Art. 23-quater. (( (Riproduzioni informatiche). )) (( 1. All' articolo 2712 del codice civile dopo le parole: "riproduzioni fotografiche" e' inserita la seguente: ", informatiche". ))
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27 febbraio 2011
27 febbraio 2011
Commentari • 23
- 1. La copia del documento informaticoRedazione · https://www.diritto.it/ · 13 marzo 2013 · 8.532424
[…] Apparentemente ilnuovo art. 23-quater del Codice dell'amministrazione digitale, sembra confermare la norma previgente, disponendo: “all'art. 2712 del codice civile dopo le parole: ‘riproduzioni fotografiche' è inserita la seguente: ‘ informatiche',” esattamente come già disponeva l'art. 23 del CAD previgente. […]
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Giurisprudenza • 51
- 1. TAR Palermo, sez. I, sentenza 16/01/2023, n. 90Provvedimento: […] La giurisprudenza ha avuto modo di chiarire che il valore probatorio dell'e-mail, in quanto documento privo di firma, sarebbe da rinvenirsi nell'art. 2712 c.c. (così come modificato ex art. 23-quater, Codice dell'amministrazione digitale, D. […]Leggi di più...
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