Art. 2.
All'onere di lire 100 milioni derivante dall'applicazione della presente legge si fara' fronte con riduzione di pari importo dello stanziamento iscritto al capitolo n. 3522 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1966.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
All'onere di lire 100 milioni derivante dall'applicazione della presente legge si fara' fronte con riduzione di pari importo dello stanziamento iscritto al capitolo n. 3522 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1966.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.