TRIB
Sentenza 17 settembre 2025
Sentenza 17 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 17/09/2025, n. 1827 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 1827 |
| Data del deposito : | 17 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3235/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FOGGIA SEZIONE LAVORO
Segue verbale di udienza del 17/09/2025
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Severino Antonucci ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I grado promossa da:
,( ) nella qualità di erede Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DI BIASE CATERINA C.F._2 ricorrente contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. VILLASMUNTA DANILA CP_1 P.IVA_1 resistente
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza di discussione
Premesso
Con ricorso depositato in data 14/04/2023 (deceduta in corso di causa Parte_2 con conseguente costituzione dell'erede) la parte ricorrente in epigrafe conveniva in giudizio l' al fine di ottenere l'accertamento della natura professionale delle CP_1 malattie denunciate in data 6-11-22021 , con la conseguente condanna dell' CP_2 all'erogazione in proprio favore dell'indennizzo del danno biologico nella misura e con le decorrenze previste dalla legge;
con vittoria di spese processuali. In particolare la ricorrente aveva denunciato le seguenti patologie:
1. N. 518057631 del 06.11.2021 relativa alla discopatia erniaria , tratto L3- S1;
2. N. 518057629 del 06.11.2021 relativa alla degenerazione alla cuffia dei rotatori ad entrambe le spalle;
3. N. 518057626 del 06.11.2020 relativa alla sofferenza dei nn mediani ai canali carpali;
4. N 518057682 del 09.11.2021 relativo alla rizoartrosi trapezio a metacarpale ds Le patologie sopra indicate sub 3 e 4 erano state ritenute sussistenti ed era stato riconosciuto un danno biologico del 6%; laddove quelle ulteriori non avevano trovato accoglimento nemmeno a seguito di ricorso in opposizione.
1 Esponeva la ricorrente di aver contratto le predette malattie professionali manifestatesi nell'anno 2021 (data indicata nei certificati medici) a causa della tipologia delle mansioni espletate e dell'ambiente di lavoro E ciò benchè le malattie in questione siano tabellate ai sensi del DM 9-4-2028 e la ricorrente abbia svolto le medesime mansioni tipizzate dal testo di riferimento. Per tali ragioni concludeva chiedendo accertare e dichiarare che la ricorrente è affetta dalle malattie professionali “ discopatia erniaria , tratto L3- S1 e degenerazione alla cuffia dei rotatori ad entrambe le spalle” 2)riconoscere il diritto della ricorrente alla costituzione di una rendita o alla liquidazione dell'indennizzo in capitale per la lesione dell'integrità psico-fisica conseguente alla malattia professionale nella misura del 12% per la discopatia erniaria e del 10 % per la degenerazione alla cuffia dei rotatori ad entrambe le spalle , a seguito dell'espletanda istruttoria da sommare alla malattia professionale del 6% già riconosciuta per i mediani ai canali carpali e per la rizoartrosi trapezio a metacarpale ds 3)conseguentemente, condannare l' al pagamento della predetta rendita o all'indennizzo del capitale, CP_1 considerando nel calcolo il 6% già riconosciuto in sede amministrativa , a far data dalle domande amministrativa o da quella diversa che sarà accertata, oltre interessi legali, o dalla data della manifestazione sino all'effettivo soddisfo. Chiedeva dimostrare a mezzo testi le modalità di espletamento della prestazione lavorativa come descritte in ricorso. Si costituiva in giudizio l' chiedendo il rigetto del ricorso perché infondato, non CP_1 sussistendo un'inabilità tale da giustificare l'erogazione delle provvidenze economiche richieste. In corso di causa venivano disposte ed espletate prova testi e C.T.U. medico-legale. All'odierna udienza la causa veniva decisa come da sentenza contestuale. Osserva La prova per testi ha sostanzialmente confermato le modalità di abituale svolgimento della prestazione lavorativa del ricorrente. La malattia professionale è un evento dannoso alla persona che si manifesta in modo lento, graduale e progressivo, involontario e in occasione del lavoro. Nella malattia professionale, diversamente che nell'infortunio, l'influenza del lavoro nella genesi del danno lavorativo è specifica, poiché la malattia deve essere contratta proprio nell'esercizio ed a causa dell'attività lavorativa espletata. La sussistenza di concause esterne non idonee ad interrompere il nesso causale tra attività svolta e malattia subita non esclude l'indennizzabilità della malattia. Oggetto del giudizio è sia l'accertamento del nesso eziologico tra malattia denunciata e svolgimento della attività lavorativa, sia l'esposizione a fattori di rischio. Come è noto, il D.P.R. 30.6.1965 n. 1124 prevede un sistema assicurativo a tutela del lavoratore che, in occasione dello svolgimento dell'attività lavorativa, contragga una patologia. A riguardo si è soliti discorrere di malattia professionale ovvero di tecnopatia. Deve trattarsi, però, di un evento dannoso che non sia soltanto genericamente ricollegabile all'occasione di lavoro, ma che deve essere in diretta relazione con l'esercizio di una determinata attività; in altre parole, tra lo svolgimento dell'attività in un determinato contesto e la patologia deve sussistere un rapporto di causa-effetto.
2 L'indagine in ordine alla sussistenza del suddetto nesso di causalità varia a seconda del tipo di malattia professionale. Segnatamente occorre verificare se si è al cospetto di una malattia c.d. tabellata (intendendosi per tali soltanto quelle tassativamente elencate dal legislatore) ovvero non tabellata. Nella prima ipotesi, avendo il legislatore individuato le patologie, le lavorazioni considerate idonee a cagionarle, nonché il termine entro cui la malattia deve essere insorta, opera una presunzione legale circa il nesso eziologico tra lavorazione morbigena e malattia professionale. Pertanto il lavoratore, per ottenere la prestazione assicurativa, può limitarsi a provare lo svolgimento della lavorazione protetta e la patologia da cui è affetto. Nella seconda ipotesi, invece, non operando la presunzione legale, grava sul lavoratore l'onere di fornire la prova dell'origine professionale della patologia. In particolare, il lavoratore deve dimostrare l'esistenza della malattia, l'esposizione a rischio nell'ambiente di lavoro e l'idoneità causale di esso alla determinazione della malattia in termini di elevata probabilità. In buona sostanza, deve provare che l'attività espletata sia stata la causa della genesi e dello sviluppo della malattia.
Detto in altri termini, in materia di malattie professionali opera, in ordine al nesso di causalità, una presunzione legale a fronte sia di un'accertata malattia tabellata - che presenta cioè un determinato quadro clinico rientrante in apposita previsione normativa
– sia di malattie che, in base alla scienza medica, pur non essendo indicate come tipiche nelle tabelle, tuttavia si rivelano riferibili a dati tabellari. Qualora, invece, manchino tali requisiti, la parte ricorrente ha l'onere di provare il nesso causale tra l'attività svolta e lo stato morboso denunciato (Cass., sez. lav., 21-05-1994, n. 5018). Nelle ipotesi di malattia professionale non tabellata, quindi, la prova della causa di lavoro, che grava sul lavoratore, deve essere valutata in termini di ragionevole certezza, nel senso che, esclusa la rilevanza della mera possibilità di eziopatogenesi professionale, questa può essere, tuttavia, ravvisata in presenza di un rilevante grado di probabilità. L'espletamento di una consulenza tecnica, a tal fine, non occorre allorquando, riconosciuta dall' la sussistenza della patologia in misura indennizzabile, la natura CP_2 professionale della stessa possa desumersi, con un elevato grado di probabilità, dalle caratteristiche del lavoro svolto, dal tipo di macchinari presenti nell'ambiente di lavoro, dalla durata della prestazione lavorativa e dalla mancanza di altri fattori, estranei alla attività di lavoro, che possano essere la causa della patologia (Cass., sez. lav., 13-04-2002, n. 5352).
Nel caso di specie, attesa la data in cui è stata denunciata la malattia professionale, trova applicazione la disciplina di cui al d.lgs.n.38/2000, che prevede il nuovo indennizzo per i danni sofferti in conseguenza di infortuni sul lavoro e di malattie professionali verificatisi o denunciate a decorrere dal 25.7.2000. Ai sensi del predetto d.lgs.n.38/2000 l'indennizzo del danno biologico viene erogato sotto forma di capitale per gradi d'invalidità pari o superiori al 6% e inferiori al 16%, e in rendita a partire dal 16%.
3 Nel merito, occorre osservare che attraverso l'istruttoria orale è stata provata l'attività lavorativa effettivamente eseguita dalla parte ricorrente, l'orario e le mansioni svolte;
mentre la C.T.U. medica espletata in corso di causa (con il dr. ) ha Persona_1 dedotto che per quanto attiene le patologie n. 1 e n. 2, se da un lato può essere ammessa la condizione di rischio lavorativo per la patologia delle spalle per i documentati movimenti ripetitivi con elevazione degli arti superiori al di sopra delle articolazioni delle spalle (d'altronde lo stesso Istituto di Assicurazioni Sociali ha qualificato come malattie professionali altre patologie degli arti superiori), per altro verso non può essere ammesso il rischio lavorativo per la patologia della colonna vertebrale lombare. Infatti, il sollevamento di cassette di legno e plastica piene di prodotti agricoli, dal peso variabile tra kg 10 e kg 12 ed a volte di kg 20, non configura il rischio di sovraccarico biomeccanico per la colonna vertebrale lombare, pertanto tale patologia deve essere esclusa dalla qualifica di malattia professionale. Passando alla indicazione del danno biologico correlato alle menomazioni di entrambe le spalle, ricordiamo brevemente che la Risonanza Magnetica delle spalle (8 ottobre 2021) evidenziò bilateralmente alterazioni degenerative artrosiche acromion- claveari di discreta entità con degenerazione delle strutture tendinee della cuffia dei rotatori;
non è stato possibile effettuare l'esame obiettivo, stante il decesso della ricorrente. In riferimento alla percentuale di danno biologico, la valutazione è agevole sulla scorta del D.Lgs. n. 38/2000 e delle tabelle allegate al successivo D.M. 12 luglio 2000; è riportato, infatti, al codice 227, la valutazione (fino al 4 %) degli “Esiti di lesioni muscolotendinee della spalla, apprezzabili strumentalmente, non comprensive del danno derivante dalla limitazione funzionale”; al codice 224, la valutazione (fino al 3 %) della “Limitazione dei movimenti dell'articolazione scapolo-omerale ai gradi estremi”; nel caso di specie, in via analogica, con gli ovvi limiti di una valutazione effettuata a posteriori, senza aver potuto visitare la ricorrente, tenendo presente la bilateralità delle lesioni evidenziate dagli accertamenti strumentali effettuati, appare equo il riconoscimento di un complessivo coefficiente di danno biologico in misura del 6 – 7 %. Ne deriva, poiché l ha attribuito CP_1 la percentuale del 6 % (che si ritiene congrua) per le ulteriori patologie degli arti superiori, che nel caso di specie può essere ammesso all'indennizzo una complessiva percentuale di danno biologico in misura del 12 (dodici) %, con decorrenza dalla data della domanda (6 novembre 2021).
Il CTU ritiene di potere valutare la congruità delle patologie già riconosciute dall e CP_1 per le quali non è contenzioso in essere.
Ancora l'ausiliario deduce che
- Per l“Ernia discale lombare” non può essere ammessa la qualifica di malattia professionale per la mancanza del requisito di sovraccarico biomeccanico della colonna lombare……..
- La “Sindrome da sovraccarico biomeccanico della spalla: tendinite del sovraspinoso (o tendinite della cuffia dei rotatori)” è da ascrivere a malattia professionale e comporta il riconoscimento di una percentuale di danno biologico in misura del 6 – 7
%.
4 - Ne deriva che nel caso di specie dovrà essere ammesso all'indennizzo un complessivo coefficiente di danno biologico pari al 12 (dodici) %, con decorrenza dalla data della domanda (6 novembre 2021).
- Questo giudice ritiene condivisibili le valutazioni espresse dal C.T.U., fondate sull'esame documentale specificamente indicato ed immuni da vizi logici o da contraddizioni. Il ricorso, pertanto, va accolto. Le spese processuali – liquidate e distratte come in dispositivo – vanno poste a carico dell' . Le spese di CTU vanno poste definitivamente a carico della parte resistente. CP_1
P.Q.M.
Pronunciando sul ricorso dell'11.3.2004, disattesa ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione così definitivamente provvede:
- accoglie la domanda e, per l'effetto, condanna l' ad erogare, in CP_1 conseguenza della malattia professionale denunciata, la prestazione di legge correlata ad un grado d'inabilità permanente del 12 %, oltre agli accessori sugli importi arretrati con decorrenza dalla data di presentazione della denuncia della malattia professionale e fino all'effettivo soddisfo;
- condanna, altresì, l' al pagamento delle spese processuali, che liquida in CP_1 complessivi € 1.800,00, oltre spese forfettarie (15%), IVA e CPA come per legge;
con distrazione avv. DI BIASE CATERINA
- pone le spese di CTU definitivamente a carico della parte resistente.
Foggia, 17/09/2025
Il Giudice
dott. Severino Antonucci
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FOGGIA SEZIONE LAVORO
Segue verbale di udienza del 17/09/2025
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Severino Antonucci ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I grado promossa da:
,( ) nella qualità di erede Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DI BIASE CATERINA C.F._2 ricorrente contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. VILLASMUNTA DANILA CP_1 P.IVA_1 resistente
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza di discussione
Premesso
Con ricorso depositato in data 14/04/2023 (deceduta in corso di causa Parte_2 con conseguente costituzione dell'erede) la parte ricorrente in epigrafe conveniva in giudizio l' al fine di ottenere l'accertamento della natura professionale delle CP_1 malattie denunciate in data 6-11-22021 , con la conseguente condanna dell' CP_2 all'erogazione in proprio favore dell'indennizzo del danno biologico nella misura e con le decorrenze previste dalla legge;
con vittoria di spese processuali. In particolare la ricorrente aveva denunciato le seguenti patologie:
1. N. 518057631 del 06.11.2021 relativa alla discopatia erniaria , tratto L3- S1;
2. N. 518057629 del 06.11.2021 relativa alla degenerazione alla cuffia dei rotatori ad entrambe le spalle;
3. N. 518057626 del 06.11.2020 relativa alla sofferenza dei nn mediani ai canali carpali;
4. N 518057682 del 09.11.2021 relativo alla rizoartrosi trapezio a metacarpale ds Le patologie sopra indicate sub 3 e 4 erano state ritenute sussistenti ed era stato riconosciuto un danno biologico del 6%; laddove quelle ulteriori non avevano trovato accoglimento nemmeno a seguito di ricorso in opposizione.
1 Esponeva la ricorrente di aver contratto le predette malattie professionali manifestatesi nell'anno 2021 (data indicata nei certificati medici) a causa della tipologia delle mansioni espletate e dell'ambiente di lavoro E ciò benchè le malattie in questione siano tabellate ai sensi del DM 9-4-2028 e la ricorrente abbia svolto le medesime mansioni tipizzate dal testo di riferimento. Per tali ragioni concludeva chiedendo accertare e dichiarare che la ricorrente è affetta dalle malattie professionali “ discopatia erniaria , tratto L3- S1 e degenerazione alla cuffia dei rotatori ad entrambe le spalle” 2)riconoscere il diritto della ricorrente alla costituzione di una rendita o alla liquidazione dell'indennizzo in capitale per la lesione dell'integrità psico-fisica conseguente alla malattia professionale nella misura del 12% per la discopatia erniaria e del 10 % per la degenerazione alla cuffia dei rotatori ad entrambe le spalle , a seguito dell'espletanda istruttoria da sommare alla malattia professionale del 6% già riconosciuta per i mediani ai canali carpali e per la rizoartrosi trapezio a metacarpale ds 3)conseguentemente, condannare l' al pagamento della predetta rendita o all'indennizzo del capitale, CP_1 considerando nel calcolo il 6% già riconosciuto in sede amministrativa , a far data dalle domande amministrativa o da quella diversa che sarà accertata, oltre interessi legali, o dalla data della manifestazione sino all'effettivo soddisfo. Chiedeva dimostrare a mezzo testi le modalità di espletamento della prestazione lavorativa come descritte in ricorso. Si costituiva in giudizio l' chiedendo il rigetto del ricorso perché infondato, non CP_1 sussistendo un'inabilità tale da giustificare l'erogazione delle provvidenze economiche richieste. In corso di causa venivano disposte ed espletate prova testi e C.T.U. medico-legale. All'odierna udienza la causa veniva decisa come da sentenza contestuale. Osserva La prova per testi ha sostanzialmente confermato le modalità di abituale svolgimento della prestazione lavorativa del ricorrente. La malattia professionale è un evento dannoso alla persona che si manifesta in modo lento, graduale e progressivo, involontario e in occasione del lavoro. Nella malattia professionale, diversamente che nell'infortunio, l'influenza del lavoro nella genesi del danno lavorativo è specifica, poiché la malattia deve essere contratta proprio nell'esercizio ed a causa dell'attività lavorativa espletata. La sussistenza di concause esterne non idonee ad interrompere il nesso causale tra attività svolta e malattia subita non esclude l'indennizzabilità della malattia. Oggetto del giudizio è sia l'accertamento del nesso eziologico tra malattia denunciata e svolgimento della attività lavorativa, sia l'esposizione a fattori di rischio. Come è noto, il D.P.R. 30.6.1965 n. 1124 prevede un sistema assicurativo a tutela del lavoratore che, in occasione dello svolgimento dell'attività lavorativa, contragga una patologia. A riguardo si è soliti discorrere di malattia professionale ovvero di tecnopatia. Deve trattarsi, però, di un evento dannoso che non sia soltanto genericamente ricollegabile all'occasione di lavoro, ma che deve essere in diretta relazione con l'esercizio di una determinata attività; in altre parole, tra lo svolgimento dell'attività in un determinato contesto e la patologia deve sussistere un rapporto di causa-effetto.
2 L'indagine in ordine alla sussistenza del suddetto nesso di causalità varia a seconda del tipo di malattia professionale. Segnatamente occorre verificare se si è al cospetto di una malattia c.d. tabellata (intendendosi per tali soltanto quelle tassativamente elencate dal legislatore) ovvero non tabellata. Nella prima ipotesi, avendo il legislatore individuato le patologie, le lavorazioni considerate idonee a cagionarle, nonché il termine entro cui la malattia deve essere insorta, opera una presunzione legale circa il nesso eziologico tra lavorazione morbigena e malattia professionale. Pertanto il lavoratore, per ottenere la prestazione assicurativa, può limitarsi a provare lo svolgimento della lavorazione protetta e la patologia da cui è affetto. Nella seconda ipotesi, invece, non operando la presunzione legale, grava sul lavoratore l'onere di fornire la prova dell'origine professionale della patologia. In particolare, il lavoratore deve dimostrare l'esistenza della malattia, l'esposizione a rischio nell'ambiente di lavoro e l'idoneità causale di esso alla determinazione della malattia in termini di elevata probabilità. In buona sostanza, deve provare che l'attività espletata sia stata la causa della genesi e dello sviluppo della malattia.
Detto in altri termini, in materia di malattie professionali opera, in ordine al nesso di causalità, una presunzione legale a fronte sia di un'accertata malattia tabellata - che presenta cioè un determinato quadro clinico rientrante in apposita previsione normativa
– sia di malattie che, in base alla scienza medica, pur non essendo indicate come tipiche nelle tabelle, tuttavia si rivelano riferibili a dati tabellari. Qualora, invece, manchino tali requisiti, la parte ricorrente ha l'onere di provare il nesso causale tra l'attività svolta e lo stato morboso denunciato (Cass., sez. lav., 21-05-1994, n. 5018). Nelle ipotesi di malattia professionale non tabellata, quindi, la prova della causa di lavoro, che grava sul lavoratore, deve essere valutata in termini di ragionevole certezza, nel senso che, esclusa la rilevanza della mera possibilità di eziopatogenesi professionale, questa può essere, tuttavia, ravvisata in presenza di un rilevante grado di probabilità. L'espletamento di una consulenza tecnica, a tal fine, non occorre allorquando, riconosciuta dall' la sussistenza della patologia in misura indennizzabile, la natura CP_2 professionale della stessa possa desumersi, con un elevato grado di probabilità, dalle caratteristiche del lavoro svolto, dal tipo di macchinari presenti nell'ambiente di lavoro, dalla durata della prestazione lavorativa e dalla mancanza di altri fattori, estranei alla attività di lavoro, che possano essere la causa della patologia (Cass., sez. lav., 13-04-2002, n. 5352).
Nel caso di specie, attesa la data in cui è stata denunciata la malattia professionale, trova applicazione la disciplina di cui al d.lgs.n.38/2000, che prevede il nuovo indennizzo per i danni sofferti in conseguenza di infortuni sul lavoro e di malattie professionali verificatisi o denunciate a decorrere dal 25.7.2000. Ai sensi del predetto d.lgs.n.38/2000 l'indennizzo del danno biologico viene erogato sotto forma di capitale per gradi d'invalidità pari o superiori al 6% e inferiori al 16%, e in rendita a partire dal 16%.
3 Nel merito, occorre osservare che attraverso l'istruttoria orale è stata provata l'attività lavorativa effettivamente eseguita dalla parte ricorrente, l'orario e le mansioni svolte;
mentre la C.T.U. medica espletata in corso di causa (con il dr. ) ha Persona_1 dedotto che per quanto attiene le patologie n. 1 e n. 2, se da un lato può essere ammessa la condizione di rischio lavorativo per la patologia delle spalle per i documentati movimenti ripetitivi con elevazione degli arti superiori al di sopra delle articolazioni delle spalle (d'altronde lo stesso Istituto di Assicurazioni Sociali ha qualificato come malattie professionali altre patologie degli arti superiori), per altro verso non può essere ammesso il rischio lavorativo per la patologia della colonna vertebrale lombare. Infatti, il sollevamento di cassette di legno e plastica piene di prodotti agricoli, dal peso variabile tra kg 10 e kg 12 ed a volte di kg 20, non configura il rischio di sovraccarico biomeccanico per la colonna vertebrale lombare, pertanto tale patologia deve essere esclusa dalla qualifica di malattia professionale. Passando alla indicazione del danno biologico correlato alle menomazioni di entrambe le spalle, ricordiamo brevemente che la Risonanza Magnetica delle spalle (8 ottobre 2021) evidenziò bilateralmente alterazioni degenerative artrosiche acromion- claveari di discreta entità con degenerazione delle strutture tendinee della cuffia dei rotatori;
non è stato possibile effettuare l'esame obiettivo, stante il decesso della ricorrente. In riferimento alla percentuale di danno biologico, la valutazione è agevole sulla scorta del D.Lgs. n. 38/2000 e delle tabelle allegate al successivo D.M. 12 luglio 2000; è riportato, infatti, al codice 227, la valutazione (fino al 4 %) degli “Esiti di lesioni muscolotendinee della spalla, apprezzabili strumentalmente, non comprensive del danno derivante dalla limitazione funzionale”; al codice 224, la valutazione (fino al 3 %) della “Limitazione dei movimenti dell'articolazione scapolo-omerale ai gradi estremi”; nel caso di specie, in via analogica, con gli ovvi limiti di una valutazione effettuata a posteriori, senza aver potuto visitare la ricorrente, tenendo presente la bilateralità delle lesioni evidenziate dagli accertamenti strumentali effettuati, appare equo il riconoscimento di un complessivo coefficiente di danno biologico in misura del 6 – 7 %. Ne deriva, poiché l ha attribuito CP_1 la percentuale del 6 % (che si ritiene congrua) per le ulteriori patologie degli arti superiori, che nel caso di specie può essere ammesso all'indennizzo una complessiva percentuale di danno biologico in misura del 12 (dodici) %, con decorrenza dalla data della domanda (6 novembre 2021).
Il CTU ritiene di potere valutare la congruità delle patologie già riconosciute dall e CP_1 per le quali non è contenzioso in essere.
Ancora l'ausiliario deduce che
- Per l“Ernia discale lombare” non può essere ammessa la qualifica di malattia professionale per la mancanza del requisito di sovraccarico biomeccanico della colonna lombare……..
- La “Sindrome da sovraccarico biomeccanico della spalla: tendinite del sovraspinoso (o tendinite della cuffia dei rotatori)” è da ascrivere a malattia professionale e comporta il riconoscimento di una percentuale di danno biologico in misura del 6 – 7
%.
4 - Ne deriva che nel caso di specie dovrà essere ammesso all'indennizzo un complessivo coefficiente di danno biologico pari al 12 (dodici) %, con decorrenza dalla data della domanda (6 novembre 2021).
- Questo giudice ritiene condivisibili le valutazioni espresse dal C.T.U., fondate sull'esame documentale specificamente indicato ed immuni da vizi logici o da contraddizioni. Il ricorso, pertanto, va accolto. Le spese processuali – liquidate e distratte come in dispositivo – vanno poste a carico dell' . Le spese di CTU vanno poste definitivamente a carico della parte resistente. CP_1
P.Q.M.
Pronunciando sul ricorso dell'11.3.2004, disattesa ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione così definitivamente provvede:
- accoglie la domanda e, per l'effetto, condanna l' ad erogare, in CP_1 conseguenza della malattia professionale denunciata, la prestazione di legge correlata ad un grado d'inabilità permanente del 12 %, oltre agli accessori sugli importi arretrati con decorrenza dalla data di presentazione della denuncia della malattia professionale e fino all'effettivo soddisfo;
- condanna, altresì, l' al pagamento delle spese processuali, che liquida in CP_1 complessivi € 1.800,00, oltre spese forfettarie (15%), IVA e CPA come per legge;
con distrazione avv. DI BIASE CATERINA
- pone le spese di CTU definitivamente a carico della parte resistente.
Foggia, 17/09/2025
Il Giudice
dott. Severino Antonucci
5