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Sentenza 24 ottobre 2025
Sentenza 24 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 24/10/2025, n. 2356 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 2356 |
| Data del deposito : | 24 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 5984/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in persona del Giudice dottor Amleto Pisapia, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa di appello iscritta al n. r.g. 5984/2023 promossa da
(P.IVA e C.F.: , in persona del Parte_1 P.IVA_1 legale rapp.te p.t. e con sede legale in 00142 Roma alla Via G. Grezar n.14, Ente Pubblico Economico
, nella persona del Procuratore, Dott. , in virtù dei poteri conferiti con la procura Persona_1 speciale del 22.6.2023 per Notar Rep. 180134 –Racc. 12348, rappresentata e Persona_2 difesa, in virtù di procura in calce all'atto d'appello dall'avv. Claudio Carrato ( presso il cui studio è elettivamente domicilia in Vallo della Lucania alla C.F._1
Piazza Vittorio Emanuele n. 50; contro
, nato il [...] a [...] e residente a [...]
Augusto Aubry n. 4,Gragnano (NA) C.F. , rappresentato e difeso dall'avv. C.F._2
AN AR (C.F. ), nel cui studio in Castellammare di Stabia al Corso C.F._3
Alcide De Gasperi n. 16 è elettivamente domiciliato (pec: ; Email_1 nonché contro
, in persona del Controparte_2 P.IVA_2 CP_3
p.t., rappresentato e difeso dagli avv. Maria Antonella Verde e Giuseppina Moccia, ed elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura Municipale di Castellammare di Stabia alla Piazza Giovanni XXIII, Palazzo Farnese;
OGGETTO: appello avverso la sentenza n.4202/2023, notificata in data 27.11.2023 , emessa dal Giudice di Pace di Torre Annunziata il 07.3.2023 e depositata il 20.10.2023;
CONCLUSIONI: in atti
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ex art. 615, co. I, c.p.c., conveniva in giudizio, innanzi al Controparte_1
Giudice di Pace di Torre Annunziata, l' , impugnando la cartella Parte_1 esattoriale n. 07120210107897446000, notificata l'8.07.2022, dell'importo di €462,38 ed emessa per il mancato pagamento di sanzioni amministrative comminate dal Controparte_2 per infrazioni al codice della strada risalenti all'anno 2018.
A sostegno dell'opposizione, eccepiva l'illegittimità dell'indirizzo pec utilizzato da Parte_1
per la notifica della cartella esattoriale, la prescrizione della pretesa creditoria, essendo
[...] decorso, il termine di due anni ex art 1 c. 153 legge 244 del 2007, la mancata notifica del verbale attestante la violazione C.d.S. ex art 201 con conseguente nullità della cartella notificata.
Chiedeva, quindi, dichiararsi prescritta la pretesa creditoria, ordinare la cancellazione del relativo ruolo esattoriale, con vittoria di spese e competenze del giudizio, con attribuzione al difensore, dichiaratosi antistatario.
1.1 Si costituiva in giudizio l' , eccependo: (i)l'incompetenza Parte_1 territoriale del giudice adito;
(ii) l'inammissibilità dell'opposizione, in quanto la cartella esattoriale era stata regolarmente notificata e quindi la carenza di interesse ad agire ex art. 100 c.p.c. avverso l'estratto di ruolo in assenza di atti esecutivi;
(iii) la carenza di legittimazione passiva di (iv) la CP_4 debenza del credito, applicandosi al caso di specie la prescrizione quinquennale;
(v) la legittimità dell'operato in punto di iscrizione a ruolo e contenuto della cartella esattoriale impugnata. Chiedeva quindi, in via preliminare, dichiararsi l'inammissibilità della domanda e, nel merito, il rigetto della stessa, con vittoria delle spese e competenze di lite.
1.2 Rimaneva contumace il . Controparte_2
1.3 Con sentenza n .4202/2023, notificata in data 27.11.2023 e depositata il 20.10.2023 il giudice di
Pace di Torre Annunziata riteneva ammissibile e fondata la domanda e, pertanto, annullava la cartella di pagamento n. 07120210107897446000, e ogni altro atto presupposto, connesso e conseguenziale e condannava l' al pagamento delle spese di lite. Controparte_5
2. Avverso detta sentenza, presentava appello l' con atto di Controparte_5 citazione notificato in data 18/12/2023, affidando l'impugnazione ad un unico motivo d'appello ovvero l'erroneità della sentenza nella parte in cui, in violazione dell'art 242 c.p.c. ha ritenuto invalida la notifica effettuata a mezzo pec. ad opera di . Ragion per cui domandava di Parte_1 riformarsi la sentenza impugnata dichiarando dovute le somme portate dalla cartella esattoriale n.
07120210\07897446000.
3. Con comparsa depositata in data 26.03.2021, si costituiva in giudizio Controparte_1 proponendo appello incidentale sulla mancata notifica del verbale di infrazione sotteso alla cartella esattoriale ex art. 201 del CdS e e sulla violazione dell'art. 1 co. 153 della legge del 24 dicembre
2007, n. 244, (legge finanziaria del 2008) nonché dell'art. 60 del D.P.R. n. 600 del 1973.
4. Dopo alcuni rinvii, la causa veniva assegnata al giudice scrivente che, all'udienza del 18.09.2025 la tratteneva in decisione, assegnando alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
⁎⁎⁎⁎⁎
5. L'appello proposto contro la sentenza n. 4202/2023, notificata in data 27.11.2023 , emessa dal
Giudice di Pace di Torre Annunziata il 07.3.2023 e depositata il 20.10.2023 è inammissibile per le ragioni che seguono.
6. Tanto premesso, occorre verificare se l'appello sia o meno ammissibile per violazione del disposto contenuto nell'art. 339 c.p.c.
Rilevanti, per la decisione della controversia, sono i principi, consolidati, elaborati dalla giurisprudenza di legittimità in tema d'impugnazione delle sentenze del giudice di pace, non appellabili, ma ricorribili per SA, in base al combinato disposto dall'art. 339 c.p.c., comma 3,
e art. 113 c.p.c., comma 2, per le cause il cui valore non eccede millecento euro. In generale, la Corte ha affermato, che “sono da ritenersi inappellabili (e perciò immediatamente ricorribili per
SA) tutte le sentenze pronunciate dal giudice di pace in controversie non eccedenti il valore previsto (dall'art. 113 c.p.c.), a prescindere dal fatto che esse siano pronunciate secondo diritto o secondo equità, a tal fine dovendo considerarsi non il contenuto della decisione ma, solamente, il valore della controversia, da determinarsi applicando analogicamente le norme di cui agli artt. 10 e segg. c.p.c. in tema di competenza" (cfr. Cass. 18 gennaio 2005, n. 899).
Si è ancora sostenuto che ai fini della determinazione della regola di giudizio - di diritto o equitativa
- da seguirsi dal giudice di pace ex art. 113, secondo comma, c.p.c., il valore della causa deve essere determinato ai sensi dell'art. 10, secondo comma, c.p.c., sommando, pertanto, al capitale unicamente gli interessi scaduti e non pure quelli maturati dalla data della domanda (Cass. sez. 3, Sentenza n.
2966 del 07/02/2013; Cass., nn. 18942/03, 14513/05, 17430/06, 14060/07, 9432/12). Ancora, si è statuito che per stabilire se la causa decisa dal giudice di pace sia di valore inferiore o superiore a
1.100 euro (e, di conseguenza, se sia appellabile o ricorribile per cassazione), non si può tenere conto delle spese successive alla proposizione della domanda, secondo quanto stabilito dall'art. 10 c.p.c.: pertanto, nella determinazione del valore della causa di opposizione a decreto ingiuntivo non rilevano le spese processuali liquidate dal giudice che ha pronunciato il decreto oggetto di opposizione (Cass.
Sez. 3, Sentenza n. 10626 del 26/06/2012).
Nella specie, il valore della causa è inferiore al limite, posto che la sentenza appellata ha ad oggetto una cartella esattoriale n. 0712021007897446/000 dell'importo di €.462,38 oltre al pagamento delle spese processuali. Ciò detto, va aggiunto che alla stregua del citato art. 339, comma 3°, del c.p.c., come modificato dal
D.L. n. 40 del 2006, art. 1, “le sentenze del giudice di pace pronunciate secondo equità a norma dell'articolo 113, secondo comma, sono appellabili esclusivamente per violazione delle norme sul procedimento, per violazione di norme costituzionali o comunitarie o per violazione dei principi regolatori della materia”.
La Suprema Corte, con orientamento recente, ha stabilito che “in tema di impugnazione delle sentenze del giudice di pace pronunziate secondo equità, l'appello per violazione dei principi regolatori della materia è inammissibile, ai sensi dell'art. 342 c.p.c., qualora non indichi il principio violato e come la regola equitativa individuata dal giudice di pace si ponga con esso in contrasto” (Cass. Sez. 6 -
2, Ordinanza n. 3005 del 11/02/2014).
Ancora, la Suprema Corte, seppure con riferimento al ricorso per SA nel sistema anteriore alla riforma del 2006, ma con riferimento alla formulazione del motivo di impugnazione e, quindi, con principi applicabili anche ai motivi di appello, ha affermato che in tema di giudizio di equità, i principi informatori della materia non rappresentano una regola di giudizio, ma una limitazione del potere discrezionale nel determinare la regola equitativa del caso concreto, giacché il risultato della scelta operata dal giudice, pur potendo non coincidere con quello raggiunto dal legislatore, dovrà necessariamente rispettare i principi ai quali questi si è ispirato nel disciplinare la materia.
Nel caso di specie, il motivo di appello esplicitato dall'appellante è un motivo che concerne la violazione di norme sostanziali, ovvero che la “cartella esattoriale impugnata risulta notifica da un indirizzo pec. non presente ovvero difforme da quelli presenti nell'indice nazionale degli indirizzi della Pubblica Amministrazione” e quindi non procedimentali, non aventi rango costituzionale o comunitario, né di principio regolatore della materia.
7.L'appello, pertanto, va dichiarato inammissibile.
L'appellante deve dunque essere condannato a rimborsare all'appellata spese di lite, che vengono liquidate come indicato in dispositivo, tenuto conto del valore della controversia e dell'attività difensiva espletata, sulla base dei parametri di cui al D.M. 147/2022.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torre Annunziata, in persona del Giudice dottor Amleto Pisapia definitivamente pronunciando, ogni diversa e ulteriore istanza, eccezione e deduzione disattesa, così giudica: - rigetta, per le causali di cui in motivazione, l'appello proposto da verso la Parte_1 sentenza del giudice di Pace n.4202/2023, notificata in data 27.11.2023 , emessa dal Giudice di Pace di Torre Annunziata il 07.3.2023 e depositata il 20.10.2023 ;
- condanna altresì a rimborsare al sig. le spese di Parte_1 Controparte_1 lite, che liquida in € 662,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali, c.p.a. e i.v.a., come per legge, da distrarsi in favore dell'avv. avv. AN AR, dichiaratosi antistatario;
Torre Annunziata, 20 ottobre2025
Il Giudice
Dott. Amleto Pisapia
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in persona del Giudice dottor Amleto Pisapia, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa di appello iscritta al n. r.g. 5984/2023 promossa da
(P.IVA e C.F.: , in persona del Parte_1 P.IVA_1 legale rapp.te p.t. e con sede legale in 00142 Roma alla Via G. Grezar n.14, Ente Pubblico Economico
, nella persona del Procuratore, Dott. , in virtù dei poteri conferiti con la procura Persona_1 speciale del 22.6.2023 per Notar Rep. 180134 –Racc. 12348, rappresentata e Persona_2 difesa, in virtù di procura in calce all'atto d'appello dall'avv. Claudio Carrato ( presso il cui studio è elettivamente domicilia in Vallo della Lucania alla C.F._1
Piazza Vittorio Emanuele n. 50; contro
, nato il [...] a [...] e residente a [...]
Augusto Aubry n. 4,Gragnano (NA) C.F. , rappresentato e difeso dall'avv. C.F._2
AN AR (C.F. ), nel cui studio in Castellammare di Stabia al Corso C.F._3
Alcide De Gasperi n. 16 è elettivamente domiciliato (pec: ; Email_1 nonché contro
, in persona del Controparte_2 P.IVA_2 CP_3
p.t., rappresentato e difeso dagli avv. Maria Antonella Verde e Giuseppina Moccia, ed elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura Municipale di Castellammare di Stabia alla Piazza Giovanni XXIII, Palazzo Farnese;
OGGETTO: appello avverso la sentenza n.4202/2023, notificata in data 27.11.2023 , emessa dal Giudice di Pace di Torre Annunziata il 07.3.2023 e depositata il 20.10.2023;
CONCLUSIONI: in atti
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ex art. 615, co. I, c.p.c., conveniva in giudizio, innanzi al Controparte_1
Giudice di Pace di Torre Annunziata, l' , impugnando la cartella Parte_1 esattoriale n. 07120210107897446000, notificata l'8.07.2022, dell'importo di €462,38 ed emessa per il mancato pagamento di sanzioni amministrative comminate dal Controparte_2 per infrazioni al codice della strada risalenti all'anno 2018.
A sostegno dell'opposizione, eccepiva l'illegittimità dell'indirizzo pec utilizzato da Parte_1
per la notifica della cartella esattoriale, la prescrizione della pretesa creditoria, essendo
[...] decorso, il termine di due anni ex art 1 c. 153 legge 244 del 2007, la mancata notifica del verbale attestante la violazione C.d.S. ex art 201 con conseguente nullità della cartella notificata.
Chiedeva, quindi, dichiararsi prescritta la pretesa creditoria, ordinare la cancellazione del relativo ruolo esattoriale, con vittoria di spese e competenze del giudizio, con attribuzione al difensore, dichiaratosi antistatario.
1.1 Si costituiva in giudizio l' , eccependo: (i)l'incompetenza Parte_1 territoriale del giudice adito;
(ii) l'inammissibilità dell'opposizione, in quanto la cartella esattoriale era stata regolarmente notificata e quindi la carenza di interesse ad agire ex art. 100 c.p.c. avverso l'estratto di ruolo in assenza di atti esecutivi;
(iii) la carenza di legittimazione passiva di (iv) la CP_4 debenza del credito, applicandosi al caso di specie la prescrizione quinquennale;
(v) la legittimità dell'operato in punto di iscrizione a ruolo e contenuto della cartella esattoriale impugnata. Chiedeva quindi, in via preliminare, dichiararsi l'inammissibilità della domanda e, nel merito, il rigetto della stessa, con vittoria delle spese e competenze di lite.
1.2 Rimaneva contumace il . Controparte_2
1.3 Con sentenza n .4202/2023, notificata in data 27.11.2023 e depositata il 20.10.2023 il giudice di
Pace di Torre Annunziata riteneva ammissibile e fondata la domanda e, pertanto, annullava la cartella di pagamento n. 07120210107897446000, e ogni altro atto presupposto, connesso e conseguenziale e condannava l' al pagamento delle spese di lite. Controparte_5
2. Avverso detta sentenza, presentava appello l' con atto di Controparte_5 citazione notificato in data 18/12/2023, affidando l'impugnazione ad un unico motivo d'appello ovvero l'erroneità della sentenza nella parte in cui, in violazione dell'art 242 c.p.c. ha ritenuto invalida la notifica effettuata a mezzo pec. ad opera di . Ragion per cui domandava di Parte_1 riformarsi la sentenza impugnata dichiarando dovute le somme portate dalla cartella esattoriale n.
07120210\07897446000.
3. Con comparsa depositata in data 26.03.2021, si costituiva in giudizio Controparte_1 proponendo appello incidentale sulla mancata notifica del verbale di infrazione sotteso alla cartella esattoriale ex art. 201 del CdS e e sulla violazione dell'art. 1 co. 153 della legge del 24 dicembre
2007, n. 244, (legge finanziaria del 2008) nonché dell'art. 60 del D.P.R. n. 600 del 1973.
4. Dopo alcuni rinvii, la causa veniva assegnata al giudice scrivente che, all'udienza del 18.09.2025 la tratteneva in decisione, assegnando alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
⁎⁎⁎⁎⁎
5. L'appello proposto contro la sentenza n. 4202/2023, notificata in data 27.11.2023 , emessa dal
Giudice di Pace di Torre Annunziata il 07.3.2023 e depositata il 20.10.2023 è inammissibile per le ragioni che seguono.
6. Tanto premesso, occorre verificare se l'appello sia o meno ammissibile per violazione del disposto contenuto nell'art. 339 c.p.c.
Rilevanti, per la decisione della controversia, sono i principi, consolidati, elaborati dalla giurisprudenza di legittimità in tema d'impugnazione delle sentenze del giudice di pace, non appellabili, ma ricorribili per SA, in base al combinato disposto dall'art. 339 c.p.c., comma 3,
e art. 113 c.p.c., comma 2, per le cause il cui valore non eccede millecento euro. In generale, la Corte ha affermato, che “sono da ritenersi inappellabili (e perciò immediatamente ricorribili per
SA) tutte le sentenze pronunciate dal giudice di pace in controversie non eccedenti il valore previsto (dall'art. 113 c.p.c.), a prescindere dal fatto che esse siano pronunciate secondo diritto o secondo equità, a tal fine dovendo considerarsi non il contenuto della decisione ma, solamente, il valore della controversia, da determinarsi applicando analogicamente le norme di cui agli artt. 10 e segg. c.p.c. in tema di competenza" (cfr. Cass. 18 gennaio 2005, n. 899).
Si è ancora sostenuto che ai fini della determinazione della regola di giudizio - di diritto o equitativa
- da seguirsi dal giudice di pace ex art. 113, secondo comma, c.p.c., il valore della causa deve essere determinato ai sensi dell'art. 10, secondo comma, c.p.c., sommando, pertanto, al capitale unicamente gli interessi scaduti e non pure quelli maturati dalla data della domanda (Cass. sez. 3, Sentenza n.
2966 del 07/02/2013; Cass., nn. 18942/03, 14513/05, 17430/06, 14060/07, 9432/12). Ancora, si è statuito che per stabilire se la causa decisa dal giudice di pace sia di valore inferiore o superiore a
1.100 euro (e, di conseguenza, se sia appellabile o ricorribile per cassazione), non si può tenere conto delle spese successive alla proposizione della domanda, secondo quanto stabilito dall'art. 10 c.p.c.: pertanto, nella determinazione del valore della causa di opposizione a decreto ingiuntivo non rilevano le spese processuali liquidate dal giudice che ha pronunciato il decreto oggetto di opposizione (Cass.
Sez. 3, Sentenza n. 10626 del 26/06/2012).
Nella specie, il valore della causa è inferiore al limite, posto che la sentenza appellata ha ad oggetto una cartella esattoriale n. 0712021007897446/000 dell'importo di €.462,38 oltre al pagamento delle spese processuali. Ciò detto, va aggiunto che alla stregua del citato art. 339, comma 3°, del c.p.c., come modificato dal
D.L. n. 40 del 2006, art. 1, “le sentenze del giudice di pace pronunciate secondo equità a norma dell'articolo 113, secondo comma, sono appellabili esclusivamente per violazione delle norme sul procedimento, per violazione di norme costituzionali o comunitarie o per violazione dei principi regolatori della materia”.
La Suprema Corte, con orientamento recente, ha stabilito che “in tema di impugnazione delle sentenze del giudice di pace pronunziate secondo equità, l'appello per violazione dei principi regolatori della materia è inammissibile, ai sensi dell'art. 342 c.p.c., qualora non indichi il principio violato e come la regola equitativa individuata dal giudice di pace si ponga con esso in contrasto” (Cass. Sez. 6 -
2, Ordinanza n. 3005 del 11/02/2014).
Ancora, la Suprema Corte, seppure con riferimento al ricorso per SA nel sistema anteriore alla riforma del 2006, ma con riferimento alla formulazione del motivo di impugnazione e, quindi, con principi applicabili anche ai motivi di appello, ha affermato che in tema di giudizio di equità, i principi informatori della materia non rappresentano una regola di giudizio, ma una limitazione del potere discrezionale nel determinare la regola equitativa del caso concreto, giacché il risultato della scelta operata dal giudice, pur potendo non coincidere con quello raggiunto dal legislatore, dovrà necessariamente rispettare i principi ai quali questi si è ispirato nel disciplinare la materia.
Nel caso di specie, il motivo di appello esplicitato dall'appellante è un motivo che concerne la violazione di norme sostanziali, ovvero che la “cartella esattoriale impugnata risulta notifica da un indirizzo pec. non presente ovvero difforme da quelli presenti nell'indice nazionale degli indirizzi della Pubblica Amministrazione” e quindi non procedimentali, non aventi rango costituzionale o comunitario, né di principio regolatore della materia.
7.L'appello, pertanto, va dichiarato inammissibile.
L'appellante deve dunque essere condannato a rimborsare all'appellata spese di lite, che vengono liquidate come indicato in dispositivo, tenuto conto del valore della controversia e dell'attività difensiva espletata, sulla base dei parametri di cui al D.M. 147/2022.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torre Annunziata, in persona del Giudice dottor Amleto Pisapia definitivamente pronunciando, ogni diversa e ulteriore istanza, eccezione e deduzione disattesa, così giudica: - rigetta, per le causali di cui in motivazione, l'appello proposto da verso la Parte_1 sentenza del giudice di Pace n.4202/2023, notificata in data 27.11.2023 , emessa dal Giudice di Pace di Torre Annunziata il 07.3.2023 e depositata il 20.10.2023 ;
- condanna altresì a rimborsare al sig. le spese di Parte_1 Controparte_1 lite, che liquida in € 662,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali, c.p.a. e i.v.a., come per legge, da distrarsi in favore dell'avv. avv. AN AR, dichiaratosi antistatario;
Torre Annunziata, 20 ottobre2025
Il Giudice
Dott. Amleto Pisapia