CA
Sentenza 5 maggio 2025
Sentenza 5 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 05/05/2025, n. 2208 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 2208 |
| Data del deposito : | 5 maggio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
QUINTA SEZIONE CIVILE
(GIÀ PRIMA SEZIONE CIVILE BIS) riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
- dr.ssa Caterina Molfino - Presidente -
- dr. Paolo Celentano - Consigliere –
- dr.ssa Giuseppa D'Inverno - Consigliere rel. - ha deliberato di emettere la presente
S E N T E N Z A nel processo d'appello avverso la sentenza del Tribunale di Napoli, XI sezione civile, n.
7020/2018, pubblicata il 17 luglio 2018, iscritto al n. 885/2019 del ruolo generale degli affari civili contenziosi, riservato per la decisione all'udienza del 4 febbraio 2025 e pendente
T R A
(c.f.: ) nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
(c.f.: , nato a [...] il [...], e Parte_2 C.F._2 [...]
(c.f.: ) nato a [...] il [...], tutti rappresentati e Pt_3 C.F._3
difesi, dall'avv. Lodovico Di Brita(c.f.: - APPELLANTI - C.F._4
E
(c.f.: ), nato a [...] il [...], Controparte_1 C.F._5 Parte_4
(c.f.: nato a [...] greco il 16/05/1976, e la (c.f.: C.F._6 Parte_5
in persona del curatore speciale nominato ex art. 78 c.p.c., avv. Gennaro Alfano
- APPELLATI NON COSTITUITI -
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
1. Con la sentenza impugnata il Tribunale di Napoli rigettava l'azione di responsabilità proposta, ai sensi dell'art. 2476 c.c., da , Parte_6 Parte_2
e , quali soci della nei confronti degli
[...] Parte_3 Parte_5
amministratori di tale società, e e con contraddittorio Controparte_1 Parte_4 REPUBBLICA ITALIANA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
Quinta sezione civile
(già prima sezione civile bis)
esteso a quest'ultima società, rappresentata dal curatore speciale, nominato ex art. 78
c.p.c. per il conflitto d'interessi tra tale ente ed i suoi amministratori.
Nello specifico, il Tribunale: A) confermava la revoca degli amministratori disposta in corso di causa, all'esito del procedimento cautelare iniziato ex art. 2476, co. 3 c.c. su iniziativa degli attori, per le irregolarità gestionali commesse dai convenuti, consistenti nel non avere consentito ai soci l'esercizio delle loro attività di controllo, nell'avere omesso di indire le assemblee previste dalla legge e dallo statuto, nel non avere depositato i bilanci societari e nell'avere omesso di esercitare le azioni dirette al recupero dei crediti vantati dalla società da loro amministrata ne confronti della “Il
Pino di Lenne S.p.A.”, società da cui la prima aveva preso in affitto l'azienda - avente ad oggetto l'esercizio del complesso turistico sito in Palagiano e della relativa area – con contratto del 26 marzo 1988; B) rigettava, per assenza di prova dei danni e del nesso di causalità tra le condotte illegittime ed i danni, la domanda di risarcimento proposta dagli attori nel giudizio di merito avente ad oggetto l'azione di responsabilità, nulla disponendosi sulle spese per la contumacia dei convenuti.
2. Avverso tale sentenza, , e Parte_6 Parte_2 Parte_3
hanno proposto appello citando in giudizio i due amministratori e la società convenuta nella persona del curatore speciale, costituendosi in data 25 febbraio 2019, e chiedendo, in riforma della sentenza impugnata, di accogliere la domanda di risarcimento dei danni e con condanna in solido degli appellati a risarcire i danni patrimoniali da quantificare anche a mezzo della richiedenda CTU, ovvero in via equitativa, il tutto oltre rivalutazione ed interessi trattandosi di debito di valore.
3. Nessuno si è costituito per i convenuti.
4. All'udienza del 29 ottobre 2019 la Corte ha rappresentato l'assenza di prova della notifica dell'appello a e rilevando che ciò Controparte_1 Parte_4
avrebbe potuto comportare l'improcedibilità e/o l'inammissibilità dell'appello.
All'udienza del 4 febbraio 2025 la Corte si è riservata la decisione assegnando agli appellanti termine di 60 giorni per il deposito della loro comparsa conclusionale.
5. In via preliminare va dichiarata la contumacia della società Parte_5
rappresentata dal curatore speciale ex art. 78 c.p.c., l'unica ad avere ricevuto la notifica dell'atto di citazione.
Per il resto l'appello va dichiarato inammissibile non avendo gli appellanti dato
Pag. 2 di 4
N. 885/2019 R.G.AA.CC. + 2 c. + 2 Pt_6 Parte_1 Controparte_1 REPUBBLICA ITALIANA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
Quinta sezione civile
(già prima sezione civile bis)
prova di avere notificato l'atto di citazione ai due appellati e Controparte_1 Pt_4
come pure rappresentato da questa Corte all'udienza del 29 ottobre 2019.
[...]
Difatti, la notifica al primo non è avvenuta, avendo l'ufficiale giudiziario certificato in data 15 febbraio 2019 l'omessa notifica all'indirizzo del convenuto indicato in Napoli alla via Romolo e Remo, “perché sloggiato da anni, come dichiarato dal fratello ivi rinvenuto non voluto qualificarsi” e non avendo poi gli appellanti richiesto termine per tentare una nuova notifica, mentre la notifica al secondo, effettuata ai sensi dell'art. 140 c.p.c. , è stata seguita dal deposito nella casa comunale in data 19 febbraio 2019, con timbratura di spedizione della raccomandata in data 20 febbraio 2019, di cui però non si è rinvenuto in atti l'avviso di ricevimento, sicché tale notifica deve ritenersi non perfezionata (cfr. tra le tante, Cass. 23400/2023).
Ne consegue che, pur essendo la notifica alla società stata eseguita in data 15 febbraio 2019 ai sensi dell'art. 139 c.p.c., nelle mani del portiere dello stabile ove ha residenza il curatore speciale nominato ex art. 78 c.p.c., ciò non è sufficiente a ritenere integrato correttamente il contraddittorio nei confronti dei diretti interessati dalla domanda risarcitoria.
Pertanto, l'appello va dichiarato inammissibile.
6. Nulla deve disporsi sulle spese dell'appello, stante anche la mancata costituzione in giudizio della società, unica parte che ha ricevuto la notifica della citazione.
7. Segue infine la declaratoria prevista dall'art. 13, co. 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 per il caso in cui un'impugnazione sia integralmente rigettata o dichiarata inammissibile.
P . Q . M .
La Corte di Appello di Napoli, quinta sezione civile, definitivamente pronunziando sull'appello avverso la sentenza del Tribunale di Napoli, n. 7020/2018, pubblicata il 17 luglio 2018, proposto da , e , così Parte_6 Parte_2 Parte_3
provvede:
A) dichiara la contumacia della Parte_5
B) dichiara l'inammissibilità dell'appello;
C) nulla deve disporsi sulle spese del grado;
Pag. 3 di 4
N. 885/2019 R.G.AA.CC. + 2 c. + 2 Parte_1 Controparte_1 REPUBBLICA ITALIANA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
Quinta sezione civile
(già prima sezione civile bis)
D) dà atto della sussistenza dei presupposti del versamento in solido da parte di
, e di un ulteriore importo a titolo Parte_6 Parte_2 Parte_3
di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello da essi proposto.
Così deciso in Napoli, il 3 maggio 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
(Giuseppa D'Inverno) (Caterina Molfino)
Pag. 4 di 4
N. 885/2019 R.G.AA.CC. + 2 c. + 2 Parte_1 Controparte_1
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
QUINTA SEZIONE CIVILE
(GIÀ PRIMA SEZIONE CIVILE BIS) riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
- dr.ssa Caterina Molfino - Presidente -
- dr. Paolo Celentano - Consigliere –
- dr.ssa Giuseppa D'Inverno - Consigliere rel. - ha deliberato di emettere la presente
S E N T E N Z A nel processo d'appello avverso la sentenza del Tribunale di Napoli, XI sezione civile, n.
7020/2018, pubblicata il 17 luglio 2018, iscritto al n. 885/2019 del ruolo generale degli affari civili contenziosi, riservato per la decisione all'udienza del 4 febbraio 2025 e pendente
T R A
(c.f.: ) nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
(c.f.: , nato a [...] il [...], e Parte_2 C.F._2 [...]
(c.f.: ) nato a [...] il [...], tutti rappresentati e Pt_3 C.F._3
difesi, dall'avv. Lodovico Di Brita(c.f.: - APPELLANTI - C.F._4
E
(c.f.: ), nato a [...] il [...], Controparte_1 C.F._5 Parte_4
(c.f.: nato a [...] greco il 16/05/1976, e la (c.f.: C.F._6 Parte_5
in persona del curatore speciale nominato ex art. 78 c.p.c., avv. Gennaro Alfano
- APPELLATI NON COSTITUITI -
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
1. Con la sentenza impugnata il Tribunale di Napoli rigettava l'azione di responsabilità proposta, ai sensi dell'art. 2476 c.c., da , Parte_6 Parte_2
e , quali soci della nei confronti degli
[...] Parte_3 Parte_5
amministratori di tale società, e e con contraddittorio Controparte_1 Parte_4 REPUBBLICA ITALIANA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
Quinta sezione civile
(già prima sezione civile bis)
esteso a quest'ultima società, rappresentata dal curatore speciale, nominato ex art. 78
c.p.c. per il conflitto d'interessi tra tale ente ed i suoi amministratori.
Nello specifico, il Tribunale: A) confermava la revoca degli amministratori disposta in corso di causa, all'esito del procedimento cautelare iniziato ex art. 2476, co. 3 c.c. su iniziativa degli attori, per le irregolarità gestionali commesse dai convenuti, consistenti nel non avere consentito ai soci l'esercizio delle loro attività di controllo, nell'avere omesso di indire le assemblee previste dalla legge e dallo statuto, nel non avere depositato i bilanci societari e nell'avere omesso di esercitare le azioni dirette al recupero dei crediti vantati dalla società da loro amministrata ne confronti della “Il
Pino di Lenne S.p.A.”, società da cui la prima aveva preso in affitto l'azienda - avente ad oggetto l'esercizio del complesso turistico sito in Palagiano e della relativa area – con contratto del 26 marzo 1988; B) rigettava, per assenza di prova dei danni e del nesso di causalità tra le condotte illegittime ed i danni, la domanda di risarcimento proposta dagli attori nel giudizio di merito avente ad oggetto l'azione di responsabilità, nulla disponendosi sulle spese per la contumacia dei convenuti.
2. Avverso tale sentenza, , e Parte_6 Parte_2 Parte_3
hanno proposto appello citando in giudizio i due amministratori e la società convenuta nella persona del curatore speciale, costituendosi in data 25 febbraio 2019, e chiedendo, in riforma della sentenza impugnata, di accogliere la domanda di risarcimento dei danni e con condanna in solido degli appellati a risarcire i danni patrimoniali da quantificare anche a mezzo della richiedenda CTU, ovvero in via equitativa, il tutto oltre rivalutazione ed interessi trattandosi di debito di valore.
3. Nessuno si è costituito per i convenuti.
4. All'udienza del 29 ottobre 2019 la Corte ha rappresentato l'assenza di prova della notifica dell'appello a e rilevando che ciò Controparte_1 Parte_4
avrebbe potuto comportare l'improcedibilità e/o l'inammissibilità dell'appello.
All'udienza del 4 febbraio 2025 la Corte si è riservata la decisione assegnando agli appellanti termine di 60 giorni per il deposito della loro comparsa conclusionale.
5. In via preliminare va dichiarata la contumacia della società Parte_5
rappresentata dal curatore speciale ex art. 78 c.p.c., l'unica ad avere ricevuto la notifica dell'atto di citazione.
Per il resto l'appello va dichiarato inammissibile non avendo gli appellanti dato
Pag. 2 di 4
N. 885/2019 R.G.AA.CC. + 2 c. + 2 Pt_6 Parte_1 Controparte_1 REPUBBLICA ITALIANA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
Quinta sezione civile
(già prima sezione civile bis)
prova di avere notificato l'atto di citazione ai due appellati e Controparte_1 Pt_4
come pure rappresentato da questa Corte all'udienza del 29 ottobre 2019.
[...]
Difatti, la notifica al primo non è avvenuta, avendo l'ufficiale giudiziario certificato in data 15 febbraio 2019 l'omessa notifica all'indirizzo del convenuto indicato in Napoli alla via Romolo e Remo, “perché sloggiato da anni, come dichiarato dal fratello ivi rinvenuto non voluto qualificarsi” e non avendo poi gli appellanti richiesto termine per tentare una nuova notifica, mentre la notifica al secondo, effettuata ai sensi dell'art. 140 c.p.c. , è stata seguita dal deposito nella casa comunale in data 19 febbraio 2019, con timbratura di spedizione della raccomandata in data 20 febbraio 2019, di cui però non si è rinvenuto in atti l'avviso di ricevimento, sicché tale notifica deve ritenersi non perfezionata (cfr. tra le tante, Cass. 23400/2023).
Ne consegue che, pur essendo la notifica alla società stata eseguita in data 15 febbraio 2019 ai sensi dell'art. 139 c.p.c., nelle mani del portiere dello stabile ove ha residenza il curatore speciale nominato ex art. 78 c.p.c., ciò non è sufficiente a ritenere integrato correttamente il contraddittorio nei confronti dei diretti interessati dalla domanda risarcitoria.
Pertanto, l'appello va dichiarato inammissibile.
6. Nulla deve disporsi sulle spese dell'appello, stante anche la mancata costituzione in giudizio della società, unica parte che ha ricevuto la notifica della citazione.
7. Segue infine la declaratoria prevista dall'art. 13, co. 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 per il caso in cui un'impugnazione sia integralmente rigettata o dichiarata inammissibile.
P . Q . M .
La Corte di Appello di Napoli, quinta sezione civile, definitivamente pronunziando sull'appello avverso la sentenza del Tribunale di Napoli, n. 7020/2018, pubblicata il 17 luglio 2018, proposto da , e , così Parte_6 Parte_2 Parte_3
provvede:
A) dichiara la contumacia della Parte_5
B) dichiara l'inammissibilità dell'appello;
C) nulla deve disporsi sulle spese del grado;
Pag. 3 di 4
N. 885/2019 R.G.AA.CC. + 2 c. + 2 Parte_1 Controparte_1 REPUBBLICA ITALIANA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
Quinta sezione civile
(già prima sezione civile bis)
D) dà atto della sussistenza dei presupposti del versamento in solido da parte di
, e di un ulteriore importo a titolo Parte_6 Parte_2 Parte_3
di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello da essi proposto.
Così deciso in Napoli, il 3 maggio 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
(Giuseppa D'Inverno) (Caterina Molfino)
Pag. 4 di 4
N. 885/2019 R.G.AA.CC. + 2 c. + 2 Parte_1 Controparte_1