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Sentenza 15 ottobre 2025
Sentenza 15 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 15/10/2025, n. 1144 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 1144 |
| Data del deposito : | 15 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4460/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LATINA
-SEZIONE LAVORO-
Il Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Simona Marotta all'udienza di discussione del 14/10/2025 ha pronunciato e pubblicato la presente
SENTENZA ex artt. 429 e 127 ter c.p.c., nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi al n. 4460/2024 promossa
DA
, rappresentato e difeso dall'Avv. OCCHIONE ANDREA, giusta Parte_1 procura in atti
-ricorrente-
CONTRO
rappresentato Controparte_1
e difeso, dagli avv.ti LAURA LORENI E ANNA PAOLA CIARELLI, giusta procura in atti
-resistente-
avente ad oggetto: ricorso ex art. 445 bis 6° comma c.p.c. dando lettura dei seguenti
Tribunale di Latina – Giudice del Lavoro MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con l'odierno ricorso, parte ricorrente, a seguito di contestazione delle conclusioni formulate dal consulente tecnico di ufficio in sede di accertamento tecnico preventivo previsto dall'art. 445 bis c.p.c., presentava rituale opposizione chiedendo riconoscersi la sussistenza dei requisiti sanitari, per la fruizione della prestazione assistenziale oggetto della sua pretesa (indennità di accompagnamento art.1 L. n. 18/1980).
Occorre osservare che ai sensi del 6° comma dell'art. 445 bis c.p.c., la parte che abbia contestato le conclusioni formulate dal c.t.u. a seguito di accertamento tecnico preventivo, deve, nell'opposizione, specificare, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione.
2. Nella specie, il c.t.u. ha concluso il suo giudizio ritenendo che parte ricorrente non fosse in possesso dei requisiti sanitari per la declaratoria di riconoscimento della indennità di accompagnamento (art.1 L. n. 18/1980) che, in concreto, le infermità riscontrate in capo alla parte istante non hanno determinato un impegno funzionale sufficiente per concretizzare il diritto rivendicato.
Parte ricorrente ha, quindi, contestato l'esito del suddetto accertamento sanitario, ritenendo che il CTU, aveva sottovalutato il quadro patologico cui risultava affetto il periziato.
3. Orbene, a fronte delle precise ragioni che hanno indotto il c.t.u. –dott. Parte_2 alle conclusioni surriportate, parte ricorrente non ha indicato specifici e precisi elementi tali da infirmare le suddette conclusioni e in virtù dei quali ritenere che il diritto vantato dovesse esserle riconosciuto dal c.t.u., del quale ha lamentato solo una riduttiva valutazione del quadro clinico riconosciuto.
Invero il perito nominato nella fase di ATPO nelle conclusioni dell'elaborato peritale ha espressamente affermato che la periziata è affetta da: “infermità multiple configurabili con :
“rallentamento ideo-motorio in soggetto sofferente per leuco encefalopatia vascolare cronica e cefalea mista. bpco lieve-moderata con associata sindrome delle apnee notturne. spondilodiscoartrosi diffusa con ernia cervicale c5-c6- idronefrosi di iii grado rene sinistro per stenosi giunto calico-pielico- sindrome depressiva distimica con spunti disforici”; B) le infermità in oggetto, sono valutate, anche analogicamente, con riferimento ai codici riportati nelle tabelle di valutazione per apparati (LA NUOVA INVALIDITA' CIVILE di G.LEDDA-
M.BRUNO)4° EDIZIONE, come di seguito riportate: Cod.6455 ( Malattia polmonare
Tribunale di Latina – Giudice del Lavoro ostruttiva cronuca. Prevalente bronchite. Valutazione tabellare fissa al 75%); Cod.
2302(Esiti di sofferenza organica accertata strumentalmente che comporta gravi disturbi del comportamento. Valutazione tabellare tra 41 e 50%. Valutazione del ctu pari al 50 %.); Cod.
7002 (Anchilosi o rigidità completa del capo in flessione o iperestensione. Valutazione tabellare tra il 61 e 70%. Per analogia, trattandosi di una rigidità del collo incompleta ed obiettivata all'indagine clinica e radiologica, la valutazione del ctu è pari al 40%); Cod.
6402 e 6440(Anomalie non complicate della pelvi renale e idronefrosi bilaterale. Valore tabellare tra il 21 e 50%. Valutazione del ctu pari al 30%.); Cod. 2209 (Sindrome depressiva endogena media. Valutazione tabellare tra 41 e 50%. Valutazione del ctu, pari al 41%.
Il perito ha poi acclarato che:
“A) Le infermità in oggetto, con le relative ricadute funzionali, determinano un quadro clinico che conferma il diritto al riconoscimento dell'inabilità, ai sensi dei Dlgs 509/88 e
124/98, in quanto soggetto ultrasessantacinquenne affetto da infermità multiple che ne riducono in modo GRAVE e persistente, la capacità di svolgere i compiti propri della sua età (100%).”
B) Inoltre, si ritiene che le stesse, ad oggi, non determinino le condizioni cliniche che danno diritto al riconoscimento dell'indennità di accompagnamento ai sensi della legge 18/80. Si conferma il giudizio espresso dalla commissione medica di prima istanza.
C) Non risultano malattie professionali determinate dall'attività lavorativa;
D) la decorrenza dei diritti è ragionevolmente riconducibile all'epoca della domanda amministrativa (06.05.2022)”
L'elaborato appare quindi non suscettibile di censure e pertanto non ritiene il giudicante di dovere effettuare ulteriori approfondimenti né avanzare richieste di chiarimenti né rinnovi
(sul punto cfr Cass Sez. 1, Sentenza n. 5277 del 10/03/2006; Cass Sez. L, Sentenza n. 23413 del 10/11/2011).
4. Va infatti chiarito che la semplice affermazione che il consulente dott. ha Parte_2 sottovalutato il complesso invalidante che affligge l'interessato, o che ha sbagliato a rilevarne la reale incidenza rispetto alla condizione di salute che invece si asserisce compromessa non equivale a rivelare una palese devianza delle sue conclusioni dalle nozioni correnti della scienza medica (di cui la parte avrebbe comunque l'onere di indicare la fonte), né tantomeno equivale a segnalare l'omissione di accertamenti strumentali imprescindibili per la formulazione della corretta diagnosi.
Tribunale di Latina – Giudice del Lavoro Sicché, esulando da tali ambiti, la censura di difetto di motivazione o, come nella specie, di erronea motivazione costituisce un mero dissenso diagnostico che non attiene a vizi del procedimento logico formale del consulente e non si traduce, pertanto, in una critica al suo operato che ne imponga la rinnovazione con altro esperto.
Diversamente opinando, nelle controversie in materia di invalidità pensionabile, si svuoterebbe di contenuto l'onere della specificazione dei motivi di opposizione e si renderebbe sempre necessario il rinnovo della consulenza tecnica effettuata nella prima fase, sul mero presupposto della richiesta della parte soccombente.
5. Deve poi essere ulteriormente evidenziato come parte istante, nella fase di ATPO, abbia omesso di formulare osservazioni alla consulenza nel termine stabilito dal giudice all'udienza per il conferimento dell'incarico, ai sensi dell'art. 195 c.p.c.
Sotto tale profilo, il deposito, solo con il ricorso introduttivo del presente giudizio di merito, di una consulenza di parte (le cui valutazioni di merito comunque non inficiano le conclusioni del c.t.u.) deve ritenersi anche inammissibilmente tardivo.
L'art. 445bis c.p.c prevede una compiuta disciplina dello svolgimento dell'incarico peritale che offre alle parti i medesimi strumenti che la legge predispone per la consulenza tecnica d'ufficio in corso di causa, al fine di consentire la più ampia garanzia di completezza del procedimento.
Il difensore ha, infatti, la possibilità di nominare propri consulenti, di formulare osservazioni alla c.t.u., su cui il consulente dovrà obbligatoriamente esprimere a sua volta le proprie valutazioni (art. 195 c.p.c., richiamato dal comma 1 dell'art. 445bis), ed il giudice potrà sempre, anche d'ufficio, decidere di non omologare la perizia e rinnovare la consulenza, anche sostituendo il c.t.u. (art. 196 c.p.c., richiamato dal comma 5 dell'art. 445bis).
Sicché, ove si consentisse alla parte di scegliere di non formulare osservazioni alla consulenza nel termine fissato dal giudice, e dunque di non avvalersi della procedura contemplata dall'art. 195 c.p.c. espressamente richiamato dall'art. 445bis c.p.c., per poi semplicemente differire tali osservazioni, mediante l'instaurazione di un nuovo giudizio nel quale si svolgeranno né più e né meno quelle stesse attività che si sarebbero potute svolgere nel procedimento per ATP, si finirebbe con il consentire una violazione dei termini di cui all'art. 195 c.p.c., che, in quanto ordinatori, ai sensi dell'art. 154 c.p.c. potevano essere prorogati soltanto prima della scadenza e solo previa autorizzazione del giudice (per tutte
Cass. sez. un. 30/07/08 n. 20604): ciò che, a sua volta, si tradurrebbe in una chiara
Tribunale di Latina – Giudice del Lavoro frustrazione della finalità deflattiva del contenzioso voluta ed espressamente enunciata dal legislatore.
6. In definitiva, non emergendo, dalle motivazioni dell'opposizione, alcuna verificabile indicazione che induca a discostarsi dalle valutazioni ed argomentazioni già esaustivamente svolte in sede di accertamento tecnico preventivo, si perviene alla conclusione che le risultanze del medesimo accertamento devono essere confermate.
7. Alla luce delle considerazioni che precedono, va ritenuta la inammissibilità e comunque l'infondatezza, per genericità, della domanda formulata da parte ricorrente.
8. Le spese di lite, (comprensive della fase di Atpo e della presente fase di merito di cui sono computate le sole fasi di studio e introduttiva– liquidate come in dispositivo secondo il DM
n. 55/2014 come modificato dal DM n. 147/2022 - in relazione al valore della causa (€5.200-
€26.000) ed in applicazione dei valori tariffari medi diminuiti della metà stante la non complessità delle questioni affrontate, seguono la soccombenza e devono essere poste a carico della parte ricorrente, attesa l'assenza in atti della dichiarazione ex art. 152 disp. att.
Per le medesime ragioni le spese della consulenza tecnica, già liquidate provvisoriamente nel corso del giudizio di accertamento tecnico preventivo vanno poste definitivamente a carico di parte ricorrente.
P.Q.M.
ogni altra domanda ed eccezione disattesa così provvede:
1) rigetta il ricorso, confermando che parte ricorrente non si trova nelle condizioni sanitarie previste per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento (art.1 L.18/1980);
2) condanna parte ricorrente a rifondere in favore dell' le spese del giudizio liquidate in CP_1 complessivi €2.054,00 oltre spese generali nella misura del 15% oltre IVA e CPA come per legge;
3) pone definitivamente a carico di parte ricorrente le spese di CTU, espletata nel corso dell'accertamento tecnico preventivo, come già liquidate.
Latina, data del deposito
Il Giudice del lavoro dott.ssa Simona Marotta
Tribunale di Latina – Giudice del Lavoro Tribunale di Latina – Giudice del Lavoro
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LATINA
-SEZIONE LAVORO-
Il Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Simona Marotta all'udienza di discussione del 14/10/2025 ha pronunciato e pubblicato la presente
SENTENZA ex artt. 429 e 127 ter c.p.c., nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi al n. 4460/2024 promossa
DA
, rappresentato e difeso dall'Avv. OCCHIONE ANDREA, giusta Parte_1 procura in atti
-ricorrente-
CONTRO
rappresentato Controparte_1
e difeso, dagli avv.ti LAURA LORENI E ANNA PAOLA CIARELLI, giusta procura in atti
-resistente-
avente ad oggetto: ricorso ex art. 445 bis 6° comma c.p.c. dando lettura dei seguenti
Tribunale di Latina – Giudice del Lavoro MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con l'odierno ricorso, parte ricorrente, a seguito di contestazione delle conclusioni formulate dal consulente tecnico di ufficio in sede di accertamento tecnico preventivo previsto dall'art. 445 bis c.p.c., presentava rituale opposizione chiedendo riconoscersi la sussistenza dei requisiti sanitari, per la fruizione della prestazione assistenziale oggetto della sua pretesa (indennità di accompagnamento art.1 L. n. 18/1980).
Occorre osservare che ai sensi del 6° comma dell'art. 445 bis c.p.c., la parte che abbia contestato le conclusioni formulate dal c.t.u. a seguito di accertamento tecnico preventivo, deve, nell'opposizione, specificare, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione.
2. Nella specie, il c.t.u. ha concluso il suo giudizio ritenendo che parte ricorrente non fosse in possesso dei requisiti sanitari per la declaratoria di riconoscimento della indennità di accompagnamento (art.1 L. n. 18/1980) che, in concreto, le infermità riscontrate in capo alla parte istante non hanno determinato un impegno funzionale sufficiente per concretizzare il diritto rivendicato.
Parte ricorrente ha, quindi, contestato l'esito del suddetto accertamento sanitario, ritenendo che il CTU, aveva sottovalutato il quadro patologico cui risultava affetto il periziato.
3. Orbene, a fronte delle precise ragioni che hanno indotto il c.t.u. –dott. Parte_2 alle conclusioni surriportate, parte ricorrente non ha indicato specifici e precisi elementi tali da infirmare le suddette conclusioni e in virtù dei quali ritenere che il diritto vantato dovesse esserle riconosciuto dal c.t.u., del quale ha lamentato solo una riduttiva valutazione del quadro clinico riconosciuto.
Invero il perito nominato nella fase di ATPO nelle conclusioni dell'elaborato peritale ha espressamente affermato che la periziata è affetta da: “infermità multiple configurabili con :
“rallentamento ideo-motorio in soggetto sofferente per leuco encefalopatia vascolare cronica e cefalea mista. bpco lieve-moderata con associata sindrome delle apnee notturne. spondilodiscoartrosi diffusa con ernia cervicale c5-c6- idronefrosi di iii grado rene sinistro per stenosi giunto calico-pielico- sindrome depressiva distimica con spunti disforici”; B) le infermità in oggetto, sono valutate, anche analogicamente, con riferimento ai codici riportati nelle tabelle di valutazione per apparati (LA NUOVA INVALIDITA' CIVILE di G.LEDDA-
M.BRUNO)4° EDIZIONE, come di seguito riportate: Cod.6455 ( Malattia polmonare
Tribunale di Latina – Giudice del Lavoro ostruttiva cronuca. Prevalente bronchite. Valutazione tabellare fissa al 75%); Cod.
2302(Esiti di sofferenza organica accertata strumentalmente che comporta gravi disturbi del comportamento. Valutazione tabellare tra 41 e 50%. Valutazione del ctu pari al 50 %.); Cod.
7002 (Anchilosi o rigidità completa del capo in flessione o iperestensione. Valutazione tabellare tra il 61 e 70%. Per analogia, trattandosi di una rigidità del collo incompleta ed obiettivata all'indagine clinica e radiologica, la valutazione del ctu è pari al 40%); Cod.
6402 e 6440(Anomalie non complicate della pelvi renale e idronefrosi bilaterale. Valore tabellare tra il 21 e 50%. Valutazione del ctu pari al 30%.); Cod. 2209 (Sindrome depressiva endogena media. Valutazione tabellare tra 41 e 50%. Valutazione del ctu, pari al 41%.
Il perito ha poi acclarato che:
“A) Le infermità in oggetto, con le relative ricadute funzionali, determinano un quadro clinico che conferma il diritto al riconoscimento dell'inabilità, ai sensi dei Dlgs 509/88 e
124/98, in quanto soggetto ultrasessantacinquenne affetto da infermità multiple che ne riducono in modo GRAVE e persistente, la capacità di svolgere i compiti propri della sua età (100%).”
B) Inoltre, si ritiene che le stesse, ad oggi, non determinino le condizioni cliniche che danno diritto al riconoscimento dell'indennità di accompagnamento ai sensi della legge 18/80. Si conferma il giudizio espresso dalla commissione medica di prima istanza.
C) Non risultano malattie professionali determinate dall'attività lavorativa;
D) la decorrenza dei diritti è ragionevolmente riconducibile all'epoca della domanda amministrativa (06.05.2022)”
L'elaborato appare quindi non suscettibile di censure e pertanto non ritiene il giudicante di dovere effettuare ulteriori approfondimenti né avanzare richieste di chiarimenti né rinnovi
(sul punto cfr Cass Sez. 1, Sentenza n. 5277 del 10/03/2006; Cass Sez. L, Sentenza n. 23413 del 10/11/2011).
4. Va infatti chiarito che la semplice affermazione che il consulente dott. ha Parte_2 sottovalutato il complesso invalidante che affligge l'interessato, o che ha sbagliato a rilevarne la reale incidenza rispetto alla condizione di salute che invece si asserisce compromessa non equivale a rivelare una palese devianza delle sue conclusioni dalle nozioni correnti della scienza medica (di cui la parte avrebbe comunque l'onere di indicare la fonte), né tantomeno equivale a segnalare l'omissione di accertamenti strumentali imprescindibili per la formulazione della corretta diagnosi.
Tribunale di Latina – Giudice del Lavoro Sicché, esulando da tali ambiti, la censura di difetto di motivazione o, come nella specie, di erronea motivazione costituisce un mero dissenso diagnostico che non attiene a vizi del procedimento logico formale del consulente e non si traduce, pertanto, in una critica al suo operato che ne imponga la rinnovazione con altro esperto.
Diversamente opinando, nelle controversie in materia di invalidità pensionabile, si svuoterebbe di contenuto l'onere della specificazione dei motivi di opposizione e si renderebbe sempre necessario il rinnovo della consulenza tecnica effettuata nella prima fase, sul mero presupposto della richiesta della parte soccombente.
5. Deve poi essere ulteriormente evidenziato come parte istante, nella fase di ATPO, abbia omesso di formulare osservazioni alla consulenza nel termine stabilito dal giudice all'udienza per il conferimento dell'incarico, ai sensi dell'art. 195 c.p.c.
Sotto tale profilo, il deposito, solo con il ricorso introduttivo del presente giudizio di merito, di una consulenza di parte (le cui valutazioni di merito comunque non inficiano le conclusioni del c.t.u.) deve ritenersi anche inammissibilmente tardivo.
L'art. 445bis c.p.c prevede una compiuta disciplina dello svolgimento dell'incarico peritale che offre alle parti i medesimi strumenti che la legge predispone per la consulenza tecnica d'ufficio in corso di causa, al fine di consentire la più ampia garanzia di completezza del procedimento.
Il difensore ha, infatti, la possibilità di nominare propri consulenti, di formulare osservazioni alla c.t.u., su cui il consulente dovrà obbligatoriamente esprimere a sua volta le proprie valutazioni (art. 195 c.p.c., richiamato dal comma 1 dell'art. 445bis), ed il giudice potrà sempre, anche d'ufficio, decidere di non omologare la perizia e rinnovare la consulenza, anche sostituendo il c.t.u. (art. 196 c.p.c., richiamato dal comma 5 dell'art. 445bis).
Sicché, ove si consentisse alla parte di scegliere di non formulare osservazioni alla consulenza nel termine fissato dal giudice, e dunque di non avvalersi della procedura contemplata dall'art. 195 c.p.c. espressamente richiamato dall'art. 445bis c.p.c., per poi semplicemente differire tali osservazioni, mediante l'instaurazione di un nuovo giudizio nel quale si svolgeranno né più e né meno quelle stesse attività che si sarebbero potute svolgere nel procedimento per ATP, si finirebbe con il consentire una violazione dei termini di cui all'art. 195 c.p.c., che, in quanto ordinatori, ai sensi dell'art. 154 c.p.c. potevano essere prorogati soltanto prima della scadenza e solo previa autorizzazione del giudice (per tutte
Cass. sez. un. 30/07/08 n. 20604): ciò che, a sua volta, si tradurrebbe in una chiara
Tribunale di Latina – Giudice del Lavoro frustrazione della finalità deflattiva del contenzioso voluta ed espressamente enunciata dal legislatore.
6. In definitiva, non emergendo, dalle motivazioni dell'opposizione, alcuna verificabile indicazione che induca a discostarsi dalle valutazioni ed argomentazioni già esaustivamente svolte in sede di accertamento tecnico preventivo, si perviene alla conclusione che le risultanze del medesimo accertamento devono essere confermate.
7. Alla luce delle considerazioni che precedono, va ritenuta la inammissibilità e comunque l'infondatezza, per genericità, della domanda formulata da parte ricorrente.
8. Le spese di lite, (comprensive della fase di Atpo e della presente fase di merito di cui sono computate le sole fasi di studio e introduttiva– liquidate come in dispositivo secondo il DM
n. 55/2014 come modificato dal DM n. 147/2022 - in relazione al valore della causa (€5.200-
€26.000) ed in applicazione dei valori tariffari medi diminuiti della metà stante la non complessità delle questioni affrontate, seguono la soccombenza e devono essere poste a carico della parte ricorrente, attesa l'assenza in atti della dichiarazione ex art. 152 disp. att.
Per le medesime ragioni le spese della consulenza tecnica, già liquidate provvisoriamente nel corso del giudizio di accertamento tecnico preventivo vanno poste definitivamente a carico di parte ricorrente.
P.Q.M.
ogni altra domanda ed eccezione disattesa così provvede:
1) rigetta il ricorso, confermando che parte ricorrente non si trova nelle condizioni sanitarie previste per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento (art.1 L.18/1980);
2) condanna parte ricorrente a rifondere in favore dell' le spese del giudizio liquidate in CP_1 complessivi €2.054,00 oltre spese generali nella misura del 15% oltre IVA e CPA come per legge;
3) pone definitivamente a carico di parte ricorrente le spese di CTU, espletata nel corso dell'accertamento tecnico preventivo, come già liquidate.
Latina, data del deposito
Il Giudice del lavoro dott.ssa Simona Marotta
Tribunale di Latina – Giudice del Lavoro Tribunale di Latina – Giudice del Lavoro