Sentenza 20 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Palermo, sez. III, sentenza 20/04/2026, n. 1099 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Palermo |
| Numero : | 1099 |
| Data del deposito : | 20 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01099/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01483/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1483 del 2024, proposto da
OS D’NN, rappresentato e difeso dagli avvocati Giovanni Immordino e Giuseppe Immordino, con domicilio eletto presso lo studio di Giovanni Immordino in Palermo, al viale Libertà n. 171 e domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Palermo, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall’avvocato Laura Salvatrice Marussia Piscitello, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l’annullamento
del provvedimento di diniego n. 21 del 18 luglio 2024, notificato in data 22 luglio 2024, con il quale il Dirigente dell’U.O. 7 – Ufficio Condono, Sanatorie Edilizie e Abusivismo – Area Urbanistica, della Rigenerazione Urbana della Mobilità e del Centro Storico del Comune di Palermo, ha denegato l’istanza di condono presentata dalla ricorrente ex L. n. 724/1994, prot. n. 1637/S del 23 marzo 1995, relativa all’immobile sito in Via dei Quartieri n. 37, Palermo, identificato nel N.C.E.U. al foglio 22, part. 329 sub. 3.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti l’atto di costituzione in giudizio e la memoria difensiva del Comune di Palermo;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 3 marzo 2026 il dott. RC MA LL e assunta la causa in decisione come specificato nel verbale;
FATTO e DIRITTO
Con istanza di condono del 23 marzo 1995, depositata ai sensi della l. n. 724/1994, la sig.ra D’NN chiedeva al Comune di Palermo il rilascio di permesso di costruire in sanatoria per la realizzazione di opere di ampliamento del proprio immobile sito in Palermo, alla via dei Quartieri n. 37, identificato nel N.C.E.U. al foglio 22, part. 329 sub. 3.
Con nota del 10 gennaio 2024, l’Ufficio Condono del Comune di Palermo comunicava i motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza, rilevando alcune “ discrasie tra l’elaborato grafico e la planimetria catastale […] 1. Ampliamento retrostante la cucina non oggetto dell’istanza di condono edilizio; 2. Realizzazione di un terrazzo retrostante la cucina e realizzazione di un balcone entrambi non oggetto dell’istanza di condono edilizio; 3. Modifica degli spazi interni; 4. Modifica dei prospetti; 5. Non risulta tra i documenti il titolo di proprietà dell’area dove insiste l’abuso ; Inoltre
risulta integrata parzialmente la documentazione richiesta con nota 1565635 del 18/10/2018 e notificata in data 29/10/2018 ” (all. 2 al ricorso, p. 1).
All’esito del contraddittorio procedimentale, l’ente locale adottava il provvedimento n. 21 del 18 luglio 2024 e denegava definitivamente il condono.
Con ricorso ritualmente notificato e depositato, veniva lamentata l’illegittimità del citato provvedimento perché adottato: a) in violazione dell’art. 10- bis della l. n. 241/1990 in quanto l’amministrazione, nel corso del contraddittorio procedimentale, non avrebbe indicato gli specifici atti che riteneva mancanti per l’istruzione del procedimento e, comunque, non avrebbe dato conto delle osservazioni rese dall’istante; b) in violazione dell’art. 39 della l. n. 724/1994 perché l’istante avrebbe fornito il titolo proprietario in sede di osservazioni; inoltre, in primo luogo, l’effettuazione di ampliamenti successivamente all’istanza di condono, non sarebbe una motivazione sufficiente per il rigetto e, comunque, le modifiche tra elaborato grafico allegato all’istanza di condono e planimetria del 1939 sarebbero relative a opere interne e/o chiusure di terrazze con strutture precarie.
Si costituiva in giudizio il Comune di Palermo che concludeva, nel merito, per il rigetto del ricorso.
All’udienza pubblica del 3 marzo 2026 la causa veniva chiamata e assunta in decisione come specificato nel verbale.
1.1. Il primo motivo di ricorso è infondato.
Quanto all’illegittimità derivante dalla mancata indicazione della documentazione necessaria ai fini della compiuta istruttoria, il Collegio osserva che già con la nota del 18 ottobre 2018 (v. all. B produzione documentale dell’amministrazione) l’ente locale aveva dettagliato in dodici punti la documentazione necessaria ai fini della corretta istruttoria della pratica (v. pp. 1 e 2 all. cit.).
Tale comunicazione è stata notificata a mani dell’odierna ricorrente in data 29 ottobre 2018.
Da questa constatazione in fatto è evidente che la sig.ra D’NN era perfettamente consapevole delle specifiche omissioni documentali della pratica di condono presentata, senza che possa lamentare la mancata riproposizione dell’elencazione nei successivi provvedimenti, tra cui il c.d. preavviso di diniego del 10 gennaio 2024, che alla comunicazione del 2018 fa espresso riferimento.
Difatti, non è agli atti del processo la documentazione che la parte ricorrente avrebbe depositato tra la richiesta di integrazione e il preavviso ex art. 10- bis della l. n. 241/1990: ne discende che non è provata la parziale integrazione indicata in atti e non è possibile ritenere necessaria l’indicazione dei documenti mancanti che la difesa evoca come spia di violazione del citato parametro legale.
1.2. Per la risoluzione del secondo profilo di violazione dell’art. 10- bis della l. n. 241/1990 e del secondo motivo di ricorso, il Collegio premette che il provvedimento negativo ha natura plurimotivata, nel senso cioè che il diniego della sanatoria è stato assunto in base a distinte motivazioni: in modo tale che è sufficiente che almeno una di tali ragioni resista allo scrutinio di legittimità per non caducare l’atto impugnato.
Rispetto alla specifica fattispecie, il Collegio ritiene insuperabile la circostanza che – in maniera confessoria, anche negli atti defensionali (v. pp. 14 e 15 del ricorso) – la ricorrente abbia ammesso di aver svolto delle opere ulteriori rispetto a quelle indicate nell’istanza di condono, dequotate come “ mere opere interne e/o della chiusura di terrazze con strutture precarie, ai sensi dell’art. 20, L.R. n. 4/2003 ” (p. 14) e senza ulteriore contestazione, nonostante nel provvedimento di diniego si specifichi che, nelle more della definizione dell’istanza, la ricorrente risulta aver effettuato l’ampliamento della cucina, inglobando il terrazzo (v. all. D produzione documentale dell’amministrazione) e la costruzione di un nuovo sfogo esterno, specificamente un balcone, dunque con modifica dei prospetti.
Al riguardo, il Collegio non intende discostarsi dalla giurisprudenza di questo Tribunale per cui “ non è consentita la prosecuzione dei lavori di completamento su opere abusive, sino all’eventuale intervento della sanatoria, salva l’attivazione della procedura prevista dall'art. 35 comma 13 della L. 47/1985. Infatti, in presenza di manufatti abusivi non sanati né condonati, gli interventi ulteriori (quand’anche riconducibili, nella loro oggettività, alle categorie della manutenzione straordinaria del restauro e/o del risanamento conservativo, della ristrutturazione, della realizzazione di opere costituenti pertinenze urbanistiche) ripetono le caratteristiche di illegittimità dell’opera principale alla quale ineriscono strutturalmente, sicché non può ammettersi la prosecuzione dei lavori a completamento di opere che, fino al momento di eventuali sanatorie, devono ritenersi comunque abusive, con conseguente obbligo del Comune di ordinarne la demolizione (Consiglio di Stato, sez. VII – 29/3/2023 n. 3273). Tale orientamento trova giustificazione, nell’esigenza di evitare che le opere abusive vengano portate a ulteriore compimento: infatti, poiché il condono straordinario non si fonda sulla conformità delle opere alla normativa urbanistica vigente ma costituisce espressione di un’eccezionale rinuncia dello Stato a perseguire gli illeciti edilizi a determinate condizioni, vi è l’esigenza di conservare lo stato originario delle opere, così da consentire all’amministrazione di accertare la sussistenza delle condizioni di ammissibilità e di concedibilità del beneficio, oltre che di valutare l’effettiva natura e portata dell’intervento da condonare (C.G.A. Sicilia – 26/3/2024 n. 228). La sanzione, nel silenzio della norma, si traduce nella sopravvenuta improcedibilità della domanda di condono (Consiglio di Stato, sez. VI – 23/1/2024 n. 727) ” (T.A.R. Sicilia, Palermo, sez. V, 8 agosto 2025, n. 761).
Da quanto si dice discende che l’amministrazione non poteva che adottare un provvedimento di diniego, come quello in concreto assunto, a prescindere da qualsivoglia indicazione contraria, anche relativa ad altri profili, che potesse essere rappresentata dall’istante in sede di contraddittorio procedimentale: di qui, l’irrilevanza dei vizi maturati in tale fase procedimentale per il carattere vincolato, in concreto, del provvedimento (v. art. 21- octies , comma 2 della l. n. 241/1990).
2. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna la ricorrente a rifondere all’amministrazione comunale le spese di lite, che liquida in euro 2.000,00 (duemila/00), oltre IVA, cpa e accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 3 marzo 2026 con l’intervento dei magistrati:
ER EN, Presidente
Raffaella Sara Russo, Consigliere
RC MA LL, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| RC MA LL | ER EN |
IL SEGRETARIO