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Sentenza 24 luglio 2025
Sentenza 24 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 24/07/2025, n. 2875 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 2875 |
| Data del deposito : | 24 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI Sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati :
1)dott. Anna Carla Catalano Presidente
2) dott. Rosa B. Cristofano Consigliere rel.
3)dott. Laura Scarlatelli Consigliere
A seguito di trattazione scritta ,riunita in Camera di Consiglio, ha pronunciato in grado di appello, all' esito della riserva di cui all'udienza del 3.7.2025 la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 2923/2024 RG sezione lavoro vertente
TRA
1) , nato ad [...] il Parte_1 CodiceFiscale_1
13/06/1961 ed ivi res.te alla Via G. Calvanese n. 55; 2) , C.F. , nato a [...] il Parte_2 C.F._2
01/06/1974 e res.te in Afragola (Na) alla Via G. Leopardi n. 17; 3) , C.F. nato ad [...] il Parte_3 C.F._3
04/05/1979 e res.te in Casoria alla via Repubbliche Marinare n.21, tutti elett.te domiciliati ai fini del presente giudizio in Casoria (Na) alla Via Piave n. 57 presso lo studio dell'Avv. Melchiorre POtano ( ) che li rapp.ta e C.F._4 difende in virtù di procura in calce al presente atto e telematicamente versata. Il procuratore di parte ricorrente dichiara, ai sensi degli artt. 134, 135 e 176 c.p.c., di voler ricevere le comunicazioni di rito all'indirizzo pec
Email_1
Appellanti principali -appellati incid.
CONTRO (P.ta iva ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante p.t. sig. con sede legale in Frattamaggiore (Na) Controparte_2 alla Via Serpano Fracta (indirizzo Pec: , CP_3 Email_2 rappresentata e difesa dagli avv.ti Giulio Gomez d'Ayala (c.f. C.F._5
) ed Emanuele Antonio Natale (c.f. ), presso lo
[...] CodiceFiscale_6 studio dei quali elettivamente domicilia in PO alla Via Stendhal n. 23 e che dichiarano di volere ricevere le comunicazioni e le notificazioni relative a questo processo alle Pec: Email_3
Email_4
Appellata-appellante incid.
OGGETTO : Appello avverso la sentenza n. 6135/2024 emessa in data 02/10/2024 dal Tribunale Civile di PO- Sezione Lavoro e Previdenza- nel procedimento recante rgn 22209/2023
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto depositato presso l'intestata Corte territoriale in data 19.11.2024 , gli appellanti in epigrafe hanno proposto tempestivo gravame avverso la sentenza in epigrafe indicata con la quale il Tribunale di PO , in funzione di giudice del lavoro, aveva così statuito: 1) dichiara estinti i rapporti di lavoro alla data del licenziamento e condanna – in persona del leg. rapp.te p.t. - al Controparte_1 pagamento di un'indennita' non assoggettata a contribuzione previdenziale:
- di importo pari a dieci mensilita' dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, al tallone mensile di € 1.850,00, in favore di;
Parte_1
- di importo pari a otto mensilita' dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, al tallone mensile di € 1.309,00, in favore di;
Parte_3
- di importo pari a otto mensilita' dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, al tallone mensile di € 1.109,00, in favore di;
Parte_2 oltre interessi e rivalutazione dal licenziamento al saldo;
2) condanna parte resistente alla rifusione, in favore di parte ricorrente, delle spese di giudizio, che liquida in euro 3.500,00, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge, con attribuzione all'avv. M. POtano, dichiaratosi antistatario;
A fondamento del gravame hanno dedotto : 1) l'erronea qualificazione dell'impugnato recesso datoriale come licenziamento per giustificato motivo oggettivo, attinente cioè alla sfera datoriale, laddove invece lo stesso era stato intimato per giusta causa (i.e. soggettivo), e come tale qualificato ab initio dal datore ,con la rilevante conseguenza che , in tal caso, risultando chiaramente violato il procedimento di cui all'art. 7 dello Statuto dei Lavoratori, ( mancanza della preventiva lettera di contestazione disciplinare, violazione del diritto di difesa;
-tempestività ed immodificabilità della contestazione) , sarebbe dovuta conseguire l'annullamento dell'intimato recesso con applicazione della disciplina di cui all'art. 3, comma 2, del D.lgs. 23/2015 e reintegra nel posto di lavoro;
2) l'erroneità della valutazione della giusta causa e dell'applicazione del regime delle tutele crescenti (art. 3, comma 2, D.lgs. 23/2015) per avere il Tribunale sovvertito l'onere della prova ponendo a carico dei lavoratori la dimostrazione dell'insussistenza della giusta causa, quali l'assenza di procedimenti penali mai posti a fondamento del recesso datoriale;
3) l' errata applicazione dei principi dettati dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 128/2024;
4)la nullità dei licenziamenti per motivo illecito determinante e/o per violazione di norma imperativa;
violazione dell'art. 3, comma 1, D.lgs. 23/2015;
5) la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 3, comma 1, D.Lgs. 23/2015- nella parte in cui il giudice di prime cure aveva ritenuto congruo determinare l'indennità risarcitorio in una forbice compresa fra le 8 e le 10 mensilità nonché
,quanto al lavoratore , erronea quantificazione dell'indennità Parte_2 in quanto calcolata sullo stipendio già decurtato del quinto e non già sulla retribuzione globale di fatto pari ad € 1.309,00, come il collega ER
.
[...]
Chiedevano , pertanto , in riforma dell'impugnata sentenza , di : «…B)… dichiarare … la nullità del licenziamento per giusta causa … dettato da motivo illecito determinante e/o emesso in violazione delle norme imperative in tema di T.U.L.P.S. e, per l'effetto;
C)Ordinare … l'immediata reintegra di ciascun ricorrente nel posto di lavoro … ed il pagamento delle retribuzioni omesse dal fatto al ripristino del rapporto … oltre accessori di legge e il versamento dei contributi …; D)In via alternativa, accertare e dichiarare … l'inesistenza della giusta causa per insussistenza del fatto o per manifesta infondatezza dei motivi addotti e, per l'effetto E)Annullare l'intimato licenziamento ed ordinare … l'immediata reintegra di ciascun ricorrente … ed il pagamento delle retribuzioni omesse dal recesso alla reintegra e, comunque, nella misura massima di 12 mensilità, detratto l'eventuale aliunde perceptum ed oltre accessori di legge e il versamento dei contributi …;
F)In via meramente subordinata … accertare e dichiarare l'insussistenza della giusta causa ex art. 2119 c.c. e/o del giustificato motivo soggettivo e, previa risoluzione del rapporto, condannare … al pagamento di un'indennità risarcitoria omnicomprensiva determinata tra un minimo di sei ed un massimo di trentasei mensilità dell'ultima retribuzione globale …;
G)In via ulteriormente gradata … pagamento di un'indennità risarcitoria onnicomprensiva determinata, in relazione alla gravità della violazione formale o procedurale commessa dal datore di lavoro, tra un minimo di sei e un massimo di dodici mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto come sopra indicata;
…
I)… spese del doppio grado di giudizio, con attribuzione …
Instaurato nuovamente il contraddittorio si costituiva parte l'appellata che ,sulla base di plurime argomentazioni , resisteva al gravame di cui chiedeva il rigetto;
spiegava . poi appello incidentale affidato a due motivi : 1) improponibilità dell'appello per pregressa conciliazione sindacale;
2) sussistenza della giusta causa oggettivamente impeditiva della prosecuzione dei rapporti, per essere stata destinataria di un pregiudizievole e vincolante provvedimento prefettizio la c.d interdittiva prefettizia IM ,risultando perciò costretta ad adottare i provvedimenti di self cleaning”, attività di “autopulizia”, consistenti nella sospensione cautelare e, successivamente, nel licenziamento per giusta causa di quei dipendenti coinvolti nel citato provvedimento. Concludeva , pertanto , per il rigetto dell'appello principale e l'accoglimento di quello incidentale;
vinte le spese del grado.
Nelle more del giudizio, era disposta la trattazione cartolare secondo il disposto degli art. 127- 127 ter c.p.c. applicabili, dal 1° gennaio 2023, anche ai giudizi pendenti ai sensi dell'art. 35,comma 2 ,del d.lgs. n. 149/2022.
Indi ,nel merito , a seguito del deposito delle note di trattazione scritta , la causa è stata riservata in decisione.
L'appello principale va rigettato per le ragioni che si vanno ad esporre.
Il primo motivo dell'appello principale inerente l'erronea qualificazione del licenziamento come licenziamento per giustificato motivo oggettivo e non come licenziamento per giusta causa e , quindi ontologicamente disciplinare è destituito di ogni fondamento. Va detto che il licenziamento per giustificato motivo oggettivo è un tipo di licenziamento che colpisce il lavoratore a causa di motivi legati all'attività aziendale, questi possono essere inerenti ad attività produttive, all'organizzazione del lavoro, o al suo regolare funzionamento , ovverosia a ragioni che sono estranee alla volontà del lavoratore.
Del resto dal punto di vista letterale deve rilevarsi come l'articolo 3 della legge n. 604 preveda che il licenziamento per giustificato motivo “è determinato” dalle ragioni specificamente elencate. Il verbo “determinare” implica l'esistenza di una causa esterna e necessitante del recesso, esplicitata dal legislatore del 1966 attraverso le “ragioni inerenti all'attività produttiva, all'organizzazione del lavoro e al regolare funzionamento di essa”. Il licenziamento invece soggettivo, che sia giusta causa (licenziamento in tronco) o giustificato motivo soggettivo (con preavviso), incidono sul lavoratore per motivi disciplinari , ossia quando questi pone in essere determinati comportamenti gravi che rendono impossibile proseguire il rapporto lavorativo;
in sostanza i provvedimenti espulsivi in questione riguardano comportamenti inadempienti del lavoratore. Occorre ricordare che la qualificazione giuridica del negozio spetta al giudice, il quale deve accertare la natura e il tipo di negozio giuridico posto in essere dalle parti, anche se le parti stesse non lo abbiano esplicitamente indicato o lo abbiano qualificato in modo errato. Il giudice, quindi, ha il potere-dovere di attribuire la corretta qualificazione giuridica al negozio, tenendo conto della sua sostanza e degli effetti che produce, a prescindere dal nomen iuris che le parti vi abbiano assegnato. In altri termini il giudice nei limiti della corrispondenza del petitum, ha il potere- dovere di procedere all'autonoma qualificazione giuridica del negozio sulla base del contenuto e delle modalità di attuazione della relazione fattuale, indipendentemente da quella dedotta dalle parti. Nel caso di specie, al di là di un improprio richiamo all'art. 7 , all'assenza di un espresso riferimento all'assetto organizzativo aziendale e al richiamo alla sospensione cautelare( peraltro definita nella relativa comunicazione “ non disciplinare” ), sta di fatto che la ragione della intimazione del recesso datoriale non è minimamente correlabile ad alcuna colpa generica del lavoratore, sicché non se ne può neppure ipotizzare una valenza disciplinare. Con iter logico ineccepibile il Tribunale ,dopo aver affermato che il licenziamento disciplinare è quello relativo a fatti «riconducili alla sfera volitiva del lavoratore che si concretino in un inadempimento, lesivo dei doveri contrattuali sullo stesso incombenti, ha ben spiegato che “ Benché la lettera di licenziamento faccia riferimento al concetto di “giusta causa”, i motivi ad essa sottesi finiscono, nella sostanza, per atteggiarsi a ragioni di carattere “oggettivo”, attinenti alla sfera organizzativa dell'impresa che ha scelto di allontanare dalla propria compagine i ricorrenti, che assume essere destinatari di informativa negativa da parte della
in attuazione di misure di self cleaning a seguito delle quali è Controparte_4 stata disposta l'applicazione della misura della “collaborazione preventiva” per 12 mesi. Il “Self cleaning” è un istituto, di derivazione comunitaria, previsto all'art. 80 comma 7 del d.lgs. n. 50/2016, in materia di requisiti di moralità professionale. L'obiettivo del legislatore è quello di permettere la partecipazione alle procedure di gara anche a quegli operatori economici che si sono “ravveduti” circa quanto commesso e hanno posto in essere comportamenti idonei ad evitare il ripetersi. Con il “self cleaning”, attività di “autopulizia”, si consente a un operatore economico che sia incorso in una delle condizioni di esclusione dalla partecipazione a una procedura a evidenza pubblica, di prendere parte alla gara d'appalto, dimostrando però che comunque permane la propria affidabilità al ricorrere delle seguenti circostanze: … - aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori illeciti. La fattispecie di recesso in oggetto è riconducibile, pertanto, in astratto, alla categoria del giustificato motivo oggettivo, di cui all'art. 3 della l. n. 604/1966, che include sia i licenziamenti intimati in correlazione a specifiche esigenze aziendali che impongano la soppressione del posto di lavoro, sia quelli che hanno all'origine comportamenti o situazioni che fanno capo al prestatore di lavoro, ma che non costituiscono inadempimento contrattuale. Mentre i primi integrano la fattispecie del licenziamento per ragioni inerenti all'attività produttiva, i secondi sono da ricondurre, infatti, all'ipotesi normativa del licenziamento per “ragioni inerenti al regolare funzionamento dell'organizzazione del lavoro”. Tale ampia interpretazione della categoria normativa sopra indicata, fedele al dato legislativo, consente di distinguere dalla fattispecie del licenziamento per giustificato motivo “soggettivo” le ipotesi di recesso del datore di lavoro fondate su fatti e situazioni sì
“soggettivamente” riferibili alla persona del lavoratore e, tuttavia, non costituenti violazione o inadempimento delle regole contrattuali di svolgimento del rapporto, bensì incidenti sull'oggettivo funzionamento dell'organizzazione imprenditoriale. Siffatta interpretazione è sostenuta dalla giurisprudenza di legittimità, già in tempi risalenti, in fattispecie sovrapponibile a quella per cui è causa (Cass. civ. 11/08/1998 n. 7904)».
Le argomentazioni svolte dal primo giudice vengono pienamente condivise dal collegio con conseguente correttezza della declaratoria del giustificato motivo oggettivo del recesso;
ne deriva che del tutto inconsistenti sono le eccezioni riproposte dagli appellanti di :
-omissione della contestazione disciplinare: estranea alla tipologia del recesso per giustificato motivo oggettivo;
-durata della sospensione: che, indipendentemente dalla inesatta qualificazione ad essa attribuita, rientrava nel diritto potestativo di temporaneo rifiuto della prestazione con obbligo di retribuzione;
-tempestività: propria dei soli licenziamenti disciplinari;
-immutabilità della contestazione disciplinare: presupposto anch'esso dei soli procedimenti disciplinari.
Con il secondo ed il terzo motivo di gravame che possono essere congiuntamente esaminati gli odierni appellanti lamentano che il primo giudice avrebbe erroneamente addossato loro la dimostrazione dell'insussistenza della giusta causa. In particolare, hanno sostenuto che, mentre nella lettera di licenziamento il datore di lavoro motiva il recesso sulla scorta dell'informativa con cui la avrebbe informato la società che gli odierni Controparte_4 appellanti risultavano soggetti con «controindicazioni allo svolgimento dell'attività per informativa negativa nei suoi confronti», di contro il primo giudice avrebbe ritenuto che la giusta causa fosse costituita dall'«esistenza di procedimenti penali
… circostanza mai dedotta dall'appellata e mai contestata agli ex dipendenti» Ebbene parte appellante confonde l'onere della prova della sussistenza del fatto materiale che continua a gravare sempre sul datore di lavoro (art. 5 L. n. 604 del 1966) anche nell'ambito di applicazione del D.lgs. n. 23/2015 , con le conseguenze sul piano sanzionatorio e dunque delle tutele applicabili, dimostrabili da parte del lavoratore che le invoca, tenuto conto che con il Jobs Acts , rispetto al passato , la tutela indennitaria costituisce la regola , rimanendo quella reintegratoria rigorosamente circoscritta ai soli casi espressamente previsti. Ed infatti l'art. 3 comma 2 D.lgs. 4 marzo 2015 n. 23 prevede che la tutela reintegratoria sia applicabile «esclusivamente nelle ipotesi di licenziamento per giustificato motivo soggettivo o per giusta causa in cui sia direttamente dimostrata in giudizio l'insussistenza del fatto materiale contestato». Sin dai primi commenti, tale disposizione ha suscitato molteplici questioni di carattere interpretativo sia con riferimento al soggetto su cui graverebbe l'onere probatorio previsto dalla norma, sia con riferimento al significato dell'espressione «direttamente dimostrata in giudizio». E' prevalso l'orientamento (App. Venezia, 7 ottobre 2021 n. 563 e più di recente sent. 27 febbraio 2024, n. 109 conforme a quello maggioritario della giurisprudenza di merito (Trib. PO 27 giugno 2017 n. 5158; App. Roma 9 aprile 2019 n. 877; App. Roma 25 settembre 2023, n. 3225) che ritiene che «anche nel regime di tutele crescenti l'onere della prova del fatto materiale addebitato al lavoratore incombe sempre sul datore di lavoro poiché l'art. 5 legge 604/66 non è stato né direttamente né indirettamente abrogato dall'art. 3 cit., tuttavia» «se il datore di lavoro fallisce l'onere di provare il fatto contestato, di regola, trova applicazione la tutela indennitaria a meno che il lavoratore “fornisca direttamente in giudizio la prova della insussistenza del fatto contestato”». Ferma, quindi, la regola dell'art. 5 L. 15 luglio 1966, n. 604 secondo cui: «l'onere della prova della sussistenza della giusta causa o del giustificato motivo di licenziamento spetta al datore di lavoro» che deve, comunque, dimostrare la legittimità del licenziamento, il lavoratore che voglia ottenere la reintegrazione dovrà «premunirsi di offrire elementi di prova che dimostrano l'insussistenza del fatto addebitato» (App. Roma 9 aprile 2019 n. 877 ; Trib. PO 27 giugno 2017 n. 5158). Ciò che il legislatore del 2015 ha introdotto non è, quindi, un diverso riparto dell'onere probatorio ma un differente grado di tutela. Continua, infatti, a gravare sul datore di lavoro l'onere di dimostrare la sussistenza delle condizioni di fatto e di diritto poste alla base del licenziamento vale a dire delle condizioni che estinguono o impediscono la prosecuzione del rapporto di lavoro. Grava, invece, sul lavoratore l'onere di provare che ricorrono i fatti costitutivi del diritto alla reintegrazione e, quindi, l'insussistenza del fatto contestato.
L'interpretazione dell'art. 3 comma 2 D.lgs. 23/2015 fornita dall'orientamento maggioritario della giurisprudenza di merito, dunque, altro non è che un'applicazione della regola generale dell'art. 2697 1° comma c.c. secondo cui «chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento». Ovviamente devesi ritenere legittimo il ricorso da parte del lavoratore a presunzioni come pure alla prova di fatti positivi di segno contrario. È infatti principio consolidato della giurisprudenza anche di legittimità che l'onere della prova gravante su chi agisce o resiste in giudizio non subisce deroghe nemmeno quando abbia ad oggetto fatti negativi e che, tuttavia, non essendo possibile la materiale dimostrazione di un fatto non avvenuto, la relativa prova debba essere data mediante dimostrazione di uno specifico fatto positivo contrario od anche mediante presunzioni dalle quali possa desumersi il fatto negativo. In plurime occasioni, infatti, la giurisprudenza di legittimità ha affermato che «l'onere probatorio gravante, a norma dell'art. 2697 c.c., su chi intende far valere in giudizio un diritto, ovvero su chi eccepisce la modifica o l'estinzione del diritto da altri vantato, non subisce deroga neanche quando abbia ad oggetto “fatti negativi”, in quanto la negatività dei fatti oggetto della prova non esclude né inverte il relativo onere, tanto più se l'applicazione di tale regola dia luogo ad un risultato coerente con quello derivante dal principio della riferibilità o vicinanza o disponibilità dei mezzi di prova, riconducibile all'art. 24 Cost. e al divieto di 3 interpretare la legge in modo da rendere impossibile o troppo difficile l'esercizio dell'azione in giudizio. Tuttavia, non essendo possibile la materiale dimostrazione di un fatto non avvenuto, la relativa prova può essere data mediante dimostrazione di uno specifico fatto positivo contrario, o anche mediante presunzioni dalle quali possa desumersi il fatto negativo» (da ultimo Cass. 1° settembre 2023, n. 25603). Infine va ricordato la recentissima pronuncia (n. 128/2024), della Corte Costituzionale –peraltro riportata estensivamente dal primo giudice -- che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 3, comma 2, del Dlgs 4 marzo 2015 n. 23, nella parte in cui non prevede che la tutela reintegratoria attenuata si applichi anche nelle ipotesi di licenziamento per giustificato motivo oggettivo in cui sia direttamente dimostrata in giudizio l'insussistenza del fatto materiale allegato dal datore di lavoro, rispetto alla quale resta estranea ogni valutazione circa il ricollocamento del lavoratore (c.d. repêchage). Nel caso di specie , il Tribunale , facendo corretta applicazione di tali principi ha ritenuto , da un lato, che il recesso datoriale , seppur di tipo oggettivo , non fosse sorretto da una adeguata ragione giustificativa non essendo stata dimostrata l'effettiva incidenza negativa che il mantenimento del rapporto lavorativo avrebbe concretamente spiegato sugli interessi e sull'operatività dell'impresa destinataria della interdittiva prefettizia IM;
dall'altro lato , sul piano della tutela reintegratoria invocata dai lavoratori ha ritenuto che i ricorrenti non avessero offerto elementi di prova a sostegno della valutazione dell'insussistenza del fatto non avendo fornito ad es. certificati di carichi pendenti che avrebbero consentito di escludere la pendenza di procedimenti penali, a sostegno della valutazione di insussistenza del fatto stesso, con conseguente inapplicabilità della più favorevole disciplina di cui al comma 2. Né appare rilevante, la circostanza, valorizzata dal difensore in sede di discussione orale, dell'inoltro, alla di istanza di accesso di accesso agli atti, Controparte_4 risultando tale condotta inconferente ai fini in oggetto».
La carenza probatoria acclarata dal primo giudice ovviamente non può essere colmata –come pure asserito dagli appellanti la tardiva produzione di tali Pt_4 documenti , trattandosi di documenti producibili fin dal primo grado di giudizio. Né detti documenti possono ritenersi indispensabili ai fini della decisione come asserito da parte appellante. Con ordinanza n. 1100 del 16 gennaio 2023, la sezione lavoro della Corte di Cassazione è intervenuta in tema di produzione - ex art. 437 c.p.c. - di documenti indispensabili alla decisione. Come più volte affermato dalla Suprema Corte (Cass. civ., sez. lav. 4 maggio 2012, n. 6753; 26 maggio 2010, n. 12856; 5 febbraio 2007, n. 2379; 10 gennaio 2005, n. 278), nel rito del lavoro, e in particolare nella materia della previdenza e assistenza, stante l'esigenza di contemperare il principio dispositivo con quello della ricerca della verità materiale, allorché le risultanze di causa offrono significativi dati di indagine, il giudice, anche in grado di appello, ex art. 437 c.p.c., ove reputi insufficienti le prove già acquisite, può in via eccezionale ammettere, anche d'ufficio, le prove indispensabili per la dimostrazione o la negazione di fatti costitutivi dei diritti in contestazione, sempre che tali fatti siano stati puntualmente allegati o contestati e sussistano altri mezzi istruttori, ritualmente dedotti e già acquisiti, meritevoli di approfondimento;
peraltro, Cass. civ., sez. lav., 27 luglio 2006, n. 17178, ha affermato, componendo un contrasto di giurisprudenza nell'ambito della sezione lavoro, che sin dalle sezioni unite di questa Corte (sentenza n. 8202/2005) si è affermato il principio di diritto secondo cui nel rito del lavoro, in base al combinato disposto della norma (di cui all'art. 416, comma 3, c.p.c.) – che stabilisce che il convenuto deve indicare, a pena di decadenza, i mezzi di prova, dei quali intende avvalersi, e, in particolare modo, i documenti, che deve contestualmente depositare (onere probatorio gravante anche sull'attore, per il principio di reciprocità fissato dalla Corte Cost. con la sentenza n. 13 del 1977) – e della norma (art. 437, comma 2, c.p.c.) – che, a sua volta, pone il divieto di ammissione in grado di appello di nuovi mezzi di prova, fra i quali devono annoverarsi anche i documenti - l'omessa indicazione, nell'atto introduttivo del giudizio di primo grado, dei documenti, e l'omesso deposito degli stessi contestualmente a tale atto, determinano la decadenza dal diritto alla produzione dei documenti stessi, salvo che la produzione non sia giustificata dal tempo della loro formazione o dell'evolversi della vicenda processuale successivamente al ricorso ed alla memoria di costituzione (ad esempio, a seguito di riconvenzionale o di intervento o chiamata in causa del terzo); e la irreversibilità della estinzione del diritto di produrre i documenti, dovuta al mancato rispetto di termini perentori e decadenziali, rende il diritto stesso insuscettibile di reviviscenza in grado di appello. Tale rigoroso sistema di preclusioni trova un contemperamento – ispirato alla esigenza della ricerca della "verità materiale", cui è doverosamente funzionalizzato il rito del lavoro, teso a garantire una tutela differenziata in ragione della natura dei diritti che nel giudizio devono trovare riconoscimento – nei poteri d'ufficio del giudice in materia di ammissione di nuovi mezzi di prova (ai sensi del citato art. 437, comma 2, c.p.c.), ove essi siano indispensabili ai fini della decisione della causa, poteri, peraltro, da esercitare pur sempre con riferimento a fatti allegati dalle parti ed emersi nel processo a seguito del contraddittorio delle parti stesse. Tale principio, non consente - come si ricava, agevolmente, anche dalla motivazione della stessa sentenza n. 8202/2005, cit. - la ammissibilità, d'ufficio, di prove (anche) documentali - indispensabili per la decisione della causa - ove la preesistenza di altri mezzi istruttori ritualmente acquisiti e meritevoli di integrazione - che ne costituisce la condizione indefettibile - si esaurisca negli stessi mezzi istruttori, che risultino definitivamente preclusi per le parti;
dunque, i mezzi istruttori - preclusi alle parti - possono essere, bensì, ammessi d'ufficio, ma suppongono la preesistenza di altri mezzi istruttori - ritualmente acquisiti - che siano meritevoli della integrazione, affidata, appunto, alle prove ufficiose;
peraltro, la indisponibilità - che consente la produzione tardiva - di documenti suppone che - al momento fissato, a pena di preclusione o decadenza, per la loro produzione - fosse oggettivamente impossibile disporne, trattandosi di documenti, la cui formazione risulti - necessariamente - successiva a quel momento ed esulano, pertanto, le certificazioni che - pure avendo, per oggetto, circostanze di fatto preesistenti a quel momento - siano state formate, tuttavia, solo successivamente.
Tra le certificazioni rientrano senza dubbio alcuno anche i certificati carichi pendenti prodotti dagli odierni appellanti che , dunque, --per le ragioni innanzi esposte -non possono trovare ingresso nel presente grado di giudizio. I motivi in esame vanno , pertanto , respinti.
Con il quarto motivo di gravame i ricorrenti, sul presupposto che solo il Prefetto può revocare il titolo abilitativo a Guardia Particolare Giurata, hanno reiterato l'eccezione di nullità dei licenziamenti ex artt. 1345 -1418 c.c «perché in palese violazione del r.d. 773/31 (TULPS) che pone in capo alla il potere CP_4 dispositivo dei titoli di nomina a G.P.G.» (cfr. pag.15). Anche tale motivo è infondato . Trascura parte appellante che la società datrice di lavoro non avrebbe mai potuto revocare alcun titolo abilitativo (né lo ha fatto) essendo certamente priva di legittimazione amministrativa, ma si è limitata ad esercitare il diritto potestativo di interruzione del rapporto di lavoro. Solo a seguito del licenziamento
,l'Autorità prefettizia ha proceduto alle revoche delle abilitazioni previste dalla legge per l'esercizio dell'attività di GPG.
Infine infondato è anche il quinto ed ultimo motivo dell'appello principale con il quale gli appellanti ritengono incongrua l'indennità risarcitoria nella misura stabilita dal primo giudice in una forbice tra le 8 e 10 mensilità rispetto alla formulazione di cui all'art. 3 , comma 1 Dlgs 23/2015 che prevede l'importo in un ambito più ampio compreso tra le sei e le trentasei mensilità . Sul punto è agevole replicare che ,per un verso ,la censura si appalesa generica poiché non vengono offerti elementi concreti da cui poter desumere l'errore di valutazione da parte del Tribunale;
dall'altro lato ,la misura determinata dal primo giudice appare congrua avendo riconosciuto 10 mensilità ad per Pt_1 un rapporto durato complessivamente cinque anni e mezzo (in servizio dal 2019) e 8 ciascuno a e per un rapporto di 4 anni (in servizio dal Parte_3 Pt_2
2020). Infine per completezza motivazionale in ordine all'erronea quantificazione dell'indennità per l'appellante per essere detta indennità stata Parte_2 calcolata sullo stipendio già decurtato del quinto e non già sulla retribuzione globale di fatto pari ad € 1.309,00, si osserva che la censura non coglie nel segno dal momento che il Tribunale non ha fatto alcun riferimento alla retribuzione globale di fatto bensì “all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del FR . In conclusione ritiene la Corte che all'esito dell'esame degli atti di causa, appare appieno condivisibile il governo dell'interpretazione delle norme e l'analisi degli elementi processuali effettuati dal primo giudice. La sentenza gravata ha esaminato tutte le circostanze rilevanti ai fini della decisione, svolgendo un iter argomentativo esaustivo, coerente con le emergenze istruttorie acquisite e immune da contraddizioni e vizi logici. Dalle osservazioni in fatto e in diritto sinora esposte, discende quindi, la infondatezza delle censure formulate dalla parte appellante e il rigetto dell'appello principale .
Venendo adesso all'esame dell'appello incidentale proposto dalla società, il primo motivo oggetto dell'appello incidentale inerente l'improponibilità dell'appello per pregressa conciliazione sindacale, è palesemente destituito di ogni fondamento . Ed invero dall'esame dei verbali di conciliazione del 3.7.2024 prodotti dalla stessa società si evince chiaramente che dette conciliazioni hanno riguardato esclusivamente “differenze retributive , compensi per prestazioni rese oltre l'orario ordinario e festivo , ferie e permessi maturati e non goduti , differenze su mensilità aggiuntive , mansioni superiori “ . Giammai gli accordi transativi in questione , peraltro intervenuti dopo la pubblicazione della sentenza di primo grado, hanno riguardato l'impugnativa dei licenziamenti per cui è causa.
E' orientamento consolidato della S C ( v. ex plurimis Cass. 24024 del 23.10.2013 ) che “In materia di atti abdicativi di diritti del lavoratore subordinato, le rinunce e le transazioni aventi ad oggetto diritti del prestatore di lavoro previsti da disposizioni inderogabili di legge o di contratti collettivi, contenute in verbali di conciliazione conclusi in sede sindacale, non sono impugnabili, a condizione che l'assistenza prestata dai rappresentanti sindacali - della quale non ha valore equipollente quella fornita da un legale - sia stata effettiva, così da porre il lavoratore in condizione di sapere a quale diritto rinunci e in quale misura, nonché, nel caso di transazione, a condizione che dall'atto stesso si evinca la questione controversa oggetto della lite e le "reciproche concessioni" in cui si risolve il contratto transattivo ai sensi dell'art. 1965 cod. civ.”. Nel caso di specie esula dagli accordi transattivi ogni questione relativa ai licenziamenti qui impugnati. Parimenti infondato è il secondo motivo dell'appello incidentale inerente l'asserita sussistenza della giusta causa del recesso datoriale. Il licenziamento è stato intimato agli appellanti in quanto la società era stata destinataria di misura interdittiva IM della “collaborazione preventiva” ( v. nota prefettizia prot. n. 0312818 del 3.10.2023 ) con la prescrizione dell'osservanza per un periodo di 12 mesi di misure tra le altre organizzative volte a rimuovere e prevenire le “ cause di agevolazione occasionale “in relazione a tentativi di infiltrazioni mafiose”. Già si è detto che il Giudice di primo grado ha correttamente qualificato il licenziamento alla stregua di un g.m.o., proprio perché i motivi sottesi al recesso datoriale sono inerenti a ragioni di carattere “ oggettivo “ attinenti cioè alla sfera organizzativa dell'impresa che ha deciso di espellere i ricorrenti dalla propria compagnia in ragione dell'informativa negativa della nei Controparte_4 confronti degli stessi;
il Tribunale , pur qualificando il licenziamento per giustificato motivo oggettivo , ha ritenuto , tuttavia ,che l'azienda non ne avesse dimostrato i presupposti di legittimità.
Sul punto il Tribunale con argomentazione immune da censure ha rilevato che” non risulta che l'impresa abbia svolto adeguata verifica dell'effettività ed attualità di possibili collegamenti dei lavoratori con la criminalità organizzata, tali da integrare un rischio di condizionamento o infiltrazione mafiosa nella struttura imprenditoriale, che costituisce il presupposto dell'adozione di eventuali misure interdittive prefettizie nei confronti dell'operatore economico che contratta con la pubblica amministrazione. Non risulta che tale verifica sia stata posta in essere dall' resistente. CP_5
In mancanza del suddetto concreto riscontro, i licenziamenti appaiono non sufficientemente giustificati sotto il profilo oggettivo, non essendo dimostrata l'effettiva incidenza negativa che il mantenimento del rapporto lavorativo avrebbe concretamente spiegato sugli interessi e sull'operatività dell'impresa, ciò, in particolare, anche avuto riguardo ai presupposti che, per consolidata giurisprudenza amministrativa, giustificano l'emissione di un'interdittiva prefettizia nei confronti di un'impresa che riceve commesse pubbliche. ….. Elementi sintomatici di un “attuale” e “concreto” pericolo di infiltrazione mafiosa non risultano essere stati acquisiti a carico degli odierni ricorrenti, direttamente o indirettamente, dall'impresa che ha proceduto al licenziamento. Nè la nota protocollo n. 0312818 del 3.10.23 della Prefettura di PO, posta a fondamento della risoluzione del rapporto lavorativo, appare idonea ad integrare quel “factum principis” che avrebbe reso ineludibile l'espulsione del lavoratore, come sostenuto dalla resistente. Invero, il datore di lavoro avrebbe dovuto svolgere accertamenti sulla posizione di ogni singolo lavoratore, al fine di verificare in concreto la sussistenza di elementi indicativi di un attuale collegamento criminale. In mancanza di tale concreto riscontro il licenziamento intimato ai ricorrenti per supposto motivo da qualificarsi come oggettivo, deve ritenersi ingiustificato ed illegittimo.” Si tratta di argomentazioni che vengono pienamente condivise dal Collegio in quanto precise , complete ed esaustive;
esse si sottraggono, dunque, alle censure che le vengono rivolte con conseguente reiezione del motivo di appello incidentale qui in esame . Per tutto quanto sin qui esposto ,l'appello principale e l'appello incidentale vanno rigettati . In ragione della reciproca soccombenza le spese del grado vengono compensate tra le parti .
Va, infine, dato atto che ricorrono, per l'appellante principale e quello incidentale
, le condizioni per il pagamento dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'art.13, comma 1 bis, del d.p.r. n.115/2002, se il medesimo dovuto.
P.Q.M.
La Corte così provvede:
-rigetta l'appello principale e quello incidentale;
-compensa tra le parti le spese del grado. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater D.P.R. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante principale e dell'appellante incidentale , dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in PO lì 3.7.2025
Il Cons. est. rel. Il Presidente Dr. Rosa Bernardina Cristofano dr. Anna Carla Catalano
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dagli antescritti magistrati in conformità alle prescrizioni di cui al combinato disposto dell'art. 4 del d.l. 29 dicembre, n. 193 convertito con modif. dalla legge 22 febbraio 2010 n. 24 e del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82(CAD), e nel rispetto delle regole tecniche stabilite con d.m. della Giustizia 21 febbraio 2011, n. 44 e succ. modifiche.
1)dott. Anna Carla Catalano Presidente
2) dott. Rosa B. Cristofano Consigliere rel.
3)dott. Laura Scarlatelli Consigliere
A seguito di trattazione scritta ,riunita in Camera di Consiglio, ha pronunciato in grado di appello, all' esito della riserva di cui all'udienza del 3.7.2025 la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 2923/2024 RG sezione lavoro vertente
TRA
1) , nato ad [...] il Parte_1 CodiceFiscale_1
13/06/1961 ed ivi res.te alla Via G. Calvanese n. 55; 2) , C.F. , nato a [...] il Parte_2 C.F._2
01/06/1974 e res.te in Afragola (Na) alla Via G. Leopardi n. 17; 3) , C.F. nato ad [...] il Parte_3 C.F._3
04/05/1979 e res.te in Casoria alla via Repubbliche Marinare n.21, tutti elett.te domiciliati ai fini del presente giudizio in Casoria (Na) alla Via Piave n. 57 presso lo studio dell'Avv. Melchiorre POtano ( ) che li rapp.ta e C.F._4 difende in virtù di procura in calce al presente atto e telematicamente versata. Il procuratore di parte ricorrente dichiara, ai sensi degli artt. 134, 135 e 176 c.p.c., di voler ricevere le comunicazioni di rito all'indirizzo pec
Email_1
Appellanti principali -appellati incid.
CONTRO (P.ta iva ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante p.t. sig. con sede legale in Frattamaggiore (Na) Controparte_2 alla Via Serpano Fracta (indirizzo Pec: , CP_3 Email_2 rappresentata e difesa dagli avv.ti Giulio Gomez d'Ayala (c.f. C.F._5
) ed Emanuele Antonio Natale (c.f. ), presso lo
[...] CodiceFiscale_6 studio dei quali elettivamente domicilia in PO alla Via Stendhal n. 23 e che dichiarano di volere ricevere le comunicazioni e le notificazioni relative a questo processo alle Pec: Email_3
Email_4
Appellata-appellante incid.
OGGETTO : Appello avverso la sentenza n. 6135/2024 emessa in data 02/10/2024 dal Tribunale Civile di PO- Sezione Lavoro e Previdenza- nel procedimento recante rgn 22209/2023
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto depositato presso l'intestata Corte territoriale in data 19.11.2024 , gli appellanti in epigrafe hanno proposto tempestivo gravame avverso la sentenza in epigrafe indicata con la quale il Tribunale di PO , in funzione di giudice del lavoro, aveva così statuito: 1) dichiara estinti i rapporti di lavoro alla data del licenziamento e condanna – in persona del leg. rapp.te p.t. - al Controparte_1 pagamento di un'indennita' non assoggettata a contribuzione previdenziale:
- di importo pari a dieci mensilita' dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, al tallone mensile di € 1.850,00, in favore di;
Parte_1
- di importo pari a otto mensilita' dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, al tallone mensile di € 1.309,00, in favore di;
Parte_3
- di importo pari a otto mensilita' dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, al tallone mensile di € 1.109,00, in favore di;
Parte_2 oltre interessi e rivalutazione dal licenziamento al saldo;
2) condanna parte resistente alla rifusione, in favore di parte ricorrente, delle spese di giudizio, che liquida in euro 3.500,00, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge, con attribuzione all'avv. M. POtano, dichiaratosi antistatario;
A fondamento del gravame hanno dedotto : 1) l'erronea qualificazione dell'impugnato recesso datoriale come licenziamento per giustificato motivo oggettivo, attinente cioè alla sfera datoriale, laddove invece lo stesso era stato intimato per giusta causa (i.e. soggettivo), e come tale qualificato ab initio dal datore ,con la rilevante conseguenza che , in tal caso, risultando chiaramente violato il procedimento di cui all'art. 7 dello Statuto dei Lavoratori, ( mancanza della preventiva lettera di contestazione disciplinare, violazione del diritto di difesa;
-tempestività ed immodificabilità della contestazione) , sarebbe dovuta conseguire l'annullamento dell'intimato recesso con applicazione della disciplina di cui all'art. 3, comma 2, del D.lgs. 23/2015 e reintegra nel posto di lavoro;
2) l'erroneità della valutazione della giusta causa e dell'applicazione del regime delle tutele crescenti (art. 3, comma 2, D.lgs. 23/2015) per avere il Tribunale sovvertito l'onere della prova ponendo a carico dei lavoratori la dimostrazione dell'insussistenza della giusta causa, quali l'assenza di procedimenti penali mai posti a fondamento del recesso datoriale;
3) l' errata applicazione dei principi dettati dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 128/2024;
4)la nullità dei licenziamenti per motivo illecito determinante e/o per violazione di norma imperativa;
violazione dell'art. 3, comma 1, D.lgs. 23/2015;
5) la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 3, comma 1, D.Lgs. 23/2015- nella parte in cui il giudice di prime cure aveva ritenuto congruo determinare l'indennità risarcitorio in una forbice compresa fra le 8 e le 10 mensilità nonché
,quanto al lavoratore , erronea quantificazione dell'indennità Parte_2 in quanto calcolata sullo stipendio già decurtato del quinto e non già sulla retribuzione globale di fatto pari ad € 1.309,00, come il collega ER
.
[...]
Chiedevano , pertanto , in riforma dell'impugnata sentenza , di : «…B)… dichiarare … la nullità del licenziamento per giusta causa … dettato da motivo illecito determinante e/o emesso in violazione delle norme imperative in tema di T.U.L.P.S. e, per l'effetto;
C)Ordinare … l'immediata reintegra di ciascun ricorrente nel posto di lavoro … ed il pagamento delle retribuzioni omesse dal fatto al ripristino del rapporto … oltre accessori di legge e il versamento dei contributi …; D)In via alternativa, accertare e dichiarare … l'inesistenza della giusta causa per insussistenza del fatto o per manifesta infondatezza dei motivi addotti e, per l'effetto E)Annullare l'intimato licenziamento ed ordinare … l'immediata reintegra di ciascun ricorrente … ed il pagamento delle retribuzioni omesse dal recesso alla reintegra e, comunque, nella misura massima di 12 mensilità, detratto l'eventuale aliunde perceptum ed oltre accessori di legge e il versamento dei contributi …;
F)In via meramente subordinata … accertare e dichiarare l'insussistenza della giusta causa ex art. 2119 c.c. e/o del giustificato motivo soggettivo e, previa risoluzione del rapporto, condannare … al pagamento di un'indennità risarcitoria omnicomprensiva determinata tra un minimo di sei ed un massimo di trentasei mensilità dell'ultima retribuzione globale …;
G)In via ulteriormente gradata … pagamento di un'indennità risarcitoria onnicomprensiva determinata, in relazione alla gravità della violazione formale o procedurale commessa dal datore di lavoro, tra un minimo di sei e un massimo di dodici mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto come sopra indicata;
…
I)… spese del doppio grado di giudizio, con attribuzione …
Instaurato nuovamente il contraddittorio si costituiva parte l'appellata che ,sulla base di plurime argomentazioni , resisteva al gravame di cui chiedeva il rigetto;
spiegava . poi appello incidentale affidato a due motivi : 1) improponibilità dell'appello per pregressa conciliazione sindacale;
2) sussistenza della giusta causa oggettivamente impeditiva della prosecuzione dei rapporti, per essere stata destinataria di un pregiudizievole e vincolante provvedimento prefettizio la c.d interdittiva prefettizia IM ,risultando perciò costretta ad adottare i provvedimenti di self cleaning”, attività di “autopulizia”, consistenti nella sospensione cautelare e, successivamente, nel licenziamento per giusta causa di quei dipendenti coinvolti nel citato provvedimento. Concludeva , pertanto , per il rigetto dell'appello principale e l'accoglimento di quello incidentale;
vinte le spese del grado.
Nelle more del giudizio, era disposta la trattazione cartolare secondo il disposto degli art. 127- 127 ter c.p.c. applicabili, dal 1° gennaio 2023, anche ai giudizi pendenti ai sensi dell'art. 35,comma 2 ,del d.lgs. n. 149/2022.
Indi ,nel merito , a seguito del deposito delle note di trattazione scritta , la causa è stata riservata in decisione.
L'appello principale va rigettato per le ragioni che si vanno ad esporre.
Il primo motivo dell'appello principale inerente l'erronea qualificazione del licenziamento come licenziamento per giustificato motivo oggettivo e non come licenziamento per giusta causa e , quindi ontologicamente disciplinare è destituito di ogni fondamento. Va detto che il licenziamento per giustificato motivo oggettivo è un tipo di licenziamento che colpisce il lavoratore a causa di motivi legati all'attività aziendale, questi possono essere inerenti ad attività produttive, all'organizzazione del lavoro, o al suo regolare funzionamento , ovverosia a ragioni che sono estranee alla volontà del lavoratore.
Del resto dal punto di vista letterale deve rilevarsi come l'articolo 3 della legge n. 604 preveda che il licenziamento per giustificato motivo “è determinato” dalle ragioni specificamente elencate. Il verbo “determinare” implica l'esistenza di una causa esterna e necessitante del recesso, esplicitata dal legislatore del 1966 attraverso le “ragioni inerenti all'attività produttiva, all'organizzazione del lavoro e al regolare funzionamento di essa”. Il licenziamento invece soggettivo, che sia giusta causa (licenziamento in tronco) o giustificato motivo soggettivo (con preavviso), incidono sul lavoratore per motivi disciplinari , ossia quando questi pone in essere determinati comportamenti gravi che rendono impossibile proseguire il rapporto lavorativo;
in sostanza i provvedimenti espulsivi in questione riguardano comportamenti inadempienti del lavoratore. Occorre ricordare che la qualificazione giuridica del negozio spetta al giudice, il quale deve accertare la natura e il tipo di negozio giuridico posto in essere dalle parti, anche se le parti stesse non lo abbiano esplicitamente indicato o lo abbiano qualificato in modo errato. Il giudice, quindi, ha il potere-dovere di attribuire la corretta qualificazione giuridica al negozio, tenendo conto della sua sostanza e degli effetti che produce, a prescindere dal nomen iuris che le parti vi abbiano assegnato. In altri termini il giudice nei limiti della corrispondenza del petitum, ha il potere- dovere di procedere all'autonoma qualificazione giuridica del negozio sulla base del contenuto e delle modalità di attuazione della relazione fattuale, indipendentemente da quella dedotta dalle parti. Nel caso di specie, al di là di un improprio richiamo all'art. 7 , all'assenza di un espresso riferimento all'assetto organizzativo aziendale e al richiamo alla sospensione cautelare( peraltro definita nella relativa comunicazione “ non disciplinare” ), sta di fatto che la ragione della intimazione del recesso datoriale non è minimamente correlabile ad alcuna colpa generica del lavoratore, sicché non se ne può neppure ipotizzare una valenza disciplinare. Con iter logico ineccepibile il Tribunale ,dopo aver affermato che il licenziamento disciplinare è quello relativo a fatti «riconducili alla sfera volitiva del lavoratore che si concretino in un inadempimento, lesivo dei doveri contrattuali sullo stesso incombenti, ha ben spiegato che “ Benché la lettera di licenziamento faccia riferimento al concetto di “giusta causa”, i motivi ad essa sottesi finiscono, nella sostanza, per atteggiarsi a ragioni di carattere “oggettivo”, attinenti alla sfera organizzativa dell'impresa che ha scelto di allontanare dalla propria compagine i ricorrenti, che assume essere destinatari di informativa negativa da parte della
in attuazione di misure di self cleaning a seguito delle quali è Controparte_4 stata disposta l'applicazione della misura della “collaborazione preventiva” per 12 mesi. Il “Self cleaning” è un istituto, di derivazione comunitaria, previsto all'art. 80 comma 7 del d.lgs. n. 50/2016, in materia di requisiti di moralità professionale. L'obiettivo del legislatore è quello di permettere la partecipazione alle procedure di gara anche a quegli operatori economici che si sono “ravveduti” circa quanto commesso e hanno posto in essere comportamenti idonei ad evitare il ripetersi. Con il “self cleaning”, attività di “autopulizia”, si consente a un operatore economico che sia incorso in una delle condizioni di esclusione dalla partecipazione a una procedura a evidenza pubblica, di prendere parte alla gara d'appalto, dimostrando però che comunque permane la propria affidabilità al ricorrere delle seguenti circostanze: … - aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori illeciti. La fattispecie di recesso in oggetto è riconducibile, pertanto, in astratto, alla categoria del giustificato motivo oggettivo, di cui all'art. 3 della l. n. 604/1966, che include sia i licenziamenti intimati in correlazione a specifiche esigenze aziendali che impongano la soppressione del posto di lavoro, sia quelli che hanno all'origine comportamenti o situazioni che fanno capo al prestatore di lavoro, ma che non costituiscono inadempimento contrattuale. Mentre i primi integrano la fattispecie del licenziamento per ragioni inerenti all'attività produttiva, i secondi sono da ricondurre, infatti, all'ipotesi normativa del licenziamento per “ragioni inerenti al regolare funzionamento dell'organizzazione del lavoro”. Tale ampia interpretazione della categoria normativa sopra indicata, fedele al dato legislativo, consente di distinguere dalla fattispecie del licenziamento per giustificato motivo “soggettivo” le ipotesi di recesso del datore di lavoro fondate su fatti e situazioni sì
“soggettivamente” riferibili alla persona del lavoratore e, tuttavia, non costituenti violazione o inadempimento delle regole contrattuali di svolgimento del rapporto, bensì incidenti sull'oggettivo funzionamento dell'organizzazione imprenditoriale. Siffatta interpretazione è sostenuta dalla giurisprudenza di legittimità, già in tempi risalenti, in fattispecie sovrapponibile a quella per cui è causa (Cass. civ. 11/08/1998 n. 7904)».
Le argomentazioni svolte dal primo giudice vengono pienamente condivise dal collegio con conseguente correttezza della declaratoria del giustificato motivo oggettivo del recesso;
ne deriva che del tutto inconsistenti sono le eccezioni riproposte dagli appellanti di :
-omissione della contestazione disciplinare: estranea alla tipologia del recesso per giustificato motivo oggettivo;
-durata della sospensione: che, indipendentemente dalla inesatta qualificazione ad essa attribuita, rientrava nel diritto potestativo di temporaneo rifiuto della prestazione con obbligo di retribuzione;
-tempestività: propria dei soli licenziamenti disciplinari;
-immutabilità della contestazione disciplinare: presupposto anch'esso dei soli procedimenti disciplinari.
Con il secondo ed il terzo motivo di gravame che possono essere congiuntamente esaminati gli odierni appellanti lamentano che il primo giudice avrebbe erroneamente addossato loro la dimostrazione dell'insussistenza della giusta causa. In particolare, hanno sostenuto che, mentre nella lettera di licenziamento il datore di lavoro motiva il recesso sulla scorta dell'informativa con cui la avrebbe informato la società che gli odierni Controparte_4 appellanti risultavano soggetti con «controindicazioni allo svolgimento dell'attività per informativa negativa nei suoi confronti», di contro il primo giudice avrebbe ritenuto che la giusta causa fosse costituita dall'«esistenza di procedimenti penali
… circostanza mai dedotta dall'appellata e mai contestata agli ex dipendenti» Ebbene parte appellante confonde l'onere della prova della sussistenza del fatto materiale che continua a gravare sempre sul datore di lavoro (art. 5 L. n. 604 del 1966) anche nell'ambito di applicazione del D.lgs. n. 23/2015 , con le conseguenze sul piano sanzionatorio e dunque delle tutele applicabili, dimostrabili da parte del lavoratore che le invoca, tenuto conto che con il Jobs Acts , rispetto al passato , la tutela indennitaria costituisce la regola , rimanendo quella reintegratoria rigorosamente circoscritta ai soli casi espressamente previsti. Ed infatti l'art. 3 comma 2 D.lgs. 4 marzo 2015 n. 23 prevede che la tutela reintegratoria sia applicabile «esclusivamente nelle ipotesi di licenziamento per giustificato motivo soggettivo o per giusta causa in cui sia direttamente dimostrata in giudizio l'insussistenza del fatto materiale contestato». Sin dai primi commenti, tale disposizione ha suscitato molteplici questioni di carattere interpretativo sia con riferimento al soggetto su cui graverebbe l'onere probatorio previsto dalla norma, sia con riferimento al significato dell'espressione «direttamente dimostrata in giudizio». E' prevalso l'orientamento (App. Venezia, 7 ottobre 2021 n. 563 e più di recente sent. 27 febbraio 2024, n. 109 conforme a quello maggioritario della giurisprudenza di merito (Trib. PO 27 giugno 2017 n. 5158; App. Roma 9 aprile 2019 n. 877; App. Roma 25 settembre 2023, n. 3225) che ritiene che «anche nel regime di tutele crescenti l'onere della prova del fatto materiale addebitato al lavoratore incombe sempre sul datore di lavoro poiché l'art. 5 legge 604/66 non è stato né direttamente né indirettamente abrogato dall'art. 3 cit., tuttavia» «se il datore di lavoro fallisce l'onere di provare il fatto contestato, di regola, trova applicazione la tutela indennitaria a meno che il lavoratore “fornisca direttamente in giudizio la prova della insussistenza del fatto contestato”». Ferma, quindi, la regola dell'art. 5 L. 15 luglio 1966, n. 604 secondo cui: «l'onere della prova della sussistenza della giusta causa o del giustificato motivo di licenziamento spetta al datore di lavoro» che deve, comunque, dimostrare la legittimità del licenziamento, il lavoratore che voglia ottenere la reintegrazione dovrà «premunirsi di offrire elementi di prova che dimostrano l'insussistenza del fatto addebitato» (App. Roma 9 aprile 2019 n. 877 ; Trib. PO 27 giugno 2017 n. 5158). Ciò che il legislatore del 2015 ha introdotto non è, quindi, un diverso riparto dell'onere probatorio ma un differente grado di tutela. Continua, infatti, a gravare sul datore di lavoro l'onere di dimostrare la sussistenza delle condizioni di fatto e di diritto poste alla base del licenziamento vale a dire delle condizioni che estinguono o impediscono la prosecuzione del rapporto di lavoro. Grava, invece, sul lavoratore l'onere di provare che ricorrono i fatti costitutivi del diritto alla reintegrazione e, quindi, l'insussistenza del fatto contestato.
L'interpretazione dell'art. 3 comma 2 D.lgs. 23/2015 fornita dall'orientamento maggioritario della giurisprudenza di merito, dunque, altro non è che un'applicazione della regola generale dell'art. 2697 1° comma c.c. secondo cui «chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento». Ovviamente devesi ritenere legittimo il ricorso da parte del lavoratore a presunzioni come pure alla prova di fatti positivi di segno contrario. È infatti principio consolidato della giurisprudenza anche di legittimità che l'onere della prova gravante su chi agisce o resiste in giudizio non subisce deroghe nemmeno quando abbia ad oggetto fatti negativi e che, tuttavia, non essendo possibile la materiale dimostrazione di un fatto non avvenuto, la relativa prova debba essere data mediante dimostrazione di uno specifico fatto positivo contrario od anche mediante presunzioni dalle quali possa desumersi il fatto negativo. In plurime occasioni, infatti, la giurisprudenza di legittimità ha affermato che «l'onere probatorio gravante, a norma dell'art. 2697 c.c., su chi intende far valere in giudizio un diritto, ovvero su chi eccepisce la modifica o l'estinzione del diritto da altri vantato, non subisce deroga neanche quando abbia ad oggetto “fatti negativi”, in quanto la negatività dei fatti oggetto della prova non esclude né inverte il relativo onere, tanto più se l'applicazione di tale regola dia luogo ad un risultato coerente con quello derivante dal principio della riferibilità o vicinanza o disponibilità dei mezzi di prova, riconducibile all'art. 24 Cost. e al divieto di 3 interpretare la legge in modo da rendere impossibile o troppo difficile l'esercizio dell'azione in giudizio. Tuttavia, non essendo possibile la materiale dimostrazione di un fatto non avvenuto, la relativa prova può essere data mediante dimostrazione di uno specifico fatto positivo contrario, o anche mediante presunzioni dalle quali possa desumersi il fatto negativo» (da ultimo Cass. 1° settembre 2023, n. 25603). Infine va ricordato la recentissima pronuncia (n. 128/2024), della Corte Costituzionale –peraltro riportata estensivamente dal primo giudice -- che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 3, comma 2, del Dlgs 4 marzo 2015 n. 23, nella parte in cui non prevede che la tutela reintegratoria attenuata si applichi anche nelle ipotesi di licenziamento per giustificato motivo oggettivo in cui sia direttamente dimostrata in giudizio l'insussistenza del fatto materiale allegato dal datore di lavoro, rispetto alla quale resta estranea ogni valutazione circa il ricollocamento del lavoratore (c.d. repêchage). Nel caso di specie , il Tribunale , facendo corretta applicazione di tali principi ha ritenuto , da un lato, che il recesso datoriale , seppur di tipo oggettivo , non fosse sorretto da una adeguata ragione giustificativa non essendo stata dimostrata l'effettiva incidenza negativa che il mantenimento del rapporto lavorativo avrebbe concretamente spiegato sugli interessi e sull'operatività dell'impresa destinataria della interdittiva prefettizia IM;
dall'altro lato , sul piano della tutela reintegratoria invocata dai lavoratori ha ritenuto che i ricorrenti non avessero offerto elementi di prova a sostegno della valutazione dell'insussistenza del fatto non avendo fornito ad es. certificati di carichi pendenti che avrebbero consentito di escludere la pendenza di procedimenti penali, a sostegno della valutazione di insussistenza del fatto stesso, con conseguente inapplicabilità della più favorevole disciplina di cui al comma 2. Né appare rilevante, la circostanza, valorizzata dal difensore in sede di discussione orale, dell'inoltro, alla di istanza di accesso di accesso agli atti, Controparte_4 risultando tale condotta inconferente ai fini in oggetto».
La carenza probatoria acclarata dal primo giudice ovviamente non può essere colmata –come pure asserito dagli appellanti la tardiva produzione di tali Pt_4 documenti , trattandosi di documenti producibili fin dal primo grado di giudizio. Né detti documenti possono ritenersi indispensabili ai fini della decisione come asserito da parte appellante. Con ordinanza n. 1100 del 16 gennaio 2023, la sezione lavoro della Corte di Cassazione è intervenuta in tema di produzione - ex art. 437 c.p.c. - di documenti indispensabili alla decisione. Come più volte affermato dalla Suprema Corte (Cass. civ., sez. lav. 4 maggio 2012, n. 6753; 26 maggio 2010, n. 12856; 5 febbraio 2007, n. 2379; 10 gennaio 2005, n. 278), nel rito del lavoro, e in particolare nella materia della previdenza e assistenza, stante l'esigenza di contemperare il principio dispositivo con quello della ricerca della verità materiale, allorché le risultanze di causa offrono significativi dati di indagine, il giudice, anche in grado di appello, ex art. 437 c.p.c., ove reputi insufficienti le prove già acquisite, può in via eccezionale ammettere, anche d'ufficio, le prove indispensabili per la dimostrazione o la negazione di fatti costitutivi dei diritti in contestazione, sempre che tali fatti siano stati puntualmente allegati o contestati e sussistano altri mezzi istruttori, ritualmente dedotti e già acquisiti, meritevoli di approfondimento;
peraltro, Cass. civ., sez. lav., 27 luglio 2006, n. 17178, ha affermato, componendo un contrasto di giurisprudenza nell'ambito della sezione lavoro, che sin dalle sezioni unite di questa Corte (sentenza n. 8202/2005) si è affermato il principio di diritto secondo cui nel rito del lavoro, in base al combinato disposto della norma (di cui all'art. 416, comma 3, c.p.c.) – che stabilisce che il convenuto deve indicare, a pena di decadenza, i mezzi di prova, dei quali intende avvalersi, e, in particolare modo, i documenti, che deve contestualmente depositare (onere probatorio gravante anche sull'attore, per il principio di reciprocità fissato dalla Corte Cost. con la sentenza n. 13 del 1977) – e della norma (art. 437, comma 2, c.p.c.) – che, a sua volta, pone il divieto di ammissione in grado di appello di nuovi mezzi di prova, fra i quali devono annoverarsi anche i documenti - l'omessa indicazione, nell'atto introduttivo del giudizio di primo grado, dei documenti, e l'omesso deposito degli stessi contestualmente a tale atto, determinano la decadenza dal diritto alla produzione dei documenti stessi, salvo che la produzione non sia giustificata dal tempo della loro formazione o dell'evolversi della vicenda processuale successivamente al ricorso ed alla memoria di costituzione (ad esempio, a seguito di riconvenzionale o di intervento o chiamata in causa del terzo); e la irreversibilità della estinzione del diritto di produrre i documenti, dovuta al mancato rispetto di termini perentori e decadenziali, rende il diritto stesso insuscettibile di reviviscenza in grado di appello. Tale rigoroso sistema di preclusioni trova un contemperamento – ispirato alla esigenza della ricerca della "verità materiale", cui è doverosamente funzionalizzato il rito del lavoro, teso a garantire una tutela differenziata in ragione della natura dei diritti che nel giudizio devono trovare riconoscimento – nei poteri d'ufficio del giudice in materia di ammissione di nuovi mezzi di prova (ai sensi del citato art. 437, comma 2, c.p.c.), ove essi siano indispensabili ai fini della decisione della causa, poteri, peraltro, da esercitare pur sempre con riferimento a fatti allegati dalle parti ed emersi nel processo a seguito del contraddittorio delle parti stesse. Tale principio, non consente - come si ricava, agevolmente, anche dalla motivazione della stessa sentenza n. 8202/2005, cit. - la ammissibilità, d'ufficio, di prove (anche) documentali - indispensabili per la decisione della causa - ove la preesistenza di altri mezzi istruttori ritualmente acquisiti e meritevoli di integrazione - che ne costituisce la condizione indefettibile - si esaurisca negli stessi mezzi istruttori, che risultino definitivamente preclusi per le parti;
dunque, i mezzi istruttori - preclusi alle parti - possono essere, bensì, ammessi d'ufficio, ma suppongono la preesistenza di altri mezzi istruttori - ritualmente acquisiti - che siano meritevoli della integrazione, affidata, appunto, alle prove ufficiose;
peraltro, la indisponibilità - che consente la produzione tardiva - di documenti suppone che - al momento fissato, a pena di preclusione o decadenza, per la loro produzione - fosse oggettivamente impossibile disporne, trattandosi di documenti, la cui formazione risulti - necessariamente - successiva a quel momento ed esulano, pertanto, le certificazioni che - pure avendo, per oggetto, circostanze di fatto preesistenti a quel momento - siano state formate, tuttavia, solo successivamente.
Tra le certificazioni rientrano senza dubbio alcuno anche i certificati carichi pendenti prodotti dagli odierni appellanti che , dunque, --per le ragioni innanzi esposte -non possono trovare ingresso nel presente grado di giudizio. I motivi in esame vanno , pertanto , respinti.
Con il quarto motivo di gravame i ricorrenti, sul presupposto che solo il Prefetto può revocare il titolo abilitativo a Guardia Particolare Giurata, hanno reiterato l'eccezione di nullità dei licenziamenti ex artt. 1345 -1418 c.c «perché in palese violazione del r.d. 773/31 (TULPS) che pone in capo alla il potere CP_4 dispositivo dei titoli di nomina a G.P.G.» (cfr. pag.15). Anche tale motivo è infondato . Trascura parte appellante che la società datrice di lavoro non avrebbe mai potuto revocare alcun titolo abilitativo (né lo ha fatto) essendo certamente priva di legittimazione amministrativa, ma si è limitata ad esercitare il diritto potestativo di interruzione del rapporto di lavoro. Solo a seguito del licenziamento
,l'Autorità prefettizia ha proceduto alle revoche delle abilitazioni previste dalla legge per l'esercizio dell'attività di GPG.
Infine infondato è anche il quinto ed ultimo motivo dell'appello principale con il quale gli appellanti ritengono incongrua l'indennità risarcitoria nella misura stabilita dal primo giudice in una forbice tra le 8 e 10 mensilità rispetto alla formulazione di cui all'art. 3 , comma 1 Dlgs 23/2015 che prevede l'importo in un ambito più ampio compreso tra le sei e le trentasei mensilità . Sul punto è agevole replicare che ,per un verso ,la censura si appalesa generica poiché non vengono offerti elementi concreti da cui poter desumere l'errore di valutazione da parte del Tribunale;
dall'altro lato ,la misura determinata dal primo giudice appare congrua avendo riconosciuto 10 mensilità ad per Pt_1 un rapporto durato complessivamente cinque anni e mezzo (in servizio dal 2019) e 8 ciascuno a e per un rapporto di 4 anni (in servizio dal Parte_3 Pt_2
2020). Infine per completezza motivazionale in ordine all'erronea quantificazione dell'indennità per l'appellante per essere detta indennità stata Parte_2 calcolata sullo stipendio già decurtato del quinto e non già sulla retribuzione globale di fatto pari ad € 1.309,00, si osserva che la censura non coglie nel segno dal momento che il Tribunale non ha fatto alcun riferimento alla retribuzione globale di fatto bensì “all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del FR . In conclusione ritiene la Corte che all'esito dell'esame degli atti di causa, appare appieno condivisibile il governo dell'interpretazione delle norme e l'analisi degli elementi processuali effettuati dal primo giudice. La sentenza gravata ha esaminato tutte le circostanze rilevanti ai fini della decisione, svolgendo un iter argomentativo esaustivo, coerente con le emergenze istruttorie acquisite e immune da contraddizioni e vizi logici. Dalle osservazioni in fatto e in diritto sinora esposte, discende quindi, la infondatezza delle censure formulate dalla parte appellante e il rigetto dell'appello principale .
Venendo adesso all'esame dell'appello incidentale proposto dalla società, il primo motivo oggetto dell'appello incidentale inerente l'improponibilità dell'appello per pregressa conciliazione sindacale, è palesemente destituito di ogni fondamento . Ed invero dall'esame dei verbali di conciliazione del 3.7.2024 prodotti dalla stessa società si evince chiaramente che dette conciliazioni hanno riguardato esclusivamente “differenze retributive , compensi per prestazioni rese oltre l'orario ordinario e festivo , ferie e permessi maturati e non goduti , differenze su mensilità aggiuntive , mansioni superiori “ . Giammai gli accordi transativi in questione , peraltro intervenuti dopo la pubblicazione della sentenza di primo grado, hanno riguardato l'impugnativa dei licenziamenti per cui è causa.
E' orientamento consolidato della S C ( v. ex plurimis Cass. 24024 del 23.10.2013 ) che “In materia di atti abdicativi di diritti del lavoratore subordinato, le rinunce e le transazioni aventi ad oggetto diritti del prestatore di lavoro previsti da disposizioni inderogabili di legge o di contratti collettivi, contenute in verbali di conciliazione conclusi in sede sindacale, non sono impugnabili, a condizione che l'assistenza prestata dai rappresentanti sindacali - della quale non ha valore equipollente quella fornita da un legale - sia stata effettiva, così da porre il lavoratore in condizione di sapere a quale diritto rinunci e in quale misura, nonché, nel caso di transazione, a condizione che dall'atto stesso si evinca la questione controversa oggetto della lite e le "reciproche concessioni" in cui si risolve il contratto transattivo ai sensi dell'art. 1965 cod. civ.”. Nel caso di specie esula dagli accordi transattivi ogni questione relativa ai licenziamenti qui impugnati. Parimenti infondato è il secondo motivo dell'appello incidentale inerente l'asserita sussistenza della giusta causa del recesso datoriale. Il licenziamento è stato intimato agli appellanti in quanto la società era stata destinataria di misura interdittiva IM della “collaborazione preventiva” ( v. nota prefettizia prot. n. 0312818 del 3.10.2023 ) con la prescrizione dell'osservanza per un periodo di 12 mesi di misure tra le altre organizzative volte a rimuovere e prevenire le “ cause di agevolazione occasionale “in relazione a tentativi di infiltrazioni mafiose”. Già si è detto che il Giudice di primo grado ha correttamente qualificato il licenziamento alla stregua di un g.m.o., proprio perché i motivi sottesi al recesso datoriale sono inerenti a ragioni di carattere “ oggettivo “ attinenti cioè alla sfera organizzativa dell'impresa che ha deciso di espellere i ricorrenti dalla propria compagnia in ragione dell'informativa negativa della nei Controparte_4 confronti degli stessi;
il Tribunale , pur qualificando il licenziamento per giustificato motivo oggettivo , ha ritenuto , tuttavia ,che l'azienda non ne avesse dimostrato i presupposti di legittimità.
Sul punto il Tribunale con argomentazione immune da censure ha rilevato che” non risulta che l'impresa abbia svolto adeguata verifica dell'effettività ed attualità di possibili collegamenti dei lavoratori con la criminalità organizzata, tali da integrare un rischio di condizionamento o infiltrazione mafiosa nella struttura imprenditoriale, che costituisce il presupposto dell'adozione di eventuali misure interdittive prefettizie nei confronti dell'operatore economico che contratta con la pubblica amministrazione. Non risulta che tale verifica sia stata posta in essere dall' resistente. CP_5
In mancanza del suddetto concreto riscontro, i licenziamenti appaiono non sufficientemente giustificati sotto il profilo oggettivo, non essendo dimostrata l'effettiva incidenza negativa che il mantenimento del rapporto lavorativo avrebbe concretamente spiegato sugli interessi e sull'operatività dell'impresa, ciò, in particolare, anche avuto riguardo ai presupposti che, per consolidata giurisprudenza amministrativa, giustificano l'emissione di un'interdittiva prefettizia nei confronti di un'impresa che riceve commesse pubbliche. ….. Elementi sintomatici di un “attuale” e “concreto” pericolo di infiltrazione mafiosa non risultano essere stati acquisiti a carico degli odierni ricorrenti, direttamente o indirettamente, dall'impresa che ha proceduto al licenziamento. Nè la nota protocollo n. 0312818 del 3.10.23 della Prefettura di PO, posta a fondamento della risoluzione del rapporto lavorativo, appare idonea ad integrare quel “factum principis” che avrebbe reso ineludibile l'espulsione del lavoratore, come sostenuto dalla resistente. Invero, il datore di lavoro avrebbe dovuto svolgere accertamenti sulla posizione di ogni singolo lavoratore, al fine di verificare in concreto la sussistenza di elementi indicativi di un attuale collegamento criminale. In mancanza di tale concreto riscontro il licenziamento intimato ai ricorrenti per supposto motivo da qualificarsi come oggettivo, deve ritenersi ingiustificato ed illegittimo.” Si tratta di argomentazioni che vengono pienamente condivise dal Collegio in quanto precise , complete ed esaustive;
esse si sottraggono, dunque, alle censure che le vengono rivolte con conseguente reiezione del motivo di appello incidentale qui in esame . Per tutto quanto sin qui esposto ,l'appello principale e l'appello incidentale vanno rigettati . In ragione della reciproca soccombenza le spese del grado vengono compensate tra le parti .
Va, infine, dato atto che ricorrono, per l'appellante principale e quello incidentale
, le condizioni per il pagamento dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'art.13, comma 1 bis, del d.p.r. n.115/2002, se il medesimo dovuto.
P.Q.M.
La Corte così provvede:
-rigetta l'appello principale e quello incidentale;
-compensa tra le parti le spese del grado. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater D.P.R. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante principale e dell'appellante incidentale , dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in PO lì 3.7.2025
Il Cons. est. rel. Il Presidente Dr. Rosa Bernardina Cristofano dr. Anna Carla Catalano
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dagli antescritti magistrati in conformità alle prescrizioni di cui al combinato disposto dell'art. 4 del d.l. 29 dicembre, n. 193 convertito con modif. dalla legge 22 febbraio 2010 n. 24 e del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82(CAD), e nel rispetto delle regole tecniche stabilite con d.m. della Giustizia 21 febbraio 2011, n. 44 e succ. modifiche.