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Sentenza 26 marzo 2025
Sentenza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ancona, sentenza 26/03/2025, n. 597 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ancona |
| Numero : | 597 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4407/2023
TRIBUNALE ORDINARIO di ANCONA
PRIMA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 4407/2023 tra
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
PONTI GABRIELE, (c.f. ) ed elettivamente domiciliati VIA C.F._2
FLAMINIA KM 189 06023 GUALDO TADINO, presso e nello studio di quest'ultimo ATTORE/I e
(c.f. ) rappresentato e difeso dall'avv. SILVI Controparte_1 P.IVA_1
ALESSANDRO, (c.f. ed elettivamente domiciliati in Indirizzo C.F._3
Telematico, presso e nello studio di quest'ultimo
CONVENUTO/I
Oggi 26 marzo 2025 ad ore 9,11 innanzi al dott. Rosario Vizzari, sono comparsi: per con avv. PONTI GABRIELE oggi sostituito dall'avv. Parte_1
Romina De Angelis per con l'avv. Alessandro Silvi oggi sostituito dall'avv. Controparte_1
Federica Maccioni
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni. I procuratori delle parti precisano le conclusioni: parte attrice come da scritti conclusivi;
parte convenuta come da comparsa di costituzione e risposta tutti atti ritenuti per allegati al presente verbale e costituenti parte integrante dello stesso. Dopo breve discussione orale, il Giudice ad ore 9,20 sospende la trattazione del presente procedimento per altri già calendarizzati. Ad ore 11,06 previa riapertura del verbale pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura in udienza. Verbale chiuso alle ore 15.10
Il Giudice dott. Rosario Vizzari
pagina 1 di 6 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ANCONA
PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Rosario Vizzari ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4407/2023 promossa da:
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
PONTI GABRIELE, (c.f. ) ed elettivamente domiciliati VIA C.F._2
FLAMINIA KM 189 06023 GUALDO TADINO, presso e nello studio di quest'ultimo ATTORE/I e
(c.f. ) rappresentato e difeso dall'avv. SILVI Controparte_1 P.IVA_1
ALESSANDRO, (c.f. ed elettivamente domiciliati in Indirizzo C.F._3
Telematico, presso e nello studio di quest'ultimo
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza.
Concisa ricostruzione del processo
Con atto di citazione ritualmente notificato la SI.ra conveniva in Parte_1 giudizio il , rassegnando le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ecc.mo Controparte_1
Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria del caso o di legge, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa, anche in via istruttoria ed incidentale: In via principale: accertati i fatti, condannare ex art. 2051 c.c. il al Controparte_1 risarcimento dei danni subiti dalla SI.ra , nella misura che allo stato Parte_1 si indica in € 19.504,25, ovvero nella maggiore o minore somma che dovesse risultare di giustizia all'esito del giudizio. In via principale ed in alternativa: accertati i fatti, condannare ex art. 2043 c.c. il al risarcimento dei danni subiti Controparte_1 dalla SI.ra , nella misura che allo stato si indica in € 19.504,25, Parte_1 ovvero nella maggiore o minore somma che dovesse risultare di giustizia all'esito del giudizio. In ogni caso: con vittoria di anticipazioni e compenso professionale di lite, pagina 2 di 6 oltre rimborso forfettario 15% ed oltre accessori di legge”.
Si costituiva l'Ente convenuto contestando la domanda e chiedendone il rigetto.
La causa veniva istruita a mezzo dei documenti prodotti dalle parti, prova per testi, interrogatorio formale dell'attrice e CTU medico legale.
Veniva formulata dal giudicante proposta ex art. 185 bis c.p.c. …mediante il versamento da parte della convenuta della somma di €.13.900,00 quale sorte capitale, €. 2.000,00 oltre accessori quale contributo spese legali ed oltre spese di CTU come da separato decreto, la proposta veniva accettata dall'attrice mentre il dava Controparte_1 riscontro immotivatamente negativo.
All'odierna udienza, sulle conclusioni delle parti e dopo brevissima discussione orale la causa veniva trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La presente sentenza viene redatta secondo lo schema contenutistico delineato dagli artt. 132 e 118 disp. att. c.p.c. come modificati dalla legge n. 69/09 e, quindi, con omessa/sintetica esposizione dello svolgimento del processo in modo dettagliato ed espressione succinta delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, non essendo tenuto il giudice ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti, potendosi egli limitare alla trattazione delle sole questioni "rilevanti ai fini della decisione" nonché in osservanza dei nuovi criteri di funzionalità, flessibilità deformalizzazione dell'impianto decisorio della sentenza, come delineati nella Sentenza della Suprema Corte di Cassazione, Sezioni Unite, n.642/2015. Pertanto, le questioni non trattate non andranno ritenute come "omesse", ma semplicemente assorbite (ovvero superate) per incompatibilità logico giuridica con quanto concretamente ritenuto rilevante e/o provato dalle parti al giudicante.
Preliminarmente occorre evidenziare che la presente domanda va qualificata come responsabilità di cose in custodia ex art. 2051 cc.
Detta qualificazione prevede che incombe su parte attrice l'onere di dimostrare l'evento ed il nesso causale dell'evento con i danni patiti.
Orbene, parte attrice nel complesso si può affermare abbia assolto a detto onere, su di lei incombente ex art. 2697 cc (onere della prova).
Di contro parte convenuta non ha dimostrato e né effettuato richieste istruttorie per dimostrare, com'era suo onere, che il fatto sia avvenuto per caso fortuito (o forza maggiore) come previsto dall'art. 2051cc.
Per giurisprudenza condivisa da questo giudice, in tema di responsabilità da cose in custodia, si precisa che nella fattispecie disciplinata dall'art. 2051 cc, va individuata un'ipotesi di responsabilità oggettiva in virtù della quale è sufficiente che sussista il nesso causale tra la cosa in custodia ed il danno arrecato, non assumendo rilievo la condotta del custode e l'osservanza o meno di un obbligo di vigilanza. Dunque, mentre pagina 3 di 6 sul danneggiato incombe l'onere di provare l'evento dannoso ed il nesso di causalità e non anche l'insidia ovvero la condotta commissiva o omissiva del custode, la Pubblica Amministrazione, invece, per andare esente da simile responsabilità, deve provare il caso fortuito, fattore che attiene al profilo causale dell'evento riconducibile non alla cosa ma ad un elemento esterno, recante i caratteri dell'oggettiva imprevedibilità ed inevitabilità e che può essere costituito anche dal fatto del terzo. Tribunale Ascoli Piceno, 18/07/2023, n.478
L'ente proprietario di una strada aperta al pubblico transito risponde ai sensi dell'art. 2051 per difetto di manutenzione, dei sinistri riconducibili a situazioni di pericolo connesse alla struttura o alle pertinenze della strada stessa. Orbene, accertato il pessimo stato della strada teatro del sinistro - che presentava sconnessioni, fogliame e terriccio (si vedano anche le foto di parte convenuta) costituenti situazione di pericolo - e l'assenza nella condotta del danneggiato di profili di negligenza, tali da interrompere, quanto meno parzialmente, il nesso causale tra la res in custodia e l'evento dannoso, deve essere dichiarata l'esclusiva responsabilità dell'ente custode nella causazione del sinistro.
Ciò posto nel caso di specie, visto l'esito della testimonianza della SI. , CP_2 che ha assistito alla caduta dell'attrice, nel complesso credibile e disinteressata, possiamo affermare che parte attrice ha assolto all'onere su di essa incombente di provare il fatto storico e il nesso causale con i danni patiti in occasione del sinistro de quo.
A ciò si aggiunga che il CTU medico legale dott. Prof. ha rilevato la Persona_1 compatibilità della tipologia di danno con la descrizione dell'evento effettuata da parte attrice e rispondendo a specifico quesito riferiva: “….non sussistono dubbi in merito alla sussistenza del nesso di causalità materiale tra le lesioni riportate dalla perizianda e la dinamica del sinistro”.
Accertata pertanto la responsabilità in capo all'Ente convenuto ex art. 2051 cc, nella sua espressa qualità di proprietario e custode del manufatto (strada) dov'è avvenuto il sinistro, passando alla quantificazione del danno, il giudicante ritiene che la CTU medico legale in atti, priva di vizi logico giuridici e nel complesso condivisibile, abbia correttamente quantificato il danno fisico patito dall'attrice in occasione del sinistro per cui è causa.
Pertanto, applicando le tabelle del tribunale di Milano anno 2024, già rivalutate, avremo un danno risarcibile nei seguenti termini:
Età del danneggiato alla data del sinistro 63 anni
Percentuale di invalidità permanente 5 %
Punto danno biologico € 1.741,60
pagina 4 di 6 Incremento per sofferenza soggettiva (+ 25%) € 435,40
Punto danno non patrimoniale € 2.177,00
Danno biologico risarcibile €10.885,00
Punto base I.T.T. € 115,00
Invalidità temporanea parziale al 75% 40 gg € 3.450,00
Invalidità temporanea parziale al 50% 30 gg € 1.725,00
Invalidità temporanea parziale al 25% 30 gg € 862,00
Totale danno biologico temporaneo € 6.037,50
Spese mediche € 420,00
Per un totale complessivo di €.16.973,50, oltre interessi al tasso legale dalla data del sinistro sino all'effettivo soddisfo.
Le spese di lite seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone: in accoglimento della domanda attorea accerta e dichiara che il sinistro per cui è causa si
è verificato per colpa e causa del , in persona del sindaco pro- Controparte_1 tempore, responsabile ex art. 2051 cc e conseguentemente lo condanna al pagamento a favore dell'attrice della complessiva somma di €.16.973,50, oltre Parte_1 interessi al tasso legale sulla somma riconosciuta dalla data del sinistro e sino all'effettivo soddisfo;
Condanna altresì la parte convenuta a rimborsare alla parte attrice le spese di lite, che si liquidano come da nota spese in €.5.077,00 per compensi, € 277,54 per spese, oltre i.v.a., c.p.a. e 15 % per spese generali su compensi.
Liquida le spese di C.T.U. come da separato decreto, ponendole definitivamente a carico di parte convenuta.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura in udienza ed allegazione al verbale.
pagina 5 di 6 Ancona 26 marzo 2025
Il Giudice dott. Rosario Vizzari atto sottoscritto digitalmente pagina 6 di 6
TRIBUNALE ORDINARIO di ANCONA
PRIMA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 4407/2023 tra
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
PONTI GABRIELE, (c.f. ) ed elettivamente domiciliati VIA C.F._2
FLAMINIA KM 189 06023 GUALDO TADINO, presso e nello studio di quest'ultimo ATTORE/I e
(c.f. ) rappresentato e difeso dall'avv. SILVI Controparte_1 P.IVA_1
ALESSANDRO, (c.f. ed elettivamente domiciliati in Indirizzo C.F._3
Telematico, presso e nello studio di quest'ultimo
CONVENUTO/I
Oggi 26 marzo 2025 ad ore 9,11 innanzi al dott. Rosario Vizzari, sono comparsi: per con avv. PONTI GABRIELE oggi sostituito dall'avv. Parte_1
Romina De Angelis per con l'avv. Alessandro Silvi oggi sostituito dall'avv. Controparte_1
Federica Maccioni
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni. I procuratori delle parti precisano le conclusioni: parte attrice come da scritti conclusivi;
parte convenuta come da comparsa di costituzione e risposta tutti atti ritenuti per allegati al presente verbale e costituenti parte integrante dello stesso. Dopo breve discussione orale, il Giudice ad ore 9,20 sospende la trattazione del presente procedimento per altri già calendarizzati. Ad ore 11,06 previa riapertura del verbale pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura in udienza. Verbale chiuso alle ore 15.10
Il Giudice dott. Rosario Vizzari
pagina 1 di 6 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ANCONA
PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Rosario Vizzari ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4407/2023 promossa da:
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
PONTI GABRIELE, (c.f. ) ed elettivamente domiciliati VIA C.F._2
FLAMINIA KM 189 06023 GUALDO TADINO, presso e nello studio di quest'ultimo ATTORE/I e
(c.f. ) rappresentato e difeso dall'avv. SILVI Controparte_1 P.IVA_1
ALESSANDRO, (c.f. ed elettivamente domiciliati in Indirizzo C.F._3
Telematico, presso e nello studio di quest'ultimo
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza.
Concisa ricostruzione del processo
Con atto di citazione ritualmente notificato la SI.ra conveniva in Parte_1 giudizio il , rassegnando le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ecc.mo Controparte_1
Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria del caso o di legge, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa, anche in via istruttoria ed incidentale: In via principale: accertati i fatti, condannare ex art. 2051 c.c. il al Controparte_1 risarcimento dei danni subiti dalla SI.ra , nella misura che allo stato Parte_1 si indica in € 19.504,25, ovvero nella maggiore o minore somma che dovesse risultare di giustizia all'esito del giudizio. In via principale ed in alternativa: accertati i fatti, condannare ex art. 2043 c.c. il al risarcimento dei danni subiti Controparte_1 dalla SI.ra , nella misura che allo stato si indica in € 19.504,25, Parte_1 ovvero nella maggiore o minore somma che dovesse risultare di giustizia all'esito del giudizio. In ogni caso: con vittoria di anticipazioni e compenso professionale di lite, pagina 2 di 6 oltre rimborso forfettario 15% ed oltre accessori di legge”.
Si costituiva l'Ente convenuto contestando la domanda e chiedendone il rigetto.
La causa veniva istruita a mezzo dei documenti prodotti dalle parti, prova per testi, interrogatorio formale dell'attrice e CTU medico legale.
Veniva formulata dal giudicante proposta ex art. 185 bis c.p.c. …mediante il versamento da parte della convenuta della somma di €.13.900,00 quale sorte capitale, €. 2.000,00 oltre accessori quale contributo spese legali ed oltre spese di CTU come da separato decreto, la proposta veniva accettata dall'attrice mentre il dava Controparte_1 riscontro immotivatamente negativo.
All'odierna udienza, sulle conclusioni delle parti e dopo brevissima discussione orale la causa veniva trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La presente sentenza viene redatta secondo lo schema contenutistico delineato dagli artt. 132 e 118 disp. att. c.p.c. come modificati dalla legge n. 69/09 e, quindi, con omessa/sintetica esposizione dello svolgimento del processo in modo dettagliato ed espressione succinta delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, non essendo tenuto il giudice ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti, potendosi egli limitare alla trattazione delle sole questioni "rilevanti ai fini della decisione" nonché in osservanza dei nuovi criteri di funzionalità, flessibilità deformalizzazione dell'impianto decisorio della sentenza, come delineati nella Sentenza della Suprema Corte di Cassazione, Sezioni Unite, n.642/2015. Pertanto, le questioni non trattate non andranno ritenute come "omesse", ma semplicemente assorbite (ovvero superate) per incompatibilità logico giuridica con quanto concretamente ritenuto rilevante e/o provato dalle parti al giudicante.
Preliminarmente occorre evidenziare che la presente domanda va qualificata come responsabilità di cose in custodia ex art. 2051 cc.
Detta qualificazione prevede che incombe su parte attrice l'onere di dimostrare l'evento ed il nesso causale dell'evento con i danni patiti.
Orbene, parte attrice nel complesso si può affermare abbia assolto a detto onere, su di lei incombente ex art. 2697 cc (onere della prova).
Di contro parte convenuta non ha dimostrato e né effettuato richieste istruttorie per dimostrare, com'era suo onere, che il fatto sia avvenuto per caso fortuito (o forza maggiore) come previsto dall'art. 2051cc.
Per giurisprudenza condivisa da questo giudice, in tema di responsabilità da cose in custodia, si precisa che nella fattispecie disciplinata dall'art. 2051 cc, va individuata un'ipotesi di responsabilità oggettiva in virtù della quale è sufficiente che sussista il nesso causale tra la cosa in custodia ed il danno arrecato, non assumendo rilievo la condotta del custode e l'osservanza o meno di un obbligo di vigilanza. Dunque, mentre pagina 3 di 6 sul danneggiato incombe l'onere di provare l'evento dannoso ed il nesso di causalità e non anche l'insidia ovvero la condotta commissiva o omissiva del custode, la Pubblica Amministrazione, invece, per andare esente da simile responsabilità, deve provare il caso fortuito, fattore che attiene al profilo causale dell'evento riconducibile non alla cosa ma ad un elemento esterno, recante i caratteri dell'oggettiva imprevedibilità ed inevitabilità e che può essere costituito anche dal fatto del terzo. Tribunale Ascoli Piceno, 18/07/2023, n.478
L'ente proprietario di una strada aperta al pubblico transito risponde ai sensi dell'art. 2051 per difetto di manutenzione, dei sinistri riconducibili a situazioni di pericolo connesse alla struttura o alle pertinenze della strada stessa. Orbene, accertato il pessimo stato della strada teatro del sinistro - che presentava sconnessioni, fogliame e terriccio (si vedano anche le foto di parte convenuta) costituenti situazione di pericolo - e l'assenza nella condotta del danneggiato di profili di negligenza, tali da interrompere, quanto meno parzialmente, il nesso causale tra la res in custodia e l'evento dannoso, deve essere dichiarata l'esclusiva responsabilità dell'ente custode nella causazione del sinistro.
Ciò posto nel caso di specie, visto l'esito della testimonianza della SI. , CP_2 che ha assistito alla caduta dell'attrice, nel complesso credibile e disinteressata, possiamo affermare che parte attrice ha assolto all'onere su di essa incombente di provare il fatto storico e il nesso causale con i danni patiti in occasione del sinistro de quo.
A ciò si aggiunga che il CTU medico legale dott. Prof. ha rilevato la Persona_1 compatibilità della tipologia di danno con la descrizione dell'evento effettuata da parte attrice e rispondendo a specifico quesito riferiva: “….non sussistono dubbi in merito alla sussistenza del nesso di causalità materiale tra le lesioni riportate dalla perizianda e la dinamica del sinistro”.
Accertata pertanto la responsabilità in capo all'Ente convenuto ex art. 2051 cc, nella sua espressa qualità di proprietario e custode del manufatto (strada) dov'è avvenuto il sinistro, passando alla quantificazione del danno, il giudicante ritiene che la CTU medico legale in atti, priva di vizi logico giuridici e nel complesso condivisibile, abbia correttamente quantificato il danno fisico patito dall'attrice in occasione del sinistro per cui è causa.
Pertanto, applicando le tabelle del tribunale di Milano anno 2024, già rivalutate, avremo un danno risarcibile nei seguenti termini:
Età del danneggiato alla data del sinistro 63 anni
Percentuale di invalidità permanente 5 %
Punto danno biologico € 1.741,60
pagina 4 di 6 Incremento per sofferenza soggettiva (+ 25%) € 435,40
Punto danno non patrimoniale € 2.177,00
Danno biologico risarcibile €10.885,00
Punto base I.T.T. € 115,00
Invalidità temporanea parziale al 75% 40 gg € 3.450,00
Invalidità temporanea parziale al 50% 30 gg € 1.725,00
Invalidità temporanea parziale al 25% 30 gg € 862,00
Totale danno biologico temporaneo € 6.037,50
Spese mediche € 420,00
Per un totale complessivo di €.16.973,50, oltre interessi al tasso legale dalla data del sinistro sino all'effettivo soddisfo.
Le spese di lite seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone: in accoglimento della domanda attorea accerta e dichiara che il sinistro per cui è causa si
è verificato per colpa e causa del , in persona del sindaco pro- Controparte_1 tempore, responsabile ex art. 2051 cc e conseguentemente lo condanna al pagamento a favore dell'attrice della complessiva somma di €.16.973,50, oltre Parte_1 interessi al tasso legale sulla somma riconosciuta dalla data del sinistro e sino all'effettivo soddisfo;
Condanna altresì la parte convenuta a rimborsare alla parte attrice le spese di lite, che si liquidano come da nota spese in €.5.077,00 per compensi, € 277,54 per spese, oltre i.v.a., c.p.a. e 15 % per spese generali su compensi.
Liquida le spese di C.T.U. come da separato decreto, ponendole definitivamente a carico di parte convenuta.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura in udienza ed allegazione al verbale.
pagina 5 di 6 Ancona 26 marzo 2025
Il Giudice dott. Rosario Vizzari atto sottoscritto digitalmente pagina 6 di 6