Sentenza 16 dicembre 2021
Massime • 1
In caso di accoglimento dell'istanza di ricusazione, a seguito di annullamento da parte della Corte di cassazione con trasmissione degli atti alla Corte di appello per gli adempimenti di cui all'art. 42, comma 2, cod. proc. pen., il giudizio di rinvio deve svolgersi con fissazione dell'udienza camerale nel contraddittorio tra le parti, che devono poter interloquire in ordine all'individuazione degli atti, compiuti dal giudice ricusato, che conservano efficacia.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 16/12/2021, n. 2228 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2228 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2021 |
Testo completo
02228-22 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE TERZA SEZIONE PENALE Composta da та Sent. n.1800 Anna Petruzzellis -Presidente - CC - 16/12/2021 Vito Di Nicola R.G.N. 29914/2021 Claudio Cerroni Antonella Di Stasi Stefano Corbetta Relatore - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da RI DR, nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 24/08/2021 della Corte di appello di Campobasso visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Stefano Corbetta;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Fulvio Baldi, che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato. DEPOINTATA IN CANCELLE 19 GEN 2022 IL CANCELLIERE ESPERTO Lean Marian и RITENUTO IN FATTO 1. Con l'impugnato provvedimento, giudicando in sede di rinvio disposto ca questa Corte, Sez. 6, con sentenza del 9 luglio 2021, la quale, annullando senza rinvio l'ordinanza della Corte di appello di Campobasso, aveva accolto l'istanza di ricusazione e disposto la trasmissione degli atti alla Corte territoriale per quanto previsto dall'art. 42, comma 2, cod. proc. pen., la Corte d'appello di Campobasso dichiarava l'efficacia, quanto alla posizione di DR RI, di tutti gli atti compiuti dal G.i.p. ricusato, fino all'ammissione del giudizio abbreviato, cisposto con ordinanza del 27 marzo 2021. 2. Avverso l'indicata sentenza, DR RI, per mezzo del clifensore di fiducia, propone ricorso per cassazione affidato a due motivi.
2.1. Con il primo motivo si eccepisce la violazione dell'art. 601, corn ma 1, lett. c) cod. proc. pen. in relazione all'art. 42, comma 2, cod. proc. pen. con riferimento agli artt. 41, comma 3, e 127 cod. proc. pen. Assume I rico rente che la Corte di merito ha emesso un provvedimento de plano, ornettendo di attivare il doveroso contraddittorio con le parti processuali e incorrendo ccs: nella nullità derivante dal combinato disposto degli art. 41, comma 3, cod proc. pen. in relazione all'art. 127 cod. proc. pen.
2.2. Con il secondo motivo si eccepisce la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen. in relazione agli artt. 37, comma 2, 42, comma 2, cod. proc. pen. con riferimento all'art. 438, commi 5 e 5-bis, cod. proc. pen. Il ricorrente censura il provvedimento impugnato, laddove ha ravvisato l'efficacia di tutti gli atti, senza considerare che i provvedimenti in ordine all'ammissione e la rigetto a riti alternativi emessi dal giudice ricusato perdono efficacia ex lege, come affermato dalla sentenza delle Sezioni Unite del 23 dicembre 2020, n. 37207, la cui motivazione viene riportata nel ricorso. Ad avviso del ricorrente, il diniego all'ammissione del giudizio abbreviato condizionato a una perizia fcnica è stato compromesso, in termini di parzialità, della pregressa decisione acottata dal G.u.p. in tema di colpevolezza, e, quindi, non può conservare alcuna efficacia. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato in relazione al primo motivo, con assorbimen:o de! secondo. 2 2. Con la sentenza rescindente, la Corte di cassazione aveva annullato senza rinvio l'ordinanza impugnata e accolto la dichiarazione di ricusazione "con conseguente trasmissione degli atti alla Corte di appello di Campobasso per quanto previsto dall'art. 42, comma 2, c.p.p." 3. La questione posta dal ricorrente con il primo motivo è se, nel giudizio di rinvio, in cui la Corte d'appello è chiamata a compiere le valutazioni ex art. 42, comma 2, cod. proc. pen., sia necessario fissare udienza camerale per la costituzione del contraddittorio, ovvero se la Corte territoriale possa procedere de plano, come avvenuto nel caso di specie.
4. Ritiene il Collegio che la Corte di appello, chiamata a provvedere, nel giudizio rescindente, ai sensi dell'art. 42, comma 2, cod. proc. pen., lebba fissare udienza nel contraddittorio delle parti. Indicazioni in tal senso si traggono dalla sentenza delle Sezicni Ur te n. 37207 del 16 luglio 2020, Gerbino, la quale, pur essendo intervenuta a dirimere una questione che qui direttamente non rileva (ossia "se, in caso di accoglimento della istanza di ricusazione del g.u.p., il decreto che dispone il giudiz o - emessc in pendenza della decisione definitiva sulla domanda di ricusazione - corservi o meno efficacia"), nondimeno ha operato una puntuale ricostruzione del quadro normativo di riferimento, analizzando le varie fasi in cui si art cola il procedimento incidentale attivato dall'istanza di ricusazione. Ai fini che qui rilevano, la Sezioni unite hanno precisato che "dalla trama normativa delineata dal legislatore emerge con chiarezza che provvedimento richiamato nell'enunciato della disposizione di cui all'art. 42, comma 2, cit. pertiene logicamente alla pronuncia sul merito della ricusazione ex ar: 41, comma 3, cit., nel senso che ne forma parte necessaria ed integrante. Nel disegno del codice, infatti, il provvedimento dichiarativo che ne costituisce l'oggetto è il risultato di un'attività doverosa e necessaria da parte del giudice che pronuncia sul merito della ricusazione: finanche nell'ipotesi in cui vi appaia temporalmente scissa e non contestualmente adottata, come di regola dovrebbe accadere in seno all'ordinanza che decide sul merito della ricusazione, la declaratoria in ordine alla conservazione dell'efficacia degli atti non si trad.ice in un provvedimento autonomo, ma nel necessario epilogo della decisione sull'oggetto del giudizio incidentale (par. 8.4.)". Affermano, ancora, le Sezioni Unite che l'istanza dichiarazione di ricusazione "determina l'attivazione di un procedimento incidentale connotato in senso tipicamente giurisdizionale, con la garanzia di un contraddittorio da quale 3 ӣ scaturisce un provvedimento emesso in forma di ordinanza, assoggettabile al controllo di legittimità con il ricorso per cassazione" (par. 9).
5. Orbene, dai passaggi argomentativi appena ricordati emerge, da un lato, che è ben possibile che la dichiarazione di accoglimento della ricusazione e la declaratoria in ordine alla conservazione di efficacia degli atti compiuti dal giudice ricusato possano intervenire anche in momenti temporalmente distinti, come è accaduto nella vicenda in esame, in cui, appunto, la dichiarazione di ricusazione è stata emessa dalla Corte di cassazione, mentre la declaratoria ex art. 42, comma 2, cod. proc. pen., comportando valutazione di merito, è stata devoluta alla Corte territoriale;
dall'altro, che la garanzia del cortraddittoric trova applicazione con riferimento al procedimento incidentale attivato dall'istanza di ricusazione nella sua interezza, e, quindi, in relazione a cascuna fase l'una che si conclude con accoglimento dell'istanza, l'altra che decide in ordine alla conservazione di efficacia degli atti compiuti dal giudice ricusati ove queste, diversamente da quanto di regola accade, non siano contestua, ma avvengano in momenti diversi.
5. Deve perciò affermarsi che, nel caso in cui la Corte di cassaziore accolga l'istanza di ricusazione disponendo la trasmissione degli atti alla Corte d'appello per adempienti ex art. 42, comma 2, cod. proc. pen., il giudizio di rinvio deve avvenire mediante fissazione di udienza camerale e, quindi, nel cor traddittorio tra le parti, le quali devono poter interloquire in ordine all'individuaz ore degli atti, compiuti dal giudice ricusato, che conservano efficacia.
6. Nel caso di specie, poiché la Corte d'appello ha provveduto de plano, il provvedimento impugnato, essendo stato assunto in violazione dell'art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., deve essere annullato senza rinvic, con trasmissione degli atti alla Corte di appello di Campobasso in diversa composizione, perché proceda ai sensi dell'art. 42, comma 2, cod. proc pen. previa fissazione dell'udienza camerale.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e dispone trasmettersi gli atti alla Corte di appello di Campobasso per l'ulteriore corso. Così deciso il 16/12/2021. Il Consigliere estensore Il Presidente Stefano Corbetta Anna Petruzzellis Cunde h IL CANCELLIERE ESPERTO Luana Marian