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Sentenza 3 luglio 2025
Sentenza 3 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vibo Valentia, sentenza 03/07/2025, n. 1279 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vibo Valentia |
| Numero : | 1279 |
| Data del deposito : | 3 luglio 2025 |
Testo completo
N. 140/2022 Reg. Gen.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice del Tribunale di Vibo Valentia, in funzione del Giudice del Lavoro, dott.ssa Angela Damiani, all'udienza del 03/07/2025, ha pronunciato la seguente SENTENZA ex art. 429, I comma, c.p.c. nella causa TRA
elettivamente domiciliato in Vibo Valentia, viale della Pace, n. 30, presso lo Parte_1
OM AG (PEC: e Nicola Email_1
AN (PEC: amente lo Email_2 rappresentano e RICORRENTE E
, IN PERSONA DEL RAPPRESENTANTE Controparte_1
Vibo Valentia, via E.P. Murmura, snc, presso gli avv.ti Ettore Triolo e Valeria Grandizio (PEC: t) Email_3 che congiuntamente e disgiuntamente lo rappresentano RESISTENTE
Oggetto: Pensione di reversibilità Conclusioni: i procuratori delle parti concludevano come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso depositato in cancelleria il 24/01/2022, parte ricorrente in epigrafe indicata, agiva in questa sede, rappresentando l'illegittimità dei provvedimenti con cui l'Ente previdenziale rigettava la richiesta da lui avanzata diretta a ottenere il beneficio della pensione di reversibilità della madre, , deceduta il 24.10.20. La ricorrente deduceva di essere affetta da Persona_1
“ipertension inorenne;
ipercolesterolemia; sindrome ansiosa con attacchi di panico”, patologie, queste, che lo hanno impossibilitato a svolgere qualunque attività lavorativa. Tutto ciò premesso concludeva chiedendo all'intestato Tribunale: “all'On.le Tribunale, in funzione di giudice del lavoro, affinché, fissata l'udienza di discussione a norma dell'art. 415, c. 2є c.p.c., voglia riconoscere con sentenza che il signor è persona inabile e si trova Parte_1 nell'assoluta e permanente impossibilità di svolgere q lavorativa, ex art. 8 L. 222/84 con conseguente diritto a percepire la quota di reversibilità sulla pensione della di lui madre
[...]
, nata il [...], deceduta il 24.10.2020, codice fiscale , ti Per_2 C.F._1 ione categoria IO n. 19010154. In subordine voglia no tecnico
1 d'ufficio per la verifica delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa dell'istante, che è rivolta al riconoscimento di persona inabile che si trova nell'assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa, ex art. 8 L. 222/84 con conseguente condanna dell a CP_1 corrispondere in favore del ricorrente la quota di reversibilità sulla pensione della di l re
, nata il [...], deceduta il 24.10.2020, codice fiscale , Persona_2 C.F._1 nsione categoria IO n. 19010154. Con vittoria di spese, d presente fase del giudizio da distrarsi in favore di procuratori costituiti ex art. 93 c.p.c. che dichiarano di avere anticipato le prime e non riscosse le seconde”. Instauratosi ritualmente il contraddittorio, si costituiva in giudizio contestando le avverse CP_1 pretese e chiedendo il rigetto del ricorso con il favore delle spese d La causa, istruita con la documentazione prodotta dalle parti e con l'espletamento della consulenza medica d'ufficio, è stata decisa all'odierna udienza mediante lettura della sentenza con motivazione contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso è fondato.
2. Ai sensi della circolare n. 185/2015, recante disposizioni in materia di trattamento pensionistico ai superstiti (Legge 21 luglio 1965, n. 903), la pensione di reversibilità è un trattamento riconosciuto ai componenti del nucleo familiare di un pensionato deceduto. Essa spetta:
- al coniuge (anche separato o divorziato, a condizione che sia titolare dell'assegno divorzile, che non sia passato a nuove nozze e che la data di inizio del rapporto assicurativo del defunto sia anteriore alla data della sentenza dichiarativa dello scioglimento/cessazione degli effetti del matrimonio);
- ai figli che alla data della morte del genitore siano minorenni, inabili, studenti o universitari e a carico alla data di morte del medesimo;
- i nipoti minori (equiparati ai figli) se a totale carico del pensionato alla data di morte dello stesso.
3. L'art. 22 della medesima legge, prevede che “Nel caso di morte del pensionato o dell'assicurato sempreché per quest'ultimo sussistano, al momento della morte, le condizioni di assicurazione e di contribuzione di cui all'articolo 9, n. 2, lettere a) e b), spetta una pensione al coniuge e ai figli superstiti che, al momento della morte del pensionato o dell'assicurato, non abbiano superato l'età di 18 anni e ai figli di qualunque età riconosciuti inabili al lavoro e a carico del genitore al momento del decesso di questi…”
3.1. I fatti costitutivi del diritto alla pensione di reversibilità rilevati nella fattispecie sono quindi: il rapporto di filiazione con il pensionato o l'assicurato; il decesso di quest'ultimo; il riconoscimento della condizione di inabile al lavoro (da considerarsi come assoluta e permanente impossibilità di svolgere attività lavorativa) e la “vivenza a carico” del figlio al momento della morte del genitore.
4. Dall'espletamento della consulenza tecnica d'ufficio è emerso che il ricorrente: «ha subito un intervento di nefrectomia destra per donazione al fratello, nonostante fosse già affetto da insufficienza renale cronica, come da certificazione medica datata 03.05.2017 dell'ASL di . Pt_2
(“Paziente affetto da insufficienza renale cronica III Stadio;
cisti renale nel rene su . Ipertensione arteriosa in trattamento farmacologico. Ipercolesterolemia. Il paziente è da considerare a rischio cardiovascolare, necessita di controlli clinici strumentali al fine di intervenire il più precocemente possibile qualora si individuassero deficit funzionali. Si suggerisce di evitare sforzi fisici e il cammino per lunghi tragitti”). Il signor però soffre di ipertensione arteriosa, Pt_1 una condizione in cui la pressione del sangue nelle a è costantemente elevata. Questo può causare danni a lungo termine agli organi vitali, aumentando il rischio di malattie cardiovascolari come ictus, attacco cardiaco e insufficienza cardiaca. Patologia questa che può essere un fattore di rischio per la progressione della malattia renale (nefropatia), e può peggiorare la salute cardiovascolare. La gestione dell'ipertensione è cruciale per prevenire le complicanze e migliorare la qualità della vita. Inoltre, è presente, un'altra grave patologia, la Broncopneumopatia cronica
2 ostruttiva, un insieme di malattie respiratorie che interessano polmoni e bronchi. A completare il quadro clinico del signor vi è la depressione psicotica, un tipo di depressione maggiore grave, Pt_1 dato che presenta tratti zionalità come le allucinazioni, la presunta persecuzione o i deliri. Quindi, oltre alla condizione di umore depresso c'è un allontanamento dalla realtà, tristezza, perdita di interesse e anedonia, disturbi del sonno. Pertanto, il signor nato il Parte_1
16.01.1961 a Mileto, ed ivi residente in [...], debba essere c lido con riduzione permanente della capacità lavorativa in misura del 100% (cento per cento), constatate le condizioni precarie di salute esistenti prima del decesso della congiunta (madre:
[...]
) avvenuto in data 24.10.2020». Per_2 ertamento, raggiunto con scrupoloso esame medico legale ed adeguata discussione, può essere posto a base dell'odierna decisione.
6. Risulta, pertanto, che il ricorrente sia in possesso del requisito dell'inabilità totale, richiesto dalla legge, sin dal decesso della madre.
7. Poiché, peraltro, dalla documentazione versata in atti atti si evince anche la sussistenza, in capo alla ricorrente, del requisito della “vivenza a carico” del genitore defunto, il ricorso deve essere accolto.
8. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
9. Le spese della C.T.U. sono poste definitivamente a carico dell' e sono liquidate con CP_1 separato decreto.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, visti gli artt. 429 e 442 c.p.c., definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione:
- accoglie il ricorso e per l'effetto accerta e dichiara il diritto di a ottenere la Parte_1 pensione di reversibilità richiesta, con decorrenza dal primo gi ccessivo alla morte della madre, , avvenuta il 24.10.2020; Persona_2
- condanna al relativi ratei in misura e con la predetta decorrenza di CP_1 legge, oltr ressi legali, dal 121° giorno successivo alla data di presentazione della domanda amministrativa (28.12.2020) e fino al saldo;
- condanna al pagamento delle spese di lite liquidate in complessivi 1.000,00€, oltre CP_1 spese gene A e CPA da corrispondere in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari;
- pone, definitivamente, a carico di le spese di CTU liquidate con separato decreto. CP_1
Vibo Valentia, 03/07/2025. Il Giudice dott.ssa Angela Damiani
3
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice del Tribunale di Vibo Valentia, in funzione del Giudice del Lavoro, dott.ssa Angela Damiani, all'udienza del 03/07/2025, ha pronunciato la seguente SENTENZA ex art. 429, I comma, c.p.c. nella causa TRA
elettivamente domiciliato in Vibo Valentia, viale della Pace, n. 30, presso lo Parte_1
OM AG (PEC: e Nicola Email_1
AN (PEC: amente lo Email_2 rappresentano e RICORRENTE E
, IN PERSONA DEL RAPPRESENTANTE Controparte_1
Vibo Valentia, via E.P. Murmura, snc, presso gli avv.ti Ettore Triolo e Valeria Grandizio (PEC: t) Email_3 che congiuntamente e disgiuntamente lo rappresentano RESISTENTE
Oggetto: Pensione di reversibilità Conclusioni: i procuratori delle parti concludevano come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso depositato in cancelleria il 24/01/2022, parte ricorrente in epigrafe indicata, agiva in questa sede, rappresentando l'illegittimità dei provvedimenti con cui l'Ente previdenziale rigettava la richiesta da lui avanzata diretta a ottenere il beneficio della pensione di reversibilità della madre, , deceduta il 24.10.20. La ricorrente deduceva di essere affetta da Persona_1
“ipertension inorenne;
ipercolesterolemia; sindrome ansiosa con attacchi di panico”, patologie, queste, che lo hanno impossibilitato a svolgere qualunque attività lavorativa. Tutto ciò premesso concludeva chiedendo all'intestato Tribunale: “all'On.le Tribunale, in funzione di giudice del lavoro, affinché, fissata l'udienza di discussione a norma dell'art. 415, c. 2є c.p.c., voglia riconoscere con sentenza che il signor è persona inabile e si trova Parte_1 nell'assoluta e permanente impossibilità di svolgere q lavorativa, ex art. 8 L. 222/84 con conseguente diritto a percepire la quota di reversibilità sulla pensione della di lui madre
[...]
, nata il [...], deceduta il 24.10.2020, codice fiscale , ti Per_2 C.F._1 ione categoria IO n. 19010154. In subordine voglia no tecnico
1 d'ufficio per la verifica delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa dell'istante, che è rivolta al riconoscimento di persona inabile che si trova nell'assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa, ex art. 8 L. 222/84 con conseguente condanna dell a CP_1 corrispondere in favore del ricorrente la quota di reversibilità sulla pensione della di l re
, nata il [...], deceduta il 24.10.2020, codice fiscale , Persona_2 C.F._1 nsione categoria IO n. 19010154. Con vittoria di spese, d presente fase del giudizio da distrarsi in favore di procuratori costituiti ex art. 93 c.p.c. che dichiarano di avere anticipato le prime e non riscosse le seconde”. Instauratosi ritualmente il contraddittorio, si costituiva in giudizio contestando le avverse CP_1 pretese e chiedendo il rigetto del ricorso con il favore delle spese d La causa, istruita con la documentazione prodotta dalle parti e con l'espletamento della consulenza medica d'ufficio, è stata decisa all'odierna udienza mediante lettura della sentenza con motivazione contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso è fondato.
2. Ai sensi della circolare n. 185/2015, recante disposizioni in materia di trattamento pensionistico ai superstiti (Legge 21 luglio 1965, n. 903), la pensione di reversibilità è un trattamento riconosciuto ai componenti del nucleo familiare di un pensionato deceduto. Essa spetta:
- al coniuge (anche separato o divorziato, a condizione che sia titolare dell'assegno divorzile, che non sia passato a nuove nozze e che la data di inizio del rapporto assicurativo del defunto sia anteriore alla data della sentenza dichiarativa dello scioglimento/cessazione degli effetti del matrimonio);
- ai figli che alla data della morte del genitore siano minorenni, inabili, studenti o universitari e a carico alla data di morte del medesimo;
- i nipoti minori (equiparati ai figli) se a totale carico del pensionato alla data di morte dello stesso.
3. L'art. 22 della medesima legge, prevede che “Nel caso di morte del pensionato o dell'assicurato sempreché per quest'ultimo sussistano, al momento della morte, le condizioni di assicurazione e di contribuzione di cui all'articolo 9, n. 2, lettere a) e b), spetta una pensione al coniuge e ai figli superstiti che, al momento della morte del pensionato o dell'assicurato, non abbiano superato l'età di 18 anni e ai figli di qualunque età riconosciuti inabili al lavoro e a carico del genitore al momento del decesso di questi…”
3.1. I fatti costitutivi del diritto alla pensione di reversibilità rilevati nella fattispecie sono quindi: il rapporto di filiazione con il pensionato o l'assicurato; il decesso di quest'ultimo; il riconoscimento della condizione di inabile al lavoro (da considerarsi come assoluta e permanente impossibilità di svolgere attività lavorativa) e la “vivenza a carico” del figlio al momento della morte del genitore.
4. Dall'espletamento della consulenza tecnica d'ufficio è emerso che il ricorrente: «ha subito un intervento di nefrectomia destra per donazione al fratello, nonostante fosse già affetto da insufficienza renale cronica, come da certificazione medica datata 03.05.2017 dell'ASL di . Pt_2
(“Paziente affetto da insufficienza renale cronica III Stadio;
cisti renale nel rene su . Ipertensione arteriosa in trattamento farmacologico. Ipercolesterolemia. Il paziente è da considerare a rischio cardiovascolare, necessita di controlli clinici strumentali al fine di intervenire il più precocemente possibile qualora si individuassero deficit funzionali. Si suggerisce di evitare sforzi fisici e il cammino per lunghi tragitti”). Il signor però soffre di ipertensione arteriosa, Pt_1 una condizione in cui la pressione del sangue nelle a è costantemente elevata. Questo può causare danni a lungo termine agli organi vitali, aumentando il rischio di malattie cardiovascolari come ictus, attacco cardiaco e insufficienza cardiaca. Patologia questa che può essere un fattore di rischio per la progressione della malattia renale (nefropatia), e può peggiorare la salute cardiovascolare. La gestione dell'ipertensione è cruciale per prevenire le complicanze e migliorare la qualità della vita. Inoltre, è presente, un'altra grave patologia, la Broncopneumopatia cronica
2 ostruttiva, un insieme di malattie respiratorie che interessano polmoni e bronchi. A completare il quadro clinico del signor vi è la depressione psicotica, un tipo di depressione maggiore grave, Pt_1 dato che presenta tratti zionalità come le allucinazioni, la presunta persecuzione o i deliri. Quindi, oltre alla condizione di umore depresso c'è un allontanamento dalla realtà, tristezza, perdita di interesse e anedonia, disturbi del sonno. Pertanto, il signor nato il Parte_1
16.01.1961 a Mileto, ed ivi residente in [...], debba essere c lido con riduzione permanente della capacità lavorativa in misura del 100% (cento per cento), constatate le condizioni precarie di salute esistenti prima del decesso della congiunta (madre:
[...]
) avvenuto in data 24.10.2020». Per_2 ertamento, raggiunto con scrupoloso esame medico legale ed adeguata discussione, può essere posto a base dell'odierna decisione.
6. Risulta, pertanto, che il ricorrente sia in possesso del requisito dell'inabilità totale, richiesto dalla legge, sin dal decesso della madre.
7. Poiché, peraltro, dalla documentazione versata in atti atti si evince anche la sussistenza, in capo alla ricorrente, del requisito della “vivenza a carico” del genitore defunto, il ricorso deve essere accolto.
8. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
9. Le spese della C.T.U. sono poste definitivamente a carico dell' e sono liquidate con CP_1 separato decreto.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, visti gli artt. 429 e 442 c.p.c., definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione:
- accoglie il ricorso e per l'effetto accerta e dichiara il diritto di a ottenere la Parte_1 pensione di reversibilità richiesta, con decorrenza dal primo gi ccessivo alla morte della madre, , avvenuta il 24.10.2020; Persona_2
- condanna al relativi ratei in misura e con la predetta decorrenza di CP_1 legge, oltr ressi legali, dal 121° giorno successivo alla data di presentazione della domanda amministrativa (28.12.2020) e fino al saldo;
- condanna al pagamento delle spese di lite liquidate in complessivi 1.000,00€, oltre CP_1 spese gene A e CPA da corrispondere in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari;
- pone, definitivamente, a carico di le spese di CTU liquidate con separato decreto. CP_1
Vibo Valentia, 03/07/2025. Il Giudice dott.ssa Angela Damiani
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