Art. 2.
Nell'articolo 8 del predetto testo unico 5 giugno 1939, n. 1016 , quale risulta modificato dall' articolo 1 della legge 2 agosto 1967, n. 799 , dopo il sesto comma e' inserito il seguente:
"All'accertamento dell'idoneita' dei richiedenti il certificato di abilitazione venatoria partecipa un funzionario della carriera direttiva amministrativa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste. L'incarico svolto dal suddetto funzionario deve intendersi a tutti gli effetti come un servizio reso per conto e nell'interesse dello Stato".
Nell'articolo 8 del predetto testo unico 5 giugno 1939, n. 1016 , quale risulta modificato dall' articolo 1 della legge 2 agosto 1967, n. 799 , dopo il sesto comma e' inserito il seguente:
"All'accertamento dell'idoneita' dei richiedenti il certificato di abilitazione venatoria partecipa un funzionario della carriera direttiva amministrativa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste. L'incarico svolto dal suddetto funzionario deve intendersi a tutti gli effetti come un servizio reso per conto e nell'interesse dello Stato".