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Sentenza 10 novembre 2025
Sentenza 10 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 10/11/2025, n. 15675 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 15675 |
| Data del deposito : | 10 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE CIVILE TERZA
Il Tribunale Ordinario di Roma, Terza Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona del giudice dott. Luigi Guariniello, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di primo grado, iscritta al numero 36224 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno 2022, trattenuta in decisione con ordinanza del 29.09.2025, senza assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c., tra
, rappresentata e difesa in origine dall'avv. Angelo Fiumara ed elettivamente Parte_1 domiciliata presso il suo studio, sito in Roma, piazza Re di Roma n. 21, come da procura in atti;
successivamente, rappresentata e difesa dall'avv. Stefano Capece ed elettivamente domiciliata presso il suo studio, sito in Roma, via della Giuliana n. 37, come da procura in atti;
ATTRICE ED OPPONENTE
e
, rappresentata e difesa dall'avv. Anna Maria Dell'Armi ed elettivamente Controparte_1 domiciliata presso il suo studio, sito in Roma, via Emanuele Filiberto n. 166, come da procura in atti;
CONVENUTA ED OPPOSTA COSTITUITA
e in persona del rappresentante legale in carica pro tempore;
Controparte_2
CONVENUTA ED OPPOSTA CONTUMACE
_________
OGGETTO: Opposizione all'esecuzione ex art. 615, co. 2, c.p.c. ed agli atti esecutivi ex art. 617,
co. 2, c.p.c.. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1 - Con atto di citazione ritualmente notificato, , in qualità di debitrice esecutata e di Parte_1 opponente nella procedura esecutiva presso terzi r.g.e. n. 11001/2021, ha instaurato il giudizio di merito dell'opposizione all'esecuzione ex art. 615, co. 2, c.p.c. ed agli atti esecutivi ex art. 617, co. 2, c.p.c., nei confronti della creditrice procedente, , riproponendo gli stessi Controparte_1 motivi di opposizione agli atti esecutivi (1.“Nullità assoluta e/o inesistenza della notifica dell'atto di pignoramento presso terzi, dell'atto di precetto e del titolo esecutivo”, in quanto eseguita nelle forme “dell'irreperibilità assoluta ex art. 143 cpc, presso la residenza di Roma via del Governo
Vecchio n. 101”, ossia presso l'abitazione in cui “non risiedeva più per aver rilasciato Parte_1
l'immobile alla in data 13.02.2019” , e ciò nonostante fosse “a CP_1 Controparte_1 conoscenza sia dell'indirizzo pec della sia” di “una dimora stabile in Roma, a via Santa Pt_1
Maria dell'Anima n. 39” di costei – pag. 3 dell'atto di citazione;
2. “Inefficacia del pignoramento”
a seguito dell'iscrizione a ruolo dell'esecuzione in data “27.07.2021, successiva all'udienza fissata nell'atto di citazione, il 14.07.2021”, e della mancata osservanza del termine risultante “dal combinato disposto degli artt. 543, 3° comma e 501 cpc” – pag. 5 dell'atto di citazione) ed all'esecuzione (“Inesistenza del titolo esecutivo”, costituito dal decreto ingiuntivo n. 10575/19 del Giudice di Pace di Roma, in difetto della relativa conoscenza, in quanto notificato invalidamente con il rito degli irreperibili ex art. 143 c.p.c.), formulati nel ricorso cautelare, rigettato dal giudice dell'esecuzione con l'ordinanza del 17.02.2022, a definizione della fase sommaria e cautelare del relativo subprocedimento.
2 - Costituitasi con comparsa di risposta, la convenuta ha eccepito, in via Controparte_1 preliminare, la nullità del giudizio di merito, in quanto “il giudizio doveva essere correttamente introdotto con atto di citazione ex art. 616 cpc e non 615 e 617 cpc!” (pag. 3 della comparsa di costituzione e risposta), e, nel merito, l'infondatezza dei motivi di opposizione agli atti esecutivi ex art. 617, co. 2, c.p.c. ed all'esecuzione ex art. 615, co. 2, c.p.c. proposti, così come già riconosciuto, sia pure in via sommaria, dal giudice dell'esecuzione con il rigetto della domanda cautelare di sospensione dell'esecuzione, disposto con l'ordinanza del 17.02.2022, seguita, quindi, dall'ordinanza di assegnazione ex art. 553 c.p.c. delle somme pignorate presso il terzo a definizione della procedura esecutiva r.g.e. n. 11001/2021. Controparte_2
2 concreto, dell'integrazione del contraddittorio ex art. 102, co. 2, c.p.c. nei confronti del terzo pignorato, non citato in giudizio, a pena di sentenza inutiliter data. Sebbene ritualmente citata, la convenuta non si è costituita in giudizio, cosicché la stessa è stata dichiarata Controparte_2 contumace con ordinanza del 26.10.2023, una volta verificata la tempestività dell'integrazione del contraddittorio ex art. 102 c.p.c.. Con la medesima ordinanza il medesimo Tribunale ha preso atto dell'avvenuta acquisizione del fascicolo d'ufficio dell'esecuzione r.g.e. n. 11001/2021 agli atti del presente giudizio ed ha assegnato alle parti i termini di cui all'art. 183, co. 6, c.p.c.; quindi, con ordinanza del 25.07.2024 ha disposto il rinvio dell'udienza di precisazione delle conclusioni in ragione della rappresentata gravosità del ruolo istruttorio e decisorio tanto delle esecuzioni quanto del contenzioso in carico allo stesso giudice istruttore, aggravata ancor più dall'assegnazione sopravvenuta, d'ufficio, di dieci giudizi di merito di opposizioni esecutive (ruolo dott.ssa ), da definire in via prioritaria, in ragione dell'iscrizione a ruolo delle stesse Per_1 risalente agli anni 2015, 2016, 2017 e 2018. Infine, questo Tribunale, con ordinanza del
29.09.2025, ha trattenuto la causa in decisione, senza assegnare i termini di cui all'art 190 c.p.c.,
a seguito del deposito delle note sintetiche scritte ex art. 127 ter c.p.c., depositate dalle difese della parte attrice e della parte convenuta costituita, in sostituzione dell'udienza in presenza del
22.09.2025, e recanti la precisazione delle rispettive conclusioni (declaratoria della sopravvenuta cessazione della materia del contendere).
MOTIVI DELLA DECISIONE
1 - In via preliminare, è da rigettare l'eccezione di nullità del giudizio di merito, così come proposta dalla convenuta ed opposta , in quanto l'atto introduttivo reca Controparte_1 correttamente la qualificazione dell'opposizione all'esecuzione ex art. 615, co. 2, c.p.c. e dell'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617, co. 2, c.p.c..
2 - Dalle note scritte ex art. 127 ter c.p.c., depositate in luogo dell'udienza in presenza del
22.09.2025, e dagli atti con esse depositati, risulta la sopravvenuta caducazione giudiziale del titolo esecutivo, ossia del decreto ingiuntivo n. 10575/19 del Giudice di Pace di Roma, a seguito della sentenza n. 1438/2024 con cui questo Tribunale, sez. civ. VI, in funzione di giudice del secondo grado, in accoglimento dell'appello proposto da , ha riformato in toto la Parte_1 sentenza n. 8475/2022 del Giudice di Pace di Roma, che aveva dichiarato inammissibile l'opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c. da costei proposta e, quindi, confermato il suddetto provvedimento monitorio. Il giudice dell'appello, in base alla ritenuta ammissibilità dell'opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c., proposta da , ed in base alla ritenuta Parte_1 fondatezza, nel merito, della stessa opposizione, ha riformato integralmente la sentenza di primo grado e, per l'effetto, ha revocato il decreto ingiuntivo n. 10575/19 del Giudice di Pace di Roma.
Corollario della revoca del provvedimento monitorio de quo è la sopravvenuta caducazione del titolo esecutivo giudiziale in forza del quale ha intrapreso la procedura Controparte_1
3 esecutiva r.g.e. n. 11001/2021 nei confronti di e presso il terzo in Parte_1 Controparte_2 virtù del principio generale “Nulla executio sine titulo”, sancito nell'art. 474 c.p.c.. Pertanto, con la presente pronuncia è da dichiarare la sopravvenuta cessazione della materia del contendere, a seguito e per effetto della caducazione giudiziale sopravvenuta del titolo esecutivo.
3 - Quanto alle spese di lite, le stesse sono da compensare in toto tra le parti costituite, ai sensi dell'art. 92 c.p.c., sia alla luce, comunque, della disparità delle pronunce giudiziali rese in ordine al motivo di opposizione agli atti esecutivi inerente alla validità della notificazione del titolo esecutivo, eseguita ai sensi dell'art. 143 c.p.c., sia in considerazione dell'inammissibilità delle ragioni di merito dedotte a sostegno del motivo di opposizione all'esecuzione ex art. 615, co. 2,
c.p.c. e concernenti il fatto estintivo dell'obbligazione pecuniaria (rimborso degli oneri condominiali), verificatosi in data anteriore alla formazione dello stesso titolo esecutivo giudiziale e, come tale, da far valere esclusivamente nel giudizio di opposizione, in questo caso tardiva ex art. 650 c.p.c., al decreto ingiuntivo n. 10575/19 del Giudice di Pace di Roma (ex multis: Cass. civ., 19.12.2006, n. 27159; in senso conforme: Cass. civ., 19.06.2001, n. 8331; Cass. civ.,
20.09.2000, n. 12664). Rispetto alla convenuta contumace, è da Controparte_2 dichiarare, invece, il non luogo a provvedere sulle spese di lite, non avendo la stessa dato causa alla controversia.
P.Q.M.
il Tribunale civile di Roma – sezione civile terza, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull'opposizione all'esecuzione ex art. 615, co. 2, c.p.c. ed agli atti esecutivi ex art. 617, co. 2, c.p.c.; ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa ed assorbita, così decide:
1) dichiara cessata la materia del contendere;
2) compensa in toto tra le parti costituite, e , le spese di lite di Parte_1 Controparte_1 ciascuna delle fasi dell'opposizione all'esecuzione ed agli atti esecutivi;
3) dichiara il non luogo a provvedere in ordine alle spese di lite rispetto alla convenuta contumace, Controparte_2
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Roma, in data 8 novembre 2025.
Il Giudice
dott. Luigi Guariniello
4 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
3 - Con ordinanza del 22.11.2022, questo Tribunale ha ordinato, d'ufficio, l'integrazione del contraddittorio nei confronti del terzo pignorato, assegnando all'uopo Controparte_2 termine fino al 30.01.2023, ai sensi dell'art. 102, co. 2, c.p.c., alla luce dell'indirizzo giurisprudenziale affermato dalla Suprema Corte con la sentenza n. 13533/2021, che ha riconosciuto in capo al terzo pignorato la qualità di litisconsorte necessario ex art. 102 c.p.c. nel giudizio di opposizione all'esecuzione ed agli atti esecutivi, con la necessità conseguente, nel caso
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE CIVILE TERZA
Il Tribunale Ordinario di Roma, Terza Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona del giudice dott. Luigi Guariniello, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di primo grado, iscritta al numero 36224 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno 2022, trattenuta in decisione con ordinanza del 29.09.2025, senza assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c., tra
, rappresentata e difesa in origine dall'avv. Angelo Fiumara ed elettivamente Parte_1 domiciliata presso il suo studio, sito in Roma, piazza Re di Roma n. 21, come da procura in atti;
successivamente, rappresentata e difesa dall'avv. Stefano Capece ed elettivamente domiciliata presso il suo studio, sito in Roma, via della Giuliana n. 37, come da procura in atti;
ATTRICE ED OPPONENTE
e
, rappresentata e difesa dall'avv. Anna Maria Dell'Armi ed elettivamente Controparte_1 domiciliata presso il suo studio, sito in Roma, via Emanuele Filiberto n. 166, come da procura in atti;
CONVENUTA ED OPPOSTA COSTITUITA
e in persona del rappresentante legale in carica pro tempore;
Controparte_2
CONVENUTA ED OPPOSTA CONTUMACE
_________
OGGETTO: Opposizione all'esecuzione ex art. 615, co. 2, c.p.c. ed agli atti esecutivi ex art. 617,
co. 2, c.p.c.. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1 - Con atto di citazione ritualmente notificato, , in qualità di debitrice esecutata e di Parte_1 opponente nella procedura esecutiva presso terzi r.g.e. n. 11001/2021, ha instaurato il giudizio di merito dell'opposizione all'esecuzione ex art. 615, co. 2, c.p.c. ed agli atti esecutivi ex art. 617, co. 2, c.p.c., nei confronti della creditrice procedente, , riproponendo gli stessi Controparte_1 motivi di opposizione agli atti esecutivi (1.“Nullità assoluta e/o inesistenza della notifica dell'atto di pignoramento presso terzi, dell'atto di precetto e del titolo esecutivo”, in quanto eseguita nelle forme “dell'irreperibilità assoluta ex art. 143 cpc, presso la residenza di Roma via del Governo
Vecchio n. 101”, ossia presso l'abitazione in cui “non risiedeva più per aver rilasciato Parte_1
l'immobile alla in data 13.02.2019” , e ciò nonostante fosse “a CP_1 Controparte_1 conoscenza sia dell'indirizzo pec della sia” di “una dimora stabile in Roma, a via Santa Pt_1
Maria dell'Anima n. 39” di costei – pag. 3 dell'atto di citazione;
2. “Inefficacia del pignoramento”
a seguito dell'iscrizione a ruolo dell'esecuzione in data “27.07.2021, successiva all'udienza fissata nell'atto di citazione, il 14.07.2021”, e della mancata osservanza del termine risultante “dal combinato disposto degli artt. 543, 3° comma e 501 cpc” – pag. 5 dell'atto di citazione) ed all'esecuzione (“Inesistenza del titolo esecutivo”, costituito dal decreto ingiuntivo n. 10575/19 del Giudice di Pace di Roma, in difetto della relativa conoscenza, in quanto notificato invalidamente con il rito degli irreperibili ex art. 143 c.p.c.), formulati nel ricorso cautelare, rigettato dal giudice dell'esecuzione con l'ordinanza del 17.02.2022, a definizione della fase sommaria e cautelare del relativo subprocedimento.
2 - Costituitasi con comparsa di risposta, la convenuta ha eccepito, in via Controparte_1 preliminare, la nullità del giudizio di merito, in quanto “il giudizio doveva essere correttamente introdotto con atto di citazione ex art. 616 cpc e non 615 e 617 cpc!” (pag. 3 della comparsa di costituzione e risposta), e, nel merito, l'infondatezza dei motivi di opposizione agli atti esecutivi ex art. 617, co. 2, c.p.c. ed all'esecuzione ex art. 615, co. 2, c.p.c. proposti, così come già riconosciuto, sia pure in via sommaria, dal giudice dell'esecuzione con il rigetto della domanda cautelare di sospensione dell'esecuzione, disposto con l'ordinanza del 17.02.2022, seguita, quindi, dall'ordinanza di assegnazione ex art. 553 c.p.c. delle somme pignorate presso il terzo a definizione della procedura esecutiva r.g.e. n. 11001/2021. Controparte_2
2 concreto, dell'integrazione del contraddittorio ex art. 102, co. 2, c.p.c. nei confronti del terzo pignorato, non citato in giudizio, a pena di sentenza inutiliter data. Sebbene ritualmente citata, la convenuta non si è costituita in giudizio, cosicché la stessa è stata dichiarata Controparte_2 contumace con ordinanza del 26.10.2023, una volta verificata la tempestività dell'integrazione del contraddittorio ex art. 102 c.p.c.. Con la medesima ordinanza il medesimo Tribunale ha preso atto dell'avvenuta acquisizione del fascicolo d'ufficio dell'esecuzione r.g.e. n. 11001/2021 agli atti del presente giudizio ed ha assegnato alle parti i termini di cui all'art. 183, co. 6, c.p.c.; quindi, con ordinanza del 25.07.2024 ha disposto il rinvio dell'udienza di precisazione delle conclusioni in ragione della rappresentata gravosità del ruolo istruttorio e decisorio tanto delle esecuzioni quanto del contenzioso in carico allo stesso giudice istruttore, aggravata ancor più dall'assegnazione sopravvenuta, d'ufficio, di dieci giudizi di merito di opposizioni esecutive (ruolo dott.ssa ), da definire in via prioritaria, in ragione dell'iscrizione a ruolo delle stesse Per_1 risalente agli anni 2015, 2016, 2017 e 2018. Infine, questo Tribunale, con ordinanza del
29.09.2025, ha trattenuto la causa in decisione, senza assegnare i termini di cui all'art 190 c.p.c.,
a seguito del deposito delle note sintetiche scritte ex art. 127 ter c.p.c., depositate dalle difese della parte attrice e della parte convenuta costituita, in sostituzione dell'udienza in presenza del
22.09.2025, e recanti la precisazione delle rispettive conclusioni (declaratoria della sopravvenuta cessazione della materia del contendere).
MOTIVI DELLA DECISIONE
1 - In via preliminare, è da rigettare l'eccezione di nullità del giudizio di merito, così come proposta dalla convenuta ed opposta , in quanto l'atto introduttivo reca Controparte_1 correttamente la qualificazione dell'opposizione all'esecuzione ex art. 615, co. 2, c.p.c. e dell'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617, co. 2, c.p.c..
2 - Dalle note scritte ex art. 127 ter c.p.c., depositate in luogo dell'udienza in presenza del
22.09.2025, e dagli atti con esse depositati, risulta la sopravvenuta caducazione giudiziale del titolo esecutivo, ossia del decreto ingiuntivo n. 10575/19 del Giudice di Pace di Roma, a seguito della sentenza n. 1438/2024 con cui questo Tribunale, sez. civ. VI, in funzione di giudice del secondo grado, in accoglimento dell'appello proposto da , ha riformato in toto la Parte_1 sentenza n. 8475/2022 del Giudice di Pace di Roma, che aveva dichiarato inammissibile l'opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c. da costei proposta e, quindi, confermato il suddetto provvedimento monitorio. Il giudice dell'appello, in base alla ritenuta ammissibilità dell'opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c., proposta da , ed in base alla ritenuta Parte_1 fondatezza, nel merito, della stessa opposizione, ha riformato integralmente la sentenza di primo grado e, per l'effetto, ha revocato il decreto ingiuntivo n. 10575/19 del Giudice di Pace di Roma.
Corollario della revoca del provvedimento monitorio de quo è la sopravvenuta caducazione del titolo esecutivo giudiziale in forza del quale ha intrapreso la procedura Controparte_1
3 esecutiva r.g.e. n. 11001/2021 nei confronti di e presso il terzo in Parte_1 Controparte_2 virtù del principio generale “Nulla executio sine titulo”, sancito nell'art. 474 c.p.c.. Pertanto, con la presente pronuncia è da dichiarare la sopravvenuta cessazione della materia del contendere, a seguito e per effetto della caducazione giudiziale sopravvenuta del titolo esecutivo.
3 - Quanto alle spese di lite, le stesse sono da compensare in toto tra le parti costituite, ai sensi dell'art. 92 c.p.c., sia alla luce, comunque, della disparità delle pronunce giudiziali rese in ordine al motivo di opposizione agli atti esecutivi inerente alla validità della notificazione del titolo esecutivo, eseguita ai sensi dell'art. 143 c.p.c., sia in considerazione dell'inammissibilità delle ragioni di merito dedotte a sostegno del motivo di opposizione all'esecuzione ex art. 615, co. 2,
c.p.c. e concernenti il fatto estintivo dell'obbligazione pecuniaria (rimborso degli oneri condominiali), verificatosi in data anteriore alla formazione dello stesso titolo esecutivo giudiziale e, come tale, da far valere esclusivamente nel giudizio di opposizione, in questo caso tardiva ex art. 650 c.p.c., al decreto ingiuntivo n. 10575/19 del Giudice di Pace di Roma (ex multis: Cass. civ., 19.12.2006, n. 27159; in senso conforme: Cass. civ., 19.06.2001, n. 8331; Cass. civ.,
20.09.2000, n. 12664). Rispetto alla convenuta contumace, è da Controparte_2 dichiarare, invece, il non luogo a provvedere sulle spese di lite, non avendo la stessa dato causa alla controversia.
P.Q.M.
il Tribunale civile di Roma – sezione civile terza, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull'opposizione all'esecuzione ex art. 615, co. 2, c.p.c. ed agli atti esecutivi ex art. 617, co. 2, c.p.c.; ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa ed assorbita, così decide:
1) dichiara cessata la materia del contendere;
2) compensa in toto tra le parti costituite, e , le spese di lite di Parte_1 Controparte_1 ciascuna delle fasi dell'opposizione all'esecuzione ed agli atti esecutivi;
3) dichiara il non luogo a provvedere in ordine alle spese di lite rispetto alla convenuta contumace, Controparte_2
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Roma, in data 8 novembre 2025.
Il Giudice
dott. Luigi Guariniello
4 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
3 - Con ordinanza del 22.11.2022, questo Tribunale ha ordinato, d'ufficio, l'integrazione del contraddittorio nei confronti del terzo pignorato, assegnando all'uopo Controparte_2 termine fino al 30.01.2023, ai sensi dell'art. 102, co. 2, c.p.c., alla luce dell'indirizzo giurisprudenziale affermato dalla Suprema Corte con la sentenza n. 13533/2021, che ha riconosciuto in capo al terzo pignorato la qualità di litisconsorte necessario ex art. 102 c.p.c. nel giudizio di opposizione all'esecuzione ed agli atti esecutivi, con la necessità conseguente, nel caso