Sentenza 18 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Perugia, sentenza 18/06/2025, n. 752 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Perugia |
| Numero : | 752 |
| Data del deposito : | 18 giugno 2025 |
Testo completo
N. 4396/2024 R.G.A.C.
Tribunale Ordinario di GI
SECONDA SEZIONE CIVILE
Verbale di udienza
Il giorno 18/06/2025, alle ore 10.32, nella SECONDA SEZIONE civile del
Tribunale di GI, all'udienza del Giudice dott. Luca Marzullo, è chiamata la causa
TRA
Parte_1
- ATTORE/TRICE
E
Controparte_1
- CONVENUTO/A
Sono presenti:
l'Avv.. MORELLI FRANCESCA, per l'attore la quale conclude riportandosi alle note conclusive depositate ed a tutti i precedenti scritti difensivi.
l'Avv. Colleoni per il convenuto, per delega dell'Avv. NASINI AGATA, la quale conclude come da note conclusive riportandosi agli scritti precedenti e contestando quelli avversari.
Il Giudice invita le parti alla precisazione delle conclusioni ed alla discussione della causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
Le parti si riportano ai propri atti ed alle conclusioni appena rassegnate.
I difensori dichiarano di rinunciare alla lettura della sentenza.
Terminata la discussione, il Giudice decide la causa dando lettura, ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c., del seguente dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione redatti sul presente verbale nella parte che segue.
Il Giudice (dott. Luca Marzullo)
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Seconda Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di GI, dott. Luca Marzullo, in funzione di giudice monocratico, all'esito delle conclusioni precisate nel verbale dell'udienza del 18.6.2025, che precede e della discussione orale della causa, ha pronunciato e pubblicato mediante lettura di dispositivo e contestuale motivazione la seguente
SENTENZA
Ex art. 281 sexies c.p.c.
nella causa civile iscritta al n. r.g. 4396/2024 promossa da
Parte_1
rappresentato e difeso dall'avv. Francesca Morelli (c.f. ; pec: C.F._1
ed elettivamente domiciliato presso lo studio del Email_1 difensore sito in Pescara, via R. Paolucci n. 3, giusta procura in atti;
Attore opponente
Contro in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Agata Nasini del foro di GI (C.F.
, pec: ed elettivamente C.F._2 Email_2 domiciliata presso lo studio del difensore, sito in GI, via Martiri dei Lager n. 65, giusta procura in atti.
Convenuta opposta
Avente ad oggetto: CA (deposito bancario, cassetta di sicurezza, apertura di credito bancario)
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Conclusioni: come da verbale dell'udienza del 18.6.2025
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con decreto ingiuntivo n. 1025/2024 RG 2698/2024 del 28 agosto 2024, il Tribunale di GI ha ingiunto a ed di pagare a Parte_2 Parte_1 [...] la complessiva somma di € 60.159,96, Controparte_2 oltre interessi come da domanda.
Dalla lettura del ricorso monitorio, emerge che gli ingiunti erano fideiussori della società dichiarata in liquidazione giudiziale dal Tribunale di Controparte_3
GI con sentenza n. 78/2023, al cui passivo la banca ricorrente aveva fatto richiesta di ammissione. Con missiva del 23.12.2023, l'istituto di credito aveva comunicato la segnalazione a sofferenza del credito e chiesto infruttuosamente il pagamento del dovuto con lettera di messa in mora del 29.5.2024, rimasta priva di esito. Il credito complessivamente azionato era così composto: i) € 60.042,80 quale saldo debitore del contratto di conto corrente ordinario n. 00019013562, oltre agli interessi al tasso moratorio contrattualmente pattuito dal 1.1.2024 al saldo;
ii) € 117,16 a titolo di interessi di mora sugli insoluti del conto anticipi n. 00019013563.
1.1. Con atto di citazione del 7.11.2024, il (solo) sig. ha proposto Parte_1 opposizione avverso il decreto ingiuntivo sopra menzionato, chiedendo che ne venga dichiarata la nullità e la conseguente revoca, deducendo che:
- il conto corrente ordinario n. 19013562 è un conto consumatori con saldo finale passato a sofferenza pari a € 4.400,42, dal cui contratto non sarebbe possibile risalire alla somma e alla tipologia di accordato ordinario concesso alla società cliente.
L'unica condizione sui costi indicata in contratto era il tasso debitore annuo nominale per sconfinamenti in assenza di fido pari a 11,5%, mancando l'indicazione del tasso mora e del TAEG. Inoltre, deduce l'opponente, nel contratto non era indicato il criterio di applicazione del tasso e la mancata presentazione da parte della banca degli estratti conto scalari non permetteva la verifica delle somme addebitate e richieste in interessi, spese e commissioni trimestrali;
- che il conto corrente anticipi n. 19013563, con saldo finale passato a sofferenza pari a € 49.582,46 non fa riferimento alla tipologia di portafoglio e alla somma accordata dalla banca per la anticipazione delle fatture. Non vi era l'esplicitazione di alcuna condizione economica riferita al tasso debitore/creditore né il TAEG. Mancava, infine, l'allegazione degli estratti conti scalari.
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Da qui le conclusioni di cui all'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, non modificate con la memoria di trattazione ex art. 171ter c.p.c., I termine.
1.2. L'opposta, in sede di costituzione, ha concluso per l'integrale rigetto dell'opposizione ed ha insistito per la concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo ai sensi dell'art. 648 c.p.c.
Quanto al contratto di conto corrente ordinario n. 19013562, precisato che trattasi esplicitamente di “conto corrente non consumatori”, le contestazioni di controparte sarebbero del tutto generiche, indeterminate e per nulla circostanziate e già solo per questo non valutabili ai fini del decidere.
In ogni caso, l'art. 9 della sezione II, rubricato “Conteggio e regolamento degli interessi, commissioni e spese” conterrebbe la determinazione di tutti i costi a carico del correntista, rimandando al documento di sintesi allegato solo per la specificazione della loro misura.
La mancata indicazione del TAEG, deduce ancora l'opposta, non avrebbe del resto effetti sulla validità del contratto, anche ai fini della sostituzione di clausole prevista dall'art. 117, co. 4 e 7 del TUB, trattandosi di indicatore espressivo del costo globale che comunque può essere ricavato dalla sommatoria degli oneri e delle singole voci di costo indicate in contratto.
Neppure coglierebbe nel segno la deduzione circa la mancata produzione in giudizio degli estratti conto scalari, i quali hanno la mera funzione riepilogativa del calcolo delle competenze che vengono contabilizzate sul c/c, laddove l'individuazione delle singole operazioni compiute e dei movimenti effettuati è possibile solo tramite gli estratti conto integrali del rapporto bancario, dall'apertura alla chiusura (allegati in giudizio dall'opposta).
In ogni caso, la mancata contestazione per iscritto da parte del cliente degli estratti conto e delle altre comunicazioni periodiche li farebbe ritenere approvati da quest'ultimo ai sensi dell'art. 119, co. 3 del d.lgs. 385/1993.
Anche in merito al conto corrente anticipi n. 19013563 i costi sarebbero tutti esplicitati nel contratto e nella scheda di sintesi, essendo stati prodotti, già in sede monitoria, tutti gli e/c ad esso inerenti, dall'apertura alla chiusura, oltre che il relativo elenco degli effetti insoluti.
Da qui le conclusioni rassegnate nella comparsa di costituzione e risposta, come sinteticamente compendiate.
1.3. Compiute le verifiche preliminari di cui all'art. 171 bis c.p.c., non sono emerse questioni rilevabili d'ufficio in merito alle quali sollecitare il contraddittorio delle parti e quindi la causa è stata oggetto di trattazione mediante il deposito delle memorie di cui all'art. 171 ter c.p.c.
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Differita la prima udienza di comparizione (cfr. verbale d'udienza del 7.4.2025), la causa
è stata rinviata all'udienza del 19.5.2025, ove, ritenuta la superfluità delle richieste istruttorie e reputando la causa matura per la decisione, lo scrivente ha invitato le parti a precisare le conclusioni e discutere oralmente la causa, disponendo che all'incombente si procedesse ai sensi e nelle forme di cui all'art. 281 sexies c.p.c.
Su richiesta dell'opponente, ai sensi di quanto previsto dallo stesso art. 281 sexies c.p.c., il procedimento è stato all'udienza odierna.
2. L'opposizione a decreto ingiuntivo spiegata del fideiussore
[...]
è infondata e immeritevole di accoglimento per i motivi che seguono. Parte_1
2.1. Innanzitutto, va chiarito, avendo la parte opponente prospettato la possibile qualificazione come “Conto consumatori” del conto corrente principale, che si tratta evidentemente di contratti stipulati da un “professionista” (secondo la definizione dell'art. 3, co. 1, lett. a) del d.lgs. 206/2005) nell'ambito della propria attività imprenditoriale.
Il correntista, infatti, risulta essere la società e sia nel Controparte_3 contratto che nel documento di sintesi è apposta l'intestazione “conto corrente non consumatori”.
D'altra parte, la stessa circostanza che al conto corrente principale accedesse un conto anticipi salvo buon fine depone univocamente per la natura imprenditoriale del cliente, visto che per sua stessa definizione un simile conto viene aperto al solo scopo di permettere al correntista di ottenere un fido subordinato alla presentazione di fatture, ricevute bancarie o altri effetti non trasferibili emessi dal professionista nello svolgimento della propria attività professionale.
2.2. Poiché il decreto ingiuntivo oggi opposto è stato ottenuto nei confronti dei fideiussori, va altresì ricordato che se pure è vero, come ha chiarito la Corte di Giustizia dell'Unione Europea nella sentenza Tarcau, che l'eventuale qualità di consumatore o di imprenditore del fideiussore o garante autonomo deve essere valutata in capo alle parti del contratto di garanzia o di fideiussione, trattandosi di un negozio distinto dal contratto bancario principale, il giudice può ben ritenere che il garante abbia agito nell'ambito della sua attività professionale, valorizzando i collegamenti funzionali che la legano alla società garantita, quali l'amministrazione di quest'ultima o una partecipazione non trascurabile al suo capitale sociale (Corte giustizia UE sez. VI, 19/11/2015, n.74,
“Tarcau”).
Nel caso di specie, i fideiussori risultano essere anche i soci e legali rappresentanti della di talché, anche sotto tale profilo, non è revocabile in dubbio Controparte_3 il fatto che in nessuno dei contratti bancari di cui si discute debba farsi applicazione della
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disciplina a tutela dei consumatori dettata dal d.lgs. 206/2005 e da talune specifiche norme del Testo Unico CAo.
3. Ciò chiarito, passando a considerare il merito dell'opposizione, non è superfluo ricordare, in tema di onere della prova, che l'opposizione a decreto ingiuntivo, che si pone come fase ulteriore del procedimento già iniziato con il deposito del ricorso per ingiunzione, dà luogo ad un giudizio di cognizione - che si svolge secondo il rito ordinario in contraddittorio fra le parti - avente ad oggetto la domanda proposta dal creditore con il ricorso per ingiunzione e nel quale le parti, pur apparentemente invertite, conservano la loro posizione sostanziale, rimanendo così soggette ai rispettivi oneri probatori;
e ciò in quanto, a seguito dell'opposizione, il giudizio, da sommario che era, si trasforma in giudizio a cognizione piena. In sostanza, il Giudice dell'opposizione non si limita ad esaminare se l'ingiunzione sia stata emessa legittimamente, ma procede all'esame del merito della controversia con poteri di cognizione piena, sulla base sia dei documenti prodotti nella fase monitoria che dei mezzi istruttori eventualmente ammessi ed assunti nel corso del giudizio.
Pertanto, il creditore (al quale compete la posizione sostanziale di attore, per aver richiesto l'emissione del decreto) ha, nella presente fase, l'onere di provare tutti i fatti costitutivi del diritto vantato (cfr., in proposito, Cass. 4.12.1997, n. 12311; id 14.4.1999, n. 3671; id
25.5.1999, n. 5055; id.
7.9.1977 n. 3902; id. 11.7.1983 n. 4689; id.
9.4.1975 n. 1304; id.
8.5.1976 n. 1629) ed, in particolare, l'esistenza e la misura del credito azionato nelle forme della tutela monitoria. Ed è indubbio che, in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per l'adempimento della stessa deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre è il debitore convenuto ad essere gravato dell'onere della prova dei fatti estintivi, impeditivi o modificativi del credito, di tal che le difese con le quali l'opponente miri ad evidenziare l'inesistenza, l'invalidità o comunque la non azionabilità del credito vantato ex adverso non si collocano sul versante della domanda - che resta quella prospettata dal creditore nel ricorso per ingiunzione - ma configurano altrettante eccezioni (per tutte, Cass. civ., sez. un.,
30 ottobre 2001, n. 13533). Vige, infatti, il principio della presunzione di persistenza del diritto, desumibile art. 2697 c.c., per il quale, una volta provata dal creditore l'esistenza di un diritto destinato ad essere soddisfatto, grava sul debitore l'onere di provare l'esistenza del fatto estintivo costituito dall'adempimento (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 9351 del 19/04/2007 anche in motivazione). Colui che agisce in giudizio per ottenere il pagamento di una somma di denaro, deve dare la prova del fatto costitutivo dell'asserito credito, contestato dal convenuto (nella specie l'opponente, convenuto in senso sostanziale rispetto alla avversa
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domanda monitoria: cfr. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 8423 del 11/04/2006), il quale come noto ha l'onere della contestazione specifica dei fatti addotti dalla controparte (cfr. da ultimo Cass. N. 15107/2004; 6666/2004; Cass. N. 9285/2003), con conseguente irrilevanza processuale della generica contestazione dei medesimi (cfr. SU. Cass. sentenza n. 761 del 23 gennaio 2002; Cass. Sez. L, Sentenza n. 9285 del 2003). Più in particolare, secondo i noti principi in tema di riparto dell'onere probatorio nelle azioni contrattuali di adempimento, di risarcimento danni da inadempimento e di risoluzione (art. 1453 c.c.), incombe al creditore esclusivamente di dimostrare il titolo e la scadenza delle obbligazioni che assume inadempiute, e di allegare il fatto d'inadempimento, incombendo poi al debitore convenuto di allegare e dimostrare dei fatti impeditivi, modificativi od estintivi idonei a paralizzare la domanda di controparte (così per tutte, Cass. n.15659/2011 per cui “in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento”; conf. Cass. n.3373/2010; Cass.
n.9351/2007; Cass. n.1743/2007; Cass. n.20073/2004). In tal senso va altresì specificato che se da un lato il creditore che agisce per il pagamento deve dare prova dei fatti costitutivi del proprio credito e di avere correttamente adempiuto la propria prestazione, ogni qualvolta il debitore svolga eccezione di inadempimento, è pur vero che la valutazione circa l'adeguatezza della prova fornita passa attraverso una verifica preliminare delle contestazioni sollevate dal debitore, atteso che tanto più puntuali e specifici sono i rilievi di inadempimento sollevati, tanto più circostanziata dovrà essere la prova del corretto adempimento offerta dal creditore. Con specifico riferimento, poi, al procedimento monitorio si osserva che la regola appena enunciata non subisce certo deroghe in ragione della natura del procedimento e della meramente apparente inversione delle posizioni processuali. A riguardo, di poi, è bene notare che il Giudice dell'opposizione è investito della cognizione non della sola fondatezza formale del decreto ingiuntivo opposto bensì dell'intero rapporto obbligatorio, di cui, conseguentemente, dovranno essere allegati e provati i relativi fatti costitutivi ovvero quelli modificativi, impeditivi ed estintivi, secondo la consueta (e certo non derogata) articolazione del riparto dell'onere della prova, il quale non subisce modifica a cagione della mera inversione del rapporto processuale fra le parti.
Sicché è circostanza più che pacifica quella per cui, una volta ottenuto il decreto ingiuntivo sulla base della documentazione depositata competa, da un lato, al ricorrente in ingiunzione offrire la prova, nei sensi di cui si è prima detto, degli elementi costitutivi da cui tragga
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origine la pretesa azionata, rivestendo questi la parte il ruolo di attore in senso sostanziale.
Ancora, allo stesso modo, costituisce circostanza pacifica quella per cui la parte opponente che intenda contestare la validità di quella pretesa è gravata di un onere di specifica contestazione della validità delle condizioni contrattuali applicate ovvero degli importi ingiunti, così offrendo gli elementi che scalfiscano la fondatezza della pretesa creditoria. In buona sostanza, in tema di giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, grava su chi fa valere un diritto in giudizio il compito di fornire gli elementi probatori a sostegno della propria pretesa sicché parte opposta deve dimostrare gli elementi costitutivi del credito azionata in sede sommaria, mentre l'opponente ha l'onere di contestarne la fondatezza allegando circostanze estintive o modificative del medesimo o l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda.
3.1. Tanto premesso, nel caso di specie, non è contestata l'esistenza dei titoli azionati, rappresentati dai contratti di conto corrente e conto anticipi.
Invece, la prova dell'esistenza e dell'ammontare del credito può dirsi raggiunta in maniera differente se si considera, da un lato, il credito risultante dal saldo finale alla chiusura dei conti correnti e, dall'altro, le ulteriori poste debitorie maturate successivamente al passaggio a sofferenza del credito e fino all'introduzione del ricorso monitorio.
3.2. Per quanto riguarda gli addebiti e gli accrediti precedenti alla chiusura dei conti correnti con passaggio a sofferenza, l'opposta ha pienamente fornito la prova del credito fatto valere in giudizio, secondo le regole di riparto degli oneri probatori di cui all'art. 2697 c.c.
Costituisce infatti ormai principio assolutamente consolidato che, nel contratto di conto corrente bancario, la banca che assuma di essere creditrice del cliente ha l'onere di produrre in giudizio i relativi estratti conto a partire dalla data della sua apertura, non potendo pretendere l'azzeramento delle eventuali risultanze del primo degli estratti utilizzabili, in quanto ciò comporterebbe l'alterazione sostanziale del medesimo rapporto, che vede nella banca l'esecutrice degli ordini impartiti dal cliente, i quali si concretizzano in operazioni di prelievo e di versamento ma non integrano distinti e autonomi rapporti di debito e credito tra cliente e banca, rispetto ai quali quest'ultima possa rinunciare azzerando il primo saldo
(Cassazione civile sez. VI, 02/12/2020, n.27589, Cass.
9365/2018, 22208/2018, 23313/2018).
Anche di recente (cfr. Cass. Civ., n. 1763 del 2024, Cassazione civile sez. I, 29/02/2024,
n.5387) occupandosi della questione del riparto dell'onere probatorio tra banca e correntista, la S.C. ha confermato che la ricostruzione di tutte le singole movimentazioni in
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dare e avere avviene di norma mediante la produzione in giudizio degli estratti conti fin dal momento dell'apertura del conto.
Tuttavia, in mancanza, sono state ritenuti idonei a fornire la medesima prova documentale anche le contabili bancarie riferite alle singole operazioni, le risultanze delle scritture contabili ai sensi degli artt. 2709 e 2710 c.c., la stampa dei movimenti contabili risultanti a video dal data base della banca avvalendosi del servizio di home banking e gli estratti conto scalari.
In più pronunce (cfr. Cass. n. 35921 del 2023; Cass. n. 10293 del 2023; Cass. n. 23476 del 2020; Cass. n. 13186 del 2020) la Corte ha ammesso l'efficacia probatoria degli estratti conto scalari, ove il c.t.u. eventualmente nominato per la rideterminazione del saldo del conto ne disponga nel corso delle operazioni peritali, spettando, poi, al giudice di merito la concreta valutazione di idoneità degli estratti da ultimo a dar conto del dettaglio delle movimentazioni debitorie e creditorie (come già opinato proprio dalla citata Cass. n. 13186 del 2020, non massimata, in presenza di una valutazione di incompletezza degli estratti da parte del giudice del merito).
Ne discende quindi, ai fini che qui maggiormente interessano, che gli estratti conto scalari, lungi dal costituire un elemento essenziale per la prova del credito fatto valere in giudizio, possono al più venire in considerazione a fini suppletivi, ovvero allo scopo di integrare una carenza nell'assolvimento dell'onere probatorio da parte di chi agisce in giudizio, quando non sia riuscito a reperire tutti gli estratti conto relativi al rapporto.
Ciò è coerente con il fatto che la quantità di informazioni ricavabili dall'e/c scalare è certamente inferiore e non speciale rispetto a quella ricavabile dall'e/c ordinario: il riassunto a scalare contiene la sequenza dei saldi (positivi e negativi) ottenuta raggruppando tutte le operazioni con uguale valuta e quindi rappresenta i conteggi degli interessi attivi e passivi, ma non consente di individuare le singole operazioni che abbiano determinato le annotazioni degli interessi e di ricostruire esattamente tutti i movimenti effettuati nell'arco di tempo considerato, che, per contro, è operazione possibile unicamente per il tramite degli e/c integrali del rapporto bancario, dalla sua apertura alla sua chiusura.
3.2.1. Nel caso di specie, l'opponente lamenta che la mancata produzione degli scalari
“NON permette la verifica delle somme addebitate e richieste in Interessi, spese e commissioni trimestrali” ma si tratta, in ragione di quanto detto, di una affermazione contraddittoria: una verifica sugli interessi applicati, spese e commissioni può essere compiuta sì più comodamente sugli scalari, ma può essere effettuata allo stesso modo sugli estratti conto ordinari, in cui le operazioni non sono raggruppate per valuta, ma indicate distintamente una per una. Per questa ragione la prova del credito derivante da un conto corrente viene fornita
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innanzitutto mediante gli estratti conto dall'inizio del rapporto, con la possibilità per il giudice, in mancanza, di supplire alla mancanza di allegazione di questi ultimi impiegando le informazioni desumibili dai riassunti scalari.
3.2.2. Nel presente procedimento, l'istituto di credito opponente ha prodotto in giudizio la seguente documentazione:
- il contratto di c/c ordinario n. 19013562 sottoscritto dai legali rappresentanti della società garantita, gli estratti conto integrali dal 26.11.2021 (data di apertura del conto) alla sua estinzione per passaggio a sofferenza il 21.12.2023, il riassunto scalare del conto dal 31.12.2022 alla chiusura del 21.12.2023;
- il contratto di c/c anticipi salvo buon fine n. 19013563 sottoscritto dai legali rappresentanti della società garantita, gli estratti conto integrali dal 26.11.2021 (data di apertura del conto) alla sua estinzione per passaggio a sofferenza il 21.12.2023, il riassunto scalare del conto dal 31.12.2022 alla chiusura del 21.12.2023.
- le fideiussioni omnibus sottoscritte da e nei Parte_2 Parte_1 confronti della fino a concorrenza dell'importo di € Controparte_1
105.000,00 (sulla cui esistenza e validità nessuna contestazione è stata sollevata dall'opponente).
Da tale documentazione emerge la piena prova dei saldi passivi alla data in cui i conti correnti sono stati chiusi dalla banca con passaggio a sofferenza: ovvero, € 4.400,42 per il c/c ordinario e € 49.582,46 per il c/c anticipi.
3.3. Dalla documentazione in atti, tuttavia, risulta che i saldi che sono stati oggetto del ricorso monitorio sono maturati in data successiva al 31.12.2023: al 12.3.2024, la posizione debitoria relativa al conto corrente ordinario era aumentata fino a € 60.042,80 e quella del conto anticipi era scesa a € 117,16. Di questi importi non risulta esservi, in effetti, agli atti una prova diversa da quella rappresentata dall'estratto delle scritture contabili certificato conforme da un dirigente dell'istituto di credito (art. 50 TUB).
Ordinariamente, tale documentazione ha la funzione di provare l'esistenza e l'ammontare del credito solo ai fini del ricorso monitorio;
tuttavia, l'estratto certificato conforme ai sensi dell'art. 50 d.lgs. 385/1993 è idoneo a provare il credito anche in giudizio per essere mancata sul punto una contestazione specifica dell'opponente ai sensi dell'art. 115 c.p.c.
3.3.1. In merito, va ricordato l'orientamento della giurisprudenza di legittimità ad avviso del quale la pretesa fatta valere in giudizio può dirsi incontestata, con conseguente relevatio ab onere probandi di chi la propone, non solo nel caso in cui la parte resistente sia rimasta silente o abbia svolto difese logicamente incompatibili con la negazione dell'altrui diritto,
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ma anche quando si sia limitato a dedurre genericamente l'assenza di prova del diritto dell'avversario (cfr. Cassazione civile sez. VI, 27/08/2020, n.17889).
Del resto, la mancata presa di posizione (o la presa di posizione del tutto generica) sui fatti costitutivi del diritto preteso comporta di per sé una linea di difesa incompatibile con la negazione della pretesa, rilevante ai fini della determinazione dell'oggetto del giudizio, con effetti vincolanti per il giudice. (cfr. in tal senso Cass. Civ., Sez. III, 18.5.2011 n. 10860).
Per quanto riguarda, nello specifico, il settore bancario, è stato affermato a più riprese che il saldaconto - il quale nella fase monitoria è prova idonea ad ottenere l'emissione dell'ingiunzione di pagamento- ben può assolvere all'onere di provare l'ammontare del credito nel processo a cognizione piena introdotto con l'opposizione ex art. 645 c.p.c. allorquando il fideiussore non abbia in modo specifico contestato la conformità di detto saldaconto alle scritture contabili della banca, limitandosi a ritenerlo insufficiente a fornire un quadro completo delle sue singole voci, nonché avuto riguardo al suo complessivo comportamento processuale (cfr. Cassazione civile sez. III, 10/05/2024, n.12818,
Cassazione civile sez. I, 09/01/2019, n.279, Cassazione civile sez. I, 02/12/2011, n.25857).
3.4. Nel caso di specie, per quanto concerne il conto anticipi, nulla quaestio, dal momento che, per l'effetto della maturazione di partite salvo buon fine, il credito della risultava CP_1 alla data del ricorso monitorio ridotto a soli € 117,16 a titolo di interessi moratori.
Per quanto riguarda invece il conto ordinario, dall'estratto delle scritture contabili emerge che sono state poste a carico del correntista tutta una serie di voci che sembrano riferite a delle ricevute bancarie rimaste insolute da parte dei debitori (“INSOLUTO
RIBA”) e che quindi sono state addebitate al cliente, producendo il saldo di € 60.042,80 che
è stato oggetto del ricorso monitorio.
Ne discendono alcune considerazioni.
3.4.1. La ricevuta bancaria non integra un titolo di credito, né il contratto con il cliente con il quale viene concordata la loro emissione costituisce uno sconto bancario: mentre in quest'ultimo contratto vi è proprio una cessione pro solvendo del credito in cambio dell'anticipazione della somma, la Ri.BA. costituisce semplicemente il documento attraverso il quale il correntista/creditore ordina alla banca di procedere alla riscossione dell'importo indicato nelle fatture emesse. Anche se lo strumento delle ricevute bancarie
“salvo buon fine” integra di fatto una forma di finanziamento analoga allo sconto bancario, consentendo al cliente di ottenere immediatamente la liquidità relativa ad effetti ancora non scaduti, fondamentalmente la Ri.BA. ricalca lo schema di un mandato irrevocabile all'incasso conferito nell'interesse del mandatario, al quale può o meno accedere, come nel caso di specie, una apertura di credito (cfr. contratto di apertura di credito, sez. seconda,
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art. 3: “i singoli utilizzi dell'Apertura di Credito a fronte di anticipi di fatture ed altri crediti incorporati in documenti non negoziabili sono regolati dalle seguenti norme: a) L'operatività del credito è subordinata alla consegna dei documenti originali rappresentativi dei crediti da anticipare, al conferimento dell'incarico alla per l'incasso dei medesimi nell'ambito degli specifici servizi di incasso dalla medesima CP_1 svolti…”).
3.4.2. Poiché quindi la singola Ri.BA. integra un mandato all'incasso conferito alla banca, a fronte di una specifica contestazione sul punto del convenuto, grava sul creditore- attore sostanziale l'onere di provare documentalmente di aver ricevuto un simile incarico, producendo in giudizio le Ri.BA. e/o le fatture rimaste insolute corrispondenti alla posta debitoria iscritta nelle scritture contabili.
Contrariamente a quanto pare opinare l'opposta, va infatti ricordato che nel contratto di conto corrente, l'approvazione anche tacita dell'estratto conto, ai sensi dell'art. 1832, comma 1, c.c. o 119, co. 3 TUB, non impedisce al correntista o al fideiussore di sollevare contestazioni ed eccezioni che siano fondate su ragioni sostanziali attinenti alla legittimità, in relazione al titolo giuridico, dell'inclusione o dell'eliminazione di partite del conto;
ovvero di sollevare contestazioni in ordine alla validità ed all'efficacia dei rapporti obbligatori dai quali derivano gli addebiti e gli accrediti (cfr. Cassazione civile sez. I,
27/06/2023, n.18352, Cass. 20 novembre 2018, n. 30000; Cass. 17 novembre 2016, n.
23421).
3.4.3. Nel caso di specie, in effetti, la non ha prodotto le Controparte_1
Ri.BA. o le sottostanti fatture, volte a suffragare gli addebiti contenuti nell'estratto ex art. 50
TUB, ma solo un “elenco generico delle disposizioni” contenente, per l'appunto, una mera elencazione a uso interno degli effetti rimasti insoluti e addebitati al correntista.
D'altra parte, però, l'opponente si è limitato a contestare in maniera del tutto generica e astratta l'efficacia probatoria dell'estratto contabile di cui all'art. 50 TUB senza mai mettere in discussione, nemmeno in via generica, che l'ammontare dei saldi ivi risultanti non corrispondesse a quello di cui alle scritture contabili della banca, concentrando le sue difese quasi esclusivamente su una pretesa indeterminatezza dell'oggetto dei contratti, che non avrebbero esplicitato l'ammontare dei fidi accordati, l'eventuale costo del finanziamento e gli altri costi e commissioni applicate.
Né, d'altra parte, il fideiussore ha contestato il fatto storico dell'avvenuta erogazione delle anticipazioni su ricevute bancarie, né ha (anche solo) affermato l'avvenuto adempimento delle obbligazioni cui le singole Ri.BA. si riferivano, così negando la legittimità degli addebiti annotati dalla banca nelle proprie scritture contabili come effetti insoluti.
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Ne consegue, quindi, che esula dal thema probandum del presente giudizio una prova del credito azionato in forza del contratto di conto corrente ordinario diversa e ulteriore rispetto alle risultanze dall'estratto delle scritture contabili ex art. 50 TUB e dell'elenco degli effetti insoluti.
3.5. Nemmeno appaiono fondate le eccezioni sollevate dall'opponente, con le quali sostanzialmente quest'ultimo lamenta una mancata esplicitazione nei contratti dell'apertura di credito concessa, degli interessi, spese e commissioni applicate.
Nonostante il credito azionato possa dirsi provato nell'an e nel quantum facendo governo del principio di non contestazione, le doglianze dell'opponente meritano di essere prese in considerazione quantomeno ai fini di una – invero non esplicitamente lamentata, ma ricavabile in via interpretativa dal tenore delle deduzioni – indeterminatezza dell'oggetto del contratto, sanzionata in materia bancaria, se non ricorrono i requisiti per dichiarare la nullità del contratto, con l'applicazione delle clausole sostitutive di cui all'art. 117, co. 7
TUB in caso di mancata indicazione del tasso d'interesse e di ogni altro prezzo e condizione praticati (inclusi, per i contratti di credito, gli eventuali maggiori oneri in caso di mora).
3.5.1. Per quanto concerne il c/c ordinario n. 19013562, dal contratto e dal documento di sintesi si evince che al correntista non era stato accordato un affidamento;
quindi,
l'indicazione del documento di sintesi di un tasso debitore annuo nominale del 11,5% sulle somme utilizzate appare riferito proprio agli eventuali sconfinamenti in assenza di fido. In altre parole, mancando il fido, il contratto non avrebbe dovuto prevedere alcun interesse debitore diverso da quello relativo agli sconfinamenti non affidati.
D'altra parte, il riferimento del tasso dell'11,5% agli sconfinamenti senza fido si evince indubitabilmente dalla relativa voce del documento di sintesi, in cui si legge “FIDI E
SCONFINAMENTI” “Sconfinamenti in assenza di fido”.
Ne deriva che anche l'interesse moratorio è determinato, essendo individuato per relationem dal documento di sintesi “nella misura del tasso debitore annuo delle somme utilizzate in caso di sconfinamenti extra-fido e/o scopertura”. La mancata indicazione della commissione di istruttoria veloce, invece, fa ritenere che la stessa non sia dovuta (e, del resto, non vi sono prove né risulta contestato che una CIV sia stata mai addebitata al cliente).
Il criterio di applicazione del tasso debitore non risulta comunque oscuro, dato che l'art. 9 della sezione II del contratto disciplina nello specifico le modalità di applicazione, addebito e accredito, esigibilità degli interessi debitori, moratori e, per quanto qui più rileva, degli sconfinamenti in assenza di affidamento, rispetto ai quali “le parti convengono di applicare
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[…] una commissione di istruttoria veloce determinata in misura fissa […] e un tasso di interesse debitore sull'ammontare dello sconfinamento, secondo quanto indicato nel documento di sintesi”.
3.5.2. Quanto alla mancata indicazione del TAEG, il Tribunale non ritiene di discostarsi dall'orientamento della giurisprudenza di legittimità ad avviso del quale la mancata indicazione del Tasso Effettivo Globale Medio non comporta la nullità del contratto di apertura di credito in conto corrente, dal momento che l'art. 117 TUB, nel suo comma 4, prescrive solo che i contratti indichino il tasso d'interesse e ogni altro prezzo e condizione praticati, inclusi, per i contratti di credito, gli eventuali maggiori oneri in caso di mora.
Il comma 7 dello stesso articolo, per il caso di inosservanza del comma 4 (oltre che nelle ipotesi di nullità indicate nel comma 5) dispone che si applichino:
a) il tasso nominale minimo e quello massimo, rispettivamente per le operazioni attive e per quelle passive, dei buoni ordinari del tesoro annuali o di altri titoli similari eventualmente indicati dal Ministro dell'economia e delle finanze, emessi nei dodici mesi precedenti la conclusione del contratto o, se più favorevoli per il cliente, emessi nei dodici mesi precedenti lo svolgimento dell'operazione;
b) gli altri prezzi e condizioni pubblicizzati per le corrispondenti categorie di operazioni e servizi al momento della conclusione del contratto o, se più favorevoli per il cliente, al momento in cui l'operazione è effettuata o il servizio viene reso;
in mancanza di pubblicità nulla è dovuto.
Poiché però l'ISC (i.e. Indice Sintetico di Costo)/TAEG è un indicatore del costo complessivo del finanziamento, avente lo scopo di mettere il cliente in grado di conoscere il costo totale effettivo del credito che gli viene erogato mediante il mutuo, la sua inesatta indicazione, al di fuori delle ipotesi tipicamente previste, non comporta, di per sé, una maggiore onerosità del finanziamento, quanto piuttosto l'erronea rappresentazione del suo costo complessivo, pur sempre ricavabile dalla sommatoria degli oneri e delle singole voci di costo elencati nel contratto;
pertanto, stante il suo valore sintetico, il TAEG/ISC non rientra nel novero dei tassi, prezzi ed altre condizioni la cui erronea indicazione è sanzionata dall'art. 117 TUB mediante la sostituzione dei tassi d'interesse normativamente stabiliti a quelli pattuiti (cfr. Cassazione civile sez. I, 09/12/2021, n.39169).
3.5.3. Non solo, quindi, il contratto non è indeterminato, ma nessun costo non esplicitato risulta essere stato applicato al correntista: nonostante nel ricorso monitorio l'opposta abbia indicato l'applicazione di un tasso debitore pattizio del 13,5%, si ritiene credibile che si sia trattato (come ammesso dalla opposta) di un refuso nell'atto giudiziario non ripetuto nei conteggi effettuati, visto che dagli estratti conti scalari risulta che, fino alla
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chiusura del conto avvenuta nel dicembre 2023, la banca ha applicato l'interesse debitore contrattualmente pattuito dell'11,5%.
3.6. Per quanto concerne il conto anticipi salvo buon fine n. 19013563, effettivamente il relativo contratto non contiene, nel documento di sintesi, l'esplicitazione dei tassi di interesse cui fa riferimento l'art. 9 delle condizioni di contratto.
Tuttavia, risulta che le condizioni economiche dell'affidamento accordato su quel conto corrente previa presentazione, al salvo buon fine, di fatture e di altri crediti incorporati in titoli non negoziabili, erano regolate nel relativo contratto di apertura di credito, stipulato pochi giorni dopo l'apertura del conto anticipi, con il quale è stato accordato un fido pari a
€ 70.000,00, con i) TAN debitore sulle somme utilizzate nei limiti del fido pari al parametro indicizzazione E60 (EURIBOR a sei mesi) + 4,5 punti percentuali;
ii) TAEG 6,55%; iii) tasso per sconfinamenti extra fido pari al parametro indicizzazione E60 (EURIBOR a sei mesi) + 6 punti percentuali;
iv) tasso moratorio pari a quello sulle somme utilizzate in caso di sconfinamenti.
3.6.1. Dall'estratto conto del c/c anticipi e dal relativo riassunto scalare emerge che gli interessi e i costi sub i)-iv) sono stati gli unici considerati e applicati.
È infatti infondata la deduzione dell'opponente nella III memoria ex 171ter c.p.c., secondo cui i tassi riportati nel riassunto scalare non fossero riconducibili alla pattuizione contrattuale: è pur vero che il tasso EURIBOR a 6 mesi, al momento della sottoscrizione del contratto (novembre 2021), era pari a -0,5% e dunque l'aumento dello spread del 4,5% dava come risultante un valore del tasso debitore pari al 4%; tuttavia, già a partire dal mese successivo e fino a novembre 2023, l'indice EURIBOR ha conosciuto un incremento repentino e costante, di talché i tassi applicati dalla banca (come risulta dagli estratti conto e dal riassunto scalare) sono aumentati di conseguenza sempre rispettando la pattuizione originaria: il tasso così come “fotografato” al momento della conclusione del contratto è stato applicato solo il primo mese di apertura del conto anticipi, mentre già alla data del
31.12.2022 l'Euribor valeva circa 2,7%, da cui il tasso debitore applicato dalla
[...] pari al 7,125% (2,7 + 4,5). Controparte_1
Anche le successive rilevazioni mensili, fino alla chiusura del conto, risentono del continuo incremento del tasso EURIBOR che, ad ottobre 2023, ha superato quota 4% (da cui il tasso da ultimo applicato dall'istituto di credito, pari a 8,625%).
In definitiva, tutti i tassi applicati (compresi quelli per gli sconfinamenti extra fido, che si differenziano da quelli debitori solo per un maggiore spread rispetto all'EURIBOR) risultano evidentemente calcolati in ossequio alle previsioni del contratto di apertura di credito.
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4. Suggestiva, ma parimenti infondata, è la deduzione relativa ad una riduzione della pretesa creditoria derivante da somme che l'istituto di credito avrebbe percepito.
È ben vero, come si legge nella richiesta di insinuazione al passivo, che l'istituto di credito aveva percepito somme per € 19.143,54, rendendo il credito residuo ammontante ad € 36.242,02.
Ma è altresì vero che, come si legge nella medesima istanza di insinuazione al passivo, che in esecuzione della richiesta della Procedura, la ha bonificato sul conto intestato CP_1 alla procedura di Liquidazione Giudiziale della le Controparte_4 somme pervenute successivamente alla data del 06.12.2023 per un totale, per l'appunto, di euro 19.143,54, rendendo il credito perfettamente invariato, come per l'appunto indicato nell'istanza.
5. L'opposizione è quindi infondata e va rigettata.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, tenuto conto delle tariffe vigenti, del valore della controversia, della non particolare complessità delle questioni sottoposte al Tribunale e dell'attività svolta, priva di attività istruttoria, che consente di fare applicazione della massima riduzione all'interno dello scaglione di riferimento, con esclusione di quelle per le fasi istruttoria poiché non svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale di GI, definitivamente pronunciando sulla causa di cui in epigrafe, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
➢ Rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo opposto e lo dichiara esecutivo;
➢ Condanna la parte opponente al pagamento delle spese Parte_1 processuali in favore della convenuta opposta, che liquida in € 4.217,00 per compensi professionali oltre rimborso forfetario (15%) ed accessori fiscali e previdenziali come per legge.
GI, li 18 giugno 2025
Il Giudice
(dott. Luca Marzullo)
Sentenza resa ex art. 281 sexies e pubblicata mediante lettura in assenza delle parti rinuncianti a comparire ed allegazione al verbale.
Il Giudice
(dott. Luca Marzullo)
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