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Sentenza 26 maggio 2025
Sentenza 26 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lamezia Terme, sentenza 26/05/2025, n. 400 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lamezia Terme |
| Numero : | 400 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE CIVILE LAMEZIA TERME in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Salvatore Regasto, ha emesso la seguente SENTENZA nella causa civile di secondo grado, iscritta al n. 703 del Ruolo Generale per gli Affari Contenziosi dell'anno 2021 trattenuta in decisione all'udienza del 3.2.2025 (sostituita con il deposito di note scritte ai sensi degli artt. 127 e 127-ter c.p.c.), con la concessione dei termini di cui agli artt. 352 e 190 c.p.c., promossa da
(C.F./P.I. , in persona del legale rappresentante p.t., in Parte_1 P.IVA_1 qualità di cessionaria dei crediti vantati da , elettivamente domiciliata in Roma, Parte_2 corso Vittorio Emanuele II n. 326, presso lo studio dell'avv. Bruno Tassone, che la rappresenta e difende giusta procura alle liti in atti;
APPELLANTE CONTRO
(GIÀ ) (C.F./P.I. C.F. ), in persona del CP_1 Controparte_2 P.IVA_2 legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliata presso l'indirizzo di posta elettronica rappresentata e difesa dagli avv.ti Matteo Castioni, Caterina Mascanzoni, Email_1
Matteo Ostengo, Roberta Musarella, giusta procura generale e relativa procura speciale entrambe allegate all'atto di costituzione in giudizio;
APPELLATA OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 932/2020 emessa dal Giudice di Pace di Lamezia Terme il 23.10.2020 e depositata in data 29.10.2020. CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta sostitutive dell'udienza ex artt. 127 e 127-ter c.p.c. in atti. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso ex art. 4, paragrafo 1, del Regolamento CE n. 861/2007, la Parte_1 dichiarava di essere cessionaria del credito vantato, a titolo di compensazione forfettaria, dal passeggero nei confronti della compagnia aerea in conseguenza del Parte_2 CP_1 prolungato ritardo del volo n. FR5050, sulla tratta programmata Treviso-Lamezia Terme del giorno 5.3.2019, giunto a destinazione quattro ore dopo l'orario di arrivo previsto;
chiedeva, pertanto, al Giudice di Pace di Lamezia Terme la condanna della predetta compagnia al pagamento della somma di euro 250,00 a titolo di compensazione pecuniaria a norma degli artt. 5, 6 e 7, sez. 1, del Reg. CE n. 261/2004, oltre spese legali stragiudiziali.
si costituiva in giudizio ed eccepiva, in via pregiudiziale di rito, il difetto di CP_1 giurisdizione del Giudice italiano adito in favore della CP_3 Controparte_4
” irlandese;
chiedeva, nel merito, il rigetto della domanda di per carenza di prova
[...] Parte_1 in ordine al dedotto negozio di cessione del credito, oltreché per mancata comunicazione della presunta cessione alla compagnia aerea ceduta. Rilevava, inoltre, la incedibilità del credito alla luce del divieto di cessione previsto dall'art. 15.4 delle Condizioni generali di trasporto praticate dalla
1 compagnia e accettate dal passeggero;
eccepiva la carenza di legittimazione attiva della Parte_2 società cessionaria per la mancanza di autorizzazione amministrativa all'esercizio dell'attività di recupero credito, il difetto del contratto di cessione ovvero la nullità dello stesso, trattandosi piuttosto di un mandato all'incasso; il tutto con vittoria di spese, diritti e onorari di causa. Con sentenza n. 932/2020 emessa il 23.10.2020 e depositata in data 29.10.2020, il Giudice di Pace di Lamezia Terme dichiarava il difetto di giurisdizione del Giudice italiano in favore della competente autorità giudiziaria irlandese e compensava le spese di lite. Avverso tale sentenza proponeva appello la , deducendo l'erroneità della Parte_1 pronuncia impugnata nella parte in cui il giudice di primo grado aveva accertato il difetto di giurisdizione del Giudice Italiano a vantaggio di quello Irlandese;
riproponeva tutte le difese poste a fondamento della propria domanda e concludeva chiedendo la riforma integrale della sentenza appellata e, per l'effetto, l'accoglimento della domanda spiegata in primo grado, con conseguente condanna della società al pagamento della somma di euro 250,00, oltre interessi dalla CP_1 richiesta, a titolo di compensazione pecuniaria a norma degli artt. 6 e 7, sez. 1, del Reg. CE n. 261/2014, con liquidazione a proprio favore delle spese e competenze del doppio grado di giudizio. Si costituiva anche nella fase di gravame la , che domandava la reiezione CP_1 dell'impugnazione avversaria perché infondata in fatto e diritto con la conferma integrale della pronuncia del Giudice di Pace di Lamezia Terme in quanto congruamente motivata e argomentata sotto ogni profilo, con liquidazione a suo favore delle spese di lite del grado di appello. Acquisito il fascicolo di prime cure, la causa, senza espletamento di attività istruttoria vista l'esaustività della documentazione agli atti, sulle conclusioni richiamate in epigrafe, veniva trattenuta in decisione all'udienza del 3.2.2025, con la concessione alle parti dei termini di cui agli artt. 190 c.p.c. e 352 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e di memorie di replica. MOTIVI DELLA DECISIONE Preliminarmente, il Tribunale ritiene che la sentenza oggetto di gravame sia appellabile, trattandosi di pronuncia secondo diritto ex art. 113, secondo comma, c.p.c., in quanto resa dal Giudice di Pace in ordine a rapporti giuridici relativi a contratti conclusi secondo le modalità di cui all'art. 1342 c.c., tra cui rientra anche il contratto di trasporto avente ad oggetto l'acquisto "on line" di un biglietto aereo (cfr. Cass. n. 17080/2013). La Corte di legittimità, a tal proposito, ha statuito che nelle controversie in materia di contratti di massa e turismo e viaggi l'acquisto di un biglietto aereo comporta la conclusione di un contratto di trasporto con le modalità di cui all'art. 1342 c.c., in quanto le condizioni di contratto sono definite a priori dalla compagnia aerea per regolamentare una serie indefinita di rapporti con tutti coloro che acquistino il biglietto e sono predisposte in precedenza su di un modulo standard che richiama il regolamento negoziale e le condizioni generali di contratto. La Cassazione, inoltre, ha precisato, in varie pronunce, che le medesime controversie, ove rientranti nella competenza del Giudice di Pace, restano sottratte al giudizio secondo equità, anche se aventi valore non eccedente euro 1.100,00 (v. ex multis Cass. civ. n. 11631/2010). Tanto opportunamente precisato si evidenzia che la parte appellata, in primo grado, ha eccepito il difetto di giurisdizione del Giudice italiano e sulla scorta di tale eccezione il Giudice di primo grado ha dichiarato la giurisdizione del Giudice irlandese sulla causa in oggetto. L'eccezione di carenza di giurisdizione del Giudice italiano, tuttavia, è stata rinunciata dalla società appellata in sede di precisazione delle conclusioni, sicchè può ritenersi che la in tal modo, CP_1 abbia inteso aderire alla giurisdizione italiana con riguardo al presente giudizio non sollevando più
2 alcuna contestazione sul punto specifico. Passando al merito del gravame se ne rileva la piena fondatezza con la conseguente necessità di riforma integrale della decisione fatta oggetto di gravame che si è limitata alla pronuncia di declaratoria della giurisdizione del giudice irlandese in luogo di quello italiano. Infatti, nessuna contestazione del credito vantato dalla società appellante è stata posta in essere dalla parte appellata, che non ha disconosciuto né la qualità di passeggero del , nè il ritardo del Parte_2 volo superiore alle 3 ore, né l'importo della compensazione pecuniaria. In altre parole, la parte appellata non ha contestato la sussistenza dei presupposti del diritto alla compensazione pecuniaria del passeggero cedente, e, in particolare, la prova del titolo di viaggio (risultante peraltro ex actis v. doc. 2 fascicolo di parte appellante) e del lamentato ritardo superiore alle tre ore. Al riguardo, va chiarito che il Regolamento CE n. 261/2004 non contiene alcuna disposizione in materia di riparto dell'onere probatorio riguardante l'inadempimento (ossia il ritardo), limitandosi a prevedere una presunzione di responsabilità del vettore, che può essere esclusa solo in ipotesi di caso fortuito o forza maggiore. La presunzione di responsabilità del vettore opera, com'è ovvio, sul piano dell'imputabilità dell'inadempimento, non su quello della prova oggettiva dello stesso. In assenza di una norma speciale, deve quindi farsi riferimento ai criteri ordinari di riparto dell'onere della prova, di cui all'art. 2697 c.c. (cfr. Cass. n. 1584/2018). Come è noto, costituisce oramai vero e proprio ius receptum il principio di diritto secondo cui, in tema di prova dell'inadempimento di un'obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto e il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento. Anche nel caso in cui sia dedotto non l'inadempimento dell'obbligazione, ma il suo inesatto adempimento, al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento (per violazione di doveri accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata osservanza dell'obbligo di diligenza, o per difformità quantitative o qualitative dei beni), gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto adempimento (Sez. U, Sentenza n. 13533 del 30/10/2001, Rv. 549956; fra le più recenti, Sez. 3, Sentenza n. 826 del 20/01/2015, Rv. 634361; Sez. 1, Sentenza n. 15659 del 15/07/2011, Rv. 618664). Pertanto, deve ritenersi che agisca per il risarcimento del danno derivante dal negato imbarco o dalla cancellazione (inadempimento) o dal ritardato arrivo dell'aeromobile rispetto all'orario previsto (inesatto adempimento), deve fornire la prova della fonte (negoziale) del suo diritto e il relativo termine di scadenza, ossia deve produrre il titolo o il biglietto di viaggio o altra prova equipollente, potendosi poi limitare alla mera allegazione dell'inadempimento del vettore. Spetta a quest'ultimo, convenuto in giudizio, dimostrare l'avvenuto adempimento, oppure che, in caso di ritardo, questo sia stato contenuto sotto le soglie di rilevanza fissate dall'art. 6, comma 1, del Regolamento CE n. 261/2004 (Cass. n. 1584/2018). La società appellante ha dimostrato l'esistenza del titolo di viaggio, mentre la non ha CP_1 provato di avere adempiuto alla sua obbligazione né che il ritardo del volo prenotato dal Parte_2 fosse stato contenuto nelle 3 ore. Ne consegue la piena fondatezza della pretesa della . Parte_1
3 La parte odierna appellata, comunque, ha contestato la cedibilità del credito relativo alla compensazione pecuniaria ex Regolamento 261/2004 sulla scorta di una pluralità di rilievi, che tuttavia risultano infondati. In primo luogo, non può essere opposto il divieto di cessione di cui alla clausola 15.4 delle condizioni generali di trasporto, atteso che la clausola che limita il diritto del consumatore di cedere a terzi il credito nascente dal contratto di trasporto deve ritenersi abusiva ai sensi dell'art. 33 lett. t) del Codice del Consumo (che prevede la presunzione di vessatorietà della clausola che sancisce a carico del consumatore restrizioni alla libertà contrattuale nei rapporti con i terzi), interpretato alla luce della direttiva 93/13. Anche in tal caso, l'applicabilità della normativa posta a tutela del consumatore prescinde dal fatto che il diritto originariamente sorto in capo al consumatore sia in concreto esercitato da altro soggetto, qualificabile come professionista, quale la cessionaria atteso che, come detto, dal testo dell'articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 93/13 deriva che i giudici nazionali sono tenuti ad escludere l'applicazione di una clausola contrattuale abusiva affinché non produca effetti vincolanti. L'applicabilità del Codice del Consumo non può ritenersi esclusa neppure con riferimento alla legge applicabile al rapporto in questione, atteso che sulla assoggettabilità del rapporto alla legge italiana entrambe le parti hanno prestato acquiescenza a seguito della rinuncia da parte della società appellata alla eccezione di carenza di giurisdizione del Giudice Italiano. Circa la questione della nullità del contratto di cessione del credito per violazione dell'art. 106 TUB, questo Giudice ritiene di confermare l'orientamento già espresso dalla giurisprudenza di merito prevalente in altri casi analoghi circa l'infondatezza della questione. L'odierna appellata ha ribadito l'eccezione di nullità dei contratti di cessione del credito posti a fondamento della domanda, rilevando come la società appellante, acquistando a titolo oneroso dal pubblico i crediti relativi alla compensazione pecuniaria esigibile nei confronti delle compagnie aeree, svolga in modo professionale un'attività finanziaria, soggetta come tale all'autorizzazione prevista dall'art. 106 TUB a pena di nullità del contratto. Si tratta quindi di stabilire se l'attività svolta da di acquisto dei crediti dei passeggeri per il recupero delle somme dovute dalle compagnie aeree in ragione di ritardi, cancellazioni di voli o rifiuti di imbarco, ai sensi del Regolamento CE n. 261/2004, possa essere o meno qualificata come “attività di concessione di finanziamenti” ai sensi dell'art. 106 TUB, il quale prevede che “L'esercizio nei confronti del pubblico dell'attività di concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma è riservato agli intermediari finanziari autorizzati, iscritti in un apposito albo tenuto dalla ”. L'individuazione del contenuto di tali attività è stata demandata al Ministro dell'Economia e delle Finanze, che vi ha provveduto con il d.m. n. 53/2015, il cui art. 2 comma 1, che prevede che “Per attività di concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma si intende la concessione di crediti” e che tale attività comprende, tra l'altro, ogni tipo di finanziamento erogato nella forma di “acquisto di crediti a titolo oneroso” (lett. b). Orbene, nel caso di specie i contratti conclusi dalla società appellante devono essere qualificati
4 come acquisti di crediti a titolo oneroso, ma la circostanza che il corrispettivo della cessione sia corrisposto solo al momento dell'eventuale riscossione del credito ceduto (decurtato della percentuale spettante a quale compenso per l'attività di riscossione svolta) impedisce di ritenere che, mediante l'acquisto di crediti in tal modo effettuato, svolga in concreto un'attività di finanziamento – ciò che invece potrebbe ritenersi nel diverso caso in cui il corrispettivo della cessione fosse immediatamente erogato al cedente al momento della cessione, anticipando la somma da riscuotere presso la compagnia aerea. Pertanto, deve escludersi che la società appellante sia soggetta all'autorizzazione di cui all'art. 106 TUB ai fini dell'espletamento dell'attività di cui si tratta, con conseguente infondatezza dell'eccezione di nullità sollevata dalla compagnia aerea appellante. Sempre con riferimento all'eccezione di difetto di legittimazione attiva di parte appellante ha altresì contestato l'esistenza di un valido contratto di cessione, sia sotto il profilo formale, in mancanza di prova dell'autenticità della sottoscrizione del passeggero o di firma del cessionario, sia dal punto di vista formale, in quanto il contratto in questione sarebbe in realtà un mandato all'incasso. Sul punto, va rilevato che il contratto di cessione di crediti non necessita di forma scritta e, pertanto, può ritenersi concluso anche per facta concludentia. Nel caso di specie, il passeggero ha sottoscritto un atto indirizzato alla società appellante facendo espresso riferimento all'indennità relativa al volo di cui si tratta ai sensi del Regolamento CE 261/2004. La successiva richiesta scritta di di pagamento dell'indennizzo quale Parte_1 cessionaria del passeggero in questione indirizzata a dimostra senz'altro l'accettazione CP_1 della cessione. L'atto in questione deve essere interpretato secondo la volontà espressa dalle parti di realizzare una
“cessione di diritti” relativi alla indennità di cui si tratta.
Pertanto, deve ritenersi sussistente la cessione di credito vantata da sia dal punto di vista formale che sostanziale. Dunque, deve rilevarsi che, ai fini della validità del contratto di cessione di credito, non è necessaria la forma scritta. Difatti, come è noto, gli artt. 1260 e s.s. c.c. non prescrivono una forma contrattuale determinata per il contratto di cessione del credito e, in mancanza di una specifica previsione normativa, deve trovare applicazione il principio generale della libertà delle forme. Pertanto, è prevista la possibilità anche di un comportamento concludente quale forma convenzionale di accettazione dell'offerta formulata dal passeggero. Quanto alla mancata notificazione/comunicazione della cessione alla società appellata, deve osservarsi che, ai sensi dell'art. 1264 c.c., ai fini del perfezionamento e della validità del contratto di cessione non occorre né il consenso né la notificazione o comunicazione della cessione al debitore ceduto. La mancata notificazione/comunicazione della cessione al debitore ceduto, infatti, non incide sul perfezionamento o sulla validità dell'atto, ma solo sulla sua opponibilità al debitore, il quale, se paga nelle mani del cedente, è comunque liberato. In altri termini, la notificazione al debitore ceduto è necessaria al solo fine di escludere l'efficacia liberatoria del pagamento eventualmente effettuato in buona fede dal debitore ceduto al cedente anziché al cessionario, nonché, in caso di plurime cessioni del medesimo credito, per risolvere il conflitto tra più cessionari, trovando applicazione in tal caso il principio della priorità temporale riconosciuta al primo notificante. Acclarate, dunque, l'esistenza e la validità del contratto de quo, è possibile ora passare all'esame della questione concernente la sua corretta qualificazione giuridica, pure sollevata dall'appellata.
5 Secondo la prospettazione dell'appellata, l'analisi della disciplina giuridica dovrebbe condurre, in contrasto con la qualificazione come cessione espressamente data dalle parti all'atto, ad un inquadramento sostanziale di esso quale mero mandato all'incasso inidoneo a produrre effetti traslativi;
con l'effetto che assumerebbe la qualifica di mandataria e, come tale, sarebbe priva di legittimazione ad agire nel presente giudizio. Tale qualificazione, deriverebbe, da un lato, dalla circostanza che l'appellante presta nei confronti del cliente un servizio che viene remunerato in un momento successivo in base ad una percentuale sulla somma riscossa dal vettore, dall'altro, dal tenore letterale dell'atto in esame, all'interno del quale si legge testualmente che “qualora il nostro servizio non produca un esito positivo, non le sarà addebitato alcun costo”. L'assunto della odierna appellata, però, non è fondato. Infatti, dalla lettura del contratto di cessione nel suo significato letterale (art. 1362 c.c.) si ricava l'intenzione abdicativa (“con la presente cede ogni diritto”) atta a distinguere la figura della cessione dal mandato irrevocabile all'incasso; ciò trova conferma nel fatto che il pagamento dovrà essere effettuato dal terzo debitore direttamente a favore del professionista e non del passeggero. E' poi vero che la cessione in esame realizza anche una causa di mandato, tuttavia tale regolamento interno non inficia l'effettività del trasferimento del credito all'esterno. In conclusione, quindi, il contratto tra e il passeggero deve essere qualificato in termini di cessione del credito, con conseguente legittimazione della odierna appellante ad agire per il recupero del diritto di credito da compensazione pecuniaria. Tutte le contestazioni della società appellata sono prive di fondamento, mentre la parte appellante ha offerto piena prova del suo diritto nei confronti della parte avversaria. Alla luce delle predette risultanze e considerazioni, in accoglimento dell'appello e in riforma della sentenza impugnata, l'appellata va pertanto condanna al pagamento, in favore dell'appellante, della somma di euro 250,00, stante l'accertata sussistenza del credito alla compensazione pecuniaria prevista dal Regolamento 261/2004 (ad essa ceduto per effetto della cessione intercorsa con il passeggero del volo in questione), con gli interessi legali dalla domanda al saldo. Per concludere, in punto di regolamentazione delle spese di lite, va osservato che costante giurisprudenza stabilisce che il Giudice d'appello, nel caso di rigetto del gravame, non può, in mancanza di uno specifico motivo d'impugnazione, modificare la statuizione sulle spese processuali di primo grado;
al contrario, in base al principio fissato dall'art. 336 c.p.c., la riforma della sentenza del primo Giudice determina la caducazione del capo della pronuncia che ha statuito sulle spese (cfr. Cassazione civile, sez. lav. 23 agosto 2003, n. 12413; Cassazione civile, sez. I, 2 luglio 2003, n. 10405). Ciò detto, la complessità e particolarità delle questioni giuridiche affrontate in uno alla rinuncia della parte appellata all'eccezione di carenza di giurisdizione del giudice italiano con conseguente adesione alla competenza di quest'ultimo, costituiscono giustificati motivi per disporre l'integrale compensazione tra le parti in causa delle spese e competenze di entrambi i gradi di processo.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente decidendo in grado di appello, ogni altra istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1) in accoglimento dell'appello ed in riforma dell'impugnata sentenza, condanna la al CP_1 pagamento, in favore di , della somma di euro 250,00, con gli interessi legali Parte_1 dalla domanda al saldo;
2) compensa interamente tra le parti le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio;
6 3) dispone che, in caso di utilizzazione della presente sentenza in qualsiasi forma, per finalità di informazione scientifica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi riportati nella sentenza. Lamezia Terme, 21 maggio 2025.
Il Giudice dott. Salvatore Regasto
Atto redatto in formato elettronico e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art. 35, comma 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209.
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