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Sentenza 21 febbraio 2025
Sentenza 21 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 21/02/2025, n. 390 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 390 |
| Data del deposito : | 21 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
in persona del Giudice del Lavoro dottor Dionigio VERASANI, alla scadenza dei termini di cui all'art. 127 ter c.p.c., fissata in trattazione finale al 14 febbraio 2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n.5477 R.G. dell'anno 2023 del Tribunale di TORRE ANNUNZIATA, promossa DA
, nata il giorno 13.01.1953 in CASTELLAMMARE di STABIA ed Parte_1
C.F.: rappresentata e difesa, per CodiceFiscale_1 mandato telematica o introduttivo di lite, dall'avv. Luigi GATTUSO ed elettivamente domiciliata presso lo studio del suo difensore in CASTELLAMMARE di STABIA alla via ANNUNZIATELLA, n.23 RICORRENTE
CONTRO
in persona del direttore regionale p.t., rappresentato e difeso, CP_1 cura generale alle liti a rogito notarile, dall'avv. Carlo Maria LIGUORI e con lo stesso elettivamente domiciliato in NAPOLI alla via NUOVA POGGIOREALE, angolo S. LAZZARO RESISTENTE
OGGETTO: riconoscimento rendita ai superstiti per decesso congiunto da malattia professionale;
riconoscimento assegno funerario “una tantum”.
CONCLUSIONI: come nei rispettivi scritti difensivi di parte, da intendersi qui, relativamente ad esse, integralmente riportati.
MOTIVI della DECISIONE (1)
Con ricorso iscritto al R.G. in data 13.09.2023 la sig.ra , Parte_1 quale coniuge ed erede del sig. , d Persona_1 febbraio 2022, si rivolgeva al stato Tribunale, esponendo:
◼ che il suo congiunto era stato dipendente di presso lo Parte_2 stabilimento di CASTELLAMMARE di STABIA, dal l dicembre
1 1994, svolgendo mansioni di operaio, in condizioni lavorative che lo vedevano esposto ad agenti tossici, ed in particolare all'amianto;
◼ che, pertanto, il era rimasto esposto a detti agenti patogeni Per_1 per tutta la dur prestazioni assicurate in favore della citata Azienda;
◼ che l aveva già riconosciuto l'esposizione del sig. al CP_1 Per_1 rischi;
◼ che, inoltre, lo stesso Istituto assicuratore aveva diagnosticato all'ex dipendente una pleuropatia asbestosica con danno biologico al Pt_2
9%;
◼ che il proprio congiunto era deceduto il 14 febbraio 2022 per una neoplasia allo stomatico diagnosticatagli il 4 dicembre 2021;
◼ che, a seguito di pedissequa domanda, l aveva rigettato, l'1 CP_1 giugno 2022, la richiesta di riconosciment ndita ai superstiti e dell'assegno funerario evocando la insussistenza del nesso di causalità fra la malattia professionale contratta dall'ex dipendente di e Pt_2
l'exitus.
Sulla base di dette premesse in fatto, l'istante chiedeva al Giudice di condannare l' alla corresponsione delle provvidenze dovute ai CP_1 superstiti, ivi c 'assegno “una tantum”.
Si costituiva in giudizio l' convenuto che, eccepite la CP_2 improcedibilità dell'azione per proposizione del ricorso amministrativo avverso il dinego opposto dall ai benefici rivendicati e CP_2 la mancanza del requisito soggettivo in capo rente, contestava anche nel merito la fondatezza della pretesa attorea chiedendo pertanto il rigetto del ricorso.
Disposta ed eseguita consulenza tecnica medico-legale la causa veniva mandata in decisione.
Alla scadenza dei termini di cui all'art. 127 ter c.p.c., fissata in trattazione finale al 14/02/2025, il Giudice, ricevuta contezza delle note scritte sostitutive inoltrate dalle parti, assegnava il contenzioso a sentenza.
§ § § (2)
La domanda attorea va accolta dovendosi ritenere destituite di fondamento le eccezioni in rito formulate, peraltro del tutto genericamente, dall e provata la premessa storico-fattuale e medico-legale da cui CP_1 mu rrente.
Va subito segnalato che la posizione soggettiva della istante risulta messa in discussione in maniera solo astratta secondo un incedere discorsivo
“di stile” privo di reali contestazioni alla qualità di coniuge ed erede del lavoratore deceduto allegata e documentata dalla sig.ra . Pt_1
2 Quanto, invece, alla improcedibilità dell'azione per difetto di ricorso amministrativo si evidenzia che il giudizio ha subito una stasi di oltre novanta giorni (si cfr. provvedimento di rinvio dal 21 febbraio 2024 al 28 giugno 2024) all'indomani della documentata presentazione del ricorso amministrativo formalizzato il 14 febbraio 2024. I rilievi del resistente concernenti la questione delle allegazioni CP_2 attoree e dei connessi sf batori conducono l'analisi della vicenda verso il merito. (3)
Il primo punto da affrontare è costituito dall'apprezzamento dello sforzo espositivo e dimostrativo incombente sulla ricorrente alla luce della posizione speculare assunta dall' CP_1
La domanda attorea va accolta dovendosi ritenere concludente il responso medico-legale licenziato dal dr. in un contesto storico- Persona_2 rappresentativo rimasto imperme e resistente. Ora, l'ente ha limitato le sue difese alla questione eziologica, in coerenza con la posizione mantenuta in sede amministrativa. Consegue che le allegazioni attoree in tema di mansioni, pericolosità dell'ambiente lavorativo e nocività specifica delle une e dell'altro devono ritenersi per un verso incontestate e per altro verso dotate di una pregnanza espositiva, in parte documentata, idonea alla perimetrazione minima di petitum e causa petendi ed alla illustrazione in fatto delle premesse da cui si originano. E lo stesso deve ripetersi per le pregresse vicende, amministrative e sanitarie, del dante causa della ricorrente, destinatario del riconoscimento di esposizione ad asbesto e di diagnosi prima di “placche pleuriche bilaterali di 1^ classe-iniziale asbestosi” (cfr. certificato ASL del 7 luglio 2014) e poi, in aggravamento, di “sindrome disventilatoria restrittiva lieve-pleuropatia asbestosica” con individuazione, ad opera dell'Istitutore assicuratore, di un danno biologico al 9% come da determina del 13 novembre 2018. CP_1
Si legge, all'uopo, nel ricorso introduttivo.
… Che il sig. era stato riconosciuto soggetto esposto al Per_1 rischio specifico amiant e per le mansioni svolte presso per CP_1
l'azienda di Castellam di Stabia ed allo stesso era stato Pt_2 riconosci no biologico del 9% per pleuropatia asbestosica a seguito dell'esposizione all'amianto per quasi venti anni (cfr doc. all.). Che lo stesso, di fatto, ha sempre svolto, per tutto il periodo di lavoro su indicato, le sue mansioni di operaio in ambienti lavorativi tossici a causa della presenza di molte sostanze chimiche nocive, presenti ovunque in azienda. In particolare, le polveri d'amianto (amianto crisotilo ed amianto crocidolide), erano presenti in tutti i reparti/aree aziendali, in particolare in quelli in cui operava il ricorrente. Giova evidenziare come l'amianto era utilizzato in azienda dagli
3 operai per la coibentazione e per le sue proprietà di alta resistenza al calore.
… Che, incontestata l'esposizione del de cuius all'amianto per un periodo
“ultra ventennale” (1970/1993), ancora più specificamente giova sottolineare
… che il ricorrente utilizzava nello svolgimento delle sue mansioni materiali quali ferro, legno e coibenti di amianto – le cd. lastre d'amianto - occupandosi del taglio e posizionamento delle lastre d'amianto di coibentazione, al cui taglio si sprigionavano le micidiali polveri nocive, polveri inalate per un lunghissimo periodo e che hanno sicuramente generato la patologia poi contratta dal sig. per inalazione ed ingestione. La tossicità degli Per_1 ambienti di lavor ltre collegata direttamente anche alle lavorazioni delle materie prime e dunque alle esalazioni dei fumi altamente nocivi (pulviscolo ferroso, fumi e gas di saldatura, di carpenteria, etc…) prodotti dalle lavorazioni delle materie prime. Il ricorrente per tutto il periodo lavorativo ha espletato mansioni di saldatore;
durante detto periodo lo stesso è stato non solo a contatto ed esposto ad amianto, ma in aggiunta ha anche, suo malgrado, dovuto inalare pulviscolo ferroso, fumi di saldatura, idrocarburi da combustione, ciò in quanto le sue mansioni lo costringevano alle suddette inalazioni quotidiane, senza precauzione alcuna predisposta dal datore di lavoro. Che il datore di lavoro, non ha mai provveduto a fornire al sig.
, per lo svolgimento delle sue mansioni nell'arco dell'intero periodo Per_1 onale, adeguati mezzi individuali di protezione (maschere antifumi e gas), così come non erano stati predisposti nei diversi reparti/aree aziendali idonei dispositivi e/o accorgimenti di protezione (sistemi di aerazione e/o di abbattimento di fumi e polveri) atti a prevenire i gravi problemi di salute contratti col passare del tempo non solo dal ricorrente, ma anche da altri dipendenti, contravvenendo dunque ai principi generali in materia di sicurezza sul lavoro …>
L'analisi comparata di allegazioni in fatto e documentazione a sostegno porta in emersione una situazione di evidente pregnanza storico/rappresentativa a fronte della quale l' ha opposto generiche CP_1 contestazioni che non investono minimame messa fattuale da cui muove la domanda attorea per dirigersi, invece, verso le sole questioni
“causale” e “medico legale”. Il che, evidentemente, si traduce nella totale mancanza di obiezioni inerenti le condizioni lavorative in cui ha operato il sig. . Per_1
Quanto, invece, ai rilievi concernenti specificamente l'asbesto/esposizione deve segnalarsi che gli stessi sono errati sia in fatto che in diritto, la ricorrente avendo documentato non il solo riconoscimento, ad opera dell'Istituto assicuratore, della esposizione amiantosa, che di per sé conserva una pregnanza dimostrativa ancorchè non (sempre) dirimente, ma anche e specialmente l'origine professionale della malattia respiratoria
4 contratta dall'ex dipendente di con conseguente assegnazione Parte_2 dell'indennità pari al riscontrato d ico del 9%. Ciò implica una prima conclusione non contestabile.
L'ente ha già attestato che l'ambiente lavorativo in cui ha operato per anni il dante causa della ricorrente eran asbesto/contaminato e che tale contaminazione aveva prodotto sull'ex dipendente un danno alla salute ritenuto indennizzabile perché di natura ed origine professionali. Cioè a dire. L' ha già riconosciuto autonomamente, in sede amministrativa, la CP_1
d rferenza fra le mansioni espletate dal sig. , l'ambiente Pt_3 lavorativo in cui ebbe ad assicurare le sue prestazioni e a patologia asbesto-correlata risalente al 2014 ed aggravatasi nel 2018. Il fatto che quella patologia fosse diversa da quella posta a fondamento dell'attuale iniziativa giudiziale non rileva se non nei termini di cui si dirà. Ciò che deve ritenersi non più contestabile è che quelle determinate mansioni e quel determinato ambiente di lavoro sono stati riconosciuti dall CP_1 quale valido antecedente causale dell'asbestosi polmonare. Quindi quali veicoli di malattie professionali. Se all'epoca l avesse contestato la valenza di mansioni ed ambiente CP_2 lavorativi no be potuto riconoscere la natura professionale della patologia diagnosticata nel 2014 all'ex dipendente di Parte_2
Naturalmente, discorso completamente diverso è lla efficienza causale di mansioni ed ambiente di lavoro rispetto alla diversa patologia sfociata nell'exitus del . Per_1
Ma questo problema to in un'altra prospettiva: quella scientifico- medico-legale. La quale, tuttavia, “deve” muovere da una situazione di fatto che va ritenuta, per le variegate ragioni appena indicate, processualmente accertata sulla base delle documentate allegazioni attoree. (4)
La questione che si pone, pertanto, è quella, a derivazione scientifico-medico-legale, del collegamento causale fra ambiente lavorativo, in senso lato inteso, ed origine della malattia esitata nella morte del lavoratore. Anche da detta prospettiva va prioritariamente segnalato che lo sforzo espositivo, descrittivo e dimostrativo che grava sulla parte ricorrente resta speculare alla natura del dato in scrutinio. In via di estrema sintesi va osservato che la questione eziologica manifesta un approccio eminentemente tecnico che sfugge dalla perimetrazione assertiva della parte. Su questa grava soltanto l'onere di allegare situazioni di fatto in grado di rappresentare storicamente la causale del danno lamentato e, se del caso, l'onere di comprovare le relative situazioni fenomeniche.
5 I successivi approfondimenti non possono che essere condotti a livello medico-legale.
Nel caso di specie, per come verificato, la ricorrente ha illustrato le condizioni lavorative e la tempistica della patologia denunciata, in tal modo sostenendo la evocata riconducibilità della malattia all'ambiente di lavoro. Il che è sufficiente a far ritenere “necessitato” l'evocato approfondimento
“tecnico-medico-legale”. (5)
La patologia/causa/della/morte del sig. Persona_1
è costituita, anche alla luce degli accertamenti pe metastasizzata.
Con l'approfondimento consulenziale disposto in maniera mirata nel presente contenzioso è emersa una connessione/interdipendenza processualmente apprezzabile fra mansioni e contesto lavorativo ed insorgenza della malattia tumorale. Il dr. ha evidenziato che ricorrono nella fattispecie de qua Persona_2 tutti o-medico-legali per riconoscere il ruolo concausale svolto dalla inalazione delle fibre di amianto anche nella diagnosticata patologia tumorale. Il dato può ritenersi acquisito al presente contesto processuale nei termini sintetizzati dallo stesso C.T.U. Nella letteratura scientifica vi è evidenza ormai sufficiente per ritenere che l'amianto possa essere causa, oltre le neoplasie interessanti l'apparato respiratorio, anche di altri tumori professionali, quali il tumore della laringe e dell'ovaio. L'evidenza è anche riscontrata in letteratura per il tumore del colon-retto, dello stomaco e del faringe. … Il tumore allo stomaco è una neoplasia che al pari delle neoplasie che interessano le membrane del sistema digerente quali il cancro al pancreas, al fegato, alla colecisti, al colon e al carcinoma rettale, presenta quali fattori di rischio l'esposizione ad un numero variabile di agenti cancerogeni, radiazioni ionizzanti, metalli pesanti, sostanze chimiche industriali, oltre all'esposizione a polveri e fibre di amianto.
… Il riconoscimento di una malattia professionale presuppone giudizio positivo del Le malattie amianto-correlata sono indicate chiaramente CP_1 dalla letter scientifica e dalla monografia della IARC. Su questa presupposti queste diverse patologie asbesto-correlate sono state distinte dal in 3 liste di malattie professional Nella Lista I sono inserite CP_2 CP_1
m sbesto-correlate che presentano ata probabilità” di origine professionale, quali: … Nella Lista II sono inserite sono comprese le malattie causate dall'asbesto la cui origine lavorativa è di limitata probabilità (tabella malattie professionali) … cancro allo stomaco, neoplasia del colon retto. Per queste patologie non è prevista la presunzione legale d'origine … . La
“neoplasia gastrica metastatizzata” del defunto è da ritenere di limitata
6 probabilità essere stata determinata dall'amianto, al quale era stato esposto. Considerando che il signor , è stato certamente Parte_4 esposto all'asbesto dal 01 considerando che la patologia neoplastica è stata diagnosticata è dimostrata a far data dal 04.12.2021, vale a dire dopo un congruo periodo di tempo dall'esposizione, si ritiene che questa esposizione possa essere considerata fattore efficiente e determinante alla insorgenza della malattia che ne ha determinato il decesso. Si ritiene che possa essere riconosciuto il nesso di causalità materiale, ritenendo i criteri modale, cronologico, di efficienza quali-quantitativa, di continuità fenomenica del nesso di causalità rispettati, in quanto il de cuius avendo avuto esposizione lavorativa alle fibre di asbesto, ha sviluppato la malattia neoplastica causa del suo exitus. … il cancro gastrico, che ne ha determinato il decesso, può essere stato determinato dall'amianto, da un'esposizione da considerare dal punto vista medico-legale concausa efficiente e determinante della sua genesi, in relazione alla sua latenza rispetto allo sviluppo, e, quindi, la diagnosi deve essere correlata ai primi contatti che il paziente ha avuto con le fibre di asbesto …> (6)
Pare al Giudice obiettivamente condivisibile l'iter argomentativo valorizzato dal dr. avuto anche riguardo al complessivo dato Persona_3 medico-sanitario sc Ed invero, per come documentato, il sig. era stato vittima di altra Per_1 patologia -sicuramente- asbesto/derivata. Le due patologie, la prima vulnerante l'apparato respiratorio, la seconda quello digerente, non sono tra loro collegabili. A specifico quesito dell'Istruttore, il perito ha infatti risposto negando qualsiasi correlazione da un punto di vista di genesi fisiopatologica tra le due menomazioni. A ciò aggiungasi che le riscontrate complicanze derivanti dalle metastasi non hanno interessato i polmoni, circostanza questa che porta ad escludere sul nascere qualsiasi ipotesi di infiltrazione della neoplasia verso zone già
“attaccate” dall'amianto.
Se non che, nel più ampio contesto valutativo resta il dato di fatto che l'organismo del si è rivelato “sensibile” alla Per_1 asbesto/esposizione, ragion uale l'evenienza scientifica sulla quale il C.T.U. ha basato il suo responso riceve in concreto linfa obiettiva da un dato clinico indiscutibile. Deve pertanto, affermarsi l'efficienza concausale dell'ambiente di lavoro entro il quale il dante causa della ricorrente ha disimpegnato per numerosi anni mansioni a loro volta “critiche”.
7 In definitiva.
Non residuano margini di incertezza processuale circa il diritto della istante alla rendita c.d. “ai superstiti” nella misura e con la ricorrenza di Legge. Consegue, ipso jure, il diritto della sig.ra all'assegno funerario, a sua Pt_1 volta da erogare nella misura di Legge.
Le spese processuali accedono al criterio della soccombenza Liquidazione come da dispositivo, secondo criteri sensibili alla tipologia di attività istruttoria svolta, planata sul solo approfondimento peritale, peraltro rimasto impermeabile da qualsiasi rilievo ad opera delle parti.
Le spese consulenziali, liquidate come da separato decreto, sono definitivamente poste a carico dell CP_1
P.Q.M.
Il G.U.L. del Tribunale di TORRE ANNUNZIATA, definitivamente pronunciando sulla pretesa azionata da nei confronti dell' così Parte_1 CP_1 provvede:
1) accoglie la domanda attorea e, per l'effetto,
2) condanna il resistente in favore della ricorrente Controparte_3 quale vedova superstite , nella Persona_1 misura e nei termini di Legge, ot to al soddisfo;
3) condanna, inoltre, l'ente assicurativo a liquidare alla ricorrente l'assegno funerario “una tantum” previsto dall'art. 85 D.P.R. n.1124/1965;
4) condanna l' alle spese di lite sostenute dalla parte attrice, e CP_1 per essa d ore dichiaratosi antistatario, che si liquidano, con attribuzione, in euro 2.250,00, oltre I.V.A. e quant'altro dovuto come Legge;
5) pone definitivamente a carico dell resistente le spese di CP_2 consulenza tecnica di ufficio, liquidate a separato decreto.
TORRE ANNUNZIATA, 21/02/2025.
Il Giudice
Dott. Dionigio VERASANI
8
in persona del Giudice del Lavoro dottor Dionigio VERASANI, alla scadenza dei termini di cui all'art. 127 ter c.p.c., fissata in trattazione finale al 14 febbraio 2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n.5477 R.G. dell'anno 2023 del Tribunale di TORRE ANNUNZIATA, promossa DA
, nata il giorno 13.01.1953 in CASTELLAMMARE di STABIA ed Parte_1
C.F.: rappresentata e difesa, per CodiceFiscale_1 mandato telematica o introduttivo di lite, dall'avv. Luigi GATTUSO ed elettivamente domiciliata presso lo studio del suo difensore in CASTELLAMMARE di STABIA alla via ANNUNZIATELLA, n.23 RICORRENTE
CONTRO
in persona del direttore regionale p.t., rappresentato e difeso, CP_1 cura generale alle liti a rogito notarile, dall'avv. Carlo Maria LIGUORI e con lo stesso elettivamente domiciliato in NAPOLI alla via NUOVA POGGIOREALE, angolo S. LAZZARO RESISTENTE
OGGETTO: riconoscimento rendita ai superstiti per decesso congiunto da malattia professionale;
riconoscimento assegno funerario “una tantum”.
CONCLUSIONI: come nei rispettivi scritti difensivi di parte, da intendersi qui, relativamente ad esse, integralmente riportati.
MOTIVI della DECISIONE (1)
Con ricorso iscritto al R.G. in data 13.09.2023 la sig.ra , Parte_1 quale coniuge ed erede del sig. , d Persona_1 febbraio 2022, si rivolgeva al stato Tribunale, esponendo:
◼ che il suo congiunto era stato dipendente di presso lo Parte_2 stabilimento di CASTELLAMMARE di STABIA, dal l dicembre
1 1994, svolgendo mansioni di operaio, in condizioni lavorative che lo vedevano esposto ad agenti tossici, ed in particolare all'amianto;
◼ che, pertanto, il era rimasto esposto a detti agenti patogeni Per_1 per tutta la dur prestazioni assicurate in favore della citata Azienda;
◼ che l aveva già riconosciuto l'esposizione del sig. al CP_1 Per_1 rischi;
◼ che, inoltre, lo stesso Istituto assicuratore aveva diagnosticato all'ex dipendente una pleuropatia asbestosica con danno biologico al Pt_2
9%;
◼ che il proprio congiunto era deceduto il 14 febbraio 2022 per una neoplasia allo stomatico diagnosticatagli il 4 dicembre 2021;
◼ che, a seguito di pedissequa domanda, l aveva rigettato, l'1 CP_1 giugno 2022, la richiesta di riconosciment ndita ai superstiti e dell'assegno funerario evocando la insussistenza del nesso di causalità fra la malattia professionale contratta dall'ex dipendente di e Pt_2
l'exitus.
Sulla base di dette premesse in fatto, l'istante chiedeva al Giudice di condannare l' alla corresponsione delle provvidenze dovute ai CP_1 superstiti, ivi c 'assegno “una tantum”.
Si costituiva in giudizio l' convenuto che, eccepite la CP_2 improcedibilità dell'azione per proposizione del ricorso amministrativo avverso il dinego opposto dall ai benefici rivendicati e CP_2 la mancanza del requisito soggettivo in capo rente, contestava anche nel merito la fondatezza della pretesa attorea chiedendo pertanto il rigetto del ricorso.
Disposta ed eseguita consulenza tecnica medico-legale la causa veniva mandata in decisione.
Alla scadenza dei termini di cui all'art. 127 ter c.p.c., fissata in trattazione finale al 14/02/2025, il Giudice, ricevuta contezza delle note scritte sostitutive inoltrate dalle parti, assegnava il contenzioso a sentenza.
§ § § (2)
La domanda attorea va accolta dovendosi ritenere destituite di fondamento le eccezioni in rito formulate, peraltro del tutto genericamente, dall e provata la premessa storico-fattuale e medico-legale da cui CP_1 mu rrente.
Va subito segnalato che la posizione soggettiva della istante risulta messa in discussione in maniera solo astratta secondo un incedere discorsivo
“di stile” privo di reali contestazioni alla qualità di coniuge ed erede del lavoratore deceduto allegata e documentata dalla sig.ra . Pt_1
2 Quanto, invece, alla improcedibilità dell'azione per difetto di ricorso amministrativo si evidenzia che il giudizio ha subito una stasi di oltre novanta giorni (si cfr. provvedimento di rinvio dal 21 febbraio 2024 al 28 giugno 2024) all'indomani della documentata presentazione del ricorso amministrativo formalizzato il 14 febbraio 2024. I rilievi del resistente concernenti la questione delle allegazioni CP_2 attoree e dei connessi sf batori conducono l'analisi della vicenda verso il merito. (3)
Il primo punto da affrontare è costituito dall'apprezzamento dello sforzo espositivo e dimostrativo incombente sulla ricorrente alla luce della posizione speculare assunta dall' CP_1
La domanda attorea va accolta dovendosi ritenere concludente il responso medico-legale licenziato dal dr. in un contesto storico- Persona_2 rappresentativo rimasto imperme e resistente. Ora, l'ente ha limitato le sue difese alla questione eziologica, in coerenza con la posizione mantenuta in sede amministrativa. Consegue che le allegazioni attoree in tema di mansioni, pericolosità dell'ambiente lavorativo e nocività specifica delle une e dell'altro devono ritenersi per un verso incontestate e per altro verso dotate di una pregnanza espositiva, in parte documentata, idonea alla perimetrazione minima di petitum e causa petendi ed alla illustrazione in fatto delle premesse da cui si originano. E lo stesso deve ripetersi per le pregresse vicende, amministrative e sanitarie, del dante causa della ricorrente, destinatario del riconoscimento di esposizione ad asbesto e di diagnosi prima di “placche pleuriche bilaterali di 1^ classe-iniziale asbestosi” (cfr. certificato ASL del 7 luglio 2014) e poi, in aggravamento, di “sindrome disventilatoria restrittiva lieve-pleuropatia asbestosica” con individuazione, ad opera dell'Istitutore assicuratore, di un danno biologico al 9% come da determina del 13 novembre 2018. CP_1
Si legge, all'uopo, nel ricorso introduttivo.
… Che il sig. era stato riconosciuto soggetto esposto al Per_1 rischio specifico amiant e per le mansioni svolte presso per CP_1
l'azienda di Castellam di Stabia ed allo stesso era stato Pt_2 riconosci no biologico del 9% per pleuropatia asbestosica a seguito dell'esposizione all'amianto per quasi venti anni (cfr doc. all.). Che lo stesso, di fatto, ha sempre svolto, per tutto il periodo di lavoro su indicato, le sue mansioni di operaio in ambienti lavorativi tossici a causa della presenza di molte sostanze chimiche nocive, presenti ovunque in azienda. In particolare, le polveri d'amianto (amianto crisotilo ed amianto crocidolide), erano presenti in tutti i reparti/aree aziendali, in particolare in quelli in cui operava il ricorrente. Giova evidenziare come l'amianto era utilizzato in azienda dagli
3 operai per la coibentazione e per le sue proprietà di alta resistenza al calore.
… Che, incontestata l'esposizione del de cuius all'amianto per un periodo
“ultra ventennale” (1970/1993), ancora più specificamente giova sottolineare
… che il ricorrente utilizzava nello svolgimento delle sue mansioni materiali quali ferro, legno e coibenti di amianto – le cd. lastre d'amianto - occupandosi del taglio e posizionamento delle lastre d'amianto di coibentazione, al cui taglio si sprigionavano le micidiali polveri nocive, polveri inalate per un lunghissimo periodo e che hanno sicuramente generato la patologia poi contratta dal sig. per inalazione ed ingestione. La tossicità degli Per_1 ambienti di lavor ltre collegata direttamente anche alle lavorazioni delle materie prime e dunque alle esalazioni dei fumi altamente nocivi (pulviscolo ferroso, fumi e gas di saldatura, di carpenteria, etc…) prodotti dalle lavorazioni delle materie prime. Il ricorrente per tutto il periodo lavorativo ha espletato mansioni di saldatore;
durante detto periodo lo stesso è stato non solo a contatto ed esposto ad amianto, ma in aggiunta ha anche, suo malgrado, dovuto inalare pulviscolo ferroso, fumi di saldatura, idrocarburi da combustione, ciò in quanto le sue mansioni lo costringevano alle suddette inalazioni quotidiane, senza precauzione alcuna predisposta dal datore di lavoro. Che il datore di lavoro, non ha mai provveduto a fornire al sig.
, per lo svolgimento delle sue mansioni nell'arco dell'intero periodo Per_1 onale, adeguati mezzi individuali di protezione (maschere antifumi e gas), così come non erano stati predisposti nei diversi reparti/aree aziendali idonei dispositivi e/o accorgimenti di protezione (sistemi di aerazione e/o di abbattimento di fumi e polveri) atti a prevenire i gravi problemi di salute contratti col passare del tempo non solo dal ricorrente, ma anche da altri dipendenti, contravvenendo dunque ai principi generali in materia di sicurezza sul lavoro …>
L'analisi comparata di allegazioni in fatto e documentazione a sostegno porta in emersione una situazione di evidente pregnanza storico/rappresentativa a fronte della quale l' ha opposto generiche CP_1 contestazioni che non investono minimame messa fattuale da cui muove la domanda attorea per dirigersi, invece, verso le sole questioni
“causale” e “medico legale”. Il che, evidentemente, si traduce nella totale mancanza di obiezioni inerenti le condizioni lavorative in cui ha operato il sig. . Per_1
Quanto, invece, ai rilievi concernenti specificamente l'asbesto/esposizione deve segnalarsi che gli stessi sono errati sia in fatto che in diritto, la ricorrente avendo documentato non il solo riconoscimento, ad opera dell'Istituto assicuratore, della esposizione amiantosa, che di per sé conserva una pregnanza dimostrativa ancorchè non (sempre) dirimente, ma anche e specialmente l'origine professionale della malattia respiratoria
4 contratta dall'ex dipendente di con conseguente assegnazione Parte_2 dell'indennità pari al riscontrato d ico del 9%. Ciò implica una prima conclusione non contestabile.
L'ente ha già attestato che l'ambiente lavorativo in cui ha operato per anni il dante causa della ricorrente eran asbesto/contaminato e che tale contaminazione aveva prodotto sull'ex dipendente un danno alla salute ritenuto indennizzabile perché di natura ed origine professionali. Cioè a dire. L' ha già riconosciuto autonomamente, in sede amministrativa, la CP_1
d rferenza fra le mansioni espletate dal sig. , l'ambiente Pt_3 lavorativo in cui ebbe ad assicurare le sue prestazioni e a patologia asbesto-correlata risalente al 2014 ed aggravatasi nel 2018. Il fatto che quella patologia fosse diversa da quella posta a fondamento dell'attuale iniziativa giudiziale non rileva se non nei termini di cui si dirà. Ciò che deve ritenersi non più contestabile è che quelle determinate mansioni e quel determinato ambiente di lavoro sono stati riconosciuti dall CP_1 quale valido antecedente causale dell'asbestosi polmonare. Quindi quali veicoli di malattie professionali. Se all'epoca l avesse contestato la valenza di mansioni ed ambiente CP_2 lavorativi no be potuto riconoscere la natura professionale della patologia diagnosticata nel 2014 all'ex dipendente di Parte_2
Naturalmente, discorso completamente diverso è lla efficienza causale di mansioni ed ambiente di lavoro rispetto alla diversa patologia sfociata nell'exitus del . Per_1
Ma questo problema to in un'altra prospettiva: quella scientifico- medico-legale. La quale, tuttavia, “deve” muovere da una situazione di fatto che va ritenuta, per le variegate ragioni appena indicate, processualmente accertata sulla base delle documentate allegazioni attoree. (4)
La questione che si pone, pertanto, è quella, a derivazione scientifico-medico-legale, del collegamento causale fra ambiente lavorativo, in senso lato inteso, ed origine della malattia esitata nella morte del lavoratore. Anche da detta prospettiva va prioritariamente segnalato che lo sforzo espositivo, descrittivo e dimostrativo che grava sulla parte ricorrente resta speculare alla natura del dato in scrutinio. In via di estrema sintesi va osservato che la questione eziologica manifesta un approccio eminentemente tecnico che sfugge dalla perimetrazione assertiva della parte. Su questa grava soltanto l'onere di allegare situazioni di fatto in grado di rappresentare storicamente la causale del danno lamentato e, se del caso, l'onere di comprovare le relative situazioni fenomeniche.
5 I successivi approfondimenti non possono che essere condotti a livello medico-legale.
Nel caso di specie, per come verificato, la ricorrente ha illustrato le condizioni lavorative e la tempistica della patologia denunciata, in tal modo sostenendo la evocata riconducibilità della malattia all'ambiente di lavoro. Il che è sufficiente a far ritenere “necessitato” l'evocato approfondimento
“tecnico-medico-legale”. (5)
La patologia/causa/della/morte del sig. Persona_1
è costituita, anche alla luce degli accertamenti pe metastasizzata.
Con l'approfondimento consulenziale disposto in maniera mirata nel presente contenzioso è emersa una connessione/interdipendenza processualmente apprezzabile fra mansioni e contesto lavorativo ed insorgenza della malattia tumorale. Il dr. ha evidenziato che ricorrono nella fattispecie de qua Persona_2 tutti o-medico-legali per riconoscere il ruolo concausale svolto dalla inalazione delle fibre di amianto anche nella diagnosticata patologia tumorale. Il dato può ritenersi acquisito al presente contesto processuale nei termini sintetizzati dallo stesso C.T.U. Nella letteratura scientifica vi è evidenza ormai sufficiente per ritenere che l'amianto possa essere causa, oltre le neoplasie interessanti l'apparato respiratorio, anche di altri tumori professionali, quali il tumore della laringe e dell'ovaio. L'evidenza è anche riscontrata in letteratura per il tumore del colon-retto, dello stomaco e del faringe. … Il tumore allo stomaco è una neoplasia che al pari delle neoplasie che interessano le membrane del sistema digerente quali il cancro al pancreas, al fegato, alla colecisti, al colon e al carcinoma rettale, presenta quali fattori di rischio l'esposizione ad un numero variabile di agenti cancerogeni, radiazioni ionizzanti, metalli pesanti, sostanze chimiche industriali, oltre all'esposizione a polveri e fibre di amianto.
… Il riconoscimento di una malattia professionale presuppone giudizio positivo del Le malattie amianto-correlata sono indicate chiaramente CP_1 dalla letter scientifica e dalla monografia della IARC. Su questa presupposti queste diverse patologie asbesto-correlate sono state distinte dal in 3 liste di malattie professional Nella Lista I sono inserite CP_2 CP_1
m sbesto-correlate che presentano ata probabilità” di origine professionale, quali: … Nella Lista II sono inserite sono comprese le malattie causate dall'asbesto la cui origine lavorativa è di limitata probabilità (tabella malattie professionali) … cancro allo stomaco, neoplasia del colon retto. Per queste patologie non è prevista la presunzione legale d'origine … . La
“neoplasia gastrica metastatizzata” del defunto è da ritenere di limitata
6 probabilità essere stata determinata dall'amianto, al quale era stato esposto. Considerando che il signor , è stato certamente Parte_4 esposto all'asbesto dal 01 considerando che la patologia neoplastica è stata diagnosticata è dimostrata a far data dal 04.12.2021, vale a dire dopo un congruo periodo di tempo dall'esposizione, si ritiene che questa esposizione possa essere considerata fattore efficiente e determinante alla insorgenza della malattia che ne ha determinato il decesso. Si ritiene che possa essere riconosciuto il nesso di causalità materiale, ritenendo i criteri modale, cronologico, di efficienza quali-quantitativa, di continuità fenomenica del nesso di causalità rispettati, in quanto il de cuius avendo avuto esposizione lavorativa alle fibre di asbesto, ha sviluppato la malattia neoplastica causa del suo exitus. … il cancro gastrico, che ne ha determinato il decesso, può essere stato determinato dall'amianto, da un'esposizione da considerare dal punto vista medico-legale concausa efficiente e determinante della sua genesi, in relazione alla sua latenza rispetto allo sviluppo, e, quindi, la diagnosi deve essere correlata ai primi contatti che il paziente ha avuto con le fibre di asbesto …> (6)
Pare al Giudice obiettivamente condivisibile l'iter argomentativo valorizzato dal dr. avuto anche riguardo al complessivo dato Persona_3 medico-sanitario sc Ed invero, per come documentato, il sig. era stato vittima di altra Per_1 patologia -sicuramente- asbesto/derivata. Le due patologie, la prima vulnerante l'apparato respiratorio, la seconda quello digerente, non sono tra loro collegabili. A specifico quesito dell'Istruttore, il perito ha infatti risposto negando qualsiasi correlazione da un punto di vista di genesi fisiopatologica tra le due menomazioni. A ciò aggiungasi che le riscontrate complicanze derivanti dalle metastasi non hanno interessato i polmoni, circostanza questa che porta ad escludere sul nascere qualsiasi ipotesi di infiltrazione della neoplasia verso zone già
“attaccate” dall'amianto.
Se non che, nel più ampio contesto valutativo resta il dato di fatto che l'organismo del si è rivelato “sensibile” alla Per_1 asbesto/esposizione, ragion uale l'evenienza scientifica sulla quale il C.T.U. ha basato il suo responso riceve in concreto linfa obiettiva da un dato clinico indiscutibile. Deve pertanto, affermarsi l'efficienza concausale dell'ambiente di lavoro entro il quale il dante causa della ricorrente ha disimpegnato per numerosi anni mansioni a loro volta “critiche”.
7 In definitiva.
Non residuano margini di incertezza processuale circa il diritto della istante alla rendita c.d. “ai superstiti” nella misura e con la ricorrenza di Legge. Consegue, ipso jure, il diritto della sig.ra all'assegno funerario, a sua Pt_1 volta da erogare nella misura di Legge.
Le spese processuali accedono al criterio della soccombenza Liquidazione come da dispositivo, secondo criteri sensibili alla tipologia di attività istruttoria svolta, planata sul solo approfondimento peritale, peraltro rimasto impermeabile da qualsiasi rilievo ad opera delle parti.
Le spese consulenziali, liquidate come da separato decreto, sono definitivamente poste a carico dell CP_1
P.Q.M.
Il G.U.L. del Tribunale di TORRE ANNUNZIATA, definitivamente pronunciando sulla pretesa azionata da nei confronti dell' così Parte_1 CP_1 provvede:
1) accoglie la domanda attorea e, per l'effetto,
2) condanna il resistente in favore della ricorrente Controparte_3 quale vedova superstite , nella Persona_1 misura e nei termini di Legge, ot to al soddisfo;
3) condanna, inoltre, l'ente assicurativo a liquidare alla ricorrente l'assegno funerario “una tantum” previsto dall'art. 85 D.P.R. n.1124/1965;
4) condanna l' alle spese di lite sostenute dalla parte attrice, e CP_1 per essa d ore dichiaratosi antistatario, che si liquidano, con attribuzione, in euro 2.250,00, oltre I.V.A. e quant'altro dovuto come Legge;
5) pone definitivamente a carico dell resistente le spese di CP_2 consulenza tecnica di ufficio, liquidate a separato decreto.
TORRE ANNUNZIATA, 21/02/2025.
Il Giudice
Dott. Dionigio VERASANI
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