TRIB
Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 22/12/2025, n. 2173 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 2173 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 20630/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI BRESCIA
- Sezione Terza Minori -
Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati dott. DR LL Presidente dott.ssa Claudia Gheri Giudice dott. DR AR Giudice relatore pronunzia la seguente
SENTENZA nel procedimento per separazione consensuale n. 20630/2025 R.G. promosso da
) (avv. FORZANINI ROBERTA) Parte_1 C.F._1
e
( ) (avv. FORZANINI ROBERTA) Parte_2 C.F._2
RICORRENTI con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Come da ricorso introduttivo e da successive note di trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c. depositate in data 4/11/2025.
L'accordo raggiunto fra le parti è il seguente: “1. Autorizzare i coniugi a vivere separatamente con obbligo di mutuo rispetto.
2. La casa coniugale sita a Caini (BS), via Rasille n. 32, di proprietà esclusiva della signora , viene assegnata alla stessa -unitamente agli arredi contenuti- che continuerà ad Parte_1
Per_ abitarla insieme ai figli minori ed , ivi stabilmente conviventi, mentre il marito provvederà a Per_1
trasferire la propria residenza altrove. Le spese condominiali e quelle per le utenze della casa saranno a carico della moglie.
3. I figli minori restano affidati ad entrambi i genitori, i quali eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, mentre per le questioni di amministrazione ordinaria, potrà essere esercitata Per_ anche disgiuntamente.
4. I figli minori ed sono collocati prevalentemente presso la dimora Per_1
materna ed il padre potrà esercitare il diritto di visita ogni volta che lo desidera, previo accordo con la madre e, in ogni caso trascorreranno con lo stesso un fine settimana alternato, dal sabato pomeriggio alla
1 domenica sera.
5. I minori trascorreranno le vacanze natalizie, il Capodanno e quelle pasquali con alternanza annuale tra un genitore e l'altro e, durante le vacanze estive, trascorreranno due settimane, anche non consecutive, con il padre.
6. Il signor , a titolo di concorso per il mantenimento Parte_2 dei figli, corrisponderà alla moglie la somma mensile di € 400,00= per ciascun figlio (in totale € 800,00=) da versarsi a mezzo bonifico bancario entro il giorno 01 di ogni mese, somma che andrà rivalutata annualmente su base Istat, decorso un anno dall'omologazione della separazione.
7. Le spese straordinarie
– mediche, scolastiche, e ricreative - così come previste dal protocollo ratificato dal Tribunale di Brescia, saranno a carico dei ricorrenti in ragione del 50% ciascuno, mentre quelle sportive, saranno totalmente a carico del padre.
8. I coniugi concordano che l'intero contributo – assegno unico – erogato dall'Inps a sostegno della famiglia, sia corrisposto alla sig.ra , da destinarsi alle necessità quotidiane dei Parte_1
figli.
9. Fermo quanto sopra, i coniugi dichiarano di avere già concordato qualsiasi altra questione economica e patrimoniale tra loro pendente e reciprocamente di non avere null'altro a pretendere, anche a titolo di mantenimento, dichiarando di essere in grado di provvedere a sé stessi. 10. I coniugi dichiarano di darsi sin d'ora reciproco ed incondizionato assenso al rilascio e rinnovo della carta d'identità e del passaporto. 11. Le condizioni di separazione decorreranno dal deposito del presente ricorso”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno contratto matrimonio concordatario in data 25/4/2009, trascritto presso il registro dello stato civile del comune di Nave (BS) (atto n. 2, parte II, serie A, anno 2009), con il regime patrimoniale della separazione dei beni.
Dalla loro unione sono nati i figli (n. 27/5/2010) e (n. 25/6/2013). Per_1 Per_2
Con dichiarazione resa ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., i coniugi hanno ribadito la volontà di separarsi e hanno rinunciato al tentativo di conciliazione.
Le condizioni concordate appaiono conformi alla legge e all'interesse della prole minore. Nulla osta, quindi, all'omologazione della separazione.
Si dà atto altresì che le parti hanno rinunciato all'impugnazione dell'emananda sentenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, visti gli artt. 150 comma 1 c.c. e 473-bis.51 c.p.c.:
omologa la separazione consensuale dei coniugi, alle condizioni pattuite;
ordina che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale dello Stato
Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto, per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 comma 1 lett. d)
D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396; compensa le spese di lite.
Così deciso in Brescia, nella Camera di consiglio del giorno 20/11/2025.
2 Il Presidente
DR LL
Il Giudice estensore
DR AR
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI BRESCIA
- Sezione Terza Minori -
Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati dott. DR LL Presidente dott.ssa Claudia Gheri Giudice dott. DR AR Giudice relatore pronunzia la seguente
SENTENZA nel procedimento per separazione consensuale n. 20630/2025 R.G. promosso da
) (avv. FORZANINI ROBERTA) Parte_1 C.F._1
e
( ) (avv. FORZANINI ROBERTA) Parte_2 C.F._2
RICORRENTI con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Come da ricorso introduttivo e da successive note di trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c. depositate in data 4/11/2025.
L'accordo raggiunto fra le parti è il seguente: “1. Autorizzare i coniugi a vivere separatamente con obbligo di mutuo rispetto.
2. La casa coniugale sita a Caini (BS), via Rasille n. 32, di proprietà esclusiva della signora , viene assegnata alla stessa -unitamente agli arredi contenuti- che continuerà ad Parte_1
Per_ abitarla insieme ai figli minori ed , ivi stabilmente conviventi, mentre il marito provvederà a Per_1
trasferire la propria residenza altrove. Le spese condominiali e quelle per le utenze della casa saranno a carico della moglie.
3. I figli minori restano affidati ad entrambi i genitori, i quali eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, mentre per le questioni di amministrazione ordinaria, potrà essere esercitata Per_ anche disgiuntamente.
4. I figli minori ed sono collocati prevalentemente presso la dimora Per_1
materna ed il padre potrà esercitare il diritto di visita ogni volta che lo desidera, previo accordo con la madre e, in ogni caso trascorreranno con lo stesso un fine settimana alternato, dal sabato pomeriggio alla
1 domenica sera.
5. I minori trascorreranno le vacanze natalizie, il Capodanno e quelle pasquali con alternanza annuale tra un genitore e l'altro e, durante le vacanze estive, trascorreranno due settimane, anche non consecutive, con il padre.
6. Il signor , a titolo di concorso per il mantenimento Parte_2 dei figli, corrisponderà alla moglie la somma mensile di € 400,00= per ciascun figlio (in totale € 800,00=) da versarsi a mezzo bonifico bancario entro il giorno 01 di ogni mese, somma che andrà rivalutata annualmente su base Istat, decorso un anno dall'omologazione della separazione.
7. Le spese straordinarie
– mediche, scolastiche, e ricreative - così come previste dal protocollo ratificato dal Tribunale di Brescia, saranno a carico dei ricorrenti in ragione del 50% ciascuno, mentre quelle sportive, saranno totalmente a carico del padre.
8. I coniugi concordano che l'intero contributo – assegno unico – erogato dall'Inps a sostegno della famiglia, sia corrisposto alla sig.ra , da destinarsi alle necessità quotidiane dei Parte_1
figli.
9. Fermo quanto sopra, i coniugi dichiarano di avere già concordato qualsiasi altra questione economica e patrimoniale tra loro pendente e reciprocamente di non avere null'altro a pretendere, anche a titolo di mantenimento, dichiarando di essere in grado di provvedere a sé stessi. 10. I coniugi dichiarano di darsi sin d'ora reciproco ed incondizionato assenso al rilascio e rinnovo della carta d'identità e del passaporto. 11. Le condizioni di separazione decorreranno dal deposito del presente ricorso”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno contratto matrimonio concordatario in data 25/4/2009, trascritto presso il registro dello stato civile del comune di Nave (BS) (atto n. 2, parte II, serie A, anno 2009), con il regime patrimoniale della separazione dei beni.
Dalla loro unione sono nati i figli (n. 27/5/2010) e (n. 25/6/2013). Per_1 Per_2
Con dichiarazione resa ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., i coniugi hanno ribadito la volontà di separarsi e hanno rinunciato al tentativo di conciliazione.
Le condizioni concordate appaiono conformi alla legge e all'interesse della prole minore. Nulla osta, quindi, all'omologazione della separazione.
Si dà atto altresì che le parti hanno rinunciato all'impugnazione dell'emananda sentenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, visti gli artt. 150 comma 1 c.c. e 473-bis.51 c.p.c.:
omologa la separazione consensuale dei coniugi, alle condizioni pattuite;
ordina che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale dello Stato
Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto, per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 comma 1 lett. d)
D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396; compensa le spese di lite.
Così deciso in Brescia, nella Camera di consiglio del giorno 20/11/2025.
2 Il Presidente
DR LL
Il Giudice estensore
DR AR
3