Sentenza 30 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Firenze, sez. III, sentenza 30/12/2025, n. 2127 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Firenze |
| Numero : | 2127 |
| Data del deposito : | 30 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02127/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00873/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 873 del 2025, proposto da
UI CH, rappresentato e difeso dagli avvocati Giuseppa Elvezio, Salvatore Giannattasio e Andrea Giannattasio, con domicilio digitale come da PEC risultante dai Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'istruzione e del merito, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale di Firenze, nel cui ufficio in via degli Arazzieri, 4 è ex lege domiciliato;
per l'ottemperanza
della sentenza del Tribunale di Pistoia n. 249/2024 del 01.07.2024;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Merito;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 3 dicembre 2025 il dott. Raffaello Gisondi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Il ricorrente agisce lamentando la mancata ottemperanza del Ministero dell’istruzione e del merito alla sentenza di cui in epigrafe che lo ha condannato al pagamento della somma di Euro € 1.840,00 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria a titolo di retribuzione per l’attività prestata in qualità di docente.
Il ricorrente ha chiesto inoltre la nomina di un commissario ad acta per il caso di ulteriore inadempimento e la determinazione ai sensi dell’art. 114 comma 4 lett. e) c.p.a. di una somma di denaro dovuta dalla resistente per ogni ritardo nell’esecuzione del giudicato.
La sentenza è stata ritualmente notificata ai fini della esecuzione forzata ed è trascorso il termine di dilatorio di 120 giorni concesso alla amministrazione per darvi spontanea attuazione.
Tanto premesso, il ricorso deve essere accolto, sussistendone tutti i presupposti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, Sezione III, definitivamente pronunciando sul ricorso di cui in epigrafe ordina alla Amministrazione intimata di dare completa ed esatta esecuzione alla sentenza di cui in epigrafe entro trenta giorni dalla comunicazione o notifica del presente provvedimento.
Condanna l’Amministrazione resistente al pagamento di una penale pari all’interesse legale sulla somma dovuta a titolo di capitale per ogni giorno di ritardo nella esecuzione della sentenza successivo allo scadere del termine sopra fissato.
Nomina fin d’ora quale commissario ad acta in caso di permanente inerzia il Direttore generale dell’Ufficio centrale di bilancio del Ministero intimato con facoltà di delega il quale darà avvio alle procedure contabili necessarie per l’ordinato adempimento.
Condanna il Ministero intimato alla refusione delle spese legali del presente giudizio che si liquidano in Euro 800,00 oltre IVA e c.p.a. oltre al rimborso del c.u. da distrarsi a favore dei difensori dichiaratisi antistatari.
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 3 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
ER MA CC, Presidente
Raffaello Gisondi, Consigliere, Estensore
Stefania Caporali, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Raffaello Gisondi | ER MA CC |
IL SEGRETARIO