzione non potesse essere condivisa perché in contrasto con la ratio della norma.
In dettaglio, si è in questi termini espressa: “Ben vero la norma nel suo tenore letterale non è risolutiva, perché lega il termine di novanta giorni al deposito della proposta di soddisfacimento, non alla domanda di omologazione.
Tuttavia, non è consentito svincolare gli elementi della sequenza procedimentale implicitamente validata dal legislatore.
La domanda di omologazione di un accordo di ristrutturazione – anche quando sia del tipo di quello in esame, con transazione fiscale ed eventuale cram down - deve necessariamente essere raccordata con i tempi di perfezionamento dell'adesione dei creditori, compreso il creditore fiscale.
Deve essere raccordata invero anche col perfezionamento dei tempi di opposizione, che l'art. 182-bis, quarto comma, fa decorrere dalla pubblicazione dell'accordo nel registro delle imprese. L'interpretazione data dalla corte d'appello determina un evidente disallineamento nel momento stesso in cui suppone che il termine di novanta giorni sia da collegare
a una sorta di semplice (e ovvio) divieto di adottare il provvedimento conclusivo del procedimento di omologazione prima di 90 giorni. Ma la domanda di omologazione, così come le opposizioni dei creditori e di ogni interessato, presuppongono
l'accordo, e dunque l'adesione dei creditori alla proposta. A fronte della possibilità offerta dall'art. 182-bis di procedere alla omologazione forzosa, ove l'adesione non sia intervenuta nel termine a ciò stabilito dalla legge, presuppone dunque che sia almeno scaduto codesto termine. È illogico affermare che sia dato al proponente di presentare la domanda di omologazione prima della scadenza di esso: quella domanda difatti sarebbe deprivata di uno dei presupposti che coinvolge il fine concorsuale (si rammenta che l'accordo di ristrutturazione è procedura concorsuale). Finirebbe per cagionare anche una contrazione delle stesse avverse possibilità di determinazione. Correttamente l'Avvocatura dello
Stato sottintende come dietro l'interpretazione minimalistica della corte d'appello si annidi una lesione del contraddittorio e del diritto di difesa dei creditori soggetti al cram down. … Può osservarsi che è in gioco la salvaguardia dello schema procedimentale che conduce agli effetti derivanti dall'accordo di ristrutturazione. Lo schema è scomponibile in una prima fase stragiudiziale, caratterizzata da trattative e culminata in un accordo o, alternativamente, in una proposta non assentita, e in una seconda fase di carattere giurisdizionale finalizzata all'omologazione. In esatta linea di continuità (cosa che ne consente la citazione a supporto del regime anteriore, v. Cass. Sez. U n. 12476-20, Cass.
Sez. U n. 2061-21, Cass. Sez. n. 8504-21, Cass. Sez. U n. 42093-21, Cass. Sez. U n. 8557-23, Cass. Sez. U
n. 7337-24), la rilevanza dell'aspetto procedimentale è ben chiarita dal ccii in conseguenza del d.lgs. n. 136 del 2024
(decreto correttivo). E nell'art. 63, terzo comma, del ccii è specificato che la domanda di omologazione (in sé) può essere proposta solo una volta ottenuta l'adesione del creditore o, in difetto, trascorso il termine di novanta giorni dal deposito della proposta di transazione. La ragione è comune anche all'accordo di ristrutturazione in vigenza della legge fallimentare così da poter essere affermata anche in questo. Difatti l'accordo di ristrutturazione è basato – concettualmente - sull'adesione dei creditori o alternativamente sulla mancanza di adesione nel termine. Le agenzie fiscali e gli enti previdenziali, proprio perché soggetti al cram down, sono liberi di accettare o meno la proposta avendo però a disposizione un tempo di valutazione dettato dalla legge e non diversamente comprimibile. …- Non costituisce elemento giustificativo l'assunto della corte d'appello secondo il quale, nel concreto, l' avrebbe avuto Controparte_1 già a disposizione tutte le informazioni necessarie per poter assumere una decisione consapevole in relazione alla proposta rivoltale dalla società…. Il termine serve alla formazione del presupposto della domanda: solo il decorso del termine consente di affermare, nell'ottica del legislatore, che l'accordo non si è formato secondo la tempistica confacente all'esercizio di una potestà decisionale come quella implicata dalle norme tributarie o previdenziali. …Senza il decorso di novanta giorni dal deposito della proposta di soddisfacimento non può ritenersi esistente neppure l'oggetto dell'omologazione: né l'accordo né la sua mancata formazione” (in questi termini la citata Cass., ord., n.
34377/2024).
Le esaustive considerazioni che precedono, del tutto condivisibili, in uno con la successiva conferma normativa della necessità di attendere il decorso del termine di legge per la decisione sulla proposta di transazione fiscale (nel caso di mancata adesione espressa da parte delle Agenzie fiscali e degli enti previdenziali) per la proponibilità della domanda di omologa dell'accordo, conducono al rigetto del primo motivo di reclamo, essendo stata correttamente dichiarata l'inammissibilità del primo ricorso volto all'omologazione del (preteso) accordo, in quanto proposto prima dello spirare del termine suddetto.
Analogamente è a dirsi quanto al secondo motivo, con il quale ha censurato Parte_1 la statuizione del Tribunale di Roma con la quale, in applicazione dell'espresso disposto di cui all'art. 40 ccii, è stato di contro ritenuto inammissibile il secondo ricorso per omologa, in quanto tardivo.
Il comma 10 dell'art. 40 del ccii recita espressamente: “Nel caso di pendenza di un procedimento per la apertura della liquidazione giudiziale introdotto da un soggetto diverso dal debitore, la domanda di accesso a uno strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza è proposta, con ricorso ai sensi dell'articolo 37, comma 1 e nel rispetto degli obblighi di cui all'articolo 39, nel medesimo procedimento, a pena di decadenza, entro la prima udienza…
Successivamente alla prima udienza, la domanda non può essere proposta autonomamente sino alla conclusione del procedimento per la apertura della liquidazione giudiziale”.
La suddetta disposizione di legge, cui come riconosciuto dalla stessa reclamante è sottesa la ratio di evitare ritardi nella regolazione della crisi che vadano a detrimento dello stesso debitore e soprattutto quella di contrastare la pratica di abuso del processo, scongiurando pretestuose richieste di accesso a strumenti negoziali di risoluzione della crisi funzionali solo a ritardare l'apertura della procedura liquidatoria (ciò che avverrebbe qualora in pendenza del relativo procedimento si consentisse senza alcun limite temporale al debitore di proporre domande di accesso a procedure alternative), pone una rigida preclusione, comminata da un'espressa previsione di decadenza, che non contempla deroghe ed eccezioni alcune (se non quando la domanda sia proposta nel rispetto dei termini legislativamente fissati all'esito della composizione negoziata della crisi).
Ne consegue, a fronte dell'insuperabile dato letterale, l'impossibilità di prospettare una “lettura sistematicamente orientata” della norma né postulare la facoltà, in capo al giudice adito, di valutare volta per volta la natura dilatoria, o meno, della richiesta di accesso a soluzioni concordate della crisi, posto che la questione è stata a priori risolta a livello normativo, appunto mediante la previsione di un termine insuperabile per la proposizione delle relative domande.
Tanto premesso in diritto, non si può che rilevare come il secondo ricorso per omologa di accordo di ristrutturazione sia stato depositato da in data 29 marzo 2023, epoca Parte_1 successiva alla celebrazione della prima udienza di discussione dell'istanza volta ad ottenere l'apertura della liquidazione giudiziale della debitrice presentata dall' Controparte_1 CP_3 tenutasi in data 9 gennaio 2023.
Correttamente, dunque, il secondo ricorso è stato dichiarato inammissibile.
Alla luce delle considerazioni che precedono il reclamo deve essere rigettato, restando assorbita ogni considerazione in ordine al terzo motivo.
La pronuncia sulle spese della presente fase di giudizio, liquidate come in dispositivo in favore delle parti costituite, segue la soccombenza.
Deve infine essere accertata la debenza, da parte della reclamante, di un ulteriore importo pari a quello del contributo unificato dovuto per l'impugnazione.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Roma, definitivamente pronunciando sui reclami riuniti rubricati ai nn.
51455/23 e 51459/23 V.G., ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattese, così provvede:
- rigetta i reclami riuniti;
- condanna la reclamante alla rifusione delle spese della presente fase di giudizio in favore delle controparti costituite, che liquida, per ciascuna di esse, in euro 5.000,00 per compenso professionale, oltre spese generali ed accessori come per legge;
- dichiara la reclamante tenuta al pagamento di un ulteriore importo pari a quello del contributo unificato dovuto per l'impugnazione.
Così deciso in Roma il giorno 12 marzo 2025.
Il Consigliere Estensore Il Presidente
Dr. Elena Gelato Dr. Nicola Saracino