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Sentenza 6 marzo 2025
Sentenza 6 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Torino, sentenza 06/03/2025, n. 210 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Torino |
| Numero : | 210 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2025 |
Testo completo
N. 617/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte D'Appello di Torino
Sez. Terza Civile nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Anna Bonfilio Presidente Relatore dott. Francesco Rizzi Consigliere dott.ssa Paola Ferrari Bravo Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 617/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GROSSO Parte_1 C.F._1
VITTORIO, elettivamente domiciliato in VIA MILANO, 66 13900 BIELLA presso il difensore avv.
GROSSO VITTORIO appellante contro
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. BUFFA Controparte_1 C.F._2
GIANLUCA e dell'avv. MICHELONE MARTINA ( VIA PIETRO MICCA C.F._3
30 VERCELLI, elettivamente domiciliato in VIA ITALIA, 17 13900 BIELLA presso il difensore avv.
BUFFA GIANLUCA appellato
Udienza di rimessione in decisione ex art. 127ter c.p.c. in data 9.01.2025; provvedimento di rimessione al Collegio in data 10.01.2025
OGGETTO: risarcimento danni da inadempimento contatto di prestazione d'opera professionale
CONCLUSIONI
Per l'appellante:
“Voglia l'Ecc.ma Corte adita, contrariis reiectis:
Nel merito pagina 1 di 12 Accogliere, per i motivi dedotti in narrativa, il proposto appello e per l'effetto ed in totale riforma della appellata ordinanza resa nella causa iscritta al n. 1523/2020 R.G. Tribunale di Biella, accogliendo le conclusioni avanzate in prime cure, respingere le domande del ricorrente di prime cure ad oggetto l'accertamento del grave inadempimento del ricorrente appellante nel contratto di prestazione d'opera e/o la domanda di risarcimento dei danni patiti in conseguenza, accertando e dichiarando l'insussistenza o la mancata prova dei gravi inadempimenti del Dott. nei confronti Parte_1 delle obbligazioni derivanti dal contratto di prestazione d'opera in essere con , Controparte_1
comunque respingendo la domanda di condanna del Dott. al risarcimento dei danni Parte_1
patiti da per i motivi dedotti in narrativa. Controparte_1
In caso di accoglimento parziale
Nella denegata ipotesi in cui fossero ritenuti sussistenti una responsabilità contrattuale dell'appellante, il danno patito dall'appellante come il nesso eziologico tra la prima e il secondo, richiamate sul punto le deduzioni di cui all'atto di appello e successivi atti di causa, accogliersi parzialmente il proposto appello confermando il provvedimento impugnato limitatamente all'importo per cui è stata raggiunta piena prova documentale del danno patito come determinato in atti ovvero secondo maggiore o minore somma ravvisata.
In via istruttoria e subordinata
Nel mero e subordinato caso in cui Codesta Ecc.ma Corte ritenesse necessaria un'integrazione istruttoria, si chiede ammettersi le istanze istruttorie già dedotte e rigettate in prime cure, articolate come di seguito:
“Prova orale per interpello e per testi sui seguenti capi di prova e su quelli che ci si riserva di formulare, da intendersi preceduti dalla dizione "Vero che", senza inversione dell'onere probatorio, previa espunzione delle eventuali espressioni inammissibili:
1) Vero che il Signor consegnava allo Studio del Dott. la registrazione Controparte_1 Pt_1
meccanografica della documentazione fiscale della propria ditta commerciale;
2) Vero che il Signor affidava al Dott. solamente l'invio telematico presso Controparte_1 Pt_1
Agenzia Entrate dei modelli dichiarativi ai fini d'imposte dirette ed indirette;
3) Vero che il Signor , forniva al Dott. le dichiarazioni e gli studi di settore Controparte_1 Pt_1 asseverati nella compilazione prima dell'invio telematico, di cui poi si occupava successivamente, telematicamente, il Dott. Pt_1
4) Vero che il Dott. segnalava al Sig. la presenza di costi non inerenti relativi alle Pt_1 CP_1
dichiarazioni redditi ed IVA per gli anni di imposta 2012-2016;
pagina 2 di 12 Si indicano a testi sui superiori capi i signori: Rag. , res.te Biella, via Mentegazzi n.1, Testimone_1
Biella e Rag. res.te in via De Stefanis 1, Biella”. Testimone_2
IN OGNI CASO dichiararsi l'inammissibilità di tutta la documentazione prodotta in atti in sede di appello da parte dell'appellato.
Con vittoria di spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio”.
Per l'appellato:
“Voglia l'Ecc.ma Corte adita, respinta ogni contraria richiesta, eccezione e deduzione di parte avversaria: nel merito respingere l'appello proposto da controparte avverso l'ordinanza resa dal Tribunale di Biella nell'ambito del procedimento a cognizione sommaria R.G. n. 1523/2020 e per l'effetto confermare integralmente il provvedimento impugnato.
Con vittoria di spese ed onorari. in ogni caso
Con vittoria di spese, diritti ed onorari e con condanna di parte attrice al versamento in favore di parte resistente di una somma equitativamente individuata ex art. 96, c. 3, c.p.c.”.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. il sig. conveniva innanzi al Tribunale di Controparte_1
Biella il Dott. chiedendone la condanna al risarcimento dei danni patrimoniali subiti e Parte_1 quantificati in € 39.461,92 a causa del grave inadempimento del convenuto alle obbligazioni derivanti dal contratto di prestazione d'opera professionale, con riferimento alle annualità comprese dal 2013 al
2017.
Esponeva di aver affidato la gestione di tutti gli incombenti fiscali connessi alla propria attività di agente di commercio al dott. e di essere venuto a conoscenza, nell'autunno del 2017, a Parte_1 seguito di un atto di accertamento notificato dall'INPS, di gravi e reiterate irregolarità della propria gestione fiscale sin dal 2012. In particolare, erano emerse: inveritiere componenti negative, mancata previsione degli studi di settore, dichiarazione IVA in totale discordanza con le risultanze del registro, invio all'Agenzia delle Entrate dell'integrazione degli studi di settore e della dichiarazione IVA oltre la scadenza dei termini.
In ragione di tale situazione, dunque, il ricorrente riferiva di aver dovuto pagare sanzioni per complessivi € 3.297,50, nonché pagare la somma di € 1.268,80 in favore del dott. Controparte_2
per la ricostruzione della contabilità 2012 e per il deposito della dichiarazione fiscale integrativa.
pagina 3 di 12 Esponeva poi che tali importi, per un totale complessivo di € 4.566,30, erano stati recuperati a seguito di procedimento di esecuzione forzata incardinato davanti al Tribunale di Biella in forza del titolo esecutivo rappresentato dalla sentenza n. 166/2019, emessa dal Giudice di Pace di Biella, con cui il dott. era stato condannato al risarcimento del danno come sopra quantificato. Lamentava Pt_1
tuttavia il fatto che tale risarcimento fosse riferito unicamente ai danni connessi alla annualità fiscale
2012, allegando di aver subito danni patrimoniali conseguenti al medesimo inadempimento da parte del professionista con riferimento alle annualità dal 2013 al 2017. In particolare, con riferimento all'annualità 2013, deduceva un danno per un importo pari a € 6.937,60, all'annualità 2014 per un importo pari a € 11.201,15, all'annualità 2015 per un importo pari a € 3.202,14, all'annualità 2016 per un importo pari a € 5.152, 57 e con riferimento all'annualità 2017 per un importo pari a € 503, 58.
Chiedeva inoltre la restituzione degli importi pagati al dott. a titolo di corrispettivo per Parte_1
l'attività di tenuta della contabilità dal 2013 a 2017 pari a € 11.424,88, atteso l'asserito inadempimento del mandato professionale, nonché il pagamento di quanto corrisposto al dott. per Controparte_2 la ricostruzione della contabilità effettuata in relazione al 2013 e pari a € 1040,00, per un totale complessivo di € 39.461,92.
Si costituiva in giudizio il dott. contestando in fatto e in diritto la domanda del Parte_1
ricorrente di cui chiedeva il rigetto.
Allegava in specie di non aver mai ricevuto conferimento di incarico professionale di tenuta della contabilità, ma di essere stato deputato unicamente alla trasmissione telematica delle dichiarazioni dei redditi e non anche alla loro compilazione e, dunque, di aver svolto mera attività di intermediario abilitato quale soggetto trasmettitore all'Agenzia delle Entrate delle dichiarazioni fiscali che riceveva dal ricorrente, già compilate. Aggiungeva inoltre che l'ultima annualità di cui si era occupato risaliva al
2016, eccependo pertanto l'infondatezza di ogni richiesta risarcitoria relativa all'anno 2017.
La causa veniva istruita sommariamente a mezzo prova orale e con ordinanza in data del 3.04.23 il
Tribunale di Biella accertava e dichiarava il grave inadempimento del dott. in Parte_1 relazione alle obbligazioni derivanti dal contratto di prestazione d'opera in essere con Controparte_1
con riferimento alle annualità dal 2013 al 2017, condannandolo conseguentemente al risarcimento dei danni patiti da quantificati in € 39.461,92 oltre interessi e rivalutazione monetaria;
Controparte_1
condannava inoltre il dott. a rimborsare a parte ricorrente le spese del giudizio Parte_1 liquidate in complessivi € 2.837,00, oltre anticipazioni, rimborso forfettario spese, IVA e CPA.
Il Tribunale, ritenuta in primo luogo pacifica la sussistenza dell'incarico professionale, contestato da parte resistente unicamente nel suo contenuto, riteneva inverosimile che l'elaborazione di dati contabili e fiscali, necessaria ai fini della compilazione delle dichiarazioni fiscali, che richiede pagina 4 di 12 competenze professionali specifiche, potesse in specie essere svolta autonomamente da chi svolge l'attività di agente di commercio. Riteneva piuttosto che il contribuente dovesse fornire i dati contabili e fiscali per la tenuta della contabilità e lo svolgimento degli adempimenti fiscali, da elaborarsi quindi a cura del professionista.
Rilevava peraltro come la tesi difensiva del professionista risultasse smentita sia dalla documentazione versata in atti, in specie dalle fatture emesse dallo stesso dott. recanti la causale “tenuta della Pt_1
contabilità”, sia da quanto riferito dal teste in merito alla necessità di rifare tutta una serie di CP_2
calcoli e verifiche che risultavano esser già state svolte dal precedente commercialista.
Riteneva contraddetta dalla documentazione versata in atti anche la tesi di parte resistente di aver svolto attività solo fino al 2016, atteso che il rapporto contrattuale risultava essere venuto meno in forza del recesso del ricorrente formalizzato in data 31.1.2018.
Riteneva del resto anche il nesso causale tra la condotta del professionista e i danni lamentati dal cliente, essendo emerse dall'istruttoria orale le irregolarità fiscali lamentate dal ricorrente, la necessità di un intervento di ricostruzione della contabilità per le annualità dal 2013 al 2017 e lo svolgimento di tale attività ad opera di altro commercialista.
Riteneva infine provato anche nel quantum il danno patrimoniale patito dal ricorrente, risultando, dalla documentazione prodotta, l'entità degli esborsi patrimoniali sostenuti dal ricorrente, sia a titolo di sanzioni ed interessi moratori, sia a titolo di ravvedimenti operosi, nonché l'esborso effettuato a titolo di pagamento delle prestazioni rese dal dott. e la sua consequenzialità diretta e immediata CP_2 dall'inadempimento del dott. Pt_1
Reputava peraltro fondata anche la domanda di restituzione degli importi corrisposti dal ricorrente al professionista, avendo questi reso una prestazione priva dei caratteri della diligenza, esattezza e puntualità e non avendo egli provato che l'impossibilità di adempiere correttamente fosse dipesa da una causa a lui non imputabile o da problemi la cui soluzione implicava particolare difficoltà.
Avverso il predetto provvedimento ha promosso appello il Dott. chiedendo, in Parte_1 riforma dell'impugnata ordinanza, respingersi le domande del ricorrente in primo grado;
chiede peraltro, ove ritenuta necessaria integrazione istruttoria, ammettersi le istanze istruttorie già promosse in primo grado e non accolte;
con vittoria di spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio.
Lamenta l'appellante, con primo motivo di gravame, che il Tribunale abbia ritenuto erroneamente provato l'oggetto del mandato professionale pure certamente affidatogli, come comprensivo della gestione dell'intera posizione fiscale del ricorrente, laddove esso era da ritenersi invece limitato alla mera trasmissione delle dichiarazioni dei redditi e non alla loro compilazione, rilevando come le dichiarazioni prodotte in atti rechino indicazione del “codice 1” ad indicare che pagina 5 di 12 trattasi di dichiarazione predisposta dal contribuente. Censura quindi il rilievo esposto dal Tribunale, nel ritenere il mandato affidatogli comprensivo dell'attività di predisposizione delle dichiarazioni fiscali in considerazione delle causali esposte nelle fatture emesse per l'attività prestata, in termini di
“tenuta della contabilità”. Rileva per contro come il sig. abbia omesso di documentare in CP_1 alcun modo l'invio dei dati necessari per la compilazione delle suddette dichiarazioni, pure in relazione a rapporto professionale protrattosi per diversi anni e come i compensi fatturati fossero in specie di ben modesta entità e finanche esigui. Rileva inoltre come dall'esame dei documenti nn. 7 e 8 prodotti in primo grado risulti invece evidente che l'incarico professionale assunto aveva ad oggetto unicamente la trasmissione per via telematica di dichiarazioni predisposte dallo stesso contribuente.
Lamenta inoltre l'appellante, con secondo motivo di gravame, che il Tribunale abbia erroneamente ravvisato prova adeguata e sufficiente che il danno lamentato dal sig. fosse CP_1
stato determinato dalla sua condotta professionale, dovendo ritenersi invece provato che egli era incaricato unicamente di trasmettere dichiarazioni redatte da altri e comunque sulla base di dati attestati e confermati unicamente dal cliente, laddove incombe comunque al cliente stesso un obbligo di vigilanza sul corretto adempimento dell'incarico affidato al professionista.
Lamenta infine l'appellante, con terzo motivo di gravame, che il Tribunale, nel ritenere provata la sua responsabilità professionale in relazione ai danni denunciati dal sig. , abbia CP_1
ritenuto comprovati detti danni nella misura indicata dal ricorrente pur in mancanza di documentazione alcuna di pagamenti per sanzioni, interessi e ravvedimenti onerosi per gli anni 2013-2017, avendo il ricorrente prodotto quietanze di pagamenti resi a tal titolo solo per l'anno 2014. Assume perciò carente prova alcuna di attualità e concretezza del danno denunciato dal ricorrente. Lamenta inoltre ingiustificatamente accolta anche la domanda attorea di restituzione dei compensi versati al professionista, laddove gli importi a tal titolo documentati risultavano relativi a prestazioni rese negli anni dall'appellante anche per i familiari del sig. e comunque per prestazioni diverse da CP_1
quelle contestate.
Si è costituito nel gravame il sig. , chiedendo respingersi l'avversa Controparte_1
impugnazione e confermarsi il provvedimento impugnato, con vittoria delle spese del giudizio e con condanna dell'appellante ex art. 96, c. 3 c.p.c.
Contesta anzitutto la doglianza di controparte secondo cui il ricorrente non avrebbe provato il contenuto del contratto di prestazione d'opera intercorso tra le parti, evidenziando come il giudice correttamente abbia rilevato invece che le fatture pagate dal sig. (prodotte sub doc. 2 e doc. CP_1
16) in relazione a tutte le annualità del rapporto professionale in oggetto riportano l'esplicita dicitura pagina 6 di 12 “tenuta contabilità” oltre che quella di “predisposizione dichiarazioni” e rilevando inoltre che i propri registri IVA (doc. 5) recano in epigrafe l'intestazione dello studio del dott. Pt_1
Rileva peraltro come il dott. abbia riferito in sede testimoniale di aver dovuto rifare una CP_2
serie di calcoli e verifiche in quanto svolti erroneamente in precedenza dal medesimo, e Pt_1
presentare quindi dichiarazioni fiscali integrative per ovviare alle inadempienze di controparte.
Osserva, dunque, come il primo Giudice abbia correttamente accertato il contenuto del contratto in essere tra le parti, quale già del resto acclarato anche dal Giudice di Pace di Biella adito per il ristoro dei danni relativi ad inadempienze del professionista relative all'annualità fiscale 2012.
L'appellato evidenzia inoltre l'infondatezza dell'assunto del professionista nel sostenere che egli avrebbe gestito autonomamente la propria contabilità, avvalendosi del commercialista solo per l'invio delle dichiarazioni, laddove se egli fosse stato in grado di gestire autonomamente la propria contabilità, non avrebbe di certo incaricato un professionista per la mera trasmissione telematica della dichiarazione.
In merito al “codice 1” indicato nelle dichiarazioni inviate dal ad indicare un documento Pt_1
predisposto dal contribuente, rileva come tale indicazione venga di fatto inserita proprio al momento dell'invio telematico della dichiarazione, pacificamente effettuato dal stesso. Pt_1
Parte appellata contesta altresì anche il secondo motivo di gravame, respingendo ogni responsabilità per non aver “vigilato” sull'operato del suo consulente, evidenziando come il consulente fiscale eserciti una professione intellettuale disciplinata dagli articoli 2222 e ss. cod. civ., con l'assunzione, nel caso de quo, dell'obbligazione di tenere la contabilità del cliente, nonché di predisporre ed inviare le relative dichiarazioni fiscali, risultando perciò solo tenuto ad adempiere alle proprie obbligazioni non già con la semplice diligenza del buon padre di famiglia ex art. 1176, comma 1, cod. civ., bensì con diligenza e competenza tecnica adeguata, non potendo perciò addebitare le proprie inadempienze ed i propri errori alla mancata vigilanza del cliente.
Rileva infine, in ordine al terzo motivo di gravame, come il resistente stesso, in primo grado, non abbia contestato l'ammontare delle somme corrisposte dal sig. agli Enti a seguito degli CP_1
accertamenti subiti e neppure l'avvenuto pagamento delle somme in questione, come indicate nel ricorso ex art. 702 bis c.p.c.
Assume quindi che, stante la mancata contestazione, la corresponsione delle somme in oggetto debba considerarsi pacifica e non contestata ex art. 115 c.p.c. Chiede comunque di essere ammesso a depositare, sub documento n. 37 tutte le quietanze di pagamento dei modelli F24 relative alle somme versate ad INPS, Erario ed altri Enti competenti a seguito delle negligenze del Pt_1
pagina 7 di 12 Contesta inoltre anche la pertinenza dell'invocata distinzione fra prestazioni rese personalmente in suo favore quale agente di commercio e quelle svolte nel suo interesse quale persona fisica non imprenditore, rilevando come, in ogni caso, tutte le problematiche di natura fiscale nelle quale è incorso il ricorrente siano dipese dalle negligenze del Pt_1
Il sig. eccepisce perciò la manifesta infondatezza dell'appello ex art. 348 bis cpc., rilevando CP_1
altresì come controparte, al fine di sottrarsi all'adempimento delle proprie obbligazioni, si sia spogliato integralmente dei propri beni, evidenziando anche come la retribuzione da lavoro subordinato dell'appellante quale dipendente pubblico risulti già oggetto di pignoramenti con scadenze al 2030 e come negli istituti di credito presso i quali risulta avere rapporti di conto corrente siano depositate poche decine di euro. Riferisce inoltre che nel corso del 2020 il ha donato un'ingente somma di Pt_1 circa € 500.000 di fondi ed investimenti finanziari all'anziana madre, assumendo quindi che egli voglia utilizzare lo strumento processuale solo per scopi meramente dilatori, con evidente abuso del diritto.
Domanda quindi la condanna dell'appellante ai sensi dell'art. 96 c. 3 c.p.c.
Rileva anzitutto la Corte che le istanze istruttorie genericamente riproposte dall'odierno appellante, nel chiedere “ammettersi le istanze istruttorie già dedotte e rigettate in prime cure nel mero e subordinato caso in cui Codesta Ecc.ma Corte ritenesse necessaria un'integrazione istruttoria”, neppure specificamente ribadite in primo grado all'atto della precisazione delle conclusioni e reiterate nel gravame in forma condizionata, devono ritenersi perciò solo inammissibili.
Ed infatti “il più recente orientamento di questa Corte ritiene che, in osservanza del principio di specificità dei motivi di gravame, la riproposizione delle istanze istruttorie in appello deve essere
“specifica”, dovendo la parte, laddove non sia necessario uno specifico mezzo di gravame, riprodurre nel suo atto di costituzione in appello le istanze istruttorie non accolte dal giudice di primo grado, essendo inammissibile una riproposizione generica con rinvio agli atti del procedimento di primo grado
(cfr. Cass., Sez. II, 23/3/2016, n. 5812). Sez. 3 - , Ordinanza n. 16420 del 09/06/2023 ).
Peraltro anche “in materia di prova documentale nel processo civile, il giudice d'appello ha il potere- dovere di esaminare un documento ritualmente prodotto in primo grado nel caso in cui la parte interessata ne faccia specifica istanza nei propri scritti difensivi (mediante richiamo di esso nella parte argomentativa dei motivi formulati o delle domande ed eccezioni riproposte) illustrando le ragioni, trascurate dal primo giudice, per le quali il contenuto del documento acquisito giustifichi le rispettive deduzioni” ( Cass. Civ. Sez. U - , Sentenza n. 4835 del 16/02/2023; Cass. Civ. Sez. 1 - ,
Sentenza n. 2461 del 29/01/2019 ).
Per contro l'odierno appellante ha, da un lato, del tutto omesso di indicare la specifica rilevanza dei capitoli di prova orale dedotti in primo grado in relazione alle censure in merito svolte in sede di pagina 8 di 12 gravame, neppure contestando il provvedimento del Giudice a quo con cui i capitoli di prova testimoniale dedotti sono stati dichiarati “generici ( privi di riferimenti temporali ) ed irrilevanti”.
Dall'altro ha finanche “subordinato” la riproposizione dell'istanza di ammissione delle prove al solo caso in cui la Corte ritenesse necessaria integrazione istruttoria, così evidenziando di non ritenere dette prove per sé necessarie e concludenti.
Nel merito i primi due motivi di gravame, che possono essere congiuntamente esaminati ai fini del decidere, si appalesano con ogni evidenza infondati.
Risulta infatti con chiara evidenza dall'esame delle fatture emesse dall'appellante stesso in relazione alle prestazioni professionali in contestazione ( v. documento n. 16 di parte ricorrente in primo grado ) che esse contengono descrizione dell'attività svolta dal Dott. con specifica e distinta indicazione Pt_1 delle voci “tenuta Vs. contabilità semplificata” e “predisposizione dichiarazione reddituale”. Tali indicazioni risultano all'evidenza incompatibili con un incarico limitato – come allegato dall'appellante
– al mero invio telematico di dichiarazioni che si assumono redatte e predisposte dallo stesso cliente.
Peraltro i compensi esposti nelle fatture in esame appaiono del tutto adeguati alle prestazioni di tenuta di contabilità relativa a mera attività, per sé non certo complessa, di un agente di commercio quale il sig. e tenuta con modalità semplificata, per un importo mensile di € 60,00, e per la CP_1 predisposizione della dichiarazione annuale dei redditi ( mod.Unico ) nella misura di € 180,00 e per la dichiarazione annuale IVA/IRAP per un importo di € 80,00, laddove simili compensi risulterebbero del tutto ingiustificati a fronte di mera attività di invio telematico di dichiarazioni predisposte dal cliente.
A nulla rileva del resto che nelle dichiarazioni di impegno alla presentazione telematica delle dichiarazioni in questione a nome del Dott. sia indicato il “codice 1” ad indicare che trattasi di Pt_1
dichiarazioni predisposte dal contribuente, laddove tale indicazione viene redatta certamente dal professionista incaricato e come tale pare del tutto irrilevante ai fini della prova dell'oggetto dell'incarico professionale affidatogli.
Inoltre è emerso in sede istruttoria in primo grado, dall'escussione del teste Dott. – CP_2
professionista incaricato quindi dal sig. di rivedere totalmente la sua contabilità a seguito di CP_1 avvisi di accertamento ricevuti dall'INPS e dall'Agenzia delle Entrate - che “l'Agenzia delle entrate aveva riscontrato errori e il sig. si è rivolto” al suddetto professionista “per capire quali CP_1 erano gli errori”. Il dott. ha riferito anche di aver “dovuto ricostruire tutto per mostrare che CP_2
quello evidenziato dalla Agenzia Entrate corrispondeva al vero” e provvedere anche alla “chiusura del bilancio ovvero della rilevazione degli ammortamenti e delle altre voci di fine anno”, precisando che
“quest'ultima attività era stata svolta dal precedente commercialista ma io l'ho rifatta a seguito delle pagina 9 di 12 anomalie riscontrate dall'Agenzia delle Entrate, attività indispensabile per verificare le suddette anomalie” ed aggiungendo che il precedente commercialista era il dott. . Parte_1
Alla luce degli elementi evidenziati, pur in carenza di documenti scritti per la definizione dell'oggetto del mandato professionale conferito dal sig. al Dott. ben può ritenersi comunque CP_1 Pt_1
adeguatamente provato che tale incarico non fosse certo limitato alla mera trasmissione telematica di dichiarazioni dei redditi predisposte dal cliente, a sua cura e rischio, ma fosse invece chiaramente esteso alla tenuta della contabilità, pure in forma semplificata, relativa all'attività esercitata dal sig.
, nonché alla predisposizione delle dichiarazioni fiscali relative a detta attività. CP_1
Deve ritenersi in conseguenza parimenti sussistente prova adeguata e sufficiente della correlazione causale tra l'attività professionale condotta dal Dott. in adempimento dell'incarico Pt_1
affidatogli dal sig. ed il danno conseguente alle plurime contestazioni di inesattezze ed errori CP_1 inviate quindi dall'INPS e dall'Agenzia delle Entrate proprio in riferimento ad adempimenti e dichiarazioni relative al periodo di svolgimento del predetto incarico, protrattosi, come documentato in atti, dall'anno 2012 – in relazione al quale risulta già intervenuta sentenza di accertamento dell'inadempimento del Dott. all'incarico professionale affidatogli – sino al recesso dal Pt_1
rapporto comunicato dal sig. in data 31.01.2018 ( v. documento n. 1 di parte ricorrente in CP_1
primo grado ).
Né può certo fondatamente ascriversi il danno economico conseguente, commisurato agli oneri dovuti in sanatoria di errori ed omissioni riscontrate in relazione ad atti compiuti dal professionista, ad omessa vigilanza e controllo da parte del cliente. Se è vero infatti che i dati necessari per la tenuta della contabilità aziendale non potevano che essere trasmessi dal cliente al professionista è comunque in onere al professionista, incaricato di svolgere prestazioni che per loro natura postulano competenze tecnico-professionali di cui il cliente non è tenuto certo a disporre o dotarsi, verificarne la verosimiglianza e quindi la congruità e completezza ai fini dell'adempimento del mandato affidatogli.
Non può, dunque, ascriversi a responsabilità del cliente una condotta di “omessa vigilanza” sul corretto adempimento dell'incarico conferito al professionista, non potendosi in alcun modo presumere che egli disponga di competenze adeguate al fine.
Merita invece parziale accoglimento la doglianza pure esposta dall'appellante nel lamentare non già carenza di prova adeguata del danno subito dal cliente in conseguenza degli errori ed inadempienze ascrivibili al professionista incaricato, ma piuttosto nel dolersi di essere stato condannato a restituire integralmente i compensi corrispostigli dal sig. , che pure in parte che erano invece maturati CP_1
per attività in effetti compiuta e del tutto da censure.
pagina 10 di 12 Da un lato infatti, il danno riportato dal sig. risulta compiutamente esposto e CP_1
documentato in relazione a tutti gli addebiti contestatigli per pagamento non certo di maggiori imposte accertate come dovute, ma per sanzioni ed interessi conseguenti, come riscontrabili in riferimento ai
“codici tributo” relativi evidenziati nei modelli di pagamento prodotti in atti.
Né rileva, ai fini della compiuta prova dei danni esposti, che detti documenti non rechino, come prodotti in primo grado, annotazioni di quietanza o di avvenuto pagamento.
Risulta infatti dalla mera lettura dell'atto di costituzione del Dott. in primo grado che nessuna Pt_1
contestazione egli ebbe a sollevare in merito alla valenza probatoria della documentazione ex adverso prodotta dal ricorrente a riprova delle somme versate a titolo di sanzioni ed interessi a seguito delle contestazioni formulate nei suoi confronti dall'INPS e dall'Agenzia delle Entrate, rilevando solo tardivamente – ed irritualmente, nel contesto di note autorizzate solo per la precisazione delle conclusioni – che “nonostante i docc. nn. 10, 21, 25, 26, 28, 32 e 33 di parte ricorrente siano denominati “ricevute di pagamento” o “copie quietanze”, essi in realtà non forniscono, se non in minima parte, la prova del danno quale esborso patrimoniale effettivamente sostenuto, che pure il ricorrente afferma di aver già patito”. Correttamente, dunque, il Giudice a quo ha ritenuto non contestata ex art. 115 c.p.c. la circostanza che i modelli fiscali prodotti dal ricorrente quali ricevute del pagamento di sanzioni ed interessi allegati a titolo di danno conseguente all'inadempimento del professionista convenuto, siano stati effettivamente pagati, laddove il sig. , a fronte delle CP_1
tardive contestazioni sollevate in merito, ha comunque offerto in produzione in sede di gravame le quietanze di pagamento relative ai modelli F24 già prodotti in primo grado ( cfr. documento n. 37 di parte appellata ).
Risulta peraltro dall'analitica disamina delle fatture emesse dal Dott. in relazione ai Pt_1
compensi dovutigli per le attività professionali svolte in favore del sig. nel corso della durata CP_1
dell'incarico da questi affidatogli ( v. documento n. 16 di parte ricorrente in primo grado ) che in esse risultano in effetti esposti corrispettivi relativi ad attività del tutto diverse ed estranee a quelle oggetto di contestazione tra le parti - in specie compilazione modelli 770, pratica presso Studio notarile Dott.
Per_
svolgimento di pratica presso Esattoria Sestri spa e accesso Equitalia Sestri spa, gestione dipendenti, esazione postale, predisposizione atti amministrativi, gestione badante nonché adempimenti fiscali per ).Detti corrispettivi devono ritenersi perciò solo Controparte_3
effettivamente dovuti al Dott. e devono pertanto scomputarsi dall'importo riconosciuto in Pt_1
restituzione in favore del sig. in forza del provvedimento gravato per un importo CP_1
complessivo di per € 3.983,00, da maggiorare del 4% quale contributo cassa professionale ed IVA al
22% e quindi pari ad € 5.053,63. Deve ritenersi perciò dovuto in favore del sig. a titolo di CP_1
pagina 11 di 12 restituzione di compensi corrisposti per attività rivelatesi infruttuose ed anzi lesive e per ristoro dei danni conseguenti alle inadempienze accertate un importo complessivo di € 39.461,92 - € 5.053,63 e quindi pari ad € 33.378,29.
Addivenendosi pertanto a parziale accoglimento di uno soltanto dei motivi di gravame prospettati, le spese dei due gradi del giudizio seguono comunque la preponderante soccombenza della parte appellante e si liquidano per il gravame come da dispositivo in applicazione di valori medi dei parametri normativi in vigore e di cui al D.M. n. 55/2014 come attualmente in vigore, avuto riguardo al valore della controversia, pur sempre compreso nella medesima fascia di riferimento considerata in sede di valutazione in primo grado ( da € 26.000ad € 52.000), alla sua media complessità ed all'attività difensiva concretamente svolta dalle parti nel giudizio, che ha comportato pieno svolgimento delle fasi di studio della controversia, introduttiva e di decisione.
Deve ritenersi in conseguenza perciò solo infondata, a fronte del parziale accoglimento dell'appello in esame, la domanda formulata dall'appellato ex art. 96,comma III,c.p.c.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Torino, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) in parziale accoglimento dell'appello in esame ed a parziale riforma dell'ordinanza impugnata, resa dal Tribunale di Biella in data del 3.04.23, condanna il Dott. al pagamento in favore Parte_1
del sig. , in conseguenza del grave inadempimento del predetto professionista al Controparte_1
mandato professionale ricevuto per le annualità 2013-2017, della somma complessiva di € 33.378,29, in luogo del maggior importo di cui all'ordinanza impugnata, oltre interessi e rivalutazione monetaria;
2) rigetta la domanda formulata dall'appellato ex art. 96, comma III,c.p.c.;
3) condanna il Dott. al pagamento in favore del sig. delle spese del Parte_1 Controparte_1
presente giudizio, che si liquidano in € 6.946,00 per compensi, oltre rimborso forfettario delle spese generali in misura del 15% del compenso totale della prestazione, CPA ed IVA come per legge.
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del 18/02/2025
Il Presidente est.
Dott.ssa Anna Bonfilio
pagina 12 di 12
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte D'Appello di Torino
Sez. Terza Civile nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Anna Bonfilio Presidente Relatore dott. Francesco Rizzi Consigliere dott.ssa Paola Ferrari Bravo Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 617/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GROSSO Parte_1 C.F._1
VITTORIO, elettivamente domiciliato in VIA MILANO, 66 13900 BIELLA presso il difensore avv.
GROSSO VITTORIO appellante contro
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. BUFFA Controparte_1 C.F._2
GIANLUCA e dell'avv. MICHELONE MARTINA ( VIA PIETRO MICCA C.F._3
30 VERCELLI, elettivamente domiciliato in VIA ITALIA, 17 13900 BIELLA presso il difensore avv.
BUFFA GIANLUCA appellato
Udienza di rimessione in decisione ex art. 127ter c.p.c. in data 9.01.2025; provvedimento di rimessione al Collegio in data 10.01.2025
OGGETTO: risarcimento danni da inadempimento contatto di prestazione d'opera professionale
CONCLUSIONI
Per l'appellante:
“Voglia l'Ecc.ma Corte adita, contrariis reiectis:
Nel merito pagina 1 di 12 Accogliere, per i motivi dedotti in narrativa, il proposto appello e per l'effetto ed in totale riforma della appellata ordinanza resa nella causa iscritta al n. 1523/2020 R.G. Tribunale di Biella, accogliendo le conclusioni avanzate in prime cure, respingere le domande del ricorrente di prime cure ad oggetto l'accertamento del grave inadempimento del ricorrente appellante nel contratto di prestazione d'opera e/o la domanda di risarcimento dei danni patiti in conseguenza, accertando e dichiarando l'insussistenza o la mancata prova dei gravi inadempimenti del Dott. nei confronti Parte_1 delle obbligazioni derivanti dal contratto di prestazione d'opera in essere con , Controparte_1
comunque respingendo la domanda di condanna del Dott. al risarcimento dei danni Parte_1
patiti da per i motivi dedotti in narrativa. Controparte_1
In caso di accoglimento parziale
Nella denegata ipotesi in cui fossero ritenuti sussistenti una responsabilità contrattuale dell'appellante, il danno patito dall'appellante come il nesso eziologico tra la prima e il secondo, richiamate sul punto le deduzioni di cui all'atto di appello e successivi atti di causa, accogliersi parzialmente il proposto appello confermando il provvedimento impugnato limitatamente all'importo per cui è stata raggiunta piena prova documentale del danno patito come determinato in atti ovvero secondo maggiore o minore somma ravvisata.
In via istruttoria e subordinata
Nel mero e subordinato caso in cui Codesta Ecc.ma Corte ritenesse necessaria un'integrazione istruttoria, si chiede ammettersi le istanze istruttorie già dedotte e rigettate in prime cure, articolate come di seguito:
“Prova orale per interpello e per testi sui seguenti capi di prova e su quelli che ci si riserva di formulare, da intendersi preceduti dalla dizione "Vero che", senza inversione dell'onere probatorio, previa espunzione delle eventuali espressioni inammissibili:
1) Vero che il Signor consegnava allo Studio del Dott. la registrazione Controparte_1 Pt_1
meccanografica della documentazione fiscale della propria ditta commerciale;
2) Vero che il Signor affidava al Dott. solamente l'invio telematico presso Controparte_1 Pt_1
Agenzia Entrate dei modelli dichiarativi ai fini d'imposte dirette ed indirette;
3) Vero che il Signor , forniva al Dott. le dichiarazioni e gli studi di settore Controparte_1 Pt_1 asseverati nella compilazione prima dell'invio telematico, di cui poi si occupava successivamente, telematicamente, il Dott. Pt_1
4) Vero che il Dott. segnalava al Sig. la presenza di costi non inerenti relativi alle Pt_1 CP_1
dichiarazioni redditi ed IVA per gli anni di imposta 2012-2016;
pagina 2 di 12 Si indicano a testi sui superiori capi i signori: Rag. , res.te Biella, via Mentegazzi n.1, Testimone_1
Biella e Rag. res.te in via De Stefanis 1, Biella”. Testimone_2
IN OGNI CASO dichiararsi l'inammissibilità di tutta la documentazione prodotta in atti in sede di appello da parte dell'appellato.
Con vittoria di spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio”.
Per l'appellato:
“Voglia l'Ecc.ma Corte adita, respinta ogni contraria richiesta, eccezione e deduzione di parte avversaria: nel merito respingere l'appello proposto da controparte avverso l'ordinanza resa dal Tribunale di Biella nell'ambito del procedimento a cognizione sommaria R.G. n. 1523/2020 e per l'effetto confermare integralmente il provvedimento impugnato.
Con vittoria di spese ed onorari. in ogni caso
Con vittoria di spese, diritti ed onorari e con condanna di parte attrice al versamento in favore di parte resistente di una somma equitativamente individuata ex art. 96, c. 3, c.p.c.”.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. il sig. conveniva innanzi al Tribunale di Controparte_1
Biella il Dott. chiedendone la condanna al risarcimento dei danni patrimoniali subiti e Parte_1 quantificati in € 39.461,92 a causa del grave inadempimento del convenuto alle obbligazioni derivanti dal contratto di prestazione d'opera professionale, con riferimento alle annualità comprese dal 2013 al
2017.
Esponeva di aver affidato la gestione di tutti gli incombenti fiscali connessi alla propria attività di agente di commercio al dott. e di essere venuto a conoscenza, nell'autunno del 2017, a Parte_1 seguito di un atto di accertamento notificato dall'INPS, di gravi e reiterate irregolarità della propria gestione fiscale sin dal 2012. In particolare, erano emerse: inveritiere componenti negative, mancata previsione degli studi di settore, dichiarazione IVA in totale discordanza con le risultanze del registro, invio all'Agenzia delle Entrate dell'integrazione degli studi di settore e della dichiarazione IVA oltre la scadenza dei termini.
In ragione di tale situazione, dunque, il ricorrente riferiva di aver dovuto pagare sanzioni per complessivi € 3.297,50, nonché pagare la somma di € 1.268,80 in favore del dott. Controparte_2
per la ricostruzione della contabilità 2012 e per il deposito della dichiarazione fiscale integrativa.
pagina 3 di 12 Esponeva poi che tali importi, per un totale complessivo di € 4.566,30, erano stati recuperati a seguito di procedimento di esecuzione forzata incardinato davanti al Tribunale di Biella in forza del titolo esecutivo rappresentato dalla sentenza n. 166/2019, emessa dal Giudice di Pace di Biella, con cui il dott. era stato condannato al risarcimento del danno come sopra quantificato. Lamentava Pt_1
tuttavia il fatto che tale risarcimento fosse riferito unicamente ai danni connessi alla annualità fiscale
2012, allegando di aver subito danni patrimoniali conseguenti al medesimo inadempimento da parte del professionista con riferimento alle annualità dal 2013 al 2017. In particolare, con riferimento all'annualità 2013, deduceva un danno per un importo pari a € 6.937,60, all'annualità 2014 per un importo pari a € 11.201,15, all'annualità 2015 per un importo pari a € 3.202,14, all'annualità 2016 per un importo pari a € 5.152, 57 e con riferimento all'annualità 2017 per un importo pari a € 503, 58.
Chiedeva inoltre la restituzione degli importi pagati al dott. a titolo di corrispettivo per Parte_1
l'attività di tenuta della contabilità dal 2013 a 2017 pari a € 11.424,88, atteso l'asserito inadempimento del mandato professionale, nonché il pagamento di quanto corrisposto al dott. per Controparte_2 la ricostruzione della contabilità effettuata in relazione al 2013 e pari a € 1040,00, per un totale complessivo di € 39.461,92.
Si costituiva in giudizio il dott. contestando in fatto e in diritto la domanda del Parte_1
ricorrente di cui chiedeva il rigetto.
Allegava in specie di non aver mai ricevuto conferimento di incarico professionale di tenuta della contabilità, ma di essere stato deputato unicamente alla trasmissione telematica delle dichiarazioni dei redditi e non anche alla loro compilazione e, dunque, di aver svolto mera attività di intermediario abilitato quale soggetto trasmettitore all'Agenzia delle Entrate delle dichiarazioni fiscali che riceveva dal ricorrente, già compilate. Aggiungeva inoltre che l'ultima annualità di cui si era occupato risaliva al
2016, eccependo pertanto l'infondatezza di ogni richiesta risarcitoria relativa all'anno 2017.
La causa veniva istruita sommariamente a mezzo prova orale e con ordinanza in data del 3.04.23 il
Tribunale di Biella accertava e dichiarava il grave inadempimento del dott. in Parte_1 relazione alle obbligazioni derivanti dal contratto di prestazione d'opera in essere con Controparte_1
con riferimento alle annualità dal 2013 al 2017, condannandolo conseguentemente al risarcimento dei danni patiti da quantificati in € 39.461,92 oltre interessi e rivalutazione monetaria;
Controparte_1
condannava inoltre il dott. a rimborsare a parte ricorrente le spese del giudizio Parte_1 liquidate in complessivi € 2.837,00, oltre anticipazioni, rimborso forfettario spese, IVA e CPA.
Il Tribunale, ritenuta in primo luogo pacifica la sussistenza dell'incarico professionale, contestato da parte resistente unicamente nel suo contenuto, riteneva inverosimile che l'elaborazione di dati contabili e fiscali, necessaria ai fini della compilazione delle dichiarazioni fiscali, che richiede pagina 4 di 12 competenze professionali specifiche, potesse in specie essere svolta autonomamente da chi svolge l'attività di agente di commercio. Riteneva piuttosto che il contribuente dovesse fornire i dati contabili e fiscali per la tenuta della contabilità e lo svolgimento degli adempimenti fiscali, da elaborarsi quindi a cura del professionista.
Rilevava peraltro come la tesi difensiva del professionista risultasse smentita sia dalla documentazione versata in atti, in specie dalle fatture emesse dallo stesso dott. recanti la causale “tenuta della Pt_1
contabilità”, sia da quanto riferito dal teste in merito alla necessità di rifare tutta una serie di CP_2
calcoli e verifiche che risultavano esser già state svolte dal precedente commercialista.
Riteneva contraddetta dalla documentazione versata in atti anche la tesi di parte resistente di aver svolto attività solo fino al 2016, atteso che il rapporto contrattuale risultava essere venuto meno in forza del recesso del ricorrente formalizzato in data 31.1.2018.
Riteneva del resto anche il nesso causale tra la condotta del professionista e i danni lamentati dal cliente, essendo emerse dall'istruttoria orale le irregolarità fiscali lamentate dal ricorrente, la necessità di un intervento di ricostruzione della contabilità per le annualità dal 2013 al 2017 e lo svolgimento di tale attività ad opera di altro commercialista.
Riteneva infine provato anche nel quantum il danno patrimoniale patito dal ricorrente, risultando, dalla documentazione prodotta, l'entità degli esborsi patrimoniali sostenuti dal ricorrente, sia a titolo di sanzioni ed interessi moratori, sia a titolo di ravvedimenti operosi, nonché l'esborso effettuato a titolo di pagamento delle prestazioni rese dal dott. e la sua consequenzialità diretta e immediata CP_2 dall'inadempimento del dott. Pt_1
Reputava peraltro fondata anche la domanda di restituzione degli importi corrisposti dal ricorrente al professionista, avendo questi reso una prestazione priva dei caratteri della diligenza, esattezza e puntualità e non avendo egli provato che l'impossibilità di adempiere correttamente fosse dipesa da una causa a lui non imputabile o da problemi la cui soluzione implicava particolare difficoltà.
Avverso il predetto provvedimento ha promosso appello il Dott. chiedendo, in Parte_1 riforma dell'impugnata ordinanza, respingersi le domande del ricorrente in primo grado;
chiede peraltro, ove ritenuta necessaria integrazione istruttoria, ammettersi le istanze istruttorie già promosse in primo grado e non accolte;
con vittoria di spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio.
Lamenta l'appellante, con primo motivo di gravame, che il Tribunale abbia ritenuto erroneamente provato l'oggetto del mandato professionale pure certamente affidatogli, come comprensivo della gestione dell'intera posizione fiscale del ricorrente, laddove esso era da ritenersi invece limitato alla mera trasmissione delle dichiarazioni dei redditi e non alla loro compilazione, rilevando come le dichiarazioni prodotte in atti rechino indicazione del “codice 1” ad indicare che pagina 5 di 12 trattasi di dichiarazione predisposta dal contribuente. Censura quindi il rilievo esposto dal Tribunale, nel ritenere il mandato affidatogli comprensivo dell'attività di predisposizione delle dichiarazioni fiscali in considerazione delle causali esposte nelle fatture emesse per l'attività prestata, in termini di
“tenuta della contabilità”. Rileva per contro come il sig. abbia omesso di documentare in CP_1 alcun modo l'invio dei dati necessari per la compilazione delle suddette dichiarazioni, pure in relazione a rapporto professionale protrattosi per diversi anni e come i compensi fatturati fossero in specie di ben modesta entità e finanche esigui. Rileva inoltre come dall'esame dei documenti nn. 7 e 8 prodotti in primo grado risulti invece evidente che l'incarico professionale assunto aveva ad oggetto unicamente la trasmissione per via telematica di dichiarazioni predisposte dallo stesso contribuente.
Lamenta inoltre l'appellante, con secondo motivo di gravame, che il Tribunale abbia erroneamente ravvisato prova adeguata e sufficiente che il danno lamentato dal sig. fosse CP_1
stato determinato dalla sua condotta professionale, dovendo ritenersi invece provato che egli era incaricato unicamente di trasmettere dichiarazioni redatte da altri e comunque sulla base di dati attestati e confermati unicamente dal cliente, laddove incombe comunque al cliente stesso un obbligo di vigilanza sul corretto adempimento dell'incarico affidato al professionista.
Lamenta infine l'appellante, con terzo motivo di gravame, che il Tribunale, nel ritenere provata la sua responsabilità professionale in relazione ai danni denunciati dal sig. , abbia CP_1
ritenuto comprovati detti danni nella misura indicata dal ricorrente pur in mancanza di documentazione alcuna di pagamenti per sanzioni, interessi e ravvedimenti onerosi per gli anni 2013-2017, avendo il ricorrente prodotto quietanze di pagamenti resi a tal titolo solo per l'anno 2014. Assume perciò carente prova alcuna di attualità e concretezza del danno denunciato dal ricorrente. Lamenta inoltre ingiustificatamente accolta anche la domanda attorea di restituzione dei compensi versati al professionista, laddove gli importi a tal titolo documentati risultavano relativi a prestazioni rese negli anni dall'appellante anche per i familiari del sig. e comunque per prestazioni diverse da CP_1
quelle contestate.
Si è costituito nel gravame il sig. , chiedendo respingersi l'avversa Controparte_1
impugnazione e confermarsi il provvedimento impugnato, con vittoria delle spese del giudizio e con condanna dell'appellante ex art. 96, c. 3 c.p.c.
Contesta anzitutto la doglianza di controparte secondo cui il ricorrente non avrebbe provato il contenuto del contratto di prestazione d'opera intercorso tra le parti, evidenziando come il giudice correttamente abbia rilevato invece che le fatture pagate dal sig. (prodotte sub doc. 2 e doc. CP_1
16) in relazione a tutte le annualità del rapporto professionale in oggetto riportano l'esplicita dicitura pagina 6 di 12 “tenuta contabilità” oltre che quella di “predisposizione dichiarazioni” e rilevando inoltre che i propri registri IVA (doc. 5) recano in epigrafe l'intestazione dello studio del dott. Pt_1
Rileva peraltro come il dott. abbia riferito in sede testimoniale di aver dovuto rifare una CP_2
serie di calcoli e verifiche in quanto svolti erroneamente in precedenza dal medesimo, e Pt_1
presentare quindi dichiarazioni fiscali integrative per ovviare alle inadempienze di controparte.
Osserva, dunque, come il primo Giudice abbia correttamente accertato il contenuto del contratto in essere tra le parti, quale già del resto acclarato anche dal Giudice di Pace di Biella adito per il ristoro dei danni relativi ad inadempienze del professionista relative all'annualità fiscale 2012.
L'appellato evidenzia inoltre l'infondatezza dell'assunto del professionista nel sostenere che egli avrebbe gestito autonomamente la propria contabilità, avvalendosi del commercialista solo per l'invio delle dichiarazioni, laddove se egli fosse stato in grado di gestire autonomamente la propria contabilità, non avrebbe di certo incaricato un professionista per la mera trasmissione telematica della dichiarazione.
In merito al “codice 1” indicato nelle dichiarazioni inviate dal ad indicare un documento Pt_1
predisposto dal contribuente, rileva come tale indicazione venga di fatto inserita proprio al momento dell'invio telematico della dichiarazione, pacificamente effettuato dal stesso. Pt_1
Parte appellata contesta altresì anche il secondo motivo di gravame, respingendo ogni responsabilità per non aver “vigilato” sull'operato del suo consulente, evidenziando come il consulente fiscale eserciti una professione intellettuale disciplinata dagli articoli 2222 e ss. cod. civ., con l'assunzione, nel caso de quo, dell'obbligazione di tenere la contabilità del cliente, nonché di predisporre ed inviare le relative dichiarazioni fiscali, risultando perciò solo tenuto ad adempiere alle proprie obbligazioni non già con la semplice diligenza del buon padre di famiglia ex art. 1176, comma 1, cod. civ., bensì con diligenza e competenza tecnica adeguata, non potendo perciò addebitare le proprie inadempienze ed i propri errori alla mancata vigilanza del cliente.
Rileva infine, in ordine al terzo motivo di gravame, come il resistente stesso, in primo grado, non abbia contestato l'ammontare delle somme corrisposte dal sig. agli Enti a seguito degli CP_1
accertamenti subiti e neppure l'avvenuto pagamento delle somme in questione, come indicate nel ricorso ex art. 702 bis c.p.c.
Assume quindi che, stante la mancata contestazione, la corresponsione delle somme in oggetto debba considerarsi pacifica e non contestata ex art. 115 c.p.c. Chiede comunque di essere ammesso a depositare, sub documento n. 37 tutte le quietanze di pagamento dei modelli F24 relative alle somme versate ad INPS, Erario ed altri Enti competenti a seguito delle negligenze del Pt_1
pagina 7 di 12 Contesta inoltre anche la pertinenza dell'invocata distinzione fra prestazioni rese personalmente in suo favore quale agente di commercio e quelle svolte nel suo interesse quale persona fisica non imprenditore, rilevando come, in ogni caso, tutte le problematiche di natura fiscale nelle quale è incorso il ricorrente siano dipese dalle negligenze del Pt_1
Il sig. eccepisce perciò la manifesta infondatezza dell'appello ex art. 348 bis cpc., rilevando CP_1
altresì come controparte, al fine di sottrarsi all'adempimento delle proprie obbligazioni, si sia spogliato integralmente dei propri beni, evidenziando anche come la retribuzione da lavoro subordinato dell'appellante quale dipendente pubblico risulti già oggetto di pignoramenti con scadenze al 2030 e come negli istituti di credito presso i quali risulta avere rapporti di conto corrente siano depositate poche decine di euro. Riferisce inoltre che nel corso del 2020 il ha donato un'ingente somma di Pt_1 circa € 500.000 di fondi ed investimenti finanziari all'anziana madre, assumendo quindi che egli voglia utilizzare lo strumento processuale solo per scopi meramente dilatori, con evidente abuso del diritto.
Domanda quindi la condanna dell'appellante ai sensi dell'art. 96 c. 3 c.p.c.
Rileva anzitutto la Corte che le istanze istruttorie genericamente riproposte dall'odierno appellante, nel chiedere “ammettersi le istanze istruttorie già dedotte e rigettate in prime cure nel mero e subordinato caso in cui Codesta Ecc.ma Corte ritenesse necessaria un'integrazione istruttoria”, neppure specificamente ribadite in primo grado all'atto della precisazione delle conclusioni e reiterate nel gravame in forma condizionata, devono ritenersi perciò solo inammissibili.
Ed infatti “il più recente orientamento di questa Corte ritiene che, in osservanza del principio di specificità dei motivi di gravame, la riproposizione delle istanze istruttorie in appello deve essere
“specifica”, dovendo la parte, laddove non sia necessario uno specifico mezzo di gravame, riprodurre nel suo atto di costituzione in appello le istanze istruttorie non accolte dal giudice di primo grado, essendo inammissibile una riproposizione generica con rinvio agli atti del procedimento di primo grado
(cfr. Cass., Sez. II, 23/3/2016, n. 5812). Sez. 3 - , Ordinanza n. 16420 del 09/06/2023 ).
Peraltro anche “in materia di prova documentale nel processo civile, il giudice d'appello ha il potere- dovere di esaminare un documento ritualmente prodotto in primo grado nel caso in cui la parte interessata ne faccia specifica istanza nei propri scritti difensivi (mediante richiamo di esso nella parte argomentativa dei motivi formulati o delle domande ed eccezioni riproposte) illustrando le ragioni, trascurate dal primo giudice, per le quali il contenuto del documento acquisito giustifichi le rispettive deduzioni” ( Cass. Civ. Sez. U - , Sentenza n. 4835 del 16/02/2023; Cass. Civ. Sez. 1 - ,
Sentenza n. 2461 del 29/01/2019 ).
Per contro l'odierno appellante ha, da un lato, del tutto omesso di indicare la specifica rilevanza dei capitoli di prova orale dedotti in primo grado in relazione alle censure in merito svolte in sede di pagina 8 di 12 gravame, neppure contestando il provvedimento del Giudice a quo con cui i capitoli di prova testimoniale dedotti sono stati dichiarati “generici ( privi di riferimenti temporali ) ed irrilevanti”.
Dall'altro ha finanche “subordinato” la riproposizione dell'istanza di ammissione delle prove al solo caso in cui la Corte ritenesse necessaria integrazione istruttoria, così evidenziando di non ritenere dette prove per sé necessarie e concludenti.
Nel merito i primi due motivi di gravame, che possono essere congiuntamente esaminati ai fini del decidere, si appalesano con ogni evidenza infondati.
Risulta infatti con chiara evidenza dall'esame delle fatture emesse dall'appellante stesso in relazione alle prestazioni professionali in contestazione ( v. documento n. 16 di parte ricorrente in primo grado ) che esse contengono descrizione dell'attività svolta dal Dott. con specifica e distinta indicazione Pt_1 delle voci “tenuta Vs. contabilità semplificata” e “predisposizione dichiarazione reddituale”. Tali indicazioni risultano all'evidenza incompatibili con un incarico limitato – come allegato dall'appellante
– al mero invio telematico di dichiarazioni che si assumono redatte e predisposte dallo stesso cliente.
Peraltro i compensi esposti nelle fatture in esame appaiono del tutto adeguati alle prestazioni di tenuta di contabilità relativa a mera attività, per sé non certo complessa, di un agente di commercio quale il sig. e tenuta con modalità semplificata, per un importo mensile di € 60,00, e per la CP_1 predisposizione della dichiarazione annuale dei redditi ( mod.Unico ) nella misura di € 180,00 e per la dichiarazione annuale IVA/IRAP per un importo di € 80,00, laddove simili compensi risulterebbero del tutto ingiustificati a fronte di mera attività di invio telematico di dichiarazioni predisposte dal cliente.
A nulla rileva del resto che nelle dichiarazioni di impegno alla presentazione telematica delle dichiarazioni in questione a nome del Dott. sia indicato il “codice 1” ad indicare che trattasi di Pt_1
dichiarazioni predisposte dal contribuente, laddove tale indicazione viene redatta certamente dal professionista incaricato e come tale pare del tutto irrilevante ai fini della prova dell'oggetto dell'incarico professionale affidatogli.
Inoltre è emerso in sede istruttoria in primo grado, dall'escussione del teste Dott. – CP_2
professionista incaricato quindi dal sig. di rivedere totalmente la sua contabilità a seguito di CP_1 avvisi di accertamento ricevuti dall'INPS e dall'Agenzia delle Entrate - che “l'Agenzia delle entrate aveva riscontrato errori e il sig. si è rivolto” al suddetto professionista “per capire quali CP_1 erano gli errori”. Il dott. ha riferito anche di aver “dovuto ricostruire tutto per mostrare che CP_2
quello evidenziato dalla Agenzia Entrate corrispondeva al vero” e provvedere anche alla “chiusura del bilancio ovvero della rilevazione degli ammortamenti e delle altre voci di fine anno”, precisando che
“quest'ultima attività era stata svolta dal precedente commercialista ma io l'ho rifatta a seguito delle pagina 9 di 12 anomalie riscontrate dall'Agenzia delle Entrate, attività indispensabile per verificare le suddette anomalie” ed aggiungendo che il precedente commercialista era il dott. . Parte_1
Alla luce degli elementi evidenziati, pur in carenza di documenti scritti per la definizione dell'oggetto del mandato professionale conferito dal sig. al Dott. ben può ritenersi comunque CP_1 Pt_1
adeguatamente provato che tale incarico non fosse certo limitato alla mera trasmissione telematica di dichiarazioni dei redditi predisposte dal cliente, a sua cura e rischio, ma fosse invece chiaramente esteso alla tenuta della contabilità, pure in forma semplificata, relativa all'attività esercitata dal sig.
, nonché alla predisposizione delle dichiarazioni fiscali relative a detta attività. CP_1
Deve ritenersi in conseguenza parimenti sussistente prova adeguata e sufficiente della correlazione causale tra l'attività professionale condotta dal Dott. in adempimento dell'incarico Pt_1
affidatogli dal sig. ed il danno conseguente alle plurime contestazioni di inesattezze ed errori CP_1 inviate quindi dall'INPS e dall'Agenzia delle Entrate proprio in riferimento ad adempimenti e dichiarazioni relative al periodo di svolgimento del predetto incarico, protrattosi, come documentato in atti, dall'anno 2012 – in relazione al quale risulta già intervenuta sentenza di accertamento dell'inadempimento del Dott. all'incarico professionale affidatogli – sino al recesso dal Pt_1
rapporto comunicato dal sig. in data 31.01.2018 ( v. documento n. 1 di parte ricorrente in CP_1
primo grado ).
Né può certo fondatamente ascriversi il danno economico conseguente, commisurato agli oneri dovuti in sanatoria di errori ed omissioni riscontrate in relazione ad atti compiuti dal professionista, ad omessa vigilanza e controllo da parte del cliente. Se è vero infatti che i dati necessari per la tenuta della contabilità aziendale non potevano che essere trasmessi dal cliente al professionista è comunque in onere al professionista, incaricato di svolgere prestazioni che per loro natura postulano competenze tecnico-professionali di cui il cliente non è tenuto certo a disporre o dotarsi, verificarne la verosimiglianza e quindi la congruità e completezza ai fini dell'adempimento del mandato affidatogli.
Non può, dunque, ascriversi a responsabilità del cliente una condotta di “omessa vigilanza” sul corretto adempimento dell'incarico conferito al professionista, non potendosi in alcun modo presumere che egli disponga di competenze adeguate al fine.
Merita invece parziale accoglimento la doglianza pure esposta dall'appellante nel lamentare non già carenza di prova adeguata del danno subito dal cliente in conseguenza degli errori ed inadempienze ascrivibili al professionista incaricato, ma piuttosto nel dolersi di essere stato condannato a restituire integralmente i compensi corrispostigli dal sig. , che pure in parte che erano invece maturati CP_1
per attività in effetti compiuta e del tutto da censure.
pagina 10 di 12 Da un lato infatti, il danno riportato dal sig. risulta compiutamente esposto e CP_1
documentato in relazione a tutti gli addebiti contestatigli per pagamento non certo di maggiori imposte accertate come dovute, ma per sanzioni ed interessi conseguenti, come riscontrabili in riferimento ai
“codici tributo” relativi evidenziati nei modelli di pagamento prodotti in atti.
Né rileva, ai fini della compiuta prova dei danni esposti, che detti documenti non rechino, come prodotti in primo grado, annotazioni di quietanza o di avvenuto pagamento.
Risulta infatti dalla mera lettura dell'atto di costituzione del Dott. in primo grado che nessuna Pt_1
contestazione egli ebbe a sollevare in merito alla valenza probatoria della documentazione ex adverso prodotta dal ricorrente a riprova delle somme versate a titolo di sanzioni ed interessi a seguito delle contestazioni formulate nei suoi confronti dall'INPS e dall'Agenzia delle Entrate, rilevando solo tardivamente – ed irritualmente, nel contesto di note autorizzate solo per la precisazione delle conclusioni – che “nonostante i docc. nn. 10, 21, 25, 26, 28, 32 e 33 di parte ricorrente siano denominati “ricevute di pagamento” o “copie quietanze”, essi in realtà non forniscono, se non in minima parte, la prova del danno quale esborso patrimoniale effettivamente sostenuto, che pure il ricorrente afferma di aver già patito”. Correttamente, dunque, il Giudice a quo ha ritenuto non contestata ex art. 115 c.p.c. la circostanza che i modelli fiscali prodotti dal ricorrente quali ricevute del pagamento di sanzioni ed interessi allegati a titolo di danno conseguente all'inadempimento del professionista convenuto, siano stati effettivamente pagati, laddove il sig. , a fronte delle CP_1
tardive contestazioni sollevate in merito, ha comunque offerto in produzione in sede di gravame le quietanze di pagamento relative ai modelli F24 già prodotti in primo grado ( cfr. documento n. 37 di parte appellata ).
Risulta peraltro dall'analitica disamina delle fatture emesse dal Dott. in relazione ai Pt_1
compensi dovutigli per le attività professionali svolte in favore del sig. nel corso della durata CP_1
dell'incarico da questi affidatogli ( v. documento n. 16 di parte ricorrente in primo grado ) che in esse risultano in effetti esposti corrispettivi relativi ad attività del tutto diverse ed estranee a quelle oggetto di contestazione tra le parti - in specie compilazione modelli 770, pratica presso Studio notarile Dott.
Per_
svolgimento di pratica presso Esattoria Sestri spa e accesso Equitalia Sestri spa, gestione dipendenti, esazione postale, predisposizione atti amministrativi, gestione badante nonché adempimenti fiscali per ).Detti corrispettivi devono ritenersi perciò solo Controparte_3
effettivamente dovuti al Dott. e devono pertanto scomputarsi dall'importo riconosciuto in Pt_1
restituzione in favore del sig. in forza del provvedimento gravato per un importo CP_1
complessivo di per € 3.983,00, da maggiorare del 4% quale contributo cassa professionale ed IVA al
22% e quindi pari ad € 5.053,63. Deve ritenersi perciò dovuto in favore del sig. a titolo di CP_1
pagina 11 di 12 restituzione di compensi corrisposti per attività rivelatesi infruttuose ed anzi lesive e per ristoro dei danni conseguenti alle inadempienze accertate un importo complessivo di € 39.461,92 - € 5.053,63 e quindi pari ad € 33.378,29.
Addivenendosi pertanto a parziale accoglimento di uno soltanto dei motivi di gravame prospettati, le spese dei due gradi del giudizio seguono comunque la preponderante soccombenza della parte appellante e si liquidano per il gravame come da dispositivo in applicazione di valori medi dei parametri normativi in vigore e di cui al D.M. n. 55/2014 come attualmente in vigore, avuto riguardo al valore della controversia, pur sempre compreso nella medesima fascia di riferimento considerata in sede di valutazione in primo grado ( da € 26.000ad € 52.000), alla sua media complessità ed all'attività difensiva concretamente svolta dalle parti nel giudizio, che ha comportato pieno svolgimento delle fasi di studio della controversia, introduttiva e di decisione.
Deve ritenersi in conseguenza perciò solo infondata, a fronte del parziale accoglimento dell'appello in esame, la domanda formulata dall'appellato ex art. 96,comma III,c.p.c.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Torino, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) in parziale accoglimento dell'appello in esame ed a parziale riforma dell'ordinanza impugnata, resa dal Tribunale di Biella in data del 3.04.23, condanna il Dott. al pagamento in favore Parte_1
del sig. , in conseguenza del grave inadempimento del predetto professionista al Controparte_1
mandato professionale ricevuto per le annualità 2013-2017, della somma complessiva di € 33.378,29, in luogo del maggior importo di cui all'ordinanza impugnata, oltre interessi e rivalutazione monetaria;
2) rigetta la domanda formulata dall'appellato ex art. 96, comma III,c.p.c.;
3) condanna il Dott. al pagamento in favore del sig. delle spese del Parte_1 Controparte_1
presente giudizio, che si liquidano in € 6.946,00 per compensi, oltre rimborso forfettario delle spese generali in misura del 15% del compenso totale della prestazione, CPA ed IVA come per legge.
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del 18/02/2025
Il Presidente est.
Dott.ssa Anna Bonfilio
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