Sentenza 11 luglio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 11/07/2001, n. 9401 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9401 |
| Data del deposito : | 11 luglio 2001 |
Testo completo
940 1 /01 3 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO R.G.N.11593/99 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Cron. 21550 SEZNE LAVORO Rep. Composta dagli III.mi Sigg.ri Magistrati: Ud. 18.4.01 Dott. PAOLINO DELL'ANNO Presidente Dott. FERNANDO LUPI Consigliere rel. Dott. CE A. MAIORANO Consigliere Dott. ATTILIO CELENTANO Consigliere Dott. SAVERIO TOFFOLI Consigliere ha pronunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da: MA CE, AT NO, OR VA, RI IL, ZA LI, NO CA, RE IO, DE DI AR, RT LV, IN EFISIO, 1839 GI AU, OT AR, OM NI, ND NZ, AI SI, RC NT, IO NT, LI NO, CONFALONIERI AL, RO RU, AN IN AR, TE AN, ND -1- TR, BE UI, LI AN, IO AN, EI AN, SA DA, VO ER, NU CE, RZ TO, AL OB, EL IE, EP IA, ST EZ, CA NA, ON NE, OS UR, OC RI,LL VA, LL CE, DE RI IO, OM LA, SI IL, OR AN, AS LU, TR IO e AB IA, elettivamente domiciliati in Roma presso la cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentati e difesi giusta procura a margine dall'avv. Antonio Civitelli;
- ricorrenti -
contro
A.E.M s.p.a. già Azienda Energetica Municipale di Milano, in persona del Presidente ing. Giuliano Zuccoli, rappresentata e difesa dagli avv. Renato Scognamiglio e Salvatore Trifirò, in virtù di procura a margine, e con il primo elettivamente domiciliata in Roma al Corso Vittorio Emanuele II, n.326;
- controricorrente -
avverso la sentenza del Tribunale di Milano n.8422 del 10.7.1998, reg. gen. n.624 del 1994. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 18.4.2001 dal Relatore -2- Cons. Fernando Lupi;
Udito l'avv. Claudio Scognamiglio per delega avv. Renato Scognamiglio;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Antonio Buonajuto ,che ha concluso per l'inammissibilità e in subordine per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con sentenza del 10.7.1998 il Tribunale di Milano, decidendo sull'appello proposto dall'Azienda Energetica Milanese nei confronti dei lavoratori in epigrafe, avverso sentenza del Pretore della medesima città, accoglieva l'appello rigettando la domanda dei lavoratori di accertare che le sette quote del premio di produzione, da corrispondersi al termine del rapporto di lavoro secondo la previsione del contratto collettivo 1.8.1979 dovessero essere comprensive degli importi aggiuntivi riconosciuti dai successivi contratti. Trascriveva la motivazione della sentenza n. 11322 del 1993 di questa Corte, che ha cassato altra decisione del Tribunale sulla medesima questione sul duplice rilievo che non era pacifico, ma controverso tra le parti, che le predette sette quote costituissero pagamento differito di una prestazione già resa e per la contraddizione tra la predetta natura e la affermazione che la consistenza del pagamento dovesse adeguarsi alle variazioni dell'indennità sopravvenute. Il Tribunale affermava, quindi, di condividere le valutazioni della Corte, anche alla luce della prova testimoniale raccolta attraverso due testi, che avevano partecipato alle trattative, e concludeva che non era stato provato -3- dall'istruttoria il collegamento tra indennità e prestazione già resa, e per escludere che sussistesse un diritto quesito immodificabile dalla successiva contrattazione. Propongono ricorso per cassazione affidato a due motivi i lavoratori in epigrafe, resiste con controricorso la A.E.M., ricorso e controricorso sono stati illustrati con memorie. MOTIVI DELLA DECISIONE Con i due motivi del ricorso, che si trattano congiuntamente perché connessi, i ricorrenti, denunziando con entrambi la violazione e falsa applicazione degli artt. 1362 e segg. c.c. ed il vizio di motivazione (art.360 nn. 3 e 5 c.p.c.), lamentano che il Tribunale abbia deciso la causa senza seguire i normali criteri d'interpretazione dei contratti e sulla base delle deposizioni dei testi che, peraltro, hanno confermato l'interpretazione dell'art.27 del ccnl del 1979 prospettata dai lavoratori, che cioè si fosse pattuito soltanto il differimento del pagamento dell'indennità premio di produzione non corrisposta per i primi sei mesi del 1979. Affermano poi che non vi era contraddizione nella richiesta degli importi aggiuntivi, in quanto questi costituiscono un meccanismo d'adeguamento dell'indennità, simile a quello del t.f.r., ed infine che l'adeguamento era espressamente previsto dall'ultima parte dell'art.27 del c.c.n.l. del 1979, ove stabiliva che le sette quote dell'indennità di produzione dovevano essere d'importi pari all'ultima. Le doglianze sono inammissibili, contraddittorie ed infondate. - 4- Con il primo motivo i ricorrenti censurano che il Tribunale avrebbe fondato la sua ricostruzione della natura giuridica della pattuizione contenuta nell'art. 27 del contratto collettivo del 1979 sulla deposizione di due testimoni, mentre ad essa si sarebbe dovuto pervenire attraverso la interpretazione delle clausole e quindi, contraddittoriamente, con il secondo motivo, proprio dalle dichiarazioni dei testi pretendono di ricostruire detta natura. A prescindere dalla contraddizione occorre rilevare che il Tribunale non ha fondato la sua decisione sulla deposizioni dei testi, che ha rilevato contraddittoria ed insufficiente a confermare la tesi dei lavoratori, ma principalmente nella contraddizione, già rilevata dalla Cassazione nella motivazione della sentenza riportata ed espressamente condivisa dal Tribunale, tra il ritenere che oggetto delle pattuizione fu solo il differimento del pagamento delle prime sei mensilità e la modificazione della sua consistenza economica con le successive contrattazioni. Le dichiarazioni dei testimoni spiegano la genesi della pattuizione derivata dalla ritardata istituzione del premio di produzione ma non precisano, né lo potevano, il contenuto giuridico della pattuizione, se cioè costituisse il mero differimento del pagamento di una somma o, invece, una integrazione dell'indennità di anzianità. I ricorrenti assumono che la prima natura risulterebbe dal contenuto della pattuizione istitutiva dell'indennità, l'art. 27 del c.c.n.l. del 1979, ma non trascrivono, in contrasto con il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, il contenuto della clausola, sicché non è consentito al Collegio di valutarne la fondatezza. -5- Deducono poi la violazione delle norme legali sull'interpretazione dei contratti, ma denunciano solo la violazione dell'art. 1363 c.c., perché non si sarebbe tenuto conto della clausola che prevedeva per i nuovi assunti che il premio di produzione non era erogato per i primi sei mesi. Ma il rilievo non è decisivo in quanto la pattuizione potrebbe essere spiegabile con l'esigenza di uniformità di trattamento tra vecchi e nuovi assunti, equilibrando per entrambi la mancata corresponsione per un semestre dell'indennità con una equivalente indennità aggiuntiva a quella di fine rapporto, e non depone quindi per la natura di mero differimento dell'indennità. Il rilievo, infine, che l'art. 27 citato collegasse l'ammontare delle sette quote all'ammontare dell'ultima corrisposta, piuttosto che per un meccanismo di rivalutazione del credito, è argomento piuttosto per la natura di trattamento integrativo di quello di fine rapporto, se si tiene conto che all'epoca, prima della riforma del t.f.r. del 1982, il terzo comma dell'art. 2120 c.c. collegava l'ammontare della indennità di anzianità all'ultima retribuzione. Si deve concludere quindi per il rigetto del ricorso attesa l'infondatezza o l'inammissibilità delle censure mosse alla interpretazione delle clausole contrattuali seguita dal Tribunale. Sussistono giusti motivi per compensare le spese tra le parti del giudizio di legittimità.
P Q M
La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese del giudizio di cassazione. -6- Così deciso in Roma il 18 aprile 2001 Il Consigliere est. Il Presidente sigliereres Femanku Vilin. ill.com. IL CANCELLIERE, Depositato in Cancellería ماش 11 LUG. 2001 M Di Loggi, f ا E R P E 11 CANCEIL CANCELLIERE U O N I , A C O S 0 L 1 L A 7 T . O 6 T B , 6 A I R S 'A D . I L A M L T E I S 6 D N O 7 G I - P S 0 O M N I 1 A E 1 S A D D I E E , A E G O T O R G N T T E E IS T L S I E G IR E A D R L L O E D -7-