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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. III, ordinanza collegiale 19/05/2022, n. 802 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 802 |
| Data del deposito : | 19 maggio 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 19/05/2022
N. 00802/2022 REG.PROV.COLL.
N. 00031/2019 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Terza
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 31 del 2019, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Adriano Tolomeo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Lecce, via G. Oberdan;
contro
Ministero della Difesa - Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, Ministero dell’Economia e delle Finanze, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce, domiciliataria ex lege in Lecce, piazza S. Oronzo;
per l'annullamento
del decreto -OMISSIS- del 18 agosto 2018 -OMISSIS- del Ministero della Difesa - Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri, comunicato in data 15 ottobre 2018, con il quale è stata respinta l’istanza presentata dal Sottufficiale ricorrente il 2 ottobre 2017 di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio e di concessione dell’equo indennizzo per l’infermità “prolasso mucoemorroidario di grado III° congesto e turbe della defecazione strumentalmente accertati”, nonché di ogni altro atto presupposto, connesso, collegato e consequenziale tra cui, ove occorra, il presupposto parere negativo del C.V.C.S. del 24 aprile 2018 (adunanza -OMISSIS-).
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa - Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri e del Ministero dell’Economia e delle Finanze;
Vista l’ordinanza istruttoria della Sezione n.179/2022;
Vista la rinuncia formulata in data 28 febbraio 2022 dal Verificatore nominato con la predetta ordinanza istruttoria dott. Armando Donato Dell’Anna;
Vista l’istanza istruttoria depositata da parte ricorrente l’8 aprile 2022;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella Camera di Consiglio del giorno 11 maggio 2022 il dott. Giovanni Gallone e udito per la parte ricorrente il difensore avv.to A. Tolomeo;
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso notificato il 14 dicembre 2018 e depositato il 9 gennaio 2019 il ricorrente, Maresciallo dei Carabinieri in servizio da ultimo a Lecce, impugna, domandandone l’annullamento, il decreto -OMISSIS- del 18 agosto 2018 -OMISSIS- del Ministero della Difesa - Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri (comunicato in data 15 ottobre 2018), con il quale è stata respinta l’istanza presentata dallo stesso il 2 ottobre 2017 di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio e di concessione dell’equo indennizzo per l’infermità “prolasso mucoemorroidario di grado III° congesto e turbe della defecazione strumentalmente accertati”, nonché ogni altro atto presupposto, connesso, collegato e consequenziale tra cui, ove occorra, il presupposto parere negativo del C.V.C.S. del 24 aprile 2018 (adunanza -OMISSIS-).
1.1 A sostegno del ricorso sono state dedotti i motivi così rubricati:
1) violazione e falsa applicazione del D.P.R. 29 ottobre 2001, n. 461, eccesso di potere per falsità del presupposto, carenza istruttoria e sviamento;
2) violazione art. 2 del D.P.R. 29 ottobre 2001, n. 461, falsità del presupposto.
2. In data 10 gennaio 2019 si sono costituiti in giudizio, a mezzo dell’Avvocatura erariale, il Ministero della Difesa - Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri ed il Ministero dell’Economia e delle Finanze.
3. Il 18 novembre 2021 l’Avvocatura dello Stato ha depositato memorie difensive.
4. In data 10 dicembre 2021 anche il ricorrente ha depositato memorie ex art. 73 c.p.a..
5. Il 21 dicembre 2021 il ricorrente ha depositato memorie in replica.
6. Ad esito dell’udienza pubblica dell’11 gennaio 2022 questa Sezione, rilevato che la causa non appare ancora matura per la decisione, ha disposto, con ordinanza istruttoria n. 179 dell’1 febbraio 2022, ex art. 66 c.p.a., una Verificazione, “da svolgere nel contraddittorio tra le parti, affidata al Dirigente dell’U.O.C. - Reparto di Gastroenterologia - dell’Ospedale «Vito Fazzi» di Lecce, al fine di stabilire se l’infermità «prolasso mucoemorroidario di grado III° congesto e turbe della defecazione strumentalmente accertati» (oggetto dell’istanza presentata dal ricorrente il 2 ottobre 2017 di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio e di concessione dell’equo indennizzo) costituisca o meno, sul piano medico-eziologico, un’evoluzione delle patologie «gastrite antrale e duodenite erosiva» e «colecisti discinetica e dismorfica; colon irritabile» da cui è affetto il Sottufficiale ricorrente e che sono state già riconosciute (rispettivamente con i decreti -OMISSIS- e -OMISSIS- del Ministero della Difesa) come dipendenti da causa di servizio (anche a seguito di sentenza di questo T.A.R. n. 1576/2016)” da svolgersi entro “il termine di 90 (novanta) giorni decorrente dalla notificazione o, se antecedente, dalla comunicazione in via amministrativa, al Verificatore” della medesima ordinanza istruttoria.
7. Con nota depositata il 28 febbraio 2022 il Verificatore nominato dott. Armando Donato Dell’Anna, Dirigente dell’U.O.C. - Reparto di Gastroenterologia - dell’Ospedale “Vito Fazzi” di Lecce, ha rinunciato all’incarico conferitogli.
8. Con memoria depositata in data 8 aprile 2022 la difesa di parte ricorrente ha, conseguentemente, chiesto a questo Tribunale “di voler fissare con urgenza una Camera di Consiglio ovvero anticipare l’udienza di discussione del ricorso in epigrafe, al fine di adottare ogni atto idoneo a superare l’impasse determinato dalla suddetta rinuncia del verificatore già nominato”.
9. All’udienza in Camera di Consiglio dell’11 maggio 2022 la causa è stata introitata per la decisione sull’istanza istruttoria formulata da parte ricorrente in data 8 aprile 2022.
10. Il Collegio, preso atto della indisponibilità ad assumere l’incarico manifestata dal Verificatore nominato con l’ordinanza istruttoria n. 179/2022 dott. Armando Donato Dell’Anna, Dirigente dell’U.O.C. - Reparto di Gastroenterologia - dell’Ospedale “Vito Fazzi” di Lecce, rileva che la causa non appare ancora matura per la decisione, permanendo la necessità di disporre accertamenti istruttori. Sicchè, si ritiene necessario, ai fini del decidere, disporre nuovamente, ex art. 66 c.p.a., la Verificazione di cui alla precedente ordinanza n. 179/2022, da svolgere nel contraddittorio tra le parti, ora affidata però al Dirigente dell’U.O.C. - Reparto di Medicina Generale - dell’Ospedale “Vito Fazzi” di Lecce, al fine di stabilire se l’infermità “prolasso mucoemorroidario di grado III° congesto e turbe della defecazione strumentalmente accertati” (oggetto dell’istanza presentata dal ricorrente il 2 ottobre 2017 di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio e di concessione dell’equo indennizzo) costituisca o meno, sul piano medico-eziologico, un’evoluzione delle patologie “gastrite antrale e duodenite erosiva” e “colecisti discinetica e dismorfica; colon irritabile” da cui è affetto il Sottufficiale ricorrente e che sono state già riconosciute (rispettivamente con i decreti -OMISSIS- e -OMISSIS- del Ministero della Difesa) come dipendenti da causa di servizio (anche a seguito di sentenza di questo T.A.R. n. 1576/2016).
Per il compimento della Verificazione si fissa il termine di 60 (sessanta) giorni decorrente dalla notificazione o, se antecedente, dalla comunicazione in via amministrativa, al nuovo Verificatore nominato, della presente ordinanza istruttoria.
Il Verificatore comunicherà con congruo anticipo alle parti la data, l’ora e il luogo in cui darà avvio alle operazioni.
Il Verificatore, una volta esaurito l'incarico, redigerà una relazione scritta delle operazioni compiute e dell’attività svolta, indicandone chiaramente le conclusioni. Il Verificatore invierà tale relazione alle parti, fissando alle stesse un termine congruo per formulare le eventuali osservazioni. Una volta scaduto il termine per le osservazioni, il Verificatore provvederà al deposito della relazione finale presso la Segreteria di questo T.A.R., previa integrazione dell’elaborato con la menzione delle osservazioni ricevute dalle parti e delle correlative considerazioni dello stesso Verificatore (dando, altresì, conto dell’eventuale accoglimento delle osservazioni di parte).
Le parti possono indicare propri tecnici, i quali potranno assistere alle operazioni di verificazione. I nominativi di tali tecnici dovranno essere comunicati al Verificatore in occasione dell’avvio delle operazioni di verificazione.
Il Verificatore è altresì autorizzato a richiedere, a qualunque pubblico depositario, ogni atto o documento, non coperto da segreto, utile all'assolvimento dell'incarico.
Va riservata alla decisione definitiva ogni pronuncia sul compenso da liquidare in favore del Verificatore, sulle altre questioni dedotte dai ricorrenti e sulle spese processuali del giudizio.
11. La trattazione della causa avrà luogo alla già fissata udienza pubblica indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Terza, sospesa ogni pronuncia nel merito, in rito e sulle spese in ordine al ricorso indicato in epigrafe, dispone nuovamente una Verificazione ai sensi dell’art. 66 c.p.a., ora affidata al Dirigente dell’U.O.C. - Reparto di Medicina Generale - dell’Ospedale “Vito Fazzi” di Lecce, nei sensi e nei termini di cui in motivazione.
Si conferma per il prosieguo del giudizio la già fissata udienza pubblica del 12 ottobre 2022.
Si comunichi alle parti e al Verificatore ut supra nominato.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità del ricorrente.
Così deciso in Lecce nella Camera di Consiglio del giorno 11 maggio 2022 con l'intervento dei magistrati:
Enrico d'Arpe, Presidente
Patrizia Moro, Consigliere
Giovanni Gallone, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Giovanni Gallone | Enrico d'Arpe |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.