Articolo 23 quater del Codice dell'amministrazione digitale
Articolo 18 bisArticolo 20
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27 febbraio 2011
Art. 23-quater. (( (Riproduzioni informatiche). )) (( 1. All' articolo 2712 del codice civile dopo le parole: "riproduzioni fotografiche" e' inserita la seguente: ", informatiche". ))
Entrata in vigore il 27 febbraio 2011
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