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Sentenza 12 gennaio 2024
Sentenza 12 gennaio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 12/01/2024, n. 169 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 169 |
| Data del deposito : | 12 gennaio 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Salerno, Terza Sezione Civile, in composizione monocratica, in persona del giudice dott.ssa Federica Felaco, ha pronunziato la seguente:
SENTENZA ai sensi degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., riservata in decisione all'udienza del 3/01/2024, senza la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., per espressa rinuncia delle parti;
nella causa avente n. 3296/2020 R.G.;
causa pendente tra:
(c.f. , in persona del Parte_1 P.IVA_1 rappresentante legale p.t., elettivamente domiciliata in Vallo della Lucania (Sa), alla
Via G. Murat n. 20, presso lo studio dell'avv. Giuseppe Vertullo, dal quale è rappresentata e difesa giusta procura in atti;
PARTE APPELLANTE
E
, (C.F. ), elettivamente domiciliato in Controparte_1 C.F._1
Nocera Inferiore (Sa), alla via Roma n.12, presso lo studio dell'avv. Gaetano
Bartiromo, dal quale è rappresentato e difeso, congiuntamente e disgiuntamente all'avv. Miriam Mancinella, giusta procura in atti;
PARTE APPELLATA
OGGETTO: appello a sentenza del giudice di pace in materia di opposizione avverso ruolo esattoriale.
CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
§ 1. Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in Controparte_1 giudizio, innanzi al Giudice di Pace di Salerno, Parte_1
(quale soggetto incaricato della riscossione ai sensi del D.P.R. n. 602 del 1973) e spiegava opposizione in relazione ai crediti consacrati nel ruolo n. 2010/7041 e nella cartella n. n. 10020100072620449000 emessa per il mancato pagamento di sanzioni amministrative per violazioni al Codice della Strada relativamente all'anno 2007; al riguardo, deduceva di aver avuto conoscenza dei crediti in questione unicamente a seguito di rilascio di estratto di ruolo a cura dell'agente della riscossione;
contestava l'omessa notificazione della cartella e del titolo;
rilevava l'estinzione dei crediti per decorso del termine di prescrizione di legge;
conseguentemente, domandava dichiararsi l'inesistenza del diritto dell'agente della riscossione di procedere ad esecuzione forzata.
Nel giudizio innanzi al giudice di pace si costituiva Parte_1
, la quale – eccepita la propria carenza di legittimazione passiva in ordine
[...] alle doglianze di controparte- contestava l'inammissibilità (oltre che la tardività) dell'opposizione formulata avverso l'estratto di ruolo, attesa la regolare notifica della cartella;
nel merito, rilevava l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione e chiedeva, quindi, il rigetto della domanda.
Con sentenza n. 6769 resa in data 18/11/2019 il Giudice di Pace di Salerno accoglieva l'opposizione: accertava l'avvenuto decorso del termine di prescrizione di legge;
conseguentemente, dichiarava estinto per prescrizione il credito consacrato nel ruolo e nella conseguente cartella di pagamento, con annullamento di tali atti e condanna dell'agente della riscossione al pagamento delle spese di lite.
Con atto di citazione notificato in data 08/05/2020 Parte_1
spiegava appello avverso la sopra indicata sentenza;
al riguardo,
[...] postulava l'erroneità della statuizione del giudice di prime cure in ordine alla pretesa ammissibilità dell'opposizione spiegata direttamente avverso il ruolo esattoriale;
sotto il profilo della prescrizione, rilevava l'erronea valutazione della (mancata) prova della notificazione della cartella di pagamento.
La parte appellata, , si costituiva ritualmente in giudizio, Controparte_1 eccependo in via preliminare, l'inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 342 c.p.c.; contestava la nullità, l'inammissibilità, e l'improcedibilità dello stesso ed invocava la definitività della pronuncia per acquiescenza alle parti della sentenza non impugnate. Concludeva per il rigetto dell'atto di appello, con vittoria di spese e compensi di causa.
§ 2. Tanto opportunamente premesso, deve essere rigettata l'eccezione di inammissibilità sollevata da parte appellata in relazione all'atto di appello per violazione dell'art. 342 c.p.c.
Infatti, per quanto concerne l'asserita violazione dell'art. 342 c.p.c. giova ricordare come – secondo il più recente orientamento della giurisprudenza di legittimità – “gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata” (Cass. Sez. Un. 16 novembre 2017, n.
27199).
Nel caso di specie, le condizioni sopra richiamate appaiono rispettate, atteso che
– come emerge della ricostruzione delle censure sopra operata – la parte appellante ha comunque individuato una serie di profili della Parte_1 sentenza impugnata ritenuti meritevoli di censura ed ha prospettato le ragioni per le quali non sarebbero corrette le determinazioni del giudice di prime cure.
§.
2.1. Ciò posto, l'appello è fondato per le ragioni di seguito indicate.
Sul punto, ritiene questo giudice che – ai fini della verifica dell'interesse ad agire nel caso di opposizione diretta avverso il ruolo esattoriale (questione devoluta nella presente sede per effetto del gravame) – assuma rilievo la sopravvenuta novella normativa di cui all'art.
3-bis del D.L. n. 146 del 2021, convertito dalla legge n. 215 del 2021, disposizione con la quale è stato aggiunto il comma 4-bis all'art. 12 del
D.P.R. n. 602 del 1973, il quale conseguentemente prevede che “L'estratto di ruolo non è impugnabile. Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto, per effetto di quanto previsto nell'articolo 80, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, per effetto delle verifiche di cui all'articolo 48-bis del presente decreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione”.
Orbene, ai sensi dell'art. 1 della legge di conversione (che ha introdotto tale previsione) la disposizione in esame è in vigore dal 21/12/2021 (ovverosia dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale).
Si tratta, peraltro, di una previsione che ha carattere generale e che riguarda tutti i crediti per i quali trova applicazione la procedura di riscossione mediante ruolo di cui al D.P.R. n. 602 del 1973 e, segnatamente, sia quelli di natura tributaria, che quelli c.d. extra-tributari (ivi compresi, quindi, i crediti nascenti dai verbali di contestazione delle contravvenzioni per violazione del codice della strada). Sotto tale profilo, infatti, la conclusione in questione discende dagli artt. 17 e 18 del D. Lgs. n. 46 del 1999 (per i crediti contributivi e previdenziali), dall'art. 27 della legge n. 689 del 1981 e dall'art. 206 del D. Lgs. n. 285 del 1992 (per le somme dovute a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria, anche per contravvenzioni al codice della strada), atteso che la riscossione di tali somme è espressamente disciplinata mediante rinvio alle norme previste per la riscossione delle imposte dirette (si ribadisce, il D.P.R. n. 602 del 1973).
Ciò posto, la disposizione sopra citata dell'art. 12, comma 4-bis, del D.P.R. n. 602 del 1973 è di immediata applicabilità a tutti i giudizi ancora pendenti alla data di entrata in vigore.
Invero, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno espressamente affermato il principio per cui “in tema di riscossione a mezzo ruolo, l'art.
3-bis del d.l. 21 ottobre
2021, n. 146, inserito in sede di conversione dalla I. 17 dicembre 2021, n. 215, col quale, novellando l'art. 12 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, è stato inserito il comma 4-bis, si applica ai processi pendenti, poiché specifica, concretizzandolo,
l'interesse alla tutela immediata a fronte del ruolo e della cartella non notificata o invalidamente notificata” (Cass. Sez. Un. 6 settembre 2022, n. 26283).
Nel caso di specie, quindi, la sopravvenuta previsione così introdotta comporta – in via del tutto assorbente rispetto ad ogni altra considerazione – l'accoglimento del gravame e la dichiarazione di inammissibilità dell'opposizione: invero, l'originario opponente non ha provato, né allegato (neppure nel presente grado di giudizio)
l'esistenza di un pregiudizio derivante dall'iscrizione del proprio nominativo nel ruolo esattoriale nei termini prescritti dal sopra citato art. 12, comma 4-bis, del D.P.R. n.
602 del 1973.
§ 3. Con riguardo al governo delle spese di lite, ai sensi dell'art. 92 c.p.c., questo giudice ritiene equo disporre, tra le parti, la compensazione delle spese giudiziali per il doppio grado di giudizio, in ragione del fatto che le questioni trattate sono state recentemente oggetto di riconsiderazione da parte della giurisprudenza di legittimità.
P. Q. M.
Il Tribunale di Salerno – sez. III civile - nella persona del G.I. dott.ssa Federica
Felaco, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, rigettando ogni ulteriore richiesta così provvede:
• ACCOGLIE l'appello e per l'effetto:
• RIFORMA integralmente la sentenza n. 6769 resa in data 18/11/2019 il Giudice di Pace di Salerno;
• DICHIARA inammissibile l'opposizione formulata da in primo Controparte_1 grado.
• COMPENSA integralmente le spese del doppio grado di giudizio.
Salerno, lì 05.01.2024
Il Giudice
dott.ssa Federica Felaco
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Salerno, Terza Sezione Civile, in composizione monocratica, in persona del giudice dott.ssa Federica Felaco, ha pronunziato la seguente:
SENTENZA ai sensi degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., riservata in decisione all'udienza del 3/01/2024, senza la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., per espressa rinuncia delle parti;
nella causa avente n. 3296/2020 R.G.;
causa pendente tra:
(c.f. , in persona del Parte_1 P.IVA_1 rappresentante legale p.t., elettivamente domiciliata in Vallo della Lucania (Sa), alla
Via G. Murat n. 20, presso lo studio dell'avv. Giuseppe Vertullo, dal quale è rappresentata e difesa giusta procura in atti;
PARTE APPELLANTE
E
, (C.F. ), elettivamente domiciliato in Controparte_1 C.F._1
Nocera Inferiore (Sa), alla via Roma n.12, presso lo studio dell'avv. Gaetano
Bartiromo, dal quale è rappresentato e difeso, congiuntamente e disgiuntamente all'avv. Miriam Mancinella, giusta procura in atti;
PARTE APPELLATA
OGGETTO: appello a sentenza del giudice di pace in materia di opposizione avverso ruolo esattoriale.
CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
§ 1. Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in Controparte_1 giudizio, innanzi al Giudice di Pace di Salerno, Parte_1
(quale soggetto incaricato della riscossione ai sensi del D.P.R. n. 602 del 1973) e spiegava opposizione in relazione ai crediti consacrati nel ruolo n. 2010/7041 e nella cartella n. n. 10020100072620449000 emessa per il mancato pagamento di sanzioni amministrative per violazioni al Codice della Strada relativamente all'anno 2007; al riguardo, deduceva di aver avuto conoscenza dei crediti in questione unicamente a seguito di rilascio di estratto di ruolo a cura dell'agente della riscossione;
contestava l'omessa notificazione della cartella e del titolo;
rilevava l'estinzione dei crediti per decorso del termine di prescrizione di legge;
conseguentemente, domandava dichiararsi l'inesistenza del diritto dell'agente della riscossione di procedere ad esecuzione forzata.
Nel giudizio innanzi al giudice di pace si costituiva Parte_1
, la quale – eccepita la propria carenza di legittimazione passiva in ordine
[...] alle doglianze di controparte- contestava l'inammissibilità (oltre che la tardività) dell'opposizione formulata avverso l'estratto di ruolo, attesa la regolare notifica della cartella;
nel merito, rilevava l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione e chiedeva, quindi, il rigetto della domanda.
Con sentenza n. 6769 resa in data 18/11/2019 il Giudice di Pace di Salerno accoglieva l'opposizione: accertava l'avvenuto decorso del termine di prescrizione di legge;
conseguentemente, dichiarava estinto per prescrizione il credito consacrato nel ruolo e nella conseguente cartella di pagamento, con annullamento di tali atti e condanna dell'agente della riscossione al pagamento delle spese di lite.
Con atto di citazione notificato in data 08/05/2020 Parte_1
spiegava appello avverso la sopra indicata sentenza;
al riguardo,
[...] postulava l'erroneità della statuizione del giudice di prime cure in ordine alla pretesa ammissibilità dell'opposizione spiegata direttamente avverso il ruolo esattoriale;
sotto il profilo della prescrizione, rilevava l'erronea valutazione della (mancata) prova della notificazione della cartella di pagamento.
La parte appellata, , si costituiva ritualmente in giudizio, Controparte_1 eccependo in via preliminare, l'inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 342 c.p.c.; contestava la nullità, l'inammissibilità, e l'improcedibilità dello stesso ed invocava la definitività della pronuncia per acquiescenza alle parti della sentenza non impugnate. Concludeva per il rigetto dell'atto di appello, con vittoria di spese e compensi di causa.
§ 2. Tanto opportunamente premesso, deve essere rigettata l'eccezione di inammissibilità sollevata da parte appellata in relazione all'atto di appello per violazione dell'art. 342 c.p.c.
Infatti, per quanto concerne l'asserita violazione dell'art. 342 c.p.c. giova ricordare come – secondo il più recente orientamento della giurisprudenza di legittimità – “gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata” (Cass. Sez. Un. 16 novembre 2017, n.
27199).
Nel caso di specie, le condizioni sopra richiamate appaiono rispettate, atteso che
– come emerge della ricostruzione delle censure sopra operata – la parte appellante ha comunque individuato una serie di profili della Parte_1 sentenza impugnata ritenuti meritevoli di censura ed ha prospettato le ragioni per le quali non sarebbero corrette le determinazioni del giudice di prime cure.
§.
2.1. Ciò posto, l'appello è fondato per le ragioni di seguito indicate.
Sul punto, ritiene questo giudice che – ai fini della verifica dell'interesse ad agire nel caso di opposizione diretta avverso il ruolo esattoriale (questione devoluta nella presente sede per effetto del gravame) – assuma rilievo la sopravvenuta novella normativa di cui all'art.
3-bis del D.L. n. 146 del 2021, convertito dalla legge n. 215 del 2021, disposizione con la quale è stato aggiunto il comma 4-bis all'art. 12 del
D.P.R. n. 602 del 1973, il quale conseguentemente prevede che “L'estratto di ruolo non è impugnabile. Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto, per effetto di quanto previsto nell'articolo 80, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, per effetto delle verifiche di cui all'articolo 48-bis del presente decreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione”.
Orbene, ai sensi dell'art. 1 della legge di conversione (che ha introdotto tale previsione) la disposizione in esame è in vigore dal 21/12/2021 (ovverosia dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale).
Si tratta, peraltro, di una previsione che ha carattere generale e che riguarda tutti i crediti per i quali trova applicazione la procedura di riscossione mediante ruolo di cui al D.P.R. n. 602 del 1973 e, segnatamente, sia quelli di natura tributaria, che quelli c.d. extra-tributari (ivi compresi, quindi, i crediti nascenti dai verbali di contestazione delle contravvenzioni per violazione del codice della strada). Sotto tale profilo, infatti, la conclusione in questione discende dagli artt. 17 e 18 del D. Lgs. n. 46 del 1999 (per i crediti contributivi e previdenziali), dall'art. 27 della legge n. 689 del 1981 e dall'art. 206 del D. Lgs. n. 285 del 1992 (per le somme dovute a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria, anche per contravvenzioni al codice della strada), atteso che la riscossione di tali somme è espressamente disciplinata mediante rinvio alle norme previste per la riscossione delle imposte dirette (si ribadisce, il D.P.R. n. 602 del 1973).
Ciò posto, la disposizione sopra citata dell'art. 12, comma 4-bis, del D.P.R. n. 602 del 1973 è di immediata applicabilità a tutti i giudizi ancora pendenti alla data di entrata in vigore.
Invero, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno espressamente affermato il principio per cui “in tema di riscossione a mezzo ruolo, l'art.
3-bis del d.l. 21 ottobre
2021, n. 146, inserito in sede di conversione dalla I. 17 dicembre 2021, n. 215, col quale, novellando l'art. 12 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, è stato inserito il comma 4-bis, si applica ai processi pendenti, poiché specifica, concretizzandolo,
l'interesse alla tutela immediata a fronte del ruolo e della cartella non notificata o invalidamente notificata” (Cass. Sez. Un. 6 settembre 2022, n. 26283).
Nel caso di specie, quindi, la sopravvenuta previsione così introdotta comporta – in via del tutto assorbente rispetto ad ogni altra considerazione – l'accoglimento del gravame e la dichiarazione di inammissibilità dell'opposizione: invero, l'originario opponente non ha provato, né allegato (neppure nel presente grado di giudizio)
l'esistenza di un pregiudizio derivante dall'iscrizione del proprio nominativo nel ruolo esattoriale nei termini prescritti dal sopra citato art. 12, comma 4-bis, del D.P.R. n.
602 del 1973.
§ 3. Con riguardo al governo delle spese di lite, ai sensi dell'art. 92 c.p.c., questo giudice ritiene equo disporre, tra le parti, la compensazione delle spese giudiziali per il doppio grado di giudizio, in ragione del fatto che le questioni trattate sono state recentemente oggetto di riconsiderazione da parte della giurisprudenza di legittimità.
P. Q. M.
Il Tribunale di Salerno – sez. III civile - nella persona del G.I. dott.ssa Federica
Felaco, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, rigettando ogni ulteriore richiesta così provvede:
• ACCOGLIE l'appello e per l'effetto:
• RIFORMA integralmente la sentenza n. 6769 resa in data 18/11/2019 il Giudice di Pace di Salerno;
• DICHIARA inammissibile l'opposizione formulata da in primo Controparte_1 grado.
• COMPENSA integralmente le spese del doppio grado di giudizio.
Salerno, lì 05.01.2024
Il Giudice
dott.ssa Federica Felaco