Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Salerno, sez. II, sentenza 23/12/2025, n. 2216 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Salerno |
| Numero : | 2216 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02216/2025 REG.PROV.COLL.
N. 02022/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2022 del 2022, proposto dai sigg.ri AN OL, IT OL e VA OL, rappresentati e difesi dall'avvocato Andrea Di Lieto, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Amalfi, non costituito in giudizio;
per l'annullamento:
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti di causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 22 dicembre 2025 il dott. TO ER e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. I ricorrenti impugnano l’ordinanza di demolizione con cui sono state realizzate nel Comune di Amalfi, località Pogerola, in area vincolata, numerose opere esterne, in gran parte determinanti aumenti di superficie e volumetria. In particolare gli sono state contestate: “ a. realizzazione di un manufatto composto da due ambienti intercomunicanti, ubicati al piano seminterrato del fabbricato principale, di cui il primo ad uso deposito attrezzi con una superficie pari a mq 22,59 circa, altezza netta interna pari a mt 2,30 circa e volume pari a mq 56,48 circa, accessibile mediante vano porta avente altezza pari a mt 2,30 circa e larghezza pari a mt 1,08 circa, protetto da pensilina con struttura metallica di sostegno e coppi di copertura; il secondo ambiente, ad uso servizio igienico, con una superficie pari a mq 2,45 circa, altezza netta interna pari a mt 2,07 circa e volume pari a mq 5,56 circa, provvisto di finestra avente dimensioni pari a mt 0,50 x 0,50; b. opere di riconfigurazione delle aree pertinenziali esterne, mediante installazione di nuova pavimenta-zione e realizzazione di opere fisse di arredo, per una superficie di circa mq 35, antistanti il manufatto di cui sopra; c. ter-razzo pertinenziale avente lunghezza pari a mt 5,05 circa e larghezza pari a mt 3,15 circa, in prosecuzione di una balconata avente lunghezza pari a mt 7,55 circa e larghezza pari a mt 1,15 circa, aventi una superficie complessiva di mq 24,59 circa, ubicato al piano terra del fabbricato principale; d. realizza-zione di un ambiente, ad uso cucina, provvisto di finiture e relative suppellettili, ubicato al piano terra, fronte Sud del fabbricato principale; e. cambio della destinazione d'uso, al piano terra del fabbricato (CF foglio n. 5, p.lla 60, sub. 6) di un ambiente destinato a "cantina" a camera da letto, mediante l’eliminazione del locale ripostiglio e il taglio della muratura per la realizzazione di un accesso diretto dal corridoio; f. cambio di destinazione d'uso, al piano primo del fabbricato principale (CF foglio n. 5, p.lla 60, sub. 3) di un ambiente destinato a legnaia a zona pranzo; g. trasformazione al piano secondo del fabbricato principale (foglio n. 5 p.lla n. 60, sub. 4) dell'esistente lastrico solare in terrazzo mediante installazione di ringhiera perimetrale in metallo e componenti fisse di arredo, avente una superficie pari a mq 60,00 circa; h. realizzazione di una tettoia avente lunghezza di mt 4,00 circa, larghezza di mt 1,70 circa, ed un'altezza rispetto ai cordoli perimetrali della rampa scala pari a mt 1,30 circa, costituita da sistema di sostegno metallico ed elementi di copertura in materiale plastico; i. realizzazione di una seconda tettoia, con lunghezza di mt 3,90 circa, larghezza di mt 2,80 circa, ed un'altezza rispetto al piano di calpestio pari a mt 2,15 circa, costituita da sistema di sostegno metallico ed elementi di copertura in materiale plastico; j. installazione di nr. due pannelli solari termici per la produzione di acqua calda sanitaria in corrispondenza della copertura degli ambienti "ingresso, bagno e disimpegno"; k. realizzazione sulle aree pertinenziali di un box in lamiera me-tallica, avente dimensioni in pianta paria mt 5,00 x mt 4,00 circa, destinato a deposito di materiali e suppellettili; l. realizzazione sulle aree pertinenziali di un locale adibito a lavanderia avente dimensioni nette interne pari a mt 2,55 circa x mt 2,87 circa (superficie pari a mq 7,31 circa) e altezza pari a mt 2,25 circa (volume pari a mc 16,47 circa), provvisto di elemento di copertura aggettante sul fronte Ovest per mt 0,80 circa, in aderenza al quale, sul fronte Nord, risultava installata una tettoia avente dimensione in pianta pari a mt 3,00 x mt 4,00 circa, e altezza media rispetto al piano di calpestio di mt 2,25 circa, caratterizzata da sistema di montanti e trasversi metallici, elementi di copertura in materiale plastico (intradosso) e coppi (estradosso), provvista di canale di gronda, posta a protezione di uno spazio pertinenziale pavimentato; m. realizzazione sulle aree pertinenziali di locale tipo deposito adibito a cucina e relativi terrazzi; n. realizzazione sulle aree pertinenziali di una tettoia avente superficie in pianta di circa 7,50 circa, ubicata sul terrazzo posto al piano terra con struttura di supporto metallica ancorata al fabbricato principale e copertura con coppi all'estradosso e materiale plastico all'intradosso, provvista di canale di gronda e discendente pluviale; o. realizzazione sulle aree pertinenziali di locale tipo deposito, delimi-tato sui quattro lati, da muri perimetrali, provvisto di copertura ad unica falda in tegole marsigliesi, ottenuto dalla trasforma-zione mediante la chiusura dei fronti liberi della tettoia; p. realizzazione sulle aree pertinenziali di ricovero di animali da cortile avente dimensioni in pianta pari a 50 mq circa, delimi-tato parzialmente da elementi in muratura, componenti lignee e provvisto di copertura in lamiera metallica; q. realizzazione sulle aree pertinenziali di tettoia avente dimensioni in pianta pari a mt l,50 circa x mt 4,00 circa, costituita da elementi di sostegno lignei e copertura in lamiera metallica, posta a protezione di area pertinenziale”.
2. Avverso l’ordinanza sono insorti ricorrenti con l’odierno gravame affidato ai motivi così rubricati :“I . VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEL-L’ART. 38 DELLA L. 47/85, DELL’ART. 39 DELLA L. 724/94, DELL’ART. 32 DELLA L. 326/2003 E DEL-L’ART. 36 DEL D.P.R. 380/2001.
ECCESSO DI POTERE PER CARENZA ISTRUTTORIA, DIFETTO DI PRESUPPOSTO E DI MOTIVAZIONE; II.VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 7 E 10 BIS DELLA L. 241/90, COME SUCC. MOD. ED INT. ECCESSO DI POTERE PER CARENZA ISTRUTTORIA ; III.VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 3, 6, 6 BIS, 10, 22, 23, 23 TER, 23 QUATER, 34 BIS, 36 E 37 DEL D.P.R. 380/01, COME SUCC. MOD. ED INT., DEL D.P.R. 31/2017 E DEL RELATIVO ALLE-GATO A (O 1), DEL D.M. 2 MARZO 2018, DELL’ART. 149 DEL D.LGS. 42/2004 E DELLA L.R. CAMP. 35/87. ECCESSO DI POTERE PER ERRONEITA’ DEI PRE-SUPPOSTI E DI MOTIVAZIONE, TRAVISAMENTO DEI FATTI, CARENZA ISTRUTTORIA; IV. IV. VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3, 22, 27, 31, 36 E 37 DEL D.P.R. 380/01. ECCESSO DI POTERE PER CARENZA ISTRUTTO¬RIA, DIFETTO DI MOTIVAZIONE E DI PRESUPPOSTI”
3. Con censure veicolate nel primo motivo i ricorrenti hanno affermato che per la maggior parte delle opere contestate vi sarebbe stata la pendenza: i) di più istanze di condono presentate, rispettivamente, ai sensi della L. n. 326/2003(per gli abusi sub a,c,g,h,j ); della L. n. 47/1985 ( sub e ) e della L. 494/1995 ( sub d, f ); ii ) di un’istanza di sanatoria ex art.36 l.n. 3780/2001 precedente all’ordinanza di demolizione e addirittura presentata nel 2008, quanto alla contestazione sub m); inoltre, quanto alle ulteriori contestazioni contenute nell’ordinanza impugnata (segnatamente sub b,k,l,n,o,p,q ), le stesse avrebbero avuto riguardo a opere pertinenziali per le quali non sarebbe stato necessario il permesso di costruire, con conseguente illegittimità dell’ingiunzione demolitoria disposta.
3.1 Nel secondo e nel quarto motivo, invece, i ricorrenti si sono soffermati sul difetto di motivazione e d’istruttoria. Nel terzo, invece, si sono concentrati sulla natura delle singole opere per contestarne l’abusività così come l’utilizzo dello strumento sanzionatorio della demolizione.
4. Sennonchè, in limine litis , in vista dell’odierna udienza di smaltimento, parte ricorrente ha depositato, seppur tardivamente, due istanze di permesso di costruire in sanatoria, questa volta presentate nel mese di dicembre del 2022 e quindi successive all’ordinanza impugnata nel giudizio odierno; con le prefate istanze - delle quali i ricorrenti non hanno indicato l’esito - era stato sostanzialmente richiesto, ai sensi degli artt. 36 e 37 TUED, l’accertamento di conformità per tutte le opere oggetto dell’ordinanza impugnata.
5. Nel corso dell’udienza, sentito il difensore di parte ricorrente collegato da remoto come da verbale in atti, la causa è stata posta in decisione.
6. La dimostrata presentazione delle due istanze in sanatoria successive all’ordinanza di demolizione impugnata e riguardanti tutte le opere ivi poste in contestazione conduce a questo punto il Collegio a dichiarare improcedibile il ricorso, nel solco della giurisprudenza, fatta costantemente propria anche dalla Sezione, in base alla quale “ la presentazione dell’istanza in sanatoria costituisce “atto idoneo a consumare l’interesse attuale e concreto alla decisione sull’impugnazione dei provvedimenti sanzionatori “potendo l’interessato avversare l’eventuale diniego, mentre l’eventuale definizione positiva della sanatoria è suscettibile di far cessare l’intera materia del contendere ” (cfr. T.A.R. Campania, Salerno, Sez. II, nn. 1104/2025 e 1616/2024).
Del resto, in linea di principio, “la presentazione dell’istanza di sanatoria fa venir meno l’interesse attuale e concreto alla decisione del ricorso avverso la demolizione, essendo quest’ultima sospesa ex lege e potendo l’interessato avversare l’eventuale diniego sull’istanza medesima, espresso o tacito, mentre l’eventuale definizione positiva della sanatoria è suscettibile di far cessare l’intera materia del contendere o comunque di far venir meno l’interesse alla decisione. E’ infatti evidente che l’iniziativa spontanea assunta dalla parte privata sul piano sostanziale, volta alla richiesta di un provvedimento di sanatoria, collide con l’assunto attoreo dato dalla legittimità delle opere edilizie concretamente eseguite, ponendo pure un dubbio di ammissibilità della relativa censura, in quanto svolta in violazione del principio per cui nemo potest venire contra factum proprium ” (tra le tante, cfr. Cons. Stato, Sez. V, n. 7486/2024 e Sez. II, n. 5825/2021; T.A.R. Lombardia, Milano, Sez. IV, n. 3091/2024 e Sez. II, n. 3198/2023; T.A.R. Toscana, Sez. III, n. 1350/2024; T.A.R. Umbria n. 687/2024; T.A.R. Campania, Salerno, Sez. I, n. 2387/2022 e Sez. II, n. 1646/2024;1681/2025; 1741/2025).
6. Conclusivamente il ricorso, tenuto conto dell’evoluzione della vicenda che lo ha interessato, è divenuto improcedibile per sopravvenuta carenza d’interesse.
7. La mancata costituzione del Comune esime il Collegio dalla determinazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza d’interesse.
Nulla spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del giorno 22 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
Nicola Durante, Presidente
Gianmario Palliggiano, Consigliere
TO ER, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| TO ER | Nicola Durante |
IL SEGRETARIO