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Sentenza 28 novembre 2025
Sentenza 28 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Teramo, sentenza 28/11/2025, n. 1418 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Teramo |
| Numero : | 1418 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TERAMO
SEZIONE CIVILE
In composizione monocratica, nella persona del Giudice designato dott.ssa Silvia
CO, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 907 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2018, promossa da
(C.F. ), nata a [...], Parte_1 C.F._1
il 05.07.1944, rappresentata e difesa dall'Avv. Danilo Gimminiani ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Teramo (TE), Vico della Luna n.
5, giusta procura in atti;
Attrice
Contro
(C.F./P. IVA , in persona del suo legale CP_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore, corrente in Trieste, Largo Ugo Irneri n. 1, rappresentata e difesa dall'Avv. Mario Cheng Chi Chang ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Isola del Gran Sasso (TE), Via S. Antonio 4, giusta procura in atti;
Convenuta
Nonché contro
(C.F. ); Controparte_2 C.F._2
Convenuto contumace
OGGETTO: risarcimento danni;
CONCLUSIONI: come da note scritte in sostituzione dell'udienza del 4.11.2025.
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione iscritto a ruolo in data 20.03.2018 e ritualmente notificato, ha adito questo Tribunale al fine di sentire accogliere le Parte_1
seguenti conclusioni: “Voglia l'On. Giudice adito, - accertare e dichiarare il Sig.
in qualità di conducente del veicolo agricolo Fiat Controparte_2
7090DT20 tg. TE014684, responsabile nella causazione del sinistro avvenuto in data 27.10.2014 lungo la Strada Comunale di Campli a bordo del quale era trasportata la proprietaria del predetto mezzo agricolo. - per Parte_1
l'effetto condannare in solido la compagnia assicurativa (cod. CP_1
fisc. - P.iva ) in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, P.IVA_1
con sede in Largo Ugo Irneri n. 1 - 34123 Trieste in quanto Impresa
Assicuratrice per la RCA del veicolo agricolo Fiat 7090DT20 tg. TE014684, e il sig. (Cod. Fisc. ) nato a [...]_2 C.F._2
(TE) il 31.08.1938 e ivi residente in [...] in qualità di conducente, al pagamento in favore della Sig.ra terza Parte_1 trasportata, di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali (tra questi il danno biologico, esistenziale, morale) quantificati quest'ultimi in € 94.476,75, o nella somma maggiore o minore che risulterà provato in corso di causa, oltre al danno patrimoniale, per le spese di fisioterapie, accertamenti medici, visite specialistiche e materiali sanitari documentati per € 16.810,00 come da fatture allegate, a cui aggiungere € 1.343,00 per spese inerenti all'alloggio, ed €
2.000,00 per spese di trasporto, ed € 48.80 per procedura stragiudiziale di mediazione (All.17), tutte documentate ed allegate nel fascicolo di parte, il tutto oltre al danno da svalutazione monetaria ed interessi dall'evento al soddisfo. -
Condannare inoltre i convenuti al pagamento delle spese, diritti ed onorari di causa, oltre IVA, Cpa e rimborso spese generali, come per legge”.
A fondamento della domanda, l'attrice ha dedotto, in sintesi e per quanto d'interesse:
a) che, il giorno 27.10.2014, intorno alle ore 12:00 ca., ella, al fine di eseguire l'opera di semina di cereali del proprio terreno, viaggiava come
Pag. 2 di 20 trasportata a bordo del proprio trattore agricolo Fiat 7090DT20, tg.
TE014684, seduta sull'apposito sedile della seminatrice, agganciata al trattore condotto dal marito, Controparte_2
b) che il marito, mentre stava eseguendo le operazioni di semina del campo agricolo, trainando la seminatrice in cui ella era trasportata, si arrestava sul margine della strada per vedere se provenissero veicoli a cui dare la precedenza e che, al momento della ripartenza, non curante di un dosso ivi presente per la raccolta delle acque piovane, accelerava in maniera repentina;
c) che tale manovra, unita alla presenza del dosso, faceva sobbalzare la seminatrice, agganciata tramite appendice idraulica nella parte posteriore del trattore agricolo e cagionava un contraccolpo ad essa attrice, a causa del quale ella perdeva l'equilibrio, andando a sbattere prima con lo sterno contro la stessa la seminatrice, per poi essere sbalzata a terra, ove urtava con la parte del braccio e del corpo;
d) che ella, prontamente soccorsa dal marito, una volta rientrata a casa, cominciava ad accusare dolori e problemi respiratori, sicché veniva portata al Pronto Soccorso di S. Omero (TE), in cui le veniva diagnosticato “una frattura sternale e trauma facciale in caduta accidentale e ferita LC mano Dx, con prognosi iniziale di 30 giorni”;
e) che, in seguito, ella subiva una serie di visite specialistiche e di interventi chirurgici (meglio descritti in citazione) e riportava, a seguito dell'incidente, lesioni fisiche con una percentuale di invalidità psicofisica permanente del 16% e una invalidità temporanea totale di 120 giorni ed una invalidità temporanea parziale al 50% dei restanti giorni di malattia
(giorni 411), come accertato dal proprio CTP, dott. Persona_1
f) che a nulla erano valse le richieste di risarcimento avanzate nei confronti di compagnia assicurativa del veicolo, così come negativo CP_1
era stato l'esito del procedimento di mediazione;
Pag. 3 di 20 g) che, di conseguenza, ella si vedeva costretta ad agire in giudizio per ottenere il risarcimento dei danni non patrimoniali subiti a causa del sinistro, quantificati in €.94.476,75, oltre al danno patrimoniale, pari a complessivi €.20.153,00.
Tanto dedotto, la parte attrice ha concluso come sopra riportato.
2. Si è ritualmente costituita in giudizio la quale ha eccepito il CP_1 concorso di colpa dell'attrice, per essere salita a bordo di un veicolo privo dell'autorizzazione al trasporto di terzi e chiesto il rigetto della domanda, vinte le spese di lite.
3. Il convenuto benché regolarmente citato, non si è Controparte_2
costituito in giudizio e all'udienza del 13.09.2018 ne è stata dichiarata la contumacia.
4. La causa è stata istruita, dal Giudice precedente assegnatario, con le prove orali, le produzioni documentali delle parti e con la consulenza tecnica d'ufficio, affidata alla dott.ssa Persona_2
La causa è stata poi assegnata alla scrivente Giudice in data 6.10.2021, durante la fase istruttoria e, successivamente, è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni. In seguito, la medesima ha subito alcuni rinvii d'ufficio, in parte per esigenze organizzative di ruolo, in parte per l'assenza della scrivente Giudice per congedo di maternità.
Giunta all'udienza del 4.11.2025 – tenuta nelle forme dell'art. 127 ter c.p.c. – per discussione orale ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., la stessa viene quindi decisa con la presente sentenza ai sensi del terzo comma della norma da ultimo citata, applicabile, secondo l'art. 7, comma 3 d.lgs. 31 ottobre 2024, n. 164, anche ai procedimenti già pendenti alla data del 28.02.2023.
5. Ritiene il decidente che la domanda proposta dall'attrice sia parzialmente fondata per i motivi che seguono.
L'attrice ha instaurato il giudizio al fine di ottenere la condanna di CP_1
e al risarcimento, in via solidale, dei danni subiti in Controparte_2 conseguenza del sinistro verificatosi in data 27.10.2014, a causa dalla condotta
Pag. 4 di 20 imperita tenuta del marito mentre era alla guida del trattore agricolo, di proprietà dell'attrice stessa e assicurato con che trainava la seminatrice su CP_1
cui ella veniva trasportata.
La compagnia assicuratrice, dal canto suo, ha eccepito l'irregolarità del trasporto, nonché l'eccessività della quantificazione del danno operata dall'attrice.
6. Così delimitato il tema del decidere, occorre evidenziare, in prima analisi, che non ha contestato - con i noti effetti di cui all'art. 115 c.p.c. - CP_1
l'esistenza di un valido ed efficace vincolo contrattuale con l'attrice (cfr. polizza assicurativa n. 074849145, all. 12 fasc. attrice) e neppure l'an della responsabilità dell'assicurato nell'eziologia del sinistro ai danni della Controparte_2
moglie, limitandosi a eccepire, sul punto, un concorso di colpa della danneggiata.
6.1 Ciò posto, in ogni caso, la dinamica del sinistro deve ritenersi accertata alla luce dell'interrogatorio formale del convenuto contumace.
Quest'ultimo, infatti, all'udienza del 28.03.2019, ha confermato che il giorno
27.10.2014, alle ore 12:00 circa, l'attrice era trasportata sul sedile della seminatrice, marca OMA modello Italia -S, priva di motore e di freni, agganciata e trainata al trattore agricolo Fiat 7090DT20, tg. TE14684, condotto dallo stesso ai fini dell'operazione di semina nel terreno adiacente alla loro CP_2
abitazione (cfr. capp.
1-2 di parte attrice, verbale d'udienza del 28.03.2019).
Più nel dettaglio, interrogato sul cap. n. 4 di parte attrice (“è vero che durante tale operazione di semina, il sig. si arrestava sul margine Controparte_2
della strada Comunale per vedere se provenissero altri veicoli, e reimmettersi sul campo, e a seguito della brusca ripartenza, e per il dosso ivi presente di raccolta acque piovane, procurava uno sobbalzo alla seminatrice, che scaraventare la signora seduta sul seggiolino della stessa, contro la seminatrice, e Parte_1
poi sul terreno”), il convenuto ha dichiarato: “sì è vero, abbiamo fatto rifornimento di semi al magazzino, poi quando sono ripartito con il mezzo per uscire sulla strada ho fatto manovra per invertire la marcia e in tale frangente a causa della cunetta presente sulla strada la seminatrice, frenando con il trattore, ha avuto un sobbalzo e mia moglie è caduta, rimanendo sulla seminatrice stessa
Pag. 5 di 20 ma con i piedi fuori dalla pedana e battendo con il mento e il petto. A causa del colpo subito, i denti le si sono spostati” (cfr. verbale d'udienza del 28.03.2019).
6.2 Tale ricostruzione, inoltre, trova conferma nella dichiarazione autografa resa dallo stesso convenuto in data 09.08.2016 (cfr. pag. 18 fasc. di parte CP_2
convenuta allegato alla comparsa di costituzione e risposta).
Deve ritenersi acclarata, pertanto, la dinamica del sinistro e, quindi, la responsabilità del convenuto contumace nella causazione Controparte_2
dello stesso.
7. Tanto premesso, tuttavia, ha eccepito l'infondatezza della CP_1
domanda risarcitoria ex art. 141 D. Lgs 07 settembre 2005 n. 209, in ragione dell'irregolarità del trasporto dell'attrice sulla macchina seminatrice trainata dal in quanto realizzato in violazione degli artt. 206, 208 e 209 del D.P.R. CP_2
16 dicembre 1992 n. 495, recante il “Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada”.
Orbene, sul punto, giova rammentare che, ai sensi dell'art. 57 del D. Lgs. 30 aprile 1992 n. 285, ratione temporis applicabile, “
1. Le macchine agricole sono macchine a ruote o a cingoli destinate ad essere impiegate nelle attività agricole
e forestali e possono, in quanto veicoli, circolare su strada per il proprio trasferimento e per il trasporto per conto delle aziende agricole e forestali di prodotti agricoli e sostanze di uso agrario, nonché di addetti alle lavorazioni;
possono, altresì, portare attrezzature destinate alla esecuzione di dette attività. E' consentito l'uso delle macchine agricole nelle operazioni di manutenzione e tutela del territorio.
2. Ai fini della circolazione su strada le macchine agricole si distinguono in: a) Semoventi: 1) trattrici agricole: macchine a motore con o senza piano di carico munite di almeno due assi, prevalentemente atte alla trazione, concepite per tirare, spingere, portare prodotti agricoli e sostanze di uso agrario nonché azionare determinati strumenti, eventualmente equipaggiate con attrezzature portate o semiportate da considerare parte integrante della trattrice agricola;
2) macchine agricole operatrici a due o più assi: macchine munite o predisposte per l'applicazione di speciali apparecchiature per
Pag. 6 di 20 l'esecuzione di operazioni agricole;
3) macchine agricole operatrici ad un asse: macchine guidabili da conducente a terra, che possono essere equipaggiate con carrello separabile destinato esclusivamente al trasporto del conducente. La massa complessiva non può superare 0,7 t compreso il conducente;
b) Trainate:
1) macchine agricole operatrici: macchine per l'esecuzione di operazioni agricole e per il trasporto di attrezzature e di accessori funzionali per le lavorazioni meccanico-agrarie, trainabili dalle macchine agricole semoventi ad eccezione di quelle di cui alla lettera a), numero 3); 2) rimorchi agricoli: veicoli destinati al carico e trainabili dalle trattrici agricole;
possono eventualmente essere muniti di apparecchiature per lavorazioni agricole;
qualora la massa complessiva a pieno carico non sia superiore a 1,5 t, sono considerati parte integrante della trattrice traente.
3. Ai fini della circolazione su strada, le macchine agricole semoventi a ruote pneumatiche o a sistema equivalente non devono essere atte a superare, su strada orizzontale, la velocità di 40 km/h; le macchine agricole a ruote metalliche, semi pneumatiche o a cingoli metallici, purché muniti di sovrappattini, nonché le macchine agricole operatrici ad un asse con carrello per il conducente non devono essere atte a superare, su strada orizzontale, la velocità di 15 km/h.
4. Le macchine agricole di cui alla lettera a), numeri 1) e 2), e di cui alla lettera b), numero 1), possono essere attrezzate con un numero di posti per gli addetti non superiore a tre, compreso quello del conducente;
i rimorchi agricoli possono essere adibiti per il trasporto esclusivo degli addetti, purché muniti di idonea attrezzatura non permanente”.
A ciò si aggiunga che, ai sensi dell'art. 207 del D.P.R. n. 495/1992, “Limiti per il trasporto delle persone con le macchine agricole (art. 57 C.s.).
1. Il trasporto per motivi di lavoro dell'accompagnatore di animali o di prodotti agricoli o di sostanze di uso agrario, nonché degli addetti ai lavori agricoli, può essere consentito nel limite massimo di due unità soltanto sulle trattrici agricole nonché sulle macchine agricole operatrici semoventi a due o più assi aventi velocità massima non superiore a 30 km/h; il trasporto di persone sui rimorchi agricoli è
Pag. 7 di 20 ammesso nei limiti e con le modalità fissate nell'articolo 209. È comunque vietato il trasporto di persone in piedi.
2. Per effettuare il trasporto di persone occorre richiedere ad un ufficio provinciale della Direzione generale della l'accertamento dell'idoneità CP_3
della macchina stessa, attrezzata per il trasporto di persone. L'ufficio provinciale della Direzione generale della accertata l'idoneità della macchina, CP_3 annota sulla carta di circolazione il numero delle persone che possono essere trasportate, compreso il conducente, e l'attrezzatura prescritta.
3. Il trasporto di persone sui rimorchi agricoli può effettuarsi soltanto dal luogo dove ha sede l'azienda agricola o dal centro di raccolta al posto di lavoro, e viceversa.
4. Sulla carta di circolazione del rimorchio devono essere, inoltre, indicate le targhe delle trattrici alle quali il rimorchio stesso può essere agganciato”.
In ossequio al disposto di cui all'art. 209, inoltre, “
1. I sedili per accompagnatori, equipaggianti le macchine agricole semoventi, devono rispondere alle prescrizioni di cui all' allegato 7 del decreto del Presidente della
Repubblica 10 febbraio 1981, n. 212; dette prescrizioni si applicano integralmente per le trattrici agricole e, per quanto possibile, per le altre macchine agricole semoventi.
2. I rimorchi agricoli, per effettuare il trasporto di persone, devono essere di tipo omologato, almeno a due assi, equipaggiati con dispositivo di frenatura di tipo continuo ed automatico oppure misto ed automatico;
devono, inoltre, essere muniti di idonee sospensioni.
3. I sedili disposti sul pianale del rimorchio, durante il trasporto delle persone, devono essere fissati solidamente, sia dalla parte anteriore che da quella posteriore ed in corrispondenza di intervalli non superiori a due posti, con elementi in ferro e bulloni direttamente alla struttura portante del veicolo.
4. Sono vietati l'attacco dei sedili alle sponde del rimorchio e la possibilità di appoggio delle persone alle sponde stesse;
i sedili devono essere muniti di
Pag. 8 di 20 spalliera dell'altezza di almeno 300 mm e di braccioli, alle estremità laterali, alti almeno 200 mm.
5. La larghezza del sedile per ciascun posto non dovrà essere inferiore a 500 mm, la profondità non inferiore a 300 mm, la distanza tra gli schienali di due file parallele di sedili non inferiore a 800 mm.
6. La corsia longitudinale non dovrà essere inferiore a 400 mm, misurata all'altezza del piano del sedile.
7. Il rimorchio, durante il trasporto delle persone, deve essere equipaggiato con centine e telone per tutta la sua lunghezza, oppure con sponde alte non meno di
900 mm, e munito di scala amovibile.
8. Il numero delle persone trasportabili è commisurato al numero dei posti a sedere e, comunque, mai superiore a 20. Inoltre la somma della massa delle persone trasportate, determinata assumendo convenzionalmente la massa di ciascuna persona pari a 70 kg più 10 kg di bagagli o attrezzi, e della tara del rimorchio attrezzato, non deve superare la massa complessiva a pieno carico assegnata al rimorchio stesso in sede di omologazione”.
7.1 Dall'analisi del compendio documentale in atti emerge chiaramente che la parte attrice non avrebbe dovuto viaggiare, come trasportata, sul mezzo agricolo.
Ciò in base a due ordine di motivi: in prima battuta, perché, a norma dell'art. 207
d.P.R. citato, il trasporto di persone è consentito solo sulle trattrici agricole e sulle macchine agricole operatrici semoventi, mentre, nel caso in esame, l'attrice veniva trasportata su una macchina trainata della tipologia indicata dall'art. 57, lettera b) 1 del D. Lgs. 30 aprile 1992 n. 285.
In seconda battuta, anche qualora la macchina fosse qualificata come rimorchio agricolo (dall'art. 57, lettera b) 2 del d.lgs. citato), l'attrice non poteva viaggiarvi come trasportata, essendo la macchina del tutto sprovvista dei requisiti prescritti dall'art. 209 d.P.R. citato.
A dimostrazione di ciò, basti citare i documenti prodotti alle pag. 24 e 56 degli allegati del fascicolo della convenuta, contenenti, rispettivamente, la riproduzione fotografica del mezzo dalla quale si evince che il sedile era del tutto
Pag. 9 di 20 privo dei requisiti previsti dall'art. 209 citato e la copia fotostatica del libro di circolazione ove non è indicato nessuno dei requisiti normativamente prescritti, primo fra tutti, l'autorizzazione al trasporto di persone rilasciata dalla
Motorizzazione civile.
Questa circostanza assume particolare rilievo ex art. 1227, comma 1, c.c., atteso che, come evidenziato dalla Suprema Corte di Cassazione, “Qualora la messa in circolazione di un veicolo in condizioni di insicurezza (nella specie, un ciclomotore con a bordo tre persone, di cui uno minore d'età, in violazione dell'art. 170 c. strad.) sia ricollegabile all'azione o omissione non solo del conducente - il quale prima di iniziare o proseguire la marcia deve controllare che questa avvenga in conformità delle normali norme di prudenza e sicurezza - ma anche del trasportato, il quale ha accettato i rischi della circolazione, si verifica un'ipotesi di cooperazione colposa dei predetti nella condotta causativa del fatto evento dannoso. Pertanto, in caso di danni al trasportato medesimo, sebbene la condotta di quest'ultimo non sia idonea di per sé ad escludere la responsabilità del conducente, né a costituire valido consenso alla lesione ricevuta, vertendosi in materia di diritti indisponibili, essa può costituire nondimeno un contributo colposo alla verificazione del danno, la cui quantificazione in misura percentuale è rimessa all'accertamento del giudice di merito, insindacabile in sede di legittimità se correttamente motivato” (cfr.
Cassazione civile sez. III, 13/05/2011, n. 10526).
D'altronde, “L'esposizione volontaria ad un rischio, o, comunque, la consapevolezza di porsi in una situazione da cui consegua la probabilità che si produca a proprio danno un evento pregiudizievole, è idonea ad integrare una corresponsabilità del danneggiato e a ridurre, proporzionalmente, la responsabilità del danneggiante, in quanto viene a costituire un antecedente causale necessario del verificarsi dell'evento, ai sensi dell'art. 1227, primo comma, cod. civ., e, a livello costituzionale, risponde al principio di solidarietà sociale di cui all'art. 2 Cost. avuto riguardo alle esigenze di allocazione dei rischi (riferibili, nella specie, all'ambito della circolazione stradale) secondo
Pag. 10 di 20 una finalità comune di prevenzione, nonché al correlato obbligo di ciascuno di essere responsabile delle conseguenze dei propri atti. (Nella specie, in applicazione dell'anzidetto principio, la S.C. ha confermato la sentenza di merito, che aveva ritenuto sussistente il concorso di colpa del danneggiato per aver partecipato come passeggero ad una gara automobilistica clandestina)”
(cfr. Cassazione civile sez. III, 26/05/2014, n. 11698).
Deve ritenersi, pertanto, che la parte attrice – accettando di essere trasportata a bordo di una macchina seminatrice trainata da altro mezzo agricolo, nonostante la adamantina inidoneità della stessa al transito su strada – abbia volontariamente scelto di esporsi al rischio di verificazione dell'evento dannoso che, nel concreto, si è verificato.
Sulla scorta delle superiori considerazioni, dunque, va riconosciuto il concorso di colpa della danneggiata ai sensi dell'art. 1227, comma 1, c.c., in misura che - tenuto conto delle circostanze del caso concreto, emerse documentalmente e in sede di prova orale - appare equo determinare nel 50%; per conseguenza, il risarcimento del danno dovrà essere proporzionalmente ridotto.
8. Ciò posto, entrando nel merito delle singole voci di danno allegate dall'attrice, la consulenza tecnica espletata d'ufficio (affidata alla dott.ssa ha Persona_2
consentito di acclarare, in base ai dati obiettivi clinici e all'esame dei documenti in atti, che “In seguito all'evento del 27/10/2014 la signora ha Parte_1 riportato, come conseguenza esclusiva e diretta “Frattura del manubrio sternale.
Frattura del corpo sternale con aspetto angolato al terzo medio e callo osseo esuberante. Infrazione dell'VIII costa sn. Trauma facciale. Ferita lacero-contusa al dorso della mano destra”. Nei giorni successivi all'evento tali lesioni hanno comportato un'inabilità temporanea a causa della sintomatologia dolorosa e del deficit funzionale. Attualmente la signora presenta dolorabilità in Parte_1 sede emitoracica sinistra e a livello sternale dove si apprezza callo osseo esuberante. Non visibili, al dorso della mano destra, gli esiti della ferita lacero- contusa” (cfr. pag. 8 CTU in atti).
Pag. 11 di 20 La consulente ha chiarito, inoltre, che “Non è da considerare conseguenza dell'evento la subanchilosi del terzo dito della mano destra, sia perché la ferita non ha determinato lesioni tendinee ne' osteoarticolari di natura traumatica, come si evince dall'ecografia e dall'rx effettuate in data 30/01/2015, sia perché la rigidità manifestatasi circa sei mesi dopo l'evento riguardava le mani bilateralmente, sia perchè la diagnosi posta dal reumatologo, con indicazione all'intervento chirurgico, è stata di “Reumatismo fibroso tipo Jaccoud”, patologia reumatica, simile all'artrite reumatoide, di natura non traumatica.
L'intervento chirurgico di artrolisi, effettuato sul II, III, IV e V dito della mano destra, in soggetto marcatamente artrosico ed osteoporotico, ha avuto comunque un esito favorevole, con ripristino pressoché completo della funzionalità della mano destra, residuando unicamente la subanchilosi della interfalangea prossimale del III dito. Non è conseguenza dell'evento nemmeno la patologia a carico delle spalle, sia perché la diagnosi degli interventi chirurgici ai quali si è sottoposta la signora è “Sindrome da conflitto in lesione degenerativa Pt_1 inserzionale del tendine sovraspinoso in paziente con artropatia acrominon- claveare”, patologia molto comune soprattutto in soggetto anziano che ha esercitato per molti anni l'attività lavorativa di coltivatrice diretta, di chiara natura degenerativa e non traumatica, sia perché per la “spalla congelata” non vi è indicazione all'intervento chirurgico” (cfr. pag. 9 CTU in atti).
Alla luce di tali considerazioni, pertanto, la consulente ha evidenziato come “le lesioni riportate dalla signora siano state di tale entità da Parte_1 determinare un periodo di inabilità temporanea parziale al 75% di gg. 40
(quaranta), parziale al 50% di gg. 40 (quaranta) e parziale al 25% di gg.40
(quaranta). Allo stato attuale la signora presenta menomazioni Parte_1
anatomo-funzionali permanenti, clinico-strumentalmente obiettivabili, che configurano un danno all'integrità psico-fisica del soggetto, cosiddetto “danno biologico”, valutabile nella misura del 6%, non suscettibile di miglioramento né di aggravamento” (cfr. pag. 9 CTU in atti).
Pag. 12 di 20 Le risultanze della CTU, improntata a puntuali e rigorosi criteri medico-legali ed esaurientemente motivata, sono pienamente condivise da questo Tribunale.
Di contro, non appaiono condivisibili le doglianze mosse alla relazione peritale da parte dell'attrice, in quanto, con riguardo al fatto che la CTU non avrebbe tenuto conto della patologia alla spalla patita dall'attrice, definita “spalla congelata”, deve rilevarsi come si tratti, essenzialmente, della medesima osservazione mossa alla consulenza, alla quale la CTU ha dato risposta, chiarendo che “devo innanzitutto discordare sulla diagnosi del ricovero a Villa
Maria, del 12/03/2015 per l'intervento alla spalla destra dove, nella dimissione, non si parla affatto di spalla congelata ma esclusivamente di “Sindrome da conflitto SA/AC in lesione degenerativa inserzionale T.SVSP spalla destra in paziente con artropatia A/C spalla destra”, patologia di natura degenerativa che non ha alcuna correlazione con la frattura sternale. La diagnosi di “spalla congelata” (o capsulite adesiva o frozen shoulder) è stata posta dall'ortopedico un mese prima dell'intervento sulla base di una visita clinica e si fonda sulla sintomatologia e sull'obiettività, peraltro, molto simile alla sindrome da conflitto. All'atto dell'intervento, come evidenziato nella descrizione dello stesso, non sono stati riscontrati gli elementi patologici organici caratterizzanti la spalla congelata come l'ispessimento del legamento coraco-acromiale, la poca distensione capsulare, l'iperintensità del legamento gleno- omerale inferiore,
l'ipertrofia sinoviale, l'ispessimento a livello del recesso ascellare e dell'intervallo dei rotatori. Tali elementi peraltro non erano presenti nemmeno nella RMN del 3/02/2015. Quindi il sospetto diagnostico dell'ortopedico, basato solo sulla clinica, non è stato confermato dagli esami strumentali e soprattutto dall'intervento chirurgico dove si è constatato “ictu oculi” che si trattava esclusivamente di una sindrome da conflitto, che andava comunque operata, riscontrata successivamente anche alla spalla sinistra, patologia comune in soggetti anziani che hanno sempre svolto un'attività lavorativa di tipo manuale.
Peraltro, non ho riscontrato in letteratura nessun caso di spalla congelata da frattura sternale, la quale non prevede immobilizzazione, né trattamento
Pag. 13 di 20 chirurgico ma terapia con corticosteroidi, infiltrazioni di acido ialuronico, FANS,
FKT, tutti trattamenti che la signora non ha mai effettuato. Infine, in merito alla continuità fenomenologica della patologia delle spalle con l'evento, insorta quattro mesi dopo l'incidente, viene soddisfatto, a stento, solo il criterio temporale, da solo non sufficiente a stabilire il nesso causale (altrimenti dovremmo riconoscere tutte le patologie che insorgono successivamente ad un evento traumatico). Allego una parte della bibliografia che ho consultato e confermo che la patologia a carico delle spalle non è conseguenza dell'evento del 27/10/2014” (cfr. pag.
2-3 Risposta alle osservazioni del CTP Dott.
[...]
. Per_1
Nessuna contestazione alla CTU, invece, è stata mossa dalla Compagnia assicurativa, la quale, di contro, ha sottolineato il carattere esaustivo della consulenza (v. verbale d'udienza del 17.05.2022).
8.1 Va dunque accertata la sussistenza del diritto dell'attrice a ottenere il risarcimento per i danni biologici subiti in conseguenza del sinistro, da liquidarsi mediante l'applicazione delle tabelle per il risarcimento del danno di cui agli artt.
138 e 139 del Codice delle Assicurazioni private (D. Lgs. 209/2005) e, in particolare, i criteri per la liquidazione delle lesioni micropermanenti sino al 9% ex art. 139 del Cod. Ass.
Applicandosi, pertanto, i suddetti criteri, il danno subito dall'attrice va così liquidato:
ITP 40 giorni al 75%: €.1.685,40;
ITP 40 giorni al 50%: €.1.123,60;
ITP 40 giorni al 25%: €.561,80;
Per un totale del danno biologico temporaneo pari a: € 3.370,80
IP 6% in soggetto di anni 70 al momento del fatto illecito: €6.878,68.
Per un totale complessivo pari a €10.249,48.
8.2 Per quanto concerne, invece, le ulteriori voci di danno non patrimoniale richieste dall'attrice mediante la c.d. “personalizzazione”, si rammenta che “in tema di danno non patrimoniale da lesione della salute, il danno biologico,
Pag. 14 di 20 rappresentato dall'incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico relazionali della vita del danneggiato, è pregiudizio ontologicamente diverso dal c.d. danno morale soggettivo, inteso come sofferenza interiore patita dal soggetto in conseguenza della lesione del suo diritto alla salute;
esso, ordinariamente liquidato con il metodo c.d. tabellare in relazione a un “barème” medico legale che esprime in misura percentuale la sintesi di tutte le conseguenze ordinarie che una determinata menomazione presumibilmente riverbera sullo svolgimento delle attività comuni ad ogni persona, può essere incrementato in via di “personalizzazione” in presenza di circostanze specifiche ed eccezionali, tempestivamente allegate e provate dal danneggiato, le quali rendano il danno subito più grave rispetto alle conseguenze ordinariamente derivanti da lesioni personali dello stesso grado sofferte da persone della stessa età e condizione di salute (cfr. Cassazione civile sez. III, 30/10/2018, n. 27482).
Questo significa, dunque, che è il danneggiato a essere onerato dall'allegazione di tutte le circostanze specifiche e utili ad apprezzare la concreta incidenza della lesione patita in termini di sofferenza/turbamento e della prova delle stesse.
Esaminando un caso di liquidazione del danno non patrimoniale per la ridotta o soppressa funzionalità di un arto in seguito ad una ingiusta lesione subita, la
Corte di Cassazione ha avuto occasione di ribadire che la parte che chieda il risarcimento per pregiudizi ulteriori rispetto a quelli già forfettariamente compensati con la liquidazione attraverso i meccanismi tabellari, deve allegare altri pregiudizi di tipo esistenziale, individuando specifiche circostanze che incidano su aspetti “eccezionali” e non semplicemente quotidiani della vita, tali, per caratteristiche, dimensione o intensità ed in relazione alle proprie particolari condizioni di vita, da porli al di fuori delle conseguenze ordinariamente derivanti da pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età. In tale fattispecie, la Corte non ha ritenuto conferente il riferimento al riconoscimento costituzionale dell'interesse violato ed alla gravità della lesione invalidante ritenendo che il primo, consente di estendere la tutela risarcitoria al danno non patrimoniale in difetto di un'espressa previsione di legge, mentre il secondo è
Pag. 15 di 20 soltanto uno dei parametri utilizzati nell'attribuzione del valore tabellare del danno non patrimoniale, sotto il profilo del danno morale soggettivo (Cass. Sez.
3, Sentenza n. 24155 del 04/10/2018; cfr. anche Cass. Civ. 28/03/2022, n.9878, ove si legge in massima: “In tema di danno non patrimoniale da lesione della salute, la misura “standard” del risarcimento prevista dalla legge o dal criterio equitativo uniforme adottato negli uffici giudiziari di merito (nella specie, le tabelle milanesi) può essere incrementata dal giudice, con motivazione analitica
e non stereotipata, solo in presenza di conseguenze anomale o del tutto peculiari
(tempestivamente allegate e provate dal danneggiato), mentre le conseguenze ordinariamente derivanti da pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età non giustificano alcuna “personalizzazione” in aumento”).
Nella specie, l'attrice si è limitata, sin dall'atto introduttivo, a invocare la personalizzazione del danno biologico liquidato tabellarmente, ma non ha offerto prove in merito a specifiche situazioni di sofferenza che rendano il danno biologico subito più grave rispetto alle conseguenze ordinariamente derivanti da lesioni personali dello stesso grado sofferte da persone aventi le medesime condizioni anagrafiche e di salute.
Né, d'altra parte, l'onere probatorio può ritenersi assolto dall'attrice attraverso le prove testimoniali espletate, in quanto, i testi escussi – in particolare su capitoli n. 10-11-13 della memoria ex art. 183, comma 6, n. 2 di parte attrice – hanno riferito circostanze relative a conseguenze non anomale rispetto all'evento lesivo e, quindi, già ricomprese nella valutazione del danno biologico, anche tenuto conto dell'età della danneggiata (cfr. verbali d'udienza del 28.03.2019 e del
20.06.2019).
Pertanto, null'altro può essere riconosciuto a titolo di personalizzazione del danno o di danno esistenziale.
8.3 All'attrice, inoltre, non possono riconoscersi le spese mediche, in quanto la
CTU ha chiarito che “Le spese sanitarie sostenute ed esibite agli atti riguardano esclusivamente le patologie a carico delle spalle e delle mani che non sono
Pag. 16 di 20 conseguenza dell'evento e pertanto non sono rimborsabili” (cfr. pag. 10 CTU in atti).
8.4 Parimenti non possono accordarsi in favore dell'attrice le ulteriori voci di danno patrimoniale allegate, atteso che non vi è alcun elemento concreto da cui desumere la diretta riconducibilità all'attrice e al sinistro per cui è causa (in particolare, le “spese per alloggi”, risultano documentalmente sostenute da un soggetto diverso dall'attrice, cfr. all. 15 parte attrice;
le “spese di viaggio in macchina” sono state solo genericamente allegate, cfr. all. 16 parte attrice).
9. In conclusione, il danno subito dall'attrice in conseguenza del Parte_1
sinistro per cui è causa, va determinato in complessivi €.10.249,48.
9.1 Il risarcimento del danno dà luogo a un debito di valore, avendo per contenuto la reintegrazione del patrimonio del danneggiato nella situazione economica preesistente al verificarsi dell'evento dannoso, con la conseguenza che vanno computati anche gli interessi e la rivalutazione monetaria per ritardato pagamento, liquidati in conformità all'orientamento assunto sul punto dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 1712 del 1995.
La rivalutazione ha, infatti, la funzione di reintegrare il danneggiato nella stessa situazione patrimoniale nella quale si sarebbe trovato se il danno non si fosse verificato, adeguando l'importo della somma in valori monetari correnti alla data in cui è compiuta la liquidazione giudiziale. Inoltre, sulla somma così determinata (il danno sommato alla rivalutazione annua) andranno calcolati gli interessi, che hanno la funzione di coprire il ritardo (cfr., sul punto, Cass. Civ. sez. I, 02/03/2022, n. 6867, così massimata: “Gli interessi sulla somma liquidata
a titolo di risarcimento del danno da fatto illecito hanno fondamento e natura differenti da quelli moratori, regolati dall'articolo 1224 del Cc, in quanto sono rivolti a compensare il pregiudizio derivante al creditore dal ritardato conseguimento dell'equivalente pecuniario del danno subito, di cui costituiscono, quindi, una necessaria componente, al pari di quella rappresentata dalla somma attribuita a titolo di svalutazione monetaria, la quale non configura il risarcimento di un maggiore e distinto danno, ma
Pag. 17 di 20 esclusivamente una diversa espressione monetaria del danno medesimo (che, per rendere effettiva la reintegrazione patrimoniale del danneggiato, deve essere adeguata al mutato valore del denaro nel momento nel quale è emanata la pronuncia giudiziale finale). Ne consegue che nella domanda di risarcimento del danno per fatto illecito è implicitamente inclusa la richiesta di riconoscimento sia degli interessi compensativi sia del danno da svalutazione monetaria - quali componenti indispensabili del risarcimento, loro concorrenti attesa la diversità delle rispettive funzioni - e che il giudice di merito deve attribuire gli uni e l'altro anche se non espressamente richiesti, pure in grado di appello, senza, per ciò solo, incorrere in ultrapetizione”).
In ordine al tasso di interesse da applicare, considerando che il danno in questione può essere liquidato in base al criterio equitativo, la sua determinazione è rimessa alla discrezionalità del giudice, il quale potrà considerare congruo il tasso d'interesse legale, ovvero una misura maggiore o minore a seconda della fattispecie concreta.
L'operazione dev'essere eseguita secondo quanto sancito dalla Sent. Cass.,
SS..UU., n. 1712/1995: “gli interessi, determinati nel loro ammontare dal giudice, vanno calcolati dalla data del fatto non sulla somma complessiva rivalutata alla data della liquidazione, bensì sulla somma originaria rivalutata anno dopo anno, cioè con riferimento ai singoli momenti con riguardo ai quali la predetta somma si incrementa nominalmente in base agli indici di rivalutazione monetaria”.
Nell'ipotesi di risarcimento dei danni da illecito aquiliano, va poi specificato che la somma liquidata in base alle Tabelle aggiornate deve essere, dapprima, devalutata alla data del fatto illecito, poi rivalutata, anno per anno, con applicazione degli interessi al tasso legale fino alla data dell'ultimo aggiornamento Istat.
Pertanto, nel caso di specie, il totale delle somme riconosciute all'attrice, a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale, ammonta a complessivi €.10.249,48, per cui: devalutando – (sulla base degli indici ISTAT sul costo della vita) – la
Pag. 18 di 20 suddetta somma, calcolata sulla base delle Tabelle aggiornate ai valori del 2025, alla data del fatto (27.10.2014), si arriva ad un importo di €.8.449,69; applicando gli interessi legali su tale somma, rivalutata anno per anno dalla data dell'evento
(27.10.2014) fino al 31.10.2025 (data ultimo aggiornamento Istat), si arriva all'importo finale di €.11.485,85.
10. In definitiva, alla luce delle superiori considerazioni e tenuto conto del riconoscimento di un concorso colposo della danneggiata ex art. 1227, comma 1,
c.c. in misura pari al 50%, la domanda attorea deve essere parzialmente accolta, con conseguente condanna dei convenuti e Controparte_2 CP_1
in solido fra loro, al pagamento dell'importo di €.5.742,92 (pari al 50% del danno non patrimoniale liquidato in €.11.485,85) in favore dell'attrice Parte_1
oltre interessi dalla data di pubblicazione della sentenza sino all'effettivo soddisfo.
11. Tenuto conto dell'esito del giudizio, le spese di lite meritano compensazione per il 50%. Per il restante 50% seguono la soccombenza dei convenuti, in solido fra loro e sono liquidate come in dispositivo, facendo applicazione dei parametri di cui al D.M. 55/2014 alla luce del decisum.
12. Le spese di CTU, già liquidate con separato decreto del 12.07.2022, vanno poste definitivamente a carico dei convenuti, in solido fra loro e nella misura del
50% ciascuno.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda in epigrafe indicata, ogni contraria istanza, deduzione o eccezione disattesa, nel contraddittorio delle pati, così provvede:
- accoglie parzialmente la domanda attorea e, per l'effetto:
- condanna i convenuti e in solido fra Controparte_2 CP_1
loro, al pagamento della somma di €.5.742,92, oltre interessi dal dovuto al soddisfo, in favore dell'attrice a titolo di risarcimento del Parte_1
danno non patrimoniale per le ragioni di cui in parte motiva;
Pag. 19 di 20 - compensa parzialmente, per il 50%, le spese di lite fra le parti in causa e condanna i convenuti e in solido fra Controparte_2 CP_1
loro, al pagamento, in favore dell'attrice del restante 50% Parte_1
delle spese di lite, che liquida in €.426,64, per esborsi e in €.2.538,50 per compensi, oltre oneri di legge;
- pone definitivamente a carico dei convenuti e Controparte_2
in solido fra loro, le spese della consulenza tecnica CP_1
d'ufficio, liquidate con separato decreto del 12.07.2022.
Teramo, 28 novembre 2025
Il Giudice
Silvia CO
Pag. 20 di 20
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TERAMO
SEZIONE CIVILE
In composizione monocratica, nella persona del Giudice designato dott.ssa Silvia
CO, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 907 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2018, promossa da
(C.F. ), nata a [...], Parte_1 C.F._1
il 05.07.1944, rappresentata e difesa dall'Avv. Danilo Gimminiani ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Teramo (TE), Vico della Luna n.
5, giusta procura in atti;
Attrice
Contro
(C.F./P. IVA , in persona del suo legale CP_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore, corrente in Trieste, Largo Ugo Irneri n. 1, rappresentata e difesa dall'Avv. Mario Cheng Chi Chang ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Isola del Gran Sasso (TE), Via S. Antonio 4, giusta procura in atti;
Convenuta
Nonché contro
(C.F. ); Controparte_2 C.F._2
Convenuto contumace
OGGETTO: risarcimento danni;
CONCLUSIONI: come da note scritte in sostituzione dell'udienza del 4.11.2025.
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione iscritto a ruolo in data 20.03.2018 e ritualmente notificato, ha adito questo Tribunale al fine di sentire accogliere le Parte_1
seguenti conclusioni: “Voglia l'On. Giudice adito, - accertare e dichiarare il Sig.
in qualità di conducente del veicolo agricolo Fiat Controparte_2
7090DT20 tg. TE014684, responsabile nella causazione del sinistro avvenuto in data 27.10.2014 lungo la Strada Comunale di Campli a bordo del quale era trasportata la proprietaria del predetto mezzo agricolo. - per Parte_1
l'effetto condannare in solido la compagnia assicurativa (cod. CP_1
fisc. - P.iva ) in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, P.IVA_1
con sede in Largo Ugo Irneri n. 1 - 34123 Trieste in quanto Impresa
Assicuratrice per la RCA del veicolo agricolo Fiat 7090DT20 tg. TE014684, e il sig. (Cod. Fisc. ) nato a [...]_2 C.F._2
(TE) il 31.08.1938 e ivi residente in [...] in qualità di conducente, al pagamento in favore della Sig.ra terza Parte_1 trasportata, di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali (tra questi il danno biologico, esistenziale, morale) quantificati quest'ultimi in € 94.476,75, o nella somma maggiore o minore che risulterà provato in corso di causa, oltre al danno patrimoniale, per le spese di fisioterapie, accertamenti medici, visite specialistiche e materiali sanitari documentati per € 16.810,00 come da fatture allegate, a cui aggiungere € 1.343,00 per spese inerenti all'alloggio, ed €
2.000,00 per spese di trasporto, ed € 48.80 per procedura stragiudiziale di mediazione (All.17), tutte documentate ed allegate nel fascicolo di parte, il tutto oltre al danno da svalutazione monetaria ed interessi dall'evento al soddisfo. -
Condannare inoltre i convenuti al pagamento delle spese, diritti ed onorari di causa, oltre IVA, Cpa e rimborso spese generali, come per legge”.
A fondamento della domanda, l'attrice ha dedotto, in sintesi e per quanto d'interesse:
a) che, il giorno 27.10.2014, intorno alle ore 12:00 ca., ella, al fine di eseguire l'opera di semina di cereali del proprio terreno, viaggiava come
Pag. 2 di 20 trasportata a bordo del proprio trattore agricolo Fiat 7090DT20, tg.
TE014684, seduta sull'apposito sedile della seminatrice, agganciata al trattore condotto dal marito, Controparte_2
b) che il marito, mentre stava eseguendo le operazioni di semina del campo agricolo, trainando la seminatrice in cui ella era trasportata, si arrestava sul margine della strada per vedere se provenissero veicoli a cui dare la precedenza e che, al momento della ripartenza, non curante di un dosso ivi presente per la raccolta delle acque piovane, accelerava in maniera repentina;
c) che tale manovra, unita alla presenza del dosso, faceva sobbalzare la seminatrice, agganciata tramite appendice idraulica nella parte posteriore del trattore agricolo e cagionava un contraccolpo ad essa attrice, a causa del quale ella perdeva l'equilibrio, andando a sbattere prima con lo sterno contro la stessa la seminatrice, per poi essere sbalzata a terra, ove urtava con la parte del braccio e del corpo;
d) che ella, prontamente soccorsa dal marito, una volta rientrata a casa, cominciava ad accusare dolori e problemi respiratori, sicché veniva portata al Pronto Soccorso di S. Omero (TE), in cui le veniva diagnosticato “una frattura sternale e trauma facciale in caduta accidentale e ferita LC mano Dx, con prognosi iniziale di 30 giorni”;
e) che, in seguito, ella subiva una serie di visite specialistiche e di interventi chirurgici (meglio descritti in citazione) e riportava, a seguito dell'incidente, lesioni fisiche con una percentuale di invalidità psicofisica permanente del 16% e una invalidità temporanea totale di 120 giorni ed una invalidità temporanea parziale al 50% dei restanti giorni di malattia
(giorni 411), come accertato dal proprio CTP, dott. Persona_1
f) che a nulla erano valse le richieste di risarcimento avanzate nei confronti di compagnia assicurativa del veicolo, così come negativo CP_1
era stato l'esito del procedimento di mediazione;
Pag. 3 di 20 g) che, di conseguenza, ella si vedeva costretta ad agire in giudizio per ottenere il risarcimento dei danni non patrimoniali subiti a causa del sinistro, quantificati in €.94.476,75, oltre al danno patrimoniale, pari a complessivi €.20.153,00.
Tanto dedotto, la parte attrice ha concluso come sopra riportato.
2. Si è ritualmente costituita in giudizio la quale ha eccepito il CP_1 concorso di colpa dell'attrice, per essere salita a bordo di un veicolo privo dell'autorizzazione al trasporto di terzi e chiesto il rigetto della domanda, vinte le spese di lite.
3. Il convenuto benché regolarmente citato, non si è Controparte_2
costituito in giudizio e all'udienza del 13.09.2018 ne è stata dichiarata la contumacia.
4. La causa è stata istruita, dal Giudice precedente assegnatario, con le prove orali, le produzioni documentali delle parti e con la consulenza tecnica d'ufficio, affidata alla dott.ssa Persona_2
La causa è stata poi assegnata alla scrivente Giudice in data 6.10.2021, durante la fase istruttoria e, successivamente, è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni. In seguito, la medesima ha subito alcuni rinvii d'ufficio, in parte per esigenze organizzative di ruolo, in parte per l'assenza della scrivente Giudice per congedo di maternità.
Giunta all'udienza del 4.11.2025 – tenuta nelle forme dell'art. 127 ter c.p.c. – per discussione orale ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., la stessa viene quindi decisa con la presente sentenza ai sensi del terzo comma della norma da ultimo citata, applicabile, secondo l'art. 7, comma 3 d.lgs. 31 ottobre 2024, n. 164, anche ai procedimenti già pendenti alla data del 28.02.2023.
5. Ritiene il decidente che la domanda proposta dall'attrice sia parzialmente fondata per i motivi che seguono.
L'attrice ha instaurato il giudizio al fine di ottenere la condanna di CP_1
e al risarcimento, in via solidale, dei danni subiti in Controparte_2 conseguenza del sinistro verificatosi in data 27.10.2014, a causa dalla condotta
Pag. 4 di 20 imperita tenuta del marito mentre era alla guida del trattore agricolo, di proprietà dell'attrice stessa e assicurato con che trainava la seminatrice su CP_1
cui ella veniva trasportata.
La compagnia assicuratrice, dal canto suo, ha eccepito l'irregolarità del trasporto, nonché l'eccessività della quantificazione del danno operata dall'attrice.
6. Così delimitato il tema del decidere, occorre evidenziare, in prima analisi, che non ha contestato - con i noti effetti di cui all'art. 115 c.p.c. - CP_1
l'esistenza di un valido ed efficace vincolo contrattuale con l'attrice (cfr. polizza assicurativa n. 074849145, all. 12 fasc. attrice) e neppure l'an della responsabilità dell'assicurato nell'eziologia del sinistro ai danni della Controparte_2
moglie, limitandosi a eccepire, sul punto, un concorso di colpa della danneggiata.
6.1 Ciò posto, in ogni caso, la dinamica del sinistro deve ritenersi accertata alla luce dell'interrogatorio formale del convenuto contumace.
Quest'ultimo, infatti, all'udienza del 28.03.2019, ha confermato che il giorno
27.10.2014, alle ore 12:00 circa, l'attrice era trasportata sul sedile della seminatrice, marca OMA modello Italia -S, priva di motore e di freni, agganciata e trainata al trattore agricolo Fiat 7090DT20, tg. TE14684, condotto dallo stesso ai fini dell'operazione di semina nel terreno adiacente alla loro CP_2
abitazione (cfr. capp.
1-2 di parte attrice, verbale d'udienza del 28.03.2019).
Più nel dettaglio, interrogato sul cap. n. 4 di parte attrice (“è vero che durante tale operazione di semina, il sig. si arrestava sul margine Controparte_2
della strada Comunale per vedere se provenissero altri veicoli, e reimmettersi sul campo, e a seguito della brusca ripartenza, e per il dosso ivi presente di raccolta acque piovane, procurava uno sobbalzo alla seminatrice, che scaraventare la signora seduta sul seggiolino della stessa, contro la seminatrice, e Parte_1
poi sul terreno”), il convenuto ha dichiarato: “sì è vero, abbiamo fatto rifornimento di semi al magazzino, poi quando sono ripartito con il mezzo per uscire sulla strada ho fatto manovra per invertire la marcia e in tale frangente a causa della cunetta presente sulla strada la seminatrice, frenando con il trattore, ha avuto un sobbalzo e mia moglie è caduta, rimanendo sulla seminatrice stessa
Pag. 5 di 20 ma con i piedi fuori dalla pedana e battendo con il mento e il petto. A causa del colpo subito, i denti le si sono spostati” (cfr. verbale d'udienza del 28.03.2019).
6.2 Tale ricostruzione, inoltre, trova conferma nella dichiarazione autografa resa dallo stesso convenuto in data 09.08.2016 (cfr. pag. 18 fasc. di parte CP_2
convenuta allegato alla comparsa di costituzione e risposta).
Deve ritenersi acclarata, pertanto, la dinamica del sinistro e, quindi, la responsabilità del convenuto contumace nella causazione Controparte_2
dello stesso.
7. Tanto premesso, tuttavia, ha eccepito l'infondatezza della CP_1
domanda risarcitoria ex art. 141 D. Lgs 07 settembre 2005 n. 209, in ragione dell'irregolarità del trasporto dell'attrice sulla macchina seminatrice trainata dal in quanto realizzato in violazione degli artt. 206, 208 e 209 del D.P.R. CP_2
16 dicembre 1992 n. 495, recante il “Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada”.
Orbene, sul punto, giova rammentare che, ai sensi dell'art. 57 del D. Lgs. 30 aprile 1992 n. 285, ratione temporis applicabile, “
1. Le macchine agricole sono macchine a ruote o a cingoli destinate ad essere impiegate nelle attività agricole
e forestali e possono, in quanto veicoli, circolare su strada per il proprio trasferimento e per il trasporto per conto delle aziende agricole e forestali di prodotti agricoli e sostanze di uso agrario, nonché di addetti alle lavorazioni;
possono, altresì, portare attrezzature destinate alla esecuzione di dette attività. E' consentito l'uso delle macchine agricole nelle operazioni di manutenzione e tutela del territorio.
2. Ai fini della circolazione su strada le macchine agricole si distinguono in: a) Semoventi: 1) trattrici agricole: macchine a motore con o senza piano di carico munite di almeno due assi, prevalentemente atte alla trazione, concepite per tirare, spingere, portare prodotti agricoli e sostanze di uso agrario nonché azionare determinati strumenti, eventualmente equipaggiate con attrezzature portate o semiportate da considerare parte integrante della trattrice agricola;
2) macchine agricole operatrici a due o più assi: macchine munite o predisposte per l'applicazione di speciali apparecchiature per
Pag. 6 di 20 l'esecuzione di operazioni agricole;
3) macchine agricole operatrici ad un asse: macchine guidabili da conducente a terra, che possono essere equipaggiate con carrello separabile destinato esclusivamente al trasporto del conducente. La massa complessiva non può superare 0,7 t compreso il conducente;
b) Trainate:
1) macchine agricole operatrici: macchine per l'esecuzione di operazioni agricole e per il trasporto di attrezzature e di accessori funzionali per le lavorazioni meccanico-agrarie, trainabili dalle macchine agricole semoventi ad eccezione di quelle di cui alla lettera a), numero 3); 2) rimorchi agricoli: veicoli destinati al carico e trainabili dalle trattrici agricole;
possono eventualmente essere muniti di apparecchiature per lavorazioni agricole;
qualora la massa complessiva a pieno carico non sia superiore a 1,5 t, sono considerati parte integrante della trattrice traente.
3. Ai fini della circolazione su strada, le macchine agricole semoventi a ruote pneumatiche o a sistema equivalente non devono essere atte a superare, su strada orizzontale, la velocità di 40 km/h; le macchine agricole a ruote metalliche, semi pneumatiche o a cingoli metallici, purché muniti di sovrappattini, nonché le macchine agricole operatrici ad un asse con carrello per il conducente non devono essere atte a superare, su strada orizzontale, la velocità di 15 km/h.
4. Le macchine agricole di cui alla lettera a), numeri 1) e 2), e di cui alla lettera b), numero 1), possono essere attrezzate con un numero di posti per gli addetti non superiore a tre, compreso quello del conducente;
i rimorchi agricoli possono essere adibiti per il trasporto esclusivo degli addetti, purché muniti di idonea attrezzatura non permanente”.
A ciò si aggiunga che, ai sensi dell'art. 207 del D.P.R. n. 495/1992, “Limiti per il trasporto delle persone con le macchine agricole (art. 57 C.s.).
1. Il trasporto per motivi di lavoro dell'accompagnatore di animali o di prodotti agricoli o di sostanze di uso agrario, nonché degli addetti ai lavori agricoli, può essere consentito nel limite massimo di due unità soltanto sulle trattrici agricole nonché sulle macchine agricole operatrici semoventi a due o più assi aventi velocità massima non superiore a 30 km/h; il trasporto di persone sui rimorchi agricoli è
Pag. 7 di 20 ammesso nei limiti e con le modalità fissate nell'articolo 209. È comunque vietato il trasporto di persone in piedi.
2. Per effettuare il trasporto di persone occorre richiedere ad un ufficio provinciale della Direzione generale della l'accertamento dell'idoneità CP_3
della macchina stessa, attrezzata per il trasporto di persone. L'ufficio provinciale della Direzione generale della accertata l'idoneità della macchina, CP_3 annota sulla carta di circolazione il numero delle persone che possono essere trasportate, compreso il conducente, e l'attrezzatura prescritta.
3. Il trasporto di persone sui rimorchi agricoli può effettuarsi soltanto dal luogo dove ha sede l'azienda agricola o dal centro di raccolta al posto di lavoro, e viceversa.
4. Sulla carta di circolazione del rimorchio devono essere, inoltre, indicate le targhe delle trattrici alle quali il rimorchio stesso può essere agganciato”.
In ossequio al disposto di cui all'art. 209, inoltre, “
1. I sedili per accompagnatori, equipaggianti le macchine agricole semoventi, devono rispondere alle prescrizioni di cui all' allegato 7 del decreto del Presidente della
Repubblica 10 febbraio 1981, n. 212; dette prescrizioni si applicano integralmente per le trattrici agricole e, per quanto possibile, per le altre macchine agricole semoventi.
2. I rimorchi agricoli, per effettuare il trasporto di persone, devono essere di tipo omologato, almeno a due assi, equipaggiati con dispositivo di frenatura di tipo continuo ed automatico oppure misto ed automatico;
devono, inoltre, essere muniti di idonee sospensioni.
3. I sedili disposti sul pianale del rimorchio, durante il trasporto delle persone, devono essere fissati solidamente, sia dalla parte anteriore che da quella posteriore ed in corrispondenza di intervalli non superiori a due posti, con elementi in ferro e bulloni direttamente alla struttura portante del veicolo.
4. Sono vietati l'attacco dei sedili alle sponde del rimorchio e la possibilità di appoggio delle persone alle sponde stesse;
i sedili devono essere muniti di
Pag. 8 di 20 spalliera dell'altezza di almeno 300 mm e di braccioli, alle estremità laterali, alti almeno 200 mm.
5. La larghezza del sedile per ciascun posto non dovrà essere inferiore a 500 mm, la profondità non inferiore a 300 mm, la distanza tra gli schienali di due file parallele di sedili non inferiore a 800 mm.
6. La corsia longitudinale non dovrà essere inferiore a 400 mm, misurata all'altezza del piano del sedile.
7. Il rimorchio, durante il trasporto delle persone, deve essere equipaggiato con centine e telone per tutta la sua lunghezza, oppure con sponde alte non meno di
900 mm, e munito di scala amovibile.
8. Il numero delle persone trasportabili è commisurato al numero dei posti a sedere e, comunque, mai superiore a 20. Inoltre la somma della massa delle persone trasportate, determinata assumendo convenzionalmente la massa di ciascuna persona pari a 70 kg più 10 kg di bagagli o attrezzi, e della tara del rimorchio attrezzato, non deve superare la massa complessiva a pieno carico assegnata al rimorchio stesso in sede di omologazione”.
7.1 Dall'analisi del compendio documentale in atti emerge chiaramente che la parte attrice non avrebbe dovuto viaggiare, come trasportata, sul mezzo agricolo.
Ciò in base a due ordine di motivi: in prima battuta, perché, a norma dell'art. 207
d.P.R. citato, il trasporto di persone è consentito solo sulle trattrici agricole e sulle macchine agricole operatrici semoventi, mentre, nel caso in esame, l'attrice veniva trasportata su una macchina trainata della tipologia indicata dall'art. 57, lettera b) 1 del D. Lgs. 30 aprile 1992 n. 285.
In seconda battuta, anche qualora la macchina fosse qualificata come rimorchio agricolo (dall'art. 57, lettera b) 2 del d.lgs. citato), l'attrice non poteva viaggiarvi come trasportata, essendo la macchina del tutto sprovvista dei requisiti prescritti dall'art. 209 d.P.R. citato.
A dimostrazione di ciò, basti citare i documenti prodotti alle pag. 24 e 56 degli allegati del fascicolo della convenuta, contenenti, rispettivamente, la riproduzione fotografica del mezzo dalla quale si evince che il sedile era del tutto
Pag. 9 di 20 privo dei requisiti previsti dall'art. 209 citato e la copia fotostatica del libro di circolazione ove non è indicato nessuno dei requisiti normativamente prescritti, primo fra tutti, l'autorizzazione al trasporto di persone rilasciata dalla
Motorizzazione civile.
Questa circostanza assume particolare rilievo ex art. 1227, comma 1, c.c., atteso che, come evidenziato dalla Suprema Corte di Cassazione, “Qualora la messa in circolazione di un veicolo in condizioni di insicurezza (nella specie, un ciclomotore con a bordo tre persone, di cui uno minore d'età, in violazione dell'art. 170 c. strad.) sia ricollegabile all'azione o omissione non solo del conducente - il quale prima di iniziare o proseguire la marcia deve controllare che questa avvenga in conformità delle normali norme di prudenza e sicurezza - ma anche del trasportato, il quale ha accettato i rischi della circolazione, si verifica un'ipotesi di cooperazione colposa dei predetti nella condotta causativa del fatto evento dannoso. Pertanto, in caso di danni al trasportato medesimo, sebbene la condotta di quest'ultimo non sia idonea di per sé ad escludere la responsabilità del conducente, né a costituire valido consenso alla lesione ricevuta, vertendosi in materia di diritti indisponibili, essa può costituire nondimeno un contributo colposo alla verificazione del danno, la cui quantificazione in misura percentuale è rimessa all'accertamento del giudice di merito, insindacabile in sede di legittimità se correttamente motivato” (cfr.
Cassazione civile sez. III, 13/05/2011, n. 10526).
D'altronde, “L'esposizione volontaria ad un rischio, o, comunque, la consapevolezza di porsi in una situazione da cui consegua la probabilità che si produca a proprio danno un evento pregiudizievole, è idonea ad integrare una corresponsabilità del danneggiato e a ridurre, proporzionalmente, la responsabilità del danneggiante, in quanto viene a costituire un antecedente causale necessario del verificarsi dell'evento, ai sensi dell'art. 1227, primo comma, cod. civ., e, a livello costituzionale, risponde al principio di solidarietà sociale di cui all'art. 2 Cost. avuto riguardo alle esigenze di allocazione dei rischi (riferibili, nella specie, all'ambito della circolazione stradale) secondo
Pag. 10 di 20 una finalità comune di prevenzione, nonché al correlato obbligo di ciascuno di essere responsabile delle conseguenze dei propri atti. (Nella specie, in applicazione dell'anzidetto principio, la S.C. ha confermato la sentenza di merito, che aveva ritenuto sussistente il concorso di colpa del danneggiato per aver partecipato come passeggero ad una gara automobilistica clandestina)”
(cfr. Cassazione civile sez. III, 26/05/2014, n. 11698).
Deve ritenersi, pertanto, che la parte attrice – accettando di essere trasportata a bordo di una macchina seminatrice trainata da altro mezzo agricolo, nonostante la adamantina inidoneità della stessa al transito su strada – abbia volontariamente scelto di esporsi al rischio di verificazione dell'evento dannoso che, nel concreto, si è verificato.
Sulla scorta delle superiori considerazioni, dunque, va riconosciuto il concorso di colpa della danneggiata ai sensi dell'art. 1227, comma 1, c.c., in misura che - tenuto conto delle circostanze del caso concreto, emerse documentalmente e in sede di prova orale - appare equo determinare nel 50%; per conseguenza, il risarcimento del danno dovrà essere proporzionalmente ridotto.
8. Ciò posto, entrando nel merito delle singole voci di danno allegate dall'attrice, la consulenza tecnica espletata d'ufficio (affidata alla dott.ssa ha Persona_2
consentito di acclarare, in base ai dati obiettivi clinici e all'esame dei documenti in atti, che “In seguito all'evento del 27/10/2014 la signora ha Parte_1 riportato, come conseguenza esclusiva e diretta “Frattura del manubrio sternale.
Frattura del corpo sternale con aspetto angolato al terzo medio e callo osseo esuberante. Infrazione dell'VIII costa sn. Trauma facciale. Ferita lacero-contusa al dorso della mano destra”. Nei giorni successivi all'evento tali lesioni hanno comportato un'inabilità temporanea a causa della sintomatologia dolorosa e del deficit funzionale. Attualmente la signora presenta dolorabilità in Parte_1 sede emitoracica sinistra e a livello sternale dove si apprezza callo osseo esuberante. Non visibili, al dorso della mano destra, gli esiti della ferita lacero- contusa” (cfr. pag. 8 CTU in atti).
Pag. 11 di 20 La consulente ha chiarito, inoltre, che “Non è da considerare conseguenza dell'evento la subanchilosi del terzo dito della mano destra, sia perché la ferita non ha determinato lesioni tendinee ne' osteoarticolari di natura traumatica, come si evince dall'ecografia e dall'rx effettuate in data 30/01/2015, sia perché la rigidità manifestatasi circa sei mesi dopo l'evento riguardava le mani bilateralmente, sia perchè la diagnosi posta dal reumatologo, con indicazione all'intervento chirurgico, è stata di “Reumatismo fibroso tipo Jaccoud”, patologia reumatica, simile all'artrite reumatoide, di natura non traumatica.
L'intervento chirurgico di artrolisi, effettuato sul II, III, IV e V dito della mano destra, in soggetto marcatamente artrosico ed osteoporotico, ha avuto comunque un esito favorevole, con ripristino pressoché completo della funzionalità della mano destra, residuando unicamente la subanchilosi della interfalangea prossimale del III dito. Non è conseguenza dell'evento nemmeno la patologia a carico delle spalle, sia perché la diagnosi degli interventi chirurgici ai quali si è sottoposta la signora è “Sindrome da conflitto in lesione degenerativa Pt_1 inserzionale del tendine sovraspinoso in paziente con artropatia acrominon- claveare”, patologia molto comune soprattutto in soggetto anziano che ha esercitato per molti anni l'attività lavorativa di coltivatrice diretta, di chiara natura degenerativa e non traumatica, sia perché per la “spalla congelata” non vi è indicazione all'intervento chirurgico” (cfr. pag. 9 CTU in atti).
Alla luce di tali considerazioni, pertanto, la consulente ha evidenziato come “le lesioni riportate dalla signora siano state di tale entità da Parte_1 determinare un periodo di inabilità temporanea parziale al 75% di gg. 40
(quaranta), parziale al 50% di gg. 40 (quaranta) e parziale al 25% di gg.40
(quaranta). Allo stato attuale la signora presenta menomazioni Parte_1
anatomo-funzionali permanenti, clinico-strumentalmente obiettivabili, che configurano un danno all'integrità psico-fisica del soggetto, cosiddetto “danno biologico”, valutabile nella misura del 6%, non suscettibile di miglioramento né di aggravamento” (cfr. pag. 9 CTU in atti).
Pag. 12 di 20 Le risultanze della CTU, improntata a puntuali e rigorosi criteri medico-legali ed esaurientemente motivata, sono pienamente condivise da questo Tribunale.
Di contro, non appaiono condivisibili le doglianze mosse alla relazione peritale da parte dell'attrice, in quanto, con riguardo al fatto che la CTU non avrebbe tenuto conto della patologia alla spalla patita dall'attrice, definita “spalla congelata”, deve rilevarsi come si tratti, essenzialmente, della medesima osservazione mossa alla consulenza, alla quale la CTU ha dato risposta, chiarendo che “devo innanzitutto discordare sulla diagnosi del ricovero a Villa
Maria, del 12/03/2015 per l'intervento alla spalla destra dove, nella dimissione, non si parla affatto di spalla congelata ma esclusivamente di “Sindrome da conflitto SA/AC in lesione degenerativa inserzionale T.SVSP spalla destra in paziente con artropatia A/C spalla destra”, patologia di natura degenerativa che non ha alcuna correlazione con la frattura sternale. La diagnosi di “spalla congelata” (o capsulite adesiva o frozen shoulder) è stata posta dall'ortopedico un mese prima dell'intervento sulla base di una visita clinica e si fonda sulla sintomatologia e sull'obiettività, peraltro, molto simile alla sindrome da conflitto. All'atto dell'intervento, come evidenziato nella descrizione dello stesso, non sono stati riscontrati gli elementi patologici organici caratterizzanti la spalla congelata come l'ispessimento del legamento coraco-acromiale, la poca distensione capsulare, l'iperintensità del legamento gleno- omerale inferiore,
l'ipertrofia sinoviale, l'ispessimento a livello del recesso ascellare e dell'intervallo dei rotatori. Tali elementi peraltro non erano presenti nemmeno nella RMN del 3/02/2015. Quindi il sospetto diagnostico dell'ortopedico, basato solo sulla clinica, non è stato confermato dagli esami strumentali e soprattutto dall'intervento chirurgico dove si è constatato “ictu oculi” che si trattava esclusivamente di una sindrome da conflitto, che andava comunque operata, riscontrata successivamente anche alla spalla sinistra, patologia comune in soggetti anziani che hanno sempre svolto un'attività lavorativa di tipo manuale.
Peraltro, non ho riscontrato in letteratura nessun caso di spalla congelata da frattura sternale, la quale non prevede immobilizzazione, né trattamento
Pag. 13 di 20 chirurgico ma terapia con corticosteroidi, infiltrazioni di acido ialuronico, FANS,
FKT, tutti trattamenti che la signora non ha mai effettuato. Infine, in merito alla continuità fenomenologica della patologia delle spalle con l'evento, insorta quattro mesi dopo l'incidente, viene soddisfatto, a stento, solo il criterio temporale, da solo non sufficiente a stabilire il nesso causale (altrimenti dovremmo riconoscere tutte le patologie che insorgono successivamente ad un evento traumatico). Allego una parte della bibliografia che ho consultato e confermo che la patologia a carico delle spalle non è conseguenza dell'evento del 27/10/2014” (cfr. pag.
2-3 Risposta alle osservazioni del CTP Dott.
[...]
. Per_1
Nessuna contestazione alla CTU, invece, è stata mossa dalla Compagnia assicurativa, la quale, di contro, ha sottolineato il carattere esaustivo della consulenza (v. verbale d'udienza del 17.05.2022).
8.1 Va dunque accertata la sussistenza del diritto dell'attrice a ottenere il risarcimento per i danni biologici subiti in conseguenza del sinistro, da liquidarsi mediante l'applicazione delle tabelle per il risarcimento del danno di cui agli artt.
138 e 139 del Codice delle Assicurazioni private (D. Lgs. 209/2005) e, in particolare, i criteri per la liquidazione delle lesioni micropermanenti sino al 9% ex art. 139 del Cod. Ass.
Applicandosi, pertanto, i suddetti criteri, il danno subito dall'attrice va così liquidato:
ITP 40 giorni al 75%: €.1.685,40;
ITP 40 giorni al 50%: €.1.123,60;
ITP 40 giorni al 25%: €.561,80;
Per un totale del danno biologico temporaneo pari a: € 3.370,80
IP 6% in soggetto di anni 70 al momento del fatto illecito: €6.878,68.
Per un totale complessivo pari a €10.249,48.
8.2 Per quanto concerne, invece, le ulteriori voci di danno non patrimoniale richieste dall'attrice mediante la c.d. “personalizzazione”, si rammenta che “in tema di danno non patrimoniale da lesione della salute, il danno biologico,
Pag. 14 di 20 rappresentato dall'incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico relazionali della vita del danneggiato, è pregiudizio ontologicamente diverso dal c.d. danno morale soggettivo, inteso come sofferenza interiore patita dal soggetto in conseguenza della lesione del suo diritto alla salute;
esso, ordinariamente liquidato con il metodo c.d. tabellare in relazione a un “barème” medico legale che esprime in misura percentuale la sintesi di tutte le conseguenze ordinarie che una determinata menomazione presumibilmente riverbera sullo svolgimento delle attività comuni ad ogni persona, può essere incrementato in via di “personalizzazione” in presenza di circostanze specifiche ed eccezionali, tempestivamente allegate e provate dal danneggiato, le quali rendano il danno subito più grave rispetto alle conseguenze ordinariamente derivanti da lesioni personali dello stesso grado sofferte da persone della stessa età e condizione di salute (cfr. Cassazione civile sez. III, 30/10/2018, n. 27482).
Questo significa, dunque, che è il danneggiato a essere onerato dall'allegazione di tutte le circostanze specifiche e utili ad apprezzare la concreta incidenza della lesione patita in termini di sofferenza/turbamento e della prova delle stesse.
Esaminando un caso di liquidazione del danno non patrimoniale per la ridotta o soppressa funzionalità di un arto in seguito ad una ingiusta lesione subita, la
Corte di Cassazione ha avuto occasione di ribadire che la parte che chieda il risarcimento per pregiudizi ulteriori rispetto a quelli già forfettariamente compensati con la liquidazione attraverso i meccanismi tabellari, deve allegare altri pregiudizi di tipo esistenziale, individuando specifiche circostanze che incidano su aspetti “eccezionali” e non semplicemente quotidiani della vita, tali, per caratteristiche, dimensione o intensità ed in relazione alle proprie particolari condizioni di vita, da porli al di fuori delle conseguenze ordinariamente derivanti da pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età. In tale fattispecie, la Corte non ha ritenuto conferente il riferimento al riconoscimento costituzionale dell'interesse violato ed alla gravità della lesione invalidante ritenendo che il primo, consente di estendere la tutela risarcitoria al danno non patrimoniale in difetto di un'espressa previsione di legge, mentre il secondo è
Pag. 15 di 20 soltanto uno dei parametri utilizzati nell'attribuzione del valore tabellare del danno non patrimoniale, sotto il profilo del danno morale soggettivo (Cass. Sez.
3, Sentenza n. 24155 del 04/10/2018; cfr. anche Cass. Civ. 28/03/2022, n.9878, ove si legge in massima: “In tema di danno non patrimoniale da lesione della salute, la misura “standard” del risarcimento prevista dalla legge o dal criterio equitativo uniforme adottato negli uffici giudiziari di merito (nella specie, le tabelle milanesi) può essere incrementata dal giudice, con motivazione analitica
e non stereotipata, solo in presenza di conseguenze anomale o del tutto peculiari
(tempestivamente allegate e provate dal danneggiato), mentre le conseguenze ordinariamente derivanti da pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età non giustificano alcuna “personalizzazione” in aumento”).
Nella specie, l'attrice si è limitata, sin dall'atto introduttivo, a invocare la personalizzazione del danno biologico liquidato tabellarmente, ma non ha offerto prove in merito a specifiche situazioni di sofferenza che rendano il danno biologico subito più grave rispetto alle conseguenze ordinariamente derivanti da lesioni personali dello stesso grado sofferte da persone aventi le medesime condizioni anagrafiche e di salute.
Né, d'altra parte, l'onere probatorio può ritenersi assolto dall'attrice attraverso le prove testimoniali espletate, in quanto, i testi escussi – in particolare su capitoli n. 10-11-13 della memoria ex art. 183, comma 6, n. 2 di parte attrice – hanno riferito circostanze relative a conseguenze non anomale rispetto all'evento lesivo e, quindi, già ricomprese nella valutazione del danno biologico, anche tenuto conto dell'età della danneggiata (cfr. verbali d'udienza del 28.03.2019 e del
20.06.2019).
Pertanto, null'altro può essere riconosciuto a titolo di personalizzazione del danno o di danno esistenziale.
8.3 All'attrice, inoltre, non possono riconoscersi le spese mediche, in quanto la
CTU ha chiarito che “Le spese sanitarie sostenute ed esibite agli atti riguardano esclusivamente le patologie a carico delle spalle e delle mani che non sono
Pag. 16 di 20 conseguenza dell'evento e pertanto non sono rimborsabili” (cfr. pag. 10 CTU in atti).
8.4 Parimenti non possono accordarsi in favore dell'attrice le ulteriori voci di danno patrimoniale allegate, atteso che non vi è alcun elemento concreto da cui desumere la diretta riconducibilità all'attrice e al sinistro per cui è causa (in particolare, le “spese per alloggi”, risultano documentalmente sostenute da un soggetto diverso dall'attrice, cfr. all. 15 parte attrice;
le “spese di viaggio in macchina” sono state solo genericamente allegate, cfr. all. 16 parte attrice).
9. In conclusione, il danno subito dall'attrice in conseguenza del Parte_1
sinistro per cui è causa, va determinato in complessivi €.10.249,48.
9.1 Il risarcimento del danno dà luogo a un debito di valore, avendo per contenuto la reintegrazione del patrimonio del danneggiato nella situazione economica preesistente al verificarsi dell'evento dannoso, con la conseguenza che vanno computati anche gli interessi e la rivalutazione monetaria per ritardato pagamento, liquidati in conformità all'orientamento assunto sul punto dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 1712 del 1995.
La rivalutazione ha, infatti, la funzione di reintegrare il danneggiato nella stessa situazione patrimoniale nella quale si sarebbe trovato se il danno non si fosse verificato, adeguando l'importo della somma in valori monetari correnti alla data in cui è compiuta la liquidazione giudiziale. Inoltre, sulla somma così determinata (il danno sommato alla rivalutazione annua) andranno calcolati gli interessi, che hanno la funzione di coprire il ritardo (cfr., sul punto, Cass. Civ. sez. I, 02/03/2022, n. 6867, così massimata: “Gli interessi sulla somma liquidata
a titolo di risarcimento del danno da fatto illecito hanno fondamento e natura differenti da quelli moratori, regolati dall'articolo 1224 del Cc, in quanto sono rivolti a compensare il pregiudizio derivante al creditore dal ritardato conseguimento dell'equivalente pecuniario del danno subito, di cui costituiscono, quindi, una necessaria componente, al pari di quella rappresentata dalla somma attribuita a titolo di svalutazione monetaria, la quale non configura il risarcimento di un maggiore e distinto danno, ma
Pag. 17 di 20 esclusivamente una diversa espressione monetaria del danno medesimo (che, per rendere effettiva la reintegrazione patrimoniale del danneggiato, deve essere adeguata al mutato valore del denaro nel momento nel quale è emanata la pronuncia giudiziale finale). Ne consegue che nella domanda di risarcimento del danno per fatto illecito è implicitamente inclusa la richiesta di riconoscimento sia degli interessi compensativi sia del danno da svalutazione monetaria - quali componenti indispensabili del risarcimento, loro concorrenti attesa la diversità delle rispettive funzioni - e che il giudice di merito deve attribuire gli uni e l'altro anche se non espressamente richiesti, pure in grado di appello, senza, per ciò solo, incorrere in ultrapetizione”).
In ordine al tasso di interesse da applicare, considerando che il danno in questione può essere liquidato in base al criterio equitativo, la sua determinazione è rimessa alla discrezionalità del giudice, il quale potrà considerare congruo il tasso d'interesse legale, ovvero una misura maggiore o minore a seconda della fattispecie concreta.
L'operazione dev'essere eseguita secondo quanto sancito dalla Sent. Cass.,
SS..UU., n. 1712/1995: “gli interessi, determinati nel loro ammontare dal giudice, vanno calcolati dalla data del fatto non sulla somma complessiva rivalutata alla data della liquidazione, bensì sulla somma originaria rivalutata anno dopo anno, cioè con riferimento ai singoli momenti con riguardo ai quali la predetta somma si incrementa nominalmente in base agli indici di rivalutazione monetaria”.
Nell'ipotesi di risarcimento dei danni da illecito aquiliano, va poi specificato che la somma liquidata in base alle Tabelle aggiornate deve essere, dapprima, devalutata alla data del fatto illecito, poi rivalutata, anno per anno, con applicazione degli interessi al tasso legale fino alla data dell'ultimo aggiornamento Istat.
Pertanto, nel caso di specie, il totale delle somme riconosciute all'attrice, a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale, ammonta a complessivi €.10.249,48, per cui: devalutando – (sulla base degli indici ISTAT sul costo della vita) – la
Pag. 18 di 20 suddetta somma, calcolata sulla base delle Tabelle aggiornate ai valori del 2025, alla data del fatto (27.10.2014), si arriva ad un importo di €.8.449,69; applicando gli interessi legali su tale somma, rivalutata anno per anno dalla data dell'evento
(27.10.2014) fino al 31.10.2025 (data ultimo aggiornamento Istat), si arriva all'importo finale di €.11.485,85.
10. In definitiva, alla luce delle superiori considerazioni e tenuto conto del riconoscimento di un concorso colposo della danneggiata ex art. 1227, comma 1,
c.c. in misura pari al 50%, la domanda attorea deve essere parzialmente accolta, con conseguente condanna dei convenuti e Controparte_2 CP_1
in solido fra loro, al pagamento dell'importo di €.5.742,92 (pari al 50% del danno non patrimoniale liquidato in €.11.485,85) in favore dell'attrice Parte_1
oltre interessi dalla data di pubblicazione della sentenza sino all'effettivo soddisfo.
11. Tenuto conto dell'esito del giudizio, le spese di lite meritano compensazione per il 50%. Per il restante 50% seguono la soccombenza dei convenuti, in solido fra loro e sono liquidate come in dispositivo, facendo applicazione dei parametri di cui al D.M. 55/2014 alla luce del decisum.
12. Le spese di CTU, già liquidate con separato decreto del 12.07.2022, vanno poste definitivamente a carico dei convenuti, in solido fra loro e nella misura del
50% ciascuno.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda in epigrafe indicata, ogni contraria istanza, deduzione o eccezione disattesa, nel contraddittorio delle pati, così provvede:
- accoglie parzialmente la domanda attorea e, per l'effetto:
- condanna i convenuti e in solido fra Controparte_2 CP_1
loro, al pagamento della somma di €.5.742,92, oltre interessi dal dovuto al soddisfo, in favore dell'attrice a titolo di risarcimento del Parte_1
danno non patrimoniale per le ragioni di cui in parte motiva;
Pag. 19 di 20 - compensa parzialmente, per il 50%, le spese di lite fra le parti in causa e condanna i convenuti e in solido fra Controparte_2 CP_1
loro, al pagamento, in favore dell'attrice del restante 50% Parte_1
delle spese di lite, che liquida in €.426,64, per esborsi e in €.2.538,50 per compensi, oltre oneri di legge;
- pone definitivamente a carico dei convenuti e Controparte_2
in solido fra loro, le spese della consulenza tecnica CP_1
d'ufficio, liquidate con separato decreto del 12.07.2022.
Teramo, 28 novembre 2025
Il Giudice
Silvia CO
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