Articolo 1 della Legge 15 dicembre 1999, n. 482
Articolo 2
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4 gennaio 2000
Art. 1. 1. La lingua ufficiale della Repubblica e' l'italiano.
2. La Repubblica, che valorizza il patrimonio linguistico e culturale della lingua italiana, promuove altresi' la valorizzazione delle lingue e delle culture tutelate dalla presente legge.



Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio.
Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.



Entrata in vigore il 4 gennaio 2000
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