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Decreto 26 marzo 2025
Decreto 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Biella, decreto 26/03/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Biella |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 292/2025
TRIBUNALE di BIELLA
DECRETO INGIUNTIVO TELEMATICO
Il Giudice,
letto il ricorso per la concessione di decreto ingiuntivo depositato da in persona Parte_1
del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Carmelo Pavone ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore, come da procura telematica in calce al ricorso rilevato che il preteso credito si fonda su un contratto concluso con soggetto consumatore;
ritenuto che
sussista innanzitutto la competenza di questa Autorità giudiziaria, risultando il soggetto ingiunto avere residenza in comune facente parte del circondario di questo Tribunale e quindi rispettato il foro del consumatore;
ritenuto che sussistano poi le condizioni previste dall'art. 633 e seguenti c.p.c., avendo parte ricorrente fornito prova scritta del diritto fatto valere (cfr. copia del contratto di finanziamento ed estratto autentico ex art. 50 TUB);
rilevato che il credito si fonda sulle clausole contenute nel predetto contratto di finanziamento relative al titolo sorto in linea capitale, penale per la risoluzione anticipata del contratto per inadempimento e interessi al tasso convenzionale contrattualmente pattuito e già maturati;
ritenuto che tali clausole non appaiano essere di natura vessatoria ai sensi degli artt. 33 e ss. del D.
Lgs. n. 206/2005, dovendosi a tal fine integralmente richiamare il ragionamento difensivo riportato in ricorso, secondo quanto del resto espressamente consentito dalla giurisprudenza di legittimità
(cfr. Cass., SU n. 9479/2023);
ritenuto che non possa essere concessa la provvisoria esecutorietà del decreto ex art. 642 c.p.c., in assenza di elementi atti a concretare il pericolo di grave pregiudizio nel ritardo, non potendo evincersi la dedotta non contestazione del debito dal mero inadempimento della debitrice ingiunta;
rilevato che dai documenti prodotti il credito risulta pertanto certo, liquido ed esigibile per l'importo richiesto pari a complessivi € 11.032,35;
ritenuto che le spese di questa procedura possano essere liquidate secondo gli importi di cui al DM
n. 55/2014, come modif. dal DM n. 147/2022, per i procedimenti monitori, con riferimento ai valori medi di cui alle cause di scaglione di valore da € 5.200,01 ad € 26.000,00.
INGIUNGE A
, c.f. , residente in [...] C.F._1
N. 6 di pagare alla parte ricorrente, per le causali di cui al ricorso entro quaranta giorni dalla notifica del presente decreto:
1. la somma di € 11.032,35;
2. gli interessi come da domanda;
3. le spese di questa procedura di ingiunzione, liquidate in € 567,00 per compensi, € 145,50 per spese non imponibili, oltre il 15 % ex art. 2, comma secondo DM. n. 55/2014, C.P.A e
I.V.A. come per legge
AVVERTE
la parte ingiunta che ha diritto di proporre opposizione contro il presente decreto avanti a questo
Tribunale nel termine perentorio di quaranta giorni dalla notifica e che, in difetto, il presente decreto diverrà esecutivo e definitivo e non sarà possibile far valere l'eventuale carattere abusivo delle clausole contrattuali ai sensi degli artt. 33 e ss. del D. Lgs. n. 206/2005.
Biella, 26/03/2025.
Il Giudice
Emanuele Migliore
TRIBUNALE di BIELLA
DECRETO INGIUNTIVO TELEMATICO
Il Giudice,
letto il ricorso per la concessione di decreto ingiuntivo depositato da in persona Parte_1
del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Carmelo Pavone ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore, come da procura telematica in calce al ricorso rilevato che il preteso credito si fonda su un contratto concluso con soggetto consumatore;
ritenuto che
sussista innanzitutto la competenza di questa Autorità giudiziaria, risultando il soggetto ingiunto avere residenza in comune facente parte del circondario di questo Tribunale e quindi rispettato il foro del consumatore;
ritenuto che sussistano poi le condizioni previste dall'art. 633 e seguenti c.p.c., avendo parte ricorrente fornito prova scritta del diritto fatto valere (cfr. copia del contratto di finanziamento ed estratto autentico ex art. 50 TUB);
rilevato che il credito si fonda sulle clausole contenute nel predetto contratto di finanziamento relative al titolo sorto in linea capitale, penale per la risoluzione anticipata del contratto per inadempimento e interessi al tasso convenzionale contrattualmente pattuito e già maturati;
ritenuto che tali clausole non appaiano essere di natura vessatoria ai sensi degli artt. 33 e ss. del D.
Lgs. n. 206/2005, dovendosi a tal fine integralmente richiamare il ragionamento difensivo riportato in ricorso, secondo quanto del resto espressamente consentito dalla giurisprudenza di legittimità
(cfr. Cass., SU n. 9479/2023);
ritenuto che non possa essere concessa la provvisoria esecutorietà del decreto ex art. 642 c.p.c., in assenza di elementi atti a concretare il pericolo di grave pregiudizio nel ritardo, non potendo evincersi la dedotta non contestazione del debito dal mero inadempimento della debitrice ingiunta;
rilevato che dai documenti prodotti il credito risulta pertanto certo, liquido ed esigibile per l'importo richiesto pari a complessivi € 11.032,35;
ritenuto che le spese di questa procedura possano essere liquidate secondo gli importi di cui al DM
n. 55/2014, come modif. dal DM n. 147/2022, per i procedimenti monitori, con riferimento ai valori medi di cui alle cause di scaglione di valore da € 5.200,01 ad € 26.000,00.
INGIUNGE A
, c.f. , residente in [...] C.F._1
N. 6 di pagare alla parte ricorrente, per le causali di cui al ricorso entro quaranta giorni dalla notifica del presente decreto:
1. la somma di € 11.032,35;
2. gli interessi come da domanda;
3. le spese di questa procedura di ingiunzione, liquidate in € 567,00 per compensi, € 145,50 per spese non imponibili, oltre il 15 % ex art. 2, comma secondo DM. n. 55/2014, C.P.A e
I.V.A. come per legge
AVVERTE
la parte ingiunta che ha diritto di proporre opposizione contro il presente decreto avanti a questo
Tribunale nel termine perentorio di quaranta giorni dalla notifica e che, in difetto, il presente decreto diverrà esecutivo e definitivo e non sarà possibile far valere l'eventuale carattere abusivo delle clausole contrattuali ai sensi degli artt. 33 e ss. del D. Lgs. n. 206/2005.
Biella, 26/03/2025.
Il Giudice
Emanuele Migliore