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Sentenza 9 ottobre 2025
Sentenza 9 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 09/10/2025, n. 117 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 117 |
| Data del deposito : | 9 ottobre 2025 |
Testo completo
P.U. 107 del 2025 – sub 1
TRIBUNALE DI CAGLIARI
Sezione Prima
Il Giudice
nella persona del dott. Gaetano Savona;
letto il ricorso depositato ai sensi degli artt. 67 e ss., d.lgs. 14 del 2019 il 6.5.2024 da
, C.F. , rappresentato, giusta procura in atti, Parte_1 C.F._1
e difeso dall'Avv. Francesca Valeria Orrù, nel cui studio in Sinnai ha eletto domicilio, nonché assistito dalla dott.ssa Danila Meloni in qualità di organismo di composizione della crisi;
ha emesso la seguente
SENTENZA
A) Con ricorso depositato il 7.5.2025, ha domandato di poter accedere Parte_1 alla procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore di cui agli artt. 67 e ss., d.lgs. 14 del
2019.
Al riguardo, il ricorrente ha rappresentato che:
- è qualificabile come consumatore ai sensi del codice della crisi, essendo “persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigiana o professionale eventualmente svolta” (art. 2, d.lgs. 14 del 2019);
- versa in stato di sovraindebitamento;
- le cause del sovrindebitamento sono da rinvenire in accadimenti familiari e personali, esposti nel ricorso;
- è gravato da debiti per complessivi 210.923,73 euro, di cui a) euro 103.902,67 per mutuo di liquidità ipotecario nei confronti di b) euro 26.057,52, nei confronti di Controparte_1
GO UC S.p.a. (ora ; c) euro 1.690,36, nei confronti di SS Controparte_2
S.p.a.; d) euro 22.703,65, nei confronti di SS S.p.a (ora ; e) euro 9.103,69, Parte_2 nei confronti di Santander Consumer Bank S.p.a.; f) euro 26.784,00, nei confronti di Istituto
Bancario del Lavoro S.p.a.; g) euro 19.320,00, nei confronti di Banca della Nuova Terra
S.p.a.; h) euro 1.361,84, nei confronti di;
Controparte_3
- il suo nucleo familiare è composto dal medesimo, dalla moglie e da due figli, maggiorenni ma non ancora economicamente indipendenti;
- attualmente è lavoratore dipendente e percepisce uno stipendio di circa 2.400,00 euro mensili, pur gravato da cessione del quinto e pignoramento;
- non è proprietario di alcun immobile;
- è proprietario di un autoveicolo marca Fiat, tg. EF969XG, di valore commerciale esiguo;
- non ha compiuto negli ultimi cinque anni atti di disposizione in frode ai creditori;
- non ha già usufruito di esdebitazione.
Quanto sopra esposto, il ricorrente ha proposta di ristrutturare i propri debiti nel seguente modo: a) regolare prosecuzione del pagamento delle rate del mutuo ipotecario contratto con CP_1
; b) pagamento dei crediti prededucibili (in sei rate mensili) nella misura del 100%; c)
[...] pagamento del creditore privilegiato nella misura del 100% e dei creditori chirografari nella misura del 15%, destinando complessivamente agli stessi la somma di 511,72 euro al mese per
33 mesi.
Quanto al piano per i predetti pagamenti, lo stesso stato articolato sulla possibilità di proseguire nel pagamento del mutuo ipotecario verso e nel pagamento dapprima delle CP_1 spese in prededuzione di 3.696,20 euro in sei mesi e di un ulteriore importo mensile di 511,72 euro per trentatré mesi per il pagamento degli altri crediti, attraverso il reddito da lavoro dipendente del ricorrente, che, venute meno le attuali insostenibili rate, sarà capiente.
Il ricorrente, peraltro, con particolare riferimento alle somme da destinare ai creditori chirografari, ha rappresentato la possibilità di procedere alla soddisfazione anticipata rispetto al termine di trentatré mesi di cui sopra, mediante accesso a finanziamento da parte della Fondazione
Antiusura Caritas.
B) Al ricorso è stata allegata anche la relazione dell'organismo di composizione della crisi, nella persona della dott.ssa Danila Meloni.
All'esito della relazione, e previa verifica delle informazioni fornite dal debitore, l'o.c.c. ha concluso per la fattibilità del piano.
C) Con decreto del 30.6.2025, ritenuta la sussistenza dei presupposti di legge, l'intestato
Tribunale ha disposto la pubblicità del piano di ristrutturazione dei debiti e la comunicazione ai creditori, assegnando loro termine per eventuali osservazioni.
C.1) Nel termine assegnato, Istituto Bancario del Lavoro s.p.a. ha proposto osservazioni, domandando che venga pronunciato ex art. 70, comma VIII, d.lgs. 14 del 2019 il rigetto della domanda di omologazione. Con In premessa, ha evidenziato di essere creditore per un contratto di mutuo sottoscritto nel
2019, con un credito residuo di oltre 24.000 euro, per il quale il piano prevedeva un rimborso solo parziale (15%).
Ciò posto, ha contestato la proposta sotto diversi profili.
In primo luogo, ha sostenuto che il piano avrebbe dovuto essere presentato in forma congiunta, poiché coinvolgeva anche la consorte di , sia come coobbligata in un Parte_1 mutuo ipotecario, sia come beneficiaria indiretta del piano. Tuttavia, l'immobile intestato alla consorte non era stato incluso tra le attività disponibili, impedendo ai creditori di valutarne l'eventuale liquidazione.
In secondo luogo, premesso che la valutazione della diligenza del finanziatore nel concedere il credito non può incidere sull'accertamento della buona fede o colpa grave del debitore, ha rappresentato di aver correttamente adempiuto ai propri obblighi di verifica del merito creditizio, sia raccogliendo informazioni dal debitore che consultando le banche dati a sua disposizione, e tuttavia, solo successivamente alla concessione del finanziamento, ha scoperto che il debitore aveva fornito dichiarazioni false, omettendo di indicare pendenze debitorie già esistenti.
Le dichiarazioni mendaci del debitore, pertanto, costituirebbero indice di mala fede dello stesso nell'assunzione dei debiti, ostativa all'omologazione del piano.
Con Ancora, ha rappresentato come abbia agito con colpa grave, Parte_1 avendo contratto numerosi prestiti tra il 2018 e il 2022 per oltre 100.000,00 euro, nonostante disponesse di un reddito sufficiente a coprire il fabbisogno familiare. Né le giustificazioni addotte dal debitore circa la sua incapacità di adempiere le sue obbligazioni (nascita dei figli, decesso della suocera, assistenza al suocero) sarebbero supportate da documentazione probatoria.
Con Infine, ha contestato la violazione delle norme sulla prededuzione, rilevando che il compenso dell'OCC e dell'avvocato del debitore era stato determinato e corrisposto in modo non conforme alla normativa, senza la necessaria liquidazione da parte del giudice.
C.2) Viste le osservazioni di IBL s.p.a., , per il tramite dell'O.C.C., ha Parte_1 preso posizione come di seguito.
Quanto all'inammissibilità del piano derivante dal mancato coinvolgimento del coniuge, il debitore ha respinto tale rilievo, evidenziando che la moglie non è coobbligata nel mutuo concesso Con da , ma solo terza datrice di ipoteca, e che l'inserimento dell'abitazione nella massa attiva, eventualmente da liquidare, comporterebbe la necessità di rinvenire diversa soluzione abitativa, necessariamente in locazione, più onerosa delle rate del mutuo conteggiate nelle spese familiari.
Quanto alle contestazioni circa la sua buona fede, ha rappresentato Parte_1
Con che: 1) il prestito con è stato concesso nel 2019, quando aveva già altri finanziamenti in corso,
l'istituto di credito non ha valutato adeguatamente la sostenibilità del nuovo credito, in violazione dell'art. 124-bis TUB;
2) la condotta del creditore incide sulla valutazione della gravità della condotta del debitore;
3) le sue dichiarazioni asseritamente false nel questionario compilato ai fini della concessione del finanziamento da parte di IBL s.p.s., sono state effettuate allorquando non aveva gli impegni finanziari attuali e, in ogni caso, la giurisprudenza ha escluso che simili dichiarazioni costituiscano colpa grave.
Con riferimento alle cause del sovraindebitamento, il ricorrente ha ricostruito le stesse, a partire dal 2002, costituite dalla disoccupazione della moglie dopo la nascita del primo figlio, la perdita del sostegno economico della suocera (deceduta) e la necessità di assistere il suocero malato. , pertanto, ha ribadito che i debiti sono stati contratti per far fronte Parte_1
a spese familiari ordinarie e documentate, e che il piano rappresenta la soluzione più sostenibile e conveniente per tutti i creditori.
Con riferimento, infine, alle contestazioni relative ai compensi dell'OCC e del difensore, il debitore ha il quantum è stato determinato secondo la normativa vigente e che l'assistenza legale
è risultata necessaria per la complessità del piano.
C.3) Nel termine assegnato, ora ha comunicato che Parte_3 Parte_2
l'importo esatto del suo credito deve comprendere anche interessi e spese legali, sicché l'importo non è pari a 22.703,65 euro, ma a 25.408,26.
Il debitore, in adesione alla precisazione del credito, ha conseguentemente modificato l'importo di cui alla proposta, confermando la percentuale di soddisfazione.
D) Deve in primo luogo esaminarsi la contestazione di IBL s.p.a. circa la correttezza dello strumento utilizzato, cioè il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore individuale, anziché familiare.
D.1) L'eccezione non può essere condivisa.
Ai sensi dell'art. 66, comma I, d.lgs. 14 del 2019, “I membri della stessa famiglia possono presentare un'unica domanda di accesso ad una delle procedure di cui all'articolo 65, comma 1, quando sono conviventi o quando il sovraindebitamento ha un'origine comune. Quando uno dei debitori non è un consumatore, non si applicano le disposizioni della sezione II del presente capo, ad eccezione dell'articolo 67, comma 5. La domanda di apertura della liquidazione controllata può essere proposta anche se uno o più debitori si trovano nelle condizioni previste dall'articolo
283, se per almeno uno di essi sussistono i presupposti di cui all'articolo 268, comma 3, quarto periodo”.
Orbene, in primo luogo, appare evidente che il piano c.d. familiare è configurato dal legislatore come una mera facoltà, non come un obbligo. Sicché la decisione se presentare o meno un piano unico, è rimessa alla discrezionalità dei debitori costituendi un unico nucleo familiare.
In secondo luogo, si osserva che tale possibilità non appare lesiva dei diritti dei creditori, posto che nella procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore, mancando un'espressa previsione normativa di segno contrario, opera quello che può essere considerato un principio generale nell'ambito delle procedure concorsuali, dettata in tema di esdebitazione, per cui “sono salvi i diritti vantati dai creditori nei confronti dei coobbligati e dei fideiussori del debitore, nonché degli obbligati in via di regresso” (art. 278, comma VI, d.lgs. 14 del 2019).
Ne discende che la scelta del ricorrente di proporre un piano individuale non è neanche lesiva dei diritti dei creditori (anche) della moglie di quest'ultimo, laddove la stessa non solo si sia costituita datrice di ipoteca, ma anche coobbligata.
D.2) Venendo all'eccezione di IBL s.p.a. secondo cui il debitore avrebbe agito con dolo, in quanto, al momento della compilazione del questionario per l'accesso al finanziamento, ha fornito informazioni false, omettendo di aver contratto pregressi finanziamenti ancora in corso, si osserva quanto segue.
Come detto, a fronte della contestazione del creditore, ha Parte_1 rappresentato che:
Con
- al momento della richiesta di finanziamento rivolta a non aveva contratto CP_1 soltanto parte dei prestiti ad oggi confluiti nel piano di ristrutturazione, precisamente il mutuo ipotecario nei confronti di stipulato il 30.06.2009, dell'importo di Controparte_1
150.000,00 euro, il finanziamento concesso da GO UC s.p.a. il 12.1.2018 dell'importo di 30.000,00 euro e, infine, la linea di credito concessa da SS s.p.a. in data 4.5.2018, dell'importo iniziale di 4.000,00 euro;
- nei finanziamenti considerati dal questionario e, quindi, di cui era domandata la segnalazione, non erano compresi i mutui e finanziamenti trattenuti in busta paga;
- sussiste la colpa di IBL s.p.a. per non aver effettuato le dovute verifiche circa l'effettiva esposizione debitoria del ricorrente.
Ai sensi dell'art. 69, comma I, d.lgs. 14 del 2019, “Il consumatore non può accedere alla procedura disciplinata in questa sezione se è già stato esdebitato nei cinque anni precedenti la domanda o ha già beneficiato dell'esdebitazione per due volte, ovvero ha determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode”.
Ciò posto, il Tribunale ritiene di dover dare continuità al proprio orientamento secondo cui
“la condotta del creditore nella concessione del credito possa incidere sulla valutazione della gravità della condotta del debitore. Il creditore che esercita attività bancaria o di intermediazione finanziaria è in possesso di informazioni e di competenze tecniche tali da poter effettuare una valutazione oggettiva e asettica sulla situazione finanziaria del debitore e sulla sua capacità di restituire il denaro concesso. Tale condizione gli consente di orientare il cliente nelle scelte finanziarie, che spesso risultano fuorviate da condizioni soggettive che incrinano la capacità di percepire la propria situazione economica e finanziaria e di leggere con consapevolezza le conseguenze della assunzione di nuove obbligazioni. La mancata valutazione del merito creditizio, pertanto, incidendo sulla capacità del debitore di cogliere appieno la propria situazione finanziaria in un momento spesso di criticità, finisce per influire sulla gravità della stessa condotta del debitore” e ancora che “Tale elementi, ad avviso del Tribunale, sono sufficienti ad escludere che la condotta del ricorrente – certamente colposa - sia connotata da gravità, in quanto, per un verso, immersa in una condizione di oggettive e documentate difficoltà,
e, per altro verso, agevolata da una propensione eccessiva del sistema creditizio a concedere prestiti e dunque a creare un sistema, illusorio, di facile accesso al credito” (Tribunale di
Cagliari, sentenza del 05.06.2024, dott. Nicola Caschili).
Orbene, nel caso di specie, il ricorrente non è certamente un professionista, non ha le competenze tecniche per distinguere le varie tipologie di finanziamento, si trovava certamente in una situazione di bisogno e di disagio, anche psicologico, al quale ha tentato di far fronte accedendo al finanziamento di IBL s.p.a., anche fornendo informazioni inesatte.
Deve escludersi quindi la malafede o la frode del medesimo, posto che l'oggettiva finalità del nuovo finanziamento non era certamente quella di aggravare il suo dissesto, ma di porvi rimedio.
Da questo punto di vista, infatti, non è un fuor d'opera rilevare che non deve confondersi la posizione di un soggetto il quale acceda al mercato creditizio con il dolo dell'inadempimento
(cioè l'intenzione o la già piena consapevolezza di non adempiere), con la posizione di un soggetto il quale ricorra a nuovi finanziamenti al fine di sanare i pregressi. Per contro, non può condividersi la tesi di IBL s.p.a. secondo cui i suoi doveri istruttori sarebbero assolti con la sola richiesta di informazioni al debitore. Non può infatti interpretarsi in tal senso l'art. 124 bis, d.lgs. 385 del 1993, a tenore del quale “Prima della conclusione del contratto di credito, il finanziatore valuta il merito creditizio del consumatore sulla base di informazioni adeguate, se del caso fornite dal consumatore stesso e, ove necessario, ottenute consultando una banca dati pertinente”. La norma, infatti, non esonera gli istituti di credito dall'effettuare ulteriori controlli. Verifiche che, peraltro, per un operatore professionale del settore creditizio, sono banali e di semplice realizzazione, come una mera consultazione della centrale rischi, attraverso la quale IBL s.p.a. avrebbe appurato la reale posizione debitoria di Parte_1
.
[...]
Del resto, se si accedesse alla tesi proposta dal creditore, si finirebbe sostanzialmente per affermare che gli istituti di credito non devono effettuare alcuna verifica, potendosi pedissequamente appoggiare alle dichiarazioni del debitore, al quale far sottoscrivere un questionario, peraltro predisposto dallo stesso creditore, di cui spesso il richiedente finanziamento non ha una piena comprensione, essendo un consumatore o comunque non un professionista.
D.3) Analoghe considerazioni devono svolgersi con riferimento alla contestazione di IBL
s.p.a. secondo cui avrebbe agito con colpa grave, avendo contratto Parte_1 numerosi prestiti tra il 2018 e il 2022 per oltre 100.000,00 euro, nonostante disponesse di un reddito sufficiente a coprire il fabbisogno familiare.
Deve in primo luogo dirsi che l'eccessivo ricorso al credito e quindi lo stato di insolvenza o crisi del consumatore, sono il presupposto necessario per l'accesso alla procedura in parola;
sicché ritenere che lo stesso sia di per sé anche indice di colpa grave, ostativa all'ammissione alla ristrutturazione del debito, sarebbe contraddittorio e porterebbe, in ultima analisi, a dover sempre negare l'accesso alla procedura.
Ciò posto, si rileva che il debitore ha analiticamente indicato le cause del suo attuale stato di indebitamento, maturato in un lungo periodo di tempo, e da rinvenire dapprima nella perdita del lavoro da parte del coniuge, quindi nel venir meno dell'apporto finanziario della suocera e, infine, nelle spese per la cura del suocero malato.
Dette circostanze, invero, non sono state specificamente contestate, essendosi IBL s.p.a. limitata ad affermare che il debitore non ha prodotto documentazione sufficiente, senza tuttavia indicare puntualmente quali sarebbero le allegazioni non veritiere. Ciò posto, sebbene possa affermarsi che effettivamente il creditore sia incorso in colpa nell'aggravare il suo stato di sovraindebitamento, la stessa non può essere qualificata come grave, sia per le circostanze dallo stesso dedotte, sia per l'evidente stato di bisogno nel quale si è mano a mano sempre più trovato avviluppato e dal quale ha cercato di liberarsi, sebbene nel modo sbagliato, contraendo altri debiti per soddisfare i pregressi (circostanza, quest'ultima, almeno parzialmente provata e non contestata).
Va, infatti, precisato, che il ricorso al credito non Può essere reputato colposo, quando il debitore risulta aver agito non con grave negligenza o imperizia - le quali richiedono pur sempre un margine di manovra e di scelta tra più opzioni possibili - ma per necessità: la stipulazione di finanziamenti cd. a catena, sebbene rivelatasi fallimentare sul piano oggettivo e strategico, può risultare giustificata sul piano soggettivo, proprio perché, nell'ottica del debitore ed alla luce del grado di consapevolezza in concreto da questi esigibile, era percepito ex ante come l'unico mezzo per liberarsi dai vincoli obbligatori divenuti opprimenti, ed ottenere, così, un ritorno in bonis.
Deve in definitiva disattendersi pure questa contestazione.
D.4) Sebbene non sia sufficiente a comportare il diniego dell'omologazione del piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore, appare invece fondata la contestazione circa le spese in prededuzione, nei limiti e per le ragioni di seguito esposte.
L'affermazione di IBL s.p.a. secondo cui il compenso dell'o.c.c. sarà determinato all'esito dell'esecuzione della proposta di ristrutturazione da parte del giudice delegato. E parimenti è condivisibile l'affermazione secondo cui il compenso del legale di non Parte_1 gode di prededuzione, ma del solo privilegio di cui all'art. 2751 bis, n.
2. c.c.
Tali affermazioni, tuttavia, non comportano il diniego dell'omologa.
Quanto al compenso dell'o.c.c., il debitore provvederà ad accantonare in corso di procedura le somme necessarie al pagamento, secondo la prognosi circa l'entità (peraltro ad oggi apparentemente moderata) già formulata nel ricorso.
Con riferimento al compenso del legale che ha assistito il debitore, lo stesso è già concordato
(anche in questo caso, in misura non esorbitante) e sarà corrisposto nella legittima misura del
100% secondo la tempistica prevista nella proposta.
P.Q.M.
omologa il piano di ristrutturazione dei debiti di , come integrato dallo Parte_1 stesso in esito alle osservazioni di e con la precisazione che il compenso dell'o.c.c. Parte_2 potrà essere corrisposto solo in esito alla liquidazione da parte del giudice delegato;
dispone la pubblicazione della sentenza entro quarantotto ore, ai sensi dell'art. 70, comma I,
d.lgs. 14 del 2019, in apposita area del sito web del Tribunale o del;
Controparte_5
dispone che sia data comunicazione della sentenza entro trenta giorni, a cura dell'o.c.c., a tutti i creditori;
dispone che l'o.c.c. vigili sull'adempimento del piano, risolva eventuali difficoltà e, ove necessario le sottoponga al giudice;
dispone che l'o.c.c. segnali al giudice ogni fatto rilevante ai fini della revoca dell'omologazione;
dispone che l'o.c.c. ogni sei mesi riferisca al giudice circa l'adempimento del piano;
dispone che, terminata l'esecuzione del piano, sentito il debitore, l'o.c.c. presenti al giudice una relazione finale;
dichiara chiusa la procedura.
Cagliari, 9 ottobre 2025
Il Giudice
dott. Gaetano Savona
TRIBUNALE DI CAGLIARI
Sezione Prima
Il Giudice
nella persona del dott. Gaetano Savona;
letto il ricorso depositato ai sensi degli artt. 67 e ss., d.lgs. 14 del 2019 il 6.5.2024 da
, C.F. , rappresentato, giusta procura in atti, Parte_1 C.F._1
e difeso dall'Avv. Francesca Valeria Orrù, nel cui studio in Sinnai ha eletto domicilio, nonché assistito dalla dott.ssa Danila Meloni in qualità di organismo di composizione della crisi;
ha emesso la seguente
SENTENZA
A) Con ricorso depositato il 7.5.2025, ha domandato di poter accedere Parte_1 alla procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore di cui agli artt. 67 e ss., d.lgs. 14 del
2019.
Al riguardo, il ricorrente ha rappresentato che:
- è qualificabile come consumatore ai sensi del codice della crisi, essendo “persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigiana o professionale eventualmente svolta” (art. 2, d.lgs. 14 del 2019);
- versa in stato di sovraindebitamento;
- le cause del sovrindebitamento sono da rinvenire in accadimenti familiari e personali, esposti nel ricorso;
- è gravato da debiti per complessivi 210.923,73 euro, di cui a) euro 103.902,67 per mutuo di liquidità ipotecario nei confronti di b) euro 26.057,52, nei confronti di Controparte_1
GO UC S.p.a. (ora ; c) euro 1.690,36, nei confronti di SS Controparte_2
S.p.a.; d) euro 22.703,65, nei confronti di SS S.p.a (ora ; e) euro 9.103,69, Parte_2 nei confronti di Santander Consumer Bank S.p.a.; f) euro 26.784,00, nei confronti di Istituto
Bancario del Lavoro S.p.a.; g) euro 19.320,00, nei confronti di Banca della Nuova Terra
S.p.a.; h) euro 1.361,84, nei confronti di;
Controparte_3
- il suo nucleo familiare è composto dal medesimo, dalla moglie e da due figli, maggiorenni ma non ancora economicamente indipendenti;
- attualmente è lavoratore dipendente e percepisce uno stipendio di circa 2.400,00 euro mensili, pur gravato da cessione del quinto e pignoramento;
- non è proprietario di alcun immobile;
- è proprietario di un autoveicolo marca Fiat, tg. EF969XG, di valore commerciale esiguo;
- non ha compiuto negli ultimi cinque anni atti di disposizione in frode ai creditori;
- non ha già usufruito di esdebitazione.
Quanto sopra esposto, il ricorrente ha proposta di ristrutturare i propri debiti nel seguente modo: a) regolare prosecuzione del pagamento delle rate del mutuo ipotecario contratto con CP_1
; b) pagamento dei crediti prededucibili (in sei rate mensili) nella misura del 100%; c)
[...] pagamento del creditore privilegiato nella misura del 100% e dei creditori chirografari nella misura del 15%, destinando complessivamente agli stessi la somma di 511,72 euro al mese per
33 mesi.
Quanto al piano per i predetti pagamenti, lo stesso stato articolato sulla possibilità di proseguire nel pagamento del mutuo ipotecario verso e nel pagamento dapprima delle CP_1 spese in prededuzione di 3.696,20 euro in sei mesi e di un ulteriore importo mensile di 511,72 euro per trentatré mesi per il pagamento degli altri crediti, attraverso il reddito da lavoro dipendente del ricorrente, che, venute meno le attuali insostenibili rate, sarà capiente.
Il ricorrente, peraltro, con particolare riferimento alle somme da destinare ai creditori chirografari, ha rappresentato la possibilità di procedere alla soddisfazione anticipata rispetto al termine di trentatré mesi di cui sopra, mediante accesso a finanziamento da parte della Fondazione
Antiusura Caritas.
B) Al ricorso è stata allegata anche la relazione dell'organismo di composizione della crisi, nella persona della dott.ssa Danila Meloni.
All'esito della relazione, e previa verifica delle informazioni fornite dal debitore, l'o.c.c. ha concluso per la fattibilità del piano.
C) Con decreto del 30.6.2025, ritenuta la sussistenza dei presupposti di legge, l'intestato
Tribunale ha disposto la pubblicità del piano di ristrutturazione dei debiti e la comunicazione ai creditori, assegnando loro termine per eventuali osservazioni.
C.1) Nel termine assegnato, Istituto Bancario del Lavoro s.p.a. ha proposto osservazioni, domandando che venga pronunciato ex art. 70, comma VIII, d.lgs. 14 del 2019 il rigetto della domanda di omologazione. Con In premessa, ha evidenziato di essere creditore per un contratto di mutuo sottoscritto nel
2019, con un credito residuo di oltre 24.000 euro, per il quale il piano prevedeva un rimborso solo parziale (15%).
Ciò posto, ha contestato la proposta sotto diversi profili.
In primo luogo, ha sostenuto che il piano avrebbe dovuto essere presentato in forma congiunta, poiché coinvolgeva anche la consorte di , sia come coobbligata in un Parte_1 mutuo ipotecario, sia come beneficiaria indiretta del piano. Tuttavia, l'immobile intestato alla consorte non era stato incluso tra le attività disponibili, impedendo ai creditori di valutarne l'eventuale liquidazione.
In secondo luogo, premesso che la valutazione della diligenza del finanziatore nel concedere il credito non può incidere sull'accertamento della buona fede o colpa grave del debitore, ha rappresentato di aver correttamente adempiuto ai propri obblighi di verifica del merito creditizio, sia raccogliendo informazioni dal debitore che consultando le banche dati a sua disposizione, e tuttavia, solo successivamente alla concessione del finanziamento, ha scoperto che il debitore aveva fornito dichiarazioni false, omettendo di indicare pendenze debitorie già esistenti.
Le dichiarazioni mendaci del debitore, pertanto, costituirebbero indice di mala fede dello stesso nell'assunzione dei debiti, ostativa all'omologazione del piano.
Con Ancora, ha rappresentato come abbia agito con colpa grave, Parte_1 avendo contratto numerosi prestiti tra il 2018 e il 2022 per oltre 100.000,00 euro, nonostante disponesse di un reddito sufficiente a coprire il fabbisogno familiare. Né le giustificazioni addotte dal debitore circa la sua incapacità di adempiere le sue obbligazioni (nascita dei figli, decesso della suocera, assistenza al suocero) sarebbero supportate da documentazione probatoria.
Con Infine, ha contestato la violazione delle norme sulla prededuzione, rilevando che il compenso dell'OCC e dell'avvocato del debitore era stato determinato e corrisposto in modo non conforme alla normativa, senza la necessaria liquidazione da parte del giudice.
C.2) Viste le osservazioni di IBL s.p.a., , per il tramite dell'O.C.C., ha Parte_1 preso posizione come di seguito.
Quanto all'inammissibilità del piano derivante dal mancato coinvolgimento del coniuge, il debitore ha respinto tale rilievo, evidenziando che la moglie non è coobbligata nel mutuo concesso Con da , ma solo terza datrice di ipoteca, e che l'inserimento dell'abitazione nella massa attiva, eventualmente da liquidare, comporterebbe la necessità di rinvenire diversa soluzione abitativa, necessariamente in locazione, più onerosa delle rate del mutuo conteggiate nelle spese familiari.
Quanto alle contestazioni circa la sua buona fede, ha rappresentato Parte_1
Con che: 1) il prestito con è stato concesso nel 2019, quando aveva già altri finanziamenti in corso,
l'istituto di credito non ha valutato adeguatamente la sostenibilità del nuovo credito, in violazione dell'art. 124-bis TUB;
2) la condotta del creditore incide sulla valutazione della gravità della condotta del debitore;
3) le sue dichiarazioni asseritamente false nel questionario compilato ai fini della concessione del finanziamento da parte di IBL s.p.s., sono state effettuate allorquando non aveva gli impegni finanziari attuali e, in ogni caso, la giurisprudenza ha escluso che simili dichiarazioni costituiscano colpa grave.
Con riferimento alle cause del sovraindebitamento, il ricorrente ha ricostruito le stesse, a partire dal 2002, costituite dalla disoccupazione della moglie dopo la nascita del primo figlio, la perdita del sostegno economico della suocera (deceduta) e la necessità di assistere il suocero malato. , pertanto, ha ribadito che i debiti sono stati contratti per far fronte Parte_1
a spese familiari ordinarie e documentate, e che il piano rappresenta la soluzione più sostenibile e conveniente per tutti i creditori.
Con riferimento, infine, alle contestazioni relative ai compensi dell'OCC e del difensore, il debitore ha il quantum è stato determinato secondo la normativa vigente e che l'assistenza legale
è risultata necessaria per la complessità del piano.
C.3) Nel termine assegnato, ora ha comunicato che Parte_3 Parte_2
l'importo esatto del suo credito deve comprendere anche interessi e spese legali, sicché l'importo non è pari a 22.703,65 euro, ma a 25.408,26.
Il debitore, in adesione alla precisazione del credito, ha conseguentemente modificato l'importo di cui alla proposta, confermando la percentuale di soddisfazione.
D) Deve in primo luogo esaminarsi la contestazione di IBL s.p.a. circa la correttezza dello strumento utilizzato, cioè il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore individuale, anziché familiare.
D.1) L'eccezione non può essere condivisa.
Ai sensi dell'art. 66, comma I, d.lgs. 14 del 2019, “I membri della stessa famiglia possono presentare un'unica domanda di accesso ad una delle procedure di cui all'articolo 65, comma 1, quando sono conviventi o quando il sovraindebitamento ha un'origine comune. Quando uno dei debitori non è un consumatore, non si applicano le disposizioni della sezione II del presente capo, ad eccezione dell'articolo 67, comma 5. La domanda di apertura della liquidazione controllata può essere proposta anche se uno o più debitori si trovano nelle condizioni previste dall'articolo
283, se per almeno uno di essi sussistono i presupposti di cui all'articolo 268, comma 3, quarto periodo”.
Orbene, in primo luogo, appare evidente che il piano c.d. familiare è configurato dal legislatore come una mera facoltà, non come un obbligo. Sicché la decisione se presentare o meno un piano unico, è rimessa alla discrezionalità dei debitori costituendi un unico nucleo familiare.
In secondo luogo, si osserva che tale possibilità non appare lesiva dei diritti dei creditori, posto che nella procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore, mancando un'espressa previsione normativa di segno contrario, opera quello che può essere considerato un principio generale nell'ambito delle procedure concorsuali, dettata in tema di esdebitazione, per cui “sono salvi i diritti vantati dai creditori nei confronti dei coobbligati e dei fideiussori del debitore, nonché degli obbligati in via di regresso” (art. 278, comma VI, d.lgs. 14 del 2019).
Ne discende che la scelta del ricorrente di proporre un piano individuale non è neanche lesiva dei diritti dei creditori (anche) della moglie di quest'ultimo, laddove la stessa non solo si sia costituita datrice di ipoteca, ma anche coobbligata.
D.2) Venendo all'eccezione di IBL s.p.a. secondo cui il debitore avrebbe agito con dolo, in quanto, al momento della compilazione del questionario per l'accesso al finanziamento, ha fornito informazioni false, omettendo di aver contratto pregressi finanziamenti ancora in corso, si osserva quanto segue.
Come detto, a fronte della contestazione del creditore, ha Parte_1 rappresentato che:
Con
- al momento della richiesta di finanziamento rivolta a non aveva contratto CP_1 soltanto parte dei prestiti ad oggi confluiti nel piano di ristrutturazione, precisamente il mutuo ipotecario nei confronti di stipulato il 30.06.2009, dell'importo di Controparte_1
150.000,00 euro, il finanziamento concesso da GO UC s.p.a. il 12.1.2018 dell'importo di 30.000,00 euro e, infine, la linea di credito concessa da SS s.p.a. in data 4.5.2018, dell'importo iniziale di 4.000,00 euro;
- nei finanziamenti considerati dal questionario e, quindi, di cui era domandata la segnalazione, non erano compresi i mutui e finanziamenti trattenuti in busta paga;
- sussiste la colpa di IBL s.p.a. per non aver effettuato le dovute verifiche circa l'effettiva esposizione debitoria del ricorrente.
Ai sensi dell'art. 69, comma I, d.lgs. 14 del 2019, “Il consumatore non può accedere alla procedura disciplinata in questa sezione se è già stato esdebitato nei cinque anni precedenti la domanda o ha già beneficiato dell'esdebitazione per due volte, ovvero ha determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode”.
Ciò posto, il Tribunale ritiene di dover dare continuità al proprio orientamento secondo cui
“la condotta del creditore nella concessione del credito possa incidere sulla valutazione della gravità della condotta del debitore. Il creditore che esercita attività bancaria o di intermediazione finanziaria è in possesso di informazioni e di competenze tecniche tali da poter effettuare una valutazione oggettiva e asettica sulla situazione finanziaria del debitore e sulla sua capacità di restituire il denaro concesso. Tale condizione gli consente di orientare il cliente nelle scelte finanziarie, che spesso risultano fuorviate da condizioni soggettive che incrinano la capacità di percepire la propria situazione economica e finanziaria e di leggere con consapevolezza le conseguenze della assunzione di nuove obbligazioni. La mancata valutazione del merito creditizio, pertanto, incidendo sulla capacità del debitore di cogliere appieno la propria situazione finanziaria in un momento spesso di criticità, finisce per influire sulla gravità della stessa condotta del debitore” e ancora che “Tale elementi, ad avviso del Tribunale, sono sufficienti ad escludere che la condotta del ricorrente – certamente colposa - sia connotata da gravità, in quanto, per un verso, immersa in una condizione di oggettive e documentate difficoltà,
e, per altro verso, agevolata da una propensione eccessiva del sistema creditizio a concedere prestiti e dunque a creare un sistema, illusorio, di facile accesso al credito” (Tribunale di
Cagliari, sentenza del 05.06.2024, dott. Nicola Caschili).
Orbene, nel caso di specie, il ricorrente non è certamente un professionista, non ha le competenze tecniche per distinguere le varie tipologie di finanziamento, si trovava certamente in una situazione di bisogno e di disagio, anche psicologico, al quale ha tentato di far fronte accedendo al finanziamento di IBL s.p.a., anche fornendo informazioni inesatte.
Deve escludersi quindi la malafede o la frode del medesimo, posto che l'oggettiva finalità del nuovo finanziamento non era certamente quella di aggravare il suo dissesto, ma di porvi rimedio.
Da questo punto di vista, infatti, non è un fuor d'opera rilevare che non deve confondersi la posizione di un soggetto il quale acceda al mercato creditizio con il dolo dell'inadempimento
(cioè l'intenzione o la già piena consapevolezza di non adempiere), con la posizione di un soggetto il quale ricorra a nuovi finanziamenti al fine di sanare i pregressi. Per contro, non può condividersi la tesi di IBL s.p.a. secondo cui i suoi doveri istruttori sarebbero assolti con la sola richiesta di informazioni al debitore. Non può infatti interpretarsi in tal senso l'art. 124 bis, d.lgs. 385 del 1993, a tenore del quale “Prima della conclusione del contratto di credito, il finanziatore valuta il merito creditizio del consumatore sulla base di informazioni adeguate, se del caso fornite dal consumatore stesso e, ove necessario, ottenute consultando una banca dati pertinente”. La norma, infatti, non esonera gli istituti di credito dall'effettuare ulteriori controlli. Verifiche che, peraltro, per un operatore professionale del settore creditizio, sono banali e di semplice realizzazione, come una mera consultazione della centrale rischi, attraverso la quale IBL s.p.a. avrebbe appurato la reale posizione debitoria di Parte_1
.
[...]
Del resto, se si accedesse alla tesi proposta dal creditore, si finirebbe sostanzialmente per affermare che gli istituti di credito non devono effettuare alcuna verifica, potendosi pedissequamente appoggiare alle dichiarazioni del debitore, al quale far sottoscrivere un questionario, peraltro predisposto dallo stesso creditore, di cui spesso il richiedente finanziamento non ha una piena comprensione, essendo un consumatore o comunque non un professionista.
D.3) Analoghe considerazioni devono svolgersi con riferimento alla contestazione di IBL
s.p.a. secondo cui avrebbe agito con colpa grave, avendo contratto Parte_1 numerosi prestiti tra il 2018 e il 2022 per oltre 100.000,00 euro, nonostante disponesse di un reddito sufficiente a coprire il fabbisogno familiare.
Deve in primo luogo dirsi che l'eccessivo ricorso al credito e quindi lo stato di insolvenza o crisi del consumatore, sono il presupposto necessario per l'accesso alla procedura in parola;
sicché ritenere che lo stesso sia di per sé anche indice di colpa grave, ostativa all'ammissione alla ristrutturazione del debito, sarebbe contraddittorio e porterebbe, in ultima analisi, a dover sempre negare l'accesso alla procedura.
Ciò posto, si rileva che il debitore ha analiticamente indicato le cause del suo attuale stato di indebitamento, maturato in un lungo periodo di tempo, e da rinvenire dapprima nella perdita del lavoro da parte del coniuge, quindi nel venir meno dell'apporto finanziario della suocera e, infine, nelle spese per la cura del suocero malato.
Dette circostanze, invero, non sono state specificamente contestate, essendosi IBL s.p.a. limitata ad affermare che il debitore non ha prodotto documentazione sufficiente, senza tuttavia indicare puntualmente quali sarebbero le allegazioni non veritiere. Ciò posto, sebbene possa affermarsi che effettivamente il creditore sia incorso in colpa nell'aggravare il suo stato di sovraindebitamento, la stessa non può essere qualificata come grave, sia per le circostanze dallo stesso dedotte, sia per l'evidente stato di bisogno nel quale si è mano a mano sempre più trovato avviluppato e dal quale ha cercato di liberarsi, sebbene nel modo sbagliato, contraendo altri debiti per soddisfare i pregressi (circostanza, quest'ultima, almeno parzialmente provata e non contestata).
Va, infatti, precisato, che il ricorso al credito non Può essere reputato colposo, quando il debitore risulta aver agito non con grave negligenza o imperizia - le quali richiedono pur sempre un margine di manovra e di scelta tra più opzioni possibili - ma per necessità: la stipulazione di finanziamenti cd. a catena, sebbene rivelatasi fallimentare sul piano oggettivo e strategico, può risultare giustificata sul piano soggettivo, proprio perché, nell'ottica del debitore ed alla luce del grado di consapevolezza in concreto da questi esigibile, era percepito ex ante come l'unico mezzo per liberarsi dai vincoli obbligatori divenuti opprimenti, ed ottenere, così, un ritorno in bonis.
Deve in definitiva disattendersi pure questa contestazione.
D.4) Sebbene non sia sufficiente a comportare il diniego dell'omologazione del piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore, appare invece fondata la contestazione circa le spese in prededuzione, nei limiti e per le ragioni di seguito esposte.
L'affermazione di IBL s.p.a. secondo cui il compenso dell'o.c.c. sarà determinato all'esito dell'esecuzione della proposta di ristrutturazione da parte del giudice delegato. E parimenti è condivisibile l'affermazione secondo cui il compenso del legale di non Parte_1 gode di prededuzione, ma del solo privilegio di cui all'art. 2751 bis, n.
2. c.c.
Tali affermazioni, tuttavia, non comportano il diniego dell'omologa.
Quanto al compenso dell'o.c.c., il debitore provvederà ad accantonare in corso di procedura le somme necessarie al pagamento, secondo la prognosi circa l'entità (peraltro ad oggi apparentemente moderata) già formulata nel ricorso.
Con riferimento al compenso del legale che ha assistito il debitore, lo stesso è già concordato
(anche in questo caso, in misura non esorbitante) e sarà corrisposto nella legittima misura del
100% secondo la tempistica prevista nella proposta.
P.Q.M.
omologa il piano di ristrutturazione dei debiti di , come integrato dallo Parte_1 stesso in esito alle osservazioni di e con la precisazione che il compenso dell'o.c.c. Parte_2 potrà essere corrisposto solo in esito alla liquidazione da parte del giudice delegato;
dispone la pubblicazione della sentenza entro quarantotto ore, ai sensi dell'art. 70, comma I,
d.lgs. 14 del 2019, in apposita area del sito web del Tribunale o del;
Controparte_5
dispone che sia data comunicazione della sentenza entro trenta giorni, a cura dell'o.c.c., a tutti i creditori;
dispone che l'o.c.c. vigili sull'adempimento del piano, risolva eventuali difficoltà e, ove necessario le sottoponga al giudice;
dispone che l'o.c.c. segnali al giudice ogni fatto rilevante ai fini della revoca dell'omologazione;
dispone che l'o.c.c. ogni sei mesi riferisca al giudice circa l'adempimento del piano;
dispone che, terminata l'esecuzione del piano, sentito il debitore, l'o.c.c. presenti al giudice una relazione finale;
dichiara chiusa la procedura.
Cagliari, 9 ottobre 2025
Il Giudice
dott. Gaetano Savona